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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 14/06/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 242/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 242/2023; promossa da:
(P. IVA – , con sede in Nichelino (To), via dei Parte_1 P.IVA_1
Mille n. 1/B, in persona dell'Amministratore Unico p.t., rappresentata e difesa in unione congiunta e disgiunta dagli Avvocati Fabio Palli e Nicola Mucci, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avvocato Nicola Mucci in Perugia, via XIV Settembre
n. 73 (p.e.c. e;
Email_1 Email_2
- appellante - contro
(P. IVA – ) in persona del legale rappresentante p.t., avente CP_1 P.IVA_2 sede in Pantalla di Todi (Pg), via Tiberina n. 152/A, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giampiero Biscaroni, ed elettivamente domiciliata in Todi (Pg), via A. Cortesi n. 91, presso lo studio del procuratore (p.e.c. ; Email_3
- appellata -
Oggetto: azione di pagamento del prezzo residuo della fornitura di merce.
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 11 Come in atti e nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.4.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
(d'ora innanzi breviter anche “ ) ha impugnato la Parte_1 Pt_1 sentenza emessa dal Tribunale di Perugia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 25.4.2023, con la quale veniva rigettata l'opposizione da lei proposta avverso il decreto che le ingiungeva di pagare a la somma di € 17.422,48, e CP_1 confermato il titolo già dotato di provvisoria esecutività.
Col primo motivo di appello ha impugnato la pronuncia nella parte in cui è Pt_1 stato ritenuto utilizzabile il doc. A, riferito alla modifica (patto scritto in aggiunta con inchiostro rosso) dell'originario contratto stipulato tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di controtelai serramenti e accessori, ritenendo tardivo il disconoscimento della sottoscrizione del documento avanzato dall'opponente soltanto con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c., anziché con la prima difesa utile e nella parte in cui ha ritenuto con valutazione acritica del patto aggiunto (senza considerare le caratteristiche della sede, della data, del luogo e delle modalità con cui era stato apposto) che alcun inadempimento era imputabile a nell'esecuzione della prestazione riferita CP_1 alla consegna della merce pattuita in seguito alla valida modifica delle originali pattuizioni, ritenuta invece dalla committente la prestazione inesatta e gravemente inadempiente sulla scorta dell'inverosimiglianza del patto aggiunto e dei contenuti della perizia di parte il cui esame era stato omesso, lamentando l'appellante anche la mancata ammissione dell'istanza ex art. 210 c.p.c. e delle richieste istruttorie per violazione degli artt. 1362 e s.s.,1476, 1477, 1490, 1492, 1494, 1495 1497, 2722, 2697 c.c., artt. 112, 115, 116 c.p.c. e art. 24 Cost. che avrebbero consentito di confutare l'esistenza e la genuinità del patto aggiunto mentre sarebbe stata data illogica e incoerente preminenza ad altri elementi.
Col secondo motivo di appello ha censurato la sentenza nella parte in cui Pt_1 era stato riconosciuto l'inadempimento della società opponente per mancato pagamento delle due rimesse bancarie ciascuna per la somma di € 8.711,14 (per un totale di €
17.422,48) per le quali era stato poi emesso il d.i., e dichiarata legittima la scelta di di non dare seguito alla restante fornitura della merce per inadempimento CP_1 di rispetto al convenuto pagamento. Ha lamentato altresì che era stata ritenuta Pt_1
pagina 2 di 11 erroneamente corretta, con violazione degli artt. 112 c.p.c., e 1385 c.c., la fattura calcolata al valore del 30% (€ 5.206,30) dell'intera fornitura al momento della consegna dei controtelai come previsto dal contratto di compravendita, precisando, pur in via incidentale, che avesse titolo di incamerare la predetta somma perché CP_1 versata anche a titolo di caparra confirmatoria, domanda di ritenzione mai svolta dall'opponente che non avrebbe neanche potuto farlo non avendo optato per il recesso o la risoluzione del contratto.
Col terzo motivo di appello ha ritenuto erronea la pronuncia per violazione degli artt. 1341 e 1362 c.c. nella parte in cui, senza esaminare la domanda, ha ritenuto “non vessatoria”: a) la clausola (unilateralmente predisposta) di cui all'art. 8 delle condizioni generali di vendita allegate al contratto di compravendita - derivante dall'arbitraria, illegittima, limitazione dei diritti del compratore come la validità dei pagamenti solo se fatti direttamente alla sede della venditrice e il condizionamento di ogni azione al preventivo pagamento della merce - per essere stato il suo contenuto riportato anche nel corpo del contratto di compravendita, anche nella parte in cui autorizzava la parte venditrice ad emettere fattura pari al 30% del valore della fornitura al momento della consegna dei controtelai;
b) la clausola n. 12 benché approvata, come la n. 8, unitamente a molteplici altre clausole (con richiamo in blocco che avrebbe reso difficile la percezione in violazione del principio di buona fede), pacificamente non vessatorie.
Ha rimarcato sul punto che: essendo previsto che gli acconti all'ordine sarebbero stati conteggiati e defalcati sull'ultima fattura e i controtelai, anche se compresi nel prezzo dei manufatti, sarebbero stati fatturati al momento della loro consegna in ragione del 30% dell'importo globale della fornitura e pagati con le stesse modalità contrattuali, l'art. 8 dovrebbe interpretarsi per mezzo delle altre clausole in buona fede nel senso che ove il contratto fosse stato pienamente adempiuto e tutta la merce ordinata compiutamente consegnata, si sarebbe proceduto alla fatturazione del rimanente importo dovuto;
dopo avere corrisposto l'importo iniziale ed avere ricevuto la prima parziale e viziata consegna, avendo dovuto ricorrere a lavorazioni supplettive al fine di potere utilizzare il materiale ricevuto, aveva intimato a la consegna di CP_1 quanto ordinato entro un termine ritenuto perentorio offrendo anche garanzie di pagamento al fine di una celere consegna, poi per potere consegnare il cantiere che pagina 3 di 11 aveva già subito ritardi era stata costretta a rivolgersi ad altro fornitore ad importo superiore che veniva onorato.
