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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/10/2025, n. 7875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7875 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 608/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 15017/2024 (R.G. 35593/2024), emesso dal Tribunale di Milano in data 30.10.2024 e pubblicato in data 06.11.2024
DA
P IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Bologna, Via Massarenti n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Albi Berberi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio n. 33
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
P IVA , in persona dei liquidatori, dr. Controparte_1 P.IVA_2
dr. e dr. con sede legale in Milano, Via Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
ON CC n. 67, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Calabrese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, Piazza della Repubblica n. 19
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
15.10.2025 e da foglio allegato
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 8 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, ed in accoglimento dei motivi in fatto e diritto suindicati:
1) Accertare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, per palese violazione degli artt. 633 e 634
c.p.c.;
2) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società ricorrente e conseguentemente che nessuna somma è dovuta in ordine al richiamato principio di legge;
3) In via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale in danno della Resistente - opposta rideterminando il prezzo tra il minor valore del corrispettivo ottenuto dalla vendita dei pannelli ovvero l'attuale valore di mercato;
4) In ogni caso: condannare la società ricorrente al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
5) Comunque, revocare l'opposto decreto ingiuntivo in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo e non fondato su un credito certo, liquido ed esigibile.
In via istruttoria si avanza fin d'ora:
1. ammettersi C.T.U. tecnica sulle differenze della merce richiesta nonché la corretta determinazione del valore odierno di suddetta merce.
Salva ogni diversa integrazione e articolazione circa i mezzi istruttori che si renderanno necessari nei termini assentiti”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“In via principale:
Respingere per i motivi svolti l'opposizione e, per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
- In ogni caso:
- Accertato e dichiarato che deve a l'importo di € 34.408,58, per Parte_1 Controparte_5
l'effetto condannare al pagamento a del suddetto importo o del Parte_1 Controparte_1
minore o maggiore importo che verrà accertato dovuto in corso di causa, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo.
- Condannare al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. avendo agito nel presente giudizio Parte_1
con mala fede o, quanto meno, con colpa grave, con solo intento dilatorio.
pagina 2 di 8 - condannare l'attrice opponente, alla rifusione di spese e competenze di causa con 15% Parte_1
rimborso spese generali, 4% C.P.A. e 22% IVA con clausola di distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario delle spese e competenze della fase di opposizione”.
pagina 3 di 8 Il Giudice letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti e ascoltata la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in data 15.10.2025; rilevato che
La presente causa trae origine dal decreto ingiuntivo n. 15017/2024 (R.G. 35593/2024), emesso dal
Tribunale di Milano in data 30.10.2024 e pubblicato in data 06.11.2024, con cui, su ricorso di
[...]
(nel prosieguo, per brevità, ), veniva ingiunto a (nel Controparte_1 CP_1 Parte_1 prosieguo, per brevità, , di pagare all'odierna parte opposta la somma di Euro 34.408,58, oltre Pt_1
agli interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture al saldo ed oltre alla somma di Euro 40,00 ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2002 e alle spese della procedura di ingiunzione.
aveva avviato la procedura monitoria asserendo di essere creditrice nei confronti di a CP_1 Pt_1
fronte della fornitura di pannelli solari e batterie, effettuata dall'odierna società opposta all'odierna opponente, di cui alla fattura n. 1934 del 30.06.2022 di Euro 10.446,98 (vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio) per la vendita di n. 10 “HUW-SUN2000-6KTL-L1 INVERTER 6KW AC POWER” per complessivi Euro 8.563,10, emessa a seguito dell'offerta n. 220525R del 04.03.2022 sottoscritta per accettazione (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio) per la quale era stata emessa anche la successiva fattura n. 2135 del 18.07.2022 di Euro 25.961,60 (vedasi doc. n. 4 fascicolo monitorio) per la vendita di 160 PANNELLO FV SOLARDAY MPS-HC120-375WP” per CodiceFiscale_1
complessivi Euro 20.880,00, oltre IVA, descritti dettagliatamente nel DDT n. 2136 del 18.07.2022 di consegna merce (vedasi doc. n. 5 fascicolo monitorio).
Avviata la procedura monitoria e ottenuta ingiunzione di pagamento, il decreto ingiuntivo n.
15017/2024 (R.G. 35593/2024, emesso in data 30.10.2024 e pubblicato in data 06.11.2024), veniva notificato a mezzo PEC a in data 07.11.2024. Pt_1
Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, notificato a mezzo PEC in data
17.12.2024, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, per chiedere: di Pt_1 CP_1
accertare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, per palese violazione degli artt. 633 e 634
c.p.c.; di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società ricorrente e conseguentemente che nessuna somma era dovuta in ordine al richiamato principio di legge. In via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale in danno dell'opposta rideterminando il prezzo tra il minor valore del corrispettivo ottenuto dalla vendita dei pannelli ovvero l'attuale valore di mercato e, in ogni caso, di condannare la società ricorrente al risarcimento del danno pagina 4 di 8 da liquidarsi in via equitativa, con la richiesta di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo e non fondato su un credito certo, liquido ed esigibile. In via istruttoria chiedeva ammettersi C.T.U. tecnica sulle differenze della merce richiesta nonché la corretta determinazione del valore odierno di suddetta merce.
La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo che, con proprio provvedimento in data 30.04.2025, visti gli articoli 168 bis c.p.c. e 171 bis, III comma, c.p.c., fissava, per la comparizione personale delle parti, ex art. 183 c.p.c., l'udienza del 24.09.25, dando atto che, a norma dell'art. 171 bis c.p.c., dalla predetta data della prima udienza dovevano decorrere i termini indicati all'art. 171 ter c.p.c., delegando per la trattazione della causa e la redazione della sentenza la scrivente,
a cui la causa veniva definitivamente assegnata a far data dal 02.05.2025.
Si costituiva in giudizio , contestando in toto la domanda attorea ed eccependo, in primo luogo CP_1
l'intervenuto passaggio in giudicato del decreto, stante la tardività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione, e comunque la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza delle contestazioni e per la mancata produzione in giudizio dei documenti descritti in citazione, e, comunque, confusa, infondata sia in fatto che in diritto e sprovvista di supporto probatorio, nonché superata dall'intercorso accordo transattivo raggiunto in via stragiudiziale, e poi disatteso da Parte opposta chiedeva, in Pt_1 via preliminare, accertato e dichiarato che l'opposizione a decreto ingiuntivo era stata iscritta a ruolo in data 08.01.2025, e quindi 23 giorni dopo la notifica dell'atto di citazione, dichiararla improcedibile e, conseguentemente, dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, qualora la sopra svolta eccezione non venisse accolta, chiedeva di dichiarare il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo. Nel merito chiedeva di respingere l'opposizione e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso chiedeva, accertato e dichiarato che doveva a l'importo di Euro 34.408,58, condannare al pagamento in favore di Pt_1 CP_5 Pt_1
del suddetto importo o del minore o maggiore importo che verrà accertato come dovuto in CP_1
corso di causa, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo. Chiedeva, infine, di condannare al Pt_1
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. ritenendo che l'opponente abbia agito nel presente giudizio con mala fede o, quanto meno, con colpa grave, con solo intento dilatorio e di condannare l'attrice opponente alla rifusione di spese e competenze di causa con accessori di legge.
All'udienza in data 24.09.2025 il giudice, rilevato che dall'esame della consolle del magistrato l'atto di opposizione di parte attrice opponente risultava depositato in data 27.12.2024, rigettava l'eccezione formulata al riguardo da parte convenuta opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta e, alla luce degli atti e dei documenti di causa, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta (non essendo tra l'altro stati prodotti nel fascicolo telematico dell'opponente i documenti che la pagina 5 di 8 parte indica nel proprio atto introduttivo), concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia la stessa, per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza in data 15.10.2025.
***
L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Parte opponente, a sostegno delle proprie domande, prospettava una fattispecie di aliud pro alio, asserendo di aver ordinato la fornitura di pannelli da 450 w e contrariamente alle intese, la CP_1
consegnava pannelli da 375 w mentre la fornitura delle batterie di acquisto rimaneva inevasa (vedasi atto di citazione in opposizione, pag. 2).
nel proprio atto di citazione in opposizione, dichiarava di produrre sub. doc. 2) Ordine di Pt_1
acquisto e sub. doc. 3) Fatture vendita pannelli. Tuttavia, nel fascicolo telematico non risulta alcuna produzione documentale, se i documenti di prova della notifica del proprio atto introduttivo, la nota di iscrizione a ruolo e la procura speciale.
Pur bastando questa carenza di produzione documentale a rigettare le domande di parte opponente, in quanto genericamente formulate e non sostenute da adeguata prova per il loro accoglimento, per completezza deve rilevarsi che l'affermazione dell'opponente circa l'ordine di pannelli da 450W è contraddetta dall'ordine sottoscritto “per accettazione” da in data 04.03.2022 (vedasi doc. n. 3 Pt_1
fascicolo monitorio) ove si legge: Pannelli FV MPS-HC120 –375WP. CP_1
Non sono state, inoltre, sollevate contestazioni in relazione alla merce venduta e consegnata in data
18.07.2022 (vedasi doc. n. 5 fascicolo monitorio) sino alla notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo del 17.12.2025: non vi è prova, infatti, di alcuna contestazione precedente e tempestiva dell'opponente, incorrendo, pertanto, nella decadenza e nella prescrizione previste dall'art. 1495 Pt_1
c.c.
Si rileva ancora che, alla luce della produzione documentale di parte opposta, emerge che, all'esito della notifica dell'atto di citazione in opposizione, si instaurava una trattativa inter partes, che portava le parti a definire in via bonaria la vicenda, al solo scopo di evitare l'alea del giudizio e veniva così sottoscritta la transazione del 26.02.2025 (vedasi doc. n. 1 fascicolo opposta) che prevedeva il pagamento, da parte di di Euro 20.000,00 in linea capitale, oltre al pagamento, al procuratore Pt_1 dell'odierna opposta delle spese della fase monitoria (Euro1.500,00 oltre accessori e spese vive). Il capitale avrebbe dovuto essere pagato in quattro rate, di Euro 5.000,00 ciascuna, nei termini perentori del 10.03.2025, 10.04.2025, 10.05.2025 e 10.06.2025, mentre le spese legali alla sottoscrizione dell'accordo.
pagina 6 di 8 Parte opposta lamentava che non avesse pagato la prima rata alla scadenza, così come era Pt_1
avvenuto per le spese legali concordate. Il legale di sollecitava il legale di e CP_1 Pt_1 quest'ultimo con e-mail del 31.03.2025 rispondeva ti comunico la mia rinuncia al mandato conferitomi dalla (vedasi doc. n. 2 fascicolo opposta). Parte_1
Iniziava, quindi, uno scambio di PEC tra l'avv. Calabrese ed che si protraeva dall'11.04.2025 al Pt_1
29.04.2025 (vedasi doc. n. 3 fascicolo opposta) quando inviava le disposizioni di bonifico Pt_1
relative alla prima rata capitale, che avrebbe dovuto essere pagata il 10.03.2025 e alle spese legali per la fase monitoria, che avrebbero dovuto essere pagate il 26.02.2025 (vedasi doc. n. 4 fascicolo opposta).
Nell'accordo transattivo sopra indicato (vedasi doc. n. 1 fascicolo opposta) era stato espressamente pattuito che Il mancato pagamento di quanto previsto al punto che precede, nei termini sopra convenuti, comporterà la risoluzione del presente accordo e sarà libera di agire nei confronti CP_1 di per l'intero dovuto, trattenendo a titolo di acconto quanto pagato sino a detta data. Ed Pt_1
ancora che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo verrà abbandonata dalle parti che non compariranno alle prossime udienze, affinché venga cancellata dal ruolo.
sollecitava ancora, ma questa non pagava alcunché per cui la transazione veniva CP_1 Pt_1
risolta.
Per tutte le motivazioni sopra esposte l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice opponente a norma dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, per le attività effettivamente svolte, in relazione al valore della controversia, con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria (limitata alla sola predisposizione delle memorie) e di quella decisoria svoltasi con le modalità dell'art. 281 sexies c.p.c., così per un totale di Euro 5.261,00 per compensi, oltre spese forfettarie, oneri ed accessori, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
La palese infondatezza delle domande attoree e la trascuratezza con la quale è stato redatto l'atto introduttivo del giudizio, scarno di contestazioni puntuali e di documentazione allegata, consentono di ritenere che il presente giudizio di opposizione sia stato introdotto con colpa grave, ragione che porta all'accoglimento della domanda di parte convenuta di risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, commi I e III, c.p.c., liquidati equitativamente in misura corrispondente alla metà dell'importo liquidato per compensi professionali, così per un totale di Euro 2.630,50, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza e sino al saldo effettivo.
pagina 7 di 8
PQM
il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, V Sezione Civile, nella persona del giudice dott.ssa NZ SO, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 15017/2024 (R.G. 35593/2024) emesso dal Tribunale di Milano il
30.10.2014 e pubblicato in data 06.11.2024, decreto che conferma e che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare in Parte_1
favore di , in persona dei liquidatori pro tempore, le spese di Controparte_1
giudizio, che liquida in Euro 5.261,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA, da distrarsi in favore del legale dell'opposta che si è dichiarato antistatario;
3) condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di Parte_1
Euro 2.630,50, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza e sino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni da lite temeraria, in favore di , in Controparte_1
persona dei liquidatori pro tempore.
Così deciso, in Milano, 20 Ottobre 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
Il Giudice
NZ SO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 15017/2024 (R.G. 35593/2024), emesso dal Tribunale di Milano in data 30.10.2024 e pubblicato in data 06.11.2024
DA
P IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Bologna, Via Massarenti n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Albi Berberi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio n. 33
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
P IVA , in persona dei liquidatori, dr. Controparte_1 P.IVA_2
dr. e dr. con sede legale in Milano, Via Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
ON CC n. 67, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Calabrese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, Piazza della Repubblica n. 19
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
15.10.2025 e da foglio allegato
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 8 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, ed in accoglimento dei motivi in fatto e diritto suindicati:
1) Accertare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, per palese violazione degli artt. 633 e 634
c.p.c.;
2) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società ricorrente e conseguentemente che nessuna somma è dovuta in ordine al richiamato principio di legge;
3) In via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale in danno della Resistente - opposta rideterminando il prezzo tra il minor valore del corrispettivo ottenuto dalla vendita dei pannelli ovvero l'attuale valore di mercato;
4) In ogni caso: condannare la società ricorrente al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
5) Comunque, revocare l'opposto decreto ingiuntivo in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo e non fondato su un credito certo, liquido ed esigibile.
In via istruttoria si avanza fin d'ora:
1. ammettersi C.T.U. tecnica sulle differenze della merce richiesta nonché la corretta determinazione del valore odierno di suddetta merce.
Salva ogni diversa integrazione e articolazione circa i mezzi istruttori che si renderanno necessari nei termini assentiti”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“In via principale:
Respingere per i motivi svolti l'opposizione e, per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
- In ogni caso:
- Accertato e dichiarato che deve a l'importo di € 34.408,58, per Parte_1 Controparte_5
l'effetto condannare al pagamento a del suddetto importo o del Parte_1 Controparte_1
minore o maggiore importo che verrà accertato dovuto in corso di causa, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo.
- Condannare al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. avendo agito nel presente giudizio Parte_1
con mala fede o, quanto meno, con colpa grave, con solo intento dilatorio.
pagina 2 di 8 - condannare l'attrice opponente, alla rifusione di spese e competenze di causa con 15% Parte_1
rimborso spese generali, 4% C.P.A. e 22% IVA con clausola di distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario delle spese e competenze della fase di opposizione”.
pagina 3 di 8 Il Giudice letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalle parti e ascoltata la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in data 15.10.2025; rilevato che
La presente causa trae origine dal decreto ingiuntivo n. 15017/2024 (R.G. 35593/2024), emesso dal
Tribunale di Milano in data 30.10.2024 e pubblicato in data 06.11.2024, con cui, su ricorso di
[...]
(nel prosieguo, per brevità, ), veniva ingiunto a (nel Controparte_1 CP_1 Parte_1 prosieguo, per brevità, , di pagare all'odierna parte opposta la somma di Euro 34.408,58, oltre Pt_1
agli interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture al saldo ed oltre alla somma di Euro 40,00 ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2002 e alle spese della procedura di ingiunzione.
aveva avviato la procedura monitoria asserendo di essere creditrice nei confronti di a CP_1 Pt_1
fronte della fornitura di pannelli solari e batterie, effettuata dall'odierna società opposta all'odierna opponente, di cui alla fattura n. 1934 del 30.06.2022 di Euro 10.446,98 (vedasi doc. n. 2 fascicolo monitorio) per la vendita di n. 10 “HUW-SUN2000-6KTL-L1 INVERTER 6KW AC POWER” per complessivi Euro 8.563,10, emessa a seguito dell'offerta n. 220525R del 04.03.2022 sottoscritta per accettazione (vedasi doc. n. 3 fascicolo monitorio) per la quale era stata emessa anche la successiva fattura n. 2135 del 18.07.2022 di Euro 25.961,60 (vedasi doc. n. 4 fascicolo monitorio) per la vendita di 160 PANNELLO FV SOLARDAY MPS-HC120-375WP” per CodiceFiscale_1
complessivi Euro 20.880,00, oltre IVA, descritti dettagliatamente nel DDT n. 2136 del 18.07.2022 di consegna merce (vedasi doc. n. 5 fascicolo monitorio).
Avviata la procedura monitoria e ottenuta ingiunzione di pagamento, il decreto ingiuntivo n.
15017/2024 (R.G. 35593/2024, emesso in data 30.10.2024 e pubblicato in data 06.11.2024), veniva notificato a mezzo PEC a in data 07.11.2024. Pt_1
Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, notificato a mezzo PEC in data
17.12.2024, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, per chiedere: di Pt_1 CP_1
accertare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, per palese violazione degli artt. 633 e 634
c.p.c.; di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società ricorrente e conseguentemente che nessuna somma era dovuta in ordine al richiamato principio di legge. In via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale in danno dell'opposta rideterminando il prezzo tra il minor valore del corrispettivo ottenuto dalla vendita dei pannelli ovvero l'attuale valore di mercato e, in ogni caso, di condannare la società ricorrente al risarcimento del danno pagina 4 di 8 da liquidarsi in via equitativa, con la richiesta di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo e non fondato su un credito certo, liquido ed esigibile. In via istruttoria chiedeva ammettersi C.T.U. tecnica sulle differenze della merce richiesta nonché la corretta determinazione del valore odierno di suddetta merce.
La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo che, con proprio provvedimento in data 30.04.2025, visti gli articoli 168 bis c.p.c. e 171 bis, III comma, c.p.c., fissava, per la comparizione personale delle parti, ex art. 183 c.p.c., l'udienza del 24.09.25, dando atto che, a norma dell'art. 171 bis c.p.c., dalla predetta data della prima udienza dovevano decorrere i termini indicati all'art. 171 ter c.p.c., delegando per la trattazione della causa e la redazione della sentenza la scrivente,
a cui la causa veniva definitivamente assegnata a far data dal 02.05.2025.
