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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 269/2025 del ruolo generale, promosso ex art. 337 bis cpc vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. MAGARAGGIA ALBERTO
MARIO
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “a) I signori e vivranno separati nel reciproco rispetto;
b) La FI MI Pt_1 Pt_2
è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che dunque sulla stessa eserciteranno la Persona_1 responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente della MI presso e con la madre Parte_1 nell'immobile ove la stessa si trasferirà unitamente alla MI, con il consenso del sig. , sito in Pt_2
Ceregnano (RO) – fraz. Palà, via IV novembre. c) Le decisioni di maggiore importanza relative alla residenza abituale, istruzione, educazione e salute della FI MI saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della loro FI. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte da ciascun genitore separatamente, nei rispettivi periodi di presenza presso di sé della FI MI. Entrambi i genitori, nella concreta gestione dei rapporti con la FI, si impegnano in ogni caso al pieno rispetto delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, nonché dei desideri dello stesso;
d) La casa familiare, compresa di arredi, sita in Ceregnano (RO) – fraz. Pezzoli -, via Don Minzoni n. 197, viene concessa in uso al sig. , Pt_2 già residente nella stessa, mentre la sig.ra si trasferirà in un immobile sito in Ceregnano (RO) – Pt_1
1 fraz. Palà, via IV novembre, nel quale abiterà unitamente alla propria FI;
il sig. si Persona_1 Pt_2 impegna sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, a pagare per intero la rata di mutuo gravante sull'immobile, mediante accredito a mezzo bonifico della somma dovuta che verrà tempestivamente comunicata dalla sig.ra rinunciando a qualsiasi ripetizione delle somme corrisposte per tale
Pt_1 ragione;
e) La casa familiare di cui alla lettera d) è concessa in uso al sig. sino al 31.1.2027; a far Pt_2 data da quel giorno, la sig.ra sarà libera di porre in vendita l'abitazione in discorso al miglior
Pt_1 offerente, concedendo però una prelazione al sig. , il quale potrà acquistare l'immobile in questione al Pt_2 valore che sarà indicato dalla sig.ra e solo nel caso in cui lo stesso possa accedere ad un
Pt_1 finanziamento ovvero sia in possesso della somma richiesta per l'acquisto; il sig. dovrà comunicare Pt_2 formalmente alla sig.ra la propria volontà e disponibilità di acquistare l'immobile entro e non oltre
Pt_1 il 31.12.2026 ed il rogito dovrà avvenire entro e non oltre il 31.5.2027 (termine da intendersi essenziale); in caso contrario, dunque qualora il sig. non dovesse alla data del 31.12.2026 aver comunicato la Pt_2 disponibilità all'acquisto dell'immobile, la sig.ra sarà libera di porre in vendita l'immobile stesso
Pt_1 PE
o di tornare nel pieno ed esclusivo possesso dello stesso unitamente solo alla FI;
il sig. potrà Pt_2 comunque continuare ad abitare nella predetta abitazione sino a quando non interverrà la vendita (anche verso soggetto terzo), o qualora la sig.ra torni a vivere nell'immobile, procedendo comunque a
Pt_1 liberare l'immobile entro la data del rogito notarile, continuando a corrispondere alla sig.ra le
Pt_1 somme relative al rateo mensile di mutuo in capo alla sig.ra di cui sopra;
f) Il sig. inoltre si
Pt_1 Pt_2 impegna a versare mensilmente alla sig.ra la somma pari ad euro 298,00 per l'utilizzo del mobilio
Pt_1 presente all'interno della casa familiare, per l'acquisto del quale la sig.ra ha contratto un
Pt_1 finanziamento che attualmente viene pagato dalla medesima con somme trattenute dal proprio stipendio;
tali somme saranno corrisposte sino al momento in cui l'abitazione sarà in uso al sig. e dunque sino a Pt_2 quando sarà posta in vendita come previsto alla lettera e); il mobilio presente all'interno dell'abitazione tornerà in pieno possesso della sig.ra qualora il sig. non dovesse acquistare l'immobile,
Pt_1 Pt_2 ovvero qualora la sig.ra torni a vivere nel medesimo, e nel caso in cui fosse egli a divenire
Pt_1 proprietario della stessa provvederà a versare alla sig.ra sino al saldo, le rate del mobilio ovvero
Pt_1 provvederà con sue sostanze ad estinguere l'eventuale residuo;
Il sig. rinuncia comunque sin d'ora Pt_2 alla ripetizione delle somme corrisposte per tale titolo;
g) Qualora il sig. non corrispondesse alla sig.ra Pt_2
rate, anche non consecutive, di cui alle lettere e) ed f), relative all'immobile ed al mobilio dello Parte_3 stesso, la sig.ra sarà libera, senza limitazione alcuna, di porre in vendita la casa coniugale senza Pt_1 attendere la data del 31.1.2027, già indicata o di farvi rientro per potervi vivere unitamente solo alla FI PE MI;
h) Il signor , quale padre della MI, potrà vedere e tenere con sé e presso di sé la Pt_2 FI, tenuto comunque conto – data l'età – dei desideri ed esigenze della stessa, nei seguenti giorni e fasce orarie, con alternanza per settimane, come segue: - nella prima settimana, nelle giornate del martedì e venerdì dal tardo pomeriggio fino a dopo cena, avendo cura il padre di prelevare e riaccompagnare poi la FI presso la residenza materna;
- nella seconda settimana, nella giornata del mercoledì dal tardo pomeriggio fino a dopo cena, avendo sempre cura il padre di prelevare e riaccompagnare la FI presso l'abitazione materna.
2 In questa settimana, nel weekend, il padre potrà tenere la FI presso di sé dal sabato mattina fino alla domenica dopo cena;
- qualora a causa di impegni di lavoro o di natura personale del padre (che spesso si trova distante da casa per motivi legati al lavoro) o della madre o di esigenze scolastiche, sportive o ricreative della MI, non potesse essere rispettato quanto sopra, i genitori concorderanno altri giorni di recupero dei tempi di permanenza purché ciò avvenga di comune accordo, sia comunicato con tempistiche congrue, e nel pieno rispetto dei desideri e degli impegni della MI;
- riguardo alle vacanze natalizie la FI trascorrerà le festività (intendendosi per tale i giorni di Natale 25/12 e Santo Stefano 26/12, del 31 dicembre, Capodanno
1/1 ed Epifania 6/1) alternando la propria permanenza presso l'uno o l'altro genitore;
lo stesso dicasi per le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo); - durante il periodo estivo (giugno – agosto) il padre e la madre potranno tenere con sé la MI per due settimane, anche non consecutive, comprensive di pernottamenti, concordando tra loro le date di tali settimane con congruo preavviso;
per il restante periodo estivo si applicherà lo schema ordinario previsto sopra;
- il giorno del compleanno della MI verrà trascorso dallo stesso con entrambi i genitori;
f) Il signor si impegna a corrispondere, fin dalla Pt_2 sottoscrizione del presente ricorso, direttamente alla signora a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della FI MI, la somma di Euro 500,00= (diconsi Euro cinquecento/00) da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, e da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie nell'interesse della FI MI, come di seguito esemplificate: - spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) spese sanitarie urgenti;
b) acquisto di farmaci prescritti dal medico curante;
c) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
d) spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
e) spese ortodontiche e dentistiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
f) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) ticket sanitari;
h) esami clinici e diagnostici effettuati tramite SSN;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche ed in generale sanitarie non erogate tramite il SSN;
b) spese mediche e di degenza presso strutture private o private convenzionate, c) esami clinici e diagnostici nonché visite specialistiche effettuati presso strutture private non tramite ticket di SSN;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) tutti i libri di testo e il materiale di corredo scolastico e di cancelleria, qualsiasi materiale e spesa conseguente alla frequentazione di istituto pubblico;
c) visite di istruzione organizzate dalla scuola senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
e) doposcuola;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) visite di istruzione organizzate dalla scuola con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) spese di iscrizione e frequentazione corsi universitari e parauniversitari e tutto il materiale occorrende, compresi i libri di testo;
f) spese di alloggio per frequentazione di corsi;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportive già frequentate in precedenza dal MI e spese conseguenti anche di abbigliamento;
d) spese per il rilascio di certificazione necessaria per la frequentazione delle attività di cui
3 ai punti precedenti;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive diverse da quelle già frequentate, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) vacanze, viaggi studio anche all'estero e campi estivi;
c) spese per conseguimento di patente di guida presso autoscuole private;
d) spese per organizzazione di feste e ricevimenti dedicati ai figli;
e) spese per l'acquisto di dispositivi elettronici (telefono cellulare, pc, stampante, monitor, tablet e similari) e per la navigazione in rete internet degli stessi;
f) spese per l'acquisto di beni mobili registrati. Quanto al vestiario, le parti convengono che le spese per l'acquisto di capispalla che richiedano un esborso economico generalmente superiore alla norma
(per es. piumino, cappotto ecc.) verranno condivise dai genitori al 50%. Tutte le spese di cui sopra, dovranno comunque essere effettuate previo accordo dei genitori, anche valutata la reale necessità, nell'interesse della FI ed alla luce delle concrete esigenze della medesima. Il genitore che, di volta in volta, sosterrà tali spese potrà pretenderne dunque il rimborso, previa esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, con cadenza mensile entro e non oltre 8 giorni dalla richiesta, a mezzo di bonifico bancario. Per le altre spese per il cui rimborso è necessaria la previa concertazione, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta (a mezzo mail, pec, o whatsapp) dovrà manifestare un motivato dissenso entro giorni 5 dal ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa e dunque impegno al rimborso, che dovrà avvenire entro 8 giorni dalla richiesta dello stesso;
i) Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio della sig.ra ; Spese legali compensate tra le parti.” Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22.1.2025, e , Parte_1 Parte_2
come sopra rappresentati, hanno chiesto all'intestato tribunale di regolamentare la responsabilità genitoriale sulla FI MI , nata a [...] il [...], alle concordate condizioni riportate PE1
in epigrafe.
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che il
è titolare di un reddito mensile netto di euro 4.000,00 circa, mentre la di euro Pt_2 Pt_1
1.400,00 circa.
Fissata l'udienza di comparizione parti per la data del 14.2.2025 e dispostane la trattazione scritta in conformità alla espressa richiesta contenuta nel ricorso introduttivo, la causa è stata assegnata al collegio per la decisione.
Nel merito, si osserva quanto segue.
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno dedotto che, venuta meno la relazione tra le stesse, la loro convivenza è prossima a cessare, pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è
4 necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole MI di età alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c..
Tanto premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi paia adeguato a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti di cui agli artt. 337- bis e ss c.c.
La regolamentazione individuata dalle parti risponde alla esigenza primaria di provvedere alla FI MI negli ambiti relazionali, affettivi ed economici strumentali alla sua crescita serena ed PE1
equilibrata, tenendo essa conto della necessità della presenza significativa nella vita della MI da parte di entrambi i genitori e delle sue esigenze materiali.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate stante l'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutela dell'interesse della prole di MI di età, alla luce del disposto normativo di cui al già citato art. 337-ter, secondo comma, c.c..
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso proposto da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Rovigo, alla camera di consiglio del 8.4.2025
Il Presidente
dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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