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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3428/2020 R.G. avente ad oggetto: risoluzione contratto di appalto TRA
sito in Melito (NA) alla via Signorelli n. 33 in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Romano giusta procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Casoria (NA) alla via Torquato Tasso n. 16 ATTORE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta CP_1 procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Salvatore Nocera e dall'avvocato Geraldina Russo, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Pagani (SA), alla via De Rosa n. 55 CONVENUTA
********* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.1.2025, la parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva Parte_1 innanzi all'intestato tribunale al fine di ottenere la risoluzione per CP_1 inadempimento della società convenuta del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 26.7.2021, con conseguente condanna della stessa alla restituzione dell'importo di euro 15.425,00 versato dal a titolo di acconto per le opere Parte_1
a farsi preventivate nel contratto di appalto e non realizzate per inadempimento dell'appaltatrice; nonché al pagamento dell'importo di euro 281.610,90, sulla base del quadro generale economico posto a base dell'appalto, ovvero in subordine quello di euro 231.493,57 (al netto delle spese tecnico - professionali) o, nella diversa somma ritenuta secondo giustizia, a titolo di risarcimento del danno subito dall'attore per il grave inadempimento serbato dalla società appaltatrice e corrispon- dente alla differenza tra l'importo pattuito con l'appaltatrice sulla base della detrazio- ne fiscale per il c.d. “bonus facciate” del 90% ed il maggior costo che i condomini dovranno sopportare per effetto della sottoscrizione di un altro contratto maggior-
1 mente oneroso con incentivo ridotto al 60%, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno della domanda sino al saldo;
con vittoria di spese e lite. A tal fine deduceva che: in data 26.7.2021, l'amministratore p.t. del
[...] stipulava contratto di appalto con la (Società Italiana Conces- Parte_1 CP_1 sionaria Appalti s.r.l.) commissionandole lavori di risanamento della facciata esterna del fabbricato comune;
in virtù di tale contratto, l'impresa appaltatrice si impegnava ad eseguire le opere, come descritte nella documentazione tecnica ed amministrativa (computo metrico estimativo, cronoprogramma degli interventi ed elenco dei prezzi), indicati nella richiamata scrittura privata, avverso un corrispettivo di euro 771.645,26, comprensivo di spese per la sicurezza ed i.v.a. al 10%, oltre ai costi accessori e quelli relativi alle prestazioni tecnico - professionali, per un totale complessivo pari ad euro 938.703,01, col beneficio della detrazione, prevista nella misura del 90% (c.d. “bonus facciate”) dall'art. 121, del D.L. 34/2020, come ss. mm. ed ii., di euro 844.832,71 utilizzabile sotto forma di sconto in fattura anticipato dall'appaltatrice e dai fornitori di beni e servizi accessori (anche professionali) e da questi ultimi recuperabile sotto forma di credito di imposta trasferibile a terzi. Contestualmente al superiore accordo veniva, altresì, sottoscritto tra le stesse parti contratto di sponsoraggio, col quale il si impegnava ad Parte_1 Parte_1 apporre il marchio aziendale della sui ponteggi, locandine e recinzioni CP_1 ubicati nelle zone di titolarità comune, obbligandosi quest'ultima a distribuire il materiale pubblicitario ed a versare al concedente le somme stabilite in tre rate, di cui l'ultima fissata a completamento delle opere concesse in appalto. Il Condominio committente, al perfezionamento dell'appalto, in data 14/15.10.2021 versava alla l'importo di euro 15.425,00, quale anticipo sulla maggiore sorta a costei CP_1 spettante, in base al quadro economico generale, fissata in euro 93.870,30, ed ulteriori euro 2.500,00 alla per la consulenza fiscale ed al Direttore dei CP_2
Lavori, mentre la somma convenzionalmente pattuita come primo acconto pari ad euro 169.966,55 avrebbe dovuto costituire oggetto del recupero a titolo di credito d'imposta pro quota per l'impresa ed i fornitori dei servizi tecnici e professionali;
i lavori di risanamento della facciata sarebbero dovuti iniziare il giorno 01.09.2021 e concludersi il 31.12.2021, al fine di integrare i requisiti previsti dalla speciale normativa per usufruire dei benefici fiscali della detrazione del 90% concesso dal c.d.
