CA
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. EF RA Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 1943/2023 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Pizzuti, Mariapaola Boni e Parte_1
SE NZ ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma, Piazza di
Pietra 44;
APPELLANTE
E
, contumace; Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 7268/2023, pubblicata il 12 luglio 2023.
CONCLUSIONI APPELLANTE: L'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma voglia accogliere il presente ricorso in appello e, quindi, in riforma della sentenza impugnata in epigrafe, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa contributiva dell' contenuta nel verbale di accertamento CP_1
e notificazione n. 202100072/DDL e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza dell'obbligo per la società di corrispondere all' la somma di Euro 53.355,90 a titolo di Parte_1 CP_1 contributi, sanzioni e interessi, nonché condannare l' alla restituzione dell'importo di Euro CP_1
10.997,00 indebitamente versato dalla a seguito di istanza di rateizzazione. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del primo grado.
Fatto e diritto
1.Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Roma, depositato in data 7 dicembre 2022, la CP_ società conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso il verbale Parte_1 unico di accertamento e notificazione n. 202100072/DDL dell'11 aprile 2022, notificato alla società in data 5 maggio 2022, allegando quanto segue:
– svolgeva attività di autotrasporto di cose per conto terzi, operando su tutto il territorio nazionale ed in Europa ed applicando il CCNL autotrasporto e spedizione merci;
– a tutto il mese di novembre 2022 occupava un totale di 13 dipendenti, di cui 8 svolgevano mansioni di autotrasportatore, effettuando numerose trasferte mensili in base alle richieste di trasloco e autotrasporto che pervenivano alla ricorrente dall'Italia e da altri Paesi europei;
– il personale impiegato come autotrasportatore era impegnato per circa venti giorni al mese in trasferte in Italia e in Europa;
la società doveva quindi gestire un volume complessivo di quasi duemila giorni di trasferta all'anno;
– in tutte le occasioni in cui il personale della ricorrente era stato inviato in missione, lo stesso aveva regolarmente percepito in busta paga la relativa indennità di trasferta, come emerge dal LUL relativo agli anni 2015 – 2021 in cui tale voce indennitaria era indicata con la dicitura “Trasferta
Italia”;
– stante la descritta mole di trasferte svolte dal personale, la società ricorrente aveva adottato uno specifico meccanismo di pagamento delle spese relative alle missioni, che venivano sostenute: a) in parte direttamente dalla società (solitamente le spese per la prenotazione di alberghi e strutture ricettive); b) in parte dai dipendenti durante la trasferta (solitamente le spese relative al vitto) e successivamente rimborsate dalla ricorrente;
– le spese sostenute dai lavoratori in trasferta venivano anticipate e comunicate telefonicamente alla società datrice di lavoro, la quale provvedeva al relativo rimborso in busta paga. Non era prevista l'acquisizione degli scontrini relativi alle spese sostenute perché tale operazione avrebbe reso più complessa e macchinosa la procedura (tenuto conto dell'elevato numero di trasferte che quotidianamente effettuava il personale); Con
– in data 28 settembre 2021 l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (d'ora innanzi solo ) di Roma, CP_ l' e l' avevano avviato un accertamento congiunto nei confronti della società ricorrente, CP_3 cui erano seguiti alcuni accessi finalizzati all'acquisizione di documentazione;
2 – in particolare, dall'ultimo verbale interlocutorio del 21 marzo 2022, risultava che la società ricorrente aveva prodotto agli ispettori “la documentazione dei viaggi (trasferte) per gli anni 2018,
2020 e 2021 a campione per i mesi di febbraio e luglio di ogni anno e […] a campione per i mesi di febbraio e luglio per gli anni 2017 e 2019”;
– all'esito delle verifiche gli organi ispettivi avevano notificato il verbale unico di accertamento n.
202100072/DDL con cui avevano contestato alla società ricorrente che “le somme registrate al
LUL, imputate a rimborsi spese a piè di lista erogate ai dipendenti, sottratte all'imponibile contributivo ( ed assicurativo ( ) dettagliatamente indicate nell'allegato n. I che CP_1 CP_3 CP_3 unito al presente verbale di accertamento ne costituisce parte integrante, sono da qualificare quali retribuzione imponibile a tutti gli effetti”;
– nulla invece era stato rilevato con riferimento all'effettivo svolgimento delle trasferte da parte del personale della ricorrente;
CP_
– in data 15 luglio 2022 l' aveva emesso un invito a regolarizzare nei confronti della società ricorrente, relativo alle irregolarità riscontrate con il già menzionato verbale di accertamento, e, successivamente, aveva emesso un DURC non regolare;
– operando nell'ambito di appalti pubblici e privati per i quali è necessario il possesso del DURC, la ricorrente era stata costretta a presentare istanza di rateizzazione che, tuttavia, non implicava il riconoscimento della pretesa contributiva dell'ente ed aveva avuto il solo fine di ottenere il rilascio del DURC regolare in attesa di attivare gli strumenti di tutela giudiziale;
CP_
– aveva quindi provveduto al pagamento delle prime quattro rate, corrispondendo all' l'importo di € 10.997,00 e, nelle more, aveva impugnato il verbale di accertamento in data 2 agosto 2022 con ricorso amministrativo ai sensi della l. 88/89.
Tanto premesso in fatto, in diritto deduceva sulla infondatezza della pretesa contributiva azionata con il verbale di accertamento e concludeva, quindi, chiedendo che il Tribunale adito volesse:
<- accogliere il presente ricorso ed in particolare voglia accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa contributiva dell' contenuta nel verbale di accertamento e notificazione n. CP_1
202100072/DDL, notificato il 5 maggio 2022;
- per l'effetto, dichiarare l'inesistenza dell'obbligo per la società di Parte_1 corrispondere all' la somma di € 53.355,90 a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
CP_1
- sempre per l'effetto, condannare l' alla restituzione dell'importo di € 10.997,00 CP_1 indebitamente versato dalla a seguito di istanza di rateizzazione, nonché la Parte_1 restituzione delle eventuali rate che dovessero essere versate durante il corso del presente giudizio.
Con vittoria di spese (15%), competenze ed onorari.>>.
3 CP_ 2. Si costituiva l' che deduceva sull'infondatezza del ricorso, eccependo preliminarmente sull'inammissibilità dell'opposizione, avendo controparte presentato una domanda di rateizzazione relativa, oltre al debito di cui al verbale, anche a quello dichiarato all'ente con la denuncia mensile di giugno 2022.
Osservava che, in considerazione della disciplina operante in materia di rateizzazioni e del riconoscimento dei debiti effettuato con l'istanza predetta, l'avverso ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Nel merito evidenziava che nel verbale ispettivo si dava conto che era stata richiesta l'esibizione di CP_ tutti i giustificativi delle somme presenti sul LUL, non inserite nell'imponibile contributivo ed assicurativo e che l'amministratore dell'azienda aveva dichiarato di non poter produrre la CP_3 documentazione giustificativa dei rimborsi spese a piè di lista registrati al LUL come erogati ai dipendenti negli anni da ottobre 2016 sino al mese di settembre 2021.
Conseguentemente, in mancanza di alcun documento giustificativo, gli ispettori avevano accertato che le somme registrate al LUL, imputate a rimborsi spese a piè di lista erogati ai dipendenti, CP_ sottratte all'imponibile contributivo dovevano essere qualificate quali retribuzione imponibile da assoggettare a contribuzione.
Evidenziava che nessuna prova era stata fornita, non solo in sede ispettiva, ma anche nell'odierna sede giudiziaria, essendo irrilevante l'esigua documentazione relativa a fatture alberghiere.
Richiamava, quindi, la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di sgravi contributivi, di onere probatorio al riguardo gravante sul datore di lavoro, di limiti al riconoscimento dell'indennità di trasferta e dei rimborsi spesa.
Osservava, dunque, che, costituendo il rimborso spese a piè di lista il presupposto per l'esonero contributivo, gravava sulla società opponente la prova del titolo giustificativo dell'esonero e la relativa allegazione nel ricorso.
Concludeva, quindi, perché: a) in via preliminare fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
b) in via principale, fosse accertata la legittimità del verbale unico di accertamento e notificazione, con conseguente rigetto dell'opposizione perché infondata;
c) in via subordinata, fosse accertata la legittimità parziale del già menzionato verbale, con conseguente rigetto dell'opposizione perché infondata e riconoscimento del relativo diritto di credito dell'ente.
3. Il processo era istruito con i documenti prodotti dalle parti.
All'esito, con la sentenza oggi gravata, il Tribunale di Roma così provvedeva: <- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' che si
4 liquidano in complessivi € 4.831,15, di cui euro € 630,15 a titolo di rimborso spese generali, oltre
IVA e CPA>>.
Il giudice a quo così motivava la decisione: < rateizzazione, la società ha riconosciuto in modo esplicito e incondizionato il debito contributivo indicato oggetto del verbale di accertamento, rinunciando a tutte le eccezioni che possano influire CP_ sull'esistenza ed azionabilità del credito dell' nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
L'esplicita affermazione della sussistenza del debito ha valenza di ricognizione del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., realizzandosi un'astrazione processuale del rapporto fondamentale, con conseguente inversione dell'onere della prova;
spetta, pertanto, alla società ricorrente provare la CP_ sussistenza di cause che inficiano la validità della pretesa creditoria dell' sul punto, la stessa giurisprudenza di legittimità prodotta dal ricorrente (Cassazione civile sez. lav., 20/10/2020,
n.22783) ha ritenuto il valore ricognitivo di analoghe dichiarazioni contenute in istanza di rateizzazione con conseguente inversione dell'onere probatorio ex art. 1988 c.c. a carico della parte debitrice.
La natura ricognitiva del debito non può essere esclusa dalla circostanza che l'istanza sia stata formulata sulla base di un modulo predisposto, poiché la sottoscrizione esprime la decisione aziendale di aderirvi;
giova richiamare in merito quanto evidenziato dalla Suprema Corte in fattispecie analoga: “… La normativa sulla regolarizzazione degli inadempimenti contributivi è intesa, non diversamente dalla analoga normativa in materia tributaria, a consentire l'immediata percezione di entrate altrimenti sospese e ad eliminare il contenzioso, con gli aggravi economici ed organizzativi ad esso collegati;
deve pertanto ritenersi, pur in difetto di espressa previsione di legge al riguardo, che l'accoglimento della domanda di condono comporti il venire meno di ogni contestazione sull'esistenza del debito contributivo e che sia priva di ogni effetto la riserva di accertamento negativo del debito eventualmente apposta dall'interessato alla domanda di condono, senza che sia perciò solo configurabile una lesione del diritto di difesa, atteso che chi ritenga di non essere tenuto all'obbligo contributivo conserva ogni possibilità di far valere le proprie ragioni, non essendo il condono una via obbligata, ma una opzione ampiamente discrezionale…” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 4918 del 15/05/1998).
Nella consapevolezza dell'effettiva difficoltà che l'impresa potrebbe avere per il mancato rilascio del DURC, occorre però evidenziare che l'istanza di rateizzazione non può essere meramente finalizzata ad ottenere il DURC regolare, per poi, una volta conseguito il risultato, contestare il debito riconosciuto (come peraltro in tal caso esplicitamente ammesso dall'opponente: “…tale istanza… ha avuto il solo fine di ottenere il rilascio del DURC regolare in attesa di attivare gli
5 strumenti di tutela giudiziale”). In tal modo l'impresa, pur a fronte di un inadempimento contributivo, verrebbe ad essere indebitamente equiparata (sulla base della mera circostanza dell'accoglimento della domanda di rateizzazione) ad altre imprese che invece hanno regolarmente adempiuto agli oneri contributivi, o che stanno adempiendo senza rilievi al piano di rateizzazione, con conseguenze inique sotto il profilo della parità di trattamento e della libera concorrenza tra imprese e sostanziale disapplicazione delle regole per il rilascio del DURC. CP_ Pertanto, considerato che la ricognizione di debito effettuata ha l'effetto di dispensare l' dall'onere di provare il rapporto fondamentale, presumendosi l'esistenza del diritto fino a prova contraria ex art. 1988 c.c., incombeva sulla parte ricorrente l'onere di dedurre specificamente e CP_ provare la sussistenza di circostanze idonee ad inficiare la pretesa creditoria dell'
Ciò tanto più nel caso in esame, in cui, all'esito dell'accertamento ispettivo, è stato contestato alla società il mancato inserimento nell'imponibile contributivo e assicurativo delle voci retributive riportate nel LUL e imputate a “rimborso spese”: come condivisibilmente evidenziato dalla difesa CP_ dell' il datore di lavoro che pretenda di usufruire di esoneri contributivi deve dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti (sul punto, v. Cass. ord. 18160/18 secondo cui “laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione” ; v. anche, fra le altre, Cass. 22 luglio 2014, n. 16639).
