Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 243/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
RL GU SA, C.F. nato in [...], il [...], C.F._1
residente in [...]13/5 16035 RAPALLO ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CERVETTO SARA (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._2
difende, come da procura in atti
E
LA CH, C.F. , nata a [...], il [...], C.F._3
residente in V. DEI ZOTTI 1C TREVISO, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
PERI NICOLETTA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura C.F._4
in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 27 e 28 marzo 2025
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in PORTOFINO il 03/05/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
RL GU SA e LA CH
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi vivranno separatamente, portandosi reciproco rispetto;
2. I coniugi, economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente ad ogni contribuzione personale di mantenimento tra loro;
3. I coniugi dichiarano di avere già provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, atteso che con l'esatto adempimento delle precedenti condizioni, resteranno integralmente soddisfatte e/o comunque transatte tutte le possibili pretese, avanzate e non da ciascun coniuge nei confronti dell'altro, comunque fondate sul periodo di convivenza coniugale;
4. I coniugi concordano che tutte le condizioni di cui infra decorrano dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, indipendentemente dal deposito e dalla fissazione dell'udienza di comparizione personale sebbene celebrata in modalità cartolare.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2014,
Numero 7, Parte 2, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 18 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba