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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2030/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 223/2024, pubblicata il
09/01/2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, con sede legale in VIA DEI CERRI 32 47891 SERRAVALLE, elettivamente domiciliata in VIA PORTA ROMANA, 9 04019 TERRACINA presso lo Studio dell'Avv. SCISCIONE ITALO (C.F. ) che C.F._1
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in CORSO LODI 18 20135 MILANO, elettivamente domiciliata in VIA B. CELLINI 2 20129 MILANO presso lo Studio dell'Avv. MICELI SERENA (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2
difende giusta delega in atti;
pagina 1 di 8 -APPELLATO/A-
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 223/2024 emessa dal Tribunale di Milano il
02/01/2024 e pubblicata il 09/01/2024, resa nel procedimento n.R.G. 13579/2022,
e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 22442/2021 (R.G. n. 46794/2021) emesso dal Tribunale di
Milano e pubblicato il 29/12/2021, con conseguente sua revoca”.
Con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre Iva e CPA da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Per “ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria Controparte_1
istanza rigettata, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ovvero respingere l'avversario appello e confermare la gravata sentenza.
Con vittoria delle spese e competenze di lite”.
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
223/24 del Tribunale di Milano con la quale è stato confermato il decreto ingiuntivo n.22442/21 ottenuto dalla nei suoi confronti, avente ad CP_1
oggetto il pagamento della somma di Euro 167.798,80 (portata dalle fatture
LU nn.100, 101, 104, 106, 107, 109,124, 125, 162, 175, 184, 186, 190,
198, 204, 218 e 234 del 2021) quale corrispettivo per aver procurato spazi pagina 2 di 8 pubblicitari su canali televisivi e internet in forza di contratto di mandato stipulato dalle parti per il 2021: in particolare il Tribunale ha rilevato che “ nel corso Pt_1
del giudizio, pur avendo negato la provenienza da sé di ogni comunicazione apparentemente ad essa riconducibile, sia della scrittura privata contrattuale, sia delle comunicazioni via email, così implicitamente, ma necessariamente,
accusando la controparte di avere falsificato la documentazione in questione,
senza però, coerentemente, presentare una denuncia penale, pur avendo negato la riferibilità alle prestazioni pubblicitarie da essa fruite della documentazione dell'AUDITEL e delle fatture emesse dai terzi nei confronti di , pur CP_1
avendo ammesso il rapporto contrattuale, sia pure verbale e per minori e malamente eseguite prestazioni, ha omesso di spiegare per quale motivo non ha contestato prima del giudizio la richiesta di pagamento indirizzatele da controparte e ha omesso di fornire una versione alternativa alla dettagliata allegazione e documentazione da parte di . Inoltre, non ha CP_1 Pt_1
dimostrato, né offerto di provare, le sue lamentele circa il mancato rispetto degli accordi sui canali e sugli orari delle prestazioni eseguite, né ha spiegato il motivo per il quale ha ugualmente pagato tali prestazioni. Infine, la opponente, pur avendo ammesso che una parte delle prestazioni sarebbe stata eseguita, si è
limitata a negare la autenticità di tutta la documentazione ad essa riferibile, senza scriminare quella parte delle comunicazioni scritte intercorse fra le parti,
corrispondenti alle prestazioni che essa stessa ammette essere state eseguite. Tali
lacune e incongruenze nelle contestazioni e nelle allegazioni alternative della pagina 3 di 8 opponente consentono al Tribunale di valutare attendibile la documentazione prodotta dalla opposta e dimostrativa dell'adempimento di cui domanda il corrispettivo, nella quantificazione che risulta dalla differenza tra la somma già
pagata da e quella prevista in contratto, non oggetto di specifica Pt_1
contestazione da parte dell'opponente nel corso dell'intero giudizio”.
ha censurato l'appellata sentenza per aver: - riconosciuto la sussistenza Parte_1
del dedotto rapporto contrattuale tra le parti, quando le mail attraverso le quali sarebbe stato concluso erano state contestate nella loro provenienza, senza che comunque fossero riferibili all'acquisto di spazi pubblicitari su internet (ma solo su canali TV), cui facevano riferimento parte delle fatture azionate in via monitoria;
- valorizzato, quale prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni per le quali era stato chiesto il pagamento, alcuni tabulati DI, che invece non sarebbe stato possibile riferire a spazi acquistati per suo conto;
- ritenuto che fosse suo onere precisare quali fossero le prestazioni non contestate (considerato che per altre si era ammesso di averle richieste e usufruite), quando queste sarebbero state tutte quelle per le quali controparte aveva agito;
- ritenuto, ancora, che le fatture azionate non fossero state contestate prima del giudizio, ciò essendo giustificato dal fatto di non essere queste mai state trasmesse a . Pt_1
ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, sottolineando CP_1
come l'appellante non avesse svolto alcuna contestazione del debito nemmeno dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento del 2.9.21.
pagina 4 di 8 Il disconoscimento delle mail (doc.2 ) attraverso le quali le parti CP_1
avrebbero concluso il contratto di mandato non è in realtà rilevante, atteso che l'esistenza di detto accordo non è stato negato da la quale ha infatti Parte_1
riconosciuto di avere, in esecuzione di questo, richiesto, ottenuto e pagato prestazioni per Euro 382.361,20 (come ammesso dalla stessa , e da CP_1
questa documentato con l'estratto conto bancario prodotto in primo grado con la memoria depositata il 7.12.22): del resto, il fatto che le mail facciano riferimento ad un valore complessivo di Euro 550.160,00 delle prestazioni di per CP_1
58 passaggi televisivi non varrebbe all'attribuzione del relativo diritto all'appellata, onerata – secondo l'ordinario criterio di cui all'art.2967 c.c. – di dimostrare l'avvenuta esecuzione dell'obbligazione a suo carico. Non può non rilevarsi, d'altronde, come le mail in questione facciano riferimento al solo acquisto di spazi su emittenti televisive Mediaset, mentre le fatture azionate riportano quale causale anche procurata attività di influencer su internet: ciò si dica in particolare per le fatture n.100, 101, 104, 106, 107, 124, 125, 162, 184 e
234 del 2021 (dell'importo complessivo di Euro 50.987,62, come da schema riepilogativo prodotto in primo grado da in data 6.11.22). CP_1
Va quindi osservato come abbia riconosciuto un proprio debito (con gli Pt_1
effetti di cui all'art.1988 c.c.) solo con la mail in data 12.8.2021 a firma del
Presidente di (doc.6 ): questa dà conto Parte_1 Persona_1 CP_1
dell'esistenza di “partite aperte” per le quali si prospetta essere “difficile procedere ad un pagamento” con la “necessità di definire un piano per poterle pagina 5 di 8 onorare”, ed il riferimento nell'oggetto ad una “richiesta contabile fatture n.175”
porta a ritenere che si tratti degli importi di cui alla fattura di pari numero e che nel citato schema riepilogativo viene indicata come emessa in data 22.6.2021 per l'importo di Euro 14.282,86.
La prova di ulteriori attività per le quali viene chiesto il pagamento non può trarsi dalle generiche interlocuzioni avvenute via whatsup tra non meglio identificati addetti delle due parti di cui ai docc.
2-7 LU (a prescindere dall'efficacia probatoria riconosciuta a tali documenti informatici da Cass. n. 11197/23 e da ultimo da Cass. n. 1254/25), che esprimono più che altro commenti sulla capacità
comunicativa di varie influencer. Lo stesso deve dirsi per i docc. 1 e 2 , CP_1
che – quand'anche fossero identificabili come prospetti provenienti da DI
(società che monitora gli ascolti televisivi e può dar conto delle trasmissioni mandate in onda) – non contengono alcuna indicazione utile per identificare negli spot registrati la pubblicità in favore di . Pt_1
Restano da valutare le 5 fatture emesse da (concessionaria della raccolta CP_2
pubblicitaria delle reti televisive Mediaset), prodotte in primo grado come allegati con la memoria 7.12.22, che riportano quale causale la messa in onda di spot
: quali documenti provenienti da terzi essi sono liberamente valutabili ex Pt_1
art.116 cpc, e nella specie possono ben costituire elementi su cui fondare il giudizio, essendo il loro contenuto coerente con quel che pacificamente era l'oggetto dell'accordo tra le parti. Si tratta di fatture relative a trasmissioni avvenute nel periodo luglio-agosto 2021 (e dunque successivo al menzionato pagina 6 di 8 riconoscimento di debito), per le quali ha emesso nei confronti di CP_1 Pt_1
le fatture nn.186/21 e 218/21 (come da schema riepilogativo), rispettivamente per gli importi di Euro 12.002,00 ed Euro 21.202,00.
