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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Francesca Fortuna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3041 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi promossa
da
(C.F./P.I ), con sede in Reggio Calabria, Via delle Parte_1 P.IVA_1
Industrie n. 6, Zona Industriale San Gregorio, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante (C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Aschenez n. 15, , presso lo studio dell'avv. Domenico Iofrida che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
-OPPONENTE-
contro
(C.F./P.I ),corrente in Reggio Emilia alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Caponnetto n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_3
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Saverio Biscaldi CodiceFiscale_2
del foro di Alessandria e Michele Branzoli del foro di Pavia ed elettivamente 1 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Alessandria alla Via Marengo n. 33, per procura in atti;
-OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza all'uopo fissata la causa veniva riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti che devono intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione la società conveniva in giudizio Parte_1
la società chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 486/2018, Controparte_1
emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento civile n.
1885/2018 R.G. in data 14 giugno 2018 e notificato in data 19 giugno 2018 con il quale veniva ingiunto ad essa opponente il pagamento in favore della Parte_1
predetta della somma di euro 33.509,37, oltre interessi come da Controparte_1
domanda, nonché spese e competenze della procedura da liquidarsi in complessivi euro
1.286,00, Iva e CPA e rimborso forfettario come per legge.
Più precisamente, la società rappresentava che il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto era stato emesso per la fornitura ad essa opponente di materiale vario da parte dell'opposta ed, in particolare, per la fornitura di materiale per impianti Controparte_1
ed apparecchiature per il trattamento dell'acqua. La predetta società opponente eccepiva in via preliminare l'irritualità della notifica del decreto ingiuntivo e nel merito l'infondatezza della domanda atteso che la merce fornita era difforme rispetto a quella pattuita ed era stata inoltre consegnata in ritardo, provocando peraltro alla medesima opponente la perdita di un'importante cliente. Concludeva, pertanto, insistendo nella
2 nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, quindi, per la revoca dello stesso, vinte le spese e competenze di causa.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando ed impugnando Controparte_1
l'assunto dell'opponente, in quanto avente unicamente finalità dilatorie volte a rinviare l'adempimento delle obbligazioni assunte. Al riguardo premetteva che essa opposta era una società specializzata nella produzione di impianti, apparecchiature e filtri per il trattamento dell'acqua e che tra l'anno 2016 e 2017 l'opponente aveva Parte_1
acquistato materiale vario fornito da essa società opposta per la complessiva somma di euro 33.509,37, come da fatture versate in atti, che risultavano però tutte non pagate.
Aggiungeva poi che il credito vantato non era stato mai saldato, neppure a seguito della diffida inviata e versata in atti. Eccepiva, ancora, che l'avvenuta consegna delle merce non era stata mai contestata da parte opponente, che aveva inoltre riconosciuto il debito, anche nel suo ammontare, limitandosi a chiedere una dilazione dei pagamenti.
Contestava,infine, l'assunto della società con riferimento al lamentato Parte_1
ritardo -relativo peraltro a tre delle sei membrane consegnate dal costo unitario di euro
488,00 ciascuna- posto che non era stata fornita prova del termine di scadenza che si assumeva violato. Eccepiva,ancora, che la merce era stata accettata e non pagata e che la società debitrice, pur avendo ordinato e ricevuto merce per oltre trentamila/00 euro a causa di un non provato ritardo nella consegna solo di una parte di detta merce per il valore complessivo di euro 1.464,00 come sopra specificato, riteneva di non essere tenuta a versare l'intero dovuto. La parte opposta concludeva quindi chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del predetto decreto ingiuntivo, il tutto con il favore delle spese di lite.
Venivano quindi concessi i termini ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. e fissata udienza per la decisione sulle richieste istruttorie formulate.
La causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3 Tanto premesso, occorre preliminarmente evidenziare che la parte opponente ha genericamente eccepito l'irritualità della notifica del decreto ingiuntivo. Orbene tale eccezione-si ribadisce- genericamente formulata , non appare fondata e, comunque, in ogni caso l'eventuale irritualità della notifica è sanata atteso che la società opposta ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, svolgendo così tutte le sue difese.
Ciò chiarito, è possibile passare ad esaminare il merito della presente controversia e nel merito l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che il credito vantato dalla società opposta nasce da una fornitura di merce che parte opponente Controparte_1 Parte_1
riconosce di aver ricevuto, per l'importo di cui al sopra citato decreto ingiuntivo. E', altrettanto, pacifico che nessuna delle fatture relative a detta fornitura è stata pagata dalla predetta società opponente. Ancora, con riferimento al lamentato ritardo nella consegna di una parte della merce è vero che ai sensi dell'art. 1218 c.c. è il debitore
(nel caso di specie l'opposta) a dover fornire prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ma è anche vero che è il creditore (ossia l'opponente) a dover fornire prova del termine di scadenza che assume non essere stato rispettato e tale prova, nel caso in questione, non è stata fornita.
Ancora, parte opponente lamenta che due membrane delle sei membrane consegnate, del valore di euro 488,00 ciascuna e che costituiscono chiaramente una parte minima della fornitura, sono state fornite di colore diverso. Orbene al riguardo è sufficiente rilevare che dette membrane, per come ammesso dalla stessa parte opponente, sono state comunque accettate ed, evidentemente, il diverso colore delle stesse non può- come invece sostenuto dalla società in alcun Controparte_2
modo all'uso al quale sono destinate. Infine, parte opponente ha lamentato di aver subito un danno a seguito di questa vicenda, perdendo un cliente, ma non ha però fornito prova di tale danno.
4 Peraltro nell'odierno giudizio di opposizione la società si è limitata Parte_1
a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo , ma non ha formulato nessuna richiesta di risarcimento danno né ha chiesto la risoluzione per inadempimento.
Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata, al che segue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ricorrono, tuttavia,eccezionali ragioni per compensare le spese del presente giudizio di opposizione avuto riguardo alla particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Fortuna, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta nel giudizio iscritto al n. 3041/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
a)rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
486/2018, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento civile n. 1885/2018 R.G. in data 14 giugno 2018;
b) compensa tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.
Così deciso in Reggio Calabria il 7 marzo 2025
Il Giudice
(dott.ssa Francesca Fortuna)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Francesca Fortuna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3041 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi promossa
da
(C.F./P.I ), con sede in Reggio Calabria, Via delle Parte_1 P.IVA_1
Industrie n. 6, Zona Industriale San Gregorio, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante (C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Aschenez n. 15, , presso lo studio dell'avv. Domenico Iofrida che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
-OPPONENTE-
contro
(C.F./P.I ),corrente in Reggio Emilia alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Caponnetto n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_3
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Saverio Biscaldi CodiceFiscale_2
del foro di Alessandria e Michele Branzoli del foro di Pavia ed elettivamente 1 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Alessandria alla Via Marengo n. 33, per procura in atti;
-OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza all'uopo fissata la causa veniva riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti che devono intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione la società conveniva in giudizio Parte_1
la società chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 486/2018, Controparte_1
emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento civile n.
1885/2018 R.G. in data 14 giugno 2018 e notificato in data 19 giugno 2018 con il quale veniva ingiunto ad essa opponente il pagamento in favore della Parte_1
predetta della somma di euro 33.509,37, oltre interessi come da Controparte_1
domanda, nonché spese e competenze della procedura da liquidarsi in complessivi euro
1.286,00, Iva e CPA e rimborso forfettario come per legge.
Più precisamente, la società rappresentava che il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto era stato emesso per la fornitura ad essa opponente di materiale vario da parte dell'opposta ed, in particolare, per la fornitura di materiale per impianti Controparte_1
ed apparecchiature per il trattamento dell'acqua. La predetta società opponente eccepiva in via preliminare l'irritualità della notifica del decreto ingiuntivo e nel merito l'infondatezza della domanda atteso che la merce fornita era difforme rispetto a quella pattuita ed era stata inoltre consegnata in ritardo, provocando peraltro alla medesima opponente la perdita di un'importante cliente. Concludeva, pertanto, insistendo nella
2 nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, quindi, per la revoca dello stesso, vinte le spese e competenze di causa.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando ed impugnando Controparte_1
l'assunto dell'opponente, in quanto avente unicamente finalità dilatorie volte a rinviare l'adempimento delle obbligazioni assunte. Al riguardo premetteva che essa opposta era una società specializzata nella produzione di impianti, apparecchiature e filtri per il trattamento dell'acqua e che tra l'anno 2016 e 2017 l'opponente aveva Parte_1
acquistato materiale vario fornito da essa società opposta per la complessiva somma di euro 33.509,37, come da fatture versate in atti, che risultavano però tutte non pagate.
Aggiungeva poi che il credito vantato non era stato mai saldato, neppure a seguito della diffida inviata e versata in atti. Eccepiva, ancora, che l'avvenuta consegna delle merce non era stata mai contestata da parte opponente, che aveva inoltre riconosciuto il debito, anche nel suo ammontare, limitandosi a chiedere una dilazione dei pagamenti.
Contestava,infine, l'assunto della società con riferimento al lamentato Parte_1
ritardo -relativo peraltro a tre delle sei membrane consegnate dal costo unitario di euro
488,00 ciascuna- posto che non era stata fornita prova del termine di scadenza che si assumeva violato. Eccepiva,ancora, che la merce era stata accettata e non pagata e che la società debitrice, pur avendo ordinato e ricevuto merce per oltre trentamila/00 euro a causa di un non provato ritardo nella consegna solo di una parte di detta merce per il valore complessivo di euro 1.464,00 come sopra specificato, riteneva di non essere tenuta a versare l'intero dovuto. La parte opposta concludeva quindi chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del predetto decreto ingiuntivo, il tutto con il favore delle spese di lite.
Venivano quindi concessi i termini ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. e fissata udienza per la decisione sulle richieste istruttorie formulate.
La causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3 Tanto premesso, occorre preliminarmente evidenziare che la parte opponente ha genericamente eccepito l'irritualità della notifica del decreto ingiuntivo. Orbene tale eccezione-si ribadisce- genericamente formulata , non appare fondata e, comunque, in ogni caso l'eventuale irritualità della notifica è sanata atteso che la società opposta ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, svolgendo così tutte le sue difese.
Ciò chiarito, è possibile passare ad esaminare il merito della presente controversia e nel merito l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Al riguardo occorre innanzitutto rilevare che il credito vantato dalla società opposta nasce da una fornitura di merce che parte opponente Controparte_1 Parte_1
riconosce di aver ricevuto, per l'importo di cui al sopra citato decreto ingiuntivo. E', altrettanto, pacifico che nessuna delle fatture relative a detta fornitura è stata pagata dalla predetta società opponente. Ancora, con riferimento al lamentato ritardo nella consegna di una parte della merce è vero che ai sensi dell'art. 1218 c.c. è il debitore
(nel caso di specie l'opposta) a dover fornire prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ma è anche vero che è il creditore (ossia l'opponente) a dover fornire prova del termine di scadenza che assume non essere stato rispettato e tale prova, nel caso in questione, non è stata fornita.
Ancora, parte opponente lamenta che due membrane delle sei membrane consegnate, del valore di euro 488,00 ciascuna e che costituiscono chiaramente una parte minima della fornitura, sono state fornite di colore diverso. Orbene al riguardo è sufficiente rilevare che dette membrane, per come ammesso dalla stessa parte opponente, sono state comunque accettate ed, evidentemente, il diverso colore delle stesse non può- come invece sostenuto dalla società in alcun Controparte_2
modo all'uso al quale sono destinate. Infine, parte opponente ha lamentato di aver subito un danno a seguito di questa vicenda, perdendo un cliente, ma non ha però fornito prova di tale danno.
4 Peraltro nell'odierno giudizio di opposizione la società si è limitata Parte_1
a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo , ma non ha formulato nessuna richiesta di risarcimento danno né ha chiesto la risoluzione per inadempimento.
Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata, al che segue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ricorrono, tuttavia,eccezionali ragioni per compensare le spese del presente giudizio di opposizione avuto riguardo alla particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Fortuna, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta nel giudizio iscritto al n. 3041/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
a)rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
486/2018, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento civile n. 1885/2018 R.G. in data 14 giugno 2018;
b) compensa tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.
Così deciso in Reggio Calabria il 7 marzo 2025
Il Giudice
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