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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 3611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3611 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia, viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dai procuratori delle parti entro il termine perentorio del 23.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n° 15445 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. nato a [...] il 1°.
1.1962 ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Palermo, Via Ariosto n° 47, presso lo studio dell'Avv. Francesco Pepe, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attore
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato a Palermo Via G. Sciuti 38, presso lo studio dell'Avv. Ambra Rispoli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
, e, premesso di aver contratto matrimonio con quest'ultima nell'anno 1991, esponeva che, con
[...] atto del 13.7.1995, i coniugi avevano acquistato, in regime di comunione dei beni, un'immobile sito in
Monreale nella Via Aldo Moro n. 49/A sito al piano S1 e identificato al Foglio 27, Particella 3103, Sub
128, utilizzato sino al 2014 come studio odontotecnico dal e studio medico dentistico della Pt_1
. CP_1
Considerato che, con decreto n. 2031/2016 del 18.2.2016 (reso nell'ambito del giudizio di separazione, recante il n. RG 11216/2015, instaurato su ricorso del 27.7.2015 di Controparte_1
1 ) il Tribunale di Palermo aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che CP_1
l'immobile in questione era, dunque, divenuto di proprietà di ½ ciascuno, chiedeva procedersi alla divisione giudiziale del bene.
A ciò aggiungeva che, dal mese di settembre 2014 (data dell'effettiva separazione di fatto fra i coniugi) l'immobile era stato unicamente utilizzato dalla convenuta, la quale aveva omesso di versare all'attore l'indennità a lui spettante per essere stato escluso dal godimento dell'immobile e che, quantificabile in euro 300 mensili (su un totale di euro 600 mensili) per le 97 mensilità in rilievo (dal settembre 2014 all'ottobre 2022, data di introduzione del giudizio), ammontava complessivamente ad euro 29.100,00. Chiedeva, dunque, il pagamento in suo favore di tale importo, oltre alle “indennità” maturande nel corso del presente giudizio e gli interessi legali e la rivalutazione dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva la convenuta e ne Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia;
dunque, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e disposto l'interrogatorio formale della convenuta, quest'ultima si costituiva con comparsa del 10.11.2023, non opponendosi alla divisione dell'immobile ma contestando (per quel che rileva) la richiesta di risarcimento avanzata dall'attore per l'estromissione totale dal godimento del bene e chiedendone la condanna al pagamento dei costi di CTU e alle spese ex artt. 91 e 96 comma 3 c.p.c., rappresentando che la divisione dell'immobile (cui ella stessa aveva interesse, considerati, peraltro, i pessimi rapporti tra le parti e la querela da lei sporta nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 572 e 660 c.p.) era stata ostacolata proprio dalla condotta dell'attore, che, ingiustificatamente, aveva impedito la vendita a terzi.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale, assunzione dei testi indicati dall'attore e mediante c.t.u.
Falliti i tentativi diretti alla composizione bonaria della lite, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive, perveniva in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 23.9.2025.
Le parti concludevano, dunque, come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate.
*****
In via preliminare, va revocata la dichiarazione di contumacia della convenuta, poi costituitasi con comparsa del 10.11.2023.
*****
1. Venendo al merito della lite, occorre muovere dalla domanda di scioglimento della comunione ordinaria esistente tra le parti sul bene immobile sito a Monreale in Via A. Moro n. 49.
È provato in via documentale (v. fascicolo di parte attrice), che, con atto in Notaio Persona_1 del 13.7.1995 (repertorio 93068 – Registro Generale numero 26189), e Parte_1 Controparte_1
2 hanno acquistato, in regime di comunione legale dei beni, un'immobile sito in Monreale nella CP_1
Via Aldo Moro n. 49/A sito al piano S1 (identificato al ST al Foglio 27, Particella 3103, Sub 12) e che, in data 8.2.2016, il Tribunale di Palermo ha omologato la separazione dei coniugi e CP_1 Pt_1 coniugati dal 3.9.1991.
Sicché è a partire da tale data che, ex art. 191, comma 2, c.c. si è sciolta la comunione legale tra di essi intercorrente sul bene in questione, caduto in comunione ordinaria.
Tanto premesso, la domanda di divisione dell'immobile è improcedibile.
Va rammentato, in punto di diritto, che costituisce condizione dell'azione di divisione tanto, a mente dell'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985, la regolarità edilizia dei beni di cui si chiede la divisione (essendo a tal fine necessario, come chiarito anche da Cass Sez. Un. n.
25021/2019, l'indicazione degli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero della copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 ed essendo, poi, irrilevante, in presenza nell'atto della dichiarazione degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, l'eventuale difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato) quanto, a mente dell'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52/1985, la attestazione di conformità dello stato di fatto alle planimetrie depositate in catasto.
Pacificamente, la disposizione da ultimo richiamata opera, infatti, anche per i provvedimenti giudiziali di trasferimento di diritti reali e di scioglimento delle comunioni (cfr. Cass. n. 17990/2016;
Cass. n. 18043/2020), essendo dunque necessario che l'accertamento richiesto dalla legge sia stato acquisito al processo, con conseguente improcedibilità della domanda laddove tale accertamento manchi o a fortiori laddove il c.t.u. abbia certificato la non conformità dello stato di fatto del cespite alle planimetrie catastali (v. in particolare Cass. n. 18043/2020, ove si legge che “la divisione intanto [è] possibile in quanto i beni soddisfino le condizioni prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie quelle di cui alla L. n.
52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, con la conseguenza che, in loro assenza, i beni sono destinati a restare in comunione fin quando non sia regolarizzato il loro assetto urbanistico – edilizio”; v., da ultimo, anche Cass. n. 2047/2024:
“L'art. 29, comma 1 bis della l. 52/1985, aggiunto dal comma 19, comma 14, del D.L. 78/2010, convertito con L.
122/2010, richiede le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali, requisiti che devono sussistere anche per la divisione giudiziale(…) L'omissione determina la nullità assoluta dell'atto che ha carattere oggettivo, avendo la norma una finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale (…) ”).
3 Ebbene, applicando tali assunti al caso di specie, muovendo dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, e affidata all'ing. deve innanzitutto Persona_2 ritenersi che nulla osti alla divisione dell'immobile sul piano della regolarità urbanistica, essendo agli atti del giudizio (v. doc. allegati alla c.t.u.) la concessione edilizia in sanatoria n. 14 rilasciata dal Comune di
Monreale in data 11 febbraio 1994 relativa al complesso residenziale di cui fa parte l'immobile di cui si controverte (pure richiamata nell'atto di compravendita stipulato dagli odierni contendenti in data
13.7.1995 con la società costruttrice del complesso immobiliare). Controparte_2
A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi con riferimento alla conformità catastale, avendo il c.t.u. riscontrato che “Rispetto ai sopralluoghi delle operazioni peritali, nella planimetria catastale il servizio igienico dello “studio dentistico” viene denominato come “ripostiglio”, e nell'area dove è presente l'ufficio vi è una parete non più presente” (v. pagg. 15 e 16 della c.t.u. depositata il 17.9.2024).
Dunque, come pure desumibile dalla documentazione fotografica che correda la c.t.u., i servizi igienici sono due e non uno solo come indicato nella planimetria depositata al ST (pure allegata alla c.t.u.) ed è oggi assente una parete che si evince dalla planimetria catastale (e che creava verosimilmente un “antibagno”).
Difformità simili – rispetto alle quali vi sarebbe, peraltro, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione dello stato dei beni con allegazione delle planimetrie catastali e pagamento della relativa sanzione, rientrando la realizzazione di servizi igienici tra le ipotesi di variazione “incidenti sulla consistenza, l'attribuzione della categoria e della classe” (così pp. 11 e 12 Circolare dell'Agenzia del
Territorio n. 2 del 9.7.2010 prot. n. 3667) – rendono improcedibile, per assenza della conformità catastale oggettiva richiesta dall'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52/1985, la domanda di divisione.
2. Risulta, invece, infondata, e va rigettata, la domanda dell'attore intesa a ottenere la condanna della convenuta al pagamento di un'indennità connessa all'occupazione esclusiva Controparte_1 dell'immobile comune.
L'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Se l'uso individuale del bene in comunione non eccede i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, né è possibile riconoscere una “indennità” per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune (cfr. anche Cass. 7019/2019: “Soltanto se, allora, risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. per l'occupazione dell'intero immobile ad
4 opera del comunista e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene. Non vi è luogo, altrimenti, di riconoscere una "indennità" per il sol fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera del comproprietario, ove la stessa non si connoti altresì di illiceità per superamento dei limiti ex art. 1102 c.c. (dal che genera un "danno"), in quanto tale occupazione trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune (…) altrimenti la legge prevede espressamente in tale evenienza un indennizzo da attività lecita ma dannosa”).
L'occupante è, invece, tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale (v. già cit. Cass. n.
2047/2024; Cass. 2423/2015; Cass. 24647/2010; Cass. 13036/1991).
Ai fini della condanna del comunista che abbia l'esclusivo godimento del bene, occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c.; in tal caso il danno può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene (v. Cass. 10264/2023).
Ebbene, nel caso di specie, nessuna prova è stata in tal senso fornita, atteso che con la lettera raccomandata a/r datata 12.2.2018 inviata alla convenuta (v. all. 7 alla citazione), l'attore, senza chiedere l'uso (eventualmente turnario) dell'immobile comune e senza lamentare alcun ostacolo all'utilizzo dell'immobile di cui si tratta a lui frapposto dalla comproprietaria, si è limitato a chiedere una
“indennità” per l'uso esclusivo dell'immobile da parte di quest'ultima a far data dal mese di settembre
2014; “indennità” cui, come detto, in assenza di danno (da violazione dei limiti di cui all'art. 1102 c.c. da parte della comproprietaria) non ha diritto.
Né tantomeno può ritenersi che egli abbia diritto al pagamento di una somma in suo favore a partire dalla notifica della domanda giudiziale, atteso che anche nell'atto introduttivo del giudizio l'attore si è limitato a chiedere il pagamento di una “indennità” per la semplice detenzione esclusiva dell'immobile da parte della convenuta, senza neppure allegare di avere (o di avere avuto) intenzione di usare l'immobile e che ciò gli sia (o sia stato) impedito dalla comproprietaria.
Dunque, per quel che si è detto, egli non ha diritto ad alcunché, non avendo subito alcun danno da impossibilità di utilizzo del bene comune riconducibile alla comproprietaria.
Peraltro, la convenuta, pur non contestando di aver goduto dell'immobile, ha negato di avere impedito all'attore di farne parimenti uso, affermando che quest'ultimo è ancora in possesso delle chiavi d'accesso all'immobile e, sentite in qualità di testimoni all'udienza del 12.2.2024, le sorelle dell'attore,
5 limitandosi a riferire di avere appreso dal fratello che egli non era più in possesso delle chiavi nulla, non hanno saputo riferire in ordine alle concrete modalità attraverso cui egli ne avrebbe perso la disponibilità, sicché non vi sono neppure elementi di qualsivoglia natura che consentano di ritenere che l'attrice abbia materialmente sottratto al comproprietario le chiavi d'accesso all'immobile.
Per quanto finora detto, la domanda in tal senso proposta dall'attore va rigettata.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in ragione del complessivo esito del giudizio (che ha visto entrambe le parti richiedere lo scioglimento della comunione esistente sull'immobile comune e il rigetto della domanda volta alla condanna della convenuta al pagamento di una indennità correlata all'utilizzo esclusivo del bene), ricorrono i presupposti per una compensazione delle spese di lite nella misura della metà e per la condanna dell'attore al pagamento della restante metà.
Dette spese di lite, calcolate secondo i valori di cui al d.m. 55/2014 – scaglione fino a 52.000,00: parametri medi per fase introduttiva e studio e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, per un importo di euro 5.261,00, da ridurre ad euro 2.630,00 in ragione della disposta compensazione - vanno posti a carico dell'attore e distratti in favore dell'Erario, stante attesa l'ammissione di Controparte_1
al patrocinio a spese dello Stato.
[...]
I compensi connessi all'espletamento della c.t.u. vanno posti definitivamente a carico di entrambe le parti in solido nei rapporti esterni e in parti uguali nei rapporti interni.
Non si ritengono, infine, sussistenti i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata dell'attore, atteso che, seppure la sua tesi difensive si sia in parte rivelata infondata, non vi è motivo per ritenere che abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- DICHIARA improcedibile la domanda di divisione;
- RIGETTA la ulteriore domanda formulate dall'attore;
- COMPENSA nella misura della metà le spese di lite tra le parti, ponendo la restante metà a carico dell'attore;
- CONDANNA al pagamento, a titolo di spese di lite, di euro 2.630,00, oltre iva, Parte_1 cpa e rimborso spese generali, da corrispondere in favore dell'Erario;
- PONE le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico di tutte le parti.
Così deciso in Palermo, in data 25.9.2025
Il Giudice
Silvia Ingrassia
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