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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/08/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 830/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
dott. Vittorio Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E NZ A nella causa civile n. 830/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 05/03/2025, promossa
OGGETTO: Appalto: d a altre ipotesi ex art.
, quale titolare della ditta individuale R Parte_1
1655 e ss. cc (ivi
, c.f. , con Parte_2 C.F._1 compresa l'azione ex il patrocinio dell'avv. FERRANTE ROSA, elettivamente domiciliato in 1669cc) VIA DELLE ORNE 32 - 38122 TRENTO, presso il menzionato difensore.
APPELLANTE
c o n tr o
, c.f. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. LUNA EDOARDO, elettivamente domiciliato in
VIA CAVOUR, 2/A - 24060 SOVERE, presso il menzionato difensore.
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, pubblicata il 29/06/2022 con il n. 1799/2022.
CONCLUSIONI di : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
Pag. 1 di 14 eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza n. 1799/2022 emessa dal Tribunale di Brescia in data 24.06.2022, nel procedimento sub N.R.G. 17934/2018, pubblicata in data 29.06.2022 e notificata in data 29.06.2022,
[In via preliminare:
- pronunciare provvedimento, reso inaudita altera parte, di immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1799/2022 emessa dal Tribunale di Brescia in data 24.06.2022, nel procedimento sub N.R.G. 17934/2018, pubblicata in data 29.06.2022 e notificata in data 29.06.2022, per tutte le ragioni esposte;
- in subordine, previa fissazione di apposita udienza, pronunciare provvedimento di immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1799/2022 emessa dal Tribunale di Brescia in data
24.06.2022, nel procedimento sub N.R.G. 17934/2018, pubblicata in data 29.06.2022 e notificata in data 29.06.2022, per tutte le ragioni esposte].
Sempre in via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 1799/2022 emessa dal Tribunale di Brescia in data 24.06.2022, nel procedimento sub
N.R.G. 17934/2018, pubblicata in data 29.06.2022 e notificata in data
29.06.2022, per violazione dell'art. 112 c.p.c., per tutte le ragioni esposte.
- per l'effetto, rimettere la causa al Giudice di primo grado, per tutte le ragioni esposte.
Nel merito:
Nella più che denegata ipotesi in cui non venisse accolta la suddetta eccezione preliminare, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza n. 1799/2022 emessa dal Tribunale di Brescia in data
24.06.2022, nel procedimento sub N.R.G. 17934/2018, pubblicata in data 29.06.2022 e notificata in data 29.06.2022, accogliere le domande
Pag. 2 di 14 formulate dal IG quale titolare della ditta individuale Parte_1
R UA di KL EN, che qui si riportano integralmente:
Nel merito:
In via principale:
- rigettare tutte le domande del IG in quanto Controparte_1 infondate sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni esposte;
- accertare e dichiarare che il contratto di appalto stipulato tra il IG
, quale titolare della ditta individuale R UA di Parte_1
KL EN, ed il IG si è perfezionato ed è Controparte_1 valido ed efficace, per tutte le ragioni esposte;
- accertare e dichiarare che il IG , quale titolare della Parte_1 ditta individuale R UA di , ha eseguito l'attività di Parte_1 progettazione relativa alla realizzazione dell'immobile sul terreno di proprietà del IG sito nel Comune di Pisogne, in Controparte_1
Provincia di Brescia, per tutte le ragioni esposte;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che l'importo di €
65.520,00versato dal IG alla ditta individuale R Controparte_1
UA di va imputato a compenso dell'attività di Parte_1 progettazione svolta dal IG quale titolare di tale Parte_1 ditta, ed è dovuto ai sensi del contratto stipulato tra le parti, per tutte le ragioni esposte.
In subordine:
- accertare e dichiarare che il contratto di appalto stipulato tra il IG
, quale titolare della ditta individuale R UA di Parte_1
KL EN, ed il IG si è perfezionato ed è Controparte_1 valido ed efficace, per tutte le ragioni esposte;
- accertare e dichiarare che il IG , quale titolare della Parte_1
ditta individuale R UA di , ha eseguito l'attività di Parte_1 progettazione relativa alla realizzazione dell'immobile sul terreno di proprietà del IG sito nel Comune di Pisogne, in Controparte_1
Provincia di Brescia, per tutte le ragioni esposte;
Pag. 3 di 14 - per l'effetto, ridurre l'importo richiesto dal IG Controparte_1
nella misura ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni esposte.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del difensore, oltre agli accessori di legge.
In via istruttoria:
- si chiede l'ammissione di tutti i documenti del fascicolo di primo grado;
- si insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta dd. 08.03.2019, alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. dd. 11.07.2019, alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. dd. 16.09.2019 ed alla memoria ex art. 183, comma
6, n. 3 c.p.c. dd. 04.10.2019, tutte da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. di : Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO: respingersi il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla parte espositiva della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e, conseguentemente, confermarsi la Sentenza n.° 1799/2022 del Tribunale di Brescia.
Con il favore delle spese e delle competenze di causa.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE NEL MERITO: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, in riforma della Sentenza del Tribunale di Brescia n.° 1799/2022, si chiede che la Corte d'Appello Voglia, accertato e dichiarato che il contratto d'appalto di cui alla scrittura privata 28 febbraio 2014 non si è mai perfezionato, condannare il sig.
, quale titolare della Ditta Individuale R UA Parte_1
di KL EN, con sede in 38122 Trento, Largo Nazario Sauro n.° 1, alla restituzione in favore del sig. dell'importo di Controparte_1
Pag. 4 di 14 Euro 65.520,00.=, il tutto oltre interessi legali dal dì del versamento al saldo.
Con il favore delle spese e delle competenze professionali sia di primo che di secondo grado.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE NEL MERITO ED IN VIA
SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, in riforma della Sentenza del Tribunale di
Brescia n.° 1799/2022, si chiede che la Corte d'Appello Voglia, previo accertamento e declaratoria della nullità della scrittura privata 28 febbraio 2014, condannare il sig. , quale titolare Parte_1
della Ditta Individuale R UA di , con sede in Parte_1
38122 Trento, Largo Nazario Sauro n.° 1, alla restituzione in favore del sig. dell'importo di Euro 65.520,00.=, il tutto oltre Controparte_1
interessi legali dal dì del versamento al saldo.
Con il favore delle spese e delle competenze professionali sia di primo che di secondo grado.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE NEL MERITO ed IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello principale, in riforma della
Sentenza del Tribunale di Brescia n.° 1799/2022, si chiede che la Corte
d'Appello Voglia, previo accertamento della risoluzione della scrittura privata 28 febbraio 2014 per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 c.c., condannare il sig. , quale titolare della Ditta Parte_1
Individuale R UA di KL EN, con sede in 38122 Trento,
Largo Nazario Sauro n.° 1, alla restituzione in favore del sig.
[...]
dell'importo di Euro 65.520,00.=, il tutto oltre interessi CP_1
legali dal dì del versamento al saldo.
Con il favore delle spese e delle competenze professionali sia di primo che di secondo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi le prove tutte così come dedotte nella memoria ex art. 183, VI comma n.° 2, c.p.c. depositata nel
Pag. 5 di 14 procedimento di primo grado, qui da intendersi integralmente trascritta, con i testi nella stessa indicati, opponendosi all'ammissione delle prove ex adverso dedotte per tutti i motivi di cui alla memoria 183, VI Comma
n.° 3, c.p.c., qui da intendersi integralmente trascritti.
Si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso dedotti che dovessero essere ammessi, chiedendo, nella denegata ipotesi di loro ammissione, di essere ammessa a prova contraria con i testi indicati nella memoria 183, VI comma, n.° 2, c.p.c..
Ci si oppone alla richiesta di esibizione ex art. 213 c.p.c. ex adverso dedotta con la memoria 183, VI comma n.° 2, c.p.c., in quanto la documentazione di cui si chiede l'esibizione avrebbe ben potuto essere ottenuta con una richiesta di accesso agli atti alla Pubblica
Amministrazione in forza della L. 241/90.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio titolare della Controparte_1 Parte_1
ditta individuale R UA di KL EN, chiedendone la condanna alla restituzione di € 65.520 versati a titolo di acconto contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto del 28 febbraio 2014 avente ad oggetto la realizzazione di un'abitazione prefabbricata in legno sul terreno di sua proprietà sito a Pisogne (BS).
Allega che il contratto: I) non si era mai perfezionato per mancato raggiungimento dell'accordo sugli elementi essenziali dello stesso: il prezzo, indicato in via “presuntiva”, e l'oggetto, genericamente individuato come “nuovo edificio”; e, in via subordinata gradata, II) era nullo per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo stata identificata con precisione l'opera da realizzare, nonché per violazione dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 rispetto all'indicazione dei costi interferenziali;
III) si era risolto per mutuo consenso, ai sensi dell'art. 1372 c.c., in quanto le trattative, proseguite per due anni, si erano arenate nel giugno 2016.
Pag. 6 di 14 si costituiva chiedendo il rigetto delle domande e, in via Parte_1
riconvenzionale chiedeva che, previo accertamento del perfezionamento del contratto di appalto, l'acconto fosse imputato all'attività di progettazione compiuta in sua esecuzione.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e per interpello.
Con sentenza n. 1799/2022 il Tribunale di Brescia dichiarava risolto il contratto datato 28.1.2014/28.2.2014 per inadempimento di Pt_1
e lo condannava alla restituzione in favore dell'attore di € 65.520
[...]
oltre all'integrale rifusione delle spese del giudizio.
Questa la motivazione adottata dal primo giudice.
Il contratto stipulato da e doveva Controparte_1 Parte_1 qualificarsi vendita.
L'oggetto, ricavabile dal preventivo del 28.1.2014 denominato
“offerta n. 1408/C” richiamato dal successivo contratto del 28.2.2014, era la fornitura di una unità abitativa prefabbricata in legno grezzo da assemblare nel terreno di proprietà dell'attore.
La prestazione principale pattuita, pertanto, era la fornitura di un bene prefabbricato oggetto di produzione ordinaria e seriale rispetto alla quale le ulteriori prestazioni di installazione e montaggio si ponevano come accessorie: non essendo prevalente l'attività di elaborazione della materia doveva escludersi l'appalto.
Il contratto di vendita andava dichiarato risolto per il grave inadempimento di che non aveva adempiuto all'obbligo di Pt_1 consegna del bene.
In ogni caso, anche a voler ritenere che fosse intercorso tra le parti un contratto di appalto da rinvenirsi nella successiva sottoscrizione del contratto del 28.2.2014, non vi era prova che avesse eseguito Pt_1
opere passibili di remunerazione ma, al contrario, dall'istruttoria si ricavava che le opere preparatorie di alloggiamento del prefabbricato erano state compiute da terzi, la progettazione non era riferibile all'operato del convenuto, non vi era prova dell'acquisto dei materiali.
Pag. 7 di 14 Esclusa la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, ricavabile dai documenti prodotti, il Tribunale riteneva che, qualunque fosse la natura dell'accordo (vendita/appalto), lo stesso andava dichiarato risolto per inadempimento di che non aveva Parte_1 realizzato e/o fornito alcuna opera, né progetto, con conseguente obbligo di restituzione della caparra di € 65.520 da quest'ultimo ricevuta poiché priva di titolo.
Da ultimo, rigettava la domanda di risoluzione del contratto per mutuo consenso sia perché assorbita dalla pronuncia principale sia perché non vi erano elementi idonei a dimostrare la volontà del convenuto di sciogliersi dal vincolo.
Avverso la sentenza interponeva appello Parte_1
Con decreto del 28/09/2022 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata inaudita altera parte.
Si costituiva opponendosi e proponendo appello Controparte_1
incidentale.
Con ordinanza del 24/01/2023 veniva confermato il decreto di sospensione della sentenza impugnata.
All'udienza del 05/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
Con il primo motivo censura di nullità la sentenza per Parte_1
violazione dell'art. 112 c.p.c. assumendo che il Tribunale ha pronunciato ultra petita la risoluzione del contratto per inadempimento, in assenza di qualsiasi domanda in tal senso.
Con il secondo motivo si duole dell'errata qualificazione del contratto intercorso tra le parti che costituiva appalto.
Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 1476 c.c. poiché, trattandosi di contratto di appalto, non vi era alcuna obbligazione di consegna rimasta inadempiuta.
Con il quarto motivo lamenta l'errata valutazione della prova
Pag. 8 di 14 documentale dalla quale si evince l'avvenuta progettazione dell'unità immobiliare.
Con il quinto motivo si duole della contraddittorietà della motivazione rispetto alla decisione assunta, poiché dal rigetto di tutte le domande attrici non poteva discendere la condanna di alle Pt_1 restituzioni.
Con il sesto motivo censura la condanna al pagamento delle spese del giudizio non potendo ravvisarsi la propria soccombenza.
APPELLO INCIDENTALE
Con il primo motivo critica la sentenza nella parte Controparte_1
in cui ha ritenuto raggiunto l'accordo tra le parti che mancava quanto all'oggetto e al corrispettivo.
Con il secondo motivo ritiene erronea la sentenza nella parte in cui non ha rilevato la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto.
Con il terzo motivo eccepisce la nullità della sentenza derivata dall'omessa pronuncia sulla questione della nullità del contratto per violazione dell'art. 26, comma 5, d.lgs. 81/2008 essendo stata omessa l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza sul lavoro.
Con il quarto motivo lamenta l'erroneità della sentenza laddove il
Tribunale ha rigettato la domanda di intervenuta risoluzione per mutuo consenso dimostrata dal protratto disinteresse di Pt_1
all'adempimento della controparte e dal tenore della e-mail del
16/12/2016 in cui è palese la volontà di non voler dar corso al contratto.
-.-
Il primo motivo dell'appello principale è fondato.
La sentenza impugnata è nulla per aver pronunciato, ultra petita in violazione dell'art. 112 c.p.c., la risoluzione del contratto per inadempimento che non era oggetto della domanda proposta da il quale aveva chiesto la risoluzione del contratto Controparte_1 per mutuo consenso, diversa per petitum e causa petendi (rif. Cass.
Pag. 9 di 14 4493/2014).
Non rientrando questa fattispecie tra quelle disciplinate dall'art. 354
c.p.c. per la rimessione della causa al primo giudice, questa Corte è tenuta ad esaminare nel merito le impugnazioni proposte.
Il primo motivo dell'appello incidentale è infondato. deduce non sia stato mai raggiunto l'accordo su Controparte_1
elementi essenziali del contratto, corrispettivo ed oggetto, sui quali le parti hanno protratto la trattativa per ulteriori due anni dopo il
28/02/2014 di sottoscrizione della scrittura di pari data alla quale, al più, può essere attribuito valore precontrattuale, poiché priva degli allegati indicati dall'art. 2 dai quali potevano desumersi le caratteristiche ed i costi dell'edificio che sarebbe andato a realizzare. Pt_1
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Dalla documentazione versata in atti si ricava che il contratto si era perfezionato e che le stesse avevano raggiunto, da subito, l'accordo sia sul corrispettivo che sull'oggetto del contratto a cui avevano dato, peraltro, parziale esecuzione mediante versamento dell'acconto
(30%+iva, ovvero € 65.520) nonché mediante consegna della bozza del primo progetto dell'unità abitativa (doc. 3 . Pt_1
Infatti, e hanno sottoscritto sia Controparte_1 Parte_1
l'offerta nr. 1408/C del 28/01/2014 per la “realizzazione di unità abitativa singola al grezzo” al prezzo scontato di “210.000,00 € + iva”, sia la scrittura privata del 28/02/20214 denominata “contratto
d'appalto per: nuova costruzione” per “l'importo presunto dell'appalto di 210.000,00 euro+iva”, che, nel richiamare l'offerta, è da essa integrato (art. 2).
Ai fini qui esaminati non assume alcun rilievo l'omessa allegazione al contratto degli elaborati grafici progettuali ed illustrativi, atteso che i contraenti avevano espressamente pattuito che sarebbero stati forniti da in un momento successivo alla stipula;
circostanza, poi, Pt_1 verificatasi per assecondare le plurime richieste di personalizzazione
Pag. 10 di 14 avanzate da CP_1
Le superiori considerazioni conducono al rigetto del secondo motivo dell'appello incidentale teso ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, ex art. 1418 c.c.-
Infatti, l'unità immobiliare è descritta nei suoi elementi essenziali come una casa singola prefabbricata in legno al “grezzo avanzato” […] finita esternamente, completa di cappotto e serramenti, mentre l'interno era lasciato semi-grezzo, in quanto venivano fornite le predisposizioni impiantistiche e le superfici verticali pronte per la spatolatura e tinteggiatura.
Non v'è dubbio, quindi, che l'oggetto del contratto sia determinato.
Il secondo motivo dell'appello principale è infondato.
Il contratto stipulato da e deve Controparte_1 Parte_1 qualificarsi vendita.
Depone in questo senso il significato pratico dell'operazione negoziale ricavabile dal regolamento contrattuale ovvero la fornitura del prefabbricato in legno che, una volta realizzato in fabbrica, sarebbe stato “montato” sul terreno di proprietà CP_1
È lo stesso ad allegare che aveva deciso di realizzare Pt_1 CP_1
l'immobile affidandogli la sola realizzazione della “scatola a grezzo avanzato” mentre aveva commissionato a terzi il getto delle fondamenta e le finiture interne.
