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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/07/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 482/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 482/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
24/09/1968 e residente in [...], con il patrocinio dell'avv. VISCONTI GIUSEPPE,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Domodossola Via Attilio Binda 67, con il patrocinio dell'avv. VISCONTI GIUSEPPE;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale pronunciarsi sullo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
• L'affidamento dei figli e condiviso, con collocamento prevalente presso la Per_1 Per_2 madre presso la quale già vivono in Bulciago, via Papa Giovanni XXIII, 25;
• potrà vedere e tenere con sé i figli minori e Parte_2 Per_2 Per_1 due pomeriggi infrasettimanali e a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, in orari e con modalità da stabilirsi d'intesa fra i coniugi;
durante le festività natalizie e pasquali, alternandosi con l'altro genitore di modo che i figli trascorrano un ugual periodo di tempo con ciascuno dei genitori;
per un periodo di 15 giorni anche non continuativi durante le vacanze estive, da comunicare alla madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
• dovrà corrispondere a € 250,00 al mese quale contributo Parte_2 Parte_1 per il mantenimento di ciascun figlio (in totale quindi € 500,00 al mese), con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT da pagarsi in via anticipata entro il 10 di ogni mese;
• Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli verranno sopportate dai genitori in misura del 50% ciascuno secondo i criteri e le modalità di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lecco del 29.03.2018, che qui si intende integralmente riportato;
• Le parti convengono che , per effetto dello scioglimento del matrimonio, Parte_2 trasferisce alla che accetta, la proprietà superficiaria del suo appartamento, Parte_1 compresa autorimessa e pertinenze, sito in Bulciago, via Giovanni XXIII, 25, a tacitazione di ogni diritto che la possa vantare nei confronti del a titolo Parte_1 Parte_2 di suo mantenimento o di ogni pretesa derivante dalla loro unione matrimoniale;
Pertanto, Nato a Lecco il 25.06.1972 e residente in [...], Parte_2
Via Attilio Binda, 47 (C.F. ) C.F._2 trasferisce a Nata a Cartagena (Colombia) il 24.09.1968 e residente in Parte_1
Bulciago, via Papa Giovanni XXIII, 25 (C.F. ) che accetta C.F._1 anche a tacitazione di ogni diritto che questa possa vantare nei confronti del Parte_2
a titolo di suo mantenimento o di altra natura inerente la loro unione, l'intera quota pari al 100% del suo diritto della proprietà superficiaria dell'appartamento con le relative pertinenze, autorimessa e spazi comuni, sito in Bulciago, via Giovanni XXIII, 25, facente parte del complesso edilizio denominato “CONDOMINIO PRIMAVERA 90” avente le caratteristiche costruttive e tipologiche di cui alla Legge 457/78 e nello specifico in Comune Amministrativo e censuario di Bulciago “Fabbricato B” APPARTAMENTO N.16 posto al piano primo composto da soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, bagno, W.C. e balcone nonché vano ad uso cantina n.16 posta al piano interrato, il tutto censito al Catasto fabbricati fg.2 con: mapp.2991 sub.21 (duemilanovecentonovantuno subalterno ventuno) Via Giovanni XXIII n. 25 - P,1,S1 - Scala A - edifico B - zona censuaria U - cat. A/2 - cl.
2 - vani 6 - superficie catastale mq.95 - R.C.L. Euro 495,80 utilità comuni ai mapp.2991/1-2-3-5. N.C.E.U. unità immobiliari che a seguito di avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano presentate all'U.T.E. di Como in data 20 aprile 1998 e protocollata al n. G01199/98 si contraddistinguono come segue: Confini di contorno
--dell'appartamento: unità immobiliare di cui al mapp. 2991/22 (interno n. 17) – vano scala comune di cui al mapp. 2991/3 (bene comune non censibile) – prospetto su cortile comune di cui al mapp. 2991/1 (bene comune non censibile) sui restanti lati;
--del vano ad uso cantina: corridoio cantine in comune di cui al mapp. 2991/3 (bene comune non censibile) – unità immobiliare di cui al mapp. 2991/20 (interno n. 15) – terrapieno – unità immobiliare di cui al mapp. 2991/22 (interno n. 17); VANO AUTORIMESSA posto al piano interrato censito al Catasto Pt_3 Pt_4 fabbricati fg.2 con: mapp.2991 sub.52 (duemilanovecentonovantuno subalterno cinquantadue) Via Giovanni XXIII n. 25 - PS1 - edificio B - zona censuaria U - cat. C/6 - cl.
2 - mq.15 – superficie catastale mq.17 – R.C.L. Euro 59,65 – utilità comuni al mapp.2991/1. Confini di contorno: corsello di accesso ai box di cui al mapp. 2991/3 (bene comune non censibile) - unità immobiliare di cui al mapp. 2991/51 (interno n. 15) – unità immobiliare di cui al mapp. 2991/25 (interno 20) – unità immobiliare di cui al mapp. 2991/26 (interno n. 21)
– unità immobiliare di cui al mapp. 2991/53 (interno n. 17). Alle unità immobiliari sopra descritte competono le seguenti proporzionali quote di comproprietà:
-- negli enti e spazi comuni dell'intero complesso edilizio determinate in base alla Tabella Millesimale:
--- alloggio n. 16: 32,82/1000
--- cantina n. 16: 0,38/1000
--- autorimessa n. 16: 1,52/1000
--negli enti e spazi comuni del “FABBRICATO B” determinate in base alla Tabella Millesimale:
--- alloggio n. 16: 108,29/1000
--- cantina n. 16: 1,24/1000
--- autorimessa n. 16: 5,02/1000 L'appartamento ceduto è parte di complesso edilizio edificato su terreno concesso in diritto di superficie alla al Comune Controparte_1 di Bulciago con convenzione stipulata in data 31 maggio 1996 rep.160026/16496 Notaio
[...] di Oggiono e trascritta a Lecco in data 21 