Col quarto ed ultimo motivo di appello si è lamentata della violazione degli artt.
1362 e ss., 1476, 1477, 1490, 1492, 1494, 1495 1497, 2722, 2697 c.c., 112, 115, 116 c.p.c., e 24
Cost. per essere stata rigettata la domanda riconvenzionale spiegata in sede di opposizione tesa a richiedere condizionatamente - accertando cioè in via preliminare che i beni erano stati consegnati da con qualità difformi rispetto quelle CP_1 convenute - il ristoro dei maggiori costi sostenuti per complessivi € 21.300,00 (o la somma ritenuta di giustizia) comprensivi sia delle lavorazioni eseguite da (al Pt_1 fine di rendere i controtelai privi delle qualità pattuite idonei all'uso cui erano destinati) sia della differenza tra il valore complessivo del contratto stipulato con e CP_1 quello poi stipulato con altro fornitore per il ritenuto inadempimento della fornitrice, come da elaborato di parte contenente sia il valore dei beni consegnati da a.p.a, CP_1 che la stima delle opere (cioè il maggior costo da sostenere) che la committente sarebbe stata costretta ad eseguire al fine di poter utilizzare i controtelai oggetto della fornitura asseritamente privi delle qualità concordate.
Si è costituita in giudizio l'appellata contestando le avverse ragioni, CP_1 rimarcando, rispetto al primo motivo, la pretesa creditoria fondata sul rapporto di compravendita del 21.6.2017 e sul patto modificativo ed aggiuntivo, intervenuto tra le parti, costituito dal doc. A, utilizzabile ai fini della decisione perché non tempestivamente contestato (e non alterazione del contratto valido), tali per cui non potevano esistere vizi inerenti alla fornitura della merce, dato che la modifica dei controtelai era stata espressamente richiesta dal titolare di in data 23.11.18 con le Pt_1 modifiche inserite nel patto modificativo con conseguente irrilevanza delle istanze istruttorie, ed essendo rimasta incontestata, peraltro, l'effettiva consegna di quanto pattuito privo di difetti (la modifica aveva ad oggetto un elemento non strutturale del controtelaio, ovvero la lastra in fibrocemento che originariamente era stata prevista) e anche l'esistenza del debito come dimostrato dalla corrispondenza in cui l'opponente aveva confermato l'impossibilità di pagare offrendo un'inaccettabile garanzia immobiliare a fronte dello spostamento dei termini per i pagamenti, sicché non era necessario acquisire alcuna ulteriore prova.
pagina 4 di 11 Ha precisato che la controversia tra le parti non riguarda presunti difetti dei controtelai visto che non era stata contestata la mancanza di qualità entro 8 giorni dalla consegna, ma la stessa mancanza di consegna degli altri serramenti che CP_1 legittimamente si è rifiutata di fare stante il mancato pagamento della fattura n.24 del
24.1.2019 posta a base del decreto ingiuntivo riguardante proprio i controtelai.
Rispetto al secondo motivo di appello il Giudice di primo grado ha dedotto che: non era incorso in vizio di ultrapetizione o extrapetizione avendo solo affermato, in via incidentale, il diritto di di incamerare la caparra, che peraltro deriverebbe CP_1 automaticamente dall'aver riconosciuto che la parte inadempiente al contratto è Pt_1 tale accertamento incidentale non si tradurrebbe in un vizio di ultrapetizione della sentenza dal momento che il Giudice di primo grado, avendo correttamente escluso che quale parte inadempiente al contratto, potesse invocare la risoluzione Pt_1 contrattuale o la riduzione del prezzo della merce trattenuta, avrebbe limitato l'oggetto della pronuncia a quella che era la domanda di cioè la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo, stante la prova raggiunta sulla certezza ed esigibilità del credito richiesto da
CP_1
In ordine al terzo motivo ha sostenuto che: la clausola asseritamente vessatoria prevede che “i controtelai, anche se compresi nel prezzo dei manufatti, verranno fatturati al momento della loro consegna in ragione del 30% del prezzo dell'importo globale della fornitura e pagati con le stesse modalità contrattuali” sicché non vi sarebbe alcuna condizione
“vessatoria” ma unicamente la determinazione del prezzo di fatturazione e del momento della fatturazione di un elemento della fornitura;
la questione della presunta vessatorietà della clausola non sarebbe rilevante ai fini dell'esatta determinazione del credito di oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la stessa modalità CP_1 di determinazione del prezzo dei controtelai sarebbe presente anche nel corpo del contratto di compravendita. Ha precisato che: tale argomento sarebbe il tentativo di controparte di introdurre una domanda nuova, inammissibile e su cui ha dichiarato di non accettare il contraddittorio, perché riguardante il presunto arricchimento di CP_1 per aver preteso un prezzo per controtelai superiore al loro intrinseco valore e per non aver domandato l'importo effettivamente incassato a titolo di caparra o penale o risarcimento del danno;
il Giudice di primo grado non avrebbe dato ingresso nel pagina 5 di 11 giudizio alla questione dell'accertamento del valore intrinseco dei controtelai per il quale era stata prodotta dalla controparte una perizia di parte, contestata da essa appellata, perché non risultando risolto il contratto non si potrebbe parlare di “valore” della merce, ma di “prezzo” correttamente dovuto in base al contratto;
il danno presuppone un inadempimento di e l'accoglimento della domanda di CP_1 risoluzione, ma essa aveva il diritto di sospendere la fornitura sia in virtù del mancato pagamento delle fatture regolarmente emesse, sia perché non offriva garanzie sul Pt_1 buon esito della fornitura.
Sul quarto motivo si è limitata a dedurre che: essendo stato escluso da un lato in vizio inerente la fornitura dei controtelai e dall'altro un inadempimento contrattuale di per la mancata consegna degli infissi, difettava ogni presupposto per svolgere CP_1 un'istruttoria nel merito della domanda riconvenzionale;
non era mai stato detto che avrebbe dovuto fornire i serramenti entro il termine del 20.7.2019 richiesto da Pt_1 essendo pacifico che la stessa all'epoca fosse gravemente inadempiente nel pagamento dei controtelai già consegnati, che neppure erano contestati prima dell'opposizione.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025.
Benché l'appellante abbia enunciato nelle prime righe dell'atto di appello di intendere impugnare anche la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, avvenuta ovviamente nel corso del giudizio di primo grado, non vi ha poi dato seguito con specifici motivi di appello che avrebbero comportato la declaratoria di inammissibilità esulando tale provvedimento dal contenuto della sentenza che ha definito il giudizio.
In ordine al primo motivo di appello si osserva che è utilizzabile il doc. A (v. fascicolo della parte appellata) non tempestivamente disconosciuto ed essendo verosimile che le “modifiche concordate”, riferite ai controtelai oggetto di fornitura (su tutte la dicitura: “no fibrocemento” diretta a concordare l'apposizione di un pannello di polistirolo sui ventisette controtelai oggetto di fornitura in luogo della lastra in fibrocemento), possano essere state apposte dal rappresentante p.t. di Parte_2 in data 23.11.2018. Invero, si condivide che non si tratta di una modifica
[...] strutturale dei beni oggetto di fornitura che andava ad incidere in modo determinante pagina 6 di 11 sulle caratteristiche essenziali del prodotto, tale da esigere una revisione del contratto di compravendita e di conseguenza anche del prezzo convenuto, bensì una modifica soltanto parziale dell'elemento destinato a riempire di pochi centimetri lo spazio esterno tra infisso e tapparella;
trattasi, peraltro, di modifiche in corso d'opera non infrequenti negli ordini di cantiere tra società costruttrice e fornitore.
Ma ciò che ha decisiva rilevanza è ciò, che il doc. A è stato tardivamente contestato dall'appellante, ovvero soltanto col deposito della prima memoria ex art. 183 c.6, n.1
c.p.c. del 21.10.2020, e così dopo la prima difesa utile alla contestazione da individuarsi nella prima udienza successiva al deposito del documento, fissata per il 22.9.2020.
Invero, se l'aggiunta al contratto originario è utilmente entrata nel processo legittimo deve ritenersi il comportamento di di sospensione della CP_1 fornitura dei serramenti, avendo corrisposto soltanto parte del prezzo convenuto Pt_1 per la consegna della merce, a fronte della fattura emessa n. 24 del 24.01.19, restando viceversa insolute le due rimesse bancarie per l'importo, infine, oggetto di ricorso monitorio.
Nella indagine complessiva del rapporto debito/credito devono anche valutarsi le risposte al sollecito di pagamento di (doc.ti nn. 7 e 9 del fascicolo monitorio) ove Pt_1 non emerge alcuna precisa contestazione riferita al difetto dei serramenti in parte già consegnati ma, per converso, il tentativo di fornire altre e diverse garanzie per l'adempimento del debito, con esternazione della pretesa di ritenere in qualche maniera satisfattorio il pagamento di € 5.905,99 per i controtelai consegnati, ora oggetto di contrasto in quanto sarebbe stata ritenuta erroneamente “caparra confirmatoria” dal primo Giudice. Elementi questi che possono essere valutati come comportamento tenuto dalla debitrice antitetico rispetto le ragioni fatte valere in sede di opposizione monitoria, ove ha contestato per la prima volta la qualità della merce consegnata, intravedendone difetti, mentre in precedenza aveva ammesso di essere effettivamente debitrice di Controparte_2
se la merce (i controtelai consegnati) era conforme a quanto previsto, sia in
[...] forza del contratto di compravendita, sia per quanto derivante dal patto aggiuntivo, e se aveva assunto le vesti di debitrice di (come riscontrabile dalla Pt_1 CP_1 corrispondenza intercorsa tra le società) prima del ricorso al procedimento monitorio,
pagina 7 di 11 pare legittimo, sulla scorta del contenuto del doc. A, concludere che abbia CP_1 rifiutato la consegna di altri serramenti opponendo alla controparte inadempiente la sospensione dell'esecuzione della prestazione ex art. 1460 c.c.
In ordine al secondo motivo di impugnazione, l'oggetto della pronuncia riguarda la pretesa creditoria tra società e non incide sulla presunta qualificazione del pagamento del prezzo, ritenuto soltanto incidenter tantum dal primo Giudice quale “caparra confirmatoria”. Il rilievo non è idoneo a definire la volontà contrattuale della parte quanto piuttosto ad evitare che il pagamento di € 5.206,30 si connotasse come satisfattorio rispetto la totalità della merce fino a quel momento consegnata. Del resto,
l'appellata non ha domandato di incamerare la somma versata da ovvero il 30% Pt_1 della fattura di pagamento contrattualmente prevista.
Sul punto, il motivo di appello non coglie, quindi, nel segno essendo diretto soltanto in apparenza a rivolgere una critica alla pronuncia di primo grado, ragion per cui va disatteso.
Quanto al terzo motivo del gravame, la doglianza sulla vessatorietà della clausola contrattuale, ossia quella riportata all'art. 8 delle condizioni generali di vendita allegate al contratto stipulato tra le parti in data 18.10.2018 (v. doc. E del fascicolo della parte appellata), avente il seguente tenore: “I controtelai, anche se compresi nel prezzo dei manufatti, verranno fatturati al momento della loro consegna in ragione del 30% del prezzo dell'importo globale della fornitura e pagati con le stesse modalità contrattuali” sembra diretta a espungere dal patto di compravendita proprio la previsione per la venditrice di emettere fattura per il 30% del prezzo convenuto al momento della consegna della merce. Si tratta di una somma pacificamente già versata dall'opponente (v. doc. n. 9 del fascicolo del monitorio), sicché non se ne comprende l'utilità. Ma a prescindere da tale rilievo neppure si comprenderebbe quale sarebbe lo squilibrio contrattuale nella prestazione parziale che viene dedotta con la clausola che, pur vessatoria per il suo proprio tenore, è stata approvata da con duplice sottoscrizione ai sensi dell'art. Pt_1
1341 c.c.
