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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. RI G. Di RC - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.341/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Rizzitano. Parte_1
- APPELLANTE - contro rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, Controparte_1 dagli avvocati RI Colosimo e Alessia Scarnà.
- APPELLATO -
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE - Oggetto: retribuzione.
All'udienza del 2.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti. IN FATTO
Con ricorso depositato il 18.04.2019 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale G.L. di Palermo la in persona del curatore fallimentare Controparte_3
, nonché n.q. di amministratore della società e CP_4 Controparte_5 CP_1 quale amministratore di fatto della convenuta, deducendo:
[...]
- di avere lavorato presso la prima senza regolarizzazione con mansioni di commessa, riconducibili al IV livello del CCNL settore terziario, dall'1.9.2006 al 2.8.2016 dal lunedì al sabato, dapprima, sino al 30.8.2007, per quattro ore e poi per otto ore presso il punto vendita “Luan” sito in via Mazzini n. 28 e, saltuariamente, presso le sedi di via Bara, via Sciuti, via RIno Stabile e nei centri commerciali Forum e Conca d'Oro; - di non avere ricevuto la retribuzione prevista dal CCNL per le mansioni svolte, la 13^, la 14^ mensilità, la maggiorazione per il lavoro svolto oltre l'orario concordato, le indennità per i giorni festivi, nonché per ferie e permessi non goduti e il TFR.;
- che la società era di fatto amministrata da socio di maggioranza. Tanto Controparte_1 premesso chiedeva - previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, del proprio inquadramento nel IV livello del CCNL di settore, e del riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto svolto da - la condanna, in via Controparte_1 graduata:
- di quest'ultimo al pagamento per i superiori titoli, ex art. 2476, comma 6, c.c., della somma di euro 130.648,30 oltre interessi e rivalutazione, contributi previdenziali e TFR (detratti euro 1.300,00 versati dalla convenuta “a titolo di anticipazione sulla liquidazione”);
- al pagamento della medesima somma in solido, ex art. 2476, comma 7, c.c., di CP_1
e
[...] Controparte_5
- della società convenuta al pagamento della citata somma.
L'adito magistrato, costituitisi e e riscontrata la Controparte_1 Controparte_5 contumacia della - rilevata la propria incompetenza parziale per Controparte_3 materia atteso il disposto dell'art.
2. comma 2 D.L. n.1/2012, a tenore del quale le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a conoscere delle controversie relative alle “azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi e di controllo” – rigettava il ricorso per non essere emersi, all'esito dell'espletata prova testimoniale, “elementi atti a dimostrare la sussistenza” del dedotto
“vincolo di subordinazione”.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 21.04.2021, lamentando con il primo motivo la violazione degli Parte_1 artt.103 c.p.c. e 2, commi 2 e 3, D.L. n.1/2012.
Ritiene l'istante che il Tribunale, in conformità ad un generale principio di economia processuale e nell'obiettivo di evitare “i presupposti per un potenziale contrasto di giudicati”, una volta accolta l'eccezione di incompetenza per materia formulata dai resistenti, avrebbe dovuto rimettere alla sezione specializzata delle imprese l'esame non solo delle istanze risarcitorie ex art.2476 cod. civ. ma anche delle domande giudiziali formulate contro la e dirette al riconoscimento di differenze Controparte_3 retributive.
Con il secondo motivo si duole dell'omessa audizione del teste marito Testimone_1 della ricorrente in regime di comunione legale, perché ritenuto incapace ex art.246 c.p.c. sulla base di una superficiale valutazione aliena da ogni accertamento circa un effettivo
“interesse del predetto teste ad agire o ad intervenire personalmente nel giudizio”.
Con il terzo motivo evidenzia, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, di avere dimostrato - per effetto delle dichiarazioni testimoniali di e Testimone_2 [...]
e della produzione di tre documenti intestati alla attestanti Tes_3 Controparte_3 il versamento di complessivi euro 1.300,00 a titolo di acconto liquidazione - la sussistenza del rivendicato rapporto di lavoro.
Con l'ultimo motivo, “atteso il recente rinvenimento”, chiede di essere autorizzato a produrre una nota di richiamo ex art.7 L.300/70 “firmata indubbiamente dal Sig. CP_1 con timbro della predetta società”.
[...]
Ha resistito in giudizio variamente contestando le avverse censure e Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
Nessuno si è costituito per Controparte_2
Indi, all'udienza del 2.10.2025, in assenza di attività istruttoria, la causa è stata decisa, all'esito di discussione, come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via del tutto preliminare:
- verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia di non Controparte_2 costituitasi in giudizio;
- riscontrata la sostanziale rinuncia della ad ogni istanza risarcitoria ai danni di Pt_1
(“si precisa già adesso … in questa sede, la limitazione di alcune delle Controparte_5 domande giudiziali al solo Sig. anziché essere rivolte, come avvenuto in primo CP_1 grado, sia nei confronti del Sig. che del Sig. si legge a pag. 7 dell'atto CP_5 CP_1 di gravame), si può ritenere che confronti di quest'ultimo, indicato nell'epigrafe del ricorso in appello ma non destinatario dello stesso, l'impugnata sentenza sia passata in giudicato;
- l'estraneità al giudizio di appello della aliena dall'elenco dei Controparte_3 soggetti appellati e alla quale non risulta notificato l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, determina anche nei confronti dell'asserita società datoriale (invero neppure evocata in appello) il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
- l'assoluta assenza di ogni domanda condannatoria in primo grado nei confronti di
[...]
nemmeno indicata tra i convenuti del giudizio di primo grado (al quale CP_2 evidentemente non ha partecipato), la sua totale estraneità ai fatti di causa come descritti nella causa petendi illustrata nel ricorso ex art.414 c.p.c., l'inconfigurabilità in capo alla medesima di una posizione di successore a titolo universale o particolare di uno degli originari contraddittori, rende inammissibile l'appello proposto nei confronti della stessa (fra l'altro non destinataria di alcuna istanza condannatoria in favore della Pt_1 neppure nelle conclusioni dell'atto di appello).
Passando al merito della vertenza il gravame non può trovare accoglimento in quanto:
- ben ha fatto l'adito magistrato ad escludere la propria competenza limitatamente alle domande risarcitorie ex art.2476 cod. civ. proseguendo nella trattazione di quelle attinenti alle rivendicazioni retributive nei confronti della non ravvisandosi tra Controparte_3 le stesse alcuna ipotesi di inscindibile connessione oggettiva propedeutica ad loro congiunto esame giudiziale, stante la differenza della causa petendi (rispettivamente risarcitoria e da inadempimento contrattuale), dei legittimati passivi (gli amministratori e/o i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società; il datore di lavoro), dei presupposti necessari all'accoglimento della domanda (dolo o colpa degli amministratori e/o dei soci qualificati;
mancata prova della corresponsione al lavoratore della retribuzione dovutagli per l'attività espletata e dimostrata);
- condivisibile è stata la scelta di non ammettere l'escussione del teste Testimone_1 marito in comunione legale dei beni della ricorrente, stante la sua incapacità ex art. 246 cod. proc. civ., in quanto, portatore di un personale interesse alla definizione del giudizio, laddove, ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. c), cod. civ., l'acquisizione al patrimonio comune dei proventi delle attività separate di ciascuno dei coniugi, e quindi del corrispettivo del lavoro da quello prestato, si tradurrebbe in caso di esito positivo della lite per moglie in un incremento del patrimonio suddetto;
- generici risultano i ricordi della teste circa gli orari in cui accedeva al Testimone_2 negozio di via Mazzini (“ero una cliente abituale, andavo nel negozio con frequenza bimestrale, quando ci andavo lei c'era”) e l'identificazione del datore di lavoro (“C'era un signore che le diceva cosa fare, tipo prendere qualcosa cercare qualcosa in magazzino”), mentre contraddittoria risulta la deposizione di (“la sig.ra Testimone_4
non è potuta andare a lavorare al forum perché non aveva il badge … però dopo Pt_1
l'apertura del forum dato che eravamo le più anziane ed esperte, quando il sig. CP_1 ce lo diceva, andavamo al forum per vigilare l'operato nelle nove assunte”), risultando altresì difficile comprendere perché l'accesso della ricorrente al negozio si perfezionasse solo dopo l'orario di apertura al pubblico, come asserito per la prima volta in appello dalla difesa della lavoratrice, allorquando ogni esigenza di verifica delle commesse meno esperte era evidentemente inefficace stante l'orario di chiusura dell'esercizio commerciale;
- i tre documenti, identificati con l'oggetto “acconto liquidazione , Parte_1 non recano alcuna indicazione circa la data di avvio e di conclusione del rivendicato rapporto di lavoro o l'orario di lavoro osservati, risultando così inconferenti a sostenere quell'onere probatorio, particolarmente rigoroso, gravante su di un soggetto che reclama, in assenza di ogni regolarizzazione contrattuale, l'esistenza di un rapporto di lavoro sviluppatosi con ininterrotta continuità per quasi dieci anni;
- è del pari inidonea a sorreggere l'assunto attoreo la nota del 6.4.2010, denominata
“procedimento disciplinare ai sensi dell'ex art.7 Legge 300/70” (sulla cui ammissibilità e utilizzabilità grava più di qualche dubbio non avendo la ricorrente illustrato le ragioni che ne avrebbero impedito una tempestiva produzione in primo grado e avendo CP_1 disconosciuto la firma apposta in calce alla stessa), perché anch'essa carente di
[...] ogni specificazione circa durata e sviluppo temporale del rapporto di lavoro oggi in contestazione.
Per quanto suesposto l'impugnata sentenza merita integrale conferma. parte soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore Parte_1 di delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. Controparte_1
Nulla per le spese nei riguardi dell'appellata contumace.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di conferma la sentenza n.3636/2022, emessa dal Controparte_2
Tribunale di Palermo G.L. il 10 novembre 2022.
Dichiara inammissibile l'appello proposto nei confronti di Controparte_2
Condanna l'appellante a rifondere a le spese di lite, che liquida in euro Controparte_1
4.997,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a, come per legge.
Nulla per le spese nei riguardi dell'appellata contumace.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02.
Così deciso in Palermo il 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
RI G. Di RC