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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/09/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 889 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 promossa da
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in giudizio con l'avv. Sigmar Frattarelli C.F._2
-attori- contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio Controparte_1 P.IVA_1 con gli avv.ti prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Flora Lettenmayer,
Luciana Cipolla e Simona Daminelli
-convenuta-
***
OGGETTO: Mutuo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER GLI ATTORI: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
IN VIA PRINCIPALE: A) accertata l'esistenza della pattuizione usuraria all'interno del contratto di mutuo ipotecario n. 055-000-6437624-000 per originari euro 104.000,00, stipulato con la Banca convenuta in data 30.7.2009, atto pubblico a mani di Notaio dott. in Nereto, rep. Persona_1
n. 47643, racc. n. 11066 (cfr. doc. 1), ovverosia accertato che il TEG del finanziamento calcolato sotto ipotesi di estinzione anticipata sino alla tredicesima rata pari al 5,147% è superiore al tasso soglia vigente al 30.7.2009, stabilito per la categoria dei mutui a tasso variabile, pari al 5,085% (cfr. doc. 2 all. 1); dichiarare la violazione della L. n. 108/96 e dell'art. 644 c.p., e, in applicazione dell'art. 1815, II co.
c.c., la nullità della clausola relativa agli interessi convenuti in contratto tra le parti con effetti ex tunc, e la conseguente gratuità del rapporto di mutuo de quo;
Per l'effetto: B) accertato il pagamento delle rate del citato contratto di mutuo, composte da quota capitale e da quota interessi, da parte dei sigg. Controparte_2
1
[...] e dalla data della stipula sino alla data di estinzione del 23.2.18; condannare, ex art. Controparte_3
2033 e/o 2041 c.c., l'Istituto di credito convenuto al pagamento in favore dei Sigg. e Parte_1
, della somma che si stima in prudenziali euro 22.494,81, ovvero della somma maggiore Controparte_3
o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale somma corrispondente alle quote interessi sin'ora incamerate nel corso del citato rapporto di mutuo in quanto percepite senza alcun valido titolo, oltre rivalutazione e interessi al tasso di cui all'art. 1284, IV co., c.c. dal giorno della domanda giudiziale sino al soddisfo. IN
VIA SUBORDINATA: C) accertata la infedele, e/o non veritiera, indicazione dell'indice sintetico di costo (I.S.C./TAEG), all'interno del contratto di mutuo ipotecario n. 055-000-6437624-000 per originari euro 104.000,00, stipulato con la Banca convenuta in data 30.7.2009, atto pubblico a mani di
Notaio dott. in Nereto, rep. n. 47643, racc. n. 11066 (cfr. doc. 1); dichiarare la Persona_1 violazione dell'art. 117, co. 8, T.U.B. in combinato disposto con la Delibera C.I.C.R. del 4.3.03 e le
Istruzioni di vigilanza emanate in attuazione della detta Delibera in data 25.7.03, e/o la violazione di norme imperative inderogabili ex artt. 1346 e 1418, II co., c.c., e la conseguente nullità del contratto di mutuo de quo con effetti ex tunc. Per l'effetto: D) accertato il pagamento delle rate del citato contratto di mutuo, composte da quota capitale e quota interessi, da parte dei Sigg. e Parte_1 Controparte_3 dalla data della stipula sino alla data di estinzione del 23.2.18; condannare, ex art. 2033 e/o 2041 c.c.,
l'Istituto di credito convenuto al pagamento in favore dei Sigg. e , della Parte_1 Controparte_3 somma che si stima in prudenziali euro 22.494,81, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale somma corrispondente alle quote interessi incamerate nel corso del citato rapporto di mutuo in quanto percepite senza alcun valido titolo, oltre rivalutazione e interessi al tasso di cui all'art.
