TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/12/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2833-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2833/2024 promossa da:
Parte_1
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante p.t. P.IVA_1 Parte_2
(c.f. - rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele D'Elia,
[...] C.F._1
Contro
, in persona del legale rappresentante S.E.R. Mons. Controparte_1 Parte_3
(c.f. ) - rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Semeraro;
C.F._2
Oggetto: “violazione degli obblighi di fare”;
LA CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 20 giugno 2024, la premessa la propria qualità di Parte_1
Ente di Culto non cattolico, costituito con atto pubblico a rogito del Notaio Dr. Per_1
pagina 1 di 9 del 23.1.2017 Rep. N. 958, deduceva di aver sottoscritto con S.E.R. Mons. Per_2
, in proprio e come legale rappresentante p.t. dell' , Controparte_2 Controparte_1 un accordo stragiudiziale, avente ad oggetto la definizione bonaria del giudizio n.
3337/2022 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Taranto.
Allegava che, l'impegno assunto al punto n. 2 dell'accordo sottoscritto il 16.6.2023 dall'Arcivescovo della , di provvedere entro tre giorni dalla Parte_4 sottoscrizione, a spedire una lettera protocollata in cui si dichiarano superate le difficoltà personali verso l'Abate e la sua Comunità in favore di un Parte_2 cammino, se pure nella diversità, di comunione tra la e la Parte_4 Parte_1
accreditando la presso l'
[...] Parte_1 Controparte_3
[…]”, era rimasto inadempiuto e che, da verifiche successivamente
[...] effettuate, risultava da imputare ad un difetto di notifica interno.
Affermava che a nulla erano valsi i solleciti e la lettera di messa in mora inviati anche al nuovo Arcivescovo della Diocesi di S.E.R. Mons. . CP_1 Parte_3
Allegava che tale comportamento generava per la un danno da Parte_1 inadempimento e un danno ai diritti della personalità, in particolare, alla propria onorabilità e credibilità giacché l'ente non cattolico si vedeva privato dell'accreditamento promesso e nel quale anche la comunità ad esso appartenente confidava, per ritenere definitivamente superate le difficoltà insorte tra i differenti enti di culto.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che S.E.R. Mons. aveva Parte_3 violato gli obblighi assunti con l'accordo del 16.6.2023 e, per conseguenza, condannarlo all'adempimento di quanto stabilito nell'accordo stragiudiziale nonché, la condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento della somma di euro 250.000,00 o di quella maggiore o minore equitativamente determinata dal giudice;
con vittoria di spese.
DIFESA DELLA CONVENUTA
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via pregiudiziale, in Controparte_1 difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di un obbligo che involgeva materie estranee all'ordinamento dello Stato e afferenti questioni regolate dall'ordinamento ecclesiastico.
Il difetto di giurisdizione nella prospettazione del convenuto non era escluso dalla circostanza che l'ente non appartenente alla Controparte_4 avesse precisato di non far parte dell'ordinamento ecclesiastico, in ogni caso, trattandosi pagina 2 di 9 di un obbligo ricadente su un ente ecclesiastico (l CP_3 Controparte_3
) sottratto alla giurisdizione dello Stato italiano.
[...]
Al riguardo, deduceva che la Corte di Cassazione era giunta pacificamente ad escludere la giurisdizione italiana in simili situazioni – come, per esempio, in un caso di risarcimento del danno azionato nei confronti di un vescovo per condotte avvenute in contesto ecclesiastico e a condizione che non si trattasse di comportamenti costituenti fatti di reato.
D'altra parte, continuava, per tutti gli atti funzionali al riconoscimento canonico, non era ammissibile altra valutazione che quella espressa dalla giurisdizione ecclesiastica, in particolare per quanto riguardava la valutazione di conformità degli atti stessi alle norme canoniche non residuando posizioni di diritto soggettivo tutelabili nell'ordinamento italiano.
Deduceva anche l'improponibilità assoluta della domanda, mancando nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio.
In secondo luogo, eccepiva la nullità dell'accordo del 16.6.2023, per carenza delle formalità richieste dal diritto canonico per considerarlo vincolante, vista la mancanza della firma del Cancelliere di curia.
A tale riguardo, deduceva anche la mancanza, trattandosi di atto di maggiore importanza, della controfirma del vescovo coadiutore, già nominato all'epoca della sua stipula.
Sosteneva, inoltre, che per il diritto positivo l'accordo in questione poteva, al più, essere qualificato come fonte di una obbligazione naturale discendendone quale unico effetto la soluti retentio nel caso la prestazione fosse stata adempiuta.
Il convenuto allegava, inoltre, che le finalità associative dell'attrice non erano comunque idonee, secondo il diritto canonico, a consentirne il riconoscimento e che l'associazione in questione non figurava tra quelle con le quali la ha relazioni Controparte_4 ecumeniche.
Contestava infine la modalità con cui veniva formulata la richiesta di risarcimento del danno per effetto del mero richiamo a norme di legge, mancando un'effettiva istanza di parte e trattandosi comunque di obbligo incoercibile, non potendosi considerare la Pt_4 inadempiente, oltre a dedurne la sua manifesta iniquità.
Concludeva perché fosse dichiarato il difetto di giurisdizione e il rigetto della domanda avanzata in quanto inammissibile ed improponibile, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite. pagina 3 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza del 4 dicembre 2024, il giudice ritenuta superflua la prova orale articolata dalle parti, rinviava la causa al 24.9.2025 per la rimessione in decisione, assegnando i termini a ritroso del 189 c.p.c., e, per sopraggiunto impedimento personale, al
29.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIFETTO DI GIURISDIZIONE
La presente controversia va risolta in rito con l'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. per i seguenti motivi.
Va premesso che all'art. 7 della Costituzione italiana, nonché nel Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede e nel trattato di modifica al Concordato del 1984, si afferma il principio per cui lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti.
L'art. 2 Legge 25 marzo 1985, n. 121 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sottoscritto nel 1984 prevede che “la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare, è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica”.
Nell'ordinamento canonico la costituzione gerarchica della Chiesa cattolica individua a livello territoriale le diocesi e le parrocchie, i seminari, enti che acquistano anche la personalità giuridica civile senza tuttavia perdere le loro caratteristiche proprie come insiemi sia di persone, sia di cose ordinati ad un fine corrispondente alla missione della
Chiesa, che trascende il fine dei singoli...” (canone 114).
Per inquadrare la vicenda va altresì precisato che con il termine “curia” ci si riferisce agli organismi e alle persone che aiutano il Vescovo nel governo di tutta la diocesi, soprattutto nel dirigere l'attività pastorale, nell'amministrazione della diocesi come pure nell'esercitare la potestà giudiziaria ecclesiastica.
Il vescovo amministra la diocesi intesa come porzione di territorio dello Stato entro cui viene svolta l'attività pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione che la Chiesa cattolica persegue e ne è, tuttavia, anche il legale rappresentante. pagina 4 di 9 Ciò non è in contraddizione con la preminente dimensione spirituale di questi enti ecclesiastici che accanto alle finalità “istituzionali” di religione e di culto possono svolgere anche attività ulteriori. Al riguardo, l'art. 15 della legge 222/85 rinvia all'art. 7 dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, secondo cui: “…le attività diverse da quelle di religione e di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, al rispetto delle leggi dello Stato concernenti tali attività …”.
Per di più, la diocesi acquisisce a seguito di domanda, e con il riconoscimento per decreto del ministro dell'Interno e a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello
Stato, personalità giuridica di diritto privato (se già in precedenza non posseduta) in qualità di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, in modo da avere autonomia patrimoniale perfetta e compiere, per tramite del suo legale rappresentante, attività giuridica all'interno dello Stato italiano.
Da quanto brevemente riferito, si deduce che all'interno di ogni diocesi, accanto alle finalità religiose e di cura delle anime e, in funzione chiaramente strumentale al raggiungimento di tali scopi, si pongono in essere rapporti che dispiegano i loro effetti giuridici e patrimoniali all'interno dello Stato e che sono disciplinati dalla legge ordinaria oltre che dalle convenzioni internazionali (cfr. per esempio, la legge 20 maggio 1985
n.206 “Norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici”, legge 20 maggio 1985 n.222 “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”).
Nel perseguimento di tali finalità il vescovo rappresenta la Chiesa cattolica a livello territoriale, con particolare riguardo ai rapporti giuridici che dispiegano i loro effetti all'interno dello Stato italiano. Si pensi alle donazioni, ai beni immobili di cui la chiesa è proprietaria, a tutta la tipologia di contratti che è necessario stipulare per assicurare ai fedeli il libero esercizio del culto (appalto, somministrazione, lavoro subordinato ecc.).
È evidente che per tale ultima tipologia di rapporti sarebbe inammissibile un arretramento della giurisdizione del giudice italiano a favore del giudice ecclesiastico trattandosi di tutelare posizioni giuridiche astrattamente riconosciute dall'ordinamento e alle quali occorre dare tutela. In secondo luogo, sono gli stessi accordi internazionali tra Stato e
Chiesa (art. 7 n.3 dell'Accordo) che assoggettano gli enti ecclesiastici nello svolgimento di attività diverse da quelle di religione o di culto alle leggi dello Stato italiano che li riguardano. pagina 5 di 9 È, quindi, dirimente, nel caso in esame, interpretare il contenuto dell'accordo stipulato tra la tarantina e la il 16.6.2023. CP_5 Parte_1
Al riguardo si ritiene che l'accordo stragiudiziale versato in atti contenga sia disposizioni di natura patrimoniale (spese dei giudizi precedentemente instauratisi tra le parti di causa, spese del giudizio in corso, una liberalità disposta dalla curia come contributo all'opera di ministero pastorale alla sia disposizioni riguardanti la riservatezza Parte_1
e la protezione dei dati personali ma, per quanto rileva in questo giudizio, soprattutto l'impegno dell'arcivescovo ad inviare entro tre giorni dalla stipula una missiva nella quale, dichiarate superate le incomprensioni personali con l'abate, si impegnava ad
“accreditare” la comunità monastica presso l'Ufficio diocesano per il dialogo ecumenico.
L'attore deduce in giudizio e chiede la tutela giudiziale per la mancata osservanza di questo ultimo impegno assunto dal vescovo e poi rimasto inadempiuto.
Questo obbligo, tuttavia, per i motivi evidenziati in premessa, fa chiaro riferimento ad una dimensione spirituale e religiosa.
Depongono in tal senso alcuni elementi tra cui il riferimento nella lettera, depositata dal e allegata all'accordo, con la quale il Vescovo di inviava gli auguri Pt_2 CP_1 pasquali all'Abate auspicando un cammino di collaborazione verso il dialogo ecumenico, cioè diretto all'unità e comprensione tra le diverse chiese cristiane (ut unum sint); la
“doverosa prudenza” con la quale l'articolazione locale della Chiesa cattolica guardava alla comunità guidata dall'attore; il “cammino di comunione” con cui la curia tarantina pare aprirsi alla nell'accordo stragiudiziale in più occasioni citato. Parte_1
C Inoltre, l' per dialogo ecumenico e la collaborazione tra le religioni è Controparte_6 una articolazione amministrativa che dal punto di vista del diritto canonico si occupa essenzialmente di rapporti tra “chiese” differenti al fine di realizzare l'unità della comunità cristiana.
Tutti questi elementi lasciano chiaramente intendere che l'interesse che anima il Pt_2 sia quello di ricevere l'agognato riconoscimento della sua comunità da parte della curia tarantina in modo da poter attestare ai suoi superiori e alla sua comunità il superamento delle precedenti difficoltà personali tra le parti.
Non può, quindi, che rilevarsi il fine di religione e di culto che entrambe le parti, in concreto, intendono perseguire nella vicenda in esame e rispetto al quale ogni ingerenza del giudice statale costituirebbe “violazione della regola fondamentale della separazione ed indipendenza degli ordini espressa dall'art. 7 Cost., separazione e indipendenza che pagina 6 di 9 costituiscono l'essenza stessa del principio di laicità dello Stato” (Cassazione Sez. U,
Ordinanza n. 14839 del 2011).
Nell'esaminare una questione in parte diversa dalla odierna e riguardante il socio di una confraternita avente scopo esclusivo di culto, la Cassazione ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in materia riservata alla competenza degli organi della
Chiesa: “Il giudizio sull'esistenza e sulle vicende del vincolo associativo (a seguito di provvedimenti di sospensione o di espulsione), che lega un associato ad una
Confraternita avente scopo esclusivo di religione e di culto (nella specie, quella del SS.
Sacramento di Grumo Appula), costituita nell'ambito dell'ordinamento ecclesiastico, si sottrae - ai sensi della normativa concordataria di cui alle leggi nn. 121, 206 e 222 del
1985 - alla giurisdizione del giudice italiano, anche quando si tratti di organizzazione soggetta alle leggi civili sulle associazioni non riconosciute, atteso che i provvedimenti suddetti implicano l'esercizio di poteri organizzativi interni, in vista dell'indicato scopo della confraternita, dal cui controllo lo Stato italiano si astiene per effetto della richiamata normativa, rimettendolo all'esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica”
(Cassazione S.U. Sentenza n. 10300 del 18/10/1993 (Rv. 483970 - 01).
Similmente, in una vicenda ancora riguardante una confraternita e il corretto esercizio dei poteri organizzativi suoi interni, la Cassazione ha affermato: “il giudizio sull'esistenza e sulle vicende del vincolo associativo (a seguito di provvedimenti di sospensione o di espulsione), che lega un associato ad una confraternita avente scopo esclusivo di religione e di culto (nella specie, l' Controparte_7
, costituita nell'ambito dell'ordinamento
[...] ecclesiastico, si sottrae alla giurisdizione del giudice italiano, anche quando si tratti di organizzazione soggetta alle leggi civili sulle associazioni non riconosciute, atteso che i provvedimenti suddetti implicano l'esercizio di poteri organizzativi interni, in vista dell'indicato scopo della confraternita, dal cui controllo lo Stato italiano si astiene rimettendolo all'esclusiva giurisdizione dell'autorità ecclesiastica. Tale carenza di giurisdizione del giudice nazionale può essere rilevata d'ufficio anche in grado d'appello, pur se la parte convenuta non l'abbia eccepita ne' in primo, ne' in secondo grado, atteso che la salvezza delle convenzioni internazionali (ex art. 2 legge 31 maggio 1995 n. 218) prevale sulla prescritta rilevanza dell'accettazione espressa o tacita della giurisdizione italiana (ex art. 37, comma secondo, cod. proc. civ. e, successivamente, ex art. 4 legge n.
218 del 1995, cit.), stante la riserva esclusiva di giurisdizione in favore dell'autorità pagina 7 di 9 ecclesiastica risultante dal Concordato che regola i rapporti tra lo Stato italiano e
Chiesa” Sez. U, Sentenza n. 3127 del 10/04/1997 (Rv. 503630 - 01).
Atteso pertanto che l'art. 2 della legge n.218 del 1995, fa salve le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, tra le quali rientra l'Accordo che apporta modifiche al
Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, deve essere conseguenzialmente affermata la carenza di giurisdizione del Giudice adito in favore del tribunale ecclesiastico.
La controversia relativa all'adempimento dell'obbligo di fare assunto da CP_8
, anche quale rappresentante della Curia di Taranto, non rientra nella giurisdizione CP_2 del giudice italiano bensì nella giurisdizione dell'autorità ecclesiastica competente, in quanto la diocesi è ente regolato dal diritto canonico e le decisioni riguardanti il suo funzionamento sono di natura spirituale e religiosa, non civile.