Conclusivamente, il credito portato dal decreto ingiuntivo può essere riconosciuto nella minor misura di Euro 47.486,86, oltre interessi ex d. lgs. 231/02 dalle scadenze delle singole fatture al saldo: dell'ulteriore credito non costituisce infatti prova la mancata contestazione prima del giudizio da parte di , non essendo Pt_1
stato dimostrato che ne sia mai stato richiesto il pagamento o l'invio delle rispettive fatture. Va detto, infatti, che anche la messa in mora del 2.9.21
menzionata dalla Difesa di sarebbe stata prodotta con il ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo, senza tuttavia che il relativo fascicolo sia stato allegato agli atti del giudizio di opposizione (per come consultabile nel fascicolo telematico).
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento, sebbene parziale, delle domande di si impone la condanna a suo favore delle CP_1
spese processuali, liquidate per i due gradi di giudizio come in dispositivo sulla base dei valori medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) previsti dal DM n.147/22, avuto riguardo (quanto al valore della controversia) alla somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa ex art. 5 DM n.140/23 (cfr. Cass. ord. n.35073/23) ed alla complessità delle questioni trattate.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: pagina 7 di 8 1. In parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo
Tribunale di Milano n.22442/21 e condanna al Parte_1
pagamento della minor somma di Euro 47.486,86, oltre interessi ex d. lgs.
231/02 dalle scadenze delle singole fatture al saldo.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali, Parte_1
queste liquidate quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessivi Euro
6.713,00 (di cui Euro 1.701,00 per la fase di studio, Euro 1.204,00 per la fase introduttiva, Euro 903,00 per la fase di trattazione ed Euro 2.905,00
per la fase decisionale), e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi Euro 8.469,00 (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro
1.418,00 per la fase introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed
Euro 3.470,00 per la fase decisionale): il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali.
Così deciso in Milano l'8/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Barberis Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 223/2024, pubblicata il
09/01/2024,
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, con sede legale in VIA DEI CERRI 32 47891 SERRAVALLE, elettivamente domiciliata in VIA PORTA ROMANA, 9 04019 TERRACINA presso lo Studio dell'Avv. SCISCIONE ITALO (C.F. ) che C.F._1
la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in CORSO LODI 18 20135 MILANO, elettivamente domiciliata in VIA B. CELLINI 2 20129 MILANO presso lo Studio dell'Avv. MICELI SERENA (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2
difende giusta delega in atti;
pagina 1 di 8 -APPELLATO/A-
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, Parte_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 223/2024 emessa dal Tribunale di Milano il
02/01/2024 e pubblicata il 09/01/2024, resa nel procedimento n.R.G. 13579/2022,
e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 22442/2021 (R.G. n. 46794/2021) emesso dal Tribunale di
Milano e pubblicato il 29/12/2021, con conseguente sua revoca”.
Con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre Iva e CPA da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Per “ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria Controparte_1
istanza rigettata, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ovvero respingere l'avversario appello e confermare la gravata sentenza.
Con vittoria delle spese e competenze di lite”.
FATTO E DIRITTO
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
223/24 del Tribunale di Milano con la quale è stato confermato il decreto ingiuntivo n.22442/21 ottenuto dalla nei suoi confronti, avente ad CP_1
oggetto il pagamento della somma di Euro 167.798,80 (portata dalle fatture
LU nn.100, 101, 104, 106, 107, 109,124, 125, 162, 175, 184, 186, 190,
198, 204, 218 e 234 del 2021) quale corrispettivo per aver procurato spazi pagina 2 di 8 pubblicitari su canali televisivi e internet in forza di contratto di mandato stipulato dalle parti per il 2021: in particolare il Tribunale ha rilevato che “ nel corso Pt_1
del giudizio, pur avendo negato la provenienza da sé di ogni comunicazione apparentemente ad essa riconducibile, sia della scrittura privata contrattuale, sia delle comunicazioni via email, così implicitamente, ma necessariamente,
accusando la controparte di avere falsificato la documentazione in questione,
senza però, coerentemente, presentare una denuncia penale, pur avendo negato la riferibilità alle prestazioni pubblicitarie da essa fruite della documentazione dell'AUDITEL e delle fatture emesse dai terzi nei confronti di , pur CP_1
avendo ammesso il rapporto contrattuale, sia pure verbale e per minori e malamente eseguite prestazioni, ha omesso di spiegare per quale motivo non ha contestato prima del giudizio la richiesta di pagamento indirizzatele da controparte e ha omesso di fornire una versione alternativa alla dettagliata allegazione e documentazione da parte di . Inoltre, non ha CP_1 Pt_1
dimostrato, né offerto di provare, le sue lamentele circa il mancato rispetto degli accordi sui canali e sugli orari delle prestazioni eseguite, né ha spiegato il motivo per il quale ha ugualmente pagato tali prestazioni. Infine, la opponente, pur avendo ammesso che una parte delle prestazioni sarebbe stata eseguita, si è
limitata a negare la autenticità di tutta la documentazione ad essa riferibile, senza scriminare quella parte delle comunicazioni scritte intercorse fra le parti,
corrispondenti alle prestazioni che essa stessa ammette essere state eseguite. Tali
lacune e incongruenze nelle contestazioni e nelle allegazioni alternative della pagina 3 di 8 opponente consentono al Tribunale di valutare attendibile la documentazione prodotta dalla opposta e dimostrativa dell'adempimento di cui domanda il corrispettivo, nella quantificazione che risulta dalla differenza tra la somma già
pagata da e quella prevista in contratto, non oggetto di specifica Pt_1
contestazione da parte dell'opponente nel corso dell'intero giudizio”.
ha censurato l'appellata sentenza per aver: - riconosciuto la sussistenza Parte_1
del dedotto rapporto contrattuale tra le parti, quando le mail attraverso le quali sarebbe stato concluso erano state contestate nella loro provenienza, senza che comunque fossero riferibili all'acquisto di spazi pubblicitari su internet (ma solo su canali TV), cui facevano riferimento parte delle fatture azionate in via monitoria;
- valorizzato, quale prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni per le quali era stato chiesto il pagamento, alcuni tabulati DI, che invece non sarebbe stato possibile riferire a spazi acquistati per suo conto;
- ritenuto che fosse suo onere precisare quali fossero le prestazioni non contestate (considerato che per altre si era ammesso di averle richieste e usufruite), quando queste sarebbero state tutte quelle per le quali controparte aveva agito;
- ritenuto, ancora, che le fatture azionate non fossero state contestate prima del giudizio, ciò essendo giustificato dal fatto di non essere queste mai state trasmesse a . Pt_1
ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, sottolineando CP_1
come l'appellante non avesse svolto alcuna contestazione del debito nemmeno dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento del 2.9.21.
pagina 4 di 8 Il disconoscimento delle mail (doc.2 ) attraverso le quali le parti CP_1
avrebbero concluso il contratto di mandato non è in realtà rilevante, atteso che l'esistenza di detto accordo non è stato negato da la quale ha infatti Parte_1
riconosciuto di avere, in esecuzione di questo, richiesto, ottenuto e pagato prestazioni per Euro 382.361,20 (come ammesso dalla stessa , e da CP_1
questa documentato con l'estratto conto bancario prodotto in primo grado con la memoria depositata il 7.12.22): del resto, il fatto che le mail facciano riferimento ad un valore complessivo di Euro 550.160,00 delle prestazioni di per CP_1
58 passaggi televisivi non varrebbe all'attribuzione del relativo diritto all'appellata, onerata – secondo l'ordinario criterio di cui all'art.2967 c.c. – di dimostrare l'avvenuta esecuzione dell'obbligazione a suo carico. Non può non rilevarsi, d'altronde, come le mail in questione facciano riferimento al solo acquisto di spazi su emittenti televisive Mediaset, mentre le fatture azionate riportano quale causale anche procurata attività di influencer su internet: ciò si dica in particolare per le fatture n.100, 101, 104, 106, 107, 124, 125, 162, 184 e
234 del 2021 (dell'importo complessivo di Euro 50.987,62, come da schema riepilogativo prodotto in primo grado da in data 6.11.22). CP_1
Va quindi osservato come abbia riconosciuto un proprio debito (con gli Pt_1
effetti di cui all'art.1988 c.c.) solo con la mail in data 12.8.2021 a firma del
Presidente di (doc.6 ): questa dà conto Parte_1 Persona_1 CP_1
dell'esistenza di “partite aperte” per le quali si prospetta essere “difficile procedere ad un pagamento” con la “necessità di definire un piano per poterle pagina 5 di 8 onorare”, ed il riferimento nell'oggetto ad una “richiesta contabile fatture n.175”
porta a ritenere che si tratti degli importi di cui alla fattura di pari numero e che nel citato schema riepilogativo viene indicata come emessa in data 22.6.2021 per l'importo di Euro 14.282,86.
