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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa RA SA, in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 11092/2024 R.G. promossa da
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Angela Domianello Scaffidi, presso il cui studio in Sesto S. Giovanni, viale F.lli Casiraghi n. 34, ha eletto domicilio,
ricorrente contro
, CP_1
rappresentata e difesa dal prof. avv. Oronzo Mazzotta presso il cui studio in Pisa, via
Borgo Stretto n. 52, ha eletto domicilio resistente
Oggetto: categoria e qualifica;
pagamento somme.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
ormulando le seguenti conclusioni: CP_1 “NEL MERITO: - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nella posizione economica e organizzativa A1 del CCNL ANAS a far tempo dal maggio 2012, o da quell'altra diversa data ritenuta di giustizia;
- per l'effetto condannare al riconoscimento del corretto livello di inquadramento ed al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive corrispondenti all'inquadramento spettantele, nella misura che ci si riserva eventualmente di quantificare con separato giudizio, con la rivalutazione monetaria e gli interessi moratori sulle somme rivalutate, dalle singole scadenze al saldo.
Con la rifusione delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Si è costituita ritualmente la convenuta, contrastando in fatto e in diritto le CP_2
pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto.
Tentata e fallita la conciliazione, all'esito di prove orali la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Ciò posto, la ricorrente reclama, in questa sede, il suo diritto ad essere inquadrata, dal maggio 2012, nel livello A1 del CCNL ANAS, in luogo del livello B in cui la lavoratrice risulta inquadrata sin dalla sua assunzione.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 94 di detto CCNL (doc. 29), rientrano nel livello B i lavoratori assegnati ad “Attività che prevedono specializzazioni acquisite tramite esperienza professionale o corsi di formazione, che prevedono l'uso di strumenti o mezzi di media difficoltà
in ambiti predeterminati e sulla base di indicazioni predefinite. È possibile l'esercizio di controllo su piccoli gruppi di risorse umane che svolgono lavori di tipo esecutivo”.
Queste le mansioni che possono essere svolte dall'Assistente Amministrativo -
Contabile:
“a. Svolge in base alla propria professionalità specifica, nell'ambito di direttive, attività
istruttoria e di revisione di pratiche o provvedimenti relativi all'attività del settore di applicazione, senza valutazioni discrezionali, provvedendo alla predisposizione della connessa documentazione e corrispondenza;
2 b. rilascia copie, estratti o certificati nell'ambito delle prescrizioni normative e delle disposizioni ricevute dal responsabile dell'unità organizzativa;
c. guida l'attività di professionalità di livello inferiore e firma atti e documenti previsti da procedure determinate d. svolge mansioni di segretario e resocontista in commissioni e gruppi di lavoro;
e. collabora nelle attività di gestione economiche e patrimoniali dell'unità produttiva di appartenenza con responsabilità della tenuta delle relative scritture;
f. nello svolgimento dei propri compiti utilizza anche strumenti informatici”.
La ricorrente, in tutto il periodo in cui ha lavorato presso l'U.O. Risorse Umane,
avrebbe invece svolto - in modo prevalente e continuativo - attività proprie della posizione organizzativa ed economica A1, la cui declaratoria individua lavoratori dediti ad “attività espletate attraverso conoscenze professionali e tecnico-specialistiche medio alte, con responsabilità diretta e autonomia decisionale in compiti complessi e altamente variabili, sulla base di direttive generali;
attività che possono prevedere il coordinamento ed il controllo di significativi gruppi di risorse umane e l'esecuzione diretta di prestazioni particolarmente qualificate anche di tipo istruttorio (…)”.
Queste le mansioni che possono essere svolte dal Coordinatore amministrativo:
“a. Svolge attività istruttoria direttamente o coordinando l'attività di un gruppo di lavoro e impiegati di professionalità inferiore predisponendo provvedimenti ed atti riservati al settore di competenza, nell'ambito di procedure o direttive di massima:
b. istruisce, predispone, redige e sottoscrive atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza specifica da istruzioni generali;
c. è preposto ad una unità organica del settore amministrativo;
d. collabora all'attività di studio e ricerca, svolgendo anche attività didattica e concorre direttamente alla formulazione di piani di intervento o di programmazione dell'ufficio;
e. collabora all'attività ispettiva, svolgendo in occasione di ispezioni anche attività di consulenza specifica;
3 f. nell'ambito della specifica competenza partecipa ad organi collegiali e/o svolge attività di segretario in comitati, commissioni con piena autonomia organizzativa;
nonché attività di verifica e riscontro operazioni di ispezione e collaudo;
g. svolge attività certificativa nell'ambito di disposizioni di carattere generale;
h. sottoscrive, su delega, atti e contratti”.
