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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/08/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ZA
N. R.G. 317/2025
Il Tribunale di ZA, in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Magdalena Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis c.c. e art. 473 bis. 14 c.p.c. pendente tra
, con l'Avv. WÖRNDLE THOMAS e l'Avv. UNTERMARZONER Parte_1
CHRISTIAN, giusta delega in atti;
ricorrente;
e
, contumace; CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso Il Tribunale di ZA.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore della parte ricorrente: pagina 1 di 5 1) Attribuire l'esclusiva ed unica potestà genitoriale per la figlia nata il [...] Persona_1
a ZA alla madre . Parte_1
2) Disporre che la figlia continuerà a vivere con la madre a ZA, Via Resia n. Persona_1
122 E int. 007, dove avrà anche la sua residenza e domicilio.
3) Condannare ed ordinare al signor di versare alla IG un CP_1 Parte_1
Per contributo mensile di mantenimento ordinario per la figlia pari ad € 300,00.- fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, con adeguamento automatico annuale secondo i dati dell'Astat della Provincia Autonoma di ZA (con primo adeguamento il 1° febbraio 2026, con base gennaio 2025), da versare entro il 5° giorno di ogni mese sul conto della IG . Parte_1
4) Condannare ed ordinare al signor di versare per il periodo aprile 2024 - CP_1 gennaio 2025 il pagamento arretrato dei contributi di mantenimento ordinari e delle spese Per straordinarie per la figlia per un importo di € 3.000,00.-, da pagarsi entro 30 giorni.
5) Attribuire alla madre il 100% dei benefici fiscali previsti per la figlia, inclusi Parte_1 eventuali contributi pubblici, come l'assegno unico nazionale, l'assegno familiare, il contributo/assegno provinciale e/o regionale e comunque qualsiasi analogo contributo, che spetteranno esclusivamente (100%) alla madre . Qualsiasi altro contributo pubblico Parte_1 per i figli verrà integralmente versato alla IG . Parte_1
6) Disporre che le spese straordinarie saranno suddivise tra entrambi i genitori, ciascuno per il
50%, e verranno regolate giusto protocollo d'intesa del Tribunale di ZA.
7) La IG concede al signor un diritto di visita adeguato, ossia Parte_1 CP_1
Per che il signor vedrà la figlia ogni secondo sabato, dalle ore 10:00 alle ore CP_1
17:00, salvo diversa disposizione tra le parti. A causa del comportamento violento del signor
, i suoi incontri con la figlia dovranno avvenire solo in presenza della IG CP_1
o di una persona di fiducia nella casa della IG . Parte_1 Parte_1
8) Autorizzare espressamente la IG a richiedere il rilascio ed il rinnovo dei Parte_1 documenti di identità e del passaporto, per la figlia minorenne, senza necessità di firma pagina 2 di 5 autorizzativa del sig. e con rinuncia a qualsiasi limitazione dei documenti di CP_1 espatrio e acconsentire alla sig.ra l'iscrizione della figlia minore sul proprio passaporto Pt_1
e/o documento equipollente.
9) Tutto ciò con il rimborso delle spese del procedimento, qualora il signor si CP_1 opponesse alle presenti conclusioni”;
Del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dalla relazione sentimentale tra le odierne parti in causa è nata a [...].
La ricorrente chiede ora l'emissione di una sentenza ex art. 337 bis c.p.c. per ottenere la regolamentazione dei rapporti attinenti alla figlia.
La ricorrente vive da sempre con la figlia in un appartamento in locazione a ZA, Persona_1
Via Resia n. 122 E, int. 007, dove risiedono anche i suoi genitori (intestatario del CP_2 contratto di locazione) e , nonché il fratello . Persona_2 Persona_3
Il signor non ha mai convissuto con la ricorrente, né con la loro figlia comune, CP_1 avendo lo stesso sempre abitato con i propri genitori a Laives.
2. A causa di una serie di condotte violente e delle minacce, anche di morte, poste in essere dal resistente nei confronti della ricorrente, anche alla presenza della comune figlia minore, la sig.ra ha presentato querela in forza della quale è stato aperto un procedimento penale a carico Pt_1 dell'ex compagno iscritto sub RGNR 7585/2024.
Sulla base delle circostanze denunciate dalla ricorrente, il giudice delegato, nel procedimento ex art. 473 bis. 15 c.p.c. pendente sub 317-1/2025, in accoglimento delle istanze proposte in via d'urgenza dalla ricorrente, ha disposto l'affidamento esclusivo della minore alla sola madre, autorizzandola a chiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio relativi alla figlia.
In questa sede i provvedimenti disposti nel subprocedimento cautelare vanno confermati. pagina 3 di 5 La figura paterna pare, sulla base delle circostanziate allegazioni della ricorrente, inidonea all'esercizio della responsabilità genitoriale. Il disinteresse alla figlia allegato dalla madre risulta del resto confermato dalla mancata partecipazione del padre al presente giudizio.
Per effetto delle carenze genitoriali del padre e la mancanza di collaborazione, per la ricorrente, onerata dell'intera gestione della figlia, risulta difficoltosa l'adozione di ogni decisione nel suo interesse. Per tali ragioni, apparendo pregiudizievole per la minore l'ordinario regime di affidamento condiviso, va confermato il suo affidamento alla sola madre, con espressa autorizzazione della stessa ad assumere ogni decisione nell'interesse della figlia, anche senza il consenso del padre.
Il diritto di visita padre-figlia potrà essere esercitato, previo accordo con la madre e, in ogni caso, ogni secondo fine settimana, nella giornata del sabato, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, alla presenza di una persona di fiducia dalla stessa designata.
3. La ricorrente lavora attualmente come dipendente della Elior ristorazioni Spa con sede legale in Milano presso la mensa della Caserma dei Militari in Via Vittorio Veneto a ZA e percepisce un reddito medio mensile di circa € 850,00.
Il resistente parrebbe essere disoccupato e, sulla base di quanto dedotto dalla ricorrente, avrebbe l'intenzione di tornare nel suo paese d'origine.
Sulla base di un raffronto della situazione economica delle parti e, in particolare, della capacità reddituale delle stesse, appare congruo stabilire a carico del padre il pagamento di un importo di €
300 mensili a titolo di mantenimento ordinario della comune figlia. Tale importo tiene conto dell'assenza di un apporto diretto in termini di mantenimento da parte del padre che non ha significativi rapporti con la figlia. Inoltre, i genitori dovranno farsi carico entrambi in ragione del
50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie per la figlia.
Eventuali contributi pubblici di ogni natura saranno di spettanza esclusiva della madre. Ai fini delle detrazioni fiscali la figlia risulterà ad esclusivo carico della madre.
4. La domanda di condanna del resistente al pagamento degli arretrati asseritamente maturati a titolo di mantenimento ordinario e di spese straordinarie proposta dalla parte ricorrente va pagina 4 di 5 dichiarata inammissibile in questa sede.
5. In assenza di opposizione da parte del resistente le spese di lite restano compensate in forza di quanto richiesto dalla parte ricorrente sub punto 9) delle proprie conclusioni
PQM
Il Tribunale di ZA, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così dispone:
1) la minore viene affidata alla sola madre in regime di affidamento super esclusivo, Persona_1 autorizzandola ad assumere nel suo interesse ogni decisione, anche senza il consenso del padre;
la madre viene altresì espressamente autorizzata a richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e del passaporto, per la figlia minorenne, senza necessità di firma autorizzativa del sig.
CP_1
2) la minore resterà collocata dalla madre e ne seguirà la residenza;
3) il padre Avrà il diritto dovere di vedere la figlia a fine settimana alternati, nella giornata del sabato dalle 10:00 alle 17:00, previo accordo con la madre e alla presenza di una persona di fiducia;
4) il padre è tenuto, con effetti dalla data della domanda (febbraio 2025) a corrispondere alla madre un contributo al mantenimento ordinario della figlia minore determinato in € 300,00 mensili. L'importo è soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Astat per la Provincia
Autonoma di ZA con prima rivalutazione nel mese di febbraio 2026;
5) eventuali contributi pubblici di ogni natura in favore della figlia saranno ad esclusivo beneficio della madre. Ai fini delle detrazioni fiscali la figlia è da intendersi ad esclusivo carico della madre;
6) la domanda di condanna proposta sub n. 4) delle conclusioni della ricorrente viene dichiarata inammissibile in questa sede;
7) spese di lite compensate.
25/08/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Julia Dorfmann pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ZA
N. R.G. 317/2025
Il Tribunale di ZA, in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Magdalena Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis c.c. e art. 473 bis. 14 c.p.c. pendente tra
, con l'Avv. WÖRNDLE THOMAS e l'Avv. UNTERMARZONER Parte_1
CHRISTIAN, giusta delega in atti;
ricorrente;
e
, contumace; CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso Il Tribunale di ZA.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore della parte ricorrente: pagina 1 di 5 1) Attribuire l'esclusiva ed unica potestà genitoriale per la figlia nata il [...] Persona_1
a ZA alla madre . Parte_1
2) Disporre che la figlia continuerà a vivere con la madre a ZA, Via Resia n. Persona_1
122 E int. 007, dove avrà anche la sua residenza e domicilio.
3) Condannare ed ordinare al signor di versare alla IG un CP_1 Parte_1
Per contributo mensile di mantenimento ordinario per la figlia pari ad € 300,00.- fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, con adeguamento automatico annuale secondo i dati dell'Astat della Provincia Autonoma di ZA (con primo adeguamento il 1° febbraio 2026, con base gennaio 2025), da versare entro il 5° giorno di ogni mese sul conto della IG . Parte_1
4) Condannare ed ordinare al signor di versare per il periodo aprile 2024 - CP_1 gennaio 2025 il pagamento arretrato dei contributi di mantenimento ordinari e delle spese Per straordinarie per la figlia per un importo di € 3.000,00.-, da pagarsi entro 30 giorni.
5) Attribuire alla madre il 100% dei benefici fiscali previsti per la figlia, inclusi Parte_1 eventuali contributi pubblici, come l'assegno unico nazionale, l'assegno familiare, il contributo/assegno provinciale e/o regionale e comunque qualsiasi analogo contributo, che spetteranno esclusivamente (100%) alla madre . Qualsiasi altro contributo pubblico Parte_1 per i figli verrà integralmente versato alla IG . Parte_1
6) Disporre che le spese straordinarie saranno suddivise tra entrambi i genitori, ciascuno per il
50%, e verranno regolate giusto protocollo d'intesa del Tribunale di ZA.
7) La IG concede al signor un diritto di visita adeguato, ossia Parte_1 CP_1
Per che il signor vedrà la figlia ogni secondo sabato, dalle ore 10:00 alle ore CP_1
17:00, salvo diversa disposizione tra le parti. A causa del comportamento violento del signor
, i suoi incontri con la figlia dovranno avvenire solo in presenza della IG CP_1
o di una persona di fiducia nella casa della IG . Parte_1 Parte_1
8) Autorizzare espressamente la IG a richiedere il rilascio ed il rinnovo dei Parte_1 documenti di identità e del passaporto, per la figlia minorenne, senza necessità di firma pagina 2 di 5 autorizzativa del sig. e con rinuncia a qualsiasi limitazione dei documenti di CP_1 espatrio e acconsentire alla sig.ra l'iscrizione della figlia minore sul proprio passaporto Pt_1
e/o documento equipollente.
9) Tutto ciò con il rimborso delle spese del procedimento, qualora il signor si CP_1 opponesse alle presenti conclusioni”;
Del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dalla relazione sentimentale tra le odierne parti in causa è nata a [...].
La ricorrente chiede ora l'emissione di una sentenza ex art. 337 bis c.p.c. per ottenere la regolamentazione dei rapporti attinenti alla figlia.
La ricorrente vive da sempre con la figlia in un appartamento in locazione a ZA, Persona_1
Via Resia n. 122 E, int. 007, dove risiedono anche i suoi genitori (intestatario del CP_2 contratto di locazione) e , nonché il fratello . Persona_2 Persona_3
Il signor non ha mai convissuto con la ricorrente, né con la loro figlia comune, CP_1 avendo lo stesso sempre abitato con i propri genitori a Laives.
2. A causa di una serie di condotte violente e delle minacce, anche di morte, poste in essere dal resistente nei confronti della ricorrente, anche alla presenza della comune figlia minore, la sig.ra ha presentato querela in forza della quale è stato aperto un procedimento penale a carico Pt_1 dell'ex compagno iscritto sub RGNR 7585/2024.