Da ciò si ricava che il prefabbricato era stato negoziato come tale e che la sua personalizzazione alle esigenze dell'acquirente -numero piani, planimetria, etc.- così come il suo successivo montaggio, rientrano nella normale attività produttiva di così assumendo rilievo accessorio Pt_1
e strumentale rispetto alla fornitura del bene.
Dalla prevalenza sia in senso oggettivo che soggettivo dell'obbligazione di di “dare” rispetto a quella di “fare” deve Pt_1 escludersi possa trattarsi di contratto d'appalto (cfr. Cass. 9389/2025).
Pag. 11 di 14 Il terzo motivo dell'appello incidentale inerente alla nullità del contratto di appalto per l'omessa indicazione dei costi interferenziali, ex d.lgs. 81/08, è assorbito dal rigetto della seconda censura dell'appello principale, poiché dipende dalla qualificazione giuridica del contratto concluso tra le parti come appalto o come vendita.
Il quarto motivo dell'appello incidentale, il terzo e quarto motivo dell'appello principale, che sono esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati nel senso che segue.
È pacifico, oltre che provato documentalmente, che, successivamente alla conclusione del contratto, non abbia Controparte_1
confermato gli elaborati grafici che, a più riprese, gli aveva Pt_1 inviato (docc. 3, 14, 16, 22) affinché potesse avviarsi la produzione (art. 4 dell'accordo), pertanto alcun inadempimento può essere imputato al venditore per la mancata consegna del prefabbricato ligneo.
Deve, invece, ritenersi che il contratto si sia risolto per mutuo consenso, ai sensi dell'art. 1372 c.c., poiché, dopo l'e-mail di CP_1 del 13 giugno 2016 di manifestazione della volontà risolutoria, Pt_1
non ha mai offerto l'adempimento ma, al contrario, sia nella fase stragiudiziale (doc. 16 che in quella giudiziale, ha chiesto che CP_1 gli venisse retribuita la prestazione di progettazione svolta, con ciò implicitamente accettando lo scioglimento del vincolo contrattuale con il pagamento della prestazione svolta precedentemente alla risoluzione.
Alla cessazione del rapporto, che opera ex nunc (rif. Cass. 4827/2019), consegue la necessità per di compensare le prestazioni di CP_1
progettazione eseguite da prima dello scioglimento del vincolo Pt_1
e che, in assenza di specifica pattuizione sul punto essendo il prezzo di vendita onnicomprensivo, si quantifica in via equitativa in € 42.000,00
+IVA, pari al 20% del prezzo di vendita di € 210.000,00+IVA originariamente stabilito dalle parti (rif. Cass. 16346/2024).
Ne deriva che è tenuto a restituire ad Parte_1 CP_1 la somma di € 23.520,00 (pari alla differenza tra l'acconto
[...]
Pag. 12 di 14 ricevuto di € 65.520,00 ed € 42.000,00 dovuti per la progettazione) maggiorata degli interessi moratori ex art. 1284, comma 4, decorrenti dalla domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta.
Il quinto motivo dell'appello principale è assorbito dalla superiore decisione.
Il sesto motivo dell'appello principale sulla regolamentazione delle spese di lite è assorbito dall'accoglimento dei precedenti motivi indicati.
Dal parziale accoglimento delle impugnazioni spetta a questa Corte rivalutare il regime delle spese di entrambi i gradi del giudizio, secondo l'esito complessivo dello stesso.
Data la soccombenza reciproca in ragione delle reciproche domande contrapposte (Cass. SSUU 32061/2022) le spese di entrambi i gradi sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1799/2022, emessa dal CP_1
Tribunale di Brescia in data 29/06/2022, così provvede in riforma della sentenza impugnata:
− In parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale;
− condanna a pagare in favore di Controparte_1 Pt_1
la somma di € 42.000,00 oltre IVA a titolo di prezzo per le
[...]
prestazioni eseguite;
- condanna a restituire a la Parte_1 Controparte_1
somma di € 23.520,00 maggiorata degli interessi moratori ex art. 1284, comma 4, decorrenti dalla domanda al saldo;
− compensa interamente tra le parti le spese di lite dei due gradi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22/07/2025.
Pag. 13 di 14 La Consigliere est. dott. Lucia Cannella
Il Presidente dott. Giuseppe Serao
Pag. 14 di 14