Le spese seguono giocoforza la soccombenza del resistente;
si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi e il valore della controversia, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Decidendo sulle domande proposte dalla Parte_1
, con atto di citazione del 20 giugno 2024, nei
[...] confronti dell' , rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così Controparte_1 provvede: dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda principale proposta dall'attore, e quindi su quelle accessorie, ricorrendo la giurisdizione del Giudice ecclesiastico;
condanna la Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t. Abate al
[...] Parte_2 pagamento delle spese di lite sopportate dal convenuto, che si liquidano, in suo favore, in euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Taranto, 2-12-2025
Il Giudice – dott. Claudio
Casarano
pagina 8 di 9 Il presente provvedimento, sotto la supervisione del magistrato affidatario, è stato redatto dal dott. Giuseppe Caramia, Magistrato Ordinario in Tirocinio presso il Tribunale di Taranto.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2833/2024 promossa da:
Parte_1
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante p.t. P.IVA_1 Parte_2
(c.f. - rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele D'Elia,
[...] C.F._1
Contro
, in persona del legale rappresentante S.E.R. Mons. Controparte_1 Parte_3
(c.f. ) - rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Semeraro;
C.F._2
Oggetto: “violazione degli obblighi di fare”;
LA CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 20 giugno 2024, la premessa la propria qualità di Parte_1
Ente di Culto non cattolico, costituito con atto pubblico a rogito del Notaio Dr. Per_1
pagina 1 di 9 del 23.1.2017 Rep. N. 958, deduceva di aver sottoscritto con S.E.R. Mons. Per_2
, in proprio e come legale rappresentante p.t. dell' , Controparte_2 Controparte_1 un accordo stragiudiziale, avente ad oggetto la definizione bonaria del giudizio n.
3337/2022 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Taranto.
Allegava che, l'impegno assunto al punto n. 2 dell'accordo sottoscritto il 16.6.2023 dall'Arcivescovo della , di provvedere entro tre giorni dalla Parte_4 sottoscrizione, a spedire una lettera protocollata in cui si dichiarano superate le difficoltà personali verso l'Abate e la sua Comunità in favore di un Parte_2 cammino, se pure nella diversità, di comunione tra la e la Parte_4 Parte_1
accreditando la presso l'
[...] Parte_1 Controparte_3
[…]”, era rimasto inadempiuto e che, da verifiche successivamente
[...] effettuate, risultava da imputare ad un difetto di notifica interno.
Affermava che a nulla erano valsi i solleciti e la lettera di messa in mora inviati anche al nuovo Arcivescovo della Diocesi di S.E.R. Mons. . CP_1 Parte_3
Allegava che tale comportamento generava per la un danno da Parte_1 inadempimento e un danno ai diritti della personalità, in particolare, alla propria onorabilità e credibilità giacché l'ente non cattolico si vedeva privato dell'accreditamento promesso e nel quale anche la comunità ad esso appartenente confidava, per ritenere definitivamente superate le difficoltà insorte tra i differenti enti di culto.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che S.E.R. Mons. aveva Parte_3 violato gli obblighi assunti con l'accordo del 16.6.2023 e, per conseguenza, condannarlo all'adempimento di quanto stabilito nell'accordo stragiudiziale nonché, la condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento della somma di euro 250.000,00 o di quella maggiore o minore equitativamente determinata dal giudice;
con vittoria di spese.
DIFESA DELLA CONVENUTA
Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via pregiudiziale, in Controparte_1 difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di un obbligo che involgeva materie estranee all'ordinamento dello Stato e afferenti questioni regolate dall'ordinamento ecclesiastico.
Il difetto di giurisdizione nella prospettazione del convenuto non era escluso dalla circostanza che l'ente non appartenente alla Controparte_4 avesse precisato di non far parte dell'ordinamento ecclesiastico, in ogni caso, trattandosi pagina 2 di 9 di un obbligo ricadente su un ente ecclesiastico (l CP_3 Controparte_3
) sottratto alla giurisdizione dello Stato italiano.
[...]
Al riguardo, deduceva che la Corte di Cassazione era giunta pacificamente ad escludere la giurisdizione italiana in simili situazioni – come, per esempio, in un caso di risarcimento del danno azionato nei confronti di un vescovo per condotte avvenute in contesto ecclesiastico e a condizione che non si trattasse di comportamenti costituenti fatti di reato.
D'altra parte, continuava, per tutti gli atti funzionali al riconoscimento canonico, non era ammissibile altra valutazione che quella espressa dalla giurisdizione ecclesiastica, in particolare per quanto riguardava la valutazione di conformità degli atti stessi alle norme canoniche non residuando posizioni di diritto soggettivo tutelabili nell'ordinamento italiano.
Deduceva anche l'improponibilità assoluta della domanda, mancando nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio.
In secondo luogo, eccepiva la nullità dell'accordo del 16.6.2023, per carenza delle formalità richieste dal diritto canonico per considerarlo vincolante, vista la mancanza della firma del Cancelliere di curia.
