Art. 3.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della marina mercantile ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nelle convenzioni nn. 92, 133 e 143, di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni stesse.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della marina mercantile ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti nelle convenzioni nn. 92, 133 e 143, di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni stesse.