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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 613/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
CA AN, TO
GRIMALDI ILARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4323/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF70104000280 RP-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF70104000280 RP-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF70104000280 RP-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF70104000280 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nei termini, Nominativo_1 ha proposto l'impugnazione dell'avviso di accertamento , anno 2019 , emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta relativo alle imposte su reddito delle persone fisiche ed add. Regionale e comunale , imposta sostitutiva imposta sul valore aggiunto, notificato il 14.7.25.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta che chiedeva il rigetto .
Veniva fissata per la trattazione l'odierna udienza.
Questa AG, all'esito della discussione , riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato fondato e non merita accoglimento .
In particolare, si evidenzia che l'atto oggetto di gravame attiene al recupero a tassazione del reddito da fabbricati non dichiarato e reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio dell'attività forense non dichiarato.
In primo luogo, si evidenzia che con riferimento ai redditi da fabbricato assoggettati a regime di tassazione della cd. “cedolare secca”, il ricorrente riconosce la effettiva mancata esposizione adducendo che trattasi di errore , inescusabile del suo consulente contabile.
Con riferimento alla ricostruzione dei redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di attività degli studi legali , il ricorrente evidenzia che trattasi di somme mai incassate e che , per alcune di esse ne aveva richiesto l'adempimento ei clienti inadempienti e che , appunto, li avrebbe conseguiti nell'anno di imposta successivo al 2019.
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, deve rilevarsi che tale reddito consegue alla attività di avvocato svolta dal ricorrente nelle controversie intercorse tra privati ed enti assicurativi , ai fini della liquidazione del danno.
La resistente ha dimostrato di aver acquisito l'informazione relativa alla corresponsione di un compenso tramite l'Anagrafe Tributaria , da cui emerge che gli operatori assicurativi trasmettevano i dati dei soggetti destinatari degli importi .
Dai dati predetti emergeva che il ricorrente aveva ricevuto importo per compensi, come da documentazione allegata. Orbene, dal confronto di tali dati trasmessi dagli operatori assicurativi ed il quadro RE della dichiarazione dei redditi del contribuente , emergeva che i compensi percepiti non risultavano dichiarati.
Pertanto appare corretto il procedimento di formazione della pretesa tributaria, attraverso il recupero
RP , dato che i redditi da lavoro autonomo sono operazioni imponibili , ai fini IVA e su tal punto il ricorrente non ha presentato alcuna dichiarazione IVA che l'ufficio pretende con recupero a tassazione
IVA dovuta e non versata . Il ricorrente sosteneva che i compensi percepiti e non dichiarati per l'anno 2019 erano solo quelli riguardanti il sinistro del sig. Nominativo_2, dato che essi risultavano ricevuti sul proprio C/C avendone chiesto l'attribuzione.
Invece, per gli altri sinistri lo stesso evidenziava che , avendo rinunciato all'attribuzione degli importi, le somme erano state erogate con assegni intestati agli assistiti che non provvedevano al pagamento del compenso per la prestazione effettuata, giustificando in tal modo la omessa fatturazione e la dichiarazione dl compenso.
Tuttavia, tale dato non appare derimente, in quanto non si può escludere che la rinuncia all'attribuzione conseguiva a un accordo con i danneggiati per un anticipo del compenso, dato che la rinuncia stessa avveniva a ridosso della liquidazione della pratica..
Né risulta in atti alcuna fattura comprovante il momento effettivo del pagamento, quale unico documento opponibile alla ricostruzione del resistente .
Ne consegue che l'assunto del ricorrente non può ritenersi pienamente dimostrato .
Alla luce delle suesposte osservazioni , il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
CA AN, TO
GRIMALDI ILARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4323/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF70104000280 RP-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF70104000280 RP-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF70104000280 RP-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF70104000280 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nei termini, Nominativo_1 ha proposto l'impugnazione dell'avviso di accertamento , anno 2019 , emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta relativo alle imposte su reddito delle persone fisiche ed add. Regionale e comunale , imposta sostitutiva imposta sul valore aggiunto, notificato il 14.7.25.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta che chiedeva il rigetto .
Veniva fissata per la trattazione l'odierna udienza.
Questa AG, all'esito della discussione , riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato fondato e non merita accoglimento .
In particolare, si evidenzia che l'atto oggetto di gravame attiene al recupero a tassazione del reddito da fabbricati non dichiarato e reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio dell'attività forense non dichiarato.
In primo luogo, si evidenzia che con riferimento ai redditi da fabbricato assoggettati a regime di tassazione della cd. “cedolare secca”, il ricorrente riconosce la effettiva mancata esposizione adducendo che trattasi di errore , inescusabile del suo consulente contabile.
Con riferimento alla ricostruzione dei redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di attività degli studi legali , il ricorrente evidenzia che trattasi di somme mai incassate e che , per alcune di esse ne aveva richiesto l'adempimento ei clienti inadempienti e che , appunto, li avrebbe conseguiti nell'anno di imposta successivo al 2019.
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, deve rilevarsi che tale reddito consegue alla attività di avvocato svolta dal ricorrente nelle controversie intercorse tra privati ed enti assicurativi , ai fini della liquidazione del danno.
La resistente ha dimostrato di aver acquisito l'informazione relativa alla corresponsione di un compenso tramite l'Anagrafe Tributaria , da cui emerge che gli operatori assicurativi trasmettevano i dati dei soggetti destinatari degli importi .
Dai dati predetti emergeva che il ricorrente aveva ricevuto importo per compensi, come da documentazione allegata. Orbene, dal confronto di tali dati trasmessi dagli operatori assicurativi ed il quadro RE della dichiarazione dei redditi del contribuente , emergeva che i compensi percepiti non risultavano dichiarati.
Pertanto appare corretto il procedimento di formazione della pretesa tributaria, attraverso il recupero
RP , dato che i redditi da lavoro autonomo sono operazioni imponibili , ai fini IVA e su tal punto il ricorrente non ha presentato alcuna dichiarazione IVA che l'ufficio pretende con recupero a tassazione
IVA dovuta e non versata . Il ricorrente sosteneva che i compensi percepiti e non dichiarati per l'anno 2019 erano solo quelli riguardanti il sinistro del sig. Nominativo_2, dato che essi risultavano ricevuti sul proprio C/C avendone chiesto l'attribuzione.
Invece, per gli altri sinistri lo stesso evidenziava che , avendo rinunciato all'attribuzione degli importi, le somme erano state erogate con assegni intestati agli assistiti che non provvedevano al pagamento del compenso per la prestazione effettuata, giustificando in tal modo la omessa fatturazione e la dichiarazione dl compenso.
Tuttavia, tale dato non appare derimente, in quanto non si può escludere che la rinuncia all'attribuzione conseguiva a un accordo con i danneggiati per un anticipo del compenso, dato che la rinuncia stessa avveniva a ridosso della liquidazione della pratica..
Né risulta in atti alcuna fattura comprovante il momento effettivo del pagamento, quale unico documento opponibile alla ricostruzione del resistente .
Ne consegue che l'assunto del ricorrente non può ritenersi pienamente dimostrato .
Alla luce delle suesposte osservazioni , il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.