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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/11/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 166/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 574/2024 del Tribunale di Savona promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Manduca, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Albenga, Viale Martiri della Libertà 7/20, come da mandato in atti
Appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Urru, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 50, come da mandato in atti
Appellata
e contro
Controparte_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: "Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, preso atto della declaratoria ex art. 9 comma 5 L. 488/99 e sue successive modificazioni e integrazioni, in riforma dell'impugnata sentenza n. 574/2024 del Tribunale di Savona ed in accoglimento delle domande formulate in primo grado: 1) in via principale, accertare e dichiarare il grave inadempimento dei convenuti rispetto alle obbligazioni assunte e per l'effetto dichiarare tenuti e condannare la società in persona del suo legale Controparte_1 rapp.te pro tempore e , in via solidale e/o alternativa e/o come Controparte_2 meglio ritenuto, a pagare/rimborsare/risarcire alla ricorrente, nella sua precitata qualità, la somma di Euro 191.596,00 e/o quella somma meglio vista e ritenuta, emergenda e determinanda in corso di giudizio e all'occorrenza liquidanda secondo equità, oltre interessi di legge dalla data delle singole scadenze o, in alternativa, dalla domanda giudiziale al saldo
e oltre rivalutazione monetaria a norma di legge per le causali di cui in premessa;
2) in ogni caso, con condanna al pagamento delle spese legali di primo e secondo grado , ivi comprese quelle relativa alla procedura di mediazione e con sentenza esecutiva.”
Per l'appellata Controparte_1
“Nel merito In principalità: rigettare l'appello ed ogni domanda formulata dalla signora
nei confronti della in quanto infondata in Parte_1 Controparte_1 fatto e in diritto;
e per l'effetto confermate integralmente l'impugnata sentenza n. 574/2024 emessa dal Tribunale di Savona e pubblicata in data 16.07.2024; in subordine, per il denegato e non creduto caso di accoglimento, totale o parziale, delle avverse domande, dichiarare l'altro appellato signor , obbligato e per gli effetti Controparte_2 condannarlo, a tenere indenne e manlevare per ogni e Controparte_1 qualsivoglia somma che la medesima dovesse essere condannata a pagare alla parte appellante. in ogni caso condannare quella delle altre parti che risulterà soccombente, al pagamento, nel favore della convenuta Società, delle spese e dei compensi del presente giudizio d'appello”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio, dinanzi il Parte_1
Tribunale di Savona, e per accertare la Controparte_1 Controparte_2 responsabilità di quest'ultimo per l'indebita appropriazione dell'importo di € 191.596,00 e la responsabilità ex art. 2049 c.c. della società di assicurazioni per il fatto illecito dell'agente.
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva che: -era unica erede della defunta deceduta in Albenga in data 04.12.2022, la quale, nel corso degli anni, aveva Persona_1 conferito parte dei propri risparmi acquistando prodotti assicurativi e d'investimento attraverso -tutte le polizze erano state pattuite e concordate Controparte_1 con l'allora titolare dell'agenzia di zona, , il quale, in virtù di un regolare Controparte_2 mandato con rappresentanza, aveva incarichi di promozione per la conclusione di contratti di assicurazione, di raccolta di adesioni a fondi d'investimento nonché di distribuzione di prodotti bancari;
- si impegnava a versare gli importi di proprietà della Controparte_2 società ad esso corrisposti dai singoli clienti in qualità di Controparte_1 depositario, su un conto corrente a lui intestato nella sua specifica qualità di agente di oppure su un conto corrente intestato sempre all'agente; -la società Controparte_1 di assicurazione, a far data dal 04 al 18 luglio 2019, svolgeva una verifica presso l'agenzia di dalla quale emergeva come l'agente non avesse versato alla società Controparte_2
i premi incassati dai singoli clienti per conto della compagnia medesima;
-la verifica portava alla luce una serie di irregolarità ed inadempienze contrattuali e veniva accertato come l'agente si fosse fatto lecito di trattenere interamente per sé parte delle somme ricevute come pagamento delle polizze stipulate;
presentava formale Controparte_1 denuncia querela nei confronti dell'agente, previa revoca del suo mandato di rappresentanza, e la Procura della Repubblica del Tribunale di Savona apriva il procedimento penale n. 3768/2019 R.G.N.R.; -nella fase delle indagini preliminari, l'indagato ammetteva ogni addebito e chiedeva ed otteneva l'applicazione della pena di anni 3 di reclusione ed € 1400,00 di multa a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato;
- per la defunta costituitasi parte civile, l'attività di accertamento e d'indagine Persona_1 dava conto dell'appropriazione indebita di circa € 170.000,00 a suo danno;
-l'indagine dava inoltre conto di come i contratti d'investimento e le polizze assicurative a nome di Persona_1 risultassero tutti, alla data del 10.09.2020, regolarmente riscattati senza l'autorizzazione e all'insaputa della defunta, e di come le relative somme, anziché essere accreditate sul conto corrente della beneficiaria, fossero state in realtà trasferite su altro conto corrente sempre intestato a;
-il danno, inizialmente stimato in € 170.000,00, risultava poi Controparte_2 maggiore e pari ad € 191.596,00.
Su detti presupposti, la ricorrente, unica erede di agiva quindi nei confronti Persona_1 dell'agente infedele personalmente per la restituzione di dette somme, nonché nei confronti della Compagnia preponente quale responsabile ex art. 2049 c.c.
Si costituiva in giudizio domandando accertare e dichiarare Controparte_1
l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad essa, con rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dalla ricorrente . Domandava accertare e dichiarare il convenuto Pt_1 obbligato, e per gli effetti condannarlo, a tenere indenne e manlevare Controparte_2 per ogni e qualsivoglia somma, anche per le spese, che essa dovesse Controparte_1 essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente.
, seppure ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_2
Il Tribunale di Savona, ferma la responsabilità personale di emersa Controparte_2 all'esito del giudizio penale, rilevava che il rapporto assicurativo inerente alle polizze risultava esaurito con l'effettivo incasso delle stesse da parte della disponente, la quale entrava in possesso delle somme liquidate a seguito del riscatto delle polizze, rilasciando apposito atto di quietanza.
L'impugnata sentenza così statuiva: “1. Accoglie le domande di nei Parte_1 confronti di e per l'effetto condanna a pagare in Controparte_2 Controparte_2 favore di l'importo complessivo di € 172.423,00 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo.
2. Respinge le domande di nei confronti di Parte_1 [...]
.
3. Condanna alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 Controparte_2 favore di che liquida in € 10.000,00 per competenze professionali oltre Parte_1 accessori di legge ed oltre refusione del CU di legge.
4. Condanna alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 10.000,00 Controparte_1 per competenze professionali oltre accessori di legge ed oltre refusione del CU di legge.”
Avverso la pronuncia proponeva appello chiedendo accertare e dichiarare Parte_1 il grave inadempimento dei convenuti rispetto alle obbligazioni assunte e per l'effetto dichiarare tenuti e condannare la società e , Controparte_1 Controparte_2 in via solidale e/o alternativa e/o come meglio ritenuto, a pagare/rimborsare/risarcire alla ricorrente, nella sua precitata qualità, la somma di € 191.596,00 e/o quella somma meglio vista e ritenuta, emergenda e determinanda in corso di giudizio e all'occorrenza liquidanda secondo equità, oltre interessi di legge dalla data delle singole scadenze o, in alternativa, dalla domanda giudiziale al saldo, con condanna al pagamento delle spese legali di primo e secondo grado.
In particolare, parte appellante lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2049
c.c. e 115 e 116 c.p.c. censurando la statuizione di primo grado nella parte in cui: 1) ha escluso il nesso tra il fatto illecito dell'agente e la Compagnia di assicurazioni;
2) ha omesso di verificare che a fronte dei versamenti di quattro assegni nessuna polizza era stata attivata o nessuna somma era stata investita e, soprattutto, nessuna somma era stata poi restituita alla legittima titolare essendo stata documentalmente provata la consegna Persona_1 all'agente di n. 4 titoli di credito (assegni intestati a le cui Controparte_1 somme non sono mai state investite in polizze ma indebitamente trattenute dall'agente; 3) ha erroneamente valutato le prove e il complessivo quadro istruttorio affermando l'estinzione del rapporto contrattuale tra e la compagnia di assicurazione a seguito Persona_1 dell'effettivo incasso delle somme da parte della disponente;
4) ha affermato erroneamente e senza basi probatorie, l'esistenza di un rapporto di parentela tra e Controparte_2
nonché l'esistenza di assegni bancari emessi a favore di quest'ultima; 5) ha Persona_1 condannato, relativamente all'importo dovuto e al saggio degli interessi, Controparte_2
a pagare in favore dell'appellante l'importo di € 172.423,00, omettendo di considerare l'ulteriore importo di € 20.000,00 portato dall'assegno bancario n. 0375029688-07 emesso in data 24.07.2019 in favore di , le cui somme non erano mai state Controparte_2 investite ma trattenute per fini personali dall'agente; 6) ha applicato gli interessi di legge previsti dal comma 1 dell'art. 1284 c.c. e non quelli previsti dal comma 4 dell'articolo medesimo.
Si costituiva in giudizio domandando rigettare l'appello e ogni Controparte_1 domanda formulata da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 quanto infondata in fatto in diritto, confermando per l'effetto la sentenza impugnata. In subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle avverse domande, domandava dichiarare l'appellato obbligato e per gli effetti condannarlo a tenere Controparte_2 indenne e manlevare per ogni e qualsivoglia somma che la Controparte_1 medesima dovesse essere condannata a pagare alla parte appellante.
Il Consigliere istruttore, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello a mani di
, vista la mancata costituzione in giudizio dello stesso, dichiarava la sua Controparte_2 contumacia.
Con provvedimento del 4.11.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 04.11.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia escluso il nesso tra il fatto illecito dell'agente e la responsabilità compagnia di assicurazioni nonostante abbia riconosciuto le responsabilità dell'agente, l'esistenza di un rapporto di agenzia, l' esistenza di polizze sottoscritte e di atti di liquidazione “riscattati all'insaputa della beneficiaria e senza che quest'ultima si sia vista riconoscere le somme a lei spettanti, i pagamenti eseguiti in buona fede dalla cliente tramite assegni intestati alla
[...]
“ Controparte_1
La circostanza che l'agente abbia riconosciuto le condotte appropriative a danno dell'appellante avrebbe quindi dovuto determinare non solo la condanna dell'agente, ma anche della compagnia di assicurazioni.
lamenta quindi la violazione di legge o la falsa applicazione degli artt. 2049 Parte_1
c.c. e 115 e 116 c.p.c.
La sentenza statuisce che “tale collegamento non sussiste posto che il rapporto assicurativo inerente alle polizze sopra citate si era già esaurito con l'effettivo incasso delle stesse da parte della disponente: non può negarsi, infatti, che la sig.ra fosse entrata in Persona_1 possesso delle somme liquidate a seguito del riscatto delle polizze sopra citate, avendo essa rilasciato apposito atto di quietanza, la cui sottoscrizione è stata espressamente riconosciuta in questo giudizio.
I diversi rapporti contrattuali intrattenuti dalla disponente e l'odierna convenuta si erano dunque già conclusi con la percezione della somma, posto che con il riscatto l'assicurato recede dal contratto causandone l'estinzione.
Vero è che, contestualmente alla ricezione delle somme, l'assicurata provvedeva a versarle nuovamente nelle mani del nipote, verosimilmente apponendo una “girata” all'assegno che le era stato appena consegnato. Si consideri che negli atti di quietanza risulta contrassegnata, quale modalità di pagamento, la casella “assegno”. L'attrice ha poi prodotto alcuni estratti conto bancari dai quali si evidenzia come, nella stessa data di sottoscrizione della quietanza, il medesimo assegno risulta dapprima addebitato sul conto dell' , Pt_2 per essere subito dopo accreditato su un diverso conto personale del sig. . CP_2
Al di là della mera coincidenza cronologica delle due operazioni non vi è alcun elemento che faccia supporre che il riaccredito dell'importo fosse collegato all'attività del convenuto quale agente di . Controparte_1
Le ipotesi alternative non mancano, a partire dal rapporto di parentela che legava la sig.ra ed il sig. , il quale peraltro svolgeva pacificamente attività di intermediazione Per_1 CP_2 assicurativa anche per conto di altre imprese: il rapporto del con Italiana Ass., CP_2 infatti, non era esclusivo onde non può escludersi che egli al limite possa avere speso il nome di altri preponenti.
E' dunque del tutto condivisibile quanto afferma la stessa convenuta a pag. 7 della propria comparsa di costituzione: “il rapporto personale di parentela e la pluralità di mandati di cui era titolare il non consentono certo presunzioni giuridicamente rilevanti”.” CP_2 Con il secondo motivo d'appello si duole del fatto che non sia stata Parte_1 considerata la consegna all'agente di quattro assegni (docc da 25 a 28) intestati ad
[...] le cui somme non sono state investite in polizze ma indebitamente trattenute CP_1 dall'agente.
Rileva poi che, nonostante abbia sottoscritto gli atti di liquidazione al fine del Parte_3 reinvestimento delle somme (cfr. doc. 23 e 24), mentre nei doc. 21 e 22 viene invece indicato come modalità di pagamento l'assegno bancario, … in realtà le somme sono sempre rimaste nella disponibilità dell'agente, così come si evince pianamente dagli estratti del c.c. bancari del Sig. riferiti alla sua attività di agente di Controparte_2 [...]
