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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 135/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. CE AN Presidente dr.ssa Irene Lupo Consigliera dr.ssa NA LL Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da
(P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Parte_1 P.IVA_1
TO
APPELLANTE contro
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CE NI
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 10839/2024 pubblicata il
16.12.2024; materia: pagamento servizi radiofonici e spot pubblicitari.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
- in via preliminare e/o cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito ad integrale riforma della sentenza del Tribunale civile di Milano n. 10839/2024, pubblicata in data 16 dicembre 2024 a definizione del giudizio R.G. n. 5839/2024, notificata in data 17 dicembre 2024, accogliere l'appello proposto ed annullare la sentenza appellata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni già spiegate in primo grado e pertanto
rigettare integralmente l'avversa opposizione e le domande tutte ivi presentate in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 211/2024 (R.G. n. 38064/2023) emesso dal Tribunale di Milano in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentate pro tempore in data 10 dicembre 2023 e notificato il successivo 05 gennaio 2024 e condannare l'opponente al pagamento delle somme tutte ivi indicate;
- in via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado così come richieste nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e, per l'effetto:
si insiste affinché venga ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a controparte la produzione delle proprie scritture contabili autenticate e relative agli anni dal 2013 al 2017 al fine di poter verificare l'inserimento all'interno delle medesime delle fatture emesse dalla Parte_1
si chiede inoltre di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli:1. “Vero è che la
[...] e la nei primi mesi dell'anno 2013 hanno raggiunto un accordo in Parte_1 Controparte_1 forza del quale la prima si è impegnata in favore della seconda a fornire programmi radiofonici e spot sull'emittente Elleradio per il periodo gennaio 2013 – febbraio 2014?”.
2. “Vero è che la ha assolto regolarmente ai propri impegni di fornitura di Parte_1 programmi radiofonici e spot sull'emittente Elleradio in favore della nel periodo Controparte_1 indicato?”.
3. “Vero è che la ha pagato l'importo complessivo di € 22.810,00 a titolo di Controparte_1 acconto sul maggior importo fatturato senza sollevare alcuna contestazione o eccezione in merito alla legittimità di detti pagamenti?”. Si indicano come testimoni i Sigg. (codice fiscale ) e Tes_1 C.F._1 Tes_2 (codice fiscale ).
[...] C.F._2
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per : Controparte_1
“chiede che codesta Ecc.ma Corte rigetti in toto l'appello contro la sentenza n. 10839/2024 emessa nel giudizio RG 5839/2024, previo rigetto di ogni richiesta di sospensione della esecutività della suddetta sentenza appellata. Ai fini istruttori si contesta la prova testimoniale richiesta da controparte in quanto inammissibile ed inconferente, chiedendo sin d'ora di essere ammessi alla prova testi ed alla prova contraria sugli stessi articolati istruttori formulati e con i testi indicati nelle memorie istruttorie depositate in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
pagina 2 di 7
1. La sentenza impugnata
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10839/2024 pubblicata il 16 dicembre 2024, ha accolto l'opposizione proposta da ed ha revocato il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
211/2024 emesso in favore di per la somma di € 52.098,00, oltre interessi e Parte_1 spese, a titolo di saldo per la fornitura di programmi radio e spot pubblicitari sull'emittente radiofonica
Elleradio nel periodo 2013-2014; ha inoltre condannato alla restituzione in Parte_1 favore di della somma di € 22.810,00 corrisposta dall'opponente a Controparte_1 titolo di acconto.
2. Il giudizio di primo grado
La controversia trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Parte_1 dinanzi a Tribunale di Milano, il quale, in data 10 dicembre 2023, ingiungeva a Controparte_1
(oggi in liquidazione) il pagamento di € 52.098,00 oltre interessi e spese a titolo di saldo per la fornitura di programmi radio e spot pubblicitari sull'emittente radiofonica Elleradio nel periodo 2013-
2014. Le fatture su cui si basava la richiesta erano le n. 12, 13 e 14 del 2013, emesse per un importo complessivo di € 74.908,00. si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo e ne domandava la revoca, eccependo Controparte_1 che non aveva specificato quali fossero gli accordi delle parti, “né sulla base di quale Parte_1 contratto avrebbe svolto tali prestazioni, né fornisce alcuna prova o riscontro di aver effettivamente effettuato le prestazioni indicate nelle fatture in oggetto”, e chiedendo, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme pagate a titolo di acconto (€ 22.810,00), eccependo di non aver “ricevuto in cambio alcuna controprestazione, in quanto nessuna attività promozionale o di spot pubblicitari è mai stata espletata dalla in favore della;
in via subordinata, Parte_1 Controparte_1 chiedeva la riduzione delle avverse richieste di pagamento in proporzione alle attività che fossero risultate effettivamente svolte.
Si costituiva insistendo per la conferma del decreto opposto e per il rigetto della Parte_1 domanda riconvenzionale, chiedendo comunque la condanna della controparte al pagamento della somma ingiunta, evidenziando di aver ricevuto pagamenti parziali per € 12.810,00 nel 2014 e di aver inviato una diffida per il saldo nel 2016, ricevendo successivamente un ulteriore pagamento di €
10.000,00.
Il Tribunale, a fronte delle specifiche eccezioni mosse dall'opponente (assenza di prova di un titolo negoziale posto a fondamento del credito e produzione, da parte dell'attrice sostanziale, delle sole pagina 3 di 7 fatture che citano generici e non provati “accordi tra le parti”; assenza di prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture azionate), ha revocato il decreto ingiuntivo opposto –
e accolto la domanda riconvenzionale di restituzione degli acconti versati - perché parte opposta, che ne era onerata, non aveva provato né il titolo né l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture azionate.
Anzi, il Tribunale ha osservato come l'opposta non avesse neppure specificamente allegato quale fosse il contenuto economico e normativo dell'accordo, né aveva circostanziato le prestazioni asseritamente rese (giorno e ora in cui i programmi e gli spot sarebbero andati in onda;
tipologia, durata degli stessi), mentre le prove testimoniali articolate, del tutto generiche, non avrebbero potuto supportare la pretesa.
3. Il presente giudizio di appello ha proposto appello avverso la predetta sentenza, lamentando che: Parte_1
- il fatto che si trattasse di prestazioni rese nel 2013 e nel 2014, immediatamente fatturate, e sulle quali
Massimo 2012 aveva pagato un acconto, senza peraltro mai contestare nulla neppure a seguito del sollecito del pagamento del residuo nel 2016 ed anzi provvedendo a versare un altro acconto di €
10.000,00, sarebbe indice evidente sia dell'esistenza dell'accordo, sia dell'esecuzione delle prestazioni fatturate;
tali elementi presuntivi avrebbero dovuto condurre il Giudice ad accogliere la domanda di
Parte_1
- il Tribunale erroneamente avrebbe poi respinto l'istanza ex art. 210 c.p.c. relativa alle scritture contabili di posto che la registrazione delle fatture azionate nella contabilità del CP_1 presunto debitore avrebbe potuto ulteriormente supportare gli indizi di cui al punto che precede;
- il Tribunale avrebbe inoltre erroneamente accolto la domanda riconvenzionale di restituzione dell'acconto di € 22.810,00 a suo tempo pagato, non risultando alcuna prova in atti della natura indebita del pagamento stesso.
Sulla scorta di tali motivi, l'appellante ha chiesto, previa ammissione delle prove orali non ammesse in primo grado e previo ordine di esibizione delle scritture contabili della controparte, l'integrale riforma della sentenza appellata, con il rigetto integrale delle domande dell'appellante e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita , chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
All'udienza dell'8 maggio 2025 il consigliere istruttore, fatta salva ogni diversa valutazione del collegio in sede decisoria, non ammetteva la prova per testi, in quanto del tutto generica e respingeva l'istanza ex art. 210 c.p.c. poiché relativa a documentazione superflua ai fini della decisione. Ritenuti pagina 4 di 7 sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, terzo comma, secondo periodo c.p.c. invitava le parti a precisare le conclusioni.
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti, e il consigliere istruttore ha disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. fissando a tal fine, l'udienza collegiale del 19 giugno 2025, nella quale la causa è stata assunta in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
4. Decisione
L'appello è infondato.
Va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che attrice in senso sostanziale è la parte opposta, e la convenuta sostanziale è la parte opponente.
Ciò detto, nel caso di specie, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla convenuta sostanziale nell'atto di citazione in opposizione circa il fatto che l'attore sostanziale Controparte_1 Pt_1
non aveva né allegato, né tantomeno dimostrato il titolo sul quale si sarebbe fondato il credito
[...] azionato, e non aveva né allegato, né tantomeno dimostrato quali fossero le prestazioni aventi come corrispettivo quel credito, né che dette prestazioni fossero state effettivamente eseguite, l'attrice sostanziale non poteva limitarsi, come invece ha fatto con la comparsa di Parte_1 costituzione nel giudizio di opposizione e nei successivi atti, a richiamare le fatture azionate (recanti la generica formula “Fornitura programmi radio e spot su Elleradio nel periodo […] come da accordi tra le parti” ), la mancanza di contestazioni stragiudiziali da parte dell'opponente a seguito dei solleciti di pagamento e il pagamento di acconti da parte di ma avrebbe per contro dovuto, per CP_1 assolvere l'onere di allegazione e di prova a suo carico, dapprima indicare l'oggetto dell'accordo delle parti - ovvero chiarire quali programmi radiofonici e quali spot pubblicitari dovevano essere mandati in onda, quando, per quanto tempo e per quale prezzo unitario o complessivo- e poi dimostrare che i programmi e gli spot specificamente concordati erano andati effettivamente in onda.
Nulla di tutto ciò ha invece fatto attrice sostanziale. Parte_1
A fronte della totale assenza di allegazioni specifiche (prima ancora che di prova) circa il titolo fondante e circa le prestazioni di cui chiedeva il corrispettivo, non potevano e non possono reputarsi indizi idonei a sufficienti a supportare – nell'an e nel quantum – la domanda di adempimento contrattuale proposta da i soli pagamenti parziali effettuati da nel 2014 Parte_1 CP_1
e nel 2016. pagina 5 di 7 Né avrebbero potuto supportare la domanda di adempimento contrattuale in esame le prove orali sul punto articolate da aventi ad oggetto circostanze generiche quanto le indicazioni Parte_1 presenti sulle fatture e quanto le allegazioni fornite in giudizio da “Vero è che la Parte_1
e la nei primi mesi dell'anno 2013 hanno raggiunto un Parte_1 Controparte_1 accordo in forza del quale la prima si è impegnata in favore della seconda a fornire programmi radiofonici e spot sull'emittente Elleradio per il periodo gennaio 2013 – febbraio 2014?”; “Vero è che la ha assolto regolarmente ai propri impegni di fornitura di programmi Parte_1 radiofonici e spot sull'emittente Elleradio in favore della nel periodo indicato?” Controparte_1
(enfasi grafica della redattrice).
A fronte di tale assoluta assenza di allegazioni, neppure l'eventuale registrazione delle fatture azionate da parte di nelle proprie scritture contabili, che l'appellante intendeva provare mediante CP_1
l'istanza ex art. 210 c.p.c., avrebbe potuto offrire adeguato sostegno all'azione di adempimento contrattuale proposta, del tutto priva di specificazioni e, come tale, neppure idonea a consentire un'adeguata difesa alla controparte.
Ciò detto, altrettanto correttamente il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale di restituzione degli acconti versati proposta da . CP_1
Invero, , convenuta sostanziale, nella misura in cui ha eccepito di non aver “ricevuto in CP_1 cambio alcuna controprestazione, in quanto nessuna attività promozionale o di spot pubblicitari è mai stata espletata dalla in favore della , ha eccepito Parte_1 Controparte_1
l'inadempimento della controparte al non meglio specificato contratto fatto valere in giudizio.
Ora, a fronte dell'eccezione di (totale) inadempimento formulata da era onere di CP_1 dimostrare che, per contro, le prestazioni di cui chiedeva il saldo (e per le quali aveva Parte_1 ricevuto pagamenti parziali) erano state esattamente adempiute e che per tali prestazioni le parti avevano concordato il prezzo richiesto (Cass. S.U. n. 13533/2001). Ma ciò non ha Parte_1 fatto, limitandosi a sostenere che i pagamenti parziali costituissero indizi idonei e sufficienti a dimostrare, oltre che l'esistenza del titolo, anche la regolare esecuzione le prestazioni concordate.
Non avendo l'onere probatorio a suo carico, deve ritenersi accertato l'inadempimento Parte_1 eccepito da , con conseguente diritto di quest'ultima di vedersi restituito il corrispettivo CP_1 pagato.
5. Conclusioni
pagina 6 di 7 In definitiva, stante l'infondatezza dell'appello proposto, la sentenza impugnata dovrà essere integralmente confermata.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello; per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4997,00 per compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore avv. CE NI che si dichiara antistatario.;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 2 luglio 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
NA LL CE AN
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. CE AN Presidente dr.ssa Irene Lupo Consigliera dr.ssa NA LL Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da
(P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Parte_1 P.IVA_1
TO
APPELLANTE contro
(P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CE NI
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 10839/2024 pubblicata il
16.12.2024; materia: pagamento servizi radiofonici e spot pubblicitari.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 7 “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
- in via preliminare e/o cautelare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito ad integrale riforma della sentenza del Tribunale civile di Milano n. 10839/2024, pubblicata in data 16 dicembre 2024 a definizione del giudizio R.G. n. 5839/2024, notificata in data 17 dicembre 2024, accogliere l'appello proposto ed annullare la sentenza appellata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni già spiegate in primo grado e pertanto
rigettare integralmente l'avversa opposizione e le domande tutte ivi presentate in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 211/2024 (R.G. n. 38064/2023) emesso dal Tribunale di Milano in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentate pro tempore in data 10 dicembre 2023 e notificato il successivo 05 gennaio 2024 e condannare l'opponente al pagamento delle somme tutte ivi indicate;
- in via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado così come richieste nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e, per l'effetto:
si insiste affinché venga ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a controparte la produzione delle proprie scritture contabili autenticate e relative agli anni dal 2013 al 2017 al fine di poter verificare l'inserimento all'interno delle medesime delle fatture emesse dalla Parte_1
si chiede inoltre di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli:1. “Vero è che la
[...] e la nei primi mesi dell'anno 2013 hanno raggiunto un accordo in Parte_1 Controparte_1 forza del quale la prima si è impegnata in favore della seconda a fornire programmi radiofonici e spot sull'emittente Elleradio per il periodo gennaio 2013 – febbraio 2014?”.
2. “Vero è che la ha assolto regolarmente ai propri impegni di fornitura di Parte_1 programmi radiofonici e spot sull'emittente Elleradio in favore della nel periodo Controparte_1 indicato?”.
3. “Vero è che la ha pagato l'importo complessivo di € 22.810,00 a titolo di Controparte_1 acconto sul maggior importo fatturato senza sollevare alcuna contestazione o eccezione in merito alla legittimità di detti pagamenti?”. Si indicano come testimoni i Sigg. (codice fiscale ) e Tes_1 C.F._1 Tes_2 (codice fiscale ).
[...] C.F._2
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per : Controparte_1
“chiede che codesta Ecc.ma Corte rigetti in toto l'appello contro la sentenza n. 10839/2024 emessa nel giudizio RG 5839/2024, previo rigetto di ogni richiesta di sospensione della esecutività della suddetta sentenza appellata. Ai fini istruttori si contesta la prova testimoniale richiesta da controparte in quanto inammissibile ed inconferente, chiedendo sin d'ora di essere ammessi alla prova testi ed alla prova contraria sugli stessi articolati istruttori formulati e con i testi indicati nelle memorie istruttorie depositate in atti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
pagina 2 di 7
1. La sentenza impugnata
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10839/2024 pubblicata il 16 dicembre 2024, ha accolto l'opposizione proposta da ed ha revocato il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
211/2024 emesso in favore di per la somma di € 52.098,00, oltre interessi e Parte_1 spese, a titolo di saldo per la fornitura di programmi radio e spot pubblicitari sull'emittente radiofonica
Elleradio nel periodo 2013-2014; ha inoltre condannato alla restituzione in Parte_1 favore di della somma di € 22.810,00 corrisposta dall'opponente a Controparte_1 titolo di acconto.
2. Il giudizio di primo grado
La controversia trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Parte_1 dinanzi a Tribunale di Milano, il quale, in data 10 dicembre 2023, ingiungeva a Controparte_1
(oggi in liquidazione) il pagamento di € 52.098,00 oltre interessi e spese a titolo di saldo per la fornitura di programmi radio e spot pubblicitari sull'emittente radiofonica Elleradio nel periodo 2013-
2014. Le fatture su cui si basava la richiesta erano le n. 12, 13 e 14 del 2013, emesse per un importo complessivo di € 74.908,00. si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo e ne domandava la revoca, eccependo Controparte_1 che non aveva specificato quali fossero gli accordi delle parti, “né sulla base di quale Parte_1 contratto avrebbe svolto tali prestazioni, né fornisce alcuna prova o riscontro di aver effettivamente effettuato le prestazioni indicate nelle fatture in oggetto”, e chiedendo, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme pagate a titolo di acconto (€ 22.810,00), eccependo di non aver “ricevuto in cambio alcuna controprestazione, in quanto nessuna attività promozionale o di spot pubblicitari è mai stata espletata dalla in favore della;
in via subordinata, Parte_1 Controparte_1 chiedeva la riduzione delle avverse richieste di pagamento in proporzione alle attività che fossero risultate effettivamente svolte.
Si costituiva insistendo per la conferma del decreto opposto e per il rigetto della Parte_1 domanda riconvenzionale, chiedendo comunque la condanna della controparte al pagamento della somma ingiunta, evidenziando di aver ricevuto pagamenti parziali per € 12.810,00 nel 2014 e di aver inviato una diffida per il saldo nel 2016, ricevendo successivamente un ulteriore pagamento di €
10.000,00.
Il Tribunale, a fronte delle specifiche eccezioni mosse dall'opponente (assenza di prova di un titolo negoziale posto a fondamento del credito e produzione, da parte dell'attrice sostanziale, delle sole pagina 3 di 7 fatture che citano generici e non provati “accordi tra le parti”; assenza di prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture azionate), ha revocato il decreto ingiuntivo opposto –
e accolto la domanda riconvenzionale di restituzione degli acconti versati - perché parte opposta, che ne era onerata, non aveva provato né il titolo né l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture azionate.
Anzi, il Tribunale ha osservato come l'opposta non avesse neppure specificamente allegato quale fosse il contenuto economico e normativo dell'accordo, né aveva circostanziato le prestazioni asseritamente rese (giorno e ora in cui i programmi e gli spot sarebbero andati in onda;
tipologia, durata degli stessi), mentre le prove testimoniali articolate, del tutto generiche, non avrebbero potuto supportare la pretesa.
3. Il presente giudizio di appello ha proposto appello avverso la predetta sentenza, lamentando che: Parte_1
- il fatto che si trattasse di prestazioni rese nel 2013 e nel 2014, immediatamente fatturate, e sulle quali
Massimo 2012 aveva pagato un acconto, senza peraltro mai contestare nulla neppure a seguito del sollecito del pagamento del residuo nel 2016 ed anzi provvedendo a versare un altro acconto di €
10.000,00, sarebbe indice evidente sia dell'esistenza dell'accordo, sia dell'esecuzione delle prestazioni fatturate;
tali elementi presuntivi avrebbero dovuto condurre il Giudice ad accogliere la domanda di
Parte_1
- il Tribunale erroneamente avrebbe poi respinto l'istanza ex art. 210 c.p.c. relativa alle scritture contabili di posto che la registrazione delle fatture azionate nella contabilità del CP_1 presunto debitore avrebbe potuto ulteriormente supportare gli indizi di cui al punto che precede;
- il Tribunale avrebbe inoltre erroneamente accolto la domanda riconvenzionale di restituzione dell'acconto di € 22.810,00 a suo tempo pagato, non risultando alcuna prova in atti della natura indebita del pagamento stesso.
Sulla scorta di tali motivi, l'appellante ha chiesto, previa ammissione delle prove orali non ammesse in primo grado e previo ordine di esibizione delle scritture contabili della controparte, l'integrale riforma della sentenza appellata, con il rigetto integrale delle domande dell'appellante e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita , chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CP_1
All'udienza dell'8 maggio 2025 il consigliere istruttore, fatta salva ogni diversa valutazione del collegio in sede decisoria, non ammetteva la prova per testi, in quanto del tutto generica e respingeva l'istanza ex art. 210 c.p.c. poiché relativa a documentazione superflua ai fini della decisione. Ritenuti pagina 4 di 7 sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, terzo comma, secondo periodo c.p.c. invitava le parti a precisare le conclusioni.
Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti, e il consigliere istruttore ha disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. fissando a tal fine, l'udienza collegiale del 19 giugno 2025, nella quale la causa è stata assunta in decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
4. Decisione
L'appello è infondato.
Va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che attrice in senso sostanziale è la parte opposta, e la convenuta sostanziale è la parte opponente.
Ciò detto, nel caso di specie, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla convenuta sostanziale nell'atto di citazione in opposizione circa il fatto che l'attore sostanziale Controparte_1 Pt_1
non aveva né allegato, né tantomeno dimostrato il titolo sul quale si sarebbe fondato il credito
[...] azionato, e non aveva né allegato, né tantomeno dimostrato quali fossero le prestazioni aventi come corrispettivo quel credito, né che dette prestazioni fossero state effettivamente eseguite, l'attrice sostanziale non poteva limitarsi, come invece ha fatto con la comparsa di Parte_1 costituzione nel giudizio di opposizione e nei successivi atti, a richiamare le fatture azionate (recanti la generica formula “Fornitura programmi radio e spot su Elleradio nel periodo […] come da accordi tra le parti” ), la mancanza di contestazioni stragiudiziali da parte dell'opponente a seguito dei solleciti di pagamento e il pagamento di acconti da parte di ma avrebbe per contro dovuto, per CP_1 assolvere l'onere di allegazione e di prova a suo carico, dapprima indicare l'oggetto dell'accordo delle parti - ovvero chiarire quali programmi radiofonici e quali spot pubblicitari dovevano essere mandati in onda, quando, per quanto tempo e per quale prezzo unitario o complessivo- e poi dimostrare che i programmi e gli spot specificamente concordati erano andati effettivamente in onda.
Nulla di tutto ciò ha invece fatto attrice sostanziale. Parte_1
A fronte della totale assenza di allegazioni specifiche (prima ancora che di prova) circa il titolo fondante e circa le prestazioni di cui chiedeva il corrispettivo, non potevano e non possono reputarsi indizi idonei a sufficienti a supportare – nell'an e nel quantum – la domanda di adempimento contrattuale proposta da i soli pagamenti parziali effettuati da nel 2014 Parte_1 CP_1
e nel 2016. pagina 5 di 7 Né avrebbero potuto supportare la domanda di adempimento contrattuale in esame le prove orali sul punto articolate da aventi ad oggetto circostanze generiche quanto le indicazioni Parte_1 presenti sulle fatture e quanto le allegazioni fornite in giudizio da “Vero è che la Parte_1
e la nei primi mesi dell'anno 2013 hanno raggiunto un Parte_1 Controparte_1 accordo in forza del quale la prima si è impegnata in favore della seconda a fornire programmi radiofonici e spot sull'emittente Elleradio per il periodo gennaio 2013 – febbraio 2014?”; “Vero è che la ha assolto regolarmente ai propri impegni di fornitura di programmi Parte_1 radiofonici e spot sull'emittente Elleradio in favore della nel periodo indicato?” Controparte_1
(enfasi grafica della redattrice).
A fronte di tale assoluta assenza di allegazioni, neppure l'eventuale registrazione delle fatture azionate da parte di nelle proprie scritture contabili, che l'appellante intendeva provare mediante CP_1
l'istanza ex art. 210 c.p.c., avrebbe potuto offrire adeguato sostegno all'azione di adempimento contrattuale proposta, del tutto priva di specificazioni e, come tale, neppure idonea a consentire un'adeguata difesa alla controparte.
Ciò detto, altrettanto correttamente il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale di restituzione degli acconti versati proposta da . CP_1
Invero, , convenuta sostanziale, nella misura in cui ha eccepito di non aver “ricevuto in CP_1 cambio alcuna controprestazione, in quanto nessuna attività promozionale o di spot pubblicitari è mai stata espletata dalla in favore della , ha eccepito Parte_1 Controparte_1
l'inadempimento della controparte al non meglio specificato contratto fatto valere in giudizio.
Ora, a fronte dell'eccezione di (totale) inadempimento formulata da era onere di CP_1 dimostrare che, per contro, le prestazioni di cui chiedeva il saldo (e per le quali aveva Parte_1 ricevuto pagamenti parziali) erano state esattamente adempiute e che per tali prestazioni le parti avevano concordato il prezzo richiesto (Cass. S.U. n. 13533/2001). Ma ciò non ha Parte_1 fatto, limitandosi a sostenere che i pagamenti parziali costituissero indizi idonei e sufficienti a dimostrare, oltre che l'esistenza del titolo, anche la regolare esecuzione le prestazioni concordate.
Non avendo l'onere probatorio a suo carico, deve ritenersi accertato l'inadempimento Parte_1 eccepito da , con conseguente diritto di quest'ultima di vedersi restituito il corrispettivo CP_1 pagato.
5. Conclusioni
pagina 6 di 7 In definitiva, stante l'infondatezza dell'appello proposto, la sentenza impugnata dovrà essere integralmente confermata.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello; per l'effetto:
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4997,00 per compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore avv. CE NI che si dichiara antistatario.;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 2 luglio 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
NA LL CE AN
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