Sulla base delle circostanze denunciate dalla ricorrente, il giudice delegato, nel procedimento ex art. 473 bis. 15 c.p.c. pendente sub 317-1/2025, in accoglimento delle istanze proposte in via d'urgenza dalla ricorrente, ha disposto l'affidamento esclusivo della minore alla sola madre, autorizzandola a chiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio relativi alla figlia.
In questa sede i provvedimenti disposti nel subprocedimento cautelare vanno confermati. pagina 3 di 5 La figura paterna pare, sulla base delle circostanziate allegazioni della ricorrente, inidonea all'esercizio della responsabilità genitoriale. Il disinteresse alla figlia allegato dalla madre risulta del resto confermato dalla mancata partecipazione del padre al presente giudizio.
Per effetto delle carenze genitoriali del padre e la mancanza di collaborazione, per la ricorrente, onerata dell'intera gestione della figlia, risulta difficoltosa l'adozione di ogni decisione nel suo interesse. Per tali ragioni, apparendo pregiudizievole per la minore l'ordinario regime di affidamento condiviso, va confermato il suo affidamento alla sola madre, con espressa autorizzazione della stessa ad assumere ogni decisione nell'interesse della figlia, anche senza il consenso del padre.
Il diritto di visita padre-figlia potrà essere esercitato, previo accordo con la madre e, in ogni caso, ogni secondo fine settimana, nella giornata del sabato, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, alla presenza di una persona di fiducia dalla stessa designata.
3. La ricorrente lavora attualmente come dipendente della Elior ristorazioni Spa con sede legale in Milano presso la mensa della Caserma dei Militari in Via Vittorio Veneto a ZA e percepisce un reddito medio mensile di circa € 850,00.
Il resistente parrebbe essere disoccupato e, sulla base di quanto dedotto dalla ricorrente, avrebbe l'intenzione di tornare nel suo paese d'origine.
Sulla base di un raffronto della situazione economica delle parti e, in particolare, della capacità reddituale delle stesse, appare congruo stabilire a carico del padre il pagamento di un importo di €
300 mensili a titolo di mantenimento ordinario della comune figlia. Tale importo tiene conto dell'assenza di un apporto diretto in termini di mantenimento da parte del padre che non ha significativi rapporti con la figlia. Inoltre, i genitori dovranno farsi carico entrambi in ragione del
50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie per la figlia.
Eventuali contributi pubblici di ogni natura saranno di spettanza esclusiva della madre. Ai fini delle detrazioni fiscali la figlia risulterà ad esclusivo carico della madre.
4. La domanda di condanna del resistente al pagamento degli arretrati asseritamente maturati a titolo di mantenimento ordinario e di spese straordinarie proposta dalla parte ricorrente va pagina 4 di 5 dichiarata inammissibile in questa sede.
5. In assenza di opposizione da parte del resistente le spese di lite restano compensate in forza di quanto richiesto dalla parte ricorrente sub punto 9) delle proprie conclusioni
PQM
Il Tribunale di ZA, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così dispone:
1) la minore viene affidata alla sola madre in regime di affidamento super esclusivo, Persona_1 autorizzandola ad assumere nel suo interesse ogni decisione, anche senza il consenso del padre;
la madre viene altresì espressamente autorizzata a richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e del passaporto, per la figlia minorenne, senza necessità di firma autorizzativa del sig.
CP_1
2) la minore resterà collocata dalla madre e ne seguirà la residenza;
3) il padre Avrà il diritto dovere di vedere la figlia a fine settimana alternati, nella giornata del sabato dalle 10:00 alle 17:00, previo accordo con la madre e alla presenza di una persona di fiducia;
4) il padre è tenuto, con effetti dalla data della domanda (febbraio 2025) a corrispondere alla madre un contributo al mantenimento ordinario della figlia minore determinato in € 300,00 mensili. L'importo è soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Astat per la Provincia
Autonoma di ZA con prima rivalutazione nel mese di febbraio 2026;
5) eventuali contributi pubblici di ogni natura in favore della figlia saranno ad esclusivo beneficio della madre. Ai fini delle detrazioni fiscali la figlia è da intendersi ad esclusivo carico della madre;
6) la domanda di condanna proposta sub n. 4) delle conclusioni della ricorrente viene dichiarata inammissibile in questa sede;
7) spese di lite compensate.
25/08/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Julia Dorfmann pagina 5 di 5