E non si comprende neppure come - al di fuori delle previsioni del c.d. Codice del
Consumo, non applicabili a società costruttrice che certo agisce per scopi Pt_1 imprenditoriali - l'appellante possa dedurre la vessatorietà del 30% del prezzo pagina 8 di 11 convenuto per la fornitura della merce, senza dimostrare (per l'altra disposizione ritenuta lesiva, ossia l'art. 1362 c.c.) la contrattazione della specifica clausola in tal senso apposta e, più ancora, il comportamento contrario a buona fede anche successivamente alla conclusione del contratto che avrebbe tenuto l'impresa fornitrice.
Il pagamento del prezzo di fornitura, del resto, si lega indissolubilmente alla fattura emessa dalla società fornitrice (doc. n. 2 del fascicolo della parte appellata) che, pur se documento contabile emesso unilateralmente, non risulta contestata da al Pt_1 momento dell'emissione né, a ben guardare, al momento della spiegata opposizione al decreto ingiuntivo, avendo l'appellante avversato il rapporto sottostante al documento, dichiarando anzi in un primo momento che avrebbe corrisposto quanto richiesto, tant'è che aveva chiesto alla fornitrice dilazioni sul preteso pagamento. Dunque, anche ad indagare sulla pretesa vessatorietà della clausola in questione, secondo ciò che la Corte di cassazione ha più volte ribadito, seppur in tema di rapporto tra consumatore e professionista ma applicabile a fortiori al caso in questione, il criterio di chiarezza, trasparenza e comprensibilità della clausola “deve essere inteso in maniera estensiva, tale, cioè, da non agire solo sul piano meramente formale e lessicale ma anche sul piano informativo;
in questo modo le clausole, in correlazione tra loro, devono consentire al consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze che scaturiscono nei suoi confronti dall'adesione al contratto, anche sul piano economico” (cfr. Cass. n. 23655 del 31.8.2021), sicché nella specie, in base a quanto osservato e in particolare al comportamento complessivo tenuto dalle parti, non risultano violazioni informative che abbiano prodotto lo squilibrio contrattuale lamentato dall'appellante.
Va aggiunto che l'appellante, in forza di tale preteso squilibrio del contratto riferito alla pattuizione ed alle tempistiche del versamento del prezzo, ha domandato la riduzione del prezzo della merce fornita nella misura di € 4.000,00 oltre iva o in quella ritenuta di giustizia. L'azione edilizia in questione (azione speciale rispetto ai rimedi generali dell'inadempimento costituiti dalla risoluzione e dal risarcimento del danno) risulta però slegata dal thema decidendum, posto che la società acquirente non ha domandato la risoluzione del contratto di compravendita che, rimasto in essere, impone l'obbligo del pagamento di quanto ricevuto a prescindere dalla questione sui presunti pagina 9 di 11 vizi intrinseci della res, perché soltanto nel caso di risoluzione impone l'accertamento della congruità del prezzo richiesto. E nella fattispecie in oggetto difetta la domanda di risoluzione del contratto di compravendita e, soprattutto, la dimostrazione che il bene consegnato, per tipologia, fosse affetto da un vizio, strutturale od intrinseco, tale da diminuirne il valore, circostanza smentita dalla stessa condotta della società acquirente che aveva anzi accettato i beni consegnati chiedendo che il loro pagamento fosse dilazionato, salvo poi avanzare in sede giudiziale eccezioni (intoccato il rapporto principale se non con riferimento al prezzo convenuto) e aggiungendo che la consegna di una cosa viziata costituisce inesatto adempimento ad una obbligazione del venditore.
Venendo al quarto ed ultimo motivo di appello, esso vorrebbe far riemergere la domanda riconvenzionale conclusivamente ereditata dal primo giudizio, tesa a domandare la rifusione dei maggiori costi non previsti per essersi rivolta ad altro Pt_1 fornitore ( e l'intrinseco valore dei beni consegnati. Parte_3
L'appellante fonda la sua domanda, non domandando o eccependo alcunché in via di compensazione col credito principale oggetto di causa ma, a ben guardare, facendo valere un proprio autonomo controcredito sulla scorta del proprio elaborato peritale chiedendo il risarcimento di € 21.300,00, o la somma ritenuta di giustizia.
E' sufficiente e troncante osservare che in assenza di vizi sulla merce consegnata, e valido il contratto di compravendita esistente tra le parti, viene il presupposto di fatto fondante la domanda ovvero la indotta necessità di rivolgersi a diverso fornitore.
In ogni caso, sotto il profilo dell'entità del danno, l'elaborato del c.t. di parte, dichiarazione di scienza unilaterale, è stata contestata con la prima difesa utile dalla controparte, che ne ha eccepito la preclusione per effetto della decadenza ex art. 1495
c.c., maturata per mancata contestazione della merce fornita entro il termine di legge, ovverosia entro otto giorni dalla scoperta, termine all'evidenza trascorso, osservandosi che, rispetto la consegna dei controtelai (23.01.2019), aveva risposto, dopo Pt_1 qualche mese, di dilazionare il pagamento offrendo garanzie immobiliari. Infine, i maggiori costi lamentati da sono di stampo meramente ipotetico, ovvero da Pt_1 sostenere (e non sostenuti) e, comunque, non dotati di prova certa.
Tanto basta per respingere l'appello.
pagina 10 di 11 Le spese di lite del grado, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vanno liquidate secondo il principio di soccombenza, con condanna dell'appellante a rifonderle all'appellata liquidate in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore della causa, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché al pregio dell'attività difensiva e al risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n.38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio, e con esclusione della fase istruttoria nei compensi dell'appello perché non è stata svolta.
L'appellante è tenuta ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere Parte_1
a in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite del presente CP_1 grado di giudizio che liquida a titolo di compensi professionali in € 3.400,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che l'appellante è tenuta ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 12.6.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 242/2023; promossa da:
(P. IVA – , con sede in Nichelino (To), via dei Parte_1 P.IVA_1
Mille n. 1/B, in persona dell'Amministratore Unico p.t., rappresentata e difesa in unione congiunta e disgiunta dagli Avvocati Fabio Palli e Nicola Mucci, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avvocato Nicola Mucci in Perugia, via XIV Settembre
n. 73 (p.e.c. e;
Email_1 Email_2
- appellante - contro
(P. IVA – ) in persona del legale rappresentante p.t., avente CP_1 P.IVA_2 sede in Pantalla di Todi (Pg), via Tiberina n. 152/A, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giampiero Biscaroni, ed elettivamente domiciliata in Todi (Pg), via A. Cortesi n. 91, presso lo studio del procuratore (p.e.c. ; Email_3
- appellata -
Oggetto: azione di pagamento del prezzo residuo della fornitura di merce.
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 11 Come in atti e nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.4.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
(d'ora innanzi breviter anche “ ) ha impugnato la Parte_1 Pt_1 sentenza emessa dal Tribunale di Perugia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 25.4.2023, con la quale veniva rigettata l'opposizione da lei proposta avverso il decreto che le ingiungeva di pagare a la somma di € 17.422,48, e CP_1 confermato il titolo già dotato di provvisoria esecutività.
Col primo motivo di appello ha impugnato la pronuncia nella parte in cui è Pt_1 stato ritenuto utilizzabile il doc. A, riferito alla modifica (patto scritto in aggiunta con inchiostro rosso) dell'originario contratto stipulato tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di controtelai serramenti e accessori, ritenendo tardivo il disconoscimento della sottoscrizione del documento avanzato dall'opponente soltanto con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c., anziché con la prima difesa utile e nella parte in cui ha ritenuto con valutazione acritica del patto aggiunto (senza considerare le caratteristiche della sede, della data, del luogo e delle modalità con cui era stato apposto) che alcun inadempimento era imputabile a nell'esecuzione della prestazione riferita CP_1 alla consegna della merce pattuita in seguito alla valida modifica delle originali pattuizioni, ritenuta invece dalla committente la prestazione inesatta e gravemente inadempiente sulla scorta dell'inverosimiglianza del patto aggiunto e dei contenuti della perizia di parte il cui esame era stato omesso, lamentando l'appellante anche la mancata ammissione dell'istanza ex art. 210 c.p.c. e delle richieste istruttorie per violazione degli artt. 1362 e s.s.,1476, 1477, 1490, 1492, 1494, 1495 1497, 2722, 2697 c.c., artt. 112, 115, 116 c.p.c. e art. 24 Cost. che avrebbero consentito di confutare l'esistenza e la genuinità del patto aggiunto mentre sarebbe stata data illogica e incoerente preminenza ad altri elementi.
Col secondo motivo di appello ha censurato la sentenza nella parte in cui Pt_1 era stato riconosciuto l'inadempimento della società opponente per mancato pagamento delle due rimesse bancarie ciascuna per la somma di € 8.711,14 (per un totale di €
17.422,48) per le quali era stato poi emesso il d.i., e dichiarata legittima la scelta di di non dare seguito alla restante fornitura della merce per inadempimento CP_1 di rispetto al convenuto pagamento. Ha lamentato altresì che era stata ritenuta Pt_1
pagina 2 di 11 erroneamente corretta, con violazione degli artt. 112 c.p.c., e 1385 c.c., la fattura calcolata al valore del 30% (€ 5.206,30) dell'intera fornitura al momento della consegna dei controtelai come previsto dal contratto di compravendita, precisando, pur in via incidentale, che avesse titolo di incamerare la predetta somma perché CP_1 versata anche a titolo di caparra confirmatoria, domanda di ritenzione mai svolta dall'opponente che non avrebbe neanche potuto farlo non avendo optato per il recesso o la risoluzione del contratto.
Col terzo motivo di appello ha ritenuto erronea la pronuncia per violazione degli artt. 1341 e 1362 c.c. nella parte in cui, senza esaminare la domanda, ha ritenuto “non vessatoria”: a) la clausola (unilateralmente predisposta) di cui all'art. 8 delle condizioni generali di vendita allegate al contratto di compravendita - derivante dall'arbitraria, illegittima, limitazione dei diritti del compratore come la validità dei pagamenti solo se fatti direttamente alla sede della venditrice e il condizionamento di ogni azione al preventivo pagamento della merce - per essere stato il suo contenuto riportato anche nel corpo del contratto di compravendita, anche nella parte in cui autorizzava la parte venditrice ad emettere fattura pari al 30% del valore della fornitura al momento della consegna dei controtelai;
b) la clausola n. 12 benché approvata, come la n. 8, unitamente a molteplici altre clausole (con richiamo in blocco che avrebbe reso difficile la percezione in violazione del principio di buona fede), pacificamente non vessatorie.
Ha rimarcato sul punto che: essendo previsto che gli acconti all'ordine sarebbero stati conteggiati e defalcati sull'ultima fattura e i controtelai, anche se compresi nel prezzo dei manufatti, sarebbero stati fatturati al momento della loro consegna in ragione del 30% dell'importo globale della fornitura e pagati con le stesse modalità contrattuali, l'art. 8 dovrebbe interpretarsi per mezzo delle altre clausole in buona fede nel senso che ove il contratto fosse stato pienamente adempiuto e tutta la merce ordinata compiutamente consegnata, si sarebbe proceduto alla fatturazione del rimanente importo dovuto;
dopo avere corrisposto l'importo iniziale ed avere ricevuto la prima parziale e viziata consegna, avendo dovuto ricorrere a lavorazioni supplettive al fine di potere utilizzare il materiale ricevuto, aveva intimato a la consegna di CP_1 quanto ordinato entro un termine ritenuto perentorio offrendo anche garanzie di pagamento al fine di una celere consegna, poi per potere consegnare il cantiere che pagina 3 di 11 aveva già subito ritardi era stata costretta a rivolgersi ad altro fornitore ad importo superiore che veniva onorato.
Col quarto ed ultimo motivo di appello si è lamentata della violazione degli artt.
1362 e ss., 1476, 1477, 1490, 1492, 1494, 1495 1497, 2722, 2697 c.c., 112, 115, 116 c.p.c., e 24
Cost. per essere stata rigettata la domanda riconvenzionale spiegata in sede di opposizione tesa a richiedere condizionatamente - accertando cioè in via preliminare che i beni erano stati consegnati da con qualità difformi rispetto quelle CP_1 convenute - il ristoro dei maggiori costi sostenuti per complessivi € 21.300,00 (o la somma ritenuta di giustizia) comprensivi sia delle lavorazioni eseguite da (al Pt_1 fine di rendere i controtelai privi delle qualità pattuite idonei all'uso cui erano destinati) sia della differenza tra il valore complessivo del contratto stipulato con e CP_1 quello poi stipulato con altro fornitore per il ritenuto inadempimento della fornitrice, come da elaborato di parte contenente sia il valore dei beni consegnati da a.p.a, CP_1 che la stima delle opere (cioè il maggior costo da sostenere) che la committente sarebbe stata costretta ad eseguire al fine di poter utilizzare i controtelai oggetto della fornitura asseritamente privi delle qualità concordate.
Si è costituita in giudizio l'appellata contestando le avverse ragioni, CP_1 rimarcando, rispetto al primo motivo, la pretesa creditoria fondata sul rapporto di compravendita del 21.6.2017 e sul patto modificativo ed aggiuntivo, intervenuto tra le parti, costituito dal doc. A, utilizzabile ai fini della decisione perché non tempestivamente contestato (e non alterazione del contratto valido), tali per cui non potevano esistere vizi inerenti alla fornitura della merce, dato che la modifica dei controtelai era stata espressamente richiesta dal titolare di in data 23.11.18 con le Pt_1 modifiche inserite nel patto modificativo con conseguente irrilevanza delle istanze istruttorie, ed essendo rimasta incontestata, peraltro, l'effettiva consegna di quanto pattuito privo di difetti (la modifica aveva ad oggetto un elemento non strutturale del controtelaio, ovvero la lastra in fibrocemento che originariamente era stata prevista) e anche l'esistenza del debito come dimostrato dalla corrispondenza in cui l'opponente aveva confermato l'impossibilità di pagare offrendo un'inaccettabile garanzia immobiliare a fronte dello spostamento dei termini per i pagamenti, sicché non era necessario acquisire alcuna ulteriore prova.
pagina 4 di 11 Ha precisato che la controversia tra le parti non riguarda presunti difetti dei controtelai visto che non era stata contestata la mancanza di qualità entro 8 giorni dalla consegna, ma la stessa mancanza di consegna degli altri serramenti che CP_1 legittimamente si è rifiutata di fare stante il mancato pagamento della fattura n.24 del
24.1.2019 posta a base del decreto ingiuntivo riguardante proprio i controtelai.
Rispetto al secondo motivo di appello il Giudice di primo grado ha dedotto che: non era incorso in vizio di ultrapetizione o extrapetizione avendo solo affermato, in via incidentale, il diritto di di incamerare la caparra, che peraltro deriverebbe CP_1 automaticamente dall'aver riconosciuto che la parte inadempiente al contratto è Pt_1 tale accertamento incidentale non si tradurrebbe in un vizio di ultrapetizione della sentenza dal momento che il Giudice di primo grado, avendo correttamente escluso che quale parte inadempiente al contratto, potesse invocare la risoluzione Pt_1 contrattuale o la riduzione del prezzo della merce trattenuta, avrebbe limitato l'oggetto della pronuncia a quella che era la domanda di cioè la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo, stante la prova raggiunta sulla certezza ed esigibilità del credito richiesto da
CP_1
In ordine al terzo motivo ha sostenuto che: la clausola asseritamente vessatoria prevede che “i controtelai, anche se compresi nel prezzo dei manufatti, verranno fatturati al momento della loro consegna in ragione del 30% del prezzo dell'importo globale della fornitura e pagati con le stesse modalità contrattuali” sicché non vi sarebbe alcuna condizione
“vessatoria” ma unicamente la determinazione del prezzo di fatturazione e del momento della fatturazione di un elemento della fornitura;
la questione della presunta vessatorietà della clausola non sarebbe rilevante ai fini dell'esatta determinazione del credito di oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la stessa modalità CP_1 di determinazione del prezzo dei controtelai sarebbe presente anche nel corpo del contratto di compravendita. Ha precisato che: tale argomento sarebbe il tentativo di controparte di introdurre una domanda nuova, inammissibile e su cui ha dichiarato di non accettare il contraddittorio, perché riguardante il presunto arricchimento di CP_1 per aver preteso un prezzo per controtelai superiore al loro intrinseco valore e per non aver domandato l'importo effettivamente incassato a titolo di caparra o penale o risarcimento del danno;
il Giudice di primo grado non avrebbe dato ingresso nel pagina 5 di 11 giudizio alla questione dell'accertamento del valore intrinseco dei controtelai per il quale era stata prodotta dalla controparte una perizia di parte, contestata da essa appellata, perché non risultando risolto il contratto non si potrebbe parlare di “valore” della merce, ma di “prezzo” correttamente dovuto in base al contratto;
il danno presuppone un inadempimento di e l'accoglimento della domanda di CP_1 risoluzione, ma essa aveva il diritto di sospendere la fornitura sia in virtù del mancato pagamento delle fatture regolarmente emesse, sia perché non offriva garanzie sul Pt_1 buon esito della fornitura.
Sul quarto motivo si è limitata a dedurre che: essendo stato escluso da un lato in vizio inerente la fornitura dei controtelai e dall'altro un inadempimento contrattuale di per la mancata consegna degli infissi, difettava ogni presupposto per svolgere CP_1 un'istruttoria nel merito della domanda riconvenzionale;
non era mai stato detto che avrebbe dovuto fornire i serramenti entro il termine del 20.7.2019 richiesto da Pt_1 essendo pacifico che la stessa all'epoca fosse gravemente inadempiente nel pagamento dei controtelai già consegnati, che neppure erano contestati prima dell'opposizione.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025.
Benché l'appellante abbia enunciato nelle prime righe dell'atto di appello di intendere impugnare anche la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, avvenuta ovviamente nel corso del giudizio di primo grado, non vi ha poi dato seguito con specifici motivi di appello che avrebbero comportato la declaratoria di inammissibilità esulando tale provvedimento dal contenuto della sentenza che ha definito il giudizio.
In ordine al primo motivo di appello si osserva che è utilizzabile il doc. A (v. fascicolo della parte appellata) non tempestivamente disconosciuto ed essendo verosimile che le “modifiche concordate”, riferite ai controtelai oggetto di fornitura (su tutte la dicitura: “no fibrocemento” diretta a concordare l'apposizione di un pannello di polistirolo sui ventisette controtelai oggetto di fornitura in luogo della lastra in fibrocemento), possano essere state apposte dal rappresentante p.t. di Parte_2 in data 23.11.2018. Invero, si condivide che non si tratta di una modifica
[...] strutturale dei beni oggetto di fornitura che andava ad incidere in modo determinante pagina 6 di 11 sulle caratteristiche essenziali del prodotto, tale da esigere una revisione del contratto di compravendita e di conseguenza anche del prezzo convenuto, bensì una modifica soltanto parziale dell'elemento destinato a riempire di pochi centimetri lo spazio esterno tra infisso e tapparella;
trattasi, peraltro, di modifiche in corso d'opera non infrequenti negli ordini di cantiere tra società costruttrice e fornitore.
Ma ciò che ha decisiva rilevanza è ciò, che il doc. A è stato tardivamente contestato dall'appellante, ovvero soltanto col deposito della prima memoria ex art. 183 c.6, n.1
c.p.c. del 21.10.2020, e così dopo la prima difesa utile alla contestazione da individuarsi nella prima udienza successiva al deposito del documento, fissata per il 22.9.2020.
Invero, se l'aggiunta al contratto originario è utilmente entrata nel processo legittimo deve ritenersi il comportamento di di sospensione della CP_1 fornitura dei serramenti, avendo corrisposto soltanto parte del prezzo convenuto Pt_1 per la consegna della merce, a fronte della fattura emessa n. 24 del 24.01.19, restando viceversa insolute le due rimesse bancarie per l'importo, infine, oggetto di ricorso monitorio.
Nella indagine complessiva del rapporto debito/credito devono anche valutarsi le risposte al sollecito di pagamento di (doc.ti nn. 7 e 9 del fascicolo monitorio) ove Pt_1 non emerge alcuna precisa contestazione riferita al difetto dei serramenti in parte già consegnati ma, per converso, il tentativo di fornire altre e diverse garanzie per l'adempimento del debito, con esternazione della pretesa di ritenere in qualche maniera satisfattorio il pagamento di € 5.905,99 per i controtelai consegnati, ora oggetto di contrasto in quanto sarebbe stata ritenuta erroneamente “caparra confirmatoria” dal primo Giudice. Elementi questi che possono essere valutati come comportamento tenuto dalla debitrice antitetico rispetto le ragioni fatte valere in sede di opposizione monitoria, ove ha contestato per la prima volta la qualità della merce consegnata, intravedendone difetti, mentre in precedenza aveva ammesso di essere effettivamente debitrice di Controparte_2
se la merce (i controtelai consegnati) era conforme a quanto previsto, sia in
[...] forza del contratto di compravendita, sia per quanto derivante dal patto aggiuntivo, e se aveva assunto le vesti di debitrice di (come riscontrabile dalla Pt_1 CP_1 corrispondenza intercorsa tra le società) prima del ricorso al procedimento monitorio,
pagina 7 di 11 pare legittimo, sulla scorta del contenuto del doc. A, concludere che abbia CP_1 rifiutato la consegna di altri serramenti opponendo alla controparte inadempiente la sospensione dell'esecuzione della prestazione ex art. 1460 c.c.
In ordine al secondo motivo di impugnazione, l'oggetto della pronuncia riguarda la pretesa creditoria tra società e non incide sulla presunta qualificazione del pagamento del prezzo, ritenuto soltanto incidenter tantum dal primo Giudice quale “caparra confirmatoria”. Il rilievo non è idoneo a definire la volontà contrattuale della parte quanto piuttosto ad evitare che il pagamento di € 5.206,30 si connotasse come satisfattorio rispetto la totalità della merce fino a quel momento consegnata. Del resto,
l'appellata non ha domandato di incamerare la somma versata da ovvero il 30% Pt_1 della fattura di pagamento contrattualmente prevista.
Sul punto, il motivo di appello non coglie, quindi, nel segno essendo diretto soltanto in apparenza a rivolgere una critica alla pronuncia di primo grado, ragion per cui va disatteso.
Quanto al terzo motivo del gravame, la doglianza sulla vessatorietà della clausola contrattuale, ossia quella riportata all'art. 8 delle condizioni generali di vendita allegate al contratto stipulato tra le parti in data 18.10.2018 (v. doc. E del fascicolo della parte appellata), avente il seguente tenore: “I controtelai, anche se compresi nel prezzo dei manufatti, verranno fatturati al momento della loro consegna in ragione del 30% del prezzo dell'importo globale della fornitura e pagati con le stesse modalità contrattuali” sembra diretta a espungere dal patto di compravendita proprio la previsione per la venditrice di emettere fattura per il 30% del prezzo convenuto al momento della consegna della merce. Si tratta di una somma pacificamente già versata dall'opponente (v. doc. n. 9 del fascicolo del monitorio), sicché non se ne comprende l'utilità. Ma a prescindere da tale rilievo neppure si comprenderebbe quale sarebbe lo squilibrio contrattuale nella prestazione parziale che viene dedotta con la clausola che, pur vessatoria per il suo proprio tenore, è stata approvata da con duplice sottoscrizione ai sensi dell'art. Pt_1
1341 c.c.
E non si comprende neppure come - al di fuori delle previsioni del c.d. Codice del
Consumo, non applicabili a società costruttrice che certo agisce per scopi Pt_1 imprenditoriali - l'appellante possa dedurre la vessatorietà del 30% del prezzo pagina 8 di 11 convenuto per la fornitura della merce, senza dimostrare (per l'altra disposizione ritenuta lesiva, ossia l'art. 1362 c.c.) la contrattazione della specifica clausola in tal senso apposta e, più ancora, il comportamento contrario a buona fede anche successivamente alla conclusione del contratto che avrebbe tenuto l'impresa fornitrice.
Il pagamento del prezzo di fornitura, del resto, si lega indissolubilmente alla fattura emessa dalla società fornitrice (doc. n. 2 del fascicolo della parte appellata) che, pur se documento contabile emesso unilateralmente, non risulta contestata da al Pt_1 momento dell'emissione né, a ben guardare, al momento della spiegata opposizione al decreto ingiuntivo, avendo l'appellante avversato il rapporto sottostante al documento, dichiarando anzi in un primo momento che avrebbe corrisposto quanto richiesto, tant'è che aveva chiesto alla fornitrice dilazioni sul preteso pagamento. Dunque, anche ad indagare sulla pretesa vessatorietà della clausola in questione, secondo ciò che la Corte di cassazione ha più volte ribadito, seppur in tema di rapporto tra consumatore e professionista ma applicabile a fortiori al caso in questione, il criterio di chiarezza, trasparenza e comprensibilità della clausola “deve essere inteso in maniera estensiva, tale, cioè, da non agire solo sul piano meramente formale e lessicale ma anche sul piano informativo;
in questo modo le clausole, in correlazione tra loro, devono consentire al consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze che scaturiscono nei suoi confronti dall'adesione al contratto, anche sul piano economico” (cfr. Cass. n. 23655 del 31.8.2021), sicché nella specie, in base a quanto osservato e in particolare al comportamento complessivo tenuto dalle parti, non risultano violazioni informative che abbiano prodotto lo squilibrio contrattuale lamentato dall'appellante.
Va aggiunto che l'appellante, in forza di tale preteso squilibrio del contratto riferito alla pattuizione ed alle tempistiche del versamento del prezzo, ha domandato la riduzione del prezzo della merce fornita nella misura di € 4.000,00 oltre iva o in quella ritenuta di giustizia. L'azione edilizia in questione (azione speciale rispetto ai rimedi generali dell'inadempimento costituiti dalla risoluzione e dal risarcimento del danno) risulta però slegata dal thema decidendum, posto che la società acquirente non ha domandato la risoluzione del contratto di compravendita che, rimasto in essere, impone l'obbligo del pagamento di quanto ricevuto a prescindere dalla questione sui presunti pagina 9 di 11 vizi intrinseci della res, perché soltanto nel caso di risoluzione impone l'accertamento della congruità del prezzo richiesto. E nella fattispecie in oggetto difetta la domanda di risoluzione del contratto di compravendita e, soprattutto, la dimostrazione che il bene consegnato, per tipologia, fosse affetto da un vizio, strutturale od intrinseco, tale da diminuirne il valore, circostanza smentita dalla stessa condotta della società acquirente che aveva anzi accettato i beni consegnati chiedendo che il loro pagamento fosse dilazionato, salvo poi avanzare in sede giudiziale eccezioni (intoccato il rapporto principale se non con riferimento al prezzo convenuto) e aggiungendo che la consegna di una cosa viziata costituisce inesatto adempimento ad una obbligazione del venditore.
Venendo al quarto ed ultimo motivo di appello, esso vorrebbe far riemergere la domanda riconvenzionale conclusivamente ereditata dal primo giudizio, tesa a domandare la rifusione dei maggiori costi non previsti per essersi rivolta ad altro Pt_1 fornitore ( e l'intrinseco valore dei beni consegnati. Parte_3
L'appellante fonda la sua domanda, non domandando o eccependo alcunché in via di compensazione col credito principale oggetto di causa ma, a ben guardare, facendo valere un proprio autonomo controcredito sulla scorta del proprio elaborato peritale chiedendo il risarcimento di € 21.300,00, o la somma ritenuta di giustizia.
E' sufficiente e troncante osservare che in assenza di vizi sulla merce consegnata, e valido il contratto di compravendita esistente tra le parti, viene il presupposto di fatto fondante la domanda ovvero la indotta necessità di rivolgersi a diverso fornitore.
In ogni caso, sotto il profilo dell'entità del danno, l'elaborato del c.t. di parte, dichiarazione di scienza unilaterale, è stata contestata con la prima difesa utile dalla controparte, che ne ha eccepito la preclusione per effetto della decadenza ex art. 1495
c.c., maturata per mancata contestazione della merce fornita entro il termine di legge, ovverosia entro otto giorni dalla scoperta, termine all'evidenza trascorso, osservandosi che, rispetto la consegna dei controtelai (23.01.2019), aveva risposto, dopo Pt_1 qualche mese, di dilazionare il pagamento offrendo garanzie immobiliari. Infine, i maggiori costi lamentati da sono di stampo meramente ipotetico, ovvero da Pt_1 sostenere (e non sostenuti) e, comunque, non dotati di prova certa.
Tanto basta per respingere l'appello.
pagina 10 di 11 Le spese di lite del grado, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vanno liquidate secondo il principio di soccombenza, con condanna dell'appellante a rifonderle all'appellata liquidate in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, al valore della causa, all'importanza e alla natura dell'affare, nonché al pregio dell'attività difensiva e al risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n.38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio, e con esclusione della fase istruttoria nei compensi dell'appello perché non è stata svolta.
L'appellante è tenuta ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna in persona del legale rappresentante p.t. a rifondere Parte_1
a in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite del presente CP_1 grado di giudizio che liquida a titolo di compensi professionali in € 3.400,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che l'appellante è tenuta ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 12.6.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
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