Tuttavia, la società ricorrente si è limitata ad affermare di non poter fornire i documenti giustificativi dei rimborsi, effettuati sulla base delle indicazioni fornite telefonicamente dai lavoratori attraverso un sistema che “non prevede l'acquisizione degli scontrini relativi alle spese sostenute poiché tale operazione renderebbe più complessa e macchinosa la procedura (tenuto conto dell'elevato numero di trasferte che quotidianamente effettua il personale).”.
Ha poi asserito che “i rimborsi non sono stati effettuati per gli alloggi…gli importi indicati in busta paga come rimborso spese non coincidono con quelli indicati nelle fatture emesse dagli alberghi, circostanza che conferma che i rimborsi stessi avessero ad oggetto altre spese di minore entità
(vitto); gli importi indicati in busta paga (v. i LUL allegati) a titolo di rimborso ammontano ad una media di 20,00/30,00 euro per giorno di trasferta, somme assolutamente coerenti con le spese sostenute per il vitto giornaliero dai lavoratori”, in assenza di riferimenti puntuali alle spese sostenute a titolo di vitto ed alloggio per ciascun dipendente trasfertista.
Appare evidente la genericità di tali allegazioni da parte della società, che avrebbe dovuto invece
6 dedurre specificamente (e provare) le circostanze giustificative dei rimborsi, precisando, per ogni dipendente, gli importi pagati, il momento e la causa delle spese effettuate.
Non poteva quindi ritenersi ammissibile la prova testimoniale sulle predette circostanze, formulate, come detto, in maniera generica e dunque in contrasto con la previsione dell'art. 244, co. 1 c.p.c.
(in base al quale “la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica … dei fatti, formulati in articoli separati” sui quali ogni persona deve essere interrogata); non può demandarsi ai testimoni l'esplicazione di termini imprecisi ed espressioni vaghe e, così, la sostanziale descrizione di quanto avvenuto, descrizione che deve essere già contenuta in maniera esaustiva nell'atto introduttivo. …>>.
4. Avverso tale decisione propone l'odierno appello la società sulla base di due Parte_1 motivi d'impugnazione. CP_ L' nonostante la regolare notificazione dell'atto di gravame, è rimasto contumace nel grado.
4.1. Con il primo motivo d'appello la società impugna la sentenza per l'erronea valutazione circa gli effetti della richiesta rateizzazione.
Il motivo è articolato in due distinte censure.
A)Con la prima, la società appellante censura la sentenza affermando la mancanza di una vera e propria ricognizione del debito ex art. 1988 c.c.
Afferma che la ricostruzione operata dal giudice di prime cure non possa ritenersi condivisibile, risultando assente nel caso di specie una specifica volontà ricognitiva del debito da parte della società, presupposto necessario affinché possa configurarsi l'istituto della ricognizione del debito e operare l'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1988 c.c.
Sostiene che sarebbe principio giurisprudenziale consolidato – sia in materia tributaria che previdenziale – che l'accesso alla rateizzazione non costituisce riconoscimento del debito.
Osserva che una chiara e univoca volontà di riconoscere il debito non può rinvenirsi nell'avvenuta sottoscrizione dell'istanza di rateizzazione, e ciò alla luce delle seguenti circostanze:
- la richiesta di accesso alla rateizzazione viene effettuata secondo una procedura standardizzata, in CP_ modalità telematica, attraverso l'invio di un modulo sull'area riservata del contribuente;
- tale modulo è precompilato, identico per ogni richiesta di dilazione e non sono in alcun modo previste fasi della procedura nelle quali il contribuente viene interpellato circa le condizioni che esso è chiamato a sottoscrivere;
- tra tali condizioni non negoziabili, il contribuente è obbligato a dichiarare “di riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito contributivo indicato” e “di rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sull'esistenza ed azionabilità del credito dell' ”; CP_1
7 - come si evince dalle schermate relative alla citata procedura telematica, non vi è alcuna possibilità per il contribuente di omettere tale dicitura né di indicare il proprio dissenso in ordine a tale clausola.
Rileva, inoltre, che ha manifestato una volontà incompatibile con la ricognizione del debito, provvedendo appena sette giorni dopo l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione (25 luglio 2022)
a presentare ricorso amministrativo (in data 2 agosto 2022), nel quale si esplicitava in modo univoco che “la presentazione della predetta istanza non implica in alcun modo accettazione da parte della ricorrente della pretesa contributiva contenuta nel verbale”.
Deduce, poi, che nessuna disposizione sancisce un divieto per l'impresa di ricorrere all'istituto della rateizzazione per ottenere l'emissione del DURC regolare.
Evidenzia, inoltre, come non possa ritenersi condivisibile il riferimento all'asserita disparità di trattamento che – secondo la prospettazione del Tribunale – verrebbe a determinarsi tra un'azienda che “pur a fronte di un inadempimento contributivo” ottiene il DURC grazie all'accesso alla dilazione e una che ha “regolarmente adempiuto agli oneri contributivi”: ciò perché, al momento in cui l'odierna appellante ha richiesto la rateizzazione, non era stato accertato alcun CP_ inadempimento contributivo, avendo l' solamente rilevato delle irregolarità, il cui accertamento non era definitivo.
Osserva che dall'impossibilità di attribuire all'istanza di rateizzazione valore di ricognizione del debito deriva che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, nel caso di specie non opererebbe alcuna inversione dell'onere della prova, sicché sarebbe l'ente previdenziale tenuto a dimostrare, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, la sussistenza dei fatti posti a base della pretesa contributiva.
B) Con la seconda, articolata in via subordinata, rileva la mancanza di approvazione scritta ex art. 1341 c.c.
Evidenzia che l'assenza di carattere negoziale in relazione a detta clausola (apposta unilateralmente) e le modalità con cui la procedura viene realizzata (e cioè mediante utilizzo di un modello preimpostato da una delle parti) rendono l'istanza di rateizzazione assimilabile ad un contratto per adesione, il quale necessita, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., di specifica approvazione scritta a pena di inefficacia delle clausole che determinano limiti alla facoltà di una delle parti di proporre eccezioni.
4.2. Con il secondo motivo d'appello la società impugna la sentenza per Parte_1
l'erronea valutazione circa la genericità delle allegazioni e delle richieste istruttorie articolate nel ricorso.
Deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, le citate allegazioni risultano
8 specifiche e descrivono attentamente la procedura che la società – per far fronte alla elevata mole di trasferte del proprio personale – ha utilizzato con riguardo ai rimborsi spese, dando evidenza degli elementi (importi, momento e causa delle spese) che secondo la sentenza sarebbero asseritamente stati indicati in modo generico.
Osserva, infatti:
a) quali siano gli importi oggetto di rimborso emergeva dalle buste paga allegate, perché la acquisiva notizia dai lavoratori circa le somme anticipate dagli stessi e procedeva al Parte_1 rimborso;
b) quale sia il momento dell'anticipazione delle spese emergeva allo stesso modo dalle buste paga, venendo effettuati i rimborsi nel cedolino del mese in cui le stesse erano effettuate;
c) in ordine alla causa delle spese era stato a più riprese evidenziato che le stesse avessero ad oggetto il vitto, essendo invece quelle relative agli alloggi sostenute direttamente dalla società.
5. I due motivi d'appello, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione delle questioni con gli stessi proposte, sono infondati.
6. In primo luogo, è infondata l'affermazione di parte appellante che, disconoscendo il valore di ricognizione di debito attribuito dal giudice di primo grado alla proposta di rateizzazione, sostiene che, in difetto dell'inversione dell'onere della prova derivante dall'art. 1988 c.c., l'ente previdenziale sarebbe tenuto, secondo i principi generali, a dare dimostrazione della sussistenza dei fatti posti a base della pretesa contributiva.
In realtà, la società con l'opposizione al verbale unico di accertamento e Parte_1 notificazione n. 202100072/DDL fa valere il proprio preteso diritto a fruire degli sgravi in relazione alle somme pagate ai dipendenti autotrasportatori per presunte spese di vitto.
Al riguardo, la giurisprudenza è pacifica nel senso che, in tal caso, grava sul datore di lavoro l'onere di provare le somme sottratte all'obbligo contributivo.
La Suprema Corte, infatti, in relazione ad analoga vicenda e con riferimento a pronuncia del CP_ giudice d'appello che aveva onerato l' della prova delle somme richieste a titolo contributivo, ha affermato che <merita accoglimento anche il secondo motivo, con il quale viene criticato il percorso argomentativo svolto dalla Corte di merito onerando l' della prova in ordine alla CP_1 natura retributiva delle somme erogate, così risultando il decisum non conforme al consolidato principio di legittimità per cui l' deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme CP_1 erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro spettando, invece, al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di
9 rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (v., per tutte, Cass. 20 febbraio 2012, n. 2419);
6. rileva, dunque, il principio generale più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (vedi, fra le altre, Cass. 22 luglio 2014, n.16639)>> (Cass. 18160/2018).
A dimostrazione che si tratta di un orientamento conforme e consolidato nel tempo, si richiama altra recentissima pronuncia della Suprema Corte che, proprio in materia di esenzione contributiva per indennità e spese di viaggio, ed in presenza di una pronuncia della Corte d'appello che, ancora CP_ una volta, aveva onerato l' della prova delle pretese contributive, ha affermato: <
4.1. Questa
Corte ha di recente affrontato le tematiche oggetto del presente ricorso (cfr. Cass. 09/06/2023 n.
16466) ed ha ritenuto che, se è sull'ente previdenziale che incombe la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo purché in dipendenza del rapporto di lavoro, grava per contro sul datore di lavoro l'onere di provare che nello specifico sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (cfr. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 461).
In sostanza quando si discuta di esenzione dall'obbligo contributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell'esonero che ha l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto (Cass. 10/07/2018 n. 18160). Ne consegue che è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che è tenuto a dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (Cass.18/06/2018 n. 16033). L' come detto, deve solo provare l'ammontare CP_1 complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro e spetta al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass. n. 16033 del 2018 cit.).
Il datore di lavoro deve provare sia che vi erano state trasferte e indennità connesse a trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5 (Cass. n. 16033 del 2018, cit.).
4.2. A tali principi non si è attenuta la Corte di appello che nel decidere la controversia avrebbe dovuto tenere conto del fatto che era onere della società oggi controricorrente dimostrare che le somme versate erano state assoggettate a contribuzione nella misura corretta tenuto conto di tutte
10 le possibili riduzioni mentre l' era tenuto solo ad allegare, e lo ha fatto, che erano state CP_1 versate ai lavoratori somme per trasferte.>> (Cass. 22923/2024).
6.1. Ciò che va dimostrato, quindi, è la causa dell'esonero, cioè – per fare diretto riferimento alle vicende del presente giudizio – l'ammontare dei rimborsi erogati giorno per giorno e, quindi, il costo dei singoli pasti di volta in volta sostenuti da ciascun dipendente;
non ha alcuna rilevanza, invece, la prova dell'asserito procedimento utilizzato dalla società per procedere al rimborso spese, su cui sono stati articolati i capitoli di prova nel primo grado del giudizio e su cui è stata reiterata la richiesta con l'atto d'appello.
Sostiene parte appellante che i capitoli di prova testimoniale articolati non sarebbero generici perché gli importi oggetto di rimborso emergerebbero dalle buste paga allegate, così come il periodo cui erano riferite le spese, inoltre per quanto riguarda la causale fin dall'atto introduttivo era stata indicata nel rimborso delle spese anticipate dai lavoratori per il vitto.
La deduzione non merita di essere condivisa.
A mero titolo di esempio, per dimostrare l'infondatezza di quanto asserito dalla società appellante, si prende in considerazione la busta paga del mese di dicembre 2018 dell'autotrasportatore
[...]
. Controparte_4
La busta presenta 23 giorni di trasferta in Italia, con l'attribuzione dell'indennità giornaliera di €
40,00, ed un rimborso spese complessivo del mese pari a € 546,00.
Orbene, è evidente che il rimborso spese complessivo nulla chiarisce sulle spese sostenute giorno per giorno e sul costo dei singoli pasti che costituisce il titolo che giustifica l'esonero contributivo.
Né i capitoli di prova, che vertevano solo sulle modalità con cui la società procedeva all'asserito rimborso delle spese per il vitto, avrebbero potuto condurre ad un approfondimento istruttorio – non giustificato perché estraneo al tema della prova e, peraltro, praticamente impossibile da ricostruire – sul costo dei singoli pasti giornalieri, per ogni mese, anticipato da ciascun dipendente.
Essendo le modalità di redazione delle buste paga identiche per tutti i dipendenti e per tutti i mesi degli anni oggetto dell'accertamento ispettivo – in sostanza, per ogni dipendente la busta paga reca solo il dato aggregato mensile del rimborso delle spese – appare evidente che la società odierna appellante non ha dato la prova dei titoli che giustificano l'esonero contributivo.
6.2. Né vale addurre l'esistenza della prassi aziendale di non richiedere la prova documentale della spesa sostenuta per il vitto, asseritamente giustificata dal numero delle trasferte effettuate dai dipendenti, perché si tratta di una prassi interna non rilevante ai fini dell'adempimento dell'obbligo contributivo.
Deduce parte appellante che l'ordinamento non imporrebbe in alcun modo la conservazione della documentazione ai fini della legittimità dei rimborsi e, a tal fine, richiama due pronunce, invero
11 piuttosto datate, della Suprema Corte.
In realtà, la giurisprudenza richiamata dall'appellante, afferma che <In relazione alla parte della motivazione con la quale si è ritenuta legittima la mancata sottoposizione a contribuzione integrale del rimborso spese forfettario delle piccole spese non documentabili a favore dei dirigenti, si deve osservare che questo Supremo Collegio ha invero già ritenuto (Sent. 3 novembre 1983) che, in assenza nella legge di una precisa definizione del “rimborso a piè di lista”, per esso occorre rifarsi alla nozione tratta dalla pratica e dalla tecnica amministrativa aziendale;
alla stregua di tale nozione, il principio generale che le spese vive sostenute dal lavoratore debbano essere, ordinariamente, documentate, incontra un limite nella documentabilità delle stesse spese, la quale
è da intendersi in senso non assoluto, ma relativo agli usi generalmente praticati;
ne consegue che tale documentazione non è necessaria nei casi, che restano affidati alla correttezza del dipendente, di piccole spese per mance, taxi, parcheggi, ecc., che sono oggettivamente non documentabili, e per le quali la prova non è richiesta usualmente, in ragione della loro non rilevante consistenza.
Il tribunale si è sostanzialmente attenuto a tali principi, allorché ha accertato che “obiettivo della erogazione è quello di sollevare il lavoratore da quelle spese non documentabili, e quindi non rimborsabili con il sistema a piè di lista, che, notoriamente, chiunque si sposta dalla propria residenza affronta (mance, telefonate, etc.)”; tanto più ove si consideri che la erogazione era limitata ai giorni di effettiva trasferta e che si trattava di un importo che appare del tutto proporzionale alla natura modesta di dette spese appunto per questo definite minute. Né evidentemente il criterio proporzionale alla retribuzione, anziché fisso appare sufficiente per ritenere trattarsi di retribuzione, posto che non appare inverosimile che anche le spese minute siano maggiori quanto maggiore è l'importanza del dirigente e pertanto la sua retribuzione.>>
(Cass. 7484/1992).
La richiamata pronuncia, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, conferma il principio generale che le spese vive sostenute dal lavoratore debbano essere ordinariamente documentate, con l'unica eccezione di quelle piccole spese che sono oggettivamente non documentabili (a tal fine, la pronuncia richiama le mance, i parcheggi, i taxi).
La giurisprudenza di legittimità, quindi, non ha mai affermato che siano esenti dall'obbligo di documentazione le spese per il vitto, che sono sempre state ordinariamente documentabili per il tramite di ricevute, fatture, scontrini fiscali, ecc.; né le stesse rientrano nel concetto delle “piccole spese” cui fa riferimento la Corte Suprema, tenuto conto che è la stessa società appellante a riferire che si trattava di importi che si aggiravano dai 20 ai 30 euro al giorno.
Peraltro, la predetta pronuncia (unitamente all'altra richiamata da parte appellante del 1983) va letta anche alla luce dell'epoca in cui è stata emessa, in cui l'unico mezzo di pagamento delle piccole
12 spese indicate dalla Corte Suprema era il denaro contante, e per tali spese di solito non era rilasciata una documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
Alla data degli anni oggetto della contestata ispezione (2015 – 2021) la situazione, però, era totalmente cambiata ed i principi affermati dalla Suprema Corte non sarebbero applicabili, quantomeno con riferimento alle spese per taxi e parcheggi – e men che mai a quelle per il vitto - che, ormai, sono ampiamente documentabili e per le quali nessuna azienda attenta alle problematiche fiscali e contributive accetterebbe di rimborsare ad un dipendente la spesa senza il documento giustificativo dell'onere sostenuto.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, si osserva che, già in base ai principi generali sull'esonero contributivo, la società odierna appellante era onerata della prova del diritto reclamato di sottrarre le somme versate per rimborso spese dall'imponibile, onere che non è stato adempiuto, né la prova testimoniale richiesta aveva una qualche utilità a tal fine.
Ciò è già sufficiente al rigetto dell'appello.
8. Per completezza di argomentazione, però, si osserva che è infondato anche il primo motivo d'appello concernente la ricognizione di debito.
8.1. Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la giurisprudenza – in materia previdenziale – è costante nell'affermare che: <
7. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Peraltro, l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. cív., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non
è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione.
8. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato atto che non risultava neanche prodotta la domanda di rateizzazione dalla quale si sarebbe dovuto trarre la prova del consapevole riconoscimento del debito contributivo per cui non poteva procedersi alla interpretazione sollecitata dalla parte e che dal documento attestante l'accoglimento della domanda non poteva
13 presumersi che il debitore avesse inteso riconoscere il debito, oltre che ottenere la rateizzazione del medesimo. Si tratta di motivazione che, per essere espressione dei poteri di apprezzamento della realtà fattuale acquisita al processo, non può neanche in via meramente ipotetica porsi quale violazione dei canoni di valutazione delle prove di cui all'art. 116 c.p.c. evocato dal ricorrente, e, peraltro, tale motivazione non viene censurata neanche nei ristretti limiti ammessi dal vizio indicato nell'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c.>> (Cass. 5549/2021).
Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, l'intenzione CP_ ricognitiva emerge chiaramente dalla dichiarazione resa all' la cui chiarezza è tale da escludere che il legale rappresentante della società non avesse consapevolezza del riconoscimento operato o che la dichiarazione potesse avere finalità diverse.
Nella domanda di rateizzazione, ritualmente prodotta in atti dall' unitamente alla memoria CP_1 difensiva del primo grado (doc. n. 5 allegato alla memoria difensiva del primo grado), infatti, il legale rappresentante della società odierna appellante, dopo avere richiesto la rateizzazione dell'importo di € 43.639,37, oltre somme aggiuntive, relativo al periodo novembre 2016 – giugno
2022, ha dichiarato:
<•di riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito contributivo indicato, fatto salvo il CP_ diritto per l' ad ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;
•di rinunciare a tutte le eccezioni che possano influire sull'esistenza ed azionabilità del credito CP_ dell' nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile;
•di voler soddisfare, per ogni gestione assicurativa, il debito per contributi e somme aggiuntive nei confronti dell'Istituto a partire dal periodo più remoto;
•di non avere versato integralmente le trattenute a carico dei lavoratori relative ai debiti di cui alla presente istanza;
>>.
È priva di rilievo la circostanza che la domanda di rateizzazione fosse stata predisposta CP_ telematicamente sul sito dell' con impossibilità per il richiedente di modificarla, perché nessuno ha obbligato la società odierna appellante a presentare la suddetta domanda e perché con la sua sottoscrizione il legale rappresentante della società ha fatto propria l'espressione di volontà contenuta nel predisposto modulo telematico.
Peraltro, se la società avesse ritenuto non dovuta la somma avrebbe avuto gli strumenti amministrativi e processuali per contestarla, come poi ha fatto – ma a riconoscimento già avvenuto
– con il ricorso amministrativo e la successiva opposizione giudiziale.
Il tenore della dichiarazione, che non richiede alcun particolare sforzo interpretativo, rende evidente CP_ l'avvenuta ricognizione del debito che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., dispensa l' dal provare il rapporto fondamentale e fa presumere fino a prova contraria – prova che, come già osservato, non è
14 stata fornita dalla – l'esistenza del credito dell'Istituto. Parte_1
La società appellante erroneamente afferma, al fine di inficiare il valore ricognitivo del debito contenuto nella suddetta dichiarazione, che possa essere rilevante il motivo puramente interno, non espresso, della proposizione della richiesta di rateizzazione per ottenere il DURC regolare, ma è evidente che, trattandosi di motivazione inespressa, non riveste alcun rilievo.
Da ultimo, infondata è anche l'affermazione che alla predetta dichiarazione sarebbe applicabile l'articolo 1341, 2^ comma, c.c.: la giurisprudenza, infatti, afferma che <il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo (Cass., 9097/2018).
L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., 30/10/2002, n. 15353).>> (Cass. 22948/2024).
La mancanza di natura negoziale della ricognizione di debito rende, quindi, inapplicabile la disciplina dell'articolo 1341, comma 2, c.c.
9. L'appello deve, quindi, essere interamente respinto con conseguente conferma della sentenza resa dal Tribunale di Roma.
Stante la contumacia dell' nel grado, nulla è dovuto per le spese di lite del presente giudizio CP_1
d'appello.
Sussistono, invece, le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.q.m.
Respinge l'appello.
Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 28 maggio 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
EF RA
15