Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/05/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
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N.
9977/2024 R.C. N.................
.....Sent. N.................
REPUBBLICA ITALIANA
.....Cron. N.................
.....Rep. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di GENOVA
VII SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott. Roberto BRACCIALINI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9977/2024 promossa da :
C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. , parte elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. MANDICO MONICA che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive PARTI ATTRICI opponenti
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DE BELLIS DAVIDE e elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE MAZZINI 10 74123 TARANTO presso il difensore avv. DE BELLIS DAVIDE PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Controparte_2 Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, affinché, valutata la fondatezza dei motivi di opposizione anche alla luce della documentazione in atti e la sussistenza di gravi motivi voglia:
Rimettere la causa in istruttoria, e così provvedere:
o Emettere ORDINANZA DI INGIUNZIONE 186 ter cpc provvisoriamente esecutiva e/o ordine di esibizione ex art. 210 cpc dei documenti sopra indicati e dei seguenti:
1.estratto conto all'attualità 2.estratto conto mutuo 3.rendiconti trimestrali 4.delibera di concessione del mutuo 5.analisi e stati di avanzamento correlati alle asserite erogazioni 6. report dei lavori eseguiti 7. elenco delle somme incassate 8. importo del credito attuale distinto per capitale ed interessi 9. delibera di passaggio a sofferenza del credito 10. estratto conto con la contabilizzazione post passaggio a sofferenza.
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La mancanza di tali documenti non consente di conoscere l'effettivo andamento del rapporto bancario.
Si dichiara la disponibilità al pagamento delle spese di riproduzione.
- In via subordinata, ove necessario, ammettere ctu contabile per l'accertamento del quantum debeatur per le ragioni indicate in premessa ne stante le nullità contrattuali, incertezze e indeterminatezze dei costi,dei tassi, delle condizioni e dei prezzi.
Nel merito, in via subordinata:
o Dichiarare che l'opposta non ha diritto a procedere esecutivamente per le ragioni gradatamente esposte
Con vittoria di spese e con attribuzione allo scrivente procuratore, il quale dichiara di averne fatto anticipo.
Per Controparte_3
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere
● rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo (essendo, tra l'altro, incontestata la gran parte del credito ed incontestabile il capitale residuo) in quanto l'opposizione all'atto di precetto appare palesemente infondata in fatto e diritto e considerata la totale assenza di idonea prova scritta a supporto dell'opposizione stessa;
● nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto con la condanna di parte opponente al pagamento delle spese e compensi di lite maggiorate di rimborso forfettario per spese generali (15%) ex art. 2 D. M. n. 55/2014,
IVA e CAP;
oltre al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. gradatamente, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse di dover revocare e/o dichiarare inefficace l'avverso atto di precetto, accertare e dichiarare in ogni caso il diritto della a vedersi riconosciuto il Parte_3 pagamento di € 158.977,83, oltre gli ulteriori interessi convenzionali di mora determinati nel contratto di mutuo a decorrere dalla notifica dell'atto di precetto e, comunque, nei limiti della soglia prevista dalla legge n.108/96 tempo per tempo vigente, sino all'integrale ed effettivo soddisfo, da porre a carico dell'opponente, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che eventualmente venisse accertata in corso di causa, oltre interessi convenzionali di mora in misura non superiore al “tasso soglia” di cui alla legge sull'usura n. 108/96 sino all'effettivo soddisfo, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, e successive occorrende tutte.
● In ogni caso, con vittoria di spese e compensi legali per l'attività di cui al presente giudizio.
$1: le difese introduttive Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 1° co. c.p.c. i sig.ri e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il precetto per Euro 159.287,88 notificato loro in data
16.09.2024 da in relazione a titolo esecutivo CP_1 CP_1 rappresentato da contratto di mutuo fondiario in data 23.1.2009 a rogito Notaio
Rep. N. 52071, Racc. N. 24120, in surroga di altro finanziamento Per_1 stipulato nel 2005 con CP_4
Gli opponenti chiedevano, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del precetto e, nel merito, di dichiarare che l'opposta non ha diritto a procedere esecutivamente;
in via istruttoria, di emettere ordinanza di
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ingiunzione ex art. 186 ter cpc e/o ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della pertinente documentazione contrattuale;
in via subordinata, di ammettere una
CTU contabile per accertare il quantum debeatur.
A sostegno della domanda oppositiva prospettavano i seguenti motivi:
Titolarità del credito: il precetto è teso a recuperare somme senza esporre quale sia stato l'iter per cui il credito sia pervenuto nella titolarità della parte opposta e senza menzionare la conclusione di un contratto di cessione del credito;
Difetto di legittimazione processuale e rappresentanza della mandataria:
sta svolgendo attività in contrasto con l'art. 106 TUB, il Controparte_5 quale prevede un elenco di operatori dotati di specifici requisiti per svolgere attività di riscossione;
Qualifica di consumatore degli opponenti: essi rivestono la qualifica di consumatori, avendo stipulato contratto di mutuo per attività estranee all'attività imprenditoriale;
Nullità dell'atto di precetto: tale atto non contiene riferimento al titolo, sulla cui base viene fatta l'intimazione, né alla sua natura, e neppure alla data dell'eventuale notifica;
non sono chiari né l'ammontare originariamente richiesto, né i criteri di calcolo delle somme precettate.
si costituiva in giudizio, in data 14.11.2024, Controparte_1 facendo presente:
- circa la mancata prova della cessione del credito, che si tratta di un credito non ceduto ma vantato direttamente da;
il titolo è stato Controparte_1 perciò correttamente notificato;
- sulla mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB della mandataria
, l'esistenza di una recente ordinanza della Cassazione (n. 7243 del CP_5
18.3.2024), che ha catalogato tale eccezione come artificiosa e priva di fondamento;
- sull'asserito carattere vessatorio delle clausole del contratto di mutuo in riferimento alla qualifica di consumatore di parte opponente, che il tasso di mora convenuto (pari all'8%) risulta essere inferiore al tasso-soglia di riferimento per analoghe operazioni;
- quanto alla nullità del precetto per indeterminatezza, di aver dato conto espresso di quanto vantato e di quanto incassato, restando perciò a carico degli opponenti l'onere di prova contraria;
Chiedeva pertanto pregiudizialmente di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, di rigettare tutte le domande
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proposte dall'opponente; in subordine, dichiarare, in ogni caso, il diritto di a vedersi riconosciuto il pagamento di euro 158.977,83, ed Controparte_1 interessi o della diversa somma eventualmente accertata in corso di causa.
$2: svolgimento del processo
Radicato il contradditorio sulle precedenti difese introduttive, si è preliminarmente provveduto sull'istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo, disattesa con provvedimento del 25.11.2024, da intendersi qui richiamato, nel quale venivano ritenute irricevibili le note depositate il precedente 18.11 dagli opponenti, non autorizzate.
Contestualmente le pari sono state invitate a prendere posizione sulla conversione del rito Cartabia nel giudizio semplificato: conversione, disposta poi con provvedimento del 28.11.2024.
L'udienza di trattazione, tenutasi il 18.2.2025, si è esaurita con ordinanza del 21.02.2025, con la quale si è dichiarata esaurita la fase istruttoria del processo senza ulteriore attività acquisitiva e la causa è infine pervenuta all'udienza del 29.4.2025, in cui è stata trattenuta a sentenza dopo discussione orale conclusiva.
$3: motivi della decisione
Va premesso, per un primo inquadramento contabile della vicenda, che si discute della legittimità di atto di precetto notificato da agli ex CP_3 mutuatari sig.ri per euro 158.973,88, quale saldo Controparte_6
a debito (chirografario) di mutuo fondiario stipulato con BNL nel 2005, poi oggetto di surroga con l'attuale creditrice con rogito del 23.1.2009, Parte_4 garantito da ipoteca iscritta sull'immobile acquistato dagli odierni opponenti con tale finanziamento (appartamento nella Via Loria 229 in Genova).