A tale riguardo, deduceva anche la mancanza, trattandosi di atto di maggiore importanza, della controfirma del vescovo coadiutore, già nominato all'epoca della sua stipula.
Sosteneva, inoltre, che per il diritto positivo l'accordo in questione poteva, al più, essere qualificato come fonte di una obbligazione naturale discendendone quale unico effetto la soluti retentio nel caso la prestazione fosse stata adempiuta.
Il convenuto allegava, inoltre, che le finalità associative dell'attrice non erano comunque idonee, secondo il diritto canonico, a consentirne il riconoscimento e che l'associazione in questione non figurava tra quelle con le quali la ha relazioni Controparte_4 ecumeniche.
Contestava infine la modalità con cui veniva formulata la richiesta di risarcimento del danno per effetto del mero richiamo a norme di legge, mancando un'effettiva istanza di parte e trattandosi comunque di obbligo incoercibile, non potendosi considerare la Pt_4 inadempiente, oltre a dedurne la sua manifesta iniquità.
Concludeva perché fosse dichiarato il difetto di giurisdizione e il rigetto della domanda avanzata in quanto inammissibile ed improponibile, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite. pagina 3 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza del 4 dicembre 2024, il giudice ritenuta superflua la prova orale articolata dalle parti, rinviava la causa al 24.9.2025 per la rimessione in decisione, assegnando i termini a ritroso del 189 c.p.c., e, per sopraggiunto impedimento personale, al
29.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIFETTO DI GIURISDIZIONE
La presente controversia va risolta in rito con l'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. per i seguenti motivi.
Va premesso che all'art. 7 della Costituzione italiana, nonché nel Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede e nel trattato di modifica al Concordato del 1984, si afferma il principio per cui lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti.
L'art. 2 Legge 25 marzo 1985, n. 121 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sottoscritto nel 1984 prevede che “la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare, è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica”.
Nell'ordinamento canonico la costituzione gerarchica della Chiesa cattolica individua a livello territoriale le diocesi e le parrocchie, i seminari, enti che acquistano anche la personalità giuridica civile senza tuttavia perdere le loro caratteristiche proprie come insiemi sia di persone, sia di cose ordinati ad un fine corrispondente alla missione della
Chiesa, che trascende il fine dei singoli...” (canone 114).
Per inquadrare la vicenda va altresì precisato che con il termine “curia” ci si riferisce agli organismi e alle persone che aiutano il Vescovo nel governo di tutta la diocesi, soprattutto nel dirigere l'attività pastorale, nell'amministrazione della diocesi come pure nell'esercitare la potestà giudiziaria ecclesiastica.
Il vescovo amministra la diocesi intesa come porzione di territorio dello Stato entro cui viene svolta l'attività pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione che la Chiesa cattolica persegue e ne è, tuttavia, anche il legale rappresentante. pagina 4 di 9 Ciò non è in contraddizione con la preminente dimensione spirituale di questi enti ecclesiastici che accanto alle finalità “istituzionali” di religione e di culto possono svolgere anche attività ulteriori. Al riguardo, l'art. 15 della legge 222/85 rinvia all'art. 7 dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, secondo cui: “…le attività diverse da quelle di religione e di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, al rispetto delle leggi dello Stato concernenti tali attività …”.
Per di più, la diocesi acquisisce a seguito di domanda, e con il riconoscimento per decreto del ministro dell'Interno e a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello
Stato, personalità giuridica di diritto privato (se già in precedenza non posseduta) in qualità di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, in modo da avere autonomia patrimoniale perfetta e compiere, per tramite del suo legale rappresentante, attività giuridica all'interno dello Stato italiano.
Da quanto brevemente riferito, si deduce che all'interno di ogni diocesi, accanto alle finalità religiose e di cura delle anime e, in funzione chiaramente strumentale al raggiungimento di tali scopi, si pongono in essere rapporti che dispiegano i loro effetti giuridici e patrimoniali all'interno dello Stato e che sono disciplinati dalla legge ordinaria oltre che dalle convenzioni internazionali (cfr. per esempio, la legge 20 maggio 1985
n.206 “Norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici”, legge 20 maggio 1985 n.222 “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”).
Nel perseguimento di tali finalità il vescovo rappresenta la Chiesa cattolica a livello territoriale, con particolare riguardo ai rapporti giuridici che dispiegano i loro effetti all'interno dello Stato italiano. Si pensi alle donazioni, ai beni immobili di cui la chiesa è proprietaria, a tutta la tipologia di contratti che è necessario stipulare per assicurare ai fedeli il libero esercizio del culto (appalto, somministrazione, lavoro subordinato ecc.).
È evidente che per tale ultima tipologia di rapporti sarebbe inammissibile un arretramento della giurisdizione del giudice italiano a favore del giudice ecclesiastico trattandosi di tutelare posizioni giuridiche astrattamente riconosciute dall'ordinamento e alle quali occorre dare tutela. In secondo luogo, sono gli stessi accordi internazionali tra Stato e
Chiesa (art. 7 n.3 dell'Accordo) che assoggettano gli enti ecclesiastici nello svolgimento di attività diverse da quelle di religione o di culto alle leggi dello Stato italiano che li riguardano. pagina 5 di 9 È, quindi, dirimente, nel caso in esame, interpretare il contenuto dell'accordo stipulato tra la tarantina e la il 16.6.2023. CP_5 Parte_1
Al riguardo si ritiene che l'accordo stragiudiziale versato in atti contenga sia disposizioni di natura patrimoniale (spese dei giudizi precedentemente instauratisi tra le parti di causa, spese del giudizio in corso, una liberalità disposta dalla curia come contributo all'opera di ministero pastorale alla sia disposizioni riguardanti la riservatezza Parte_1
e la protezione dei dati personali ma, per quanto rileva in questo giudizio, soprattutto l'impegno dell'arcivescovo ad inviare entro tre giorni dalla stipula una missiva nella quale, dichiarate superate le incomprensioni personali con l'abate, si impegnava ad
“accreditare” la comunità monastica presso l'Ufficio diocesano per il dialogo ecumenico.
L'attore deduce in giudizio e chiede la tutela giudiziale per la mancata osservanza di questo ultimo impegno assunto dal vescovo e poi rimasto inadempiuto.
Questo obbligo, tuttavia, per i motivi evidenziati in premessa, fa chiaro riferimento ad una dimensione spirituale e religiosa.
Depongono in tal senso alcuni elementi tra cui il riferimento nella lettera, depositata dal e allegata all'accordo, con la quale il Vescovo di inviava gli auguri Pt_2 CP_1 pasquali all'Abate auspicando un cammino di collaborazione verso il dialogo ecumenico, cioè diretto all'unità e comprensione tra le diverse chiese cristiane (ut unum sint); la
“doverosa prudenza” con la quale l'articolazione locale della Chiesa cattolica guardava alla comunità guidata dall'attore; il “cammino di comunione” con cui la curia tarantina pare aprirsi alla nell'accordo stragiudiziale in più occasioni citato. Parte_1
C Inoltre, l' per dialogo ecumenico e la collaborazione tra le religioni è Controparte_6 una articolazione amministrativa che dal punto di vista del diritto canonico si occupa essenzialmente di rapporti tra “chiese” differenti al fine di realizzare l'unità della comunità cristiana.
Tutti questi elementi lasciano chiaramente intendere che l'interesse che anima il Pt_2 sia quello di ricevere l'agognato riconoscimento della sua comunità da parte della curia tarantina in modo da poter attestare ai suoi superiori e alla sua comunità il superamento delle precedenti difficoltà personali tra le parti.
Non può, quindi, che rilevarsi il fine di religione e di culto che entrambe le parti, in concreto, intendono perseguire nella vicenda in esame e rispetto al quale ogni ingerenza del giudice statale costituirebbe “violazione della regola fondamentale della separazione ed indipendenza degli ordini espressa dall'art. 7 Cost., separazione e indipendenza che pagina 6 di 9 costituiscono l'essenza stessa del principio di laicità dello Stato” (Cassazione Sez. U,
Ordinanza n. 14839 del 2011).
Nell'esaminare una questione in parte diversa dalla odierna e riguardante il socio di una confraternita avente scopo esclusivo di culto, la Cassazione ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in materia riservata alla competenza degli organi della
Chiesa: “Il giudizio sull'esistenza e sulle vicende del vincolo associativo (a seguito di provvedimenti di sospensione o di espulsione), che lega un associato ad una
Confraternita avente scopo esclusivo di religione e di culto (nella specie, quella del SS.
Sacramento di Grumo Appula), costituita nell'ambito dell'ordinamento ecclesiastico, si sottrae - ai sensi della normativa concordataria di cui alle leggi nn. 121, 206 e 222 del
1985 - alla giurisdizione del giudice italiano, anche quando si tratti di organizzazione soggetta alle leggi civili sulle associazioni non riconosciute, atteso che i provvedimenti suddetti implicano l'esercizio di poteri organizzativi interni, in vista dell'indicato scopo della confraternita, dal cui controllo lo Stato italiano si astiene per effetto della richiamata normativa, rimettendolo all'esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica”
(Cassazione S.U. Sentenza n. 10300 del 18/10/1993 (Rv. 483970 - 01).
Similmente, in una vicenda ancora riguardante una confraternita e il corretto esercizio dei poteri organizzativi suoi interni, la Cassazione ha affermato: “il giudizio sull'esistenza e sulle vicende del vincolo associativo (a seguito di provvedimenti di sospensione o di espulsione), che lega un associato ad una confraternita avente scopo esclusivo di religione e di culto (nella specie, l' Controparte_7
, costituita nell'ambito dell'ordinamento
[...] ecclesiastico, si sottrae alla giurisdizione del giudice italiano, anche quando si tratti di organizzazione soggetta alle leggi civili sulle associazioni non riconosciute, atteso che i provvedimenti suddetti implicano l'esercizio di poteri organizzativi interni, in vista dell'indicato scopo della confraternita, dal cui controllo lo Stato italiano si astiene rimettendolo all'esclusiva giurisdizione dell'autorità ecclesiastica. Tale carenza di giurisdizione del giudice nazionale può essere rilevata d'ufficio anche in grado d'appello, pur se la parte convenuta non l'abbia eccepita ne' in primo, ne' in secondo grado, atteso che la salvezza delle convenzioni internazionali (ex art. 2 legge 31 maggio 1995 n. 218) prevale sulla prescritta rilevanza dell'accettazione espressa o tacita della giurisdizione italiana (ex art. 37, comma secondo, cod. proc. civ. e, successivamente, ex art. 4 legge n.
218 del 1995, cit.), stante la riserva esclusiva di giurisdizione in favore dell'autorità pagina 7 di 9 ecclesiastica risultante dal Concordato che regola i rapporti tra lo Stato italiano e
Chiesa” Sez. U, Sentenza n. 3127 del 10/04/1997 (Rv. 503630 - 01).
Atteso pertanto che l'art. 2 della legge n.218 del 1995, fa salve le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, tra le quali rientra l'Accordo che apporta modifiche al
Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, deve essere conseguenzialmente affermata la carenza di giurisdizione del Giudice adito in favore del tribunale ecclesiastico.
La controversia relativa all'adempimento dell'obbligo di fare assunto da CP_8
, anche quale rappresentante della Curia di Taranto, non rientra nella giurisdizione CP_2 del giudice italiano bensì nella giurisdizione dell'autorità ecclesiastica competente, in quanto la diocesi è ente regolato dal diritto canonico e le decisioni riguardanti il suo funzionamento sono di natura spirituale e religiosa, non civile.
Le spese seguono giocoforza la soccombenza del resistente;
si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi e il valore della controversia, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Decidendo sulle domande proposte dalla Parte_1
, con atto di citazione del 20 giugno 2024, nei
[...] confronti dell' , rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così Controparte_1 provvede: dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda principale proposta dall'attore, e quindi su quelle accessorie, ricorrendo la giurisdizione del Giudice ecclesiastico;
condanna la Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante p.t. Abate al
[...] Parte_2 pagamento delle spese di lite sopportate dal convenuto, che si liquidano, in suo favore, in euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Taranto, 2-12-2025
Il Giudice – dott. Claudio
Casarano
pagina 8 di 9 Il presente provvedimento, sotto la supervisione del magistrato affidatario, è stato redatto dal dott. Giuseppe Caramia, Magistrato Ordinario in Tirocinio presso il Tribunale di Taranto.
pagina 9 di 9