Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5085 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 23431/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sezione civile, in composizione monocratica (cfr. art. 225 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n.
149 del 10/10/2022), in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.) nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto notificato in data 13.11.2023 da
, nata a [...] il [...], cod. fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Pompei, via Monsignor Luigi di Liegro n. 1, presso lo studio dell'Avv. Davide Zito in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
, Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI - CONTUMACI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: querela di falso
Conclusioni per l'attrice: conclude per l'accoglimento della querela di falso, con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore del difensore costituito che ha anticipato le spese e non riscosso il proprio compenso.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1. ha proposto querela di falso in via principale, al fine di sentir “accertare Parte_1
e dichiarare la falsità e/o non autenticità delle relate di notifica indicate nel punto 15 e 17 dell'atto introduttivo che qui si hanno per ripetute e trascritte ed eventuale disconoscimento dei verbali indicati al punto 16 della premessa all'esito dell'acquisizione degli originali”.
I documenti oggetto di querela sono gli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui è stata eseguita la notificazione di 50 verbali di violazione del codice della strada.
A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto che: - nell'ambito del giudizio di opposizione alla cartella di pagamento n. 02820200005695939000, pendente dinanzi al giudice di pace di aveva eccepito la mancata notifica dei verbali di violazione del codice della CP_2 strada da cui nascevano i crediti oggetto della cartella;
- il si era costituito, Controparte_2 depositando copia dei verbali e dei relativi avvisi di ricevimento;
- all'udienza del 27.09.2023, aveva disconosciuto le sottoscrizioni riportate negli avvisi;
- dall'esame degli avvisi di
1
l'agente postale aveva barrato la casella attestante la consegna a mani proprie della destinataria;
- dall'esame della propria firma in calce al documento di riconoscimento si evinceva che la firma vergata sugli avvisi di ricevimento non era riconducibile alla sua mano;
- aveva interesse a far accertare la falsità degli avvisi di ricevimento;
- nel giudizio di opposizione, il non aveva depositato i verbali n. 1646292 e n. 16437815; - l'avviso di CP_2 ricevimento del verbale n. 16474937 era falso nella parte in cui attestava la sua irreperibilità, posto che all'epoca dei fatti era residente nell'indirizzo presso cui il verbale era stato spedito.
Il e l' sono rimasti contumaci. L'atto di Controparte_2 Controparte_3 citazione è stato notificato anche alla locale Procura della Repubblica.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del
17.04.2025 per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.. Alla suddetta udienza, udita la discussione, il giudice si è riservato in ordine al deposito della sentenza, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
§ 2. La querela è ammissibile ai sensi del secondo comma dell'art. 221 c.p.c., in quanto in atto di citazione l'attrice ha esplicitamente negato di aver sottoscritto gli avvisi di ricevimento della notifica, a mezzo posta, dei verbali, ha spiegato le ragioni per le quali la firma del ricevente non era a lei attribuibile ed ha prodotto il proprio documento di identità al fine di dimostrare quanto sostenuto.
Tali allegazioni e prove documentali integrano gli elementi e le prove della falsità che l'art. 221, comma 2, c.p.c. richiede a pena di nullità della querela (cfr. Cass., sez. II, 28/03/2023, n.
8718 in motivazione;
Cass., sez. II, 24/01/2020, n. 1616 in motivazione;
Cass., sez. III,
19/02/2019, n. 4720; Cass., sez. II, 12/05/1980, n. 3131).
§ 3. Ancora in via preliminare, va evidenziato che legittimato passivo della querela di falso è colui che intenda servirsi del documento impugnato per fondarvi una domanda o un'eccezione e non l'autore, vero o presunto, della falsificazione (cfr. Cass., sez. III, 08/02/1967, n. 330;
Cass., sez. VI, 17/07/2019, n. 19281).
Tale conclusione è in linea con lo scopo cui tende il giudizio di falso in via principale, scopo consistente nel sottrarre al documento falso l'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in (un distinto) processo (cfr. Cass., sez. I, n. 9013 del 27/07/1992; Cass., sez. I, n.
19413 del 03/08/2017).
Nel caso in esame, i due enti pubblici sono parti del giudizio in cui sono stati prodotti gli avvisi di ricevimento oggetto di querela e si avvantaggiano della detta produzione, in quanto funzionale al rigetto dell'opposizione proposta dalla . Ne consegue che entrambi i Parte_1 convenuti devono ritenersi legittimati passivi della querela proposta dall'attrice.
§ 4. A questo punto, è opportuno sottolineare che gli avvisi di ricevimento delle
2 raccomandate contenti i verbali sono stati emessi nell'ambito di una notificazione effettuata ai sensi della legge n. 890 del 20/11/1982. I suddetti avvisi indicano come consegnatario del plico proprio il destinatario dello stesso, ossia la . Quest'ultima, quindi, per privare di Parte_1 efficacia probatoria i documenti in oggetto non poteva far altro che proporre querela di falso
(cfr. Cass., sez. lav., 08/02/2001, n. 1783; Cass., sez. lav., 01/03/2003, n. 3065, Cass., sez.
I, 22/11/2006, n. 24852). Come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale
l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del
1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha
l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso” (Cass., sez. VI, n. 22058 del 03/09/2019).
Lo stesso dicasi con riferimento al verbale in cui è attestata l'irreperibilità dell'attrice.
§ 5. In atti non sono presenti gli originali degli avvisi di ricevimento impugnati, ma vi sono soltanto le copie fotostatiche degli stessi. Si tratta di copie autentiche delle copie degli avvisi di ricevimento prodotti dal nella causa pendente dinanzi al Giudice di Pace (vedi Controparte_2 attestazione della cancelleria).
Il Tribunale ritiene che l'assenza degli originali non sia circostanza ostativa alla decisione nel merito della querela per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, dalle norme in materia di querela di falso non è possibile ricavare il principio secondo cui la querela deve avere sempre ad oggetto il documento originale. Ed invero, se sembrano deporre in tal senso gli artt. 223 e 224 c.p.c., il successivo art. 226, nello stabilire che, in caso di rigetto della querela, la sentenza debba essere menzionata “sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo”, riconosce, implicitamente, la possibilità che il giudizio abbia ad oggetto una copia dell'originale (tra i casi in cui la copia della scrittura privata o dell'atto pubblico ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, vedi artt. 2715, 2716 e 2719 cod. civ.).
In secondo luogo, la copia fotostatica non disconosciuta acquisterebbe un'efficacia probatoria inattaccabile, dunque superiore a quella dell'originale, laddove non si ammettesse contro di essa la querela di falso.
In terzo luogo, ritenere inammissibile la querela in presenza della sola copia dell'atto impugnato renderebbe il convenuto “arbitro” della querela medesima, tutte le volte in cui egli sia in possesso dell'originale (il sequestro ex art. 224 c.p.c. è ammesso soltanto nel caso in cui il documento impugnato si trovi presso un “depositario”).
Ancora, pur in presenza della confessione del convenuto circa la falsità del documento
3 prodotto soltanto in copia, il giudice non potrebbe accogliere la querela.
Infine, come osservato in dottrina, se il fine perseguito dalla querela “è quello di reprimere il falso documentale in grado di riflettere sul processo gli effetti deleteri della sua attitudine ad ingenerare l'erroneo convincimento del giudice, venendo dunque in rilievo una nozione stessa di documento che comprende ogni scritto valido come mezzo di prova, l'efficacia probatoria
(piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso.
La sentenza che, definendolo, dichiari tale copia, per ipotesi, affetta da falsità materiale, riverbera i propri effetti anche sull'originale eventualmente presente, perché se è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di verità/falsità, esso si presenta identico, per effetto della loro giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell'originale, a prescindere dall'esecuzione, su quest'ultimo, delle misure di cui all'art. 537 c.p.p., che, rispetto alla declaratoria di falsità, non rinvengono alcun carattere di necessità”.
