Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/03/1943, n. 619
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Sentenza 16 marzo 1943

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È di Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle controversie circa il diritto del locatore dei fondi rustici di opporsi alla proroga della locazione accordata a favore del locatario dall'art.3 della legge 12 dicembre 1940 n.1939. Per riconoscere al locatore di fondi rustici il diritto di opporsi alla proroga della locazione, a sensi dell'art.2 del R.d.l. 19 giugno 1940 n.953 convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1940 n.1727 e dell'art.3 del R.d.l. 12 dicembre1940 n.1939 è sufficiente che egli dichiari al conduttore di voler assumere la conduzione diretta in economica o a mezzadria senza che a lui incomba l'Onere di provare circostanze specifiche per dimostrare la realtà del suo proposito. Chi agisce contro legge è, perciò solo, in colpa ed è responsabile dei danni contrattuali od extra contrattuali,derivanti dalla sua condotta illegittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/03/1943, n. 619
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 619
    Data del deposito : 16 marzo 1943

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