Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 28/04/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03446/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03476/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3476 del 2024, proposto da
BANCA IFIS S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Paletta ed Alessandro Paletta, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei suoi difensori;
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonia Sarro, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;
per l’ottemperanza
al giudicato discendente dal decreto ingiuntivo n. 110/2024 del 17 gennaio 2024, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- merita accoglimento l’istanza di cessazione della materia del contendere formulata dalla difesa attorea in occasione dell’odierna udienza camerale;
- infatti, come rappresentato con tale istanza e comprovato dalle emergenze processuali (cfr. nota dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta prot. n. 23451/EC.FIN. del 27 gennaio 2025, recante la trasmissione della quietanza del mandato di pagamento n. 2534587/2024), l’intimata azienda sanitaria ha provveduto, in corso di giudizio, ad ottemperare all’azionato decreto ingiuntivo (meglio individuato in epigrafe), di cui risulta attestato l’avvenuto passaggio in giudicato mediante decreto di esecutorietà in atti;
Ritenuto, pertanto, che:
- la suddetta evenienza determina la piena soddisfazione delle pretese avanzate dalla società ricorrente, come prescritto dall’art. 34, ultimo comma, c.p.a., con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere;
- sussistono giusti e particolari motivi, in ragione del peculiare atteggiarsi della vicenda contenziosa, per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali, ad eccezione del contributo unificato, il cui importo deve essere rifuso in favore della società ricorrente a cura dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, il cui importo deve essere rifuso in favore della società ricorrente a cura dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dell'Olio | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO