Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 3 della Legge 29 marzo 1999, n. 99
Copia
Articolo 2
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 29 marzo 1999, n. 99
Articolo 3 della Legge 29 marzo 1999, n. 99
Versione
21 aprile 1999
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 21 aprile 1999
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0