A seguito del mancato pagamento delle rate pattuite, la mutuante ha promosso nel 2017 espropriazione immobiliare dell'immobile ipotecato – con le collaborazioni di cui si darà in seguito conto - pervenendo infine nel 2021 alla vendita forzata dello stesso per il prezzo di 79 mila euro e conseguendo dall'esecuzione stessa la somma di euro 65.000 anticipatale prima della distribuzione ai sensi dell'art. 41 T.U.B.
Tali informazioni sono desumibili dal precetto prodotto da entrambe le parti (doc. 2 attori e 5 p. opposta) e dalle ulteriori produzioni bancarie, cioè le contabili di pagamento per art. 41 TUB e il progetto distributivo predisposto il
25.3.2021 dalla delegata avv. P. UR AC nei procedimenti riuniti r.g.
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624/2017 e 272/2018 assegnati al G.E. dr. BIANCHI, poi sostituito dal dr.
SPERA: si rimanda alle produzioni nn. 8 e 9 di , segnalando che nella CP_1 sede espropriativa gli esecutati erano costituiti e difesi da legale.
La precisazione del credito in sede espropriativa indicava un saldo debitorio ipotecario di euro 167.257,88 e di euro 23.266 in chirografo, composto come segue (si veda il sottostante estratto da pag. 5 del progetto distributivo
Avv. AC UR del 25.3.2021):
“…
…” Non risultano contestazioni mosse dalla difesa degli esecutati a tali indicazioni creditorie nella precedente sede espropriativa, e l'odierno precetto riprende e dà conto della richiesta economica della procedente sviluppata nell'esecuzione forzata e della somma ricavata da tale procedura. Ciò premesso, vanno prioritariamente esposte le ragioni per cui non si è proceduto a differimento ulteriore dell'odierno procedimento per trattative, come richiesto dalle parti opponenti all'udienza del 29.4 u.s.. Dalla discussione orale finale è emersa l'incolmabile distanza tra la somma offerta da questi ultimi a saldo e stralcio delle residue spettanze bancarie (22 mila euro) e il credito rivendicato dalla mutuante, prossimo ai 160 mila, il che non consente alcun utile margine mediatorio in un qualsiasi tentativo di conciliazione;
fermo restando che gli effetti estintivi di un eventuale procedimento di sovraindebitamento, che avrebbe potuto essere coltivato da tempo dai debitori fin dall'esaurimento dell'espropriazione subita, potranno essere eventualmente
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acquisiti a favore di questi ultimi a prescindere dalle determinazioni o adesione della banca procedente.
Quanto alle istanze istruttorie degli opponenti, si è già rilevata in fase di trattazione la natura esplorativa della richiesta di documentazione bancaria relativa al contratto di mutuo, che fondava l'esecuzione già conclusa, e costituisce il perno dell'odierno precetto, in base alle seguenti considerazioni:
• la preliminare richiesta di esibizione della documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 TUB è stata sottoposta solo contestualmente all'iscrizione a ruolo dell'odierna opposizione;
• nella precedente sede espropriativa, in cui gli esecutati erano assistiti da avvocato da loro designato, non sono state mai elevate contestazioni sui saldi debitori esposti dalla banca procedente, oggetto della precisazione del credito recepita nel progetto distributivo del marzo 2021;
• unitamente al precetto erano allegati gli atti di mutuo, nei quali le regole di determinazione degli interessi erano esplicitate con inusuale chiarezza
(v. art.
4.3 del mutuo 23.1.2009), tale da consentire il calcolo degli accessori omessi.
Uguale natura strumentale ha la parallela richiesta di consulenza d'ufficio, dal momento che non sono stati evidenziati profili specifici di illegittimità – o non conformità ai dati contrattuali - dei conteggi esposti dalla banca procedente nel precetto e, prima ancora, nella già richiamata precisazione del credito in sede di espropriazione immobiliare. Passando al merito oppositivo, si ritiene che un adeguato inquadramento del rapporto contrattuale conflittuale e delle sue ricadute sul piano anticipatorio dell'esecuzione fosse già stato offerto nell'ordinanza riservata del 25.11.2024 che ha negato la sospensione dell'esecutorietà del mutuo fondiario. Va infatti tenuto presente – come parzialmente anticipato nel provvedimento interlocutorio - che non si sta discutendo di credito in sofferenza
“cartolarizzato”, ma di un mutuo (ipotecario e fondiario) stipulato dai sig.ri con BNL, oggetto di successiva surroga con Controparte_6 nuova stipulazione intercorsa con (ai sensi della “Legge Bersani”). CP_1
La nuova creditrice fondiaria, constatato l'inadempimento dei mutuatari, ha delegato per l'espropriazione immobiliare dell'immobile ipotecato le sue società operative e che hanno gestito Controparte_7 CP_8
l'esecuzione, e poi ha spiccato direttamente il precetto che qui rileva per il credito residuo: ciò è quanto si desume documentalmente dalle produzioni 1,2,3
e 8 della banca opposta, posto che i rapporti di mandato per il recupero esecutivo e i mandati difensivi risultano documentati dalle debite procure
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versate in atti, che danno conto dei ruoli gestori affidati da a società da CP_1 essa interamente partecipate per il recupero dei crediti ipotecari. Attività gestoria, che e hanno in effetti disimpegnato CP_8 CP_9 nei procedimenti esecutivi riuniti a carico degli ex mutuatari, e che in questa sede oppositiva viene invece curata – in nome e per conto di – da CP_1
(già . Controparte_5 CP_10
Ne discende dunque che, rispetto alle eccezioni dei debitori sulla titolarità del credito, quest'ultima risulta originariamente e definitivamente fissata dalla surroga del 2009 e non viene minimamente in rilievo nella fattispecie l'art. 106 TUB, a prescindere dal noto orientamento negativo assunto dalla giurisprudenza di legittimità sull'argomento; orientamento, peraltro, già condiviso dallo scrivente e dall'intera VII Sezione in altri procedimenti oppositivi (vedi: Cassaz. Sez. III, 18.3.2024 n. 7243).
Si è anche già anticipato, nella sede incidentale e in riferimento alla contestazione inerente la qualità di consumatori degli opponenti, che la stessa determina controlli di diversa pregnanza a seconda che sia stato possibile o meno una precedente verifica giudiziale circa la presenza di clausole vessatorie.
Nella specie, alla luce della nota decisione delle Sezioni unite della Corte di
Cassazione n. 9476 del 2024 e considerato che agisce in base a Controparte_1 titolo stragiudiziale, gli opponenti sono facoltizzati a tutte le contestazioni del caso, non precluse da precedenti statuizioni giudiziali.
L'ammissibilità di tali contestazioni non ne comporta anche la fondatezza. Ed infatti, anche nella fase conclusiva del processo, come già nella sede di sospensiva, non può che ribadirsi, in assenza di specifiche allegazioni e contestazioni da parte degli opponenti, che non sembrano ricorrere nel rapporto contrattuale in questione clausole riconducibili all'elenco di cui all'articolo 33 del Codice del consumo, di cui risulti fatta applicazione dalla mutuante per la predisposizione del precetto notificato;
in particolare, è fatto salvo il foro del consumatore, posto che gli opponenti hanno residenza in Torriglia e quindi nel circondario genovese.
Per quanto attiene la misura economica degli interessi richiesti, si rinvia al paragrafo 3 della comparsa bancaria, ed alle successive pagg.