La possibilità di impugnare la copia fotostatica non disconosciuta con querela di falso è ammessa, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass., sez. III,
13/12/2018, n. 32219; Cass., sez. II, 28/03/2023, n. 8718), che ha ritenuto esperibile la querela persino in un caso in cui i documenti impugnati non erano presenti in atti nemmeno in copia, ma vi era concordia tra le parti circa il loro contenuto (cfr. Cass., sez. III, 10/11/1971,
n. 3220).
Dunque, poiché non vi è contestazione circa la conformità agli originali delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento prodotti dal nel giudizio pendente Controparte_2 dinanzi al giudice di pace, la querela è ammissibile anche in assenza dell'originale, “salvo il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere” (cfr. Cass., sez. I,
10/06/1996, n. 5350, che ha ammesso la querela in un caso in cui era presente in atti soltanto una copia fotostatica, non disconosciuta, della scrittura privata impugnata, il cui originale era andato smarrito).
§ 6. Passando al piano probatorio, va rilevato che tutti gli avvisi di ricevimento in atti sono relativi alla notificazione di verbali di violazione del codice della strada, elevati nei confronti di
, e risultano consegnati in via Padre Cosimo Maria Luciano n. 4, al Parte_1 CP_2
“destinatario persona fisica”, ad eccezione dell'avviso di ricevimento n.783389696474, relativo al verbale n.16503850, che attesta la consegna a persona “al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni”, e dell'avviso di ricevimento n.783867931859, relativo al verbale n.16474937, che attesta la mancata consegna per “irreperibilità del destinatario”. Tutti gli avvisi attestanti la consegna recano la firma di colui che ha ricevuto il plico. Si tratta di una firma abbastanza leggibile e caratterizzata sostanzialmente dagli stessi tratti grafici, che sembra, almeno in apparenza, riconducibile a tale “ . Ora, come osservato anche Persona_2 dal funzionario delegato che difende il nella causa dinanzi al giudice di pace Controparte_2
(vedi mail del 05.02.2024), è altamente probabile che “ (o “ ”, Persona_2 Persona_3
4 secondo l'attrice) sia il nominativo dell'addetto alla ricezione degli atti del fabbricato di via
Padre Cosimo Maria Luciano n. 4, come del resto attestato nell'avviso di ricevimento n.783389696474, relativo al verbale n. 16503850. D'altra parte, le varie firme apposte sugli altri avvisi di ricevimento non sono nemmeno in apparenza attribuibili alla , la cui Parte_1 firma apposta in calce al documento di riconoscimento in atti presenta tratti grafici totalmente diversi. Inoltre, sembra inverosimile che la abbia sottoscritto gli avvisi, utilizzando Parte_1 un nome e cognome diverso dal suo, senza che l'agente postale abbia mai notato nulla né abbia obiettato alcunché al riguardo.
È dunque altamente probabile che l'agente postale abbia consegnato i verbali a persona addetta alla ricezione, barrando per errore la casella dell'avviso di ricevimento attestante la consegna al destinatario dell'atto. Ne deriva che la querela di falso deve essere accolta con riferimento a tutti gli avvisi di ricevimento che, pur risultando consegnati nelle mani della
[...]
, sono stati in realtà consegnati al diverso ricevente “ . Pt_1 Persona_2
Si tratta, in particolare, degli avvisi di ricevimento che di seguito si elencano, indicando anche il verbale oggetto di notificazione e adottando la stessa numerazione seguita dall'attrice sia in atto di citazione che nella memoria esplicativa depositata in data 18.10.2024:
2) avviso di ricevimento n.783386359456 relativo al verbale n.16474284;
3) avviso di ricevimento n.783386357692 relativo al verbale n.16477277;
4) avviso di ricevimento n.783386360298 relativo al verbale n.16474622;
5) avviso di ricevimento n.783386985499 relativo al verbale n.16477234;
6) avviso di ricevimento n.783386976759 relativo al verbale n.16481811;
7) avviso di ricevimento n.783387023074 relativo al verbale n.6767906;
8) avviso di ricevimento n.783388165433 relativo al verbale n.16489147;
9) avviso di ricevimento n.783390262172 relativo al verbale n.16507376;
10) avviso di ricevimento n.783390560037 relativo al verbale n.16501200;
11) avviso di ricevimento n.783391423954 relativo al verbale n.16522820;
12) avviso di ricevimento n.783391424238 relativo al verbale n.16521804;
13) avviso di ricevimento n.783391424090 relativo al verbale n.16521314;
14) avviso di ricevimento n.783391747193 relativo al verbale n.16524870;
15) avviso di ricevimento n.783391750335 relativo al verbale n.16524200;
16) avviso di ricevimento n.783391750610 relativo al verbale n.16526270;
17) avviso di ricevimento n.783391745077 relativo al verbale n.16526236;
18) avviso di ricevimento n.783391748116 relativo al verbale n.16523377;
19) avviso di ricevimento n.783392058157 relativo al verbale n.16529827;
20) avviso di ricevimento n.783392057690 relativo al verbale n.16529556;
21) avviso di ricevimento n.783392343950 relativo al verbale n.16533012;
22) avviso di ricevimento n.783392341775 relativo al verbale n.16535871;
23) avviso di ricevimento n.783392342674 relativo al verbale n.16534808;
24) avviso di ricevimento n.783392341491 relativo al verbale n.16535743;
5 27) avviso di pagamento n.783387273374 relativo al verbale n.16485640;
28) avviso di ricevimento n.783388170394 relativo al verbale n.16492954;
29) avviso di ricevimento n.783388164614 relativo al verbale n.16491276;
30) avviso di ricevimento n.783388480914 relativo al verbale n.16489979;
31) avviso di ricevimento n.783389381735 relativo al verbale n.16499631;
32) avviso di ricevimento n.783389564779 relativo al verbale n.16506605;
33) avviso di ricevimento n.783390262310 relativo al verbale n.16507664;
34) avviso di ricevimento n.783390558330 relativo al verbale n.16509516;
35) avviso di ricevimento n.783390862099 relativo al verbale n.16512105;
36) avviso di ricevimento n.783391164096 relativo al verbale n.16516947;
37) avviso di ricevimento n.783391747331 relativo al verbale n.16517182;
38) avviso di ricevimento n.783391747535 relativo al verbale n.16523215;
39) avviso di ricevimento n.783391747171 relativo al verbale n.16519483;
40) avviso di ricevimento n.783391750450 relativo al verbale n.16524552;
41) avviso di ricevimento n.783392345952 relativo al verbale n.16535885 (e non 16535855 come indicato in citazione);
42) avviso di ricevimento n.783392340899 relativo al verbale n.16530206;
43) avviso di ricevimento n.783392970072 relativo al verbale n.16531976;
44) avviso di ricevimento n.783392970050 relativo al verbale n.16531919;
45) avviso di ricevimento n.783392966636 relativo al verbale n.16541018;
46) avviso di ricevimento n.783392968353 relativo al verbale n.16539419;
47) avviso di ricevimento n.783387275571 relativo al verbale n.16481313;
48) avviso di ricevimento n.783387274774 relativo al verbale n.16480298.
La domanda non può essere accolta rispetto agli avvisi di ricevimento n.783392344756 (n.
25 dell'elenco dell'attrice), relativo al verbale n. 6871873, e all'avviso di ricevimento n.782548554057 (n. 26 dell'elenco dell'attrice), relativo al verbale n.16469932, in quanto non sono presenti in atti né i verbali né gli avvisi di ricevimento. Inoltre, la domanda non può essere accolta con riferimento: - al verbale n. 16473265 (n. 1 dell'elenco di parte attrice), perché non è presente in atti il relativo avviso di ricevimento, sicché non è dato sapere se e a quale soggetto sia stato consegnato il plico;
- all'avviso di ricevimento n.783389696474 (n. 49 dell'elenco di parte attrice), il quale, attestando la consegna all'addetto alla ricezione degli atti, non presenta il profilo di falsità denunziato dall'attrice.
Infine, non si vede quale sia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. alla base della querela di falso nei confronti dell'avviso di ricevimento n.783867931859 (n. 50 dell'elenco di parte attrice), che, attestando la mancata consegna per irreperibilità (assoluta) dell'attrice, è del tutto inidoneo a provare la notificazione del verbale cui si riferisce. La querela va quindi dichiarata inammissibile rispetto al detto avviso di ricevimento.
§ 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal Decreto del Ministero della
6 Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (cfr. artt. 28 e 29 del decreto), del valore della controversia
(indeterminabile), dell'attività difensiva in concreto prestata.
Per i provvedimenti previsti dagli artt. 226, comma 2, c.p.c. e 537, comma 2, c.p.p. si rimanda direttamente al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta che gli avvisi di ricevimento di seguito elencati sono falsi nella parte in cui attestano la consegna del plico nelle mani di : n.783386359456 Parte_1
(relativo al verbale n.16474284), n.783386357692 (relativo al verbale n.16477277),
n.783386360298 (relativo al verbale n.16474622), n.783386985499 (relativo al verbale n.16477234), n. 783386976759 (relativo al verbale n.16481811), n.783387023074
(relativo al verbale n. 6767906), n.783388165433 (relativo al verbale n.16489147),
n.783390262172 (relativo al verbale n.16507376), n.783390560037 (relativo al verbale n.16501200), n. 783391423954 (relativo al verbale n.16522820), n.783391424238
(relativo al verbale n.16521804), n.783391424090 (relativo al verbale n.16521314),
n.783391747193 (relativo al verbale n.16524870); n.783391750335 (relativo al verbale n.16524200), n.783391750610 (relativo al verbale n.16526270),
n.783391745077 (relativo al verbale n.16526236); n.783391748116 (relativo al verbale n.16523377), n.783392058157 (relativo al verbale n.16529827),
n.783392057690 (relativo al verbale n. 16529556), n.783392343950 (relativo al verbale n.16533012), n. 783392341775 (relativo al verbale n.16535871),
n.783392342674 (relativo al verbale n.16534808), n.783392341491 (relativo al verbale n.16535743), n.783387273374 (relativo al verbale n.16485640); n.783388170394
(relativo al verbale n.16492954), n.783388164614 (relativo al verbale n.16491276),
n.783388480914 (relativo al verbale n.16489979), n.783389381735 (relativo al verbale n.16499631), n.783389564779 (relativo al verbale n.16506605), n.783390262310
(relativo al verbale n.16507664), n.783390558330 (relativo al verbale n.16509516),
n.783390862099 (relativo al verbale n.16512105), n.783391164096 (relativo al verbale n.16516947), n.783391747331 (relativo al verbale n.16517182), n.783391747535
(relativo al verbale n.16523215), n.783391747171 (relativo al verbale n.16519483),
n.783391750450 (relativo al verbale n.16524552), n.783392345952 (relativo al verbale n.16535885), n.783392340899 (relativo al verbale n.16530206), n.783392970072
(relativo al verbale n.16531976), n.783392970050 (relativo al verbale n.16531919), n.
n.783392966636 (relativo al verbale n.16541018), n.783392968353 (relativo al verbale n.16539419), n.783387275571 (relativo al verbale n.16481313); n.783387274774
(relativo al verbale n.16480298);
b) letto l'art. 537 c.p.p., dispone la cancellazione, dai suddetti avvisi, dell'attestazione comprovante la consegna al destinatario dell'atto (ordine da eseguirsi soltanto dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, cfr. art. 227 c.p.c.);
7 c) dichiara inammissibile la querela avverso l'avviso di ricevimento n. 783867931859;
d) condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite dell'attrice, liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compenso del difensore (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria e di trattazione, € 1.453,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93
c.p.c., in favore dell'Avv. Davide Zito.
Napoli, 22.05.2025
Il giudice
(dott. U. Forziati)
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