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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/06/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato, ai sensi degli artt. 436-bis e 348-bis c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 688/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 269 del 26.3/2.4.2024, non notificata;
avente ad oggetto: diritto alla retribuzione;
promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Turco ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli – appellante nei confronti di:
rappresentata e difesa dagli avv. Mara Parte_2
Martinelli, Antonello Martinez e Candida De Bernardinis ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano – appellata posta in decisione all'udienza collegiale del 12.6.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma, Parte_1 in funzione di Giudice del lavoro, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“in via preliminare e processuale rilevare e dichiarare l'inammissibilità del provvedimento sospensivo impugnato e mancata sua retribuzione per carenza dei presupposti previsti e stabiliti dallo stesso d.l. 44/21 e di conseguenza condannare l' resistente in persona del suo legale rappresentante al pagamento in CP_1 favore della ricorrente di 12 mensilità retributive per complessivi euro 22.500,00 oltre al risarcimento del danno morale e psicologico inferto per la conseguente subita depressione e stress anche reattivo che si indica in non meno di 50.000,00 euro od in quella diversa somma che il Giudice riterrà determinare;
- in via gradata e comunque nel merito, rilevare e dichiarare del provvedimento sospensivo adottato ed Controparte_2 omessa retribuzione per violazione dei diritti costituzionalmente garantiti del lavoro, retribuzione ed inviolabilità sanitaria della persona oltre che illecita imposizione ad un trattamento sanitario attraverso minaccia di un danno ingiusto ed impedimento al lavoro e retribuzione oltre che per l'inesistenza di qualsiasi vaccino ma di un siero mai testato né sperimentato e documentalmente dimostrato non solo, di non essere di alcuna utilità perché non preventivo né immunizzante né impeditivo del contagio e, come tale, di alcuna valenza sanitaria quanto e soprattutto perchè rivelatosi, altamente lesivo per i danni avversi procurati e soprattutto mortale;
- dichiararsi altresì l'obbligo imposto derivante da decreti di assoluta inefficacia siccome contrari a disposizioni e norme europee altamente vincolanti e soprattutto per inesistenza di ogni e qualsiasi obbligo sanitario bensì assolutamente facoltativo;
- condannarsi sotto tale profilo, e per la maggior grave responsabilità di quanto posto in essere, l' resistente alla corresponsione CP_1 delle retribuzioni omesse pari a 12 mensilità per complessivi euro 22.500,00 oltre interessi nonché al risarcimento del procurato danno da stress e depressione psicologica subita pari ad euro 50.000,00 od in quella diversa somma ritenuta dovuta dal Tribunale:
- condannarsi l' resistente alle spese diritti ed onorari di giudizio a CP_1 discrezione del Tribunale adito con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Il Tribunale di Parma, nella resistenza, della controparte, rigettava il ricorso a spese compensate.
2 3. L'interessata ha proposto appello avverso la sentenza, avanzando, sulla base dei motivi meglio distinti nel ricorso introduttivo della fase, le seguenti conclusioni: “in accoglimento totale del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, voglia la Corte di Appello rilevare e dichiarare la nullità del provvedimento di sospensione ed omessa retribuzione come impugnato dalla ricorrente attuale appellante perché emesso e derivato da atti incostituzionali ed incostituzionalità dell'obbligo vaccinale di cui al DL 44/21:
- rilevare e dichiarare la nullità dell'impugnato provvedimento sospensivo perché privo della indicazione di non poter adibire la ricorrente lavoratrice ad altre e diverse mansioni ai sensi dell'art. 4 DL 44/21 comma 8;
- rilevare e dichiarare la nullità dell'impugnato provvedimento sospensivo in quanto le mansioni svolte dalla ricorrente/appellante non comportavano alcun contatto con il pubblico, alcun contatto con pazienti e loro familiari né colleghi;
voglia l'adita Corte di Appello condannare la resistente al Parte_2 pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 22.500,00
(ventiduemila/500) per le retribuzioni omesse oltre interessi nonché al risarcimento del danno provocato nei confronti della stessa e come specificato per complessivi euro 50.000,00 (cinquantamila/00); - condannarsi la resistente ed appellata al pagamento delle spese diritti ed Controparte_3 onorari di lite a discrezione della Corte di Appello e con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
La si è costituita in giudizio, eccependo la Parte_2 tardività dell'impugnazione e resistendo nel merito alle ragioni della controparte.
4. L'appello è inammissibile in quanto tardivo, come eccepito anche dalla
Parte_2
La sentenza impugnata è stata infatti pubblicata in data 2.4.2024, come da comunicazione effettuata in pari data da parte della Cancelleria ai procuratori, con esito “ottenuta ricevuta” (“Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 02/04/2024 alle ore 09:56:01 (+0200) il messaggio "Tribunale Ordinario di Parma
Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012" proveniente da
"tribunale. tel.giustiziacert.it" ed indirizzato a Email_1
" è stato consegnato nella casella di Email_2 destinazione”).
La comunicazione è avvenuta all'indirizzo pec indicato negli atti del procuratore della lavoratrice (v. ricorso Email_2 introduttivo e ricorso in appello) e presenta il seguente contenuto:
“Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sez/Coll.: S1
Tipo procedimento: Diritto del Lavoro
3 Numero di Ruolo generale: 102/2024
Giudice: ZAMPIERI ILARIA
Ricorr. principale: Resist. principale: Parte_1
Controparte_4
Si da' atto che in data 02/04/2024 alle ore 09:55 il cancelliere CP_5
ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di
[...] posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica della parte Email_2
ANGELO TURCO il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:
Data Evento: 02/04/2024
Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA
Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DISPOSITIVO
LETTO IN UDIENZA)
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA (DISPOSITIVO
N. 269/2024 LETTO IN UDIENZA)
Note: - ULTIMO SOLLECITO - Si prega di provvedere al deposito, entro sette giorni dal ricevimento della presente comunicazione, della
DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CAUSA e della
AUTOCERTIFICAZIONE REDDITUALE con allegato documento d'identità.
N.B. trascorso il termine, sopra indicato, si procederà all'inoltro degli atti all'Ufficio Recupero Crediti per l'importo massimo (euro 843,00)
Notificato alla PEC / in cancelleria il 02/04/2024 09:55 Registrato da
”. CP_5
Risulta, peraltro, che il giorno 4.4.2024 l'interessata ha depositato la dichiarazione utile ai fini dell'autocertificazione reddituale, corredata da documento di identità.
4.1. Ai sensi dell'art. 327 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69/2009 ed applicabile ratione temporis in quanto il giudizio di primo grado è iniziato nel
2024 (quindi dopo il 4.9.2009, data di entrata in vigore della l. n. 69 cit.: v. l'art. 58), il termine lungo per l'impugnazione, in mancanza di notifica, era pertanto di sei mesi.
Il ricorso in appello è stato depositato il 24.10.2024 (v. Cass., 8.2.2019, n.
3807).
Considerato che nelle cause di lavoro non trova applicazione la sospensione feriale (v. Cass., 22.1.2024, n. 2154: “nella specie la controversia è stata promossa davanti al giudice del lavoro con applicazione del relativo rito e dunque - laddove pure non avesse riguardato un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 c.p.c. - essendo stata trattata con il rito del
4 lavoro non si applica il regime della sospensione dei termini di impugnazione nel periodo feriale. Il rito adottato dal giudice ha infatti una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell'impugnazione, secondo il regime previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 1969”), l'impugnativa è intervenuta dopo che il termine semestrale era spirato.
Va pertanto dichiarata l'inammissibilità dell'appello.
4.2. L'inammissibilità dell'impugnazione, per il tramite dell'art. 348-bis c.p.c., va dichiarata con le modalità di cui all'art. 436-bis c.p.c.
5. Le spese di lite si compensano in considerazione della natura in rito della pronuncia, dell'esiguità degli incombenti processuali e della sussistenza di un quadro giurisprudenziale non univoco in senso assoluto, come peraltro attestato dal primo Giudice nel dar conto dell'analoga soluzione adottata in primo grado
(ove la compensazione è stata giustificata con il riferimento alla sussistenza di oscillazioni giurisprudenziali e all'assoluta novità della questione).
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dell'obbligo, per l'appellante, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visti gli art. 436 – bis c.p.c. e 348-bis c.p.c.: dichiara inammissibile l'appello; compensa le spese di lite del grado;
dà atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 12.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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