4-7 della memoria conclusiva del 16.4 u.s., in cui vengono esposti riferimenti economici di congruità del tasso debitore convenuto rispetto ai tassi soglia (prodotti sub 10 da ), che non risultano oggetto più specifica contestazione. CP_1
Con riguardo infine alla contestazione di indeterminatezza del precetto, si è già detto della pertinente confutazione contenuta nel paragrafo 4 della comparsa di risposta, cui si rinvia, nel quale sono riassunte le vicende economiche relative al mutuo in esame, con specifica sottolineatura e quantificazione delle somme risultanti dovute a seguito della richiamata
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precedente iniziativa espropriativa della mutuante, certamente nota agli odierni opponenti, quali parti esecutate nel procedimento espropriativo definito avanti il dottor nel 2021. Pt_5
Una semplice conteggio matematico, indubbiamente non raffinato ma non certo irragionevole o penalizzante per le parti debitrici, consentito dalle evidenze disponibili senza ricorrere a costosa verifica consulenziale, convince del fatto che l'importo precettato corrisponda al debito residuo effettivo.
La metodica di calcolo proposta è la seguente: calcolo degli interessi convenzionali nella misura convenzionale del 5.4% sulla sola sorte capitale dal
16.12.2019 al 21.3.2021 (euro 167.257,88), vale a dire dalla data della nota di precisazione del credito sottoposta in sede esecutiva fino al progetto di distribuzione, che ha riconosciuto euro 65 mila all'ipotecario; ripetizione del medesimo calcolo sul capitale ridotto della somma ricevuta ex art. 41 TUB (euro
102.257,88) dal 21.3.2021 al precetto del 16.9.2024; ai relativi risultati, devono aggiungersi euro 23.244,71, cioè gli interessi convenzionali già maturati al
16.12.2019 di cui alla (non contestata) nota di p.c. annessa al progetto di distribuzione della delegata UR AC.
Il conteggio di accessori per il primo periodo considerato assomma ad euro 11.506,43, come da seguente prospetto:
mentre nel secondo periodo considerato, gli interessi sono pari ad euro
19.228,40 come da seguente prospetto:
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La sommatoria di tutte le spettanze bancarie del caso specifico è esposta nella seguente tabella:
Si tratta di somma che, già al netto delle competenze legali, è assolutamente prossima a quella precettata e che sarebbe destinata ad accrescersi esponenzialmente se, in luogo degli interessi convenzionali al 5,4%, si facesse riferimento a quelli di mora pattuiti all'8% (misura, che rimane sempre all'interno dei tassi-soglia per i mutui ipotecari). Anche sul piano contabile non si ravvisano quindi ragioni per doversi annullare il precetto emesso.
$4: conclusioni – spese – dispositivo
Ne discende conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, che l'opposizione proposta va respinta, con le conseguenti statuizioni circa la proseguibilità dell'azione esecutiva preannunciata con il precetto notificato e in ordine al pagamento delle spese processuali.
Il mancato ricalcolo analitico delle spettanze, proposto invece dallo scrivente con i precedenti conteggi, pur a fronte di legittimo precetto, convince a disattendere la richiesta di responsabilità aggravata.
La già subita espropriazione immobiliare e la plausibilità delle prospettazioni circa una situazione economica degli opponenti che lambisce le
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soglie di cui all'art.
2.1 lett.c ) CCII inducono a mitigare l'onere economico in questione, determinando nei minimi le competenze di fase ed escludendo compensi per la fase istruttoria, che non ha avuto pratico seguito. Il relativo prospetto di calcolo si presenta come segue:
P.Q.M.
RESPINGE l'opposizione a precetto proposta dai sig.ri e dichiarando proseguibile l'azione esecutiva Parte_1 Pt_2 come da precetto notificato.
Condanna le parti opponenti a rifondere alla parte opposta le spese processuali liquidate in euro 4217 per compensi professionali oltre spese a forfait 15%, IVA e CPA come per legge.
Genova, 5 maggio 2025
Dr. Roberto Braccialini
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il Giudice unico designato