1284, IV co., c.c., dal giorno della domanda giudiziale sino al soddisfo. IN VIA SUBORDINATA
ULTERIORMENTE GRADUATA: E) accertata la infedele, e/o non veritiera, indicazione dell'indice sintetico di costo (I.S.C.) o TAEG, all'interno del contratto di mutuo ipotecario n. 055-000-
6437624-000 per originari euro 104.000,00, stipulato con la convenuta in data 30.7.2009, atto CP_4 pubblico a mani di Notaio dott. in Nereto, rep. n. 47643, racc. n. 11066 (cfr. doc. Persona_1
1); dichiarare la violazione dell'art. 117, VI co., d.lgs. n. 385/93, e la conseguente nullità della clausola relativa al tasso di interesse convenzionale, con sostituzione, giusta disposizione ax art. 117, VII co. punto
a), stesso d.lgs., con quello minimo dei BOT annuali riferito ai dodici mesi precedenti la data di stipula con effetti ex tunc. Per l'effetto: F) accertato il pagamento delle rate del citato contratto di mutuo, composte da quota capitale e quota interessi, da parte dei sigg. e dalla data della Parte_1 Controparte_3 stipula sino alla data di estinzione del 23.2.18; condannare, ex art. 2033 e/o 2041 c.c., l'Istituto di credito convenuto al pagamento in favore dei sigg. e , della somma che Parte_1 Controparte_3 si stima in prudenziali euro 17.107,66, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale somma risultante dalla differenza tra il totale totale degli interessi effettivamente pagati nel
2 corso del citato rapporto di mutuo e la somma degli interessi che sarebbe stata pagata applicando il tasso minimo dei BOT, oltre rivalutazione e interessi al tasso di cui all'art. 1284, IV co., c.c. dal giorno della domanda giudiziale sino al soddisfo. G) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio”;
- PER LA CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare. Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate dai mutuatari in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a IVA e CPA come per legge”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ed hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio (di seguito “ ) al fine di vedere accolte le Controparte_1 CP_1 conclusioni riportate in epigrafe, a sostegno delle quali hanno allegato e dedotto, tra l'altro:
- che in data 30/07/2009 avevano stipulato con contratto di mutuo ipotecario n. CP_1
055-000-6437624-000 per originari euro 104.000,00, di durata trentennale e a tasso variabile;
- che il rapporto bancario era stato caratterizzato dalla sussistenza di usura originaria, ove considerata la commissione di estinzione anticipata ai fini del calcolo del TEG, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 1815 c.c.;
- che nel mutuo era inoltre riportato un TAEG/ISC diverso da quello effettivamente praticato da in violazione dell'art. 117 T.U.B.; CP_1
- che tali deduzioni erano confortate, sul piano istruttorio, dalla perizia di parte, a firma del dott. Persona_2
I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio concludendo per il rigetto dell'avversa CP_1 iniziativa giudiziaria. A tal fine, ha allegato e dedotto, tra l'altro: CP_1
- che gli attori non avevano assolto all'onere della prova richiesto in materia di azione di ripetizione dell'indebito;
- che, in verità, il contratto di mutuo ripassato tra le parti aveva espressamente escluso l'applicazione di qualsivoglia compenso o penale per il caso di estinzione anticipata;
- che, in ogni caso, la metodologia di calcolo impiegata dal consulente di parte era contraria a quella prescritta dalla Banca d'Italia;
3 - che la censura relativa alla discrepanza tra TAEG/ISC indicato e tasso applicato doveva ritenersi infondata sia in punto di fatto, in quanto non provata, essendo tale deduzione supportata unicamente da una perizia di parte che, oltre a essere priva di valore probatorio, aveva fatto applicazione di criteri di calcolo indecifrabili, che in punto di diritto, tenuto conto che dall'eventuale divergenza tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo non potrebbe conseguire affatto l'applicazione dell'art. 117, commi 6 e 7, T.U.B.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22/05/2025 al cui esito, con ordinanza del 26/05/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281- quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 15/09/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La controversia si presta ad essere decisa con esclusivo riferimento a profili in diritto, risultando gli assunti giuridici su cui le domande attoree si fondano distonici con il dato normativo e giurisprudenziale.
Deve in ogni caso rilevarsi, in disparte a quanto di seguito esposto, che l'atto di citazione fonda i propri asserti difensivi sulle conclusioni cui giunge il tecnico di parte, la cui consulenza, com'è noto, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo
(cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16552 del 06/08/2015).
II-5. In ordine alla presunta usurarietà originaria del contratto per cui è causa, si osserva quanto segue. Gli attori sostengono che, computando la commissione di estinzione anticipata ai fini della individuazione del TEG, tale dato supererebbe il tasso soglia.
Simile modalità di calcolo non può essere condivisa.
Com'è noto, infatti, ai fini della individuazione del tasso da rapportare al tasso soglia non è possibile includere la commissione di estinzione anticipata, non rappresentando simile pattuizione una remunerazione in favore della banca, quanto un corrispettivo versato dal cliente in caso di recesso
(cfr. art. 1373, comma 3, c.c.).
Simile profilo funzionale comporta la sua non computabilità ai fini della verifica di usurarietà dei tassi (in termini, tra le molte, Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7352 del 07.03.2022; App. Ancona, Sez. I,
12.01.2024, n. 60; App. Firenze, Sez. II, 11.10.2023, n. 2040; App. Palermo, Sez. III, 30.09.2023, n.
1691; App. Palermo, Sez. III, 28.09.2023, n. 1672; Trib. Catanzaro, Sez. II, 10.10.2023, n. 1621;
Trib. Bari, Sez. II, 22.09.2023, n. 3662).
II-6. Giuridicamente inconferenti risultano le deduzioni attoree in ordine allo scostamento tra
4 TAEG/ISC indicato e tasso concretamente praticato.
Com'è noto, con deliberazione del 4 marzo 2003 il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ha adottato la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. L'art. 9 della citata deliberazione – rubricato
“Informazione contrattuale” – prevede che “
1. Al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilità dalla Banca d'Italia medesima”.
La giurisprudenza – tanto di legittimità, quanto di merito – è costante nel chiarire che l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 T.U.B. (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4597 del
14/02/2023, Rv. 666991-01; Trib. Napoli, Sez. II, sent. n. 10630 del 10/12/2024).
II-6.1. Diversa è la rilevanza dello scostamento per quella species di contratti bancari disciplinata agli artt. 121 ss. T.U.B. rispetto ai quali, in deroga a quanto sopra rilevato, lo scostamento comporta espressamente la sanzione di cui all'art. 125-bis, commi 6 e 7, T.U.B.
Tale disciplina, tuttavia, non assume rilievo nel caso di specie, tenuto conto che il contratto per cui
è causa sfugge all'ambito di applicazione oggettivo della disciplina (speciale) del credito al consumo
(cfr. art. 122, comma 1, lettere a), e) ed f), T.U.B.).
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. Le domande spiegate dagli attori sono infondate e vanno integralmente rigettate.
III-9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia determinato sulla scorta della quantificazione massima effettuata dagli attori in ordine alla loro pretesa restitutoria, pari ad euro 22.494,81, con conseguente applicazione dello scaglione da euro
5.200,01 a euro 26.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per la fase
“istruttoria e/o di trattazione”, tenuto conto dell'attività concretamente svolta ad essa riferibile e del carattere documentale dell'istruzione probatoria;
valori medi per le restanti fasi).
P.Q.M.
5 Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 889/2020 promosso da ed nei confronti di Parte_1 Parte_2
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
- RIGETTA le domande degli attori per le ragioni di cui in motivazione;
- CONDANNA ed in solido tra loro, alla refusione, in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi, Controparte_1 oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 16 settembre 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 889 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 promossa da
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in giudizio con l'avv. Sigmar Frattarelli C.F._2
-attori- contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio Controparte_1 P.IVA_1 con gli avv.ti prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Flora Lettenmayer,
Luciana Cipolla e Simona Daminelli
-convenuta-
***
OGGETTO: Mutuo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER GLI ATTORI: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
IN VIA PRINCIPALE: A) accertata l'esistenza della pattuizione usuraria all'interno del contratto di mutuo ipotecario n. 055-000-6437624-000 per originari euro 104.000,00, stipulato con la Banca convenuta in data 30.7.2009, atto pubblico a mani di Notaio dott. in Nereto, rep. Persona_1
n. 47643, racc. n. 11066 (cfr. doc. 1), ovverosia accertato che il TEG del finanziamento calcolato sotto ipotesi di estinzione anticipata sino alla tredicesima rata pari al 5,147% è superiore al tasso soglia vigente al 30.7.2009, stabilito per la categoria dei mutui a tasso variabile, pari al 5,085% (cfr. doc. 2 all. 1); dichiarare la violazione della L. n. 108/96 e dell'art. 644 c.p., e, in applicazione dell'art. 1815, II co.
