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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 673/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.10.2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 673/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Lamezia Terme alla Via F. Fiorentino n. 52 presso lo studio dell'Avv. Raffaella Mendicino, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE contro
(C.F. e per esso Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.,
[...] dal Dott. Davide Serrao, giusta delega in atti, e legalmente domiciliati, ai fini del presente giudizio di primo grado, presso l' in Controparte_3
alla Via Cosenza n. 31 CP_2
RESISTENTE nonché contro
, in persona del Controparte_4
Dirigente Scolastico pro tempore
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.04.2024 esponeva di aver presentato, ai Parte_1 sensi del D.M. n. 50 del 3.03.2021, domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA - profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico - valide per il triennio 2021/2024, che nelle graduatorie definitive del personale ATA pubblicate dall'istituto capofila di Lamezia Terme gli era stato Controparte_4 assegnato il punteggio complessivo di 8,20 punti (di cui 6 punti per il titolo di accesso, 1,60 per titoli culturali e certificazioni informatiche e 0,60 punti per il servizio militare) per il profilo di assistente amministrativo e di 6,90 punti (di cui 6 punti per il titolo di accesso, 0,30 per titoli culturali e certificazioni informatiche e 0,60 punti per il servizio militare) per il profilo di collaboratore scolastico, che, erroneamente, gli era stato riconosciuto il punteggio ridotto di 0,6 per il servizio di leva obbligatorio prestato per dodici mesi, dall'8.08.1995 al 30.07.1996, anziché quello di 6 punti e che la valutazione del servizio militare effettuata dal convenuto con il D.M. n. 50/2021 e CP_1 con i precedenti decreti ministeriali n. 235/2014 e n. 640/2017 si poneva in contrasto con norme di rango primario (artt. 485, comma 7 e 569, comma 3 del D. Lgs. n. 297/1994, art. 2050 del D. Lgs. n.
66/2010 e art. 20 della L. n. 958/1986), nonché con i precetti di rango costituzionale cui agli artt. 3,
52 e 97 della Costituzione, nella parte in cui il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge subivano un trattamento diversificato a seconda che fossero stati o meno prestati in costanza di nomina.
Chiedeva, pertanto, che - previo annullamento e/o disapplicazione del D.M. n. 50/2021 e precedenti
- gli venisse riconosciuto il giusto punteggio per il titolo di servizio di leva obbligatorio espletato, con conseguente attribuzione nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale
ATA, pubblicate dal di Lamezia Terme, valide per il triennio Controparte_4
2021/2024, di un punteggio complessivo di 13,60 punti per il profilo di assistente amministrativo e di 12,30 punti per il profilo di collaboratore scolastico;
chiedeva, inoltre, che venisse ordinato all'amministrazione resistente di collocarlo correttamente nelle graduatorie per il triennio 2021/2024 di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, nei profili di interesse, in forza del punteggio così rideterminato, con diritto alla spendita di tale punteggio in tutte le graduatorie successive, provvisorie e definitive, di terza e di prima fascia.
Nel costituirsi in giudizio l'amministrazione scolastica contestava la fondatezza della domanda, richiamando l'orientamento sfavorevole alla tesi del ricorrente espresso dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 11602/2022 depositata il 29.12.2022, nonché, da ultimo, dalla Corte Suprema di
Cassazione con sentenza n. 22429 dell'8 agosto 2024, che ha confermato la legittimità della previsione del D.M. n. 50/2021, escludendo espressamente la violazione dell'art. 2050 del C.O.M. e ritenendo che la norma primaria non vieti la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza, o a prescindere, dal rapporto di lavoro.
Con decreto emesso il 23.04.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.10.2024 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
Occorre dare atto che in data 20.12.2024 il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia all'azione, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione del sopravvenuto mutamento giurisprudenziale consacrato nella sentenza della Suprema Corte n. 22429 dell'8.08.2024.
Alla luce di tale circostanza sopravvenuta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che “la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (cfr. Cass. Sez. 3 n. 33761 del 19.12.2019 e, nonché Cass. Sez. 2 ordinanza n.
19845 del 23.07.2019, secondo cui “la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere.”).
La controvertibilità della questione esaminata e la circostanza che la pronuncia sfavorevole della
Suprema Corte sia intervenuta nelle more del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contradittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia all'azione;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 3.01.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.10.2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 673/2024 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Lamezia Terme alla Via F. Fiorentino n. 52 presso lo studio dell'Avv. Raffaella Mendicino, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE contro
(C.F. e per esso Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.,
[...] dal Dott. Davide Serrao, giusta delega in atti, e legalmente domiciliati, ai fini del presente giudizio di primo grado, presso l' in Controparte_3
alla Via Cosenza n. 31 CP_2
RESISTENTE nonché contro
, in persona del Controparte_4
Dirigente Scolastico pro tempore
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.04.2024 esponeva di aver presentato, ai Parte_1 sensi del D.M. n. 50 del 3.03.2021, domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA - profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico - valide per il triennio 2021/2024, che nelle graduatorie definitive del personale ATA pubblicate dall'istituto capofila di Lamezia Terme gli era stato Controparte_4 assegnato il punteggio complessivo di 8,20 punti (di cui 6 punti per il titolo di accesso, 1,60 per titoli culturali e certificazioni informatiche e 0,60 punti per il servizio militare) per il profilo di assistente amministrativo e di 6,90 punti (di cui 6 punti per il titolo di accesso, 0,30 per titoli culturali e certificazioni informatiche e 0,60 punti per il servizio militare) per il profilo di collaboratore scolastico, che, erroneamente, gli era stato riconosciuto il punteggio ridotto di 0,6 per il servizio di leva obbligatorio prestato per dodici mesi, dall'8.08.1995 al 30.07.1996, anziché quello di 6 punti e che la valutazione del servizio militare effettuata dal convenuto con il D.M. n. 50/2021 e CP_1 con i precedenti decreti ministeriali n. 235/2014 e n. 640/2017 si poneva in contrasto con norme di rango primario (artt. 485, comma 7 e 569, comma 3 del D. Lgs. n. 297/1994, art. 2050 del D. Lgs. n.
66/2010 e art. 20 della L. n. 958/1986), nonché con i precetti di rango costituzionale cui agli artt. 3,
52 e 97 della Costituzione, nella parte in cui il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge subivano un trattamento diversificato a seconda che fossero stati o meno prestati in costanza di nomina.
Chiedeva, pertanto, che - previo annullamento e/o disapplicazione del D.M. n. 50/2021 e precedenti
- gli venisse riconosciuto il giusto punteggio per il titolo di servizio di leva obbligatorio espletato, con conseguente attribuzione nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale
ATA, pubblicate dal di Lamezia Terme, valide per il triennio Controparte_4
2021/2024, di un punteggio complessivo di 13,60 punti per il profilo di assistente amministrativo e di 12,30 punti per il profilo di collaboratore scolastico;
chiedeva, inoltre, che venisse ordinato all'amministrazione resistente di collocarlo correttamente nelle graduatorie per il triennio 2021/2024 di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, nei profili di interesse, in forza del punteggio così rideterminato, con diritto alla spendita di tale punteggio in tutte le graduatorie successive, provvisorie e definitive, di terza e di prima fascia.
Nel costituirsi in giudizio l'amministrazione scolastica contestava la fondatezza della domanda, richiamando l'orientamento sfavorevole alla tesi del ricorrente espresso dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 11602/2022 depositata il 29.12.2022, nonché, da ultimo, dalla Corte Suprema di
Cassazione con sentenza n. 22429 dell'8 agosto 2024, che ha confermato la legittimità della previsione del D.M. n. 50/2021, escludendo espressamente la violazione dell'art. 2050 del C.O.M. e ritenendo che la norma primaria non vieti la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza, o a prescindere, dal rapporto di lavoro.
Con decreto emesso il 23.04.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.10.2024 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
Occorre dare atto che in data 20.12.2024 il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia all'azione, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione del sopravvenuto mutamento giurisprudenziale consacrato nella sentenza della Suprema Corte n. 22429 dell'8.08.2024.
Alla luce di tale circostanza sopravvenuta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che “la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione” (cfr. Cass. Sez. 3 n. 33761 del 19.12.2019 e, nonché Cass. Sez. 2 ordinanza n.
19845 del 23.07.2019, secondo cui “la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere.”).
La controvertibilità della questione esaminata e la circostanza che la pronuncia sfavorevole della
Suprema Corte sia intervenuta nelle more del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contradittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia all'azione;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 3.01.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino