Sentenza 22 agosto 2023
Accoglimento
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15/07/2025, n. 6189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6189 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06189/2025REG.PROV.COLL.
N. 02310/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2310 del 2024, proposto da Regione DI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Marinella AN, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. UE QU sito in Roma, via AN Bertoloni, n. 35;
contro
Az. Agr. LA di AV IL e Figli ss, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato ZI SE, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo, sito in Brescia, v. AR Zima 5;
Soc Az. Agr Agosti IN e GI AT S.S., 3 F - LI Festa S.S., Aceti S.S., Agricola Romana Ss, Agri-Leo di ON AL e SE S.S. Agricola, TI F.LI, NI RM, OR e ON Ss, TI EN Virginio, Allevamento Molesine Società Agricola di NI IG e C. S.S., LM IG, RI e NO, PI RT e ME, SE EZ, BA MO e IE S.S., NC LI e GI S.S., NC LE & AR S.S., NC ET e Figli AM e PP, IO RI, OL MO, BE F.LI, EL VA, RT PP, BE LI, RT TI e ER, ER S.S., TO GI e PP S.S., AN PA S.S., AN AL e UR, Società Agricola BI F.LI (BI ES & ER AN), ON GI, AL e NO S.S., BO ME e IM S.S., BO TI e Figli S.S. Agricola, OS AL e ES S.S., OS AR, OZ GIfranco e AN, RA RI e GO S.S., SI AR e Figli Ss, SI Geom. AR e Geom. GIluigi, SS ER, CA GI, ON PA - RE, AL PP e AT S.S., AM GI AT, IN S.S, SA AN e RI S.S., AS di AS IA e AT S.S., CA di ER ES, IN GE e IG Societa Semplice Agricola, ST DE, PP ES e Figli S.S., PR IO e TT, Comune di Boldini Amadio e Figli, OR ZO, TI RO & F.LI, RT di PP ET e C. S.S., Costa F.LI di GE e IG S.S., Costa MA e BI S.S., Country Life di AV EL, VE PP, CR PA e PP S.S., OS DI & RI, NZ F.LI S.S. Agricola, Due Muzzane di NT LA, IS GI, F.LI LL RU e PP S.S., CH F.LI, PP ES, AU e G. S.S., PP VE e LU S.S., RI IE, RI AU e GI S.S., FE AT e ET AR, IA MO, OR ES & AT S.S., TT EU e GE, NA UN, NA EN, NA NO SE ND MA e RA DA S.S., PP S.S., OL IS, TI GI e GIpaolo, OL AN e ME S.S. Agricola, IN IM e PP, GL GIpietro & RD, IA UR, RI e IM S.S., IN VI, ER AL e IG S.S. Agricola, ER IA, UE IE e GIpietro S.S., UE IO e Figli UR e PP, ZZ GE e AR, La Motta di SO F.LI Società Semplice Agricola, La Rapace di MA AT, ZI e RO, La Sorgente di RE IL e Gp. S.S., ZZ GIpaolo, ES VA & VE, OL S.S., GN IG e MO, OL ES & IL G., RO AV, RE IO, NE RI, NI MB, GE e TO S.S., Marchioni OT, SO e AG S.S. Agricola, UR PA & Figli S.S., ME ES e GI, ER GE, DA RM e Figli S.S., GLorati SE e LB S.S., Milk Farm di LU GI, Mometto F.LI GE e AN S.D.F., OS DO & C. S.S., LI GE, LI PP, LIni BO e F.LI,, AR AL & AR S.S., AR P.G. e HI L. S.S., IO NN e BI, IN GI, AN ER e F.LI S.S., AN AL e Figli S.S., LI TI e AM T., EZ LI e Figli RT e AB, Pieve di RE Martino S.S. Agricola, OV VE, NI CO RE e AR S.S., OL GI, PO PA, OL UN & C. S.S., ED IM e RT, RE TA e PP, IB MB, ZI AB, CC AT, Rosa M.Ved.LI di LI CO e EU, SI CO, SI NO e NO, SI RO TO e SI AR S.S., SI VA, UG IG & ZO, S. AU di Bianco Dott. GIcarlo, TT AR e NU S.S., San Nicolo' di Donghi F.LI S.S. Agricola, NI AU, AV GIpietro & GL NO, Schieppati GI e NO, RI ET, ER IGno AR e IO, SI PP, ST RE, Soc. Agricola Cascina Motta dei F.LI Cavallari S.S., Società Agricola Buonpensiero di LD LU S.S., Società Agricola SO EL e AL S.S., LD RI e C. Società Agricola, Sora GIfranco, OL MO, TE AR Innocente, IR PP e LI S.S., OL PP, SE SE e AT S.S., SO A.,B.,G.S.S., OS L. A. e OZ A., AN UR, UR IL e ME, BE DO Emo URlio, NI ME, NO VA e ES S.S., RA GE, AT GE BO NO, IT F.LI di GI e PA, IT GIpaolo, LI PP e TE, ES AT e LD, TI CL TI e RO, TI AN, TI F.LI Società Semplice Agricola, ZU MO, ER NN EL, Az.Agr.LI LU e AU S.S., De ON ME, GLorelli LF, P.G.M.S. Soc.Sem.Di IA PP.E AR, IL IA, IL EN, RO Soc. Agr. Semplice di ZO UR, Ravano Soc. Agr. A R.L., AV RO, ER AN, OM SA, IT PA, LI IT, Bisogno Società Agricola Semplice, EL GE, MA GE, La Lupa, Coop.Va Agricola Sisto, MA AU, ZA GI, PI NO GA Simona S.S, ET VA, Fattoria Terramia di CA ND, LA TT, UO NN RI, Società Agr.Semplice Foceverde di Signore M., Società Agricola Airon S.r.l., MAccia Sonia, Evangelisti Rosella, Giupponi S.S., Jes-Man di NI Sabrina, MO PP, DI EN, La Dorita di DI CO, dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
GE- Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Rosa RI Privitera, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
Regione Piemonte, Regione Emilia Romagna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio (Sezione quinta) n. 13390/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, dell’Az. agr. LA di AV IL e Figli ss e di GE - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti gli appelli incidentali di GE e della Regione Lazio;
Vista la memoria della Regione DI;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. PP La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 15 maggio 2025 per le parti gli avvocati UE QU, per delega di Marinella AN, ZI SE e IM Di TO;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- La domanda di annullamento proposta con il ricorso di primo grado aveva ad oggetto le comunicazioni GE « recanti regime quote latte - esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2008/2009 e contestuale comunicazione del prelievo, dalle quali risulta il prelievo supplementare per le consegne di latte effettuate nella campagna lattiera di riferimento ».
1.2.- Deducevano le aziende agricole ricorrenti l’illegittima riduzione ex art. 2, comma 1, l. n. 46 del 1995 avuto riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 529 del 1995 e stante l’intervenuta abrogazione del d.l. n. 727/1994 ad opera del d.l. n. 49 del 2003; l’anticomunitarietà della quantificazione del QRI, la violazione delle ordinanze del T.a.r. per il Lazio di sospensione della comunicazione delle quote precedentemente assegnate; l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
1.3.- GE non si costitutiva in giudizio, mentre si costituivano la Regione Lazio e la Regione DI, quest’ultima non senza revocare in dubbio la tardività e l’inammissibilità del ricorso per disomogeneità delle posizioni fatte valere in giudizio e genericità delle censure.
1.4.- Con sentenza n. 13390 del 2023, il T.a.r. per il Lazio, sez. V- ter , previa reiezione delle sollevate questioni in rito, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava – con salvezza della complessiva attività di rideterminazione da parte dell’Amministrazione – gli atti impugnati, sul rilievo che sussisterebbe « la contrarietà al diritto comunitario delle norme interne di applicazione (in particolare gli artt. 5, 9 e 10 della legge n. n. 119/03, nonché dell’art. 2, comma 3, della legge n. 204/04, che ha modificato l’art. 9, della legge n. 119/03), nella parte in cui dette disposizioni hanno introdotto una categoria prioritaria di restituzione, individuata nei c.d. “produttori in regola con il versamento”, ossia quei produttori in relazione ai quali gli acquirenti finali avevano eseguito i versamenti mensili. La previsione di un tale criterio per la restituzione risulta in contrasto con i Reg. CEE nn. 1788/03, 1234/2007 e 595/2004, nonché con il principio dell’Unione europea (oltre che costituzionale) di non discriminazione, avendo il Legislatore italiano, dapprima imposto l’obbligo del versamento mensile a carico degli acquirenti (in questo senso è l’art. 5, L. 119/03), obbligo quest’ultimo non previsto dal diritto comunitario (v. in particolare art. 11 del Reg. 1788/03 e Reg. 1234/2007) e, successivamente, stabilito che, in sede di imputazione del prelievo, si procedesse alla restituzione in via prioritaria nei confronti di una determinata categoria di produttori.
In particolare, il venire in essere di un’evidente discriminazione tra gli stessi produttori è stata confermata dalla Corte di giustizia UE nella sentenza del 13 gennaio 2022 (nella causa C-377/19), nella parte in cui ha chiarito che “l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 … deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale per effetto della quale beneficiano in via prioritaria della restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso i produttori con riferimento ai quali gli acquirenti abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo ». Gli articoli 5, 9 e 10 l. n. 119 del 2003 e l’art. 2, comma 3, l. n. 204 del 2004, « avrebbero dovuto essere disapplicati da GE ».
2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la Regione DI la quale ne ha chiesto la riforma sulla base delle seguenti doglianze:
1) Omessa pronuncia; errata valutazione provvedimenti impugnati; difetto di istruttoria; travisamento. Premesso che oggetto d’impugnazione sarebbero le comunicazioni contenenti la comunicazione dei quantitativi di riferimento individuale (QRI) per il periodo 2009/10 e che le ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità delle comunicazioni sostenendo che i quantitativi conterrebbero ancora la riduzione della « quota B », il T.a.r. sarebbe incorso in errore ritenendo che le aziende agricole ricorrenti avessero impugnato le comunicazioni GE recanti l’esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2008/2009 e la contestuale comunicazione del prelievo supplementare dovuto per le consegne di latte effettuate nella campagna lattiera di riferimento, mentre nel caso di specie le aziende avrebbero contestato unicamente i quantitativi di riferimento individuale (QRI) loro comunicati per la campagna 2009/2010. Con tali provvedimenti nessun prelievo sarebbe stato imputato alle aziende sicché nessuna norma anticomunitaria sarebbe stata applicata;
2) Inammissibilità del ricorso collettivo cumulativo; inammissibilità del ricorso per genericità delle censure a fronte della molteplicità delle posizioni delle singole aziende ricorrenti. Ad avviso dell’appellante Regione DI il ricorso (collettivo) avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile considerato che le aziende agricole ricorrenti avrebbero contestato le regole succedutasi nel tempo volte a disciplinare la definizione e la comunicazione dei QRI senza, tuttavia, allegare profili di concreta lesività e di effettiva riferibilità alle singole aziende ricorrenti. Dalla documentazione allegata al ricorso non sarebbe, infatti, possibile ricostruire la peculiare situazione di ogni azienda con specifico riferimento agli asseriti errori di calcolo asseritamente effettuati per ciascuna di esse, né sarebbe stata precisata la posizione sostanziale e processuale di ogni ricorrente per poter valutare l’omogeneità della portata lesiva dei provvedimenti impugnati: non sussisterebbe l’identità sostanziale e processuale delle posizioni azionate in giudizio tale da legittimare la proposizione di un unico ricorso, atteso che le posizioni sarebbero autonome e distinte, in quanto vantate in relazione a fattispecie e circostanze partitamente e specificamente riferibili ai singoli produttori;
3) Omessa pronuncia; errata valutazione provvedimenti impugnati; errata/falsa applicazione delle norme applicate; difetto di istruttoria; travisamento; infondatezza. Il ricorso di primo grado sarebbe stato anche infondato nel merito. Le molteplici censure mosse da controparte, sarebbero state già vagliate dal G.A. e ritenute infondate; la normativa comunitaria, come sarebbe confermato anche dalla Corte di giustizia europea, consentirebbe alle autorità preposte di effettuare anche ex post le rettifiche necessarie a fare in modo che la produzione esonerata da prelievo supplementare di uno Stato non superi il quantitativo globale assegnato a tale Stato. Per le campagne precedenti a quella in esame, sarebbero, peraltro, intervenute numerose pronunce definitive circa la correttezza dell’operato della P.A. in relazione proprio alla comunicazione dei QRI. Quanto al taglio della quota « B » ne sarebbe stata affermata la legittimità, né alcuna comunicazione di avvio del procedimento avrebbe dovuto esser inviata.
3.- GE, costituitasi in giudizio ha proposto appello incidentale (‘tardivo’) deducendo le questioni in rito e nel merito già veicolate con l’appello principale.
4.- La carenza di interesse delle aziende appellate e l’infondatezza del ricorso di primo grado nel merito sono state dedotte da Regione Lazio, anch’essa con apposito appello incidentale.
5.- Le aziende agricole appellate, sebbene ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio, ad eccezione della az. agr. LA di AV IL e figli soc. sempl. la quale ha depositato atto di stile.
6.- In prossimità dell’udienza Regione DI ha depositato memoria volta a ribadire le proprie tesi difensive.
7.- L’appello principale e gli appelli incidentali – i quali possono essere trattati congiuntamente stante la omogeneità delle questioni prospettate – alla stregua di quanto si dirà, sono fondati.
8.- Con gli atti impugnati Regione DI ha comunicato a ciascuna delle aziende ricorrenti, ai sensi dell’art. 2, comma 2- bis , l. n. 119 del 2003 ( id est : art. 2, comma 2-bis d.l. n. 49 del 2003, aggiunto dalla l. n. 119 del 2003), la quota individuale per il periodo 2009/2010 (cfr. « informazioni di carattere generale » in calce alle comunicazioni), riportando l’iter della quantificazione. Tale disposizione stabilisce che « Prima dell'inizio di ogni periodo di commercializzazione le regioni e le province autonome aggiornano e determinano il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore, iscrivendolo nel registro delle quote di cui al comma 2, e ne danno comunicazione all'interessato attraverso l'invio di un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione: “copia per l'acquirente” ».
Ora, è del tutto evidente che il contenuto degli atti impugnati restituisce un assetto nel quale nessuna lesione discendente da siffatta comunicazione è possibile apprezzarsi in relazione alla posizione di ciascuna azienda agricola (con le ovvie conseguenze in punto di interesse), rimasta peraltro priva di specificazione in seno alla domanda caducatoria (assetto, questo, che seri dubbi pone pure in ordine all’ammissibilità del ricorso collettivo e sul complessivo interesse).
In ogni caso, la contestazione della illegittimità del sistema di versamento mensile del prelievo a carico degli acquirenti e della restituzione prioritaria a favore dei produttori che avevano rispettato detto obbligo, avrebbe potuto trovare una sua utilità e logicità in sede di prelievo imputato alle aziende, ciò che, nel caso di specie, non risulta essere intervenuto (cfr. memoria di replica Regione DI, con affermazione in fatto rimasta incontestata dall’unica azienda costituita), ciò che, nel caso di specie, determina l’infondatezza delle doglianze delle ricorrenti di primo grado nel merito. Ha già, infatti, evidenziato questo Consiglio di Stato (cfr. sentenza sez. VI, n. 10770 del 2023) che « oggetto del presente giudizio è la comunicazione regionale con cui è assegnato il QRI per la campagna lattiero-casearia 2006/2007, e non anche la fase di determinazione del prelievo supplementare a seguito dell'avvenuta compensazione nazionale, ossia una questione diversa da quella in relazione alla quale la Corte di giustizia ha ritenuto contrastante con il diritto europeo non la disciplina di assegnazione delle "quote latte", quanto piuttosto il "meccanismo di compensazione" basato su categorie prioritarie, cui si riferisce l'art. 1, comma 8, del d.l. n. 43 del 1° marzo 1999, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 118/1999: in tal senso è infondata - e a tacer d'altro irrilevante - l'affermazione veicolata con la memoria delle parti appellanti secondo cui sarebbe rilevabile d'ufficio la anticomunitarietà degli atti in ragione delle conclusioni cui è giunta la Corte di giustizia UE, da ultimo con sentenza 13 gennaio 2022, C-377/19 ».
In ordine al taglio della quota B), la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che solo la diminuzione del quantitativo di latte imputabile alla quota A) deve essere adeguatamente giustificata (Cons. Stato, sez. VI, n. 1923 del 2022; n. 3847/2009).
9.- Alla luce delle suesposte considerazioni, l’appello principale e gli appelli incidentali, devono essere accolti in ragione dell’assorbente assenza di prelievi imputati alle aziende e della correlata mancata applicazione di norme in contrasto con l’ordinamento UE, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.
10.- Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate avuto riguardo agli specifici profili della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale e gli appelli incidentali e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
GIcarlo Montedoro, Presidente
RI Simeoli, Consigliere
RT Caponigro, Consigliere
GI Gallone, Consigliere
PP La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP La Greca | GIcarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO