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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/09/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle persone, dei minorenni e delle famiglie
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Fabio Laurenzi Presidente dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere dott. Federico Botta Consigliere dott.ssa Susanna Galli Consigliere on. dott. Bruno Pighi Consigliere on.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 404/2025 promossa in grado d'appello da:
, nato a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], C.F. entrambi residenti in
[...] C.F._2
Cardano al Campo (VA) Via Arno, 13, rappresentati e difesi dall'Avv. SARA CUNIBERTI, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Varese, C.F. presso il cui Studio secondario in C.F._3
Gallarate (VA) Via Giordano Bruno, 1 sono elettivamente domiciliati, e dall'Avv. SIMONETTA MATONE, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma, C.F C.F._4
ISTANTI – RECLAMANTI
ENTE TUTORE DEL MINORE CP_1
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di NO
OGGETTO: atto di appello, avverso e per la riforma integrale, della sentenza notificata in data 07.04.2025 emessa dal Tribunale per i minorenni di NO, con la quale ha definito la causa iscritta al RG n. 657/2025 avente ad oggetto la domanda di adozione in casi particolari - art. 44 lett. d) L. 184/1983 - di n. il 05.10.2020. Persona_1
CONCLUSIONI Per parte ricorrente in appello:
…In via principale e nel merito: Accogliere per I motivi tutti dedotti in narrative il proposto appello e, per l'effetto: 4. riformare integralmente la sentenza impugnata n. 657/2025 del Tribunale per i Minorenni di NO, depositata in cancelleria in data 26.03.2025, notificata in data 07.04.2025 priva di numerazione e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni sollevate dal Pubblico Ministero dinnanzi al Tribunale per tutti I motivi meglio esposti nel presente atto.
1 5. revocare il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di NO che ha disposto l'abbinamento del minore alla famiglia adottiva, diversa da quella affidataria, con la quale il minore ha consolidato il Persona_1 suo legame affettivo, riconoscendo la violazione del diritto del minore alla continuità affettiva e al superiore interesse del minore
6. per l'effetto, disporre l'adozione del minore da parte dei ricorrenti: Persona_1
- in via principale, ai sensi degli artt. 6 e ss. L. 184/1983, ove accertata la sussistenza dei requisiti previsti;
- in subordine, ai sensi dell'art. 44, lett. d) L. 184/1983, sulla base del consolidato legame affettivo e del preminente interesse del minore.
7. Disporre ogni altro provvedimento ritenuto opportuno per la tutela psicologica, affettiva ed evolutiva del minore, alla luce delle relazioni specialistiche allegate e dell'intervento pubblico di un ulteriore specialista;
8. Valutare la non conformità costituzionale dell'argomentazione contenuta in sentenza circa la pretesa incompatibilità tra esercizio dei diritti costituzionali dei cittadini e la tutela del minore…”.
Per il Procuratore Generale: Si chiede la conferma integrale del provvedimento impugnato.
*** CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE. 1. e hanno dichiarato di essere stati affidatari del minore Parte_1 Parte_2 dall'età di un mese, per un periodo protrattosi per oltre quattro anni dal 05.11.2020 - Persona_1
Prot. N. 61716 Disposizione del collocamento in affido familiare del Comune di – Settore CP_1 politiche sociali – al 05.03.2025, giorno del collocamento definitivo del minore presso la coppia adottiva individuata dal Tribunale per i Minorenni di NO (la c.d. coppia a rischio giuridico) a seguito di sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore.
2.
3. In data 07.02.2025, gli odierni istanti hanno adito il Tribunale per i Minorenni di NO chiedendo di disporre l'adozione in casi particolari del minore, ai sensi dell'art. 44 lett. d) della L. 184/1983 riconoscendoli quali genitori adottanti, nonché la sospensione degli incontri con la famiglia adottiva presso la quale era stato collocato il minore, eventuale CTU e ogni opportuno provvedimento nell'interesse del minore e della continuità affettiva con la famiglia affidataria;
in subordine, l'adozione piena ai sensi dell'art. 6 della medesima legge.
4. Con provvedimento del 07.04.2025 il T.M. di NO rigettava il ricorso avendo accertato e dichiarato che: a) …in nessun caso questo Tribunale avrebbe potuto pronunciarsi in quanto il minore era già stato dichiarato adottabile ai sensi dell'art. 8 e ss. Legge 184/83 e risultava già pendente il procedimento di comparazione tra le coppie aspiranti adottive al fine di individuare quella maggiormente rispondente ai bisogni di crescita del minore; b) …l'adozione c.d. legittimante è quella che fornisce maggiori garanzie al minore, in quanto costituisce un vero e proprio rapporto di filiazione con effetti giuridici completi tra la coppia adottante e il minore, oltre che la rescissione del legame con la famiglia biologica…; c) …L'istituto invocato dagli attuali ricorrenti, ovvero la c.d. adozione in casi speciali ai sensi della lett. D dell'art. 44 Legge Adozione, invece ha effetti giuridici più limitati e presupposti meno rigorosi e richiede, quale requisito imprescindibile, che sia “constatata impossibilità di affidamento preadottivo del minore”..; d) …la Corte Costituzionale con sentenza n. 33 del 2025 (cfr. paragrafo 6.3.) … testualmente … Quanto all'esigenza di dare preminente rilievo alla continuità del rapporto affettivo con il minore, essa non sussiste solo nei casi di cui all'art. 25, commi 4 e 5, della legge n. 184 del 1983. Simile istanza può rinvenirsi anche quando,
2 durante un prolungato periodo di affidamento familiare, il minore sia dichiarato adottabile. Ove gli affidatari ne chiedano l'adozione, il giudice, nel decidere su di essa, deve tenere conto dei legami affettivi significativi che si sono consolidati con gli affidatari e del rapporto stabile e duraturo fra questi e il minore (art. 4, comma 5-bis, della legge n. 184 del 1983). Eppure, solo se gli affidatari rispondono ai requisiti di cui all'art. 6 delle legge n. 184 del 1983 possono chiedere l'adozione e far valere la menzionata esigenza (mentre ciò non è consentito alla persona singola che pure può essere affidataria del minore, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della medesima legge). e) …la S. C. pronunciandosi su un caso del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa (dove però parte ricorrente deduceva che l'affido presso di lei del minore si era protratto per 7 anni), con sentenza n. 7302/24 ha statuito che …nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità non può essere assunta alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44 lett. d), l. cit.; f)…il minore non solo si trova in stato di abbandono ma è stato anche in concreto collocato in famiglia adottiva, non sussistendo quindi neanche l'altro requisito della c.d. impossibilità di fatto di addivenire all'affido preadottivo, che si sarebbe, in ipotesi, potuta verificare ove non fosse stata reperita alcuna coppia avente i requisiti per Per l'adozione legittimante in grado di accogliere in adozione Ha pertanto respinto la domanda principale e quella subordinata presentata dai ricorrenti.
5. Con atto di appello del 16.04.2025 gli odierni appellanti, (con contestuale deposito di istanza ex art. 700 c.p.c.1 – decisa con provvedimento del 10 giugno 2025, pubblicato il 19 giugno 2025), chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: “…In via principale e nel merito: Accogliere per I motivi tutti dedotti in narrative il proposto appello e, per l'effetto: riformare integralmente la sentenza impugnata n. 657/2025 del Tribunale per i Minorenni di NO, depositata in cancelleria in data 26.03.2025, notificata in data 07.04.2025 priva di numerazione e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni sollevate dal Pubblico Ministero dinnanzi al Tribunale per tutti I motivi meglio esposti nel presente atto. Revocare il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di NO che ha disposto l'abbinamento del minore alla famiglia adottiva, diversa da Persona_1 quella affidataria, con la quale il minore ha consolidato il suo legame affettivo, riconoscendo la violazione del diritto del minore alla continuità affettiva e al superiore interesse del minore per l'effetto, disporre l'adozione del minore da parte dei ricorrenti: Persona_1
- in via principale, ai sensi degli artt. 6 e ss. L. 184/1983, ove accertata la sussistenza dei requisiti previsti;
- in subordine, ai sensi dell'art. 44, lett. d) L. 184/1983, sulla base del consolidato legame affettivo e del preminente interesse del minore. Disporre ogni altro provvedimento ritenuto opportuno per la tutela psicologica, affettiva ed evolutiva del minore, alla luce delle relazioni specialistiche allegate e dell'intervento pubblico di un ulteriore specialista;
Valutare la non conformità costituzionale dell'argomentazione contenuta in sentenza circa la pretesa incompatibilità tra esercizio dei diritti costituzionali dei cittadini e la tutela del minore…”.
6. Nell'atto difensivo venivano formulati i seguenti motivi di appello:
• n. 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 44 lett. d) L. 184/1983.
Sussiste l'impossibilità di affidamento preadottivo.
3 Secondo la difesa l'adozione in casi particolari è strumento volto a garantire continuità affettiva e relazione al minore, in tutte le occasioni in cui sia stato già instaurato, come nel caso che qui ci occupa, un rapporto di tipo genitoriale con chi se ne è preso cura. A tal proposito ritengono che il concetto “impossibilità dell'affidamento preadottivo” di cui alla normativa in parola debba essere interpretato in chiave sostanziale e non meramente formale, sicché il rapporto prolungato nel tempo (anni 4) tra il minore e la coppia affidataria costituisce di fatto ipotesi di impossibilità sostanziale all'affido preadottivo. Inoltre la coppia ha sin dal primo momento mostrato consapevolezza del ruolo che erano chiamati a ricoprire, quale famiglia affidataria, e, in ragione del tempo prolungato con il minore presso di loro inserito, avrebbero dovuto essere interpellati con priorità circa la disponibilità dell'adozione: sul punto viene fatto rimando all'art. 5 bis della L. 184/1983.
• n. 2. Omessa valutazione del principio della continuità affettiva (L. 173/2015). Secondo la difesa attorea non è stato adeguatamente tutelato il diritto del minore a mantenere relazioni significative e stabili con la famiglia affidataria, omettendo, peraltro, di disporre ogni utile accertamento e approfondimento specialistico atto a verificare le conseguenze psicologiche dello sradicamento del minore dal contesto ove inserito. Viene inoltre evidenziato che il trasferimento del minore è avvenuto in totale assenza di gradualità, costituendo un evento traumatico per il minore.
• n. 3. Omessa considerazione dello stato di benessere e integrazione del minore. L'interruzione traumatica dell'affidamento ha causato nel minore sintomi di abbandono e disagio emotivo, così disturbando il primario e superiore interesse dello stesso che non può essere retrocesso in ragione di automatisti procedurali.
• n. 4. Omessa considerazione della sussistenza dei requisiti per l'adozione ordinaria (in subordine). Gli appellanti rilevano un contrasto tra le relazioni agli atti del primo grado, ove emergerebbe il profondo legame del minore con la coppia già affidataria, che egli riconoscerebbe come suoi genitori con un corrispondente legame affettivo privilegiato, e la decisione successiva del tribunale che non ha ritenuto sussistenti nella coppia i requisiti per l'adozione e disposto il collocamento in altra famiglia in totale assenza di gradualità.
• n. 5. Illogicità e lesione dei diritti fondamentali: la mediatizzazione come causa ostativa alla continuità affettiva. Ad avviso degli appellanti non può ritenersi a pregiudizio delle parti l'aver agito in ogni modo per far valere la propria posizione, anche attraverso altri canali, stante la loro piena libertà di espressione.
• n. 7. (nell'atto non è indicato un motivo n.6). Pretesa inammissibilità della domanda subordinata: confutazione della motivazione. Ad avviso degli appellanti la loro domanda non può definirsi strumento volto a rivedere la decisione sullo stato di adottabilità del minore, né a contestare l'istituto in sé, ma volta piuttosto alla tutela dello specifico interesse del minore a mantenere il legame affettivo consolidato e finalizzata a richiedere la revoca del provvedimento amministrativo di abbinamento del minore e affidamento ad una (diversa) coppia adottiva.
7. Con riguardo all'istanza ex art. 700 c.p.c. ritenevano sussistenti i presupposti di periculum in mora e di fumus boni iuris:
4 • “…sussiste il periculum in mora, essendo il trauma da distacco un fattore noto e documentato di rischio per la salute psicologica e affettiva nei minori, documentato dalle perizie specialistiche allegate;
• sussiste il fumus boni iuris, fondato sull'art. 1 L. 184/1983, sull'art. 3 Convenzione ONU, sull'art. 8 CEDU, nonché sulla giurisprudenza di legittimità (Cass. 12641/2018, Cass. 19316/2016) che tutela la continuità delle relazioni affettive consolidate;
e nel corso dei quattro anni presso di loro ha costruito una relazione stabile, profonda, fondata su fiducia, accudimento e amore...”.
8. In data 12.05.2025 gli odierni appellanti depositavano nel fascicolo portante R.G. 404/2025 V.G. un atto definito “memoria autorizzata”. Come si è già avuto modo di precisare in sede di provvedimento emesso a seguito dell'istanza cautelare 700 c.p.c., il deposito di detta memoria, qui non autorizzata, veniva rimesso all'esame delle parti nell'ambito del contraddittorio del diverso processo (di opposizione alla dichiarazione di adottabilità promosso dai genitori biologici) avente ad oggetto il medesimo minore, contenzioso pure pendente avanti a questa Corte.
9. In data 08.05.2025 veniva fissata l'odierna udienza di merito.
10. In data 20.05.2025 veniva fissata l'udienza del 10.06.2025 per la decisione della sola istanza ex art. 700 c.p.c.
11. In data 30.05.2025 il curatore speciale del minore, chiamato a integrare il contraddittorio con il provvedimento di fissazione di udienza evidenziava di non essere parte del procedimento né nel primo grado né in questo giudizio.
12. In data 10 giugno si teneva l'udienza ex art. 700 c.p.c. e il 19 giugno 2025 veniva emesso il relativo provvedimento: “…La Corte, visti gli atti e sentite le parti, osserva quanto segue. Pende avanti a questa corte il giudizio di appello avverso la sentenza che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore n. il 05.10.2020. Persona_1
L'introduzione di un giudizio concorrente con quello diretto alla dichiarazione di adottabilità del minore configura l'ipotesi di procedimenti diversi diretti a raggiungere il medesimo effetto, e cioè l'adozione dello stesso minore, sia pure nel primo caso con adozione piena e nel secondo ex art. 44 lett. d) L. 184/1983, id est : in casi particolari. Una tale evenienza non è giuridicamente possibile perché le pronunce andrebbero a realizzare immancabilmente un inammissibile contrasto di giudicati dato che gli aspiranti adottanti del primo procedimento saranno persone necessariamente diverse dagli aspiranti adottanti del secondo, e concorrente, procedimento. Evidentemente il giudice non potrà pronunciare in procedimenti diversi a riguardo del medesimo bene/interesse giuridico. Si configura pertanto già prima facie una questione pregiudiziale di improponibilità della odierna domanda di adozione in casi particolari. Di ciò appare evidentemente ben avvertito il legislatore, il quale, a riguardo della disposizione di cui si chiede a questa Corte di fare applicazione (ex art. 44 lett. d] L.184/1983) ha introdotto una apposita clausola di riserva premettendola al testo della disposizione, col dichiarare “…quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo…”. Tale clausola di riserva previene e poi impedisce di dare corso contestualmente a due procedimenti tendenti a realizzare il medesimo (non identico in quanto l'adozione in casi particolari non produce effetti legittimanti) risultato giuridico. Le intenzioni del legislatore vengono rese palesi dal dettato normativo sopra richiamato, che risulta chiaro e univoco.
5 Queste stesse disposizioni assegnano poi assoluta preferenza al procedimento di adozione legittimante, ritenuto più tutelante per il minore rispetto a quello non legittimante, oggetto dell'odierno procedimento. Le – non peregrine - questioni relative alla tutela del diritto del minore alla continuità affettiva con i genitori biologici e, in ipotesi, con la loro rete parentale, e con gli affidatari di lungo periodo potranno essere oggetto di adeguato esame e vaglio, e potranno trovare componimento, nell'ambito del procedimento avente ad oggetto l'adozione legittimante del minore, ove peraltro è prevista – ai sensi dell'art. 5 co. 1 L.184/1983 - l'audizione obbligatoria degli odierni appellanti, in qualità di ex affidatari del minore. Ciò tuttavia deve opportunamente avere luogo nel contraddittorio con i soggetti che figurano quali appellanti (parenti biologici del minore) avverso la sentenza che ha dichiarato lo stato di abbandono del minore ed ha statuito la sua adottabilità. Quanto sin qui detto si pone in linea con la recente statuizione della corte suprema secondo la quale
“il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss., l. n. 184/1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro.” (Cassazione civile sez. I, 19/03/2024, n.7302)2 1 Sussiste una sorta di 'incompatibilità" tra la dichiarazione dello stato di adottabilità e l'adozione cd "mite", atteso che il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l. n. 184 del 1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione "piena" (o legittimante), costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante. Ne consegue che nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità non può essere assunta alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44 lett. d), l. n. 184 del 1983. . Difetta pertanto sotto i diversi aspetti analizzati il fumus boni iuris della cautela richiesta.
*** 13. In data 30 giungo 2025 è pervenuta nel fascicolo relazione del Servizio Sociale già inoltrata nell'ambito del procedimento n. 41/2025 V.G., - opposizione a dichiarazione di adottabilità – pendente in appello. Relativamente a ciò la difesa ha depositato richiesta di estromissione dal fascicolo della relazione in quanto né richiesta né sollecitata.
*** 14. All'odierna udienza dell'8 luglio 2025, fissata per discutere nel merito la controversia, sono presenti i ricorrenti in appello con il difensore e il P.G.; la difesa ha reiterato l'istanza di estromissione della relazione del Servizio Sociale di pervenuta, esaminato la posizione psicologica del CP_1 minore, illustrato i motivi del ricorso, ivi insistendo nelle domande avanzate con il ricorso introduttivo, e riferito alla Corte l'intenzione di volere intervenire nel procedimento principale riguardante la dichiarazione dello stato di abbandono e adottabilità del minore. Il P.G. ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.
6 15. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*** 16. In data 11 luglio 2025 parte ricorrente in appello ha depositato istanza di differimento della decisione e richiesta di ripresa dei contatti ai sensi dell'art. 1, comma 6, l. 184/1983, così chiedendo:
“…Che il Tribunale d'Appello di NO, Sezione Minori, Persone e Famiglia voglia, in via prudenziale, disporre il differimento della decisione sul presente giudizio, sospendendone l'esito fino alla definizione del giudizio di impugnazione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, ai sensi e nei limiti dell'art. 274 c.p.c. e in ossequio al principio del superiore interesse del minore, costituzionalmente e internazionalmente tutelato (art. 3 Conv. ONU dir. infanzia;
art. 8 CEDU;
art. 30 Cost.). In ogni caso, come già rappresentato nelle conclusioni rassegnate in atti, si chiede formalmente che la Corte disponga la ripresa dei contatti tra il minore e i ricorrenti, in forza del principio di continuità affettiva, sancito Persona_1 dall'art. 1, comma 6, della legge 184/1983, che impone all'Autorità giudiziaria di tenere conto dei legami affettivi significativi consolidatisi nel tempo. Tali contatti erano stati interrotti con la motivazione della necessità di evitare mediatizzazione, situazione oggi cessata;
Le stesse assistenti sociali avevano rappresentato nei propri atti che la ripresa dei contatti sarebbe stata valutata non appena le condizioni del minore lo avessero reso opportuno;
Oggi, invece, nessun contatto è stato più consentito, con grave danno per il benessere psicologico del minore e in violazione della legge e della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I, n. 11065/2021; Cass. civ. sez. I, n. 22744/2023) …”. E conclude: “..si rinnova l'istanza di differimento della decisione finale sul presente giudizio, e si chiede, in via prudenziale, la ripresa dei contatti tra il minore e i ricorrenti nelle forme e modalità ritenute più idonee e rispettose della situazione attuale del minore stesso, eventualmente anche con l'ausilio di operatori specializzati…”.
17. La richiesta è motivata dalla difesa alla luce della pendenza in appello del parallelo procedimento di adottabilità riguardante il minore qui interessato, la cui decisione è ritenuta pregiudiziale rispetto alla presente domanda di adozione;
in tesi attorea la decisione di questo procedimento potrebbe recare pregiudizio irreparabile.
***
18. La Corte, visti gli atti e sentite le parti, osserva e ritiene quanto segue.
19. In via preliminare, deve essere respinta l'istanza di differimento della decisione del presente giudizio, non solo e non tanto perché a seguito dell'istanza di sospensiva - prospettata come di particolare urgenza - è già stato già emesso il relativo provvedimento di rigetto, quanto e soprattutto perché il decorso del tempo non altera le ragioni poste alla base del provvedimento in parola. Escluso qualunque rapporto di pregiudizialità giuridica tra le pronunce per le ragioni che vedremo, neppure può essere in qualche modo effettuata una sorta di prenotazione degli effetti della futura pronuncia qui richiesta dalle odierne parti, attraverso il “congelamento” del processo stesso in attesa di eventi futuri e incerti nell'an e nel quando, e questo senza che nemmeno appaia alcuna inferenza logico-giuridica tra l'uno e l'altro procedimento. Ciò sia detto senza considerare obiezioni di natura processuale in ordine all'ammissibilità di un intervento svolto per la prima volta in appello da soggetti che sono (a tutto concedere) contraddittori meramente eventuali, non necessari. Si tratta di questioni che evocano problematiche processuali (in ordine all'ammissibilità dell'intervento in altra procedura) e sostanziali (interesse ad agire e priorità dell'interesse del minore) che non trovano spazio nel presente procedimento orientato alla cura di interessi giuridici diversi e
7 contrapposti e incompatibili in senso giuridico con quelli oggetto del procedimento di adozione legittimante. Le ragioni che sorreggono la motivazione di cui sopra, gettano luce anche sulle questioni oggetto del presente procedimento. 20. Si rammenta al proposito che l'introduzione del presente giudizio, poiché contestuale al procedimento diretto alla declaratoria di adottabilità del minore, dà luogo all'ipotesi di procedimenti diversi ma diretti ad ottenere il medesimo effetto giuridico, ovvero l'adozione del medesimo minore, non rilevando ai fini che qui interessano il fatto che in uno si miri ad ottenere una pronuncia di adozione ai sensi dell'art. 44, lett. d) della Legge n. 184/1983 (c.d. “adozione in casi particolari”) e nell'altro ad un'“adozione legittimante” la c.d. adozione piena. In altri termini, laddove i due procedimenti potessero coesistere, darebbero potenzialmente luogo ad un insanabile contrasto di giudicati, dato che gli aspiranti adottanti del primo giudizio devono essere persone differenti dagli aspiranti adottanti del secondo giudizio;
i due giudizi procederebbero in concorrenza, e per ciò stesso in conflitto, l'uno con l'altro dovendo attribuire a soggetti diversi un unico e medesimo risultato giuridico. Ed è questo il motivo per cui, in ogni settore del diritto, la disciplina della procedura antepone a ogni altra disposizione processuale le norme di prevenzione e composizione dei conflitti positivi (e anche negativi, ma per una diversa ragione) di competenza, affinché non possa accadere che due giudici siano contemporaneamente competenti a pronunciare attribuendo così il medesimo bene della vita a soggetti diversi con palese contrasto dei relativi giudicati. Ebbene, come già rilevato in sede d'ordinanza sospensiva, si profila prima facie l'improponibilità dell'odierna domanda di adozione in casi particolari. Invero, il legislatore, pone subito una clausola di riserva nell'art. 44, lett. d) della L. n. 184/1983, norma dunque di carattere processuale secondo quanto testé detto, con la quale ha inteso dare priorità assoluta al procedimento volto all'adozione legittimante, in quanto istituto maggiormente tutelante per il minore. Si legge al proposito nell'ordinanza cautelare pronunciata in questo stesso procedimento: “ … di ciò appare evidentemente ben avvertito il legislatore, il quale, a riguardo della disposizione di cui si chiede a questa Corte di fare applicazione (ex art. 44 lett. d] L.184/1983) ha introdotto una apposita clausola di riserva, premettendola al testo della disposizione, col dichiarare “…quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo…”. Tale clausola di riserva previene e in ogni caso impedisce di dare corso contestualmente a due procedimenti tendenti a realizzare il medesimo (non identico in quanto l'adozione in casi particolari non produce effetti legittimanti) risultato giuridico.
Le intenzioni del legislatore vengono rese palesi dal dettato normativo sopra richiamato, che risulta chiaro e univoco. Queste stesse disposizioni assegnano poi assoluta preferenza al procedimento di adozione legittimante, ritenuto più tutelante per il minore rispetto a quello non legittimante, che è l'oggetto dell'odierno procedimento. Le – non peregrine - questioni relative alla tutela del diritto del minore alla continuità affettiva con i genitori biologici e, in ipotesi, con la loro rete parentale, e con gli affidatari di lungo periodo, potranno essere oggetto di adeguato esame e vaglio, e se ritenute degne di considerazione potranno trovare adeguato componimento, nell'ambito del procedimento avente ad oggetto l'adozione
8 (legittimante) del minore, ove peraltro è prevista – ai sensi dell'art. 5 co. 1 L.184/1983 - l'audizione obbligatoria degli odierni appellanti, in qualità di ex affidatari del minore. Ciò tuttavia deve opportunamente trovare la sua naturale sede (processuale) nel contraddittorio con i soggetti ivi che figurano quali appellanti (i parenti biologici del minore) avverso la sentenza che ha dichiarato lo stato di abbandono del minore ed ha statuito la sua adottabilità. Quanto sin qui detto si pone in linea con la recente statuizione della corte suprema secondo la quale si è affermato che “…il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss., l. n. 184/1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro.” (Cassazione civile sez. I, 19/03/2024, n.7302). Ivi si afferma infatti che le due pronunce (la dichiarazione dello stato di adottabilità e l'adozione mite) sono in rapporto d'incompatibilità tra loro, atteso che il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l. n. 184 del 1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione "piena" (c.d. legittimante), costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante. Ne consegue che nell'ambito del giudizio in essere per l'accertamento dello stato di adottabilità di un minore non può farsi alcuna applicazione dell'art. 44 lett. d), l. n. 184 del 1983.
21. Va detto infine che l'affidamento preadottivo del minore è già in atto;
infatti si tratta di una fase procedimentale necessaria di seguito alla dichiarazione giudiziale di stato di adottabilità del minore. Essa è senz'altro possibile nel caso in esame trattandosi di fase del procedimento diretta ad accertare la effettiva condizione materiale, relazionale e psicologica in cui il minore vive all'interno della famiglia dove è collocato. Ed invero, l'inciso contenuto nella disposizione di anzi citata secondo il quale l'adozione in casi particolari può avere luogo quando non è possibile l'affidamento preadottivo del minore realizza e puntualizza proprio quella disposizione (clausola di riserva) di cui si è detto al punto 20 che precede.
22. In esito, la domanda proposta dagli odierni appellanti va respinta.
23. In assenza di una controparte in senso giuridico, non può farsi applicazione della regola generale sulla soccombenza per le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, pronunciandosi definitivamente sull'appello proposto:
- Respingere l'appello nei sensi di cui ha la motivazione
- Nulla sulle spese.
Così deciso in NO, il 10 giugno 2025. Il presidente Fabio Laurenzi
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con ricorso ex art. 700 c.p.c. gli istanti domandavano: “…1.In via pregiudiziale e cautelare ex art. 700 c.p.c., che l'Ecc.ma Corte d'Appello sezione Minori, Persone e Famiglia, voglia disporre: il ripristino immediato dei contatti e degli incontri protetti tra il minore e la coppia affidataria, con cadenza almeno settimanale, sotto la supervisione dei servizi sociali, in attesa della definizione del presente giudizio;
ordinare la sospensione del percorso di adozione, disponendo la ricollocazione temporanea del minore presso la famiglia affidataria ricorrente, o comunque ogni misura che consenta la ripresa graduale del rapporto affettivo;
In subordine, ogni altro provvedimento idoneo a tutelare la relazione affettiva già consolidata, nell'interesse esclusivo del minore…”.
2 Sussiste una sorta di 'incompatibilità" tra la dichiarazione dello stato di adottabilità e l'adozione cd "mite", atteso che il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l. n. 184 del 1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione
"mite", ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione "piena" (o legittimante), costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante. Ne consegue che nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità non può essere assunta alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44 lett. d), l. n. 184 del 1983.