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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/06/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
in proprio e quale Controparte_1 Controparte_2 amministratrice di sostegno di rappresentati e difesi CP_3 Persona_1 dall'avvocato Francesco Antonio Polo, ricorrente;
e , in persona del rappresentante legale in Controparte_4 carica, , quali eredi di e CP_5 Controparte_6 CP_4
anche quale titolare della ditta individuale omonima, Controparte_6 rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara De Leito, resistente;
oggetto: retribuzione;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 28.9.2021, i ricorrenti di cui in epigrafe, quali eredi di deducendo che il loro congiunto aveva prestato attività Persona_2 lavorativa, quale operaio agricolo qualificato, alle dipendenze della ditta NG BE dal 7.6.2001 al 22.1.2007 e della ditta NG NG BR dal 23.1.2007 al 30.6.2008, osservando il seguente orario di lavoro: “tutti i giorni, dalle 07:00 alle ore 16:00, con mezzora di pausa, nei mesi invernali. Invece, l'orario estivo, da giugno a settembre, era il seguente dalle ore 06:00 alle ore 11:00, con pausa fino alle 15:30 quando riprendeva a lavorare fino alle 19:00”; percependo la somma di euro 25 al giorno, elevata ad euro 30,00 a partire dal 2004 (e ciò sino all'8.1.2008, data dell'infortunio sul lavoro occorsogli), senza ricevere alcunché a titolo di tredicesima, festività, ferie non godute, tfr;
deducendo, altresì, l'esistenza di un unitario centro di imputazione giuridica dei rapporti facenti capo alle due ditte in questione e, in ogni caso, la sussistenza di un'ipotesi di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.; specificando, altresì, che, in data 31.3.2011, la ditta NG BE era stata cancellata dal Registro delle Imprese per decesso del titolare, sicché ad essa era subentrata la;
sulla Controparte_4 scorta dei conteggi allegati al ricorso introduttivo, ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“1) dichiarare che il Sig. ha prestato attività lavorativa Persona_2 continuativamente alle dipendenze della dita con sede in Galatina – frazione Parte_1
Collemeto alla Contrada Petruse snc, dallo 07/06/2001 al 22/01/2007 ed alle dipendenze della ditta con sede in Galatina – frazione Collemeto alla Contrada Parte_2
Petruse, dallo 23/01/2007 al 30/06/2008 in qualità di bracciante agricolo;
2) Riconoscere, la sussistenza dell'unitarietà di impresa tra la ditta e la Parte_1 ditta atteso che le due ditte hanno utilizzato gli stessi operai, gli Parte_2 stessi dipendenti amministrativi gli stessi fornitori, la medesima sede legale e gli stessi responsabili e conseguentemente dichiarare che il Sig. ha prestato la Persona_2 propria attività lavorativa a alle dipendenze del complesso unitario aziendale costituito dalla ditta individuale e dal 07.06.2001 al 30.06.2008 e per gli CP_4 Controparte_6 effetti condannare la , in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, quale ditta subentrata alla ditta nonché la Sig.ra Parte_1
quale erede del Sig. ciascuna in proporzione delle proprie quote CP_5 CP_4 ereditarie, la sig.ra quale erede del predetto Sig. , Parte_2 CP_4 in proporzione della propria quota ereditaria nonché quale titolare della ditta
[...]
in solido fra loro o chi delle stesse di ragione a corrispondere ai ricorrenti, Parte_2 per l'attività lavorativa svolta dal Sig. alle dipendenze delle stesse Persona_2 come sopra meglio specificato, la somma di € 50.141,32, così come innanzi determinata, a titolo differenze retributive, straordinario, 13^ e 14^ mensilità, ferie non godute, o di quella maggiore o minore somma emergente in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria, come per Legge o in quell'altra che il Sig. Giudice riterrà di giustizia;
3) In subordine, accertare la continuità operativa tra la ditta e la ditta Parte_1
quest'ultima alla prima subentrata, senza soluzione di continuità, Parte_2 atteso che le due ditte hanno utilizzato gli stessi operai, gli stessi dipendenti amministrativi gli stessi fornitori, la medesima sede legale e gli stessi responsabili, con le conseguenze ed i precisi obblighi di cui all'art. 2112 c. c. 4) Per gli effetti dell'art. 2112 c.c.p., condannare la Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale ditta subentrata alla ditta
[...]
nonché la Sig.ra ciascuna in proporzione delle loro quote Parte_1 CP_5 ereditarie di e la sig.ra quale erede del Sig. Parte_1 Parte_2
in proporzione della propria quota e quale titolare della ditta CP_4 [...]
in solido fra loro o chi fra le stesse di ragione al pagamento della Parte_2 complessiva somma di 50.141,32 per differenze retributive, straordinario, 13^ e 14^ mensilità, ferie non godute, o quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria, come per Legge o in quell'altra che il Sig. Giudice riterrà di giustizia;
per l'attività svolta dal Sig. ”. Parte_3
Le convenute, costituitesi, hanno contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie (in particolare, rilevando che “le prestazioni lavorative prestate dal sig. in favore Per_2 delle ditte individuali “ ” e “ discendono tutte da CP_4 Controparte_6 contratti stagionali a tempo determinato del settore agricolo, come si evince per tabulas dai medesimi documenti depositati dai ricorrenti”) e hanno concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Secondo il condivisibile orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte, è configurabile l'esistenza di un unico centro di imputazione in presenza di: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (v. Cass. 31.7.2017, n. 19023; Cass. 31.5.2017, n. 13809, Cass. 20.12.2016, n. 26346; Cass. 12.2.2013, n. 3482). Segnatamente, secondo Cassazione civile, sez. lav., 8.11.2021, n. 32474, “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori”. Inoltre, la Suprema Corte ha, in termini condivisibili, evidenziato che, “ove il collegamento economico-funzionale tra le imprese sia tale da comportare l'utilizzazione contemporanea e indistinta della prestazione lavorativa da parte delle diverse società si è in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro;
ne consegue che tutti i fruitori dell'attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente” (Cass. 28.3.2018, n. 7704; Cass. 9.1.2019, n. 267); ciò con l'ulteriore puntualizzazione - valorizzata sempre da Cassazione civile, sez. lav., 8.11.2021, n. 32474 - che “la rilevata compenetrazione tra le strutture aziendali formalmente facenti capo a soggetti distinti implica la riferibilità della prestazione di lavoro ad un soggetto sostanzialmente unitario e rende non decisiva la vicenda personale del singolo lavoratore;
l'accertamento della sostanziale unitarietà della struttura imprenditoriale … esclude che possa assumere rilevanza decisiva la verifica circa la concreta, effettiva, utilizzazione da parte di entrambe le società delle prestazioni rese da … la cui attività deve comunque ritenersi prestata nell'interesse - indifferenziato - delle due società solo formalmente distinte;
il dato fondamentale è infatti rappresentato dalla totale integrazione fra le attività di … e … che non consente di distinguere nell'ambito dell'attività prestata dal lavoratore quanto riferibile all'una o all'altra società; la prestazione deve ritenersi effettuata infatti in favore dell'unico soggetto datoriale risultante dalla integrazione della struttura organizzativa ed amministrativa”. Tanto premesso in termini generali, le risultanze della prova testimoniale espletata non consentono in alcun modo di asseverare la sussistenza della “unicità di impresa” prospettata nel ricorso. A tale specifico riguardo, occorre, infatti, considerare come i contributi di conoscenza promananti dai testimoni , , specificatamente si Tes_1 Tes_2 Tes_3 riferiscano ad un lasso temporale anteriore alla costituzione della ditta individuale
“ (il ché esclude, in radice, ogni possibilità di apprezzare un Controparte_6 eventuale collegamento economico-funzionale fra le due imprese di cui si discute) e che, al contempo, le generiche indicazioni fornite da - in relazione Testimone_4 all'attività lavorativa dallo stesso espletata unitamente al ricorrente presso le campagne di
“per circa un mese e mezzo, a partire da novembre 2007” - si rivelano sul CP_4 punto scarsamente pregnanti. In particolare, la circostanza che detto (assunto da e Tes_4 CP_4 soggetto al potere direttivo della moglie di quest'ultimo), nel ristretto arco temporale di un mese e mezzo che viene in rilievo, avesse lavorato alla raccolta delle olive con il Per_2
(all'epoca dipendente della ditta , recandosi insieme al lavoro Controparte_6 con il medesimo trattore, non vale di per sé a mettere in evidenza l'unicità della struttura organizzativa e produttiva, né l'interesse comune perseguito dalle succitate due imprese, né, ancora, l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative. Al contempo, l'istruttoria espletata non ha posto in luce alcuna specifica circostanza da cui inferire che tra le due imprese in questione sia intervenuto un trasferimento di azienda o, più in generale, che possa essersi realizzata una vicenda successoria cui applicare la disciplina di cui all'art. 2112 c.c., come sembrerebbe, peraltro, già potersi escludere in relazione all'allegazione attorea, secondo cui, anche successivamente alla costituzione della ditta individuale NG NG BR, la ditta NG BE continuò ad operare (tanto, appunto, da far ipotizzare alla difesa della ricorrente l'esistenza di un unitario centro di imputazione giuridica dei rapporti giuridici distintamente riferibili alle succitate due imprese). Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non possono, quindi, che essere disattese le prospettazioni delle parti ricorrenti volte a unificare la responsabilità contrattuale delle ditte convenute in relazione alle prestazioni lavorative rese dal Per_2 che sono, invece, da ricondurre disgiuntamente e in termini esclusivi ai singoli rapporti di lavoro (e ai rispettivi singoli datori di lavoro) che vengono in rilievo.
Tanto puntualizzato, giova, altresì, rammentare che, in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore/lavoratore è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione e, dunque, il titolo su cui si basa la sua pretesa, gravando invece sul datore di lavoro, in applicazione del principio di vicinanza o di riferibilità della prova, l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto azionato, ovvero l'avvenuto esatto adempimento, ovvero ancora l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (Cass., S.U., 30.10.2001, n. 13533). In applicazione del suddetto principio, ove l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore non può, dunque, che essere chiamato a fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, con l'ulteriore conseguenza che, ove permangano dubbi circa l'esistenza della relativa fattispecie, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio (vds. Cass. civ. Sez. lavoro, 7.11.2000, n. 14468; conforme Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 8.2.2013, n. 3046). A fronte delle premesse di ordine generale che precedono, occorre, in primo luogo, rilevare come lo scarno e temporalmente limitato contributo di conoscenza offerto dal testimone (il quale ha, come già detto, riferito di aver lavorato con il Tes_4 Per_2 per circa un mese e mezzo, secondo le seguenti modalità temporali: “partivamo da casa di intorno alle ore 6, 7 del mattino;
non ricordo con precisione gli orari;
tornavamo CP_4 nel pomeriggio dopo circa 8 ore di lavoro;
nel periodo in cui sono stato io, si è lavorato tutti i giorni, tranne la domenica”) non consente di ricostruire compiutamente le vicende lavorative del medesimo inerenti al rapporto di lavoro instaurato con la ditta Per_2
NG NG BR, assertivamente protrattosi dal 23.1.2007 al 30.6.2008 e, ad ogni buon conto, non vale a fornire adeguata dimostrazione del fatto che il rapporto di lavoro in parola avesse comportato lo svolgimento di attività lavorativa per un numero di giornate eccedente rispetto a quello risultante dalla documentazione allegata al ricorso. Né, sotto tale profilo, possono venire in soccorso le dichiarazioni promananti dagli ulteriori testimoni escussi, giacché tutte riferibili a vicende lavorative occorse anteriormente all'anno 2007.
Quanto alla parte della domanda che involge le prestazioni lavorative rese dal Per_2 nel corso del rapporto di lavoro instaurato con la ditta NG BE, alcuna valenza ricostruttiva (oltre che alla testimonianza di come detto, temporalmente Testimone_5 riferita al solo mese di novembre 2007) può ascriversi ai contributi di conoscenza di e di ove si consideri che il primo ha precisato di Persona_3 Persona_4 essere stato nel corso degli anni ingaggiato dal per eseguire lavori di potatura CP_4
(della durata di 10/20 giornate) “con una squadra di operai tutti di ” e di non Parte_4 essere pertanto in alcun modo a conoscenza delle vicende lavorative del e/o di Per_2 ulteriori lavoratori;
mentre l'affidabilità del secondo è irresolubilmente inficiata dalla inconciliabilità del riferimento temporale dallo stesso fornito (“ho lavorato presso le campagne di come suo dipendente per 4/5 mesi nella raccolta delle olive;
CP_4 ciò è avvenuto intorno al 1999/2000 … ha lavorato con me nella raccolta Persona_2 delle olive”) con le allegazioni attoree, che, come detto, fanno risalire le prestazioni lavorative del medesimo partire dal mese di giugno 2001. Per_2
Tanto premesso, le vicende che ineriscono al rapporto lavorativo con la precitata ditta di NG BE possono, dunque, essere verificate esclusivamente in rapporto alle deposizioni testimoniali di e che è, quindi, utile Testimone_6 Testimone_7 riportare. Così : “ho lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola di Testimone_6 CP_4 nella stagione 2001/2002; ho iniziato ad andare lì nel periodo estivo dell'anno 2001, saltuariamente di pomeriggio;
poi mi assunse intorno a giugno/luglio 2001 e ho CP_4 lavorato lì sino a settembre/ottobre del 2002; ADR: lavoravo lì dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00 in inverno;
nel periodo estivo (cioè nei mesi più caldi e ciò a partire da aprile, maggio) dalle 6.00/6.30 alle 11.30 e poi nel pomeriggio, all'occorrenza, dalle 15.30 alle
18.30; ricordo che ci sono state settimane in cui ho lavorato tutti i pomeriggi della settimana ed altre settimane in cui non ho mai lavorato il pomeriggio;
nel mesi estivi da giugno a settembre, in cui si faceva la raccolta del tabacco, sono andato a lavorare tutti i pomeriggi;
ADR:
[...] ha lavorato lì per tutto il periodo di cui ho detto;
quando arrivavo al mattino, Persona_2 ra già in azienda intento a lavorare e rimaneva lì a lavorare anche quando io andavo via;
Per_2 ciò accadeva anche nel pomeriggio, tanto che alle 15.30 lo vedevo già lì al lavoro e poi lo stesso proseguiva a lavorare anche dopo le ore 18.30; ADR: io non lavoravo di domenica;
non so dire se vi lavorasse il posso dire che il lunedì trovavo eseguite delle lavorazioni che non erano
Per_2 state ancora fatte il sabato e che credo che venissero effettuate di domenica dal ADR: il
Per_2 soggiornava presso l'azienda agricola del ADR: il si occupava un po' di
Per_2 CP_4 Per_2 tutto;
l'ho visto arare con il trattore, raccogliere le olive, occuparsi della coltivazione in serra di pomodori, del tabacco, ecc. ADR: ricordo con noi al lavoro, mia ER , un Persona_5 albanese ed alcuni altri operai di cui adesso non ricordo il nome;
ADR: nel periodo in cui ho lavorato lì non ho mai goduto di ferie;
il ra presente tutti i giorni e non mi è mai capitato
Per_2 di non trovarlo lì al lavoro;
ADR: seguivamo le direttive dateci da;
ADR; dopo il CP_4 2002 non mi sono mai più recato presso l'azienda agricola del;
CP_4
Così “ho lavorato dal dicembre 2001 alle dipendenze di Persona_5 CP_4
, con sua moglie;
ho lavorato lì sino al 2003; lavoravo soltanto in alcuni giorni
[...] Pt_5 della settimana nelle campagne alla “Chiusura” e facevo pulizia dei terreni;
invece “alle olive” lavoravo tutti i giorni dal lunedì al sabato;
ADR: il ricorrente ha lavorato con me nel 2002, intorno al mese di novembre, “alle olive”; ADR: anche negli altri periodi lo trovavo presso l'azienda agricola del NG, anche se facevamo mansioni differenti;
l'ho visto anche guidare il trattore;
ho trovato il sul posto tutte le volte che mi sono recata al lavoro dal Per_2 CP_4 veva un alloggio presso l'azienda agricola al primo piano;
ADR: quando andavamo alle Per_2 olive, era a dirmi cosa fare;
per il resto prendevo ordini dalla signora , Persona_2 Pt_5 moglie di;
ADR: se non sbaglio lavoravo per cinque ore al giorno tra le 7.00 e le CP_4
12.00; quando ha lavorato con me alle olive, lavorava di più, in quanto, mentre io andavo Per_2 via, lui portava le olive “al trappito” con un carrello del trattore;
io e il per lavorare “alle Per_2 olive”, arrivavamo sui fondi più o meno alla stessa ora;
io non sono mai andata al lavoro di pomeriggio;
ADR: l'azienda del ha regolarmente denunciato le giornate in cui sono CP_4 andata a lavorare. Dalla disamina delle dichiarazioni dappresso virgolettate, in primo luogo, traspare come i soggetti in questione avessero svolto attività lavorativa alle dipendenze del per il limitato arco temporale 2001/2002, con il corollario che gli stessi non CP_4 possono offrire alcun utile contributo ai fini della ricostruzione dei fatti per cui è causa relativamente al successivo periodo lavorativo compreso tra dicembre 2002 e gennaio 2007. Correlativamente, ogni allegazione attorea volta a far valere lo svolgimento di attività lavorativa in detto ultimo periodo, secondo modalità diverse ed ulteriori rispetto alle indicazioni risultanti dai contratti, dai modelli DMAG e dai registri in atti, non può, giocoforza, che risultare priva di adeguato supporto probatorio e come tale non suscettiva di favorevole sbocco processuale. Ciò posto, occorre, poi, aggiungere come i testimoni in parola abbiano significativamente specificato di avere prestato l'attività lavorativa che viene in rilievo con orario di lavoro giornaliero dalle 7.00 alle 12.00 (ovvero dalle 6.00/6.30 alle 11.30 in estate) e che soltanto nei mesi compresi tra giugno e settembre era richiesta la presenza al lavoro per la raccolta del tabacco anche dalle 15.30 alle 18.30. In ragione della puntualizzazione che precede, la valenza probatoria dei contributi di conoscenza che vengono in rilievo non può che essere correlativamente circoscritta alle suddette fasce orarie (della durata di cinque ore nei mesi da ottobre a maggio e della durata complessiva di 8 ore nei restanti mesi da giugno a settembre), in cui, operando a contatto con il ebbero effettivamente possibilità di monitorarne le vicende Per_2 lavorative in maniera diretta e continuativa. Di converso, le testimonianze in parola non possono valere ad offrire alcuna utile dimostrazione relativamente allo svolgimento di attività lavorativa da parte del Per_2
(anche) oltre gli orari dappresso specificati. Le medesime considerazioni, inoltre, valgono con riferimento alle allegazioni attoree che involgono l'espletamento di attività lavorativa anche nei giorni festivi, non essendo, per quanto sopra specificato, emerso che i predetti e lavorassero anche Tes_1 Tes_7 di domenica (né, sotto tale profilo, ad una diversa conclusione può pervenirsi in relazione all'indicazione dello stesso appresso riportata - “io non lavoravo di domenica;
non Tes_1 so dire se vi lavorasse il posso dire che il lunedì trovavo eseguite delle lavorazioni che non Per_2 erano state ancora fatte il sabato e che credo che venissero effettuate di domenica dal – Per_2 concertandosi essa in una valutazione soggettiva basata su un ragionamento meramente abduttivo, non altrimenti verificabile). Sulla scorta di quanto sin qui riepilogato, è dunque da ritenere provato esclusivamente il fatto che il in relazione al periodo protrattosi sino al mese di Per_2 novembre 2002, avesse continuativamente prestato attività lavorativa dal lunedì al sabato di ciascuna settimana, con orario 7.00-12.00 da ottobre a maggio e con orari 6.30-11.30 e 15.30-18.30 da giugno a settembre (convergendo, in tal senso, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi;
“quando arrivavo al mattino, era già in azienda intento a Tes_8 Per_2 lavorare e rimaneva lì a lavorare anche quando io andavo via;
ciò accadeva anche nel pomeriggio … il era presente tutti i giorni e non mi è mai capitato di non trovarlo lì al Per_2 lavoro”; Colazzo: “ho trovato il sul posto tutte le volte che mi sono recata al lavoro dal Per_2
); ciò, evidentemente, in termini incompatibili con le sue assunzioni, quale OTD, CP_4 per un più circoscritto numero di giornate annue, risultanti dalla documentazione prodotta. Essendovi, dunque, modo di scrutinare le rivendicazioni attoree soltanto entro i succitati limiti, giova rammentare che secondo le previsioni del CCNL per operai agricoli e florivavisti, applicabile al rapporto di lavoro dedotto in lite (vds. allegati n. 22 e n. 23 del ricorso), l'orario di lavoro è specificatamente “stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere”; ciò con duplice la puntualizzazione che “tale orario, ai sensi dell'art. 3, comma 2), D.lgs.
8.4.03 n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore” e che “la variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore”. A fronte della regolamentazione della distribuzione dell'orario di lavoro che precede, il continuativo svolgimento da parte del di attività lavorativa per n. 48 Per_2 settimanali per un arco temporale di 4 mesi, non può che scontrarsi con i combinati limiti di variabilità di orario e di orario massimo settimanale sopra precisati, con il corollario che le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto alla precitata soglia settimanale di 44 ore non possono, dunque, che essere considerate come lavoro straordinario e fondare il diritto alle relative differenze di retribuzione (con la maggiorazione contrattuale del 25%). Poste tali premesse, è espressamente specificato nel ricorso (cfr. pag. 3) che “il ricorrente ha percepito, indipendentemente da eventuali risultanze cartacee, la somma di euro 25.00 al giorno negli anni dal 2001 al 2003” e che “nulla ha percepito per tredicesima mensilità, ferie non godute, festività non corrisposte, TFR, straordinario sistematicamente svolto”. A fronte di ciò, le parti resistenti, dopo aver evidenziato che “l'art. 49 del C.C.N.L. prevede che la retribuzione degli operai a tempo determinato preveda anche il c.d. “terzo elemento” quale corrispettivo economico dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato: festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità”, hanno segnatamente dedotto che “la retribuzione percepita, come risultante dalla documentazione ex adverso prodotta (segnatamente pari alla retribuzione giornaliera di lire 50.000 per il 2001 e di euro 25,82 per il 2001) debitamente sottoscritta dal lavoratore per accettazione e quietanza di pagamento, è effettiva e non inferiore alla retribuzione minima stabilita dal C.C.N.L. vigente”. Tanto puntualizzato, ritiene, poi, questo giudice che il trattamento retributivo di riferimento per il calcolo di eventuali differenze retributive spettanti al ricorrente non possa che essere quello (di operaio agricolo di III livello) corrispondente al suo inquadramento contrattuale, non essendo in alcun modo specificate in ricorso le concrete modalità di espletamento dell'attività lavorativa dedotta in lite, né evidenziate specifiche circostanze di fatto, eventualmente utili a far emergere lo svolgimento in maniera prevalente e continuativa di mansioni di operaio agricolo qualificato, riconducibili al superiore I livello. Sulla scorta di quanto precede, il riferimento al trattamento retributivo corrispondente a detto I livello del CCNL per operai agricoli e florivavisti, utilizzato nell'elaborazione dei conteggi allegati al ricorso, non può, dunque, che risultare del tutto inconferente. In relazione a tutto quanto sin qui evidenziato, è stata disposta apposita consulenza tecnico contabile, in relazione al quesito di seguito trascritto: “calcoli il ctu, con imputazione disgiunta ai due periodi lavorativi 7.6.2001-22.1.2007 e 23.1.2007-
30.6.2008, le eventuali differenze di retribuzione spettanti al ricorrente, ipotizzando che lo stesso abbia lavorato, quale operaio agricolo a tempo determinato appartenente alla III area professionale del CCNL per operai agricoli e florovivaisti, - dal 7.6.2001 al
31.12.2002, tutti i giorni, con la sola esclusione delle domeniche e degli altri giorni festivi, con orario 7-12 nei mesi da ottobre a maggio e con orario 6.30-11.30 + 15.30- 18.30 da giugno a settembre - e nel restante arco temporale dedotto in ricorso (1.1.2003- 30.6.2008), esclusivamente per le giornate di lavoro dichiarate dai datori di lavoro convenuti e risultanti dalla documentazione in atti, in conformità all'orario contrattuale;
percependo la paga giornaliera di euro 25,00 (ovvero pari al corrispondente valore espresso in lire) sino a tutto l'anno 2003 e la paga giornaliera di euro 30,00 negli anni successivi ”. A seguito di un attento esame della documentazione prodotta, dopo aver preliminarmente puntualizzato che
“▪ Per gli anni dal 2001 al 2002, sono stati considerati tutti i giorni con esclusione delle domeniche e festivi con il seguente orario: → dalle ore 7 alle ore 12 per i mesi da ottobre a maggio;
→ dalle ore 6.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 per i mesi da giugno a settembre;
▪ Per il periodo dal 1/1/2003 fino al 30/6/2008, sono state prese in considerazione le giornate dichiarate dai datori di lavoro osservando l'orario contrattuale pari a 6,30 ore giornaliere come da art. 29 CCNL;
▪ giorno di riposo domenica;
▪ inquadramento III area professionale per l'intero periodo;
▪ con riferimento alla retribuzione spettante si è fatto riferimento alle tabelle sopra riportate e si è determinato il terzo elemento (facente parte della retribuzione) di cui all'art. 44 del CCNL secondo cui: → Il 3° elemento compete agli operai a tempo determinato quale corrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi: ▪ festività nazionali e infrasettimanali 5,45% ▪ ferie 8,33% ▪ 13ª mensilità 8,33% ▪ 14ª mensilità 8,33% ▪ Totale 30,44%
▪ con riferimento al T.F.R., si è preso a riferimento quanto previsto dall'art. 53, comma 6, del CCNL Operai Agricoli e florovivaisti, secondo cui: All'operaio a tempo determinato compete il TFR per l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari all'8,63% calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale;
il terzo elemento non rientra nella base di calcolo del TFR”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “→ Le somme ancora dovute ai Ricorrenti a titolo di differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto spettante, per il periodo 7.6.2001-22.01.2007, sono pari ad €.13.917,34 di cui: → €. 11.333,75 per differenze retributive;
→ €. 2.583,59 per T.F.R.
→ Le somme ancora dovute ai Ricorrenti a titolo di differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto spettante, per il periodo 23.01.2007-30.06.2008, sono pari ad €.1.679,02 di cui: → €. 1.398,79 per differenze retributive;
→ €. 280,23 per T.F.R. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, quanto sorrette da adeguata motivazione, del tutto immune da vizi logico-giuridici, appaiono, inoltre pienamente condivisibili e possono, pertanto, essere poste a fondamento della presente decisione, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni tali da condurre ad una differente valutazione (ciò a maggior ragione tenuto di quanto specificatamente chiarito dallo stesso CTU in rapporto alle osservazioni promananti dalle difese delle parti resistenti;
vds. pag. 25 e ss. dell'elaborato peritale, qui da intendere integralmente richiamate e condivise;
nonché tenuto conto che non sono stati indicati ulteriori e differenti importi di cui si sarebbe dovuto eventualmente discutere) e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della sentenza. In relazione a tutto quanto sin qui evidenziato, conclusivamente, alle parti ricorrenti, quali eredi di spettano - in relazione al rapporto di lavoro Persona_2 instaurato dal loro congiunto con la ditta dal 7.6.2001 al 22.01.2007 - la CP_4 somma di euro 13.917,34 e - in relazione al successivo rapporto di lavoro instaurato dallo stesso loro congiunto con la ditta NG NG BR dal 23.1.2007 al 30.6.2008 - l'ulteriore somma di euro 1.679,02, al cui pagamento la comunione ereditaria CP_4
e sono rispettivamente e disgiuntamente da condannare,
[...] Controparte_6 con la maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto sino al soddisfo. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte ricorrente nei termini di cui al dispositivo (dovendosi fare riferimento, quanto al valore della controversia, al criterio del c.d. decisum). I costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono ugualmente da porre in maniera definitiva a carico delle parti resistenti, in solido fra loro.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta da P_
, in proprio e quale amministratrice di sostegno di
[...] Controparte_2
con ricorso depositato in data 28.9.2021, nei confronti di CP_3 Persona_1
, , quali Controparte_4 CP_5 Controparte_6 eredi di , e di così provvede: accoglie la CP_4 Controparte_6 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto: condanna Controparte_4
e, con essa, in solido fra loro, e
[...] CP_5 CP_6
a pagare in favore dei ricorrenti, per la quota a ciascuno di essi spettante, la
[...] somma di euro 13.917,34 (di cui euro 2.583,39 a titolo di trattamento di fine rapporto); condanna a pagare in favore dei ricorrenti, per la quota a Controparte_6 ciascuno di essi spettante, l'ulteriore somma di euro 1.679,02, (di cui euro 280,23 a titolo di trattamento di fine rapporto); condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti, costituitesi mediante difese congiunte, liquidate in complessivi euro 3.900,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
pone i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico delle parti resistenti, in solido fra loro. Lecce, il 7 giugno 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
in proprio e quale Controparte_1 Controparte_2 amministratrice di sostegno di rappresentati e difesi CP_3 Persona_1 dall'avvocato Francesco Antonio Polo, ricorrente;
e , in persona del rappresentante legale in Controparte_4 carica, , quali eredi di e CP_5 Controparte_6 CP_4
anche quale titolare della ditta individuale omonima, Controparte_6 rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara De Leito, resistente;
oggetto: retribuzione;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 28.9.2021, i ricorrenti di cui in epigrafe, quali eredi di deducendo che il loro congiunto aveva prestato attività Persona_2 lavorativa, quale operaio agricolo qualificato, alle dipendenze della ditta NG BE dal 7.6.2001 al 22.1.2007 e della ditta NG NG BR dal 23.1.2007 al 30.6.2008, osservando il seguente orario di lavoro: “tutti i giorni, dalle 07:00 alle ore 16:00, con mezzora di pausa, nei mesi invernali. Invece, l'orario estivo, da giugno a settembre, era il seguente dalle ore 06:00 alle ore 11:00, con pausa fino alle 15:30 quando riprendeva a lavorare fino alle 19:00”; percependo la somma di euro 25 al giorno, elevata ad euro 30,00 a partire dal 2004 (e ciò sino all'8.1.2008, data dell'infortunio sul lavoro occorsogli), senza ricevere alcunché a titolo di tredicesima, festività, ferie non godute, tfr;
deducendo, altresì, l'esistenza di un unitario centro di imputazione giuridica dei rapporti facenti capo alle due ditte in questione e, in ogni caso, la sussistenza di un'ipotesi di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.; specificando, altresì, che, in data 31.3.2011, la ditta NG BE era stata cancellata dal Registro delle Imprese per decesso del titolare, sicché ad essa era subentrata la;
sulla Controparte_4 scorta dei conteggi allegati al ricorso introduttivo, ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“1) dichiarare che il Sig. ha prestato attività lavorativa Persona_2 continuativamente alle dipendenze della dita con sede in Galatina – frazione Parte_1
Collemeto alla Contrada Petruse snc, dallo 07/06/2001 al 22/01/2007 ed alle dipendenze della ditta con sede in Galatina – frazione Collemeto alla Contrada Parte_2
Petruse, dallo 23/01/2007 al 30/06/2008 in qualità di bracciante agricolo;
2) Riconoscere, la sussistenza dell'unitarietà di impresa tra la ditta e la Parte_1 ditta atteso che le due ditte hanno utilizzato gli stessi operai, gli Parte_2 stessi dipendenti amministrativi gli stessi fornitori, la medesima sede legale e gli stessi responsabili e conseguentemente dichiarare che il Sig. ha prestato la Persona_2 propria attività lavorativa a alle dipendenze del complesso unitario aziendale costituito dalla ditta individuale e dal 07.06.2001 al 30.06.2008 e per gli CP_4 Controparte_6 effetti condannare la , in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, quale ditta subentrata alla ditta nonché la Sig.ra Parte_1
quale erede del Sig. ciascuna in proporzione delle proprie quote CP_5 CP_4 ereditarie, la sig.ra quale erede del predetto Sig. , Parte_2 CP_4 in proporzione della propria quota ereditaria nonché quale titolare della ditta
[...]
in solido fra loro o chi delle stesse di ragione a corrispondere ai ricorrenti, Parte_2 per l'attività lavorativa svolta dal Sig. alle dipendenze delle stesse Persona_2 come sopra meglio specificato, la somma di € 50.141,32, così come innanzi determinata, a titolo differenze retributive, straordinario, 13^ e 14^ mensilità, ferie non godute, o di quella maggiore o minore somma emergente in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria, come per Legge o in quell'altra che il Sig. Giudice riterrà di giustizia;
3) In subordine, accertare la continuità operativa tra la ditta e la ditta Parte_1
quest'ultima alla prima subentrata, senza soluzione di continuità, Parte_2 atteso che le due ditte hanno utilizzato gli stessi operai, gli stessi dipendenti amministrativi gli stessi fornitori, la medesima sede legale e gli stessi responsabili, con le conseguenze ed i precisi obblighi di cui all'art. 2112 c. c. 4) Per gli effetti dell'art. 2112 c.c.p., condannare la Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale ditta subentrata alla ditta
[...]
nonché la Sig.ra ciascuna in proporzione delle loro quote Parte_1 CP_5 ereditarie di e la sig.ra quale erede del Sig. Parte_1 Parte_2
in proporzione della propria quota e quale titolare della ditta CP_4 [...]
in solido fra loro o chi fra le stesse di ragione al pagamento della Parte_2 complessiva somma di 50.141,32 per differenze retributive, straordinario, 13^ e 14^ mensilità, ferie non godute, o quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria, come per Legge o in quell'altra che il Sig. Giudice riterrà di giustizia;
per l'attività svolta dal Sig. ”. Parte_3
Le convenute, costituitesi, hanno contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie (in particolare, rilevando che “le prestazioni lavorative prestate dal sig. in favore Per_2 delle ditte individuali “ ” e “ discendono tutte da CP_4 Controparte_6 contratti stagionali a tempo determinato del settore agricolo, come si evince per tabulas dai medesimi documenti depositati dai ricorrenti”) e hanno concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Secondo il condivisibile orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte, è configurabile l'esistenza di un unico centro di imputazione in presenza di: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (v. Cass. 31.7.2017, n. 19023; Cass. 31.5.2017, n. 13809, Cass. 20.12.2016, n. 26346; Cass. 12.2.2013, n. 3482). Segnatamente, secondo Cassazione civile, sez. lav., 8.11.2021, n. 32474, “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori”. Inoltre, la Suprema Corte ha, in termini condivisibili, evidenziato che, “ove il collegamento economico-funzionale tra le imprese sia tale da comportare l'utilizzazione contemporanea e indistinta della prestazione lavorativa da parte delle diverse società si è in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro;
ne consegue che tutti i fruitori dell'attività devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall'art. 1294 c.c., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente” (Cass. 28.3.2018, n. 7704; Cass. 9.1.2019, n. 267); ciò con l'ulteriore puntualizzazione - valorizzata sempre da Cassazione civile, sez. lav., 8.11.2021, n. 32474 - che “la rilevata compenetrazione tra le strutture aziendali formalmente facenti capo a soggetti distinti implica la riferibilità della prestazione di lavoro ad un soggetto sostanzialmente unitario e rende non decisiva la vicenda personale del singolo lavoratore;
l'accertamento della sostanziale unitarietà della struttura imprenditoriale … esclude che possa assumere rilevanza decisiva la verifica circa la concreta, effettiva, utilizzazione da parte di entrambe le società delle prestazioni rese da … la cui attività deve comunque ritenersi prestata nell'interesse - indifferenziato - delle due società solo formalmente distinte;
il dato fondamentale è infatti rappresentato dalla totale integrazione fra le attività di … e … che non consente di distinguere nell'ambito dell'attività prestata dal lavoratore quanto riferibile all'una o all'altra società; la prestazione deve ritenersi effettuata infatti in favore dell'unico soggetto datoriale risultante dalla integrazione della struttura organizzativa ed amministrativa”. Tanto premesso in termini generali, le risultanze della prova testimoniale espletata non consentono in alcun modo di asseverare la sussistenza della “unicità di impresa” prospettata nel ricorso. A tale specifico riguardo, occorre, infatti, considerare come i contributi di conoscenza promananti dai testimoni , , specificatamente si Tes_1 Tes_2 Tes_3 riferiscano ad un lasso temporale anteriore alla costituzione della ditta individuale
“ (il ché esclude, in radice, ogni possibilità di apprezzare un Controparte_6 eventuale collegamento economico-funzionale fra le due imprese di cui si discute) e che, al contempo, le generiche indicazioni fornite da - in relazione Testimone_4 all'attività lavorativa dallo stesso espletata unitamente al ricorrente presso le campagne di
“per circa un mese e mezzo, a partire da novembre 2007” - si rivelano sul CP_4 punto scarsamente pregnanti. In particolare, la circostanza che detto (assunto da e Tes_4 CP_4 soggetto al potere direttivo della moglie di quest'ultimo), nel ristretto arco temporale di un mese e mezzo che viene in rilievo, avesse lavorato alla raccolta delle olive con il Per_2
(all'epoca dipendente della ditta , recandosi insieme al lavoro Controparte_6 con il medesimo trattore, non vale di per sé a mettere in evidenza l'unicità della struttura organizzativa e produttiva, né l'interesse comune perseguito dalle succitate due imprese, né, ancora, l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative. Al contempo, l'istruttoria espletata non ha posto in luce alcuna specifica circostanza da cui inferire che tra le due imprese in questione sia intervenuto un trasferimento di azienda o, più in generale, che possa essersi realizzata una vicenda successoria cui applicare la disciplina di cui all'art. 2112 c.c., come sembrerebbe, peraltro, già potersi escludere in relazione all'allegazione attorea, secondo cui, anche successivamente alla costituzione della ditta individuale NG NG BR, la ditta NG BE continuò ad operare (tanto, appunto, da far ipotizzare alla difesa della ricorrente l'esistenza di un unitario centro di imputazione giuridica dei rapporti giuridici distintamente riferibili alle succitate due imprese). Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non possono, quindi, che essere disattese le prospettazioni delle parti ricorrenti volte a unificare la responsabilità contrattuale delle ditte convenute in relazione alle prestazioni lavorative rese dal Per_2 che sono, invece, da ricondurre disgiuntamente e in termini esclusivi ai singoli rapporti di lavoro (e ai rispettivi singoli datori di lavoro) che vengono in rilievo.
Tanto puntualizzato, giova, altresì, rammentare che, in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore/lavoratore è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione e, dunque, il titolo su cui si basa la sua pretesa, gravando invece sul datore di lavoro, in applicazione del principio di vicinanza o di riferibilità della prova, l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto azionato, ovvero l'avvenuto esatto adempimento, ovvero ancora l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (Cass., S.U., 30.10.2001, n. 13533). In applicazione del suddetto principio, ove l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore non può, dunque, che essere chiamato a fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei fatti da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, con l'ulteriore conseguenza che, ove permangano dubbi circa l'esistenza della relativa fattispecie, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio (vds. Cass. civ. Sez. lavoro, 7.11.2000, n. 14468; conforme Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 8.2.2013, n. 3046). A fronte delle premesse di ordine generale che precedono, occorre, in primo luogo, rilevare come lo scarno e temporalmente limitato contributo di conoscenza offerto dal testimone (il quale ha, come già detto, riferito di aver lavorato con il Tes_4 Per_2 per circa un mese e mezzo, secondo le seguenti modalità temporali: “partivamo da casa di intorno alle ore 6, 7 del mattino;
non ricordo con precisione gli orari;
tornavamo CP_4 nel pomeriggio dopo circa 8 ore di lavoro;
nel periodo in cui sono stato io, si è lavorato tutti i giorni, tranne la domenica”) non consente di ricostruire compiutamente le vicende lavorative del medesimo inerenti al rapporto di lavoro instaurato con la ditta Per_2
NG NG BR, assertivamente protrattosi dal 23.1.2007 al 30.6.2008 e, ad ogni buon conto, non vale a fornire adeguata dimostrazione del fatto che il rapporto di lavoro in parola avesse comportato lo svolgimento di attività lavorativa per un numero di giornate eccedente rispetto a quello risultante dalla documentazione allegata al ricorso. Né, sotto tale profilo, possono venire in soccorso le dichiarazioni promananti dagli ulteriori testimoni escussi, giacché tutte riferibili a vicende lavorative occorse anteriormente all'anno 2007.
Quanto alla parte della domanda che involge le prestazioni lavorative rese dal Per_2 nel corso del rapporto di lavoro instaurato con la ditta NG BE, alcuna valenza ricostruttiva (oltre che alla testimonianza di come detto, temporalmente Testimone_5 riferita al solo mese di novembre 2007) può ascriversi ai contributi di conoscenza di e di ove si consideri che il primo ha precisato di Persona_3 Persona_4 essere stato nel corso degli anni ingaggiato dal per eseguire lavori di potatura CP_4
(della durata di 10/20 giornate) “con una squadra di operai tutti di ” e di non Parte_4 essere pertanto in alcun modo a conoscenza delle vicende lavorative del e/o di Per_2 ulteriori lavoratori;
mentre l'affidabilità del secondo è irresolubilmente inficiata dalla inconciliabilità del riferimento temporale dallo stesso fornito (“ho lavorato presso le campagne di come suo dipendente per 4/5 mesi nella raccolta delle olive;
CP_4 ciò è avvenuto intorno al 1999/2000 … ha lavorato con me nella raccolta Persona_2 delle olive”) con le allegazioni attoree, che, come detto, fanno risalire le prestazioni lavorative del medesimo partire dal mese di giugno 2001. Per_2
Tanto premesso, le vicende che ineriscono al rapporto lavorativo con la precitata ditta di NG BE possono, dunque, essere verificate esclusivamente in rapporto alle deposizioni testimoniali di e che è, quindi, utile Testimone_6 Testimone_7 riportare. Così : “ho lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola di Testimone_6 CP_4 nella stagione 2001/2002; ho iniziato ad andare lì nel periodo estivo dell'anno 2001, saltuariamente di pomeriggio;
poi mi assunse intorno a giugno/luglio 2001 e ho CP_4 lavorato lì sino a settembre/ottobre del 2002; ADR: lavoravo lì dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.00 in inverno;
nel periodo estivo (cioè nei mesi più caldi e ciò a partire da aprile, maggio) dalle 6.00/6.30 alle 11.30 e poi nel pomeriggio, all'occorrenza, dalle 15.30 alle
18.30; ricordo che ci sono state settimane in cui ho lavorato tutti i pomeriggi della settimana ed altre settimane in cui non ho mai lavorato il pomeriggio;
nel mesi estivi da giugno a settembre, in cui si faceva la raccolta del tabacco, sono andato a lavorare tutti i pomeriggi;
ADR:
[...] ha lavorato lì per tutto il periodo di cui ho detto;
quando arrivavo al mattino, Persona_2 ra già in azienda intento a lavorare e rimaneva lì a lavorare anche quando io andavo via;
Per_2 ciò accadeva anche nel pomeriggio, tanto che alle 15.30 lo vedevo già lì al lavoro e poi lo stesso proseguiva a lavorare anche dopo le ore 18.30; ADR: io non lavoravo di domenica;
non so dire se vi lavorasse il posso dire che il lunedì trovavo eseguite delle lavorazioni che non erano
Per_2 state ancora fatte il sabato e che credo che venissero effettuate di domenica dal ADR: il
Per_2 soggiornava presso l'azienda agricola del ADR: il si occupava un po' di
Per_2 CP_4 Per_2 tutto;
l'ho visto arare con il trattore, raccogliere le olive, occuparsi della coltivazione in serra di pomodori, del tabacco, ecc. ADR: ricordo con noi al lavoro, mia ER , un Persona_5 albanese ed alcuni altri operai di cui adesso non ricordo il nome;
ADR: nel periodo in cui ho lavorato lì non ho mai goduto di ferie;
il ra presente tutti i giorni e non mi è mai capitato
Per_2 di non trovarlo lì al lavoro;
ADR: seguivamo le direttive dateci da;
ADR; dopo il CP_4 2002 non mi sono mai più recato presso l'azienda agricola del;
CP_4
Così “ho lavorato dal dicembre 2001 alle dipendenze di Persona_5 CP_4
, con sua moglie;
ho lavorato lì sino al 2003; lavoravo soltanto in alcuni giorni
[...] Pt_5 della settimana nelle campagne alla “Chiusura” e facevo pulizia dei terreni;
invece “alle olive” lavoravo tutti i giorni dal lunedì al sabato;
ADR: il ricorrente ha lavorato con me nel 2002, intorno al mese di novembre, “alle olive”; ADR: anche negli altri periodi lo trovavo presso l'azienda agricola del NG, anche se facevamo mansioni differenti;
l'ho visto anche guidare il trattore;
ho trovato il sul posto tutte le volte che mi sono recata al lavoro dal Per_2 CP_4 veva un alloggio presso l'azienda agricola al primo piano;
ADR: quando andavamo alle Per_2 olive, era a dirmi cosa fare;
per il resto prendevo ordini dalla signora , Persona_2 Pt_5 moglie di;
ADR: se non sbaglio lavoravo per cinque ore al giorno tra le 7.00 e le CP_4
12.00; quando ha lavorato con me alle olive, lavorava di più, in quanto, mentre io andavo Per_2 via, lui portava le olive “al trappito” con un carrello del trattore;
io e il per lavorare “alle Per_2 olive”, arrivavamo sui fondi più o meno alla stessa ora;
io non sono mai andata al lavoro di pomeriggio;
ADR: l'azienda del ha regolarmente denunciato le giornate in cui sono CP_4 andata a lavorare. Dalla disamina delle dichiarazioni dappresso virgolettate, in primo luogo, traspare come i soggetti in questione avessero svolto attività lavorativa alle dipendenze del per il limitato arco temporale 2001/2002, con il corollario che gli stessi non CP_4 possono offrire alcun utile contributo ai fini della ricostruzione dei fatti per cui è causa relativamente al successivo periodo lavorativo compreso tra dicembre 2002 e gennaio 2007. Correlativamente, ogni allegazione attorea volta a far valere lo svolgimento di attività lavorativa in detto ultimo periodo, secondo modalità diverse ed ulteriori rispetto alle indicazioni risultanti dai contratti, dai modelli DMAG e dai registri in atti, non può, giocoforza, che risultare priva di adeguato supporto probatorio e come tale non suscettiva di favorevole sbocco processuale. Ciò posto, occorre, poi, aggiungere come i testimoni in parola abbiano significativamente specificato di avere prestato l'attività lavorativa che viene in rilievo con orario di lavoro giornaliero dalle 7.00 alle 12.00 (ovvero dalle 6.00/6.30 alle 11.30 in estate) e che soltanto nei mesi compresi tra giugno e settembre era richiesta la presenza al lavoro per la raccolta del tabacco anche dalle 15.30 alle 18.30. In ragione della puntualizzazione che precede, la valenza probatoria dei contributi di conoscenza che vengono in rilievo non può che essere correlativamente circoscritta alle suddette fasce orarie (della durata di cinque ore nei mesi da ottobre a maggio e della durata complessiva di 8 ore nei restanti mesi da giugno a settembre), in cui, operando a contatto con il ebbero effettivamente possibilità di monitorarne le vicende Per_2 lavorative in maniera diretta e continuativa. Di converso, le testimonianze in parola non possono valere ad offrire alcuna utile dimostrazione relativamente allo svolgimento di attività lavorativa da parte del Per_2
(anche) oltre gli orari dappresso specificati. Le medesime considerazioni, inoltre, valgono con riferimento alle allegazioni attoree che involgono l'espletamento di attività lavorativa anche nei giorni festivi, non essendo, per quanto sopra specificato, emerso che i predetti e lavorassero anche Tes_1 Tes_7 di domenica (né, sotto tale profilo, ad una diversa conclusione può pervenirsi in relazione all'indicazione dello stesso appresso riportata - “io non lavoravo di domenica;
non Tes_1 so dire se vi lavorasse il posso dire che il lunedì trovavo eseguite delle lavorazioni che non Per_2 erano state ancora fatte il sabato e che credo che venissero effettuate di domenica dal – Per_2 concertandosi essa in una valutazione soggettiva basata su un ragionamento meramente abduttivo, non altrimenti verificabile). Sulla scorta di quanto sin qui riepilogato, è dunque da ritenere provato esclusivamente il fatto che il in relazione al periodo protrattosi sino al mese di Per_2 novembre 2002, avesse continuativamente prestato attività lavorativa dal lunedì al sabato di ciascuna settimana, con orario 7.00-12.00 da ottobre a maggio e con orari 6.30-11.30 e 15.30-18.30 da giugno a settembre (convergendo, in tal senso, le dichiarazioni rese dai testimoni escussi;
“quando arrivavo al mattino, era già in azienda intento a Tes_8 Per_2 lavorare e rimaneva lì a lavorare anche quando io andavo via;
ciò accadeva anche nel pomeriggio … il era presente tutti i giorni e non mi è mai capitato di non trovarlo lì al Per_2 lavoro”; Colazzo: “ho trovato il sul posto tutte le volte che mi sono recata al lavoro dal Per_2
); ciò, evidentemente, in termini incompatibili con le sue assunzioni, quale OTD, CP_4 per un più circoscritto numero di giornate annue, risultanti dalla documentazione prodotta. Essendovi, dunque, modo di scrutinare le rivendicazioni attoree soltanto entro i succitati limiti, giova rammentare che secondo le previsioni del CCNL per operai agricoli e florivavisti, applicabile al rapporto di lavoro dedotto in lite (vds. allegati n. 22 e n. 23 del ricorso), l'orario di lavoro è specificatamente “stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere”; ciò con duplice la puntualizzazione che “tale orario, ai sensi dell'art. 3, comma 2), D.lgs.
8.4.03 n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore” e che “la variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore”. A fronte della regolamentazione della distribuzione dell'orario di lavoro che precede, il continuativo svolgimento da parte del di attività lavorativa per n. 48 Per_2 settimanali per un arco temporale di 4 mesi, non può che scontrarsi con i combinati limiti di variabilità di orario e di orario massimo settimanale sopra precisati, con il corollario che le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto alla precitata soglia settimanale di 44 ore non possono, dunque, che essere considerate come lavoro straordinario e fondare il diritto alle relative differenze di retribuzione (con la maggiorazione contrattuale del 25%). Poste tali premesse, è espressamente specificato nel ricorso (cfr. pag. 3) che “il ricorrente ha percepito, indipendentemente da eventuali risultanze cartacee, la somma di euro 25.00 al giorno negli anni dal 2001 al 2003” e che “nulla ha percepito per tredicesima mensilità, ferie non godute, festività non corrisposte, TFR, straordinario sistematicamente svolto”. A fronte di ciò, le parti resistenti, dopo aver evidenziato che “l'art. 49 del C.C.N.L. prevede che la retribuzione degli operai a tempo determinato preveda anche il c.d. “terzo elemento” quale corrispettivo economico dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato: festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità”, hanno segnatamente dedotto che “la retribuzione percepita, come risultante dalla documentazione ex adverso prodotta (segnatamente pari alla retribuzione giornaliera di lire 50.000 per il 2001 e di euro 25,82 per il 2001) debitamente sottoscritta dal lavoratore per accettazione e quietanza di pagamento, è effettiva e non inferiore alla retribuzione minima stabilita dal C.C.N.L. vigente”. Tanto puntualizzato, ritiene, poi, questo giudice che il trattamento retributivo di riferimento per il calcolo di eventuali differenze retributive spettanti al ricorrente non possa che essere quello (di operaio agricolo di III livello) corrispondente al suo inquadramento contrattuale, non essendo in alcun modo specificate in ricorso le concrete modalità di espletamento dell'attività lavorativa dedotta in lite, né evidenziate specifiche circostanze di fatto, eventualmente utili a far emergere lo svolgimento in maniera prevalente e continuativa di mansioni di operaio agricolo qualificato, riconducibili al superiore I livello. Sulla scorta di quanto precede, il riferimento al trattamento retributivo corrispondente a detto I livello del CCNL per operai agricoli e florivavisti, utilizzato nell'elaborazione dei conteggi allegati al ricorso, non può, dunque, che risultare del tutto inconferente. In relazione a tutto quanto sin qui evidenziato, è stata disposta apposita consulenza tecnico contabile, in relazione al quesito di seguito trascritto: “calcoli il ctu, con imputazione disgiunta ai due periodi lavorativi 7.6.2001-22.1.2007 e 23.1.2007-
30.6.2008, le eventuali differenze di retribuzione spettanti al ricorrente, ipotizzando che lo stesso abbia lavorato, quale operaio agricolo a tempo determinato appartenente alla III area professionale del CCNL per operai agricoli e florovivaisti, - dal 7.6.2001 al
31.12.2002, tutti i giorni, con la sola esclusione delle domeniche e degli altri giorni festivi, con orario 7-12 nei mesi da ottobre a maggio e con orario 6.30-11.30 + 15.30- 18.30 da giugno a settembre - e nel restante arco temporale dedotto in ricorso (1.1.2003- 30.6.2008), esclusivamente per le giornate di lavoro dichiarate dai datori di lavoro convenuti e risultanti dalla documentazione in atti, in conformità all'orario contrattuale;
percependo la paga giornaliera di euro 25,00 (ovvero pari al corrispondente valore espresso in lire) sino a tutto l'anno 2003 e la paga giornaliera di euro 30,00 negli anni successivi ”. A seguito di un attento esame della documentazione prodotta, dopo aver preliminarmente puntualizzato che
“▪ Per gli anni dal 2001 al 2002, sono stati considerati tutti i giorni con esclusione delle domeniche e festivi con il seguente orario: → dalle ore 7 alle ore 12 per i mesi da ottobre a maggio;
→ dalle ore 6.30 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 per i mesi da giugno a settembre;
▪ Per il periodo dal 1/1/2003 fino al 30/6/2008, sono state prese in considerazione le giornate dichiarate dai datori di lavoro osservando l'orario contrattuale pari a 6,30 ore giornaliere come da art. 29 CCNL;
▪ giorno di riposo domenica;
▪ inquadramento III area professionale per l'intero periodo;
▪ con riferimento alla retribuzione spettante si è fatto riferimento alle tabelle sopra riportate e si è determinato il terzo elemento (facente parte della retribuzione) di cui all'art. 44 del CCNL secondo cui: → Il 3° elemento compete agli operai a tempo determinato quale corrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi: ▪ festività nazionali e infrasettimanali 5,45% ▪ ferie 8,33% ▪ 13ª mensilità 8,33% ▪ 14ª mensilità 8,33% ▪ Totale 30,44%
▪ con riferimento al T.F.R., si è preso a riferimento quanto previsto dall'art. 53, comma 6, del CCNL Operai Agricoli e florovivaisti, secondo cui: All'operaio a tempo determinato compete il TFR per l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari all'8,63% calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale;
il terzo elemento non rientra nella base di calcolo del TFR”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “→ Le somme ancora dovute ai Ricorrenti a titolo di differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto spettante, per il periodo 7.6.2001-22.01.2007, sono pari ad €.13.917,34 di cui: → €. 11.333,75 per differenze retributive;
→ €. 2.583,59 per T.F.R.
→ Le somme ancora dovute ai Ricorrenti a titolo di differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto spettante, per il periodo 23.01.2007-30.06.2008, sono pari ad €.1.679,02 di cui: → €. 1.398,79 per differenze retributive;
→ €. 280,23 per T.F.R. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, quanto sorrette da adeguata motivazione, del tutto immune da vizi logico-giuridici, appaiono, inoltre pienamente condivisibili e possono, pertanto, essere poste a fondamento della presente decisione, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni tali da condurre ad una differente valutazione (ciò a maggior ragione tenuto di quanto specificatamente chiarito dallo stesso CTU in rapporto alle osservazioni promananti dalle difese delle parti resistenti;
vds. pag. 25 e ss. dell'elaborato peritale, qui da intendere integralmente richiamate e condivise;
nonché tenuto conto che non sono stati indicati ulteriori e differenti importi di cui si sarebbe dovuto eventualmente discutere) e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della sentenza. In relazione a tutto quanto sin qui evidenziato, conclusivamente, alle parti ricorrenti, quali eredi di spettano - in relazione al rapporto di lavoro Persona_2 instaurato dal loro congiunto con la ditta dal 7.6.2001 al 22.01.2007 - la CP_4 somma di euro 13.917,34 e - in relazione al successivo rapporto di lavoro instaurato dallo stesso loro congiunto con la ditta NG NG BR dal 23.1.2007 al 30.6.2008 - l'ulteriore somma di euro 1.679,02, al cui pagamento la comunione ereditaria CP_4
e sono rispettivamente e disgiuntamente da condannare,
[...] Controparte_6 con la maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto sino al soddisfo. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte ricorrente nei termini di cui al dispositivo (dovendosi fare riferimento, quanto al valore della controversia, al criterio del c.d. decisum). I costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono ugualmente da porre in maniera definitiva a carico delle parti resistenti, in solido fra loro.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta da P_
, in proprio e quale amministratrice di sostegno di
[...] Controparte_2
con ricorso depositato in data 28.9.2021, nei confronti di CP_3 Persona_1
, , quali Controparte_4 CP_5 Controparte_6 eredi di , e di così provvede: accoglie la CP_4 Controparte_6 domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto: condanna Controparte_4
e, con essa, in solido fra loro, e
[...] CP_5 CP_6
a pagare in favore dei ricorrenti, per la quota a ciascuno di essi spettante, la
[...] somma di euro 13.917,34 (di cui euro 2.583,39 a titolo di trattamento di fine rapporto); condanna a pagare in favore dei ricorrenti, per la quota a Controparte_6 ciascuno di essi spettante, l'ulteriore somma di euro 1.679,02, (di cui euro 280,23 a titolo di trattamento di fine rapporto); condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti, costituitesi mediante difese congiunte, liquidate in complessivi euro 3.900,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
pone i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico delle parti resistenti, in solido fra loro. Lecce, il 7 giugno 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma