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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12075/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 19/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12075/2024, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dagli avv.tio Rizzo Gabriele e Scebba MarcO;
-ricorrente- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/12/2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito 593 2024 00064028 00 000 chiedendo “volere, con sentenza esecutiva, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare illegittimo e annullare
l'avviso di addebito dell Sede di Catania impugnato e dichiarare che nessuna somma deve CP_1
all per i titoli di cui all' avviso di addebito medesimo”. Parte_1 CP_1
Si è costituito in giudizio l' deducendo l'intervenuta cessazione della materia del CP_1 contendere per avere annullato in autotutela i crediti oggetto dell'avviso di addebito. Con note
1 dell'8.5.2025 parte ricorrente ha depositato il provvedimento di accoglimento della CP_1
richiesta di autotutela presentata in via amministrativa, con conseguente cancellazione della posizione dalla gestione commercianti e annullamento dell'avviso di addebito.
L'udienza del 20.5.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; trattenuta per la decisione sulle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento delle partite creditorie sottese all'avviso opposto in giudizio.
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Della cessazione della materia del contendere ha peraltro preso atto la parte opponente nelle note di trattazione scritta, insistendo per il pagamento delle spese di lite.
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
A tale riguardo, l'annullamento in autotutela dell'avviso di addebito consente di risolvere positivamente il giudizio di fondatezza della domanda;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento processuale dell'Ente previdenziale di riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' , in applicazione del principio della soccombenza CP_1
virtuale, nella misura liquidata in dispositivo secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del DM 55/2014 ( fino al € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12075/2024 R.G. così statuisce: dichiara la cessazione della materia del contendere;
2 compensa per metà le spese di lite nei rapporti con;
CP_1 condanna l' al pagamento della restante metà delle spese di lite che si liquidano, CP_1 nella misura già dimidiata, nella somma di € 931,00 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Catania, 20/05/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 19/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12075/2024, promossa da
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dagli avv.tio Rizzo Gabriele e Scebba MarcO;
-ricorrente- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
-resistente-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/12/2024 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito 593 2024 00064028 00 000 chiedendo “volere, con sentenza esecutiva, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare illegittimo e annullare
l'avviso di addebito dell Sede di Catania impugnato e dichiarare che nessuna somma deve CP_1
all per i titoli di cui all' avviso di addebito medesimo”. Parte_1 CP_1
Si è costituito in giudizio l' deducendo l'intervenuta cessazione della materia del CP_1 contendere per avere annullato in autotutela i crediti oggetto dell'avviso di addebito. Con note
1 dell'8.5.2025 parte ricorrente ha depositato il provvedimento di accoglimento della CP_1
richiesta di autotutela presentata in via amministrativa, con conseguente cancellazione della posizione dalla gestione commercianti e annullamento dell'avviso di addebito.
L'udienza del 20.5.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; trattenuta per la decisione sulle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento delle partite creditorie sottese all'avviso opposto in giudizio.
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Della cessazione della materia del contendere ha peraltro preso atto la parte opponente nelle note di trattazione scritta, insistendo per il pagamento delle spese di lite.
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
A tale riguardo, l'annullamento in autotutela dell'avviso di addebito consente di risolvere positivamente il giudizio di fondatezza della domanda;
pur tuttavia, deve darsi conto del comportamento processuale dell'Ente previdenziale di riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio. Ciò giustifica la compensazione per metà delle spese di lite;
per la restante metà le stesse vanno poste a carico dell' , in applicazione del principio della soccombenza CP_1
virtuale, nella misura liquidata in dispositivo secondo lo scaglione tabellare di riferimento ai sensi del DM 55/2014 ( fino al € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12075/2024 R.G. così statuisce: dichiara la cessazione della materia del contendere;
2 compensa per metà le spese di lite nei rapporti con;
CP_1 condanna l' al pagamento della restante metà delle spese di lite che si liquidano, CP_1 nella misura già dimidiata, nella somma di € 931,00 per compensi, oltre spese forfettarie al
15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Catania, 20/05/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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