Si costituiva in giudizio , contestando in toto la domanda attorea ed eccependo, in primo luogo CP_1
l'intervenuto passaggio in giudicato del decreto, stante la tardività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione, e comunque la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza delle contestazioni e per la mancata produzione in giudizio dei documenti descritti in citazione, e, comunque, confusa, infondata sia in fatto che in diritto e sprovvista di supporto probatorio, nonché superata dall'intercorso accordo transattivo raggiunto in via stragiudiziale, e poi disatteso da Parte opposta chiedeva, in Pt_1 via preliminare, accertato e dichiarato che l'opposizione a decreto ingiuntivo era stata iscritta a ruolo in data 08.01.2025, e quindi 23 giorni dopo la notifica dell'atto di citazione, dichiararla improcedibile e, conseguentemente, dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, qualora la sopra svolta eccezione non venisse accolta, chiedeva di dichiarare il decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo. Nel merito chiedeva di respingere l'opposizione e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso chiedeva, accertato e dichiarato che doveva a l'importo di Euro 34.408,58, condannare al pagamento in favore di Pt_1 CP_5 Pt_1
del suddetto importo o del minore o maggiore importo che verrà accertato come dovuto in CP_1
corso di causa, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo. Chiedeva, infine, di condannare al Pt_1
risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. ritenendo che l'opponente abbia agito nel presente giudizio con mala fede o, quanto meno, con colpa grave, con solo intento dilatorio e di condannare l'attrice opponente alla rifusione di spese e competenze di causa con accessori di legge.
All'udienza in data 24.09.2025 il giudice, rilevato che dall'esame della consolle del magistrato l'atto di opposizione di parte attrice opponente risultava depositato in data 27.12.2024, rigettava l'eccezione formulata al riguardo da parte convenuta opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta e, alla luce degli atti e dei documenti di causa, ritenuto che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta (non essendo tra l'altro stati prodotti nel fascicolo telematico dell'opponente i documenti che la pagina 5 di 8 parte indica nel proprio atto introduttivo), concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia la stessa, per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza in data 15.10.2025.
***
L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Parte opponente, a sostegno delle proprie domande, prospettava una fattispecie di aliud pro alio, asserendo di aver ordinato la fornitura di pannelli da 450 w e contrariamente alle intese, la CP_1
consegnava pannelli da 375 w mentre la fornitura delle batterie di acquisto rimaneva inevasa (vedasi atto di citazione in opposizione, pag. 2).
nel proprio atto di citazione in opposizione, dichiarava di produrre sub. doc. 2) Ordine di Pt_1
acquisto e sub. doc. 3) Fatture vendita pannelli. Tuttavia, nel fascicolo telematico non risulta alcuna produzione documentale, se i documenti di prova della notifica del proprio atto introduttivo, la nota di iscrizione a ruolo e la procura speciale.
Pur bastando questa carenza di produzione documentale a rigettare le domande di parte opponente, in quanto genericamente formulate e non sostenute da adeguata prova per il loro accoglimento, per completezza deve rilevarsi che l'affermazione dell'opponente circa l'ordine di pannelli da 450W è contraddetta dall'ordine sottoscritto “per accettazione” da in data 04.03.2022 (vedasi doc. n. 3 Pt_1
fascicolo monitorio) ove si legge: Pannelli FV MPS-HC120 –375WP. CP_1
Non sono state, inoltre, sollevate contestazioni in relazione alla merce venduta e consegnata in data
18.07.2022 (vedasi doc. n. 5 fascicolo monitorio) sino alla notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo del 17.12.2025: non vi è prova, infatti, di alcuna contestazione precedente e tempestiva dell'opponente, incorrendo, pertanto, nella decadenza e nella prescrizione previste dall'art. 1495 Pt_1
c.c.
Si rileva ancora che, alla luce della produzione documentale di parte opposta, emerge che, all'esito della notifica dell'atto di citazione in opposizione, si instaurava una trattativa inter partes, che portava le parti a definire in via bonaria la vicenda, al solo scopo di evitare l'alea del giudizio e veniva così sottoscritta la transazione del 26.02.2025 (vedasi doc. n. 1 fascicolo opposta) che prevedeva il pagamento, da parte di di Euro 20.000,00 in linea capitale, oltre al pagamento, al procuratore Pt_1 dell'odierna opposta delle spese della fase monitoria (Euro1.500,00 oltre accessori e spese vive). Il capitale avrebbe dovuto essere pagato in quattro rate, di Euro 5.000,00 ciascuna, nei termini perentori del 10.03.2025, 10.04.2025, 10.05.2025 e 10.06.2025, mentre le spese legali alla sottoscrizione dell'accordo.
pagina 6 di 8 Parte opposta lamentava che non avesse pagato la prima rata alla scadenza, così come era Pt_1
avvenuto per le spese legali concordate. Il legale di sollecitava il legale di e CP_1 Pt_1 quest'ultimo con e-mail del 31.03.2025 rispondeva ti comunico la mia rinuncia al mandato conferitomi dalla (vedasi doc. n. 2 fascicolo opposta). Parte_1
Iniziava, quindi, uno scambio di PEC tra l'avv. Calabrese ed che si protraeva dall'11.04.2025 al Pt_1
29.04.2025 (vedasi doc. n. 3 fascicolo opposta) quando inviava le disposizioni di bonifico Pt_1
relative alla prima rata capitale, che avrebbe dovuto essere pagata il 10.03.2025 e alle spese legali per la fase monitoria, che avrebbero dovuto essere pagate il 26.02.2025 (vedasi doc. n. 4 fascicolo opposta).
Nell'accordo transattivo sopra indicato (vedasi doc. n. 1 fascicolo opposta) era stato espressamente pattuito che Il mancato pagamento di quanto previsto al punto che precede, nei termini sopra convenuti, comporterà la risoluzione del presente accordo e sarà libera di agire nei confronti CP_1 di per l'intero dovuto, trattenendo a titolo di acconto quanto pagato sino a detta data. Ed Pt_1
ancora che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo verrà abbandonata dalle parti che non compariranno alle prossime udienze, affinché venga cancellata dal ruolo.
sollecitava ancora, ma questa non pagava alcunché per cui la transazione veniva CP_1 Pt_1
risolta.
Per tutte le motivazioni sopra esposte l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice opponente a norma dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, per le attività effettivamente svolte, in relazione al valore della controversia, con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria (limitata alla sola predisposizione delle memorie) e di quella decisoria svoltasi con le modalità dell'art. 281 sexies c.p.c., così per un totale di Euro 5.261,00 per compensi, oltre spese forfettarie, oneri ed accessori, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
La palese infondatezza delle domande attoree e la trascuratezza con la quale è stato redatto l'atto introduttivo del giudizio, scarno di contestazioni puntuali e di documentazione allegata, consentono di ritenere che il presente giudizio di opposizione sia stato introdotto con colpa grave, ragione che porta all'accoglimento della domanda di parte convenuta di risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, commi I e III, c.p.c., liquidati equitativamente in misura corrispondente alla metà dell'importo liquidato per compensi professionali, così per un totale di Euro 2.630,50, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza e sino al saldo effettivo.
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PQM
il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, V Sezione Civile, nella persona del giudice dott.ssa NZ SO, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 15017/2024 (R.G. 35593/2024) emesso dal Tribunale di Milano il
30.10.2014 e pubblicato in data 06.11.2024, decreto che conferma e che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare in Parte_1
favore di , in persona dei liquidatori pro tempore, le spese di Controparte_1
giudizio, che liquida in Euro 5.261,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA, da distrarsi in favore del legale dell'opposta che si è dichiarato antistatario;
3) condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di Parte_1
Euro 2.630,50, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza e sino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni da lite temeraria, in favore di , in Controparte_1
persona dei liquidatori pro tempore.
Così deciso, in Milano, 20 Ottobre 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
Il Giudice
NZ SO
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