Secondo la prospettazione attorea, la ricorrente avrebbe, appunto, svolto mansioni riconducibili alla posizione economica ed organizzativa A1 e alla figura professionale di “Coordinatore Amministrativo”.
Invero, la ricorrente, assunta da nell'ottobre 2008, con contratto a tempo CP_1
indeterminato, da maggio 2012 è stata allocata all'ufficio del personale e avrebbe svolto, per oltre 10 anni, in modo continuato, autonomo e con responsabilità diretta le numerose e complesse attività che riguardano l'ambito delle risorse umane.
Si tratterebbe di materie ampie, soggette a continui aggiornamenti normativi che riguardano il dipendente dal punto di vista contrattuale (obblighi e diritti), salariale
(ferie, permessi, detrazioni fiscali, assegni familiari, rimborsi, trasferte), della sfera personale e familiare (congedi parentali, Legge 104, welfare, centri estivi, assistenza sanitaria).
La ricorrente, inoltre, si sarebbe sempre interfacciata in prima persona con la Direzione
generale di Roma, con la dirigenza ed i responsabili della struttura territoriale
Lombardia.
Sulle mansioni in concreto espletate dalla ricorrente sono state espletate prove orali che hanno dato il seguente esito:
teste di parte resistente “…di professione quadro presso Testimone_1 CP_1
dal luglio 2013 come ultimo contratto;
ho iniziato a lavorare nella società nel 2007 con contratto di somministrazione.
Ho fatto causa ad in passato per il riconoscimento del periodo di lavoro discontinuo, la CP_1
causa è conclusa nel 2013, quando poi sono rientrato con il contratto a tempo indeterminato.
4 Lavoro presso la struttura territoriale Lombardia, in via D'Ascanio n. 3.
Lavoro dal lunedì al venerdì per 36 ore, dal lunedì al giovedì dalle 7.45 alle 16 e il venerdì dalle
7.45 alle 13.45.
Preciso, tuttavia che la mia funzione richiede una maggiore presenza per cui tendenzialmente mi fermo di più in uscita, un'ora o anche di più, talvolta sino alle 20. Preciso che sono responsabile dell'unità organizzativa gestione risorse umane. Conosco la ricorrente da tempo,
quando sono arrivato in azienda, lei era già in organico.
A quell'epoca, se, non sbaglio lei era all'ufficio Service e Patrimonio, sezione pubblicità; fino all'ottobre 2011, lei era ancora lì.
Quando sono rientrato in azienda, a luglio 2013 lei era nell'organico dell'ufficio risorse umane.
Lavoriamo insieme, siamo in rapporto gerarchico diretto, sono il suo superiore. L'attività è stata divisa tra i mei 4 collaboratori.
La ricorrente si occupa di inserimento di giustificativi di presenza e assenza, che è
l'attività core dell'ufficio perché il nostro compito è quadrare i cartellini dei lavoratori, per consentire l'elaborazione della busta paga.
Il nostro non è un ufficio Payroll, quadriamo solo i cartellini.
Tutto ciò che è propedeutico all'elaborazione della busta paga viene poi fatto a livello centrale,
non da noi.
La ricorrente si occupa anche della liquidazione delle trasferte.
Saltuariamente ci sono assunzioni o cessazioni o infortuni.
La ricorrente si occupa di comunicare l'assunzione al Centro dell'Impiego o la cessazione.
Rispetto alle attività della ricorrente, la responsabilità è mia in quanto responsabile dell'ufficio tenuto ad effettuare verifiche e controlli.
Ci sono delle istruzioni e delle direttive che la ricorrente è tenuta seguire;
ad esempio,
per quanto riguarda le trasferte, noi abbiamo una policy specifica che è il riferimento dell'attività, qualora vi fossero casi particolari che meritano un'analisi più
5 approfondita, la ricorrente correttamente si è sempre raffrontata con me per recepire indicazioni.
La ricorrente non coordina un gruppo di lavoro e non ha sottoposti;
non predispone e sottoscrive atti di sua esclusiva competenza;
non è preposta ad una unità organica;
non predispone piano di intervento o di programmazione dell'ufficio; non espleta attività ispettiva;
non prende parte a organismi collegiali, non svolge attività
certificativa, non ha la delega per sottoscrivere atti che impegnino l'amministrazione.
ADR: sulla base di alcune specificità organizzative, alcune attività sono state affidate prioritariamente a un collaboratore piuttosto che ad un altro. Un altro collaboratore è stato istruito in caso di necessità di subentro. In materia di trasferte, l'incaricata specifica è la ricorrente.
ADR: occupandosi delle trasferte, la ricorrente non deve sottoscrivere nulla.
In precedenza, la ricorrente doveva apporre una firma sul modulo cartaceo che il dipendente offriva all'ufficio affinchè venisse gestita la sua trasferta.
La firma era identificativa di chi avrebbe gestito la pratica. La ratio era di consentire la tracciabilità di chi aveva peso in carico il documento. Anche oggi che conserviamo parte della modulistica cartacea, va posta la firma sempre con la medesima funzione. Io personalmente non richiedo più questa sigla sulla modulistica ricevuta e gestita posto che oggi ogni inserimento viene oggi tracciato e vi è possibilità di risalire a chi ha fatto l'inserimento.
Preciso che le firme giustificative e autorizzative sono ad appannaggio del dirigente,
intendo quelle che impegnano la società.
Nel momento in cui l'operatore fa un inserimento, viene recepito dal sistema e questo fa sì che l'inserimento determini il rimborso in busta paga o l'assenza, qualsiasi istituto contrattuale.
ADR: in materia di trasferte, la ricorrente, in base alle istruzioni ricevute, anche con correttivi miei, nel momento in cui c'è stata una variazione di policy, gestisce le trasferte.
6 La ricorrente deve verificare che le spese in questione, che vengono caricate automaticamente a sistema, siano nei limiti consentiti dalla policy.
Se riscontra l'esistenza di spese incongruenti con la policy, può depennarle autonomamente. In caso dubbio, si confronta con me.
Aggiungo che tutto quello che riguarda le comunicazioni al centro per l'impiego o gli infortuni non è di competenza esclusiva della ricorrente”.
Teste di parte ricorrente : “…di professione tecnico Parte_2 CP_1
responsabile manutenzione. Lavoro in dal 2 maggio 1990; in passato, nel 2011, ho fatto CP_1
causa alla società per il riconoscimento di mansioni superiori, che ho avuto. Lavoro in ufficio in via D'Ascanio 3, durante la settimana faccio sopralluoghi e trasferte.
In media, sono assente dall'ufficio per questo motivo un giorno alla settimana, per il resto sono ufficio, in certe settimane neanche esco.
Conosco la ricorrente, lei lavora al 3° piano e io al 4°.
Non sono all'ufficio risorse umane ma mi interfaccio con lei per chiedere consigli relativi alla mia posizione;
a volte le chiedo anche delle interpretazioni del contratto se qualche collega me lo chiede, in relazione alla gestione del personale.
Stamattina, per venire qui, ho dovuto fare un permesso e ho chiesto informazioni all'ufficio risorse umane.
Ho avuto modo di interloquire con la ricorrente anche in materia di trasferte, ad esempio quando vado a Roma. Le ho esposto dei problemi che potevo avere al riguardo e lei me li ha sempre risolti.
Contatto ogni tanto la ricorrente in quanto sono rappresentante sindacale per cui mi vengono sottoposti tanti quesiti inerenti al contratto;
spesso la chiamo per avere conferme rispetto a quello che io intendo rispondere ai colleghi;
lei è una persona di esperienza all'interno dell'ufficio e mi dà delle risposte.
7 La ricorrente è una persona disponibile, che mi ha sempre dato risposte pertinenti ed esaustive rispetto al contratto;
questo mi ha consentito di esplicare bene il mio ruolo sindacale nei confronti dei lavoratori.
ADR: c'è stato un periodo in cui all'ufficio personale c'erano pochissime risorse e la ricorrente c'era sempre;
in un periodo c'erano lei e poi è arrivato il dott. Per_1
Tes_1
Chiaramente, nel periodo in cui erano lei e se, era assente, Per_1 Per_1
rispondeva la ricorrente. Questo periodo è durato mesi, sicuramente più di sei, perché
c'era il blocco delle assunzioni, chi c'era dava una mano.
Teste di parte resistente : “…di professione impiegato presso Testimone_2 [...]
dal dicembre 1993. Mai ho fatto causa ad CP_1 CP_1
Al momento, sono responsabile degli affari generali, dal marzo 2020.