La prova di ulteriori attività per le quali viene chiesto il pagamento non può trarsi dalle generiche interlocuzioni avvenute via whatsup tra non meglio identificati addetti delle due parti di cui ai docc.
2-7 LU (a prescindere dall'efficacia probatoria riconosciuta a tali documenti informatici da Cass. n. 11197/23 e da ultimo da Cass. n. 1254/25), che esprimono più che altro commenti sulla capacità
comunicativa di varie influencer. Lo stesso deve dirsi per i docc. 1 e 2 , CP_1
che – quand'anche fossero identificabili come prospetti provenienti da DI
(società che monitora gli ascolti televisivi e può dar conto delle trasmissioni mandate in onda) – non contengono alcuna indicazione utile per identificare negli spot registrati la pubblicità in favore di . Pt_1
Restano da valutare le 5 fatture emesse da (concessionaria della raccolta CP_2
pubblicitaria delle reti televisive Mediaset), prodotte in primo grado come allegati con la memoria 7.12.22, che riportano quale causale la messa in onda di spot
: quali documenti provenienti da terzi essi sono liberamente valutabili ex Pt_1
art.116 cpc, e nella specie possono ben costituire elementi su cui fondare il giudizio, essendo il loro contenuto coerente con quel che pacificamente era l'oggetto dell'accordo tra le parti. Si tratta di fatture relative a trasmissioni avvenute nel periodo luglio-agosto 2021 (e dunque successivo al menzionato pagina 6 di 8 riconoscimento di debito), per le quali ha emesso nei confronti di CP_1 Pt_1
le fatture nn.186/21 e 218/21 (come da schema riepilogativo), rispettivamente per gli importi di Euro 12.002,00 ed Euro 21.202,00.
Conclusivamente, il credito portato dal decreto ingiuntivo può essere riconosciuto nella minor misura di Euro 47.486,86, oltre interessi ex d. lgs. 231/02 dalle scadenze delle singole fatture al saldo: dell'ulteriore credito non costituisce infatti prova la mancata contestazione prima del giudizio da parte di , non essendo Pt_1
stato dimostrato che ne sia mai stato richiesto il pagamento o l'invio delle rispettive fatture. Va detto, infatti, che anche la messa in mora del 2.9.21
menzionata dalla Difesa di sarebbe stata prodotta con il ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo, senza tuttavia che il relativo fascicolo sia stato allegato agli atti del giudizio di opposizione (per come consultabile nel fascicolo telematico).
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento, sebbene parziale, delle domande di si impone la condanna a suo favore delle CP_1
spese processuali, liquidate per i due gradi di giudizio come in dispositivo sulla base dei valori medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) previsti dal DM n.147/22, avuto riguardo (quanto al valore della controversia) alla somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa ex art. 5 DM n.140/23 (cfr. Cass. ord. n.35073/23) ed alla complessità delle questioni trattate.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: pagina 7 di 8 1. In parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo
Tribunale di Milano n.22442/21 e condanna al Parte_1
pagamento della minor somma di Euro 47.486,86, oltre interessi ex d. lgs.
231/02 dalle scadenze delle singole fatture al saldo.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali, Parte_1
queste liquidate quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessivi Euro
6.713,00 (di cui Euro 1.701,00 per la fase di studio, Euro 1.204,00 per la fase introduttiva, Euro 903,00 per la fase di trattazione ed Euro 2.905,00
per la fase decisionale), e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi Euro 8.469,00 (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro
1.418,00 per la fase introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed
Euro 3.470,00 per la fase decisionale): il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali.
Così deciso in Milano l'8/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maura Barberis Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 8 di 8