c.c., la nullità della clausola relativa agli interessi convenuti in contratto tra le parti con effetti ex tunc, e la conseguente gratuità del rapporto di mutuo de quo;
Per l'effetto: B) accertato il pagamento delle rate del citato contratto di mutuo, composte da quota capitale e da quota interessi, da parte dei sigg. Controparte_2
1
[...] e dalla data della stipula sino alla data di estinzione del 23.2.18; condannare, ex art. Controparte_3
2033 e/o 2041 c.c., l'Istituto di credito convenuto al pagamento in favore dei Sigg. e Parte_1
, della somma che si stima in prudenziali euro 22.494,81, ovvero della somma maggiore Controparte_3
o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale somma corrispondente alle quote interessi sin'ora incamerate nel corso del citato rapporto di mutuo in quanto percepite senza alcun valido titolo, oltre rivalutazione e interessi al tasso di cui all'art. 1284, IV co., c.c. dal giorno della domanda giudiziale sino al soddisfo. IN
VIA SUBORDINATA: C) accertata la infedele, e/o non veritiera, indicazione dell'indice sintetico di costo (I.S.C./TAEG), all'interno del contratto di mutuo ipotecario n. 055-000-6437624-000 per originari euro 104.000,00, stipulato con la Banca convenuta in data 30.7.2009, atto pubblico a mani di
Notaio dott. in Nereto, rep. n. 47643, racc. n. 11066 (cfr. doc. 1); dichiarare la Persona_1 violazione dell'art. 117, co. 8, T.U.B. in combinato disposto con la Delibera C.I.C.R. del 4.3.03 e le
Istruzioni di vigilanza emanate in attuazione della detta Delibera in data 25.7.03, e/o la violazione di norme imperative inderogabili ex artt. 1346 e 1418, II co., c.c., e la conseguente nullità del contratto di mutuo de quo con effetti ex tunc. Per l'effetto: D) accertato il pagamento delle rate del citato contratto di mutuo, composte da quota capitale e quota interessi, da parte dei Sigg. e Parte_1 Controparte_3 dalla data della stipula sino alla data di estinzione del 23.2.18; condannare, ex art. 2033 e/o 2041 c.c.,
l'Istituto di credito convenuto al pagamento in favore dei Sigg. e , della Parte_1 Controparte_3 somma che si stima in prudenziali euro 22.494,81, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale somma corrispondente alle quote interessi incamerate nel corso del citato rapporto di mutuo in quanto percepite senza alcun valido titolo, oltre rivalutazione e interessi al tasso di cui all'art.
1284, IV co., c.c., dal giorno della domanda giudiziale sino al soddisfo. IN VIA SUBORDINATA
ULTERIORMENTE GRADUATA: E) accertata la infedele, e/o non veritiera, indicazione dell'indice sintetico di costo (I.S.C.) o TAEG, all'interno del contratto di mutuo ipotecario n. 055-000-
6437624-000 per originari euro 104.000,00, stipulato con la convenuta in data 30.7.2009, atto CP_4 pubblico a mani di Notaio dott. in Nereto, rep. n. 47643, racc. n. 11066 (cfr. doc. Persona_1
1); dichiarare la violazione dell'art. 117, VI co., d.lgs. n. 385/93, e la conseguente nullità della clausola relativa al tasso di interesse convenzionale, con sostituzione, giusta disposizione ax art. 117, VII co. punto
a), stesso d.lgs., con quello minimo dei BOT annuali riferito ai dodici mesi precedenti la data di stipula con effetti ex tunc. Per l'effetto: F) accertato il pagamento delle rate del citato contratto di mutuo, composte da quota capitale e quota interessi, da parte dei sigg. e dalla data della Parte_1 Controparte_3 stipula sino alla data di estinzione del 23.2.18; condannare, ex art. 2033 e/o 2041 c.c., l'Istituto di credito convenuto al pagamento in favore dei sigg. e , della somma che Parte_1 Controparte_3 si stima in prudenziali euro 17.107,66, ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale somma risultante dalla differenza tra il totale totale degli interessi effettivamente pagati nel
2 corso del citato rapporto di mutuo e la somma degli interessi che sarebbe stata pagata applicando il tasso minimo dei BOT, oltre rivalutazione e interessi al tasso di cui all'art. 1284, IV co., c.c. dal giorno della domanda giudiziale sino al soddisfo. G) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio”;
- PER LA CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare. Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate dai mutuatari in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a IVA e CPA come per legge”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ed hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio (di seguito “ ) al fine di vedere accolte le Controparte_1 CP_1 conclusioni riportate in epigrafe, a sostegno delle quali hanno allegato e dedotto, tra l'altro:
- che in data 30/07/2009 avevano stipulato con contratto di mutuo ipotecario n. CP_1
055-000-6437624-000 per originari euro 104.000,00, di durata trentennale e a tasso variabile;
- che il rapporto bancario era stato caratterizzato dalla sussistenza di usura originaria, ove considerata la commissione di estinzione anticipata ai fini del calcolo del TEG, con conseguente applicazione del disposto dell'art. 1815 c.c.;
- che nel mutuo era inoltre riportato un TAEG/ISC diverso da quello effettivamente praticato da in violazione dell'art. 117 T.U.B.; CP_1
- che tali deduzioni erano confortate, sul piano istruttorio, dalla perizia di parte, a firma del dott. Persona_2
I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio concludendo per il rigetto dell'avversa CP_1 iniziativa giudiziaria. A tal fine, ha allegato e dedotto, tra l'altro: CP_1
- che gli attori non avevano assolto all'onere della prova richiesto in materia di azione di ripetizione dell'indebito;
- che, in verità, il contratto di mutuo ripassato tra le parti aveva espressamente escluso l'applicazione di qualsivoglia compenso o penale per il caso di estinzione anticipata;
- che, in ogni caso, la metodologia di calcolo impiegata dal consulente di parte era contraria a quella prescritta dalla Banca d'Italia;
3 - che la censura relativa alla discrepanza tra TAEG/ISC indicato e tasso applicato doveva ritenersi infondata sia in punto di fatto, in quanto non provata, essendo tale deduzione supportata unicamente da una perizia di parte che, oltre a essere priva di valore probatorio, aveva fatto applicazione di criteri di calcolo indecifrabili, che in punto di diritto, tenuto conto che dall'eventuale divergenza tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo non potrebbe conseguire affatto l'applicazione dell'art. 117, commi 6 e 7, T.U.B.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22/05/2025 al cui esito, con ordinanza del 26/05/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281- quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 15/09/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La controversia si presta ad essere decisa con esclusivo riferimento a profili in diritto, risultando gli assunti giuridici su cui le domande attoree si fondano distonici con il dato normativo e giurisprudenziale.
Deve in ogni caso rilevarsi, in disparte a quanto di seguito esposto, che l'atto di citazione fonda i propri asserti difensivi sulle conclusioni cui giunge il tecnico di parte, la cui consulenza, com'è noto, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo
(cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16552 del 06/08/2015).
II-5. In ordine alla presunta usurarietà originaria del contratto per cui è causa, si osserva quanto segue. Gli attori sostengono che, computando la commissione di estinzione anticipata ai fini della individuazione del TEG, tale dato supererebbe il tasso soglia.
Simile modalità di calcolo non può essere condivisa.
Com'è noto, infatti, ai fini della individuazione del tasso da rapportare al tasso soglia non è possibile includere la commissione di estinzione anticipata, non rappresentando simile pattuizione una remunerazione in favore della banca, quanto un corrispettivo versato dal cliente in caso di recesso
(cfr. art. 1373, comma 3, c.c.).
Simile profilo funzionale comporta la sua non computabilità ai fini della verifica di usurarietà dei tassi (in termini, tra le molte, Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7352 del 07.03.2022; App. Ancona, Sez. I,
12.01.2024, n. 60; App. Firenze, Sez. II, 11.10.2023, n. 2040; App. Palermo, Sez. III, 30.09.2023, n.
1691; App. Palermo, Sez. III, 28.09.2023, n. 1672; Trib. Catanzaro, Sez. II, 10.10.2023, n. 1621;
Trib. Bari, Sez. II, 22.09.2023, n. 3662).
II-6. Giuridicamente inconferenti risultano le deduzioni attoree in ordine allo scostamento tra
4 TAEG/ISC indicato e tasso concretamente praticato.
Com'è noto, con deliberazione del 4 marzo 2003 il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ha adottato la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. L'art. 9 della citata deliberazione – rubricato
“Informazione contrattuale” – prevede che “
1. Al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilità dalla Banca d'Italia medesima”.
La giurisprudenza – tanto di legittimità, quanto di merito – è costante nel chiarire che l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 T.U.B. (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4597 del
14/02/2023, Rv. 666991-01; Trib. Napoli, Sez. II, sent. n. 10630 del 10/12/2024).
II-6.1. Diversa è la rilevanza dello scostamento per quella species di contratti bancari disciplinata agli artt. 121 ss. T.U.B. rispetto ai quali, in deroga a quanto sopra rilevato, lo scostamento comporta espressamente la sanzione di cui all'art. 125-bis, commi 6 e 7, T.U.B.
Tale disciplina, tuttavia, non assume rilievo nel caso di specie, tenuto conto che il contratto per cui
è causa sfugge all'ambito di applicazione oggettivo della disciplina (speciale) del credito al consumo
(cfr. art. 122, comma 1, lettere a), e) ed f), T.U.B.).
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. Le domande spiegate dagli attori sono infondate e vanno integralmente rigettate.
III-9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia determinato sulla scorta della quantificazione massima effettuata dagli attori in ordine alla loro pretesa restitutoria, pari ad euro 22.494,81, con conseguente applicazione dello scaglione da euro
5.200,01 a euro 26.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per la fase
“istruttoria e/o di trattazione”, tenuto conto dell'attività concretamente svolta ad essa riferibile e del carattere documentale dell'istruzione probatoria;
valori medi per le restanti fasi).
P.Q.M.
5 Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 889/2020 promosso da ed nei confronti di Parte_1 Parte_2
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
- RIGETTA le domande degli attori per le ragioni di cui in motivazione;
- CONDANNA ed in solido tra loro, alla refusione, in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi, Controparte_1 oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 16 settembre 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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