In precedenza, ho lavorato in amministrazione, per le risorse umane, intorno al 2004 – 2005, di preciso non ricordo. Lavoro in via D'Ascanio n. 3.
Conosco la ricorrente, è una collega;
quando è stata assunta, io già ero nell'organico di
CP_1
Abbiamo lavorato insieme dal 2012 al 2020, nell'ambito delle risorse umane.
Inizialmente, eravamo nello stesso ufficio, per un breve periodo, poi mi sono spostato in un'altra stanza, sullo stesso piano.
Inizialmente, avevamo lo stesso ruolo;
prima che lei arrivasse, io svolgevo tutte le attività dell'ufficio; quando lei è arrivata, sulla base delle di indicazioni ricevute, lei si è occupata principalmente dell'inserimento dei giustificativi dei dipendenti a sistema (permessi, straordinari, tutto quello che riguarda la gestione dell'orario di lavoro dei dipendenti).
Poi ha iniziato a occuparsi di inserimenti degli assegni nuclei familiari e detrazioni di imposta. Questa era la sua attività normale poi poteva capitare che facesse qualcosa per me, si trattava sempre di attività su indicazione.
8 Con riferimento all'attività di inserimento dei giustificativi la ricorrente non aveva alcuna discrezionalità dovendo agire in base a istruzioni e policy aziendali.
Lo stesso per quanto riguardava gli assegni del nucleo familiare e le detrazioni;
occorreva seguire la normativa che precisava quale fosse l'importo da inserire a sistema.
È vero che c'è stato un periodo all'ufficio risorse umane in cui era cessato il contratto del dott. er cui siamo rimasti solo io e la ricorrente. Tes_1
In quel periodo, sono stato io il coordinatore, ero io che prendevo le decisioni.
Questo periodo, mi sembra sia durato 2 – 3 anni.
Quando io ero assente, per le attività normali c'era la ricorrente mentre quelle propedeutiche alla mia attività me le ritrovavo al ritorno.
C'è stato un caso per un infortunio sul lavoro in occasione del quale io ero in ferie;
la ricorrente per risolvere il problema si era rivolta ai colleghi della direzione e io venni contattato dal dott.
Tes_1
ADR: per le trasferte, l'attività era stata assegnata alla collega ma veniva svolta anche da me in caso di necessità o urgenze. L'attività consiste nel verificare la correttezza delle informazioni inserite. I moduli delle trasferte arrivavano a noi già
firmate dal dirigente d'area; la ricorrente oppure io verificavamo la correttezza degli importi inseriti in base alla policy aziendale;
poi, per un certo periodo, c'era un file predisposto dalla direzione aziendale che veniva trasmesso in direzione per l'approvazione; con l'approvazione c'era la messa in pagamento. In un successivo periodo, il file è stato sostituito da un applicativo dove inserivamo i dati che poi venivano mandati alla direzione. Noi non approvavamo ma verificavamo i dati,
l'approvazione la faceva la direzione. Però sia lei che io potevamo depennare le voci che non eravamo conformi per entità o difformità dalle categorie ammesse, rispetto alla policy aziendale”.
9 Alla luce di quanto precede, si reputano insussistenti i presupposti per l'attribuzione del livello A1 qui rivendicato.
È emerso chiaramente, dalle deposizioni testimoniali che precedono, come la ricorrente – sicuramente, lavoratrice di consolidata esperienza nel suo settore –
fondamentalmente sia priva di discrezionalità in senso ampio, limitandosi, per lo più,
nella sua attività, a verificare la rispondenza alla policy aziendale delle spese di trasferta - ad esempio il rispetto dei massimali previsti, l'inclusione della spesa nelle tipologie rimborsabili - senza alcuna responsabilità diretta e senza possibilità di incidere sulla procedura o di disapplicare la normativa interna.
Al contrario, alla ricorrente è chiesto proprio di applicare le disposizioni aziendali.
La declaratoria rivendicata inoltre, come sopra riportata, richiede, tra l'altro, il coordinamento dell'attività di un gruppo di lavoro, la preposizione ad una unità
organica del settore amministrativo, l'attività di formulazione di piani di intervento o programmazione dell'ufficio, lo svolgimento di attività ispettiva, la partecipazione a organismi collegiali, la sottoscrizione – su delega – di atti e contratti;
tutte attività il cui espletamento da parte della ricorrente non ha trovato conferma in sede di istruttoria orale.
La pretesa va quindi respinta.
La qualità del rapporto tra le parti giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 19/06/2025 Il giudice
RA SA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa RA SA, in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 11092/2024 R.G. promossa da
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Angela Domianello Scaffidi, presso il cui studio in Sesto S. Giovanni, viale F.lli Casiraghi n. 34, ha eletto domicilio,
ricorrente contro
, CP_1
rappresentata e difesa dal prof. avv. Oronzo Mazzotta presso il cui studio in Pisa, via
Borgo Stretto n. 52, ha eletto domicilio resistente
Oggetto: categoria e qualifica;
pagamento somme.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
ormulando le seguenti conclusioni: CP_1 “NEL MERITO: - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nella posizione economica e organizzativa A1 del CCNL ANAS a far tempo dal maggio 2012, o da quell'altra diversa data ritenuta di giustizia;
- per l'effetto condannare al riconoscimento del corretto livello di inquadramento ed al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive corrispondenti all'inquadramento spettantele, nella misura che ci si riserva eventualmente di quantificare con separato giudizio, con la rivalutazione monetaria e gli interessi moratori sulle somme rivalutate, dalle singole scadenze al saldo.
Con la rifusione delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”.
Si è costituita ritualmente la convenuta, contrastando in fatto e in diritto le CP_2
pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto.
Tentata e fallita la conciliazione, all'esito di prove orali la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Ciò posto, la ricorrente reclama, in questa sede, il suo diritto ad essere inquadrata, dal maggio 2012, nel livello A1 del CCNL ANAS, in luogo del livello B in cui la lavoratrice risulta inquadrata sin dalla sua assunzione.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 94 di detto CCNL (doc. 29), rientrano nel livello B i lavoratori assegnati ad “Attività che prevedono specializzazioni acquisite tramite esperienza professionale o corsi di formazione, che prevedono l'uso di strumenti o mezzi di media difficoltà
in ambiti predeterminati e sulla base di indicazioni predefinite. È possibile l'esercizio di controllo su piccoli gruppi di risorse umane che svolgono lavori di tipo esecutivo”.
Queste le mansioni che possono essere svolte dall'Assistente Amministrativo -
Contabile:
“a. Svolge in base alla propria professionalità specifica, nell'ambito di direttive, attività
istruttoria e di revisione di pratiche o provvedimenti relativi all'attività del settore di applicazione, senza valutazioni discrezionali, provvedendo alla predisposizione della connessa documentazione e corrispondenza;
2 b. rilascia copie, estratti o certificati nell'ambito delle prescrizioni normative e delle disposizioni ricevute dal responsabile dell'unità organizzativa;
c. guida l'attività di professionalità di livello inferiore e firma atti e documenti previsti da procedure determinate d. svolge mansioni di segretario e resocontista in commissioni e gruppi di lavoro;
e. collabora nelle attività di gestione economiche e patrimoniali dell'unità produttiva di appartenenza con responsabilità della tenuta delle relative scritture;
f. nello svolgimento dei propri compiti utilizza anche strumenti informatici”.
La ricorrente, in tutto il periodo in cui ha lavorato presso l'U.O. Risorse Umane,
avrebbe invece svolto - in modo prevalente e continuativo - attività proprie della posizione organizzativa ed economica A1, la cui declaratoria individua lavoratori dediti ad “attività espletate attraverso conoscenze professionali e tecnico-specialistiche medio alte, con responsabilità diretta e autonomia decisionale in compiti complessi e altamente variabili, sulla base di direttive generali;
attività che possono prevedere il coordinamento ed il controllo di significativi gruppi di risorse umane e l'esecuzione diretta di prestazioni particolarmente qualificate anche di tipo istruttorio (…)”.
Queste le mansioni che possono essere svolte dal Coordinatore amministrativo:
“a. Svolge attività istruttoria direttamente o coordinando l'attività di un gruppo di lavoro e impiegati di professionalità inferiore predisponendo provvedimenti ed atti riservati al settore di competenza, nell'ambito di procedure o direttive di massima:
b. istruisce, predispone, redige e sottoscrive atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza specifica da istruzioni generali;
c. è preposto ad una unità organica del settore amministrativo;
d. collabora all'attività di studio e ricerca, svolgendo anche attività didattica e concorre direttamente alla formulazione di piani di intervento o di programmazione dell'ufficio;
e. collabora all'attività ispettiva, svolgendo in occasione di ispezioni anche attività di consulenza specifica;
3 f. nell'ambito della specifica competenza partecipa ad organi collegiali e/o svolge attività di segretario in comitati, commissioni con piena autonomia organizzativa;
nonché attività di verifica e riscontro operazioni di ispezione e collaudo;
g. svolge attività certificativa nell'ambito di disposizioni di carattere generale;
h. sottoscrive, su delega, atti e contratti”.
Secondo la prospettazione attorea, la ricorrente avrebbe, appunto, svolto mansioni riconducibili alla posizione economica ed organizzativa A1 e alla figura professionale di “Coordinatore Amministrativo”.
Invero, la ricorrente, assunta da nell'ottobre 2008, con contratto a tempo CP_1
indeterminato, da maggio 2012 è stata allocata all'ufficio del personale e avrebbe svolto, per oltre 10 anni, in modo continuato, autonomo e con responsabilità diretta le numerose e complesse attività che riguardano l'ambito delle risorse umane.
Si tratterebbe di materie ampie, soggette a continui aggiornamenti normativi che riguardano il dipendente dal punto di vista contrattuale (obblighi e diritti), salariale
(ferie, permessi, detrazioni fiscali, assegni familiari, rimborsi, trasferte), della sfera personale e familiare (congedi parentali, Legge 104, welfare, centri estivi, assistenza sanitaria).
La ricorrente, inoltre, si sarebbe sempre interfacciata in prima persona con la Direzione
generale di Roma, con la dirigenza ed i responsabili della struttura territoriale
Lombardia.
Sulle mansioni in concreto espletate dalla ricorrente sono state espletate prove orali che hanno dato il seguente esito:
teste di parte resistente “…di professione quadro presso Testimone_1 CP_1
dal luglio 2013 come ultimo contratto;
ho iniziato a lavorare nella società nel 2007 con contratto di somministrazione.
Ho fatto causa ad in passato per il riconoscimento del periodo di lavoro discontinuo, la CP_1
causa è conclusa nel 2013, quando poi sono rientrato con il contratto a tempo indeterminato.
4 Lavoro presso la struttura territoriale Lombardia, in via D'Ascanio n. 3.
Lavoro dal lunedì al venerdì per 36 ore, dal lunedì al giovedì dalle 7.45 alle 16 e il venerdì dalle
7.45 alle 13.45.
Preciso, tuttavia che la mia funzione richiede una maggiore presenza per cui tendenzialmente mi fermo di più in uscita, un'ora o anche di più, talvolta sino alle 20. Preciso che sono responsabile dell'unità organizzativa gestione risorse umane. Conosco la ricorrente da tempo,
quando sono arrivato in azienda, lei era già in organico.
A quell'epoca, se, non sbaglio lei era all'ufficio Service e Patrimonio, sezione pubblicità; fino all'ottobre 2011, lei era ancora lì.
Quando sono rientrato in azienda, a luglio 2013 lei era nell'organico dell'ufficio risorse umane.
Lavoriamo insieme, siamo in rapporto gerarchico diretto, sono il suo superiore. L'attività è stata divisa tra i mei 4 collaboratori.
La ricorrente si occupa di inserimento di giustificativi di presenza e assenza, che è
l'attività core dell'ufficio perché il nostro compito è quadrare i cartellini dei lavoratori, per consentire l'elaborazione della busta paga.
Il nostro non è un ufficio Payroll, quadriamo solo i cartellini.
Tutto ciò che è propedeutico all'elaborazione della busta paga viene poi fatto a livello centrale,
non da noi.
La ricorrente si occupa anche della liquidazione delle trasferte.
Saltuariamente ci sono assunzioni o cessazioni o infortuni.
La ricorrente si occupa di comunicare l'assunzione al Centro dell'Impiego o la cessazione.
Rispetto alle attività della ricorrente, la responsabilità è mia in quanto responsabile dell'ufficio tenuto ad effettuare verifiche e controlli.
Ci sono delle istruzioni e delle direttive che la ricorrente è tenuta seguire;
ad esempio,
per quanto riguarda le trasferte, noi abbiamo una policy specifica che è il riferimento dell'attività, qualora vi fossero casi particolari che meritano un'analisi più
5 approfondita, la ricorrente correttamente si è sempre raffrontata con me per recepire indicazioni.
La ricorrente non coordina un gruppo di lavoro e non ha sottoposti;
non predispone e sottoscrive atti di sua esclusiva competenza;
non è preposta ad una unità organica;
non predispone piano di intervento o di programmazione dell'ufficio; non espleta attività ispettiva;
non prende parte a organismi collegiali, non svolge attività
certificativa, non ha la delega per sottoscrivere atti che impegnino l'amministrazione.
ADR: sulla base di alcune specificità organizzative, alcune attività sono state affidate prioritariamente a un collaboratore piuttosto che ad un altro. Un altro collaboratore è stato istruito in caso di necessità di subentro. In materia di trasferte, l'incaricata specifica è la ricorrente.
ADR: occupandosi delle trasferte, la ricorrente non deve sottoscrivere nulla.
In precedenza, la ricorrente doveva apporre una firma sul modulo cartaceo che il dipendente offriva all'ufficio affinchè venisse gestita la sua trasferta.
La firma era identificativa di chi avrebbe gestito la pratica. La ratio era di consentire la tracciabilità di chi aveva peso in carico il documento. Anche oggi che conserviamo parte della modulistica cartacea, va posta la firma sempre con la medesima funzione. Io personalmente non richiedo più questa sigla sulla modulistica ricevuta e gestita posto che oggi ogni inserimento viene oggi tracciato e vi è possibilità di risalire a chi ha fatto l'inserimento.
Preciso che le firme giustificative e autorizzative sono ad appannaggio del dirigente,
intendo quelle che impegnano la società.
Nel momento in cui l'operatore fa un inserimento, viene recepito dal sistema e questo fa sì che l'inserimento determini il rimborso in busta paga o l'assenza, qualsiasi istituto contrattuale.
ADR: in materia di trasferte, la ricorrente, in base alle istruzioni ricevute, anche con correttivi miei, nel momento in cui c'è stata una variazione di policy, gestisce le trasferte.
6 La ricorrente deve verificare che le spese in questione, che vengono caricate automaticamente a sistema, siano nei limiti consentiti dalla policy.
Se riscontra l'esistenza di spese incongruenti con la policy, può depennarle autonomamente. In caso dubbio, si confronta con me.
Aggiungo che tutto quello che riguarda le comunicazioni al centro per l'impiego o gli infortuni non è di competenza esclusiva della ricorrente”.
Teste di parte ricorrente : “…di professione tecnico Parte_2 CP_1
responsabile manutenzione. Lavoro in dal 2 maggio 1990; in passato, nel 2011, ho fatto CP_1
causa alla società per il riconoscimento di mansioni superiori, che ho avuto. Lavoro in ufficio in via D'Ascanio 3, durante la settimana faccio sopralluoghi e trasferte.
In media, sono assente dall'ufficio per questo motivo un giorno alla settimana, per il resto sono ufficio, in certe settimane neanche esco.
Conosco la ricorrente, lei lavora al 3° piano e io al 4°.
Non sono all'ufficio risorse umane ma mi interfaccio con lei per chiedere consigli relativi alla mia posizione;
a volte le chiedo anche delle interpretazioni del contratto se qualche collega me lo chiede, in relazione alla gestione del personale.
Stamattina, per venire qui, ho dovuto fare un permesso e ho chiesto informazioni all'ufficio risorse umane.
Ho avuto modo di interloquire con la ricorrente anche in materia di trasferte, ad esempio quando vado a Roma. Le ho esposto dei problemi che potevo avere al riguardo e lei me li ha sempre risolti.
Contatto ogni tanto la ricorrente in quanto sono rappresentante sindacale per cui mi vengono sottoposti tanti quesiti inerenti al contratto;
spesso la chiamo per avere conferme rispetto a quello che io intendo rispondere ai colleghi;
lei è una persona di esperienza all'interno dell'ufficio e mi dà delle risposte.
7 La ricorrente è una persona disponibile, che mi ha sempre dato risposte pertinenti ed esaustive rispetto al contratto;
questo mi ha consentito di esplicare bene il mio ruolo sindacale nei confronti dei lavoratori.
ADR: c'è stato un periodo in cui all'ufficio personale c'erano pochissime risorse e la ricorrente c'era sempre;
in un periodo c'erano lei e poi è arrivato il dott. Per_1
Tes_1
Chiaramente, nel periodo in cui erano lei e se, era assente, Per_1 Per_1
rispondeva la ricorrente. Questo periodo è durato mesi, sicuramente più di sei, perché
c'era il blocco delle assunzioni, chi c'era dava una mano.
Teste di parte resistente : “…di professione impiegato presso Testimone_2 [...]
dal dicembre 1993. Mai ho fatto causa ad CP_1 CP_1
Al momento, sono responsabile degli affari generali, dal marzo 2020.
In precedenza, ho lavorato in amministrazione, per le risorse umane, intorno al 2004 – 2005, di preciso non ricordo. Lavoro in via D'Ascanio n. 3.
Conosco la ricorrente, è una collega;
quando è stata assunta, io già ero nell'organico di
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Abbiamo lavorato insieme dal 2012 al 2020, nell'ambito delle risorse umane.
Inizialmente, eravamo nello stesso ufficio, per un breve periodo, poi mi sono spostato in un'altra stanza, sullo stesso piano.
Inizialmente, avevamo lo stesso ruolo;
prima che lei arrivasse, io svolgevo tutte le attività dell'ufficio; quando lei è arrivata, sulla base delle di indicazioni ricevute, lei si è occupata principalmente dell'inserimento dei giustificativi dei dipendenti a sistema (permessi, straordinari, tutto quello che riguarda la gestione dell'orario di lavoro dei dipendenti).
Poi ha iniziato a occuparsi di inserimenti degli assegni nuclei familiari e detrazioni di imposta. Questa era la sua attività normale poi poteva capitare che facesse qualcosa per me, si trattava sempre di attività su indicazione.
8 Con riferimento all'attività di inserimento dei giustificativi la ricorrente non aveva alcuna discrezionalità dovendo agire in base a istruzioni e policy aziendali.
Lo stesso per quanto riguardava gli assegni del nucleo familiare e le detrazioni;
occorreva seguire la normativa che precisava quale fosse l'importo da inserire a sistema.
È vero che c'è stato un periodo all'ufficio risorse umane in cui era cessato il contratto del dott. er cui siamo rimasti solo io e la ricorrente. Tes_1
In quel periodo, sono stato io il coordinatore, ero io che prendevo le decisioni.
Questo periodo, mi sembra sia durato 2 – 3 anni.
Quando io ero assente, per le attività normali c'era la ricorrente mentre quelle propedeutiche alla mia attività me le ritrovavo al ritorno.
C'è stato un caso per un infortunio sul lavoro in occasione del quale io ero in ferie;
la ricorrente per risolvere il problema si era rivolta ai colleghi della direzione e io venni contattato dal dott.
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ADR: per le trasferte, l'attività era stata assegnata alla collega ma veniva svolta anche da me in caso di necessità o urgenze. L'attività consiste nel verificare la correttezza delle informazioni inserite. I moduli delle trasferte arrivavano a noi già
firmate dal dirigente d'area; la ricorrente oppure io verificavamo la correttezza degli importi inseriti in base alla policy aziendale;
poi, per un certo periodo, c'era un file predisposto dalla direzione aziendale che veniva trasmesso in direzione per l'approvazione; con l'approvazione c'era la messa in pagamento. In un successivo periodo, il file è stato sostituito da un applicativo dove inserivamo i dati che poi venivano mandati alla direzione. Noi non approvavamo ma verificavamo i dati,
l'approvazione la faceva la direzione. Però sia lei che io potevamo depennare le voci che non eravamo conformi per entità o difformità dalle categorie ammesse, rispetto alla policy aziendale”.
9 Alla luce di quanto precede, si reputano insussistenti i presupposti per l'attribuzione del livello A1 qui rivendicato.
È emerso chiaramente, dalle deposizioni testimoniali che precedono, come la ricorrente – sicuramente, lavoratrice di consolidata esperienza nel suo settore –
fondamentalmente sia priva di discrezionalità in senso ampio, limitandosi, per lo più,
nella sua attività, a verificare la rispondenza alla policy aziendale delle spese di trasferta - ad esempio il rispetto dei massimali previsti, l'inclusione della spesa nelle tipologie rimborsabili - senza alcuna responsabilità diretta e senza possibilità di incidere sulla procedura o di disapplicare la normativa interna.
Al contrario, alla ricorrente è chiesto proprio di applicare le disposizioni aziendali.
La declaratoria rivendicata inoltre, come sopra riportata, richiede, tra l'altro, il coordinamento dell'attività di un gruppo di lavoro, la preposizione ad una unità
organica del settore amministrativo, l'attività di formulazione di piani di intervento o programmazione dell'ufficio, lo svolgimento di attività ispettiva, la partecipazione a organismi collegiali, la sottoscrizione – su delega – di atti e contratti;
tutte attività il cui espletamento da parte della ricorrente non ha trovato conferma in sede di istruttoria orale.
La pretesa va quindi respinta.
La qualità del rapporto tra le parti giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite tra le parti;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 19/06/2025 Il giudice
RA SA
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