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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1134/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 6.02.2024 composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 18.06.2021 al n. 1134 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n.329/2021 pubblicata in data 15.04.2021
promossa da
, rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Di Parte_1 Parte_2 te domiciliati presso lo studio del difensore in , in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 19, come da procura in atti
- appellante - contro
, in persona del suo titolare e legale NT appresentata e difesa Avv. Riccardo Solari del Foro Grosseto, come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: contratto di appalto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: ““Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente Appello, annullare la sentenza appellata e, per l'effetto, respingere tutte le Domande proposte da Parte appellata, spiegate in Primo grado, nell'an e nel quantum, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e comunque prescritte. In ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”.”; per l'appellato: ““Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis rejectis, accertati i fatti di cui in premessa e per i motivi ed i titoli tutti indicati in narrativa: IN VIA PRELIMINARE - rigettare l'appello proposto dai sigg.
[...]
e in quanto inammissibile;
- dichiarare infond Pt_1 Parte_2 domanda di controparte ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva
o dell'esecuzione della sentenza n. sentenza n.329/2021 e conseguentemente rigettarla non accogliendola con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge;
- nel merito respingere l'appello proposto dai sigg. Parte_1 ( ) nato a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2 ( ) nata a [...] il [...], entram C.F._2 Roma, Via Angelo Secchi n. 3 rappresentati e difesi, dall'Avv. Alfredo Di Mauro, del foro di Roma, contro la sentenza del Tribunale di Grosseto n. n. 329/2021 perché infondato per tutti i motivi in premessa specificati e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado impugnata. - Ci si oppone alla richiesta eventuale ammissione di CT in rinnovazione. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
e chiedevano la riforma della sentenza impugnata con la quale il Parte_2
Tribunale di Grosseto aveva accolto le domande spiegate nei loro confronti dalla
“ ”, a titolo di pagamento del corrispettivo di alcune opere NT realizzate in esecuzione del contratto di appalto intercorso fra le parti.
I.
2. Il Tribunale, in accoglimento della domanda spiegata dalla
[...]
condannava gli appellanti in solido tra loro, a corrispondere NT alla la somma di € 44.000,00 oltre agli interessi legali NT dalla domanda al saldo.
Così nella sentenza impugnata. “Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha evocato in giudizio i coniugi e NT Parte_1 Pt_2
per sentirli condannare a pagarle l'importo di € 47.262,96 (oltre Iva) a saldo
[...] dei lavori di ristrutturazione eseguiti nel loro appartamento sito in Porto Santo
Stefano; il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi e con vittoria di spese di lite. A sostegno delle proprie ragioni, esponeva che i convenuti, nell'anno 2011, le affidarono i ridetti lavori - iniziati dalla per le mere Parte_3 demolizioni - seguendo il progetto e le direttive del geom. . L'attrice _2 asseriva di aver non solo ultimato alcuni interventi già preventivati dalla _1
, ma altresì di aver realizzato altre opere commissionatele dalla Parte_3 proprietà, per un ammontare di € 83.526,96 (oltre Iva), di cui era stato corrisposto solo un acconto di € 44.000,00. Si costituivano i convenuti, evidenziando di aver già pagato alla la somma di € 15.600,00 a titolo di Parte_3 acconto sul compenso finale (e non per le sole opere di demolizione), negando di aver mai raggiunto con l'impresa attrice un accordo negoziale sul corrispettivo dell'appalto o di aver accettato il preventivo allegato in citazione, eccependo peraltro la decadenza e la preclusione di controparte dalla prova del credito, stante la totale carenza di indicazione dei criteri determinativi dei prezzi indicati.
Aggiungendo come la somma già versata superasse il valore delle opere eseguite
2 dall'attrice e che fossero state commesse irregolarità nella posa del pavimento, i convenuti concludevano per la reiezione dell'avversa domanda e la condanna della a restituirgli l'importo di € 3.222,35 e a risarcirgli il NT danno pari a € 3.500,00 oltre a quello subito per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.. Alla prima udienza del 26.7.2013, l'attrice chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il geom. affinché le venisse in _2 ipotesi risarcito l'importo di € 3.500,00 invocato nell'avversa nella domanda riconvenzionale. Notificato l'atto di chiamata, non si costituiva e _2 veniva dichiarato contumace all'udienza del 4.4.2014. Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., l'attrice contestava le obiezioni dei convenuti e precisava il proprio credito in € 47.199,51 (oltre Iva). La causa veniva istruita con
l'espletamento della CT, per essere definitivamente trattenuta in decisione dal mutato giudicante all'udienza del 19.1.2021, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.;
Il Tribunale respingeva preliminarmente le eccezioni sollevate dai convenuti in ordine decadenza dalla prova del credito, evidenziando che parte attrice poteva formulare istanze istruttorie fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 183, comma 6, numeri 2 e 3 cpc. Rilevava,inoltre, che l'assenza di criteri determinativi dei prezzi applicati o la loro difformità rispetto ai prezzari di riferimento della , non precludeva la determinazione del CP_3 corrispettivo dell'appalto in relazione alle opere eseguite.
Nel merito il Giudice di prime cure riteneva che vi fossero plurimi elementi indiziari a sostegno dell' accordo fra le parti sul prezzo dell'appalto indicato nel preventivo, e ciò a prescindere dalla sua formale sottoscrizione. Nello specifico, richiamava due comunicazioni inviate nel mese di novembre 2011 dalla IT appaltatrice, con le quali quest'ultima aveva trasmesso alla committenza il preventivo di massima dei lavori e le coordinate bancarie per l'esecuzione dei pagamenti, per un importo di Euro € 74.426,00 oltre IVA. Tale documentazione non era stata oggetto di disconoscimento da parte dei convenuti. Pertanto, il prezzo dell'appalto detratto l'acconto di Euro 44.000 già corrisposto, veniva determinato della somma € 46.055,46.
Il Giudice compensava il credito della IT appaltatrice con il controcredito riconosciuto ai convenuti per i vizi inficianti le opere, quantificati dal CT nella somma di euro 1976,50 accertando il residuo credito vantato dalla
[...]
in euro 44.000. _1
3 I.
3. Avverso la sentenza interponevano Parte_1 Parte_2 atto di appello articolato su due motivi.
-Violazione e/o errata applicazione di norme di diritto, nonché vizio di motivazione in relazione all'accertamento dei fatti di causa e all'onere probatorio.
Gli appellanti contestavano l'insorgere di un rapporto negoziale tra i medesimi e la ”, lamentando il difetto di allegazione e NT prova su tale circostanza. Sostenevano che i lavori di ristrutturazione inizialmente affidati alla , per i quali era stato Parte_3 corrisposto un compenso di 15.600 euro, erano stati proseguiti e completati dalla , con la collaborazione di diversi fornitori e artigiani;
NT tale prosecuzione doveva qualificarsi quale subappalto o cessione del contratto,
o ancora come un rapporto traslativo a titolo oneroso o gratuito intercorrente fra le due ditte. Affermavano che il consenso del committente all'esecuzione delle opere da parte del subappaltatore non è idoneo ad instaurare un rapporto diretto tra quest'ultimo e il committente, con la conseguenza che il subappaltatore potrà rivolgersi al solo appaltatore per le obbligazioni di pagamento derivanti dal subcontratto. Contestavano la sussistenza di un accordo negoziale con la Ditta appaltatrice per un corrispettivo di €74.426,00 non avendo mai accettato o sottoscritto il preventivo in atti;
al contrario il tecnico da loro incaricati aveva stimato le opere realizzate dalla NT
pari ad € 40.667,65, di talché risultavano addirittura creditori della
[...] somma di € 3.222,35.In assenza di prova di un rapporto diretto con _1
, quest'ultimo avrebbe dovuto agire per l'adempimento nei confronti del
[...] soggetto unico legittimato, ovvero l'appaltatore originario.
Gli appellanti deducevano altresì l'erroneità della sentenza in punto di stima delle opere realizzate, rilevando che alcune lavorazioni, per le quali era stato richiesto il corrispettivo, non erano state eseguite dalla NT
. Rammentavano come in tema di appalto, l'onere di provare l'esatto
[...] adempimento delle proprie obbligazioni incombe sull'appaltatore che agisce per ottenere il pagamento del corrispettivo. Nel caso di specie, evidenziano l'assoluta carenza di prova in merito alla quantità e tipologia delle lavorazioni eseguite, ai costi dei materiali impiegati ed ai criteri di determinazione dei corrispettivi.
Gli appellanti evidenziano ancora che i lavori di manutenzione dell'immobile per le opere edili, per gli impianti elettrici, termoidraulici, di falegnameria, pavimentazione e fornitura materiali erano stati realizzati da
4 diversi soggetti. Tali soggetti avevano percepito i relativi corrispettivi, incluso con il regolare pagamento della complessiva somma di euro NT
44.000,00 di cui alle relative fatture emesse.
Censuravano, altresì, la sentenza per avere recepito le conclusioni della
CT, pur mancando l'antecedente logico dell'accertamento della loro esecuzione da parte della IT dell'appellata. In merito alla fornitura dei materiali, eccepivano l'omessa allegazione delle fatture di relativo acquisto, con conseguente illegittimità della valutazione del CT, che in ogni caso, aveva omessa la verifica dei costi.
Errata imposizione delle spese del giudizio di primo grado.
Gli appellanti Censuravano la sentenza quanto alla condanna delle spese di giudizio e di rimborso della ctu, poste a loro carico.
Si costituiva in giudizio la eccependo in via NT preliminare l'inammissibilità dell'appello, in quanto generico e contenente una mera riproduzione delle censure già dedotte innanzi al giudice di primo grado senza una precisazione dei motivi di riforma.
Contestava la configurabilità di un rapporto di subappalto deducendo che il rapporto tra la e gli appellanti si era interrotto con il Parte_3 pagamento dei lavori dalla stessa IT effettuati e che le fatture che la _1
aveva emesso personalmente nei confronti degli appellanti NT avrebbero in tal caso dovuto essere emesse “ per legge” dalla Parte_3
, ipotizzato appaltatore.
[...]
Evidenziava che gli appellanti erano a conoscenza dei lavori eseguiti dalla IT e dei loro precisi importi. I messaggi via email provavano NT
l'esecuzione dei lavori extra rispetto al preventivo iniziale della IT Parte_3
. Era pertanto indubbio il preventivo accordo fra le parti sul tipo di
[...] intervento da eseguire e sul relativo prezzo. La sentenza doveva essere confermata anche in punto di valutazione delle opere;
il perito aveva, infatti, accertato la “consistenza” dei lavori effettuati dalla IT attrice, rispondendo puntualmente a tutte le osservazioni dei CTP. La CT non era dunque affetta da alcuna patologia e le risultanze erano meritevoli di essere recepite in quanto immuni da vizi logici e di metodo.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
5 II. L'eccezione di inammissibilità dell'appello. È infondata.
L'appellante, come richiede l'art. 342 c.p.c., ha specificamente riportato le parti della sentenza di primo grado di cui chiede la riforma e ha argomentato sul punto, sì che risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate (sui requisiti di valida impugnazione, fra le altre, cfr. Cassazione
Civile, Sezione II, 15.06.2016, n. 12280; id., Sezione VI-1, ordinanza
22.09.2015, n. 18704)- La circostanza, poi, che questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cassazione civile, Sezione III,
15.04.2019 n. 10422).
III. Il merito. L'appello è infondato.
Gli appellanti contestano che i lavori eseguiti dalla IT NT siano stati realizzati sulla base di un accordo negoziale, asserendo che tali lavori sarebbero stati semmai riconducibili ad un contratto di subappalto, con conseguente instaurazione di un rapporto negoziale intercorrente esclusivamente fra della IT e l'appaltatore NT Parte_3
al quale la prima avrebbe dovuto rivolgersi per l'adempimento delle
[...] obbligazioni di pagamento rimasta inadempiute.
Il motivo è infondato.
L'assunto dell'inesistenza un rapporto negoziale fra le parti è contraddetto dal pagamento di euro 44.000 effettuato, per stessa ammissione degli appellanti, nei confronti della IT . La corresponsione della NT somma in favore della IT , provata documentalmente, non NT può che trovare giustificazione nell'esecuzione di lavori commissionati dai proprietari e ed implicitamente da questi accettati. Va altresì Pt_1 Pt_2 rilevato che il contratto d'appalto non richiede per la sua validità la forma scritta ad substantiam, e può dunque essere dimostrato ricorrendo a qualunque mezzo di prova. L'esistenza rapporto negoziale in essere tra le parti può dunque ritenersi provata sulla base dei plurimi indizi richiamati dal giudice di prime cure, supportati dalla documentazione in atti. Ad avvalorare l'ipotesi che le opere relative all'immobile siano state eseguite dalla IT , su NT incarico dei proprietari dell'immobile, concorre la corrispondenza in atti, ed in particolare le mail in data 14 e 22 novembre 2011 indirizzate ai signori Pt_2
e contenenti l'elenco dettagliato dei lavori da eseguire, con indicazione Pt_1 del corrispettivo per l'importo di € 74.426,00, oltre IVA, e l'indicazione delle
6 coordinate bancarie della per effettuare il relativo NT pagamento. Tale corrispondenza, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non è stata contestata dagli appellanti i quali, nei motivi di appello, si sono limitati ad affermare l'irrilevanza di tale documentazione in quanto mancante di sottoscrizione e, per tale motivo, non suscettibile di disconoscimento. Deve tuttavia rilevarsi che l'assenza di sottoscrizione non preclude la valutazione del valore indiziario di tale documento ai fini della prova del negozio intercorso fra le parti. La corresponsione alla IT appellata della somma di euro 44.000 per opere edili dalla medesima eseguite, il preventivo intestato alla medesima IT contenetene l'indicazione analitica dei lavori da eseguire per l'importo di euro € 74.426,00, molto vicino al valore delle opere stimato dal ctu (di € 69.807,81), consentono, invero, di ritenere provata la conclusione fra le parti in causa di un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di cui al preventivo in questione.
Occorre poi valutate la congruità del corrispettivo richiesto dall'appaltatore per le opere realizzate. Deve innanzitutto che il valore delle opere realizzate ben poteva essere determinato, come avvenuto nella fattispecie, sulla base delle produzioni documentali tempestivamente effettuate nel rispetto dei termini processuali, nonché sulla base dell' accertamento tecnico disposto dal giudice di prime cure. Deve quindi respingersi poiché infondata l'eccezione sollevata dai convenuti in merito alle preclusioni istruttorie maturate rispetto alla prova del credito fatto valere dall'appellata
La consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado ha poi consentito di stimare il valore delle opere realizzate all'interno dell'appartamento di proprietà degli appellanti per un ammontare non distante da quello indicato nel preventivo della . Il consulente ha infatti indicato in euro Parte_4
69.807,81 (oltre Iva) il dovuto, calcolato mediante l'applicazione dei parametri del Bollettino Ingegneri della Provincia di Grosseto per l'anno 2012. Non vi è dunque motivo di discostarsi valutazioni effettuate dal consulente tecnico che sono state legittimamente recepite dal giudice di primo grado. È condivisibile anche l'ulteriore passaggio logico che ha consentito di determinare il corrispettivo dovuto nell'importo indicato nel preventivo della _1
. Ciò in virtù del principio per il quale il corrispettivo dell'appalto va
[...] calcolato con riferimento alle tariffe esistenti o, in mancanza, dal giudice ove non vi siano indizi che consentano di ritenere che il prezzo sia stato condiviso dai contraenti. Diversamente, nel caso di specie, è emersa la prova dell'accordo
7 risultante dalla comunicazione alla committenza del preventivo dei lavori per l'ammontare in euro 74.426 oltre iva. D'altronde l'importo preteso dalla IT esecutrice dei lavori si è rivelato congruo alla luce delle risultanze della CT.
In conclusione deve ritenersi corretta lo determinazione nel quantum ancora dovuto dagli appellati sulla base del calcolo effettuato in sentenza ottenuto sottraendo dal costo complessivamente dovuto (€ 74.426,00 oltre IVA al 21%, per un totale di € 90.055,46) la somma già corrisposta ( 44.000) con compensazione del credito residuo con il controcredito risarcitorio relativo ai vizi inficianti i lavori (€ 1.976,50).
Quanto le spese di lite la sentenza deve essere confermata avendo fatto corretta applicazione il principio della soccombenza espresso dall'articolo 91
c.p.c.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, sulla base dei parametri minimi esclusa la fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della , avverso la sentenza impugnata NT così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell'appellato, in complessivi € 3.473,00 oltre accessori dovuti per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 6.02.2024 composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 18.06.2021 al n. 1134 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n.329/2021 pubblicata in data 15.04.2021
promossa da
, rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Di Parte_1 Parte_2 te domiciliati presso lo studio del difensore in , in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 19, come da procura in atti
- appellante - contro
, in persona del suo titolare e legale NT appresentata e difesa Avv. Riccardo Solari del Foro Grosseto, come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: contratto di appalto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: ““Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente Appello, annullare la sentenza appellata e, per l'effetto, respingere tutte le Domande proposte da Parte appellata, spiegate in Primo grado, nell'an e nel quantum, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e comunque prescritte. In ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”.”; per l'appellato: ““Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis rejectis, accertati i fatti di cui in premessa e per i motivi ed i titoli tutti indicati in narrativa: IN VIA PRELIMINARE - rigettare l'appello proposto dai sigg.
[...]
e in quanto inammissibile;
- dichiarare infond Pt_1 Parte_2 domanda di controparte ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva
o dell'esecuzione della sentenza n. sentenza n.329/2021 e conseguentemente rigettarla non accogliendola con ogni ulteriore e conseguente provvedimento di legge;
- nel merito respingere l'appello proposto dai sigg. Parte_1 ( ) nato a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2 ( ) nata a [...] il [...], entram C.F._2 Roma, Via Angelo Secchi n. 3 rappresentati e difesi, dall'Avv. Alfredo Di Mauro, del foro di Roma, contro la sentenza del Tribunale di Grosseto n. n. 329/2021 perché infondato per tutti i motivi in premessa specificati e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado impugnata. - Ci si oppone alla richiesta eventuale ammissione di CT in rinnovazione. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
e chiedevano la riforma della sentenza impugnata con la quale il Parte_2
Tribunale di Grosseto aveva accolto le domande spiegate nei loro confronti dalla
“ ”, a titolo di pagamento del corrispettivo di alcune opere NT realizzate in esecuzione del contratto di appalto intercorso fra le parti.
I.
2. Il Tribunale, in accoglimento della domanda spiegata dalla
[...]
condannava gli appellanti in solido tra loro, a corrispondere NT alla la somma di € 44.000,00 oltre agli interessi legali NT dalla domanda al saldo.
Così nella sentenza impugnata. “Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha evocato in giudizio i coniugi e NT Parte_1 Pt_2
per sentirli condannare a pagarle l'importo di € 47.262,96 (oltre Iva) a saldo
[...] dei lavori di ristrutturazione eseguiti nel loro appartamento sito in Porto Santo
Stefano; il tutto oltre rivalutazione monetaria, interessi e con vittoria di spese di lite. A sostegno delle proprie ragioni, esponeva che i convenuti, nell'anno 2011, le affidarono i ridetti lavori - iniziati dalla per le mere Parte_3 demolizioni - seguendo il progetto e le direttive del geom. . L'attrice _2 asseriva di aver non solo ultimato alcuni interventi già preventivati dalla _1
, ma altresì di aver realizzato altre opere commissionatele dalla Parte_3 proprietà, per un ammontare di € 83.526,96 (oltre Iva), di cui era stato corrisposto solo un acconto di € 44.000,00. Si costituivano i convenuti, evidenziando di aver già pagato alla la somma di € 15.600,00 a titolo di Parte_3 acconto sul compenso finale (e non per le sole opere di demolizione), negando di aver mai raggiunto con l'impresa attrice un accordo negoziale sul corrispettivo dell'appalto o di aver accettato il preventivo allegato in citazione, eccependo peraltro la decadenza e la preclusione di controparte dalla prova del credito, stante la totale carenza di indicazione dei criteri determinativi dei prezzi indicati.
Aggiungendo come la somma già versata superasse il valore delle opere eseguite
2 dall'attrice e che fossero state commesse irregolarità nella posa del pavimento, i convenuti concludevano per la reiezione dell'avversa domanda e la condanna della a restituirgli l'importo di € 3.222,35 e a risarcirgli il NT danno pari a € 3.500,00 oltre a quello subito per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.. Alla prima udienza del 26.7.2013, l'attrice chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il geom. affinché le venisse in _2 ipotesi risarcito l'importo di € 3.500,00 invocato nell'avversa nella domanda riconvenzionale. Notificato l'atto di chiamata, non si costituiva e _2 veniva dichiarato contumace all'udienza del 4.4.2014. Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., l'attrice contestava le obiezioni dei convenuti e precisava il proprio credito in € 47.199,51 (oltre Iva). La causa veniva istruita con
l'espletamento della CT, per essere definitivamente trattenuta in decisione dal mutato giudicante all'udienza del 19.1.2021, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.;
Il Tribunale respingeva preliminarmente le eccezioni sollevate dai convenuti in ordine decadenza dalla prova del credito, evidenziando che parte attrice poteva formulare istanze istruttorie fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 183, comma 6, numeri 2 e 3 cpc. Rilevava,inoltre, che l'assenza di criteri determinativi dei prezzi applicati o la loro difformità rispetto ai prezzari di riferimento della , non precludeva la determinazione del CP_3 corrispettivo dell'appalto in relazione alle opere eseguite.
Nel merito il Giudice di prime cure riteneva che vi fossero plurimi elementi indiziari a sostegno dell' accordo fra le parti sul prezzo dell'appalto indicato nel preventivo, e ciò a prescindere dalla sua formale sottoscrizione. Nello specifico, richiamava due comunicazioni inviate nel mese di novembre 2011 dalla IT appaltatrice, con le quali quest'ultima aveva trasmesso alla committenza il preventivo di massima dei lavori e le coordinate bancarie per l'esecuzione dei pagamenti, per un importo di Euro € 74.426,00 oltre IVA. Tale documentazione non era stata oggetto di disconoscimento da parte dei convenuti. Pertanto, il prezzo dell'appalto detratto l'acconto di Euro 44.000 già corrisposto, veniva determinato della somma € 46.055,46.
Il Giudice compensava il credito della IT appaltatrice con il controcredito riconosciuto ai convenuti per i vizi inficianti le opere, quantificati dal CT nella somma di euro 1976,50 accertando il residuo credito vantato dalla
[...]
in euro 44.000. _1
3 I.
3. Avverso la sentenza interponevano Parte_1 Parte_2 atto di appello articolato su due motivi.
-Violazione e/o errata applicazione di norme di diritto, nonché vizio di motivazione in relazione all'accertamento dei fatti di causa e all'onere probatorio.
Gli appellanti contestavano l'insorgere di un rapporto negoziale tra i medesimi e la ”, lamentando il difetto di allegazione e NT prova su tale circostanza. Sostenevano che i lavori di ristrutturazione inizialmente affidati alla , per i quali era stato Parte_3 corrisposto un compenso di 15.600 euro, erano stati proseguiti e completati dalla , con la collaborazione di diversi fornitori e artigiani;
NT tale prosecuzione doveva qualificarsi quale subappalto o cessione del contratto,
o ancora come un rapporto traslativo a titolo oneroso o gratuito intercorrente fra le due ditte. Affermavano che il consenso del committente all'esecuzione delle opere da parte del subappaltatore non è idoneo ad instaurare un rapporto diretto tra quest'ultimo e il committente, con la conseguenza che il subappaltatore potrà rivolgersi al solo appaltatore per le obbligazioni di pagamento derivanti dal subcontratto. Contestavano la sussistenza di un accordo negoziale con la Ditta appaltatrice per un corrispettivo di €74.426,00 non avendo mai accettato o sottoscritto il preventivo in atti;
al contrario il tecnico da loro incaricati aveva stimato le opere realizzate dalla NT
pari ad € 40.667,65, di talché risultavano addirittura creditori della
[...] somma di € 3.222,35.In assenza di prova di un rapporto diretto con _1
, quest'ultimo avrebbe dovuto agire per l'adempimento nei confronti del
[...] soggetto unico legittimato, ovvero l'appaltatore originario.
Gli appellanti deducevano altresì l'erroneità della sentenza in punto di stima delle opere realizzate, rilevando che alcune lavorazioni, per le quali era stato richiesto il corrispettivo, non erano state eseguite dalla NT
. Rammentavano come in tema di appalto, l'onere di provare l'esatto
[...] adempimento delle proprie obbligazioni incombe sull'appaltatore che agisce per ottenere il pagamento del corrispettivo. Nel caso di specie, evidenziano l'assoluta carenza di prova in merito alla quantità e tipologia delle lavorazioni eseguite, ai costi dei materiali impiegati ed ai criteri di determinazione dei corrispettivi.
Gli appellanti evidenziano ancora che i lavori di manutenzione dell'immobile per le opere edili, per gli impianti elettrici, termoidraulici, di falegnameria, pavimentazione e fornitura materiali erano stati realizzati da
4 diversi soggetti. Tali soggetti avevano percepito i relativi corrispettivi, incluso con il regolare pagamento della complessiva somma di euro NT
44.000,00 di cui alle relative fatture emesse.
Censuravano, altresì, la sentenza per avere recepito le conclusioni della
CT, pur mancando l'antecedente logico dell'accertamento della loro esecuzione da parte della IT dell'appellata. In merito alla fornitura dei materiali, eccepivano l'omessa allegazione delle fatture di relativo acquisto, con conseguente illegittimità della valutazione del CT, che in ogni caso, aveva omessa la verifica dei costi.
Errata imposizione delle spese del giudizio di primo grado.
Gli appellanti Censuravano la sentenza quanto alla condanna delle spese di giudizio e di rimborso della ctu, poste a loro carico.
Si costituiva in giudizio la eccependo in via NT preliminare l'inammissibilità dell'appello, in quanto generico e contenente una mera riproduzione delle censure già dedotte innanzi al giudice di primo grado senza una precisazione dei motivi di riforma.
Contestava la configurabilità di un rapporto di subappalto deducendo che il rapporto tra la e gli appellanti si era interrotto con il Parte_3 pagamento dei lavori dalla stessa IT effettuati e che le fatture che la _1
aveva emesso personalmente nei confronti degli appellanti NT avrebbero in tal caso dovuto essere emesse “ per legge” dalla Parte_3
, ipotizzato appaltatore.
[...]
Evidenziava che gli appellanti erano a conoscenza dei lavori eseguiti dalla IT e dei loro precisi importi. I messaggi via email provavano NT
l'esecuzione dei lavori extra rispetto al preventivo iniziale della IT Parte_3
. Era pertanto indubbio il preventivo accordo fra le parti sul tipo di
[...] intervento da eseguire e sul relativo prezzo. La sentenza doveva essere confermata anche in punto di valutazione delle opere;
il perito aveva, infatti, accertato la “consistenza” dei lavori effettuati dalla IT attrice, rispondendo puntualmente a tutte le osservazioni dei CTP. La CT non era dunque affetta da alcuna patologia e le risultanze erano meritevoli di essere recepite in quanto immuni da vizi logici e di metodo.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
5 II. L'eccezione di inammissibilità dell'appello. È infondata.
L'appellante, come richiede l'art. 342 c.p.c., ha specificamente riportato le parti della sentenza di primo grado di cui chiede la riforma e ha argomentato sul punto, sì che risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate (sui requisiti di valida impugnazione, fra le altre, cfr. Cassazione
Civile, Sezione II, 15.06.2016, n. 12280; id., Sezione VI-1, ordinanza
22.09.2015, n. 18704)- La circostanza, poi, che questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cassazione civile, Sezione III,
15.04.2019 n. 10422).
III. Il merito. L'appello è infondato.
Gli appellanti contestano che i lavori eseguiti dalla IT NT siano stati realizzati sulla base di un accordo negoziale, asserendo che tali lavori sarebbero stati semmai riconducibili ad un contratto di subappalto, con conseguente instaurazione di un rapporto negoziale intercorrente esclusivamente fra della IT e l'appaltatore NT Parte_3
al quale la prima avrebbe dovuto rivolgersi per l'adempimento delle
[...] obbligazioni di pagamento rimasta inadempiute.
Il motivo è infondato.
L'assunto dell'inesistenza un rapporto negoziale fra le parti è contraddetto dal pagamento di euro 44.000 effettuato, per stessa ammissione degli appellanti, nei confronti della IT . La corresponsione della NT somma in favore della IT , provata documentalmente, non NT può che trovare giustificazione nell'esecuzione di lavori commissionati dai proprietari e ed implicitamente da questi accettati. Va altresì Pt_1 Pt_2 rilevato che il contratto d'appalto non richiede per la sua validità la forma scritta ad substantiam, e può dunque essere dimostrato ricorrendo a qualunque mezzo di prova. L'esistenza rapporto negoziale in essere tra le parti può dunque ritenersi provata sulla base dei plurimi indizi richiamati dal giudice di prime cure, supportati dalla documentazione in atti. Ad avvalorare l'ipotesi che le opere relative all'immobile siano state eseguite dalla IT , su NT incarico dei proprietari dell'immobile, concorre la corrispondenza in atti, ed in particolare le mail in data 14 e 22 novembre 2011 indirizzate ai signori Pt_2
e contenenti l'elenco dettagliato dei lavori da eseguire, con indicazione Pt_1 del corrispettivo per l'importo di € 74.426,00, oltre IVA, e l'indicazione delle
6 coordinate bancarie della per effettuare il relativo NT pagamento. Tale corrispondenza, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non è stata contestata dagli appellanti i quali, nei motivi di appello, si sono limitati ad affermare l'irrilevanza di tale documentazione in quanto mancante di sottoscrizione e, per tale motivo, non suscettibile di disconoscimento. Deve tuttavia rilevarsi che l'assenza di sottoscrizione non preclude la valutazione del valore indiziario di tale documento ai fini della prova del negozio intercorso fra le parti. La corresponsione alla IT appellata della somma di euro 44.000 per opere edili dalla medesima eseguite, il preventivo intestato alla medesima IT contenetene l'indicazione analitica dei lavori da eseguire per l'importo di euro € 74.426,00, molto vicino al valore delle opere stimato dal ctu (di € 69.807,81), consentono, invero, di ritenere provata la conclusione fra le parti in causa di un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di cui al preventivo in questione.
Occorre poi valutate la congruità del corrispettivo richiesto dall'appaltatore per le opere realizzate. Deve innanzitutto che il valore delle opere realizzate ben poteva essere determinato, come avvenuto nella fattispecie, sulla base delle produzioni documentali tempestivamente effettuate nel rispetto dei termini processuali, nonché sulla base dell' accertamento tecnico disposto dal giudice di prime cure. Deve quindi respingersi poiché infondata l'eccezione sollevata dai convenuti in merito alle preclusioni istruttorie maturate rispetto alla prova del credito fatto valere dall'appellata
La consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado ha poi consentito di stimare il valore delle opere realizzate all'interno dell'appartamento di proprietà degli appellanti per un ammontare non distante da quello indicato nel preventivo della . Il consulente ha infatti indicato in euro Parte_4
69.807,81 (oltre Iva) il dovuto, calcolato mediante l'applicazione dei parametri del Bollettino Ingegneri della Provincia di Grosseto per l'anno 2012. Non vi è dunque motivo di discostarsi valutazioni effettuate dal consulente tecnico che sono state legittimamente recepite dal giudice di primo grado. È condivisibile anche l'ulteriore passaggio logico che ha consentito di determinare il corrispettivo dovuto nell'importo indicato nel preventivo della _1
. Ciò in virtù del principio per il quale il corrispettivo dell'appalto va
[...] calcolato con riferimento alle tariffe esistenti o, in mancanza, dal giudice ove non vi siano indizi che consentano di ritenere che il prezzo sia stato condiviso dai contraenti. Diversamente, nel caso di specie, è emersa la prova dell'accordo
7 risultante dalla comunicazione alla committenza del preventivo dei lavori per l'ammontare in euro 74.426 oltre iva. D'altronde l'importo preteso dalla IT esecutrice dei lavori si è rivelato congruo alla luce delle risultanze della CT.
In conclusione deve ritenersi corretta lo determinazione nel quantum ancora dovuto dagli appellati sulla base del calcolo effettuato in sentenza ottenuto sottraendo dal costo complessivamente dovuto (€ 74.426,00 oltre IVA al 21%, per un totale di € 90.055,46) la somma già corrisposta ( 44.000) con compensazione del credito residuo con il controcredito risarcitorio relativo ai vizi inficianti i lavori (€ 1.976,50).
Quanto le spese di lite la sentenza deve essere confermata avendo fatto corretta applicazione il principio della soccombenza espresso dall'articolo 91
c.p.c.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, sulla base dei parametri minimi esclusa la fase istruttoria.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della , avverso la sentenza impugnata NT così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell'appellato, in complessivi € 3.473,00 oltre accessori dovuti per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
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