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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5107 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2869/2021 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 24.6.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
AN DELLI SANTI IA NZ ( ) e VITTORIA C.F._2
SI (C.F. ), presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via A. C.F._3
De Gasperi n. 55 - - Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
1 c.f. e numero registro Imprese - P.Iva: in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Errico NO ) – pec C.F._4
SO NO – pec Email_3 C.F._5
e ER NO ) – pec Email_4 C.F._6
elett.te dom.to presso lo Studio Legale Associato NO, in Email_5
Napoli alla via Tarsia n. 27
APPELLATO
NONCHE'
( ), residente Napoli via A. Manzoni n. 61 Controparte_2 CodiceFiscale_7
APPELLATO – CONTUMACE
NONCHE'
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma Controparte_3
, numero REA RM 30897, e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale e P.IVA_3 mandataria, (già , codice Controparte_4 Controparte_5 fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma , Partita IVA Gruppo P.IVA_4
AN , REA RM-1581658, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato P.IVA_5
TR VI TI ), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec C.F._8
Email_6
INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4203/2021 del Tribunale di Napoli del 04/05/2021 notificata il
20.5.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 17/06/2021 ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda proposta dal CP_1
nei confronti dell'odierna appellante e di , dichiarando l'inefficacia, ai sensi
[...] Controparte_2 dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione rogato il 3.5.2017 e dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale rogato il 20.12.2017, ritenendone il carattere pregiudiziale delle ragioni creditorie vantate dall'attrice nei confronti del in forza della fideiussione da lui prestata in favore della fallita CP_2
Parte_2
2 Con atto di citazione notificato in data 8 ottobre 2018 la banca aveva dedotto che, in data 21.12.2011,
aveva prestato garanzia fideiussoria in favore della fino Parte_3 Parte_2 alla concorrenza di euro 1.300.000,00, successivamente dichiarata fallita.
Assumeva che, chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del garante, era emersa la trascrizione di atti pregiudizievoli della garanzia patrimoniale generica del debitore.
Segnatamente: la donazione di due immobili, siti uno in Napoli e uno in Roccaraso, in favore della moglie e la costituzione di un fondo patrimoniale in favore di se stesso e della Parte_1 moglie per le rispettive quote di ½ sui medesimi cespiti.
era rimasto contumace. Controparte_2
si era costituita resistendo alla domanda della banca. Parte_1
Assumeva la l'inammissibilità della domanda attorea, posto che i beni oggetto degli atti Parte_1 impugnati erano stati trasferiti alle figlie e che, pertanto, nessuna utilità la banca avrebbe potuto ricavare dall'accoglimento della domanda.
Il trasferimento aveva avuto funzione solutorio -compensativa delle pattuizioni intercorse in sede di separazione personale tra i coniugi, e pertanto era da considerarsi a titolo oneroso, poiché posto in essere al fine di provvedere al mantenimento del coniuge mediante liquidazione una tantum, ed, in via mediata, delle figlie stabilmente collocate presso la madre.
Proponeva, pertanto, domanda riconvenzionale trasversale, subordinata all'accoglimento della domanda attorea, nei confronti dell'ex coniuge, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno corrispondente al controvalore di mercato dei due immobili (700.000,00 euro).
Autorizzato il contraddittorio cartolare, respinte le richieste di prova orale articolate dalla convenuta, la causa era decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale accoglieva la domanda attorea e rigettava la riconvenzionale, compensando tra le parti le spese di lite.
Con il proposto gravame la ha dedotto l'erroneità della pronuncia e ne ha chiesto la Parte_1 riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
La Banca appellata si è costituita con comparsa del 10.11.2021 (per l'udienza del 24.11.2021, differita di ufficio al 30.11.2021), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
, come in primo grado, è rimasto contumace. Controparte_2
3 In corso di causa ha spiegato intervento ex art. 111 c.p.c. la er il tramite della Controparte_3 mandataria subentrata in forza di atto di cessione nella Controparte_4 titolarità dei crediti originariamente vantati dal nei confronti della debitrice Controparte_1 principale e dei relativi garanti - facendo proprie tutte le Parte_2 domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate dall'originaria attrice.
Acquisito il fascicolo di primo grado, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è infondato e deve essere rigettato.
Va, in via preliminare, affermata la legittimazione all'intervento di quale Controparte_3 cessionaria di del credito posto a fondamento della domanda attrice, come CP_1 comprovato dall'atto di cessione del 28/12/2018, pubblicato sulla G.U. del 5.1.2019.
In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 10541 del 22/04/2025).
Ciò premesso e venendo al merito del gravame si osserva quanto segue.
4 Col primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in capo al creditore anche nel caso – come quello di specie – in cui i medesimi beni siano stati trasferiti a terzi con successivo atto notarile trascritto anteriormente alla instaurazione del giudizio ed alla trascrizione della relativa domanda giudiziale, atteso che l'art. 2901 c.c.
(ultimo comma) si limiterebbe, in tal caso, a prevedere che l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
(“È evidente che il presente giudizio non può riguardare il successivo atto di trasferimento che non è oggetto di questa domanda revocatoria e che – per quanto dedotto da entrambe le parti costituite (cfr. memorie conclusionali) – è per altro già oggetto di autonoma domanda successivamente proposta dall'attuale parte istante”: p. 5 e 6 sentenza impugnata).
Assume, in senso contrario, l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di considerare l'onerosità degli atti oggetto di domanda, in quanto posti in essere con funzione solutorio - compensativa delle obbligazioni assunte in sede di accordo di separazione.
Nell'accordo di separazione i coniugi avevano convenuto che a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento delle figlie e trasferisse alle figlie stesse il diritto di nuda Per_1 Per_2 proprietà in comune e pro-indiviso sugli immobili donatile dal coniuge e conferiti in fondo patrimoniale.
Non si sarebbe trattato, pertanto, di atti a titolo gratuito bensì onerosi, e diversi sarebbero stati, dunque,
i presupposti dell'actio pauliana da indagare.
Le doglianze sono infondate.
La difesa dell'interveniente ha depositato, in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 24 giugno 2025, quale documento nuovo certamente ammissibile ex art. 345 c.p.c. in quanto formatosi nelle more del presente giudizio, la sentenza n. 9608/2023, emessa in data 20 ottobre 2023 dal
Tribunale di Napoli, in forza della quale è stata accolta la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c. avverso l'atto di trasferimento immobiliare dei beni in favore delle figlie, compiuto successivamente al compimento degli atti di donazione e di costituzione di fondo quivi impugnati.
Anche a prescindere da tale epilogo va, in linea generale, osservato, che l'accoglimento dell'azione della banca comporta l'effetto della inopponibilità relativa;
ne consegue che, pur mantenendo i terzi la proprietà dei beni, e non venendo meno gli effetti del contratto di trasferimento inter partes, né tantomeno rientrando i beni nella disponibilità dell'originario proprietario, la banca e la sua cessionaria
5 possono sempre procedere a esecuzione forzata sui beni del loro debitore, anche se sono stati trasferiti a terzi (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6648 del 2025).
Non può, per l'effetto, dubitarsi dell'interesse della banca e della sua cessionaria rispetto all'invocata pronuncia, né dell'ammissibilità dell'azione proposta.
E' fuor di dubbio che l'interesse del creditore ad agire in revocatoria sussiste anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente, per essere stato da questo alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di citazione in revocatoria. Anche in tal caso, infatti, l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria consentirà all'attore di promuovere nei confronti del convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto, e ciò quand'anche le relative domande non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste ultime essere formulate anche successivamente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18369 del 06/08/2010 e successive conformi).
L'azione revocatoria ordinaria ha, infatti, la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13172 del 25/05/2017).
Né pare sostenibile la tesi della funzione solutorio - compensativa degli atti impugnati, posto che la donazione e la costituzione del fondo non sono cronologicamente compatibili con una crisi coniugale già conclamata, giacché formalizzata solo successivamente.
Ne deriva la non verosimiglianza della tesi secondo cui gli atti sarebbero da qualificare onerosi, in quanto funzionali alla separazione, poiché questa era di là da venire allorquando essi sono stati posti in essere.
Da ciò discende anche la non pertinenza del richiamo che l'appellante fa al terzo comma dell'art. 2901
c.c. (a tenore del quale “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”).
Col secondo motivo l'appellante lamenta omessa pronuncia sull'eccezione di genericità dell'atto di citazione, tempestivamente formulata in primo grado, con particolare riguardo ai requisiti dell'eventus damni e del consilum fraudis, senza indicazione degli elementi di fatto a tal fine rilevanti.
Anche tale motivo è infondato.
6 L'ipotetica genericità della prospettazione attorea non ha impedito al Tribunale di valutare la sussistenza dei presupposti dell'esperita azione, avendo puntualmente precisato in sentenza che “il quale CP_2 fideiussore del debitore principale, non poteva non essere a perfetta conoscenza della sua pur eventuale posizione debitoria e certamente non poteva non essere anche a conoscenza della propria situazione “immobiliare””, e che “per quanto attiene alle altre parti del contratto in oggetto, invece, l'elemento psicologico è del tutto irrilevante trattandosi di atti a titolo gratuito” (cfr. sentenza pagina 5).
Per le medesime ragioni è infondato anche il terzo motivo, col quale si lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. in punto di ammissibilità dell'azione e di sussistenza del credito in data antecedente la stipula.
La sussistenza di tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901 c.c. per il positivo esperimento dell'azione revocatoria risulta adeguatamente affrontata dal Tribunale.
Il giudice a quo ha avuto modo di precisare che “sulla base della documentazione esibita dalla parte istante” era
“certamente sussistente il presupposto dell'esistenza di un diritto di credito in favore della parte istante”, dovendo, anzi, ritenersi “che il predetto credito sussistesse anteriormente alla stipula dell'atto di disposizione oggetto del presente giudizio”.
Era poi, “certamente sussistente il cd. eventus damni, inteso come maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione”, essendo “del tutto irrilevante … poi la circostanza che i crediti vantati dalla Banca fossero garantiti anche da ulteriori fideiussioni” (il che esclude, anche in questa sede,
l'ammissibilità e la rilevanza delle istanze istruttorie formulate in primo grado dall'appellante, finalizzate a dimostrare la consistenza attiva della società fallita, disattese dal Tribunale e reiterate nell'atto di gravame).
Circa la scientia damni in capo al debitore, oltre a quanto argomentato dal Tribunale sul punto, va aggiunta la considerazione che il era amministratore e legale rappresentante della società garantita CP_2
(cfr. doc. 17 fascicolo I grado ), e in quanto tale perfettamente consapevole della CP_1 situazione finanziaria della debitrice principale.
L'appellante impugna la sentenza, altresì, nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta contro l'altro convenuto - finalizzata ad essere manlevata e tenuta indenne dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli dell'accoglimento dell'azione revocatoria - ritenendola sfornita di prova “atteso che l'azione revocatoria ordinaria non ha alcun effetto sostanziale recuperatorio del bene e … che i medesimi beni sono oggetto di ulteriore successivo trasferimento che non attiene al presente giudizio”.
7 Deduce, in senso contrario, che il danno è in re ipsa, e discende dalla assoggettabilità dei beni a pignoramento e vendita forzata.
La sentenza non merita censura in parte qua, avuto riguardo alla gratuità degli atti impugnati, che esclude,
a monte, il danno dell'acquirente, tanto da rendere irrilevante l'indagine sull'elemento soggettivo, e alla non incidenza della pronuncia sugli effetti traslativi del negozio attinto da pronuncia revocatoria.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado appellata deve essere integralmente confermata.
Le spese, come in primo grado, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, avuto riguardo alle “ragioni della decisione” e alla “natura della controversia”, senz'altro integranti le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal
Corte Cost. n. 77/2018.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Compensa tra le parti le spese di lite del grado;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 21.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2869/2021 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 24.6.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1 C.F._1
AN DELLI SANTI IA NZ ( ) e VITTORIA C.F._2
SI (C.F. ), presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via A. C.F._3
De Gasperi n. 55 - - Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
1 c.f. e numero registro Imprese - P.Iva: in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Errico NO ) – pec C.F._4
SO NO – pec Email_3 C.F._5
e ER NO ) – pec Email_4 C.F._6
elett.te dom.to presso lo Studio Legale Associato NO, in Email_5
Napoli alla via Tarsia n. 27
APPELLATO
NONCHE'
( ), residente Napoli via A. Manzoni n. 61 Controparte_2 CodiceFiscale_7
APPELLATO – CONTUMACE
NONCHE'
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma Controparte_3
, numero REA RM 30897, e per essa, nella sua qualità di procuratrice speciale e P.IVA_3 mandataria, (già , codice Controparte_4 Controparte_5 fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma , Partita IVA Gruppo P.IVA_4
AN , REA RM-1581658, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato P.IVA_5
TR VI TI ), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec C.F._8
Email_6
INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4203/2021 del Tribunale di Napoli del 04/05/2021 notificata il
20.5.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 17/06/2021 ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda proposta dal CP_1
nei confronti dell'odierna appellante e di , dichiarando l'inefficacia, ai sensi
[...] Controparte_2 dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione rogato il 3.5.2017 e dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale rogato il 20.12.2017, ritenendone il carattere pregiudiziale delle ragioni creditorie vantate dall'attrice nei confronti del in forza della fideiussione da lui prestata in favore della fallita CP_2
Parte_2
2 Con atto di citazione notificato in data 8 ottobre 2018 la banca aveva dedotto che, in data 21.12.2011,
aveva prestato garanzia fideiussoria in favore della fino Parte_3 Parte_2 alla concorrenza di euro 1.300.000,00, successivamente dichiarata fallita.
Assumeva che, chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del garante, era emersa la trascrizione di atti pregiudizievoli della garanzia patrimoniale generica del debitore.
Segnatamente: la donazione di due immobili, siti uno in Napoli e uno in Roccaraso, in favore della moglie e la costituzione di un fondo patrimoniale in favore di se stesso e della Parte_1 moglie per le rispettive quote di ½ sui medesimi cespiti.
era rimasto contumace. Controparte_2
si era costituita resistendo alla domanda della banca. Parte_1
Assumeva la l'inammissibilità della domanda attorea, posto che i beni oggetto degli atti Parte_1 impugnati erano stati trasferiti alle figlie e che, pertanto, nessuna utilità la banca avrebbe potuto ricavare dall'accoglimento della domanda.
Il trasferimento aveva avuto funzione solutorio -compensativa delle pattuizioni intercorse in sede di separazione personale tra i coniugi, e pertanto era da considerarsi a titolo oneroso, poiché posto in essere al fine di provvedere al mantenimento del coniuge mediante liquidazione una tantum, ed, in via mediata, delle figlie stabilmente collocate presso la madre.
Proponeva, pertanto, domanda riconvenzionale trasversale, subordinata all'accoglimento della domanda attorea, nei confronti dell'ex coniuge, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno corrispondente al controvalore di mercato dei due immobili (700.000,00 euro).
Autorizzato il contraddittorio cartolare, respinte le richieste di prova orale articolate dalla convenuta, la causa era decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale accoglieva la domanda attorea e rigettava la riconvenzionale, compensando tra le parti le spese di lite.
Con il proposto gravame la ha dedotto l'erroneità della pronuncia e ne ha chiesto la Parte_1 riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
La Banca appellata si è costituita con comparsa del 10.11.2021 (per l'udienza del 24.11.2021, differita di ufficio al 30.11.2021), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
, come in primo grado, è rimasto contumace. Controparte_2
3 In corso di causa ha spiegato intervento ex art. 111 c.p.c. la er il tramite della Controparte_3 mandataria subentrata in forza di atto di cessione nella Controparte_4 titolarità dei crediti originariamente vantati dal nei confronti della debitrice Controparte_1 principale e dei relativi garanti - facendo proprie tutte le Parte_2 domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate dall'originaria attrice.
Acquisito il fascicolo di primo grado, mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è infondato e deve essere rigettato.
Va, in via preliminare, affermata la legittimazione all'intervento di quale Controparte_3 cessionaria di del credito posto a fondamento della domanda attrice, come CP_1 comprovato dall'atto di cessione del 28/12/2018, pubblicato sulla G.U. del 5.1.2019.
In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 10541 del 22/04/2025).
Ciò premesso e venendo al merito del gravame si osserva quanto segue.
4 Col primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in capo al creditore anche nel caso – come quello di specie – in cui i medesimi beni siano stati trasferiti a terzi con successivo atto notarile trascritto anteriormente alla instaurazione del giudizio ed alla trascrizione della relativa domanda giudiziale, atteso che l'art. 2901 c.c.
(ultimo comma) si limiterebbe, in tal caso, a prevedere che l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
(“È evidente che il presente giudizio non può riguardare il successivo atto di trasferimento che non è oggetto di questa domanda revocatoria e che – per quanto dedotto da entrambe le parti costituite (cfr. memorie conclusionali) – è per altro già oggetto di autonoma domanda successivamente proposta dall'attuale parte istante”: p. 5 e 6 sentenza impugnata).
Assume, in senso contrario, l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di considerare l'onerosità degli atti oggetto di domanda, in quanto posti in essere con funzione solutorio - compensativa delle obbligazioni assunte in sede di accordo di separazione.
Nell'accordo di separazione i coniugi avevano convenuto che a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento delle figlie e trasferisse alle figlie stesse il diritto di nuda Per_1 Per_2 proprietà in comune e pro-indiviso sugli immobili donatile dal coniuge e conferiti in fondo patrimoniale.
Non si sarebbe trattato, pertanto, di atti a titolo gratuito bensì onerosi, e diversi sarebbero stati, dunque,
i presupposti dell'actio pauliana da indagare.
Le doglianze sono infondate.
La difesa dell'interveniente ha depositato, in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 24 giugno 2025, quale documento nuovo certamente ammissibile ex art. 345 c.p.c. in quanto formatosi nelle more del presente giudizio, la sentenza n. 9608/2023, emessa in data 20 ottobre 2023 dal
Tribunale di Napoli, in forza della quale è stata accolta la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c. avverso l'atto di trasferimento immobiliare dei beni in favore delle figlie, compiuto successivamente al compimento degli atti di donazione e di costituzione di fondo quivi impugnati.
Anche a prescindere da tale epilogo va, in linea generale, osservato, che l'accoglimento dell'azione della banca comporta l'effetto della inopponibilità relativa;
ne consegue che, pur mantenendo i terzi la proprietà dei beni, e non venendo meno gli effetti del contratto di trasferimento inter partes, né tantomeno rientrando i beni nella disponibilità dell'originario proprietario, la banca e la sua cessionaria
5 possono sempre procedere a esecuzione forzata sui beni del loro debitore, anche se sono stati trasferiti a terzi (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6648 del 2025).
Non può, per l'effetto, dubitarsi dell'interesse della banca e della sua cessionaria rispetto all'invocata pronuncia, né dell'ammissibilità dell'azione proposta.
E' fuor di dubbio che l'interesse del creditore ad agire in revocatoria sussiste anche quando il bene oggetto dell'atto di cui si chiede la revoca non sia più nella disponibilità dell'acquirente, per essere stato da questo alienato a terzi con atto trascritto anteriormente alla trascrizione dell'atto di citazione in revocatoria. Anche in tal caso, infatti, l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria consentirà all'attore di promuovere nei confronti del convenuto le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo dell'acquisto, e ciò quand'anche le relative domande non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo queste ultime essere formulate anche successivamente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18369 del 06/08/2010 e successive conformi).
L'azione revocatoria ordinaria ha, infatti, la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13172 del 25/05/2017).
Né pare sostenibile la tesi della funzione solutorio - compensativa degli atti impugnati, posto che la donazione e la costituzione del fondo non sono cronologicamente compatibili con una crisi coniugale già conclamata, giacché formalizzata solo successivamente.
Ne deriva la non verosimiglianza della tesi secondo cui gli atti sarebbero da qualificare onerosi, in quanto funzionali alla separazione, poiché questa era di là da venire allorquando essi sono stati posti in essere.
Da ciò discende anche la non pertinenza del richiamo che l'appellante fa al terzo comma dell'art. 2901
c.c. (a tenore del quale “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”).
Col secondo motivo l'appellante lamenta omessa pronuncia sull'eccezione di genericità dell'atto di citazione, tempestivamente formulata in primo grado, con particolare riguardo ai requisiti dell'eventus damni e del consilum fraudis, senza indicazione degli elementi di fatto a tal fine rilevanti.
Anche tale motivo è infondato.
6 L'ipotetica genericità della prospettazione attorea non ha impedito al Tribunale di valutare la sussistenza dei presupposti dell'esperita azione, avendo puntualmente precisato in sentenza che “il quale CP_2 fideiussore del debitore principale, non poteva non essere a perfetta conoscenza della sua pur eventuale posizione debitoria e certamente non poteva non essere anche a conoscenza della propria situazione “immobiliare””, e che “per quanto attiene alle altre parti del contratto in oggetto, invece, l'elemento psicologico è del tutto irrilevante trattandosi di atti a titolo gratuito” (cfr. sentenza pagina 5).
Per le medesime ragioni è infondato anche il terzo motivo, col quale si lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. in punto di ammissibilità dell'azione e di sussistenza del credito in data antecedente la stipula.
La sussistenza di tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901 c.c. per il positivo esperimento dell'azione revocatoria risulta adeguatamente affrontata dal Tribunale.
Il giudice a quo ha avuto modo di precisare che “sulla base della documentazione esibita dalla parte istante” era
“certamente sussistente il presupposto dell'esistenza di un diritto di credito in favore della parte istante”, dovendo, anzi, ritenersi “che il predetto credito sussistesse anteriormente alla stipula dell'atto di disposizione oggetto del presente giudizio”.
Era poi, “certamente sussistente il cd. eventus damni, inteso come maggiore difficoltà ed incertezza nella esazione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione”, essendo “del tutto irrilevante … poi la circostanza che i crediti vantati dalla Banca fossero garantiti anche da ulteriori fideiussioni” (il che esclude, anche in questa sede,
l'ammissibilità e la rilevanza delle istanze istruttorie formulate in primo grado dall'appellante, finalizzate a dimostrare la consistenza attiva della società fallita, disattese dal Tribunale e reiterate nell'atto di gravame).
Circa la scientia damni in capo al debitore, oltre a quanto argomentato dal Tribunale sul punto, va aggiunta la considerazione che il era amministratore e legale rappresentante della società garantita CP_2
(cfr. doc. 17 fascicolo I grado ), e in quanto tale perfettamente consapevole della CP_1 situazione finanziaria della debitrice principale.
L'appellante impugna la sentenza, altresì, nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta contro l'altro convenuto - finalizzata ad essere manlevata e tenuta indenne dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli dell'accoglimento dell'azione revocatoria - ritenendola sfornita di prova “atteso che l'azione revocatoria ordinaria non ha alcun effetto sostanziale recuperatorio del bene e … che i medesimi beni sono oggetto di ulteriore successivo trasferimento che non attiene al presente giudizio”.
7 Deduce, in senso contrario, che il danno è in re ipsa, e discende dalla assoggettabilità dei beni a pignoramento e vendita forzata.
La sentenza non merita censura in parte qua, avuto riguardo alla gratuità degli atti impugnati, che esclude,
a monte, il danno dell'acquirente, tanto da rendere irrilevante l'indagine sull'elemento soggettivo, e alla non incidenza della pronuncia sugli effetti traslativi del negozio attinto da pronuncia revocatoria.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado appellata deve essere integralmente confermata.
Le spese, come in primo grado, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, avuto riguardo alle “ragioni della decisione” e alla “natura della controversia”, senz'altro integranti le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal
Corte Cost. n. 77/2018.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Compensa tra le parti le spese di lite del grado;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 21.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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