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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 01/07/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
___ _ ___
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1138/2024 del R.G.A.C., pendente tra
C.F. nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
RI (Vt) in via Alcide de Gasperi 22, 01030, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Simone Cima del Foro di Viterbo (C.F. , pec: C.F._2
, con studio in Viterbo, via A.Gargana n.40, 01100, Email_1 presso il quale elegge domicilio.
OPPONENTE
E con sede legale in Roma in Lungotevere Flaminio n. 18 e per Controparte_1 essa la procuratrice mandataria rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Malizia CP_2 del Foro di Roma giusta procura allegata alla comparsa.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata il sig. a proposto opposizione al precetto Parte_1 con cui gli è stato intimato il pagamento, quale fideiussore di Capital House & C. Srl,, del saldo passivo del conto corrente n. 10159875, oltre interessi e spese, per il complessivo importo di €
49.214,63, deducendo: a) la parziale illegittimità della richiesta per € 23.214,63, eccedente l'importo massimo garantito di € 26.000,00; b) il difetto di procura conferita da (ora CP_3 CP_2
all'Avv. Roberto Malizia;
c) il difetto di legittimazione attiva sostanziale del creditore, in difetto
[...] di prova della cessione del credito, e la nullità parziale della fideiussione omnibus per la presenza di clausole conformi allo schema ABI del 2005.
L'opposta nel costituirsi in giudizio ha eccepito: a) che il titolo giudiziale in base al quale si procede, costituito dalla sentenza del Tribunale di Tivoli n.1075/2022, non è stato impugnato in relazione al capo di condanna relativo alla maggiorazione degli interessi, con conseguente acquiescenza;
che in ogni caso, i suddetti interessi sono dovuti poiché, in caso di ritardo nel pagamento da parte del fideiussore, gli interessi da corrispondere sono quelli convenzionalmente pattuiti nel contratto anche oltre il massimale della garanzia;
b) l'esistenza di procura generale alle liti rilasciata per atto pubblico del 23.11.2017 del Dott. Notaio in Velletri, repertorio n. 70952, raccolta n. Persona_1
24394 in favore del difensore;
c) l'inammissibilità in sede di opposizione a precetto delle doglianze relative alla nullità della fideiussione in quanto già dedotte quale motivo di gravame e rigettate dalla
Corte di appello in sede di richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
L'opposizione è infondata.
Innanzitutto, sul difetto di procura va detto che è depositata in atti la procura generale alle liti del
23.11.2017 in favore dell'avv. Roberto Malizia rilasciata da quale legale Controparte_4 rappresentante di per tutte le cause attive e passive, promosse e da promuoversi CP_3 davanti a qualsiasi autorità giudiziaria.
Peraltro il lasso temporale intercorso tra la suddetta procura alle liti del 2017 e la sentenza azionata in executivis, emessa nel 2022, a nulla rileva poiché “la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito.” (Sentenza n.26296 del 14/12/2007).
Nel merito va detto che in presenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale l'opposizione a precetto può riguardare solo questioni afferenti all'esistenza e alla validità del suddetto titolo, mentre i motivi relativi ai vizi della sua formazione o al merito della decisione in esso contenuta possono essere dedotti solo nell'ambito del giudizio volto alla sua costituzione ovvero in sede di gravame.
Infatti, il giudizio di opposizione a precetto si sostanzia in un giudizio di accertamento negativo del credito per l'insussistenza del diritto creditore di procedere ad esecuzione forzata e ha ad oggetto l'esistenza e la validità del titolo esecutivo, ma non può estendersi ad indagare i vizi da cui quel titolo
è affetto e che vanno eventualmente proposti in sede di gravame.
In applicazione di tale principio va esclusa ogni indagine relativa al difetto di legittimazione attiva sostanziale del creditore per difetto di prova di essere cessionario del credito e ogni indagine sulla pretesa nullità parziale della fideiussione omnibus perché inclusiva di clausole conformi allo schema
ABI giudicato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia nel 2005, trattandosi di eccezioni da far valere nel giudizio di cognizione, tanto che, come espressamente affermato dallo stesso sig. esse Parte_1 hanno costituito specifici motivi di appello. In questa sede, invece, va indagato l'ambito di validità e di efficacia del titolo esecutivo per definire l'esatta portata della sentenza azionata.
Orbene, tale sentenza è stata emessa in opposizione al decreto n. 1982 del 20.12.2016 con cui era stato ingiunto a Capital House & C: srl e a il pagamento della somma di € Parte_1
22.409,38, quale esposizione finale debitoria, al 21 Marzo 2016, del contratto di conto corrente in essere con la banca, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito.
Nell'ambito del giudizio di opposizione proposto dal sig. è stato accertato che Parte_1 il credito vantato dalla banca era di minore importo, precisamente pari ad € 20.694,80, e conseguentemente il giudice ha condannato l'opponente al versamento della suddetta somma in favore della oltre interessi nella misura contrattualmente pattuita. Controparte_1
In proposito il contratto di fideiussione all'art. 7 prevede espressamente che il fideiussore è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, spese e ogni altro accessorio del credito e, in caso di ritardato pagamento, è tenuto alla corresponsione di interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste per il debitore.
Sulla scorta di quanto detto deve, quindi, concludersi che la pretesa azionata con il precetto opposto trova fondamento nel titolo giudiziale costituito dalla sentenza del tribunale di Tivoli n. 1075/2022 e nel contratto di fideiussione che tale sentenza ha espressamente richiamato al fine di determinare la misura degli interessi di mora.
Peraltro, va detto che l'importo di cui si chiede il pagamento per sorte capitale è nei limiti del massimale della garanzia, mentre tale massimale non è destinato ad operare in riferimento agli interessi moratori dovuti in seguito all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dallo stesso valendo il principio per cui “in caso di recesso della banca dal contratto di conto corrente Parte_1 bancario, il fideiussore resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla data dello scioglimento del rapporto e in tale misura cristallizzato, dovendo ad esso essere raffrontato il limite di massimale della garanzia;
gli interessi moratori maturati dopo quel momento a causa del mancato tempestivo adempimento imputabile (anche) allo stesso fideiussore restano, invece, a suo carico oltre il limite del massimale della fideiussione, in applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. per i fatti a lui riferibili, nonché dei principi di divieto dell'abuso del diritto e della correttezza nei rapporti interprivati.” (Cass. civ. Sez. I Sent., 12/06/2015, n. 12263).
L'opposizione va pertanto rigettata e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da
, così decide: Parte_1 rigetta l'opposizione; condanna a pagare a e per essa quale Parte_1 Controparte_1 procuratrice mandataria le spese di lite che liquida in € 4.237,00, oltre accessori CP_2 di legge.
Così deciso in Viterbo il 30 giugno 2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1138/2024 del R.G.A.C., pendente tra
C.F. nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
RI (Vt) in via Alcide de Gasperi 22, 01030, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Simone Cima del Foro di Viterbo (C.F. , pec: C.F._2
, con studio in Viterbo, via A.Gargana n.40, 01100, Email_1 presso il quale elegge domicilio.
OPPONENTE
E con sede legale in Roma in Lungotevere Flaminio n. 18 e per Controparte_1 essa la procuratrice mandataria rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Malizia CP_2 del Foro di Roma giusta procura allegata alla comparsa.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata il sig. a proposto opposizione al precetto Parte_1 con cui gli è stato intimato il pagamento, quale fideiussore di Capital House & C. Srl,, del saldo passivo del conto corrente n. 10159875, oltre interessi e spese, per il complessivo importo di €
49.214,63, deducendo: a) la parziale illegittimità della richiesta per € 23.214,63, eccedente l'importo massimo garantito di € 26.000,00; b) il difetto di procura conferita da (ora CP_3 CP_2
all'Avv. Roberto Malizia;
c) il difetto di legittimazione attiva sostanziale del creditore, in difetto
[...] di prova della cessione del credito, e la nullità parziale della fideiussione omnibus per la presenza di clausole conformi allo schema ABI del 2005.
L'opposta nel costituirsi in giudizio ha eccepito: a) che il titolo giudiziale in base al quale si procede, costituito dalla sentenza del Tribunale di Tivoli n.1075/2022, non è stato impugnato in relazione al capo di condanna relativo alla maggiorazione degli interessi, con conseguente acquiescenza;
che in ogni caso, i suddetti interessi sono dovuti poiché, in caso di ritardo nel pagamento da parte del fideiussore, gli interessi da corrispondere sono quelli convenzionalmente pattuiti nel contratto anche oltre il massimale della garanzia;
b) l'esistenza di procura generale alle liti rilasciata per atto pubblico del 23.11.2017 del Dott. Notaio in Velletri, repertorio n. 70952, raccolta n. Persona_1
24394 in favore del difensore;
c) l'inammissibilità in sede di opposizione a precetto delle doglianze relative alla nullità della fideiussione in quanto già dedotte quale motivo di gravame e rigettate dalla
Corte di appello in sede di richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
L'opposizione è infondata.
Innanzitutto, sul difetto di procura va detto che è depositata in atti la procura generale alle liti del
23.11.2017 in favore dell'avv. Roberto Malizia rilasciata da quale legale Controparte_4 rappresentante di per tutte le cause attive e passive, promosse e da promuoversi CP_3 davanti a qualsiasi autorità giudiziaria.
Peraltro il lasso temporale intercorso tra la suddetta procura alle liti del 2017 e la sentenza azionata in executivis, emessa nel 2022, a nulla rileva poiché “la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito.” (Sentenza n.26296 del 14/12/2007).
Nel merito va detto che in presenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale l'opposizione a precetto può riguardare solo questioni afferenti all'esistenza e alla validità del suddetto titolo, mentre i motivi relativi ai vizi della sua formazione o al merito della decisione in esso contenuta possono essere dedotti solo nell'ambito del giudizio volto alla sua costituzione ovvero in sede di gravame.
Infatti, il giudizio di opposizione a precetto si sostanzia in un giudizio di accertamento negativo del credito per l'insussistenza del diritto creditore di procedere ad esecuzione forzata e ha ad oggetto l'esistenza e la validità del titolo esecutivo, ma non può estendersi ad indagare i vizi da cui quel titolo
è affetto e che vanno eventualmente proposti in sede di gravame.
In applicazione di tale principio va esclusa ogni indagine relativa al difetto di legittimazione attiva sostanziale del creditore per difetto di prova di essere cessionario del credito e ogni indagine sulla pretesa nullità parziale della fideiussione omnibus perché inclusiva di clausole conformi allo schema
ABI giudicato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia nel 2005, trattandosi di eccezioni da far valere nel giudizio di cognizione, tanto che, come espressamente affermato dallo stesso sig. esse Parte_1 hanno costituito specifici motivi di appello. In questa sede, invece, va indagato l'ambito di validità e di efficacia del titolo esecutivo per definire l'esatta portata della sentenza azionata.
Orbene, tale sentenza è stata emessa in opposizione al decreto n. 1982 del 20.12.2016 con cui era stato ingiunto a Capital House & C: srl e a il pagamento della somma di € Parte_1
22.409,38, quale esposizione finale debitoria, al 21 Marzo 2016, del contratto di conto corrente in essere con la banca, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito.
Nell'ambito del giudizio di opposizione proposto dal sig. è stato accertato che Parte_1 il credito vantato dalla banca era di minore importo, precisamente pari ad € 20.694,80, e conseguentemente il giudice ha condannato l'opponente al versamento della suddetta somma in favore della oltre interessi nella misura contrattualmente pattuita. Controparte_1
In proposito il contratto di fideiussione all'art. 7 prevede espressamente che il fideiussore è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, spese e ogni altro accessorio del credito e, in caso di ritardato pagamento, è tenuto alla corresponsione di interessi moratori nella stessa misura e alle stesse condizioni previste per il debitore.
Sulla scorta di quanto detto deve, quindi, concludersi che la pretesa azionata con il precetto opposto trova fondamento nel titolo giudiziale costituito dalla sentenza del tribunale di Tivoli n. 1075/2022 e nel contratto di fideiussione che tale sentenza ha espressamente richiamato al fine di determinare la misura degli interessi di mora.
Peraltro, va detto che l'importo di cui si chiede il pagamento per sorte capitale è nei limiti del massimale della garanzia, mentre tale massimale non è destinato ad operare in riferimento agli interessi moratori dovuti in seguito all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dallo stesso valendo il principio per cui “in caso di recesso della banca dal contratto di conto corrente Parte_1 bancario, il fideiussore resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla data dello scioglimento del rapporto e in tale misura cristallizzato, dovendo ad esso essere raffrontato il limite di massimale della garanzia;
gli interessi moratori maturati dopo quel momento a causa del mancato tempestivo adempimento imputabile (anche) allo stesso fideiussore restano, invece, a suo carico oltre il limite del massimale della fideiussione, in applicazione della regola generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ. per i fatti a lui riferibili, nonché dei principi di divieto dell'abuso del diritto e della correttezza nei rapporti interprivati.” (Cass. civ. Sez. I Sent., 12/06/2015, n. 12263).
L'opposizione va pertanto rigettata e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da
, così decide: Parte_1 rigetta l'opposizione; condanna a pagare a e per essa quale Parte_1 Controparte_1 procuratrice mandataria le spese di lite che liquida in € 4.237,00, oltre accessori CP_2 di legge.
Così deciso in Viterbo il 30 giugno 2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi