Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/05/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato all'udienza del 13-5-2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 6334/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(30/09/1954), rappresentata e difesa dall'Avv. Raoul Scotto di Tella, e Parte_1 con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Pepe, e con lo stesso CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2-12-2021, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla totale inabilità al 100% con necessità di assistenza continua per l'attribuzione della pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento e della condizione di portatore di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/92), ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento. Si costituiva l' convenuto che, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
In corso di causa veniva disposta CTU.
Depositata la relazione, a seguito di decreto presidenziale la causa veniva scardinata ed assegnata alla scrivente. All'odierna udienza, tenuta con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, il Giudice si riservava.
La domanda è fondata solo in parte, e va accolta nei limiti di seguito indicati. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il
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Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU, dott. ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente Persona_1 trascritti.
In particolare, il CTU nell'integrazione svolta nel corso del presente giudizio di opposizione, ha affermato che la ricorrente è portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma
3 legge 104/92 dalla domanda amministrativa del 01/02/2019. In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va, dunque, accolta parzialmente e per l'effetto, va dichiarato che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità e per la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, entrambe con decorrenza dal 1-2-2019. Non sussiste invece il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Atteso il parziale accoglimento, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. Le spese di CTU di entrambi i giudizi sono liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità e per la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, entrambe con decorrenza dal 1-2-2019; non sussiste invece il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) compensa tra le parti le spese processuali;
3) liquida le spese delle espletate CTU con separati decreti.
Così deciso in Nola il 13-5-2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
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