(si tratta dei seguenti titoli: 1) l'assegno bancario n. 0374005692-08 CP_1 emesso in data 22/08/2013 in favore di dell'importo di euro 40.000,00, Controparte_1 regolarmente addebitato sul c.c. della defunta , le cui somme non sono mai state Persona_1 investite ma trattenute per fini personali dell'agente (doc. 26); 2) l'assegno bancario n.
0374039136-03 emesso in data 20/02/2015 in favore di dell'importo Controparte_1 di euro 20.000,00, regolarmente addebitato sul c.c. della defunta , le cui somme Persona_1 non sono mai state investite ma trattenute per fini personali dell'agente (doc. 27), 3)
l'assegno bancario n. 0375029688 - 07 emesso in data 24/07/2019 in favore di
[...]
dell'importo di euro 20.000,00, regolarmente addebitato sul c.c. della defunta Per_2
, le cui somme non sono mai state investite ma trattenute per fini personali Persona_1 dell'agente (doc. 28). 4) A questo si aggiunga la sorte dell'assegno n. 0374070494-05 di euro 15.000,00 emesso in data 20/10/2015 in favore di Parte_4 anch'esso regolarmente incassato, ma senza che le somme messe a disposizione fossero investite o confluite in polizze assicurative.”)
Lla polizza n. 001035622 – polizza vita intera a premio unico – apparentemente stornata in data 15/05/2017 per mancato versamento del premio con decorrenza contrattuale del
18/02/2015, sarebbe in realtà è collegata all'assegno bancario n. 0374070494-05 di euro
15.000,00 emesso in data 20/10/2015 in favore di e regolarmente Controparte_1 addebitato in data 21/10/2015 sul c.c. della defunta (doc. 25). Persona_1
Con il terzo motivo si duole del fatto che non sia stato considerato dalla decisione impugnata che non è mai entrata in possesso delle somme liquidate a seguito del falso Persona_1 riscatto delle polizze, in quanto la condotta appropriativa è avvenuta proprio con il meccanismo della liquidazione apparente delle polizze a favore dei vari contraenti (parte offesa del reato non era solo l'odierna appellante), a loro insaputa. I clienti hanno infatti creduto di reinvestire le somme (si v docc n. 23 e 24 ove è specificato tale fine, ma anche quando era indicata come modalità di pagamento l'assegno in realtà le somme rimanevano invece nella disponibilità dell'agente, (richiamando in tal senso gli estratti conto bancari del medesimo ).
Con il quarto motivo l'appellante si duole del fatto che la statuizione di primo grado abbia presupposto un rapporto di parentela tra le parti, in realtà contestato ed inesistente.
Sottolinea altresì che non sussiste prova dell'esistenza di assegni bancari girati da
[...]
a e che anche dagli atti penali si evince che l'appellato agiva Pt_1 Controparte_2 in qualità di agente di Controparte_1
Con il quinto motivo è dedotta la mancata considerazione dell'importo di Euro 20.000,00 portato dall'assegno bancario n. 0375029688 - 07 emesso in data 24/07/2019 in favore di
, addebitato sul c.c. della defunta , le cui somme non sono Controparte_2 Persona_1 mai state investite ma trattenute per fini personali dell'agente.
L'appellante lamenta che la sentenza appellata si sia invece limitata a considerare la somma oggetto della dichiarazione confessoria dell'agente.
L'appellata compagnia evidenzia che le polizze di sono state riscattate: “come Persona_1 risulta dall'atto di liquidazione per riscatto sottoscritto dalla Signora prodotto Per_1 quale ns. doc. n. 1, la polizza n. 002042089, veniva totalmente riscatta in data 9.11.2015;
• come risulta dagli atti di liquidazione per riscatto sottoscritti dalla Signora Per_1 prodotti quali ns. doc. n. 2 e 2bis, la polizza n. 002071299 veniva riscatta parzialmente in data 5.10.2015 e poi definitivamente in data 30.11.2015; • come risulta dall'atto di liquidazione per riscatto sottoscritto dalla Signora prodotto quale ns. doc. n. 3, la Per_1 polizza n. 705203374 veniva totalmente riscatta in data 08.11.2013; • come risulta dall'atto di liquidazione per riscatto sottoscritto dalla Signora prodotto quale ns. doc. n. 4, Per_1 la polizza n. 711008630 (doc. n. 4bis) veniva totalmente riscatta in data 19.04.2013; • la polizza n. 001035622 invece risulta stornata a motivo del mancato pagamento del premio.
E' certo non può ad essa polizza essere imputato, come vorrebbe la parte attrice,
l'assegno/avverso doc. n. 25, atteso che la polizza aveva decorrenza contrattuale al
18/02/2015 mentre il detto assegno veniva emesso in data 20/10/2015, un lasso di tempo così cospicuo da non potersi neppure immaginare una correlazione tra i due documenti”.
Le sottoscrizioni apposte sui predetti documenti dalla de cuius attestano quindi, Persona_1 secondo l'appellata, l'intervenuta liquidazione per riscatto.
contesta altresì che le altre somme individuate Controparte_1 dall'attrice/appellante (somma di €. 40.000,00= di cui all'assegno bancario n. 0374005692- 08/avverso doc. n. 26 e prodotto (anche) quale ns. doc. n 5; somma di €. 20.000,00= di cui all'assegno n. 0374039136-03/avverso doc. n. 27, e prodotto (anche) quale ns. doc. n 6; assegno n. 0375029688/avverso doc. n. 26 e prodotto (anche) quale ns. doc. n. 7 ) possano essere oggetto di ulteriore restituzione, dal momento che sarebbero invece somme riconducibili alle polizze dei cui riscatti si è detto sopra.
Circa la somma di €. 20.000, 00 di cui all'assegno n. 0375029688, afferma che il titolo non
è intestato ad ma direttamente a ed è stato Controparte_1 Controparte_2 consegnato quando il rapporto di agenzia era già da tempo cessato.
I motivi sono trattati congiuntamente per ragioni sistematiche.
Orbene, la responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sussiste qualora la condotta illecita sia resa possibile o agevolata dall'incarico affidato, configurandosi un nesso di occasionalità necessaria, salva la sussistenza di interruzione del nesso causale derivante dal comportamento del danneggiato.
Si tratta quindi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del preponente allorquando l'illecito dei preposti si svolga nell'ambito delle incombenze loro attribuite.
Il soggetto che incarichi altri di svolgere una determinata attività nel proprio interesse risponde quindi in presenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra le mansioni espletate dal preposto ed il fatto dannoso, anche se il preposto abbia gito con dolo, purché sempre nell'ambito delle sue mansioni, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di preposizione (si v. Cass. 15020/2014; Cass. 7634/2012; Cass.
8926/2009; Cass. 9764/2005; Cass. 89/2002; Cass. 6670/2001).
Il complesso normativo costituito dalla L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 5, comma 4, dal D.Lgs.
24 febbraio 1998, n. 415, art. 23, e dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 3, pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.( si v. Cass. 1741/2011).
Nella fattispecie, accertata definitivamente la responsabilità dell'agente, va sottolineato che i documenti afferenti alla liquidazione delle polizze danno atto della sottoscrizione da parte della de cuius, in assenza di prova del fatto che l'erogazione dell'importo sia effettivamente avvenuta in favore di quest'ultima.
Alla luce anche della documentazione sopra richiamata, sussiste il rapporto di occasionalità necessaria, in considerazione delle accertate modalità di verificazione dei fatti e in particolar modo delle modalità operative dell'agente, da ricollegarsi all'ambito delle sue mansioni (riconosciute dallo stesso agente che ha patteggiato la pena ex art. 444 cpp), senza che sia emersa alcuna condotta di rilievo in capo alla parte danneggiata..
Del resto, il primo degli elementi cui la sentenza appellata ha dato rilievo al fine di escludere la presenza della occasionalità necessaria, vale a dire il rapporto di parentela tra le parti, non è stato provato in giudizio ed era oggetto di contestazione fin dal primo grado di giudizio
( si v. verbale 16.5.2024)
Quanto alla pacifica circostanza che avesse una pluralità di mandati , Controparte_2 essa nulla muta in ordine alle svolte considerazioni.
In assenza di appello incidentale sul punto, va evidenziato che la sentenza ha conteggiato le somme dovute dall'appellato come segue : “La responsabilità personale del sig. CP_2
non è in discussione. La stessa emerge senza incertezze dall'esito del giudizio
[...] penale nel corso del quale il colpevole ammetteva le proprie responsabilità, oltre che dal riconoscimento di debito che il difensore dello stesso inviava al legale della danneggiata
(cfr. doc. 16 dell'attrice: “la presente in nome e per conto del sig. , che Controparte_2 mi ha conferito specifico mandato di rappresentarLe il suo intendimento di reintegrare e/o restituire, entro il c.m. di settembre, la somma dovuta alla sua assistita, sig.ra , Persona_1 che gli risulta ammontare ad € 172.423 …”)
Il capo di imputazione nei confronti di infatti indicava l'appropriazione di Controparte_2 un importo di circa 170.000 euro.
Si esamina la doglianza dell'appellante circa il mancato conteggio dell'importo di ulteriori
20.000,00 euro. L'assunto è fondato nei limiti che si vanno ad esaminare. Assume rilevanza al fine del decidere l'assegno bancario n. 0375029688 - 07 in data 24/07/2019. Questo è emesso in favore di ed è di anni successivo agli altri esaminati, Controparte_2 pertanto si esclude la connessione con la precedente condotta connotata dal rilievo del rapporto di agenzia.
Ne consegue che, in riforma della sentenza di primo grado, l'agente deve essere condannato al pagamento della somma di Euro 191.596,00, in conformità alla domanda formulata, in solido con la compagnia appellata, quest'ultima limitatamente alla somma di
Euro 172.423,00.
Con il sesto motivo l'appellante deduce di avere chiesto la condanna al risarcimento del capitale, oltre interessi di legge dalla data delle singole scadenze o, in alternativa, dalla domanda giudiziale al saldo e oltre rivalutazione monetaria a norma di legge.
Il Tribunale ha condannato a pagare l'importo capitale oltre interessi Controparte_2 legali dalla domanda al saldo. La parte assume che debbano trovare applicazione gli interessi di legge previsti dal quarto comma dell'art. 1284 del c.c. (interessi di mora) e non quelli del primo comma (interessi legali semplici) in base alla pronuncia della Sezione Unite della Suprema Corte di
Cassazione n. 12449 del 07/05/2024
Gli interessi dovrebbero poi decorrere a far data dalla domanda di mediazione del
28/06/2021, in quanto l'art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 2010 n. 28 specifica che la domanda di mediazione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale.
In particolare, nei confronti di il termine di decorrenza degli interessi è Controparte_2 da individuarsi nella data del 18 dicembre 2020, data di costituzione di parte civile.
Orbene, nella citata pronuncia delle SSUU, la Suprema Corte pronunciando sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis cod. proc. civ, disposto dal Tribunale di Milano con ordinanza di data 25 luglio 2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Nella fattispecie gli interessi devono essere indicati nella misura legale, stante la mancata liquidazione del credito fino al passaggio in giudicato della presente pronuncia. Gli interessi moratori decorrono invece dal giudicato al saldo.
La decorrenza degli interessi inizia dalla domanda giudiziale nei confronti della compagnia e dalla costituzione di parte civile nel procedimento instaurato nei confronti dell'agente e conclusosi con il patteggiamento della pena.
Il settimo motivo in ordine alla richiesta di compensazione delle spese di lite nei rapporti con la compagnia assicuratrice in ragione dell'omesso controllo da parte della stessa è assorbito dall'accoglimento dei primi cinque.
Per quanto concerne la domanda di manleva formulata in estremo subordine dalla compagnia appellata, essa riguarda unicamente i rapporti interni tra i condebitori solidali e va riconosciuta nella misura della metà, in ragione del concreto svolgimento dei fatti che non hanno evidenziato nel corso di tutto il periodo nel quale ha operato l'agente la presenza di un proficuo controllo da parte della compagnia. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 - tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto per entrambi i gradi di giudizio - in favore di e gravano in solido sugli odierni appellati, così come Parte_1 le spese di mediazione documentate.
Nulla per le spese per quanto concerne i rapporti tra gli appellati attesa la mancata costituzione in giudizio di . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello formulato da ed in riforma della sentenza N. Parte_1
574/2024 del Tribunale di Savona: condanna al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_2 Parte_1
Euro 191.596,00, in solido con , quest'ultima limitatamente Controparte_1 all'importo di Euro 172.423,00, oltre interessi legali dalla costituzione di parte civile per e dalla domanda giudiziale per fino al Controparte_2 Controparte_1 giudicato della presente pronuncia ed interessi moratori per entrambi dal giudicato al saldo.
Condanna a manlevare della metà delle Controparte_2 Controparte_1 somme che deve versare in esecuzione della presente sentenza.
Condanna e in solido alla refusione delle Controparte_2 Controparte_1 spese di lite in favore di che liquida: Parte_1 quanto al primo grado di giudizio in € 10.000,00 per competenze, oltre esborsi, 15% rimb forfet i.va e cpa come per legge, oltre spese di mediazione documentate;
quanto al secondo grado di giudizio in € 10.600,00 per competenze, oltre esborsi, 15% rimb forfet i.va e cpa come per legge.