“bonus facciate” e che alla data del 21.11.2021, nonostante diffida, l'appaltatore non aveva dato inizio ai lavori;
tale stallo si protraeva fino ai primo trimestre del 2022 determinando la perdita della detrazione nella misura del 90% che, infatti, per l'anno 2022 veniva ridimensionata al 60% dell'importo globale dell'intervento. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale CP_1 contestava la fondatezza della domanda attorea istando per il suo rigetto. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di appalto con conse- guente condanna del al pagamento dell'importo di euro 182.387,44, Parte_1 oltre accessori e interessi secondo il tasso commerciale ex L. 231/2002, a titolo di
2 risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, con compensazione giudizia- le delle somme eventualmente dovute all'attore, con vittoria di spese e lite.
3. E' noto che costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, avallato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cass. 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006, 3373/2010). Analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis, Cass. 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006, 3373/2010). Nel caso di specie parte attrice, a sostegno della propria pretesa, ha prodotto il contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 26.7.2021 con cui l'impresa appaltatrice si impegnava ad eseguire, entro e non oltre il 31.12.2021, le opere di cui al computo metrico estimativo, cronoprogramma degli interventi ed elenco dei prezzi, per un importo complessivo di euro 938.703,01 comprensivo di spese per la sicurezza ed i.v.a. al 10%, nonché dei costi accessori e di quelli relativi alle prestazioni tecnico- professionali, col beneficio della detrazione, prevista nella misura di euro 844.832,71 corrispondente al 90% (c.d. “bonus facciate”) di cui all'art. 121, del D.L. 34/2020 e s.m.i. Fornita la prova della fonte del rapporto contrattuale, l'attore ha allegato l'inadempimento della società convenuta deducendo che quest'ultima non aveva mai dato inizio ai lavori nonostante le ripetute sollecitazioni rivolte dall'amministratore, da ultimo con l'atto di diffida ad adempiere del 21.11.2021, con conseguente perdita dell'accesso al beneficio fiscale da parte del Parte_1
Parte convenuta, tuttavia, ha contestato le doglianze attoree sollevando eccezione di inadempimento.
3 In particolare, l'appaltatrice ha evidenziato che la mancata esecuzione dei lavori era stata determinata dall'accertamento della irregolarità urbanistica dell'immobile da parte del perito incaricato. Tale illegittimità urbanistica, infatti, da un lato, determi- nava la violazione della previsione di cui all'art. 3 del contratto di appalto allegato e, dall'altro, impediva l'accesso al c.d. bonus facciate. Pertanto, la convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento della committente con conseguente risarcimento del danno per un importo di euro 182.387,44, oltre interessi e perdita di chances commerciale, così determinati: euro105.224,44 (15% di euro 701.496,26) per mancato ammorta- mento spese generali;
euro 70.149,00 (10% di euro 701.496,26) per mancato utile;
euro 7.014,00 (10% di € 70.149,00) per lucro cessante. In punto di diritto si osserva che gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche di sola pulitura o tinteggiatura, se non interessano le parti strutturali, si configurano come interventi di manutenzione ordinaria di cui articolo 3, comma 1, lettera a) del Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia). Ciò significa che per l'avvio di un cantiere che accede al bonus facciate, non richiedendo alcun titolo edilizio, né la comunicazione di inizio lavori asseverata, non è necessario per l'interessato attestare la conformità urbanistica-edilizia. Tuttavia, nel caso in cui siano presenti abusi nella facciata condominiale, ancorché riconducibili ad alcune proprietà, occorre sempre tenere in considerazione la portata dell'articolo 49 del Testo unico edilizia, il quale prevede che: «Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provviden- ze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione». Alla luce di tale normativa, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., decisiva si rivela la c.t.u. espletata, immune da vizi logici e piena- mente condivisibile. In primo luogo, l'ausiliario del giudice ha messo in evidenza come i lavori oggetto del contratto di appalto di cui è causa sono inquadrabili nell'ambito della c.d. edilizia libera di cui all'art. 3, comma 1, Dpr 380/2007 sopra citato, con la conseguenza che non era necessario alcun titolo edilizio per la realizzazione delle opere. Tuttavia, il c.t.u. ha precisato che “i requisiti dei beneficiari delle agevolazioni fiscali in materia di “bonus facciate” sono: possesso dell'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abita- zione o superficie); detenzione dell'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, e contestuale possesso del consen-
4 so all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Nel caso di un fabbricato costituito da plurime unità immobiliari a beneficiare delle agevolazioni per interventi sul fabbrica- to sono i soggetti su indicati che posseggono in proprietà esclusiva le singole unità immobiliari e che sono comproprietari delle parti comuni dell'edificio, come declinate dall'articolo 1117 Codice Civile tra cui, com'è noto, si annoverano le facciate. Va da sé che il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile. Tra i requisiti per l'accesso alle agevolazioni vi è anche quello “territoriale” ovvero l'ubicazione dell'immobile all'interno del territorio comunale […] Altro requisito è correlato allo stato legittimo dell'immobile sotto il profilo urbanistico/edilizio, alla stregua di quanto dispone l'art.49 del DPR 380/01”. Nel caso in esame, il consulente, sulla base degli atti di causa e dagli accertamenti esperiti presso l'UTC del Comune di Melito di Napoli, ha accertato la insussistenza dei requisiti di legittimità urbanistico/edilizia di cui all'art.49 DPR 380/01 e s.m.i. per alcune unità immobiliari in cui è suddiviso l'edificio condominiale, come pun- tualmente illustrato alle pagine da 31 e 34 della relazione, che si devono intendere qui richiamate. Orbene, dalla interpretazione letterale del contratto emerge chiaramente che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del contratto di appalto incombeva sul Condominio commit- tente l'onere di mettere a disposizione il titolo attestante la disponibilità giuridica dell'immobile nonché i titoli abilitativi edilizi. L'inadempimento di tale obbligo assume il carattere della gravità atteso che l'assenza del requisito della legittimità urbanistica, secondo la normativa sopra richiamata, impedisce l'accesso ai bonus edilizi e, dunque, preclude alle parti di realizzare lo scopo pratico sotteso al regolamento contrattuale. Per tali ragioni, la domanda riconvenzionale, proposta da di risoluzione CP_1 del contratto di appalto sottoscritto in data 26.7.2021 per grave inadempimento del è fondata e va accolta. Controparte_3
La risoluzione del contratto comporta, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, rimasta senza causa. Pertanto, in accoglimento della domanda principale di restituzione avanzata dal da parte attrice, la convenuta va condannata a restituire all'attore la somma di euro 15.425,00 versata dal a titolo di acconto per le opere a farsi preventivate Parte_1
e non realizzate, oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla dazione (18.10.2021) al giorno antecedente alla domanda e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda (13.06.2022) al saldo.
3.1. Per le ragioni esplicate, avendo l'assenza del requisito della legittimità urbanisti- ca - rispetto al quale, come detto, era onere del condominio attore garantire la regolarità urbanistica del fabbricato nella sua totalità - impedito l'accesso ai bonus
5 edilizi, le ulteriori domande attoree vanno respinte, non ravvisandosi alcuna respon- sabilità in capo alla ditta appaltatrice per la perdita dei benefici fiscali legati al c.d. bonus facciate.
4. La convenuta ha poi richiesto il risarcimento del danno da inadempimento per la somma di euro 182.387,44 euro così determinata: importo lavori: 701.496,26 euro;
mancato ammortamento spese generali: 105.224,44 euro (15% di 701.496,26 euro); mancato utile 70.149,00 euro (10% di 701.496,26 euro); lucro cessante 7.014,00 euro (10% di 70.149 euro), oltre interessi e accessori, oltre la somma per perdita di chance al 20% del guadagno. La domanda è infondata e va rigettata. Invero, secondo i principi consolidati affermati in giurisprudenza, si ritiene che “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno” (cfr. Cass. civ., sentenza n. 21140 del 10.10.2007). È stato coerentemente affermato, in tema di danno da occupazione illegittima, che
“…il danno patrimoniale o non patrimoniale (financo nel caso di lesione di diritti inviolabili) non può mai ritenersi in re ipsa, risarcibile essendo il solo danno- conseguenza, e non anche il danno evento, giacché altrimenti risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere riconosciuto quale «pena privata» (rectius, danno punitivo, trattandosi di condanna irrogata dal giudice) per il compor- tamento lesivo (v. Cass., Sez. Un., n. 26972del 2008). Il danno deve essere debita- mente allegato e provato da chi ne invoca il ristoro, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva (cfr. Cass., 11/2/2021, n. 3572; Cass., 12/10/2017, n. 23740: Cass. civ., ordinanza n. 14268 del 25-5-2021; Cass. civ. sentenza n. 26331 del 29-9- 2021 e sentenza n. 27126 del 6-10-2021). Posto che nel caso in esame alcuna opera è stata eseguita da parte della società appaltatrice, il danno conseguenza lamentato dalla convenuta è rappresentato dalla perdita del guadagno che sarebbe derivato dalla corretta esecuzione del contratto. Tuttavia, in ossequio ai principi richiamati, è onere dell'appaltatore dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere (cfr. Cass. civ., Sez. II, 17.07.2020, n. 15304; Cass. civ., Sez. II, 28.11.2017, n. 28402; Cass. civ., Sez. II, 05.04.2017, n. 8853). Nel caso di specie, l'appaltatore ha effettuato un calcolo fondato sul corrispettivo pattuito nel contratto, ma senza allegare alcun elemento di prova in ordine alle eventuali spese che sarebbero state affrontate o al costo dei materiali che sarebbero stati utilizzati al fine di determinare il guadagno effettivamente perduto.
6 Così come, con riferimento al danno da perdita di chance non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente relativo alla effettiva esistenza di ulteriori possibilità di guadagno perdute a causa del comportamento assunto dal condominio committente. La perdita di "chance", infatti, costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabili- tà, la sua attuale esistenza (Cassazione civile sez. I, 30/09/2016, n.19604). In assenza di allegazione in ordine all'utile netto conseguibile, deve escludersi la possibilità di procedere a liquidazione equitativa, che è consentita solo ove si tratti di danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, e non anche allorché manchi la prova della sua entità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15.03.2007, n. 5997). Pertanto, la domanda va rigettata.
5. Il complessivo esito del giudizio, che ha visto accogliere la domanda riconvenziona- le di risoluzione del contratto, accogliere conseguentemente la domanda attorea di restituzione dell'acconto pagato e il rigetto di tutte le altre domande avanzate sia dall'attore che dalla convenuta, giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Invero, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. 21 ottobre 2009, n. 22381; Cass, civ., ord., 20888/2018).
5.1. Le spese di c.t.u. vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto dichiara risolto ex art. 1453 c.c. il contratto di appalto concluso tra le parti in data 26.7.2021; B. condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla restitu- CP_1 zione in favore di in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 della somma di euro 15.425,00 oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla dazione (18.10.2021) al giorno antecedente alla do-
7 manda e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda (13.06.2022) al saldo;
C. rigetta le ulteriori domande avanzate sia di parte attrice che di parte convenuta;
D. compensa tra le parti le spese di lite;
E. pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascu- na. Così deciso in Torre Annunziata, il 19 maggio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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sito in Melito (NA) alla via Signorelli n. 33 in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Romano giusta procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Casoria (NA) alla via Torquato Tasso n. 16 ATTORE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta CP_1 procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Salvatore Nocera e dall'avvocato Geraldina Russo, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Pagani (SA), alla via De Rosa n. 55 CONVENUTA
********* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.1.2025, la parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva Parte_1 innanzi all'intestato tribunale al fine di ottenere la risoluzione per CP_1 inadempimento della società convenuta del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 26.7.2021, con conseguente condanna della stessa alla restituzione dell'importo di euro 15.425,00 versato dal a titolo di acconto per le opere Parte_1
a farsi preventivate nel contratto di appalto e non realizzate per inadempimento dell'appaltatrice; nonché al pagamento dell'importo di euro 281.610,90, sulla base del quadro generale economico posto a base dell'appalto, ovvero in subordine quello di euro 231.493,57 (al netto delle spese tecnico - professionali) o, nella diversa somma ritenuta secondo giustizia, a titolo di risarcimento del danno subito dall'attore per il grave inadempimento serbato dalla società appaltatrice e corrispon- dente alla differenza tra l'importo pattuito con l'appaltatrice sulla base della detrazio- ne fiscale per il c.d. “bonus facciate” del 90% ed il maggior costo che i condomini dovranno sopportare per effetto della sottoscrizione di un altro contratto maggior-
1 mente oneroso con incentivo ridotto al 60%, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno della domanda sino al saldo;
con vittoria di spese e lite. A tal fine deduceva che: in data 26.7.2021, l'amministratore p.t. del
[...] stipulava contratto di appalto con la (Società Italiana Conces- Parte_1 CP_1 sionaria Appalti s.r.l.) commissionandole lavori di risanamento della facciata esterna del fabbricato comune;
in virtù di tale contratto, l'impresa appaltatrice si impegnava ad eseguire le opere, come descritte nella documentazione tecnica ed amministrativa (computo metrico estimativo, cronoprogramma degli interventi ed elenco dei prezzi), indicati nella richiamata scrittura privata, avverso un corrispettivo di euro 771.645,26, comprensivo di spese per la sicurezza ed i.v.a. al 10%, oltre ai costi accessori e quelli relativi alle prestazioni tecnico - professionali, per un totale complessivo pari ad euro 938.703,01, col beneficio della detrazione, prevista nella misura del 90% (c.d. “bonus facciate”) dall'art. 121, del D.L. 34/2020, come ss. mm. ed ii., di euro 844.832,71 utilizzabile sotto forma di sconto in fattura anticipato dall'appaltatrice e dai fornitori di beni e servizi accessori (anche professionali) e da questi ultimi recuperabile sotto forma di credito di imposta trasferibile a terzi. Contestualmente al superiore accordo veniva, altresì, sottoscritto tra le stesse parti contratto di sponsoraggio, col quale il si impegnava ad Parte_1 Parte_1 apporre il marchio aziendale della sui ponteggi, locandine e recinzioni CP_1 ubicati nelle zone di titolarità comune, obbligandosi quest'ultima a distribuire il materiale pubblicitario ed a versare al concedente le somme stabilite in tre rate, di cui l'ultima fissata a completamento delle opere concesse in appalto. Il Condominio committente, al perfezionamento dell'appalto, in data 14/15.10.2021 versava alla l'importo di euro 15.425,00, quale anticipo sulla maggiore sorta a costei CP_1 spettante, in base al quadro economico generale, fissata in euro 93.870,30, ed ulteriori euro 2.500,00 alla per la consulenza fiscale ed al Direttore dei CP_2
Lavori, mentre la somma convenzionalmente pattuita come primo acconto pari ad euro 169.966,55 avrebbe dovuto costituire oggetto del recupero a titolo di credito d'imposta pro quota per l'impresa ed i fornitori dei servizi tecnici e professionali;
i lavori di risanamento della facciata sarebbero dovuti iniziare il giorno 01.09.2021 e concludersi il 31.12.2021, al fine di integrare i requisiti previsti dalla speciale normativa per usufruire dei benefici fiscali della detrazione del 90% concesso dal c.d.
“bonus facciate” e che alla data del 21.11.2021, nonostante diffida, l'appaltatore non aveva dato inizio ai lavori;
tale stallo si protraeva fino ai primo trimestre del 2022 determinando la perdita della detrazione nella misura del 90% che, infatti, per l'anno 2022 veniva ridimensionata al 60% dell'importo globale dell'intervento. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale CP_1 contestava la fondatezza della domanda attorea istando per il suo rigetto. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di appalto con conse- guente condanna del al pagamento dell'importo di euro 182.387,44, Parte_1 oltre accessori e interessi secondo il tasso commerciale ex L. 231/2002, a titolo di
2 risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, con compensazione giudizia- le delle somme eventualmente dovute all'attore, con vittoria di spese e lite.
3. E' noto che costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, avallato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cass. 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006, 3373/2010). Analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis, Cass. 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006, 3373/2010). Nel caso di specie parte attrice, a sostegno della propria pretesa, ha prodotto il contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 26.7.2021 con cui l'impresa appaltatrice si impegnava ad eseguire, entro e non oltre il 31.12.2021, le opere di cui al computo metrico estimativo, cronoprogramma degli interventi ed elenco dei prezzi, per un importo complessivo di euro 938.703,01 comprensivo di spese per la sicurezza ed i.v.a. al 10%, nonché dei costi accessori e di quelli relativi alle prestazioni tecnico- professionali, col beneficio della detrazione, prevista nella misura di euro 844.832,71 corrispondente al 90% (c.d. “bonus facciate”) di cui all'art. 121, del D.L. 34/2020 e s.m.i. Fornita la prova della fonte del rapporto contrattuale, l'attore ha allegato l'inadempimento della società convenuta deducendo che quest'ultima non aveva mai dato inizio ai lavori nonostante le ripetute sollecitazioni rivolte dall'amministratore, da ultimo con l'atto di diffida ad adempiere del 21.11.2021, con conseguente perdita dell'accesso al beneficio fiscale da parte del Parte_1
Parte convenuta, tuttavia, ha contestato le doglianze attoree sollevando eccezione di inadempimento.
3 In particolare, l'appaltatrice ha evidenziato che la mancata esecuzione dei lavori era stata determinata dall'accertamento della irregolarità urbanistica dell'immobile da parte del perito incaricato. Tale illegittimità urbanistica, infatti, da un lato, determi- nava la violazione della previsione di cui all'art. 3 del contratto di appalto allegato e, dall'altro, impediva l'accesso al c.d. bonus facciate. Pertanto, la convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento della committente con conseguente risarcimento del danno per un importo di euro 182.387,44, oltre interessi e perdita di chances commerciale, così determinati: euro105.224,44 (15% di euro 701.496,26) per mancato ammorta- mento spese generali;
euro 70.149,00 (10% di euro 701.496,26) per mancato utile;
euro 7.014,00 (10% di € 70.149,00) per lucro cessante. In punto di diritto si osserva che gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche di sola pulitura o tinteggiatura, se non interessano le parti strutturali, si configurano come interventi di manutenzione ordinaria di cui articolo 3, comma 1, lettera a) del Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia). Ciò significa che per l'avvio di un cantiere che accede al bonus facciate, non richiedendo alcun titolo edilizio, né la comunicazione di inizio lavori asseverata, non è necessario per l'interessato attestare la conformità urbanistica-edilizia. Tuttavia, nel caso in cui siano presenti abusi nella facciata condominiale, ancorché riconducibili ad alcune proprietà, occorre sempre tenere in considerazione la portata dell'articolo 49 del Testo unico edilizia, il quale prevede che: «Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provviden- ze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione». Alla luce di tale normativa, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., decisiva si rivela la c.t.u. espletata, immune da vizi logici e piena- mente condivisibile. In primo luogo, l'ausiliario del giudice ha messo in evidenza come i lavori oggetto del contratto di appalto di cui è causa sono inquadrabili nell'ambito della c.d. edilizia libera di cui all'art. 3, comma 1, Dpr 380/2007 sopra citato, con la conseguenza che non era necessario alcun titolo edilizio per la realizzazione delle opere. Tuttavia, il c.t.u. ha precisato che “i requisiti dei beneficiari delle agevolazioni fiscali in materia di “bonus facciate” sono: possesso dell'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abita- zione o superficie); detenzione dell'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, e contestuale possesso del consen-
4 so all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Nel caso di un fabbricato costituito da plurime unità immobiliari a beneficiare delle agevolazioni per interventi sul fabbrica- to sono i soggetti su indicati che posseggono in proprietà esclusiva le singole unità immobiliari e che sono comproprietari delle parti comuni dell'edificio, come declinate dall'articolo 1117 Codice Civile tra cui, com'è noto, si annoverano le facciate. Va da sé che il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile. Tra i requisiti per l'accesso alle agevolazioni vi è anche quello “territoriale” ovvero l'ubicazione dell'immobile all'interno del territorio comunale […] Altro requisito è correlato allo stato legittimo dell'immobile sotto il profilo urbanistico/edilizio, alla stregua di quanto dispone l'art.49 del DPR 380/01”. Nel caso in esame, il consulente, sulla base degli atti di causa e dagli accertamenti esperiti presso l'UTC del Comune di Melito di Napoli, ha accertato la insussistenza dei requisiti di legittimità urbanistico/edilizia di cui all'art.49 DPR 380/01 e s.m.i. per alcune unità immobiliari in cui è suddiviso l'edificio condominiale, come pun- tualmente illustrato alle pagine da 31 e 34 della relazione, che si devono intendere qui richiamate. Orbene, dalla interpretazione letterale del contratto emerge chiaramente che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del contratto di appalto incombeva sul Condominio commit- tente l'onere di mettere a disposizione il titolo attestante la disponibilità giuridica dell'immobile nonché i titoli abilitativi edilizi. L'inadempimento di tale obbligo assume il carattere della gravità atteso che l'assenza del requisito della legittimità urbanistica, secondo la normativa sopra richiamata, impedisce l'accesso ai bonus edilizi e, dunque, preclude alle parti di realizzare lo scopo pratico sotteso al regolamento contrattuale. Per tali ragioni, la domanda riconvenzionale, proposta da di risoluzione CP_1 del contratto di appalto sottoscritto in data 26.7.2021 per grave inadempimento del è fondata e va accolta. Controparte_3
La risoluzione del contratto comporta, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, rimasta senza causa. Pertanto, in accoglimento della domanda principale di restituzione avanzata dal da parte attrice, la convenuta va condannata a restituire all'attore la somma di euro 15.425,00 versata dal a titolo di acconto per le opere a farsi preventivate Parte_1
e non realizzate, oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla dazione (18.10.2021) al giorno antecedente alla domanda e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda (13.06.2022) al saldo.
3.1. Per le ragioni esplicate, avendo l'assenza del requisito della legittimità urbanisti- ca - rispetto al quale, come detto, era onere del condominio attore garantire la regolarità urbanistica del fabbricato nella sua totalità - impedito l'accesso ai bonus
5 edilizi, le ulteriori domande attoree vanno respinte, non ravvisandosi alcuna respon- sabilità in capo alla ditta appaltatrice per la perdita dei benefici fiscali legati al c.d. bonus facciate.
4. La convenuta ha poi richiesto il risarcimento del danno da inadempimento per la somma di euro 182.387,44 euro così determinata: importo lavori: 701.496,26 euro;
mancato ammortamento spese generali: 105.224,44 euro (15% di 701.496,26 euro); mancato utile 70.149,00 euro (10% di 701.496,26 euro); lucro cessante 7.014,00 euro (10% di 70.149 euro), oltre interessi e accessori, oltre la somma per perdita di chance al 20% del guadagno. La domanda è infondata e va rigettata. Invero, secondo i principi consolidati affermati in giurisprudenza, si ritiene che “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno” (cfr. Cass. civ., sentenza n. 21140 del 10.10.2007). È stato coerentemente affermato, in tema di danno da occupazione illegittima, che
“…il danno patrimoniale o non patrimoniale (financo nel caso di lesione di diritti inviolabili) non può mai ritenersi in re ipsa, risarcibile essendo il solo danno- conseguenza, e non anche il danno evento, giacché altrimenti risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere riconosciuto quale «pena privata» (rectius, danno punitivo, trattandosi di condanna irrogata dal giudice) per il compor- tamento lesivo (v. Cass., Sez. Un., n. 26972del 2008). Il danno deve essere debita- mente allegato e provato da chi ne invoca il ristoro, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva (cfr. Cass., 11/2/2021, n. 3572; Cass., 12/10/2017, n. 23740: Cass. civ., ordinanza n. 14268 del 25-5-2021; Cass. civ. sentenza n. 26331 del 29-9- 2021 e sentenza n. 27126 del 6-10-2021). Posto che nel caso in esame alcuna opera è stata eseguita da parte della società appaltatrice, il danno conseguenza lamentato dalla convenuta è rappresentato dalla perdita del guadagno che sarebbe derivato dalla corretta esecuzione del contratto. Tuttavia, in ossequio ai principi richiamati, è onere dell'appaltatore dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere (cfr. Cass. civ., Sez. II, 17.07.2020, n. 15304; Cass. civ., Sez. II, 28.11.2017, n. 28402; Cass. civ., Sez. II, 05.04.2017, n. 8853). Nel caso di specie, l'appaltatore ha effettuato un calcolo fondato sul corrispettivo pattuito nel contratto, ma senza allegare alcun elemento di prova in ordine alle eventuali spese che sarebbero state affrontate o al costo dei materiali che sarebbero stati utilizzati al fine di determinare il guadagno effettivamente perduto.
6 Così come, con riferimento al danno da perdita di chance non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente relativo alla effettiva esistenza di ulteriori possibilità di guadagno perdute a causa del comportamento assunto dal condominio committente. La perdita di "chance", infatti, costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabili- tà, la sua attuale esistenza (Cassazione civile sez. I, 30/09/2016, n.19604). In assenza di allegazione in ordine all'utile netto conseguibile, deve escludersi la possibilità di procedere a liquidazione equitativa, che è consentita solo ove si tratti di danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, e non anche allorché manchi la prova della sua entità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15.03.2007, n. 5997). Pertanto, la domanda va rigettata.
5. Il complessivo esito del giudizio, che ha visto accogliere la domanda riconvenziona- le di risoluzione del contratto, accogliere conseguentemente la domanda attorea di restituzione dell'acconto pagato e il rigetto di tutte le altre domande avanzate sia dall'attore che dalla convenuta, giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Invero, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. 21 ottobre 2009, n. 22381; Cass, civ., ord., 20888/2018).
5.1. Le spese di c.t.u. vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto dichiara risolto ex art. 1453 c.c. il contratto di appalto concluso tra le parti in data 26.7.2021; B. condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla restitu- CP_1 zione in favore di in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 della somma di euro 15.425,00 oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla dazione (18.10.2021) al giorno antecedente alla do-
7 manda e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda (13.06.2022) al saldo;
C. rigetta le ulteriori domande avanzate sia di parte attrice che di parte convenuta;
D. compensa tra le parti le spese di lite;
E. pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascu- na. Così deciso in Torre Annunziata, il 19 maggio 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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