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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7183 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. COPPOLA TIZIANA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. ) - Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/04/2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 lo scioglimento del matrimonio.
A sostegno della domanda deduceva: che dal matrimonio non erano nati figli;
che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologazione del 15/05/2014; che nei patti della separazione era stato prevista la separazione personale dei coniugi e la reciproca rinuncia a qualsiasi assegno di mantenimento;
che perdurava lo stato di separazione;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio e la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente non si costituiva, nonostante la ritualità della notifica e pertanto, ne va confermata la dichiarazione di contumacia;
infine, all'udienza del 28/01/2025 la ricorrente confermava la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio.
Raccolte le conclusioni la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto del 15/05/2014, previa comparizione davanti al
Presidente del Tribunale in data 02/05/2014.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Stante la mancata opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 26/07/1980
(atto n. 138, parte I, s., sez. C, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1980);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile). • Dichiara non ripetibili le spese del giudizio. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7183 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. COPPOLA TIZIANA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(c.f. ) - Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/04/2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 lo scioglimento del matrimonio.
A sostegno della domanda deduceva: che dal matrimonio non erano nati figli;
che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologazione del 15/05/2014; che nei patti della separazione era stato prevista la separazione personale dei coniugi e la reciproca rinuncia a qualsiasi assegno di mantenimento;
che perdurava lo stato di separazione;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio e la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Il resistente non si costituiva, nonostante la ritualità della notifica e pertanto, ne va confermata la dichiarazione di contumacia;
infine, all'udienza del 28/01/2025 la ricorrente confermava la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio.
Raccolte le conclusioni la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto del 15/05/2014, previa comparizione davanti al
Presidente del Tribunale in data 02/05/2014.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Stante la mancata opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costitutiva necessaria le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 26/07/1980
(atto n. 138, parte I, s., sez. C, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1980);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile). • Dichiara non ripetibili le spese del giudizio. così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/01/2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino