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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/10/2024, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il collegio in persona dei Sig.ri Magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 802 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa
DA
, con gli avv.ti Maria Valeria Falchi e Giovanni Gungui Parte_1
ATTRICE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante , Controparte_1 Controparte_2
con l'avv. Pietro Maria Sini
CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DEL
MINISTERO in sede. CP_3
Causa in punto di querela di falso, decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: voglia il Tribunale di Sassari, respinta qualsivoglia contraria istanza, eccezione o deduzione così giudicare: previo sequestro dei contratti impugnati ex art. 224, comma 1, c.p.c., sussistendo i presupposti ivi richiesti, in via principale e preliminare: 1) accertare e dichiarare i contratti di affitto di fondo rustico stipulati in data 10 ottobre 2002 e 1 gennaio 2017 falsi;
in via alternativa – sempre principale e preliminare 2) nella denegata ipotesi in cui la querela di falso venga ritenuta inammissibile, accertare che la sottoscrizione apparente del sig. sui CP_4
contratti di affitto di fondo rustico, stipulati in data 10 ottobre 2002 e 1 gennaio 2017, non è stata fatta dalla mano di quest'ultimo e per l'effetto accertare e dichiarare che detti contratti non sono attribuibili all'apparente loro sottoscrittore e pertanto sono falsi;
in ogni caso 3) per effetto della declaratoria di falso, ordinare la cancellazione totale dei documenti dichiarati falsi e adottare ogni provvedimento conseguente e necessario;
4) con vittoria di spese ed onorari.
Per il convenuto: 1) contrariis reiectis;
2) rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato figlia ed erede di Parte_1
, esponeva che questi era stato proprietario di un'azienda agricola sita in CP_4
Ozieri, concessale in godimento con contratto di affitto del 16.7.2016, e che in sede di registrazione dell'atto aveva scoperto che il fratello aveva già registrato altri Per_1
due analoghi contratti sempre stipulati col padre . Rilevava di aver conferito un CP_4
incarico ad una consulente grafologa forense per accertare se le due sottoscrizioni a nome di presenti nei suddetti contratti datati 2002 e 2017 fossero a lui CP_4
riconducibili ed allegava che tale indagine aveva dato esito negativo. Ciò posto, deduceva come la falsificazione delle firme avesse consentito al convenuto di godere illegittimamente del fondo rustico, penalizzando le aspirazioni lavorative sue e della sua famiglia.
Si costituiva la che eccepiva l'inammissibilità della domanda Controparte_1
attorea a causa della carenza degli elementi processuali richiesti dall'art. 221 c.p.c.. Più precisamente, rilevava come il mero richiamo ad un documento esterno all'atto di citazione, come la consulenza tecnica di parte, non soddisfacesse i requisiti previsti dal legislatore per la validità dell'atto introduttivo che non avrebbe potuto contenere un rinvio per relationem a documenti suppletivi, la cui funzione sarebbe stata quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa. Evidenziava come la querela di falso dovesse indicare a pena di nullità gli elementi di prova della falsità e come alcuno scritto di comparazione fosse stato prodotto in sede di costituzione in giudizio. Continuava affermando che la tecnica espositiva utilizzata si poneva in contrasto con l'art. 163 co.
3 n. 3 e 4 c.p.c e con l'art. 24 Cost. e che quindi la querela di falso oggetto di causa era affetta da un duplice vizio, sia sotto il profilo contenutistico dell'atto di citazione che sotto il profilo sostanziale e processuale della querela di falso.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era infine rimessa alla decisione del
Collegio previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo il disposto dell'art. 221 II co. c.p.c. la querela di falso deve contenere a pena di nullità l'indicazione degli elementi e delle prove di falsità. Alla luce di tale prescrizione la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere inammissibile la querela di falso carente degli elementi che provino la falsità, non potendo questi essere dedotti in una fase successiva, salvo che la stessa sia talmente evidente da essere rilevata ictu oculi e senza indagini particolari (per tutte Cass. ord
27408/2023). Ne deriva che, se la querela è proposta in via principale, in sede del giudizio di cognizione la concessione dei termini 183 IV co. c.p.c. non elude la portata dell'art. 221 c.p.c.. Non è quindi ammesso allegare la prova della falsità tramite le memorie istruttorie 183 IV co. n.2 c.p.c.. Tale divieto trova giustificazione nella ratio della norma della querela di falso, diretta a salvaguardare il principio della ragionevole durata del processo.
Tanto chiarito, si rileva come parte attrice, che ha promosso la querela di falso in via principale, abbia introdotto in giudizio la prova della falsità non contestualmente all'atto introduttivo ma solo con le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c.. Più precisamente, la
Sig. ha allegato alla querela di falso un parere tecnico-grafico Parte_1
diretto a valutare la paternità delle sottoscrizioni dei contratti d'affitto del 2017 e del
2002, senza tuttavia versare in causa alcuna prova comparativa che senza dubbio era nella sua disponibilità (diversamente, le conclusioni della sua indagine tecnica non sarebbero state raggiungibili) e provvedendovi solo nella fase processuale successiva in violazione della prescrizione dall'art. 221 II co. c.p.c..
Conclusivamente, la querela è da ritenersi nulla perché priva di uno dei requisiti prescritti dalla legge.
Quanto alla domanda sub. 2 esperita da parte attrice si ritiene che la stessa riproduca il contenuto della domanda principale e che quindi incorra nello stesso vizio.
Le spese di lite, come liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando;
1. dichiara la nullità della querela di falso promossa da Parte_1
2. rigetta le altre domande proposte da Parte_1
3. condanna alla rifusione in favore della e Parte_1 Pt_1 CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre rimborso
[...]
forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 3.10.2024
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il collegio in persona dei Sig.ri Magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Ada Gambardella Giudice relatore dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 802 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, promossa
DA
, con gli avv.ti Maria Valeria Falchi e Giovanni Gungui Parte_1
ATTRICE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante , Controparte_1 Controparte_2
con l'avv. Pietro Maria Sini
CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DEL
MINISTERO in sede. CP_3
Causa in punto di querela di falso, decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: voglia il Tribunale di Sassari, respinta qualsivoglia contraria istanza, eccezione o deduzione così giudicare: previo sequestro dei contratti impugnati ex art. 224, comma 1, c.p.c., sussistendo i presupposti ivi richiesti, in via principale e preliminare: 1) accertare e dichiarare i contratti di affitto di fondo rustico stipulati in data 10 ottobre 2002 e 1 gennaio 2017 falsi;
in via alternativa – sempre principale e preliminare 2) nella denegata ipotesi in cui la querela di falso venga ritenuta inammissibile, accertare che la sottoscrizione apparente del sig. sui CP_4
contratti di affitto di fondo rustico, stipulati in data 10 ottobre 2002 e 1 gennaio 2017, non è stata fatta dalla mano di quest'ultimo e per l'effetto accertare e dichiarare che detti contratti non sono attribuibili all'apparente loro sottoscrittore e pertanto sono falsi;
in ogni caso 3) per effetto della declaratoria di falso, ordinare la cancellazione totale dei documenti dichiarati falsi e adottare ogni provvedimento conseguente e necessario;
4) con vittoria di spese ed onorari.
Per il convenuto: 1) contrariis reiectis;
2) rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato figlia ed erede di Parte_1
, esponeva che questi era stato proprietario di un'azienda agricola sita in CP_4
Ozieri, concessale in godimento con contratto di affitto del 16.7.2016, e che in sede di registrazione dell'atto aveva scoperto che il fratello aveva già registrato altri Per_1
due analoghi contratti sempre stipulati col padre . Rilevava di aver conferito un CP_4
incarico ad una consulente grafologa forense per accertare se le due sottoscrizioni a nome di presenti nei suddetti contratti datati 2002 e 2017 fossero a lui CP_4
riconducibili ed allegava che tale indagine aveva dato esito negativo. Ciò posto, deduceva come la falsificazione delle firme avesse consentito al convenuto di godere illegittimamente del fondo rustico, penalizzando le aspirazioni lavorative sue e della sua famiglia.
Si costituiva la che eccepiva l'inammissibilità della domanda Controparte_1
attorea a causa della carenza degli elementi processuali richiesti dall'art. 221 c.p.c.. Più precisamente, rilevava come il mero richiamo ad un documento esterno all'atto di citazione, come la consulenza tecnica di parte, non soddisfacesse i requisiti previsti dal legislatore per la validità dell'atto introduttivo che non avrebbe potuto contenere un rinvio per relationem a documenti suppletivi, la cui funzione sarebbe stata quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa. Evidenziava come la querela di falso dovesse indicare a pena di nullità gli elementi di prova della falsità e come alcuno scritto di comparazione fosse stato prodotto in sede di costituzione in giudizio. Continuava affermando che la tecnica espositiva utilizzata si poneva in contrasto con l'art. 163 co.
3 n. 3 e 4 c.p.c e con l'art. 24 Cost. e che quindi la querela di falso oggetto di causa era affetta da un duplice vizio, sia sotto il profilo contenutistico dell'atto di citazione che sotto il profilo sostanziale e processuale della querela di falso.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era infine rimessa alla decisione del
Collegio previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo il disposto dell'art. 221 II co. c.p.c. la querela di falso deve contenere a pena di nullità l'indicazione degli elementi e delle prove di falsità. Alla luce di tale prescrizione la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere inammissibile la querela di falso carente degli elementi che provino la falsità, non potendo questi essere dedotti in una fase successiva, salvo che la stessa sia talmente evidente da essere rilevata ictu oculi e senza indagini particolari (per tutte Cass. ord
27408/2023). Ne deriva che, se la querela è proposta in via principale, in sede del giudizio di cognizione la concessione dei termini 183 IV co. c.p.c. non elude la portata dell'art. 221 c.p.c.. Non è quindi ammesso allegare la prova della falsità tramite le memorie istruttorie 183 IV co. n.2 c.p.c.. Tale divieto trova giustificazione nella ratio della norma della querela di falso, diretta a salvaguardare il principio della ragionevole durata del processo.
Tanto chiarito, si rileva come parte attrice, che ha promosso la querela di falso in via principale, abbia introdotto in giudizio la prova della falsità non contestualmente all'atto introduttivo ma solo con le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c.. Più precisamente, la
Sig. ha allegato alla querela di falso un parere tecnico-grafico Parte_1
diretto a valutare la paternità delle sottoscrizioni dei contratti d'affitto del 2017 e del
2002, senza tuttavia versare in causa alcuna prova comparativa che senza dubbio era nella sua disponibilità (diversamente, le conclusioni della sua indagine tecnica non sarebbero state raggiungibili) e provvedendovi solo nella fase processuale successiva in violazione della prescrizione dall'art. 221 II co. c.p.c..
Conclusivamente, la querela è da ritenersi nulla perché priva di uno dei requisiti prescritti dalla legge.
Quanto alla domanda sub. 2 esperita da parte attrice si ritiene che la stessa riproduca il contenuto della domanda principale e che quindi incorra nello stesso vizio.
Le spese di lite, come liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando;
1. dichiara la nullità della querela di falso promossa da Parte_1
2. rigetta le altre domande proposte da Parte_1
3. condanna alla rifusione in favore della e Parte_1 Pt_1 CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.500,00 oltre rimborso
[...]
forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 3.10.2024
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente – dott.ssa Stefania Deiana