Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 10416/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 26/09/2024
da
, con il proc. e dom. avv. D'ANGELO ENZO, per Parte_1
mandato in calce al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. CUDINI Parte_2
PIERMARIO, per mandato in calce al ricorso,
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte delle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
27/10/2003 – decr. om. del 18/11/2003 – cron. 3479/2003 sub. R.G.
1
03/12/2009);
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 08/07/1990), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente in quanto affetta da grave menomazione cerebrale;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) il 14/09/1985 tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e
[...] [...]
, nato a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1) la figlia , nata il [...], maggiorenne, è affidata Persona_2
alla madre in quanto affetta da grave menomazione cerebrale. Dispone
che il padre versi mensilmente alla figlia, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di € 195,18, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2) dà atto che i coniugi non hanno comproprietà di beni immobili e mobili,
avendo già regolato ogni questione di carattere economico. Gli stessi si dichiarano economicamente autosufficienti.
3) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate fra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN DANIELE DEL
FRIULI (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 17, parte
II – Serie A del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1985.
2
Udine, li 30/01/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
3