Genova, 6.11.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 574/2024 del Tribunale di Savona promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Manduca, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Albenga, Viale Martiri della Libertà 7/20, come da mandato in atti
Appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Urru, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 50, come da mandato in atti
Appellata
e contro
Controparte_2
Appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: "Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, preso atto della declaratoria ex art. 9 comma 5 L. 488/99 e sue successive modificazioni e integrazioni, in riforma dell'impugnata sentenza n. 574/2024 del Tribunale di Savona ed in accoglimento delle domande formulate in primo grado: 1) in via principale, accertare e dichiarare il grave inadempimento dei convenuti rispetto alle obbligazioni assunte e per l'effetto dichiarare tenuti e condannare la società in persona del suo legale Controparte_1 rapp.te pro tempore e , in via solidale e/o alternativa e/o come Controparte_2 meglio ritenuto, a pagare/rimborsare/risarcire alla ricorrente, nella sua precitata qualità, la somma di Euro 191.596,00 e/o quella somma meglio vista e ritenuta, emergenda e determinanda in corso di giudizio e all'occorrenza liquidanda secondo equità, oltre interessi di legge dalla data delle singole scadenze o, in alternativa, dalla domanda giudiziale al saldo
e oltre rivalutazione monetaria a norma di legge per le causali di cui in premessa;
2) in ogni caso, con condanna al pagamento delle spese legali di primo e secondo grado , ivi comprese quelle relativa alla procedura di mediazione e con sentenza esecutiva.”
Per l'appellata Controparte_1
“Nel merito In principalità: rigettare l'appello ed ogni domanda formulata dalla signora
nei confronti della in quanto infondata in Parte_1 Controparte_1 fatto e in diritto;
e per l'effetto confermate integralmente l'impugnata sentenza n. 574/2024 emessa dal Tribunale di Savona e pubblicata in data 16.07.2024; in subordine, per il denegato e non creduto caso di accoglimento, totale o parziale, delle avverse domande, dichiarare l'altro appellato signor , obbligato e per gli effetti Controparte_2 condannarlo, a tenere indenne e manlevare per ogni e Controparte_1 qualsivoglia somma che la medesima dovesse essere condannata a pagare alla parte appellante. in ogni caso condannare quella delle altre parti che risulterà soccombente, al pagamento, nel favore della convenuta Società, delle spese e dei compensi del presente giudizio d'appello”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio, dinanzi il Parte_1
Tribunale di Savona, e per accertare la Controparte_1 Controparte_2 responsabilità di quest'ultimo per l'indebita appropriazione dell'importo di € 191.596,00 e la responsabilità ex art. 2049 c.c. della società di assicurazioni per il fatto illecito dell'agente.
Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva che: -era unica erede della defunta deceduta in Albenga in data 04.12.2022, la quale, nel corso degli anni, aveva Persona_1 conferito parte dei propri risparmi acquistando prodotti assicurativi e d'investimento attraverso -tutte le polizze erano state pattuite e concordate Controparte_1 con l'allora titolare dell'agenzia di zona, , il quale, in virtù di un regolare Controparte_2 mandato con rappresentanza, aveva incarichi di promozione per la conclusione di contratti di assicurazione, di raccolta di adesioni a fondi d'investimento nonché di distribuzione di prodotti bancari;
- si impegnava a versare gli importi di proprietà della Controparte_2 società ad esso corrisposti dai singoli clienti in qualità di Controparte_1 depositario, su un conto corrente a lui intestato nella sua specifica qualità di agente di oppure su un conto corrente intestato sempre all'agente; -la società Controparte_1 di assicurazione, a far data dal 04 al 18 luglio 2019, svolgeva una verifica presso l'agenzia di dalla quale emergeva come l'agente non avesse versato alla società Controparte_2
i premi incassati dai singoli clienti per conto della compagnia medesima;
-la verifica portava alla luce una serie di irregolarità ed inadempienze contrattuali e veniva accertato come l'agente si fosse fatto lecito di trattenere interamente per sé parte delle somme ricevute come pagamento delle polizze stipulate;
presentava formale Controparte_1 denuncia querela nei confronti dell'agente, previa revoca del suo mandato di rappresentanza, e la Procura della Repubblica del Tribunale di Savona apriva il procedimento penale n. 3768/2019 R.G.N.R.; -nella fase delle indagini preliminari, l'indagato ammetteva ogni addebito e chiedeva ed otteneva l'applicazione della pena di anni 3 di reclusione ed € 1400,00 di multa a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato;
- per la defunta costituitasi parte civile, l'attività di accertamento e d'indagine Persona_1 dava conto dell'appropriazione indebita di circa € 170.000,00 a suo danno;
-l'indagine dava inoltre conto di come i contratti d'investimento e le polizze assicurative a nome di Persona_1 risultassero tutti, alla data del 10.09.2020, regolarmente riscattati senza l'autorizzazione e all'insaputa della defunta, e di come le relative somme, anziché essere accreditate sul conto corrente della beneficiaria, fossero state in realtà trasferite su altro conto corrente sempre intestato a;
-il danno, inizialmente stimato in € 170.000,00, risultava poi Controparte_2 maggiore e pari ad € 191.596,00.
Su detti presupposti, la ricorrente, unica erede di agiva quindi nei confronti Persona_1 dell'agente infedele personalmente per la restituzione di dette somme, nonché nei confronti della Compagnia preponente quale responsabile ex art. 2049 c.c.
Si costituiva in giudizio domandando accertare e dichiarare Controparte_1
l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad essa, con rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dalla ricorrente . Domandava accertare e dichiarare il convenuto Pt_1 obbligato, e per gli effetti condannarlo, a tenere indenne e manlevare Controparte_2 per ogni e qualsivoglia somma, anche per le spese, che essa dovesse Controparte_1 essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente.
, seppure ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_2
Il Tribunale di Savona, ferma la responsabilità personale di emersa Controparte_2 all'esito del giudizio penale, rilevava che il rapporto assicurativo inerente alle polizze risultava esaurito con l'effettivo incasso delle stesse da parte della disponente, la quale entrava in possesso delle somme liquidate a seguito del riscatto delle polizze, rilasciando apposito atto di quietanza.
L'impugnata sentenza così statuiva: “1. Accoglie le domande di nei Parte_1 confronti di e per l'effetto condanna a pagare in Controparte_2 Controparte_2 favore di l'importo complessivo di € 172.423,00 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo.
2. Respinge le domande di nei confronti di Parte_1 [...]
.
3. Condanna alla refusione delle spese di lite in Controparte_1 Controparte_2 favore di che liquida in € 10.000,00 per competenze professionali oltre Parte_1 accessori di legge ed oltre refusione del CU di legge.
4. Condanna alla Parte_1 refusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 10.000,00 Controparte_1 per competenze professionali oltre accessori di legge ed oltre refusione del CU di legge.”
Avverso la pronuncia proponeva appello chiedendo accertare e dichiarare Parte_1 il grave inadempimento dei convenuti rispetto alle obbligazioni assunte e per l'effetto dichiarare tenuti e condannare la società e , Controparte_1 Controparte_2 in via solidale e/o alternativa e/o come meglio ritenuto, a pagare/rimborsare/risarcire alla ricorrente, nella sua precitata qualità, la somma di € 191.596,00 e/o quella somma meglio vista e ritenuta, emergenda e determinanda in corso di giudizio e all'occorrenza liquidanda secondo equità, oltre interessi di legge dalla data delle singole scadenze o, in alternativa, dalla domanda giudiziale al saldo, con condanna al pagamento delle spese legali di primo e secondo grado.
In particolare, parte appellante lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2049
c.c. e 115 e 116 c.p.c. censurando la statuizione di primo grado nella parte in cui: 1) ha escluso il nesso tra il fatto illecito dell'agente e la Compagnia di assicurazioni;
2) ha omesso di verificare che a fronte dei versamenti di quattro assegni nessuna polizza era stata attivata o nessuna somma era stata investita e, soprattutto, nessuna somma era stata poi restituita alla legittima titolare essendo stata documentalmente provata la consegna Persona_1 all'agente di n. 4 titoli di credito (assegni intestati a le cui Controparte_1 somme non sono mai state investite in polizze ma indebitamente trattenute dall'agente; 3) ha erroneamente valutato le prove e il complessivo quadro istruttorio affermando l'estinzione del rapporto contrattuale tra e la compagnia di assicurazione a seguito Persona_1 dell'effettivo incasso delle somme da parte della disponente;
4) ha affermato erroneamente e senza basi probatorie, l'esistenza di un rapporto di parentela tra e Controparte_2
nonché l'esistenza di assegni bancari emessi a favore di quest'ultima; 5) ha Persona_1 condannato, relativamente all'importo dovuto e al saggio degli interessi, Controparte_2
a pagare in favore dell'appellante l'importo di € 172.423,00, omettendo di considerare l'ulteriore importo di € 20.000,00 portato dall'assegno bancario n. 0375029688-07 emesso in data 24.07.2019 in favore di , le cui somme non erano mai state Controparte_2 investite ma trattenute per fini personali dall'agente; 6) ha applicato gli interessi di legge previsti dal comma 1 dell'art. 1284 c.c. e non quelli previsti dal comma 4 dell'articolo medesimo.
Si costituiva in giudizio domandando rigettare l'appello e ogni Controparte_1 domanda formulata da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 quanto infondata in fatto in diritto, confermando per l'effetto la sentenza impugnata. In subordine, in caso di accoglimento anche parziale delle avverse domande, domandava dichiarare l'appellato obbligato e per gli effetti condannarlo a tenere Controparte_2 indenne e manlevare per ogni e qualsivoglia somma che la Controparte_1 medesima dovesse essere condannata a pagare alla parte appellante.
Il Consigliere istruttore, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello a mani di
, vista la mancata costituzione in giudizio dello stesso, dichiarava la sua Controparte_2 contumacia.
Con provvedimento del 4.11.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 04.11.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia escluso il nesso tra il fatto illecito dell'agente e la responsabilità compagnia di assicurazioni nonostante abbia riconosciuto le responsabilità dell'agente, l'esistenza di un rapporto di agenzia, l' esistenza di polizze sottoscritte e di atti di liquidazione “riscattati all'insaputa della beneficiaria e senza che quest'ultima si sia vista riconoscere le somme a lei spettanti, i pagamenti eseguiti in buona fede dalla cliente tramite assegni intestati alla
[...]
“ Controparte_1
La circostanza che l'agente abbia riconosciuto le condotte appropriative a danno dell'appellante avrebbe quindi dovuto determinare non solo la condanna dell'agente, ma anche della compagnia di assicurazioni.
lamenta quindi la violazione di legge o la falsa applicazione degli artt. 2049 Parte_1
c.c. e 115 e 116 c.p.c.
La sentenza statuisce che “tale collegamento non sussiste posto che il rapporto assicurativo inerente alle polizze sopra citate si era già esaurito con l'effettivo incasso delle stesse da parte della disponente: non può negarsi, infatti, che la sig.ra fosse entrata in Persona_1 possesso delle somme liquidate a seguito del riscatto delle polizze sopra citate, avendo essa rilasciato apposito atto di quietanza, la cui sottoscrizione è stata espressamente riconosciuta in questo giudizio.
I diversi rapporti contrattuali intrattenuti dalla disponente e l'odierna convenuta si erano dunque già conclusi con la percezione della somma, posto che con il riscatto l'assicurato recede dal contratto causandone l'estinzione.
Vero è che, contestualmente alla ricezione delle somme, l'assicurata provvedeva a versarle nuovamente nelle mani del nipote, verosimilmente apponendo una “girata” all'assegno che le era stato appena consegnato. Si consideri che negli atti di quietanza risulta contrassegnata, quale modalità di pagamento, la casella “assegno”. L'attrice ha poi prodotto alcuni estratti conto bancari dai quali si evidenzia come, nella stessa data di sottoscrizione della quietanza, il medesimo assegno risulta dapprima addebitato sul conto dell' , Pt_2 per essere subito dopo accreditato su un diverso conto personale del sig. . CP_2
Al di là della mera coincidenza cronologica delle due operazioni non vi è alcun elemento che faccia supporre che il riaccredito dell'importo fosse collegato all'attività del convenuto quale agente di . Controparte_1
Le ipotesi alternative non mancano, a partire dal rapporto di parentela che legava la sig.ra ed il sig. , il quale peraltro svolgeva pacificamente attività di intermediazione Per_1 CP_2 assicurativa anche per conto di altre imprese: il rapporto del con Italiana Ass., CP_2 infatti, non era esclusivo onde non può escludersi che egli al limite possa avere speso il nome di altri preponenti.
E' dunque del tutto condivisibile quanto afferma la stessa convenuta a pag. 7 della propria comparsa di costituzione: “il rapporto personale di parentela e la pluralità di mandati di cui era titolare il non consentono certo presunzioni giuridicamente rilevanti”.” CP_2 Con il secondo motivo d'appello si duole del fatto che non sia stata Parte_1 considerata la consegna all'agente di quattro assegni (docc da 25 a 28) intestati ad
[...] le cui somme non sono state investite in polizze ma indebitamente trattenute CP_1 dall'agente.
Rileva poi che, nonostante abbia sottoscritto gli atti di liquidazione al fine del Parte_3 reinvestimento delle somme (cfr. doc. 23 e 24), mentre nei doc. 21 e 22 viene invece indicato come modalità di pagamento l'assegno bancario, … in realtà le somme sono sempre rimaste nella disponibilità dell'agente, così come si evince pianamente dagli estratti del c.c. bancari del Sig. riferiti alla sua attività di agente di Controparte_2 [...]
(si tratta dei seguenti titoli: 1) l'assegno bancario n. 0374005692-08 CP_1 emesso in data 22/08/2013 in favore di dell'importo di euro 40.000,00, Controparte_1 regolarmente addebitato sul c.c. della defunta , le cui somme non sono mai state Persona_1 investite ma trattenute per fini personali dell'agente (doc. 26); 2) l'assegno bancario n.
0374039136-03 emesso in data 20/02/2015 in favore di dell'importo Controparte_1 di euro 20.000,00, regolarmente addebitato sul c.c. della defunta , le cui somme Persona_1 non sono mai state investite ma trattenute per fini personali dell'agente (doc. 27), 3)
l'assegno bancario n. 0375029688 - 07 emesso in data 24/07/2019 in favore di
[...]
dell'importo di euro 20.000,00, regolarmente addebitato sul c.c. della defunta Per_2
, le cui somme non sono mai state investite ma trattenute per fini personali Persona_1 dell'agente (doc. 28). 4) A questo si aggiunga la sorte dell'assegno n. 0374070494-05 di euro 15.000,00 emesso in data 20/10/2015 in favore di Parte_4 anch'esso regolarmente incassato, ma senza che le somme messe a disposizione fossero investite o confluite in polizze assicurative.”)
Lla polizza n. 001035622 – polizza vita intera a premio unico – apparentemente stornata in data 15/05/2017 per mancato versamento del premio con decorrenza contrattuale del
18/02/2015, sarebbe in realtà è collegata all'assegno bancario n. 0374070494-05 di euro
15.000,00 emesso in data 20/10/2015 in favore di e regolarmente Controparte_1 addebitato in data 21/10/2015 sul c.c. della defunta (doc. 25). Persona_1
Con il terzo motivo si duole del fatto che non sia stato considerato dalla decisione impugnata che non è mai entrata in possesso delle somme liquidate a seguito del falso Persona_1 riscatto delle polizze, in quanto la condotta appropriativa è avvenuta proprio con il meccanismo della liquidazione apparente delle polizze a favore dei vari contraenti (parte offesa del reato non era solo l'odierna appellante), a loro insaputa. I clienti hanno infatti creduto di reinvestire le somme (si v docc n. 23 e 24 ove è specificato tale fine, ma anche quando era indicata come modalità di pagamento l'assegno in realtà le somme rimanevano invece nella disponibilità dell'agente, (richiamando in tal senso gli estratti conto bancari del medesimo ).
Con il quarto motivo l'appellante si duole del fatto che la statuizione di primo grado abbia presupposto un rapporto di parentela tra le parti, in realtà contestato ed inesistente.
Sottolinea altresì che non sussiste prova dell'esistenza di assegni bancari girati da
[...]
a e che anche dagli atti penali si evince che l'appellato agiva Pt_1 Controparte_2 in qualità di agente di Controparte_1
Con il quinto motivo è dedotta la mancata considerazione dell'importo di Euro 20.000,00 portato dall'assegno bancario n. 0375029688 - 07 emesso in data 24/07/2019 in favore di
, addebitato sul c.c. della defunta , le cui somme non sono Controparte_2 Persona_1 mai state investite ma trattenute per fini personali dell'agente.
L'appellante lamenta che la sentenza appellata si sia invece limitata a considerare la somma oggetto della dichiarazione confessoria dell'agente.
L'appellata compagnia evidenzia che le polizze di sono state riscattate: “come Persona_1 risulta dall'atto di liquidazione per riscatto sottoscritto dalla Signora prodotto Per_1 quale ns. doc. n. 1, la polizza n. 002042089, veniva totalmente riscatta in data 9.11.2015;
• come risulta dagli atti di liquidazione per riscatto sottoscritti dalla Signora Per_1 prodotti quali ns. doc. n. 2 e 2bis, la polizza n. 002071299 veniva riscatta parzialmente in data 5.10.2015 e poi definitivamente in data 30.11.2015; • come risulta dall'atto di liquidazione per riscatto sottoscritto dalla Signora prodotto quale ns. doc. n. 3, la Per_1 polizza n. 705203374 veniva totalmente riscatta in data 08.11.2013; • come risulta dall'atto di liquidazione per riscatto sottoscritto dalla Signora prodotto quale ns. doc. n. 4, Per_1 la polizza n. 711008630 (doc. n. 4bis) veniva totalmente riscatta in data 19.04.2013; • la polizza n. 001035622 invece risulta stornata a motivo del mancato pagamento del premio.
E' certo non può ad essa polizza essere imputato, come vorrebbe la parte attrice,
l'assegno/avverso doc. n. 25, atteso che la polizza aveva decorrenza contrattuale al
18/02/2015 mentre il detto assegno veniva emesso in data 20/10/2015, un lasso di tempo così cospicuo da non potersi neppure immaginare una correlazione tra i due documenti”.
Le sottoscrizioni apposte sui predetti documenti dalla de cuius attestano quindi, Persona_1 secondo l'appellata, l'intervenuta liquidazione per riscatto.
contesta altresì che le altre somme individuate Controparte_1 dall'attrice/appellante (somma di €. 40.000,00= di cui all'assegno bancario n. 0374005692- 08/avverso doc. n. 26 e prodotto (anche) quale ns. doc. n 5; somma di €. 20.000,00= di cui all'assegno n. 0374039136-03/avverso doc. n. 27, e prodotto (anche) quale ns. doc. n 6; assegno n. 0375029688/avverso doc. n. 26 e prodotto (anche) quale ns. doc. n. 7 ) possano essere oggetto di ulteriore restituzione, dal momento che sarebbero invece somme riconducibili alle polizze dei cui riscatti si è detto sopra.
Circa la somma di €. 20.000, 00 di cui all'assegno n. 0375029688, afferma che il titolo non
è intestato ad ma direttamente a ed è stato Controparte_1 Controparte_2 consegnato quando il rapporto di agenzia era già da tempo cessato.
I motivi sono trattati congiuntamente per ragioni sistematiche.
Orbene, la responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sussiste qualora la condotta illecita sia resa possibile o agevolata dall'incarico affidato, configurandosi un nesso di occasionalità necessaria, salva la sussistenza di interruzione del nesso causale derivante dal comportamento del danneggiato.
Si tratta quindi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del preponente allorquando l'illecito dei preposti si svolga nell'ambito delle incombenze loro attribuite.
Il soggetto che incarichi altri di svolgere una determinata attività nel proprio interesse risponde quindi in presenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra le mansioni espletate dal preposto ed il fatto dannoso, anche se il preposto abbia gito con dolo, purché sempre nell'ambito delle sue mansioni, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di preposizione (si v. Cass. 15020/2014; Cass. 7634/2012; Cass.
8926/2009; Cass. 9764/2005; Cass. 89/2002; Cass. 6670/2001).
Il complesso normativo costituito dalla L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 5, comma 4, dal D.Lgs.
24 febbraio 1998, n. 415, art. 23, e dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 3, pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.( si v. Cass. 1741/2011).
Nella fattispecie, accertata definitivamente la responsabilità dell'agente, va sottolineato che i documenti afferenti alla liquidazione delle polizze danno atto della sottoscrizione da parte della de cuius, in assenza di prova del fatto che l'erogazione dell'importo sia effettivamente avvenuta in favore di quest'ultima.
Alla luce anche della documentazione sopra richiamata, sussiste il rapporto di occasionalità necessaria, in considerazione delle accertate modalità di verificazione dei fatti e in particolar modo delle modalità operative dell'agente, da ricollegarsi all'ambito delle sue mansioni (riconosciute dallo stesso agente che ha patteggiato la pena ex art. 444 cpp), senza che sia emersa alcuna condotta di rilievo in capo alla parte danneggiata..
Del resto, il primo degli elementi cui la sentenza appellata ha dato rilievo al fine di escludere la presenza della occasionalità necessaria, vale a dire il rapporto di parentela tra le parti, non è stato provato in giudizio ed era oggetto di contestazione fin dal primo grado di giudizio
( si v. verbale 16.5.2024)
Quanto alla pacifica circostanza che avesse una pluralità di mandati , Controparte_2 essa nulla muta in ordine alle svolte considerazioni.
In assenza di appello incidentale sul punto, va evidenziato che la sentenza ha conteggiato le somme dovute dall'appellato come segue : “La responsabilità personale del sig. CP_2
non è in discussione. La stessa emerge senza incertezze dall'esito del giudizio
[...] penale nel corso del quale il colpevole ammetteva le proprie responsabilità, oltre che dal riconoscimento di debito che il difensore dello stesso inviava al legale della danneggiata
(cfr. doc. 16 dell'attrice: “la presente in nome e per conto del sig. , che Controparte_2 mi ha conferito specifico mandato di rappresentarLe il suo intendimento di reintegrare e/o restituire, entro il c.m. di settembre, la somma dovuta alla sua assistita, sig.ra , Persona_1 che gli risulta ammontare ad € 172.423 …”)
Il capo di imputazione nei confronti di infatti indicava l'appropriazione di Controparte_2 un importo di circa 170.000 euro.
Si esamina la doglianza dell'appellante circa il mancato conteggio dell'importo di ulteriori
20.000,00 euro. L'assunto è fondato nei limiti che si vanno ad esaminare. Assume rilevanza al fine del decidere l'assegno bancario n. 0375029688 - 07 in data 24/07/2019. Questo è emesso in favore di ed è di anni successivo agli altri esaminati, Controparte_2 pertanto si esclude la connessione con la precedente condotta connotata dal rilievo del rapporto di agenzia.
Ne consegue che, in riforma della sentenza di primo grado, l'agente deve essere condannato al pagamento della somma di Euro 191.596,00, in conformità alla domanda formulata, in solido con la compagnia appellata, quest'ultima limitatamente alla somma di
Euro 172.423,00.
Con il sesto motivo l'appellante deduce di avere chiesto la condanna al risarcimento del capitale, oltre interessi di legge dalla data delle singole scadenze o, in alternativa, dalla domanda giudiziale al saldo e oltre rivalutazione monetaria a norma di legge.
Il Tribunale ha condannato a pagare l'importo capitale oltre interessi Controparte_2 legali dalla domanda al saldo. La parte assume che debbano trovare applicazione gli interessi di legge previsti dal quarto comma dell'art. 1284 del c.c. (interessi di mora) e non quelli del primo comma (interessi legali semplici) in base alla pronuncia della Sezione Unite della Suprema Corte di
Cassazione n. 12449 del 07/05/2024
Gli interessi dovrebbero poi decorrere a far data dalla domanda di mediazione del
28/06/2021, in quanto l'art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 2010 n. 28 specifica che la domanda di mediazione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale.
In particolare, nei confronti di il termine di decorrenza degli interessi è Controparte_2 da individuarsi nella data del 18 dicembre 2020, data di costituzione di parte civile.
Orbene, nella citata pronuncia delle SSUU, la Suprema Corte pronunciando sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis cod. proc. civ, disposto dal Tribunale di Milano con ordinanza di data 25 luglio 2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Nella fattispecie gli interessi devono essere indicati nella misura legale, stante la mancata liquidazione del credito fino al passaggio in giudicato della presente pronuncia. Gli interessi moratori decorrono invece dal giudicato al saldo.
La decorrenza degli interessi inizia dalla domanda giudiziale nei confronti della compagnia e dalla costituzione di parte civile nel procedimento instaurato nei confronti dell'agente e conclusosi con il patteggiamento della pena.
Il settimo motivo in ordine alla richiesta di compensazione delle spese di lite nei rapporti con la compagnia assicuratrice in ragione dell'omesso controllo da parte della stessa è assorbito dall'accoglimento dei primi cinque.
Per quanto concerne la domanda di manleva formulata in estremo subordine dalla compagnia appellata, essa riguarda unicamente i rapporti interni tra i condebitori solidali e va riconosciuta nella misura della metà, in ragione del concreto svolgimento dei fatti che non hanno evidenziato nel corso di tutto il periodo nel quale ha operato l'agente la presenza di un proficuo controllo da parte della compagnia. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 - tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto per entrambi i gradi di giudizio - in favore di e gravano in solido sugli odierni appellati, così come Parte_1 le spese di mediazione documentate.
Nulla per le spese per quanto concerne i rapporti tra gli appellati attesa la mancata costituzione in giudizio di . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello formulato da ed in riforma della sentenza N. Parte_1
574/2024 del Tribunale di Savona: condanna al pagamento in favore di dell'importo di Controparte_2 Parte_1
Euro 191.596,00, in solido con , quest'ultima limitatamente Controparte_1 all'importo di Euro 172.423,00, oltre interessi legali dalla costituzione di parte civile per e dalla domanda giudiziale per fino al Controparte_2 Controparte_1 giudicato della presente pronuncia ed interessi moratori per entrambi dal giudicato al saldo.
Condanna a manlevare della metà delle Controparte_2 Controparte_1 somme che deve versare in esecuzione della presente sentenza.
Condanna e in solido alla refusione delle Controparte_2 Controparte_1 spese di lite in favore di che liquida: Parte_1 quanto al primo grado di giudizio in € 10.000,00 per competenze, oltre esborsi, 15% rimb forfet i.va e cpa come per legge, oltre spese di mediazione documentate;
quanto al secondo grado di giudizio in € 10.600,00 per competenze, oltre esborsi, 15% rimb forfet i.va e cpa come per legge.
Genova, 6.11.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno