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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 946 /2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte opponente l'Avv. Adele Mangia, in sostituzione dell'avv. Egidio Rogati;
E' presente per parte opposta l'Avv. Federica Aloise in sostituzione dell'avv. Ferrari;
i difensori delle parti congiuntamente chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
Il Giudice
decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 15/01/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 946/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Egidio Rogati, giusta procura Parte_1
allegata ed elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. A. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Francesco Ferrari, giusta procura allegata ed elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza odierna, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Nell' “istanza congiunta di declaratoria di cessazione della materia del contendere” depositata il
13.1.25 dagli avv.ti A. Francesco Ferrari ed Egidio Rogati, gli stessi, premesso: “1. Che le parti, nell'ambito del presente procedimento, hanno raggiunto una soluzione transattiva;
2. Che in virtù del predetto accordo, la sig.ra dichiara di non avere più nulla a che pretendere dal sig. Controparte_1
relativamente all'opposto atto di precetto del 10.07.2023 e, per l'effetto dichiara Parte_1
di non avere alcun interesse alla prosecuzione del presente giudizio;
3. Che il sig. Parte_1
conferma la soluzione condivisa della controversia e, del pari, dichiara di non avere alcun
[...] interesse alla prosecuzione del presente giudizio”, hanno chiesto congiuntamente dichiararsi “la cessazione della materia del contendere del presente procedimento concordando sulla compensazione delle spese di giudizio”; Si precisa, al riguardo, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1048 del 28/09/2000, che la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Si verifica, dunque, una sopravvenuta carenza dell'interesse delle parti, rispettivamente ad agire e a resistere in giudizio, deducibile dalle medesime ovvero rilevabile anche d'ufficio da giudice.
La conseguente sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere, attestante il venir meno di una condizione dell'azione, presenta natura di pronuncia di mero rito, donde la sua ontologica inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.
“La declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17312 del 31/08/2015).
Pertanto, si dichiara cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese di lite tra le parti, in ragione del sopravvenuto accordo tra le stesse, che hanno, altresì, concordato sulla compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, pronunziando nel giudizio n. 946/2023 R.G.:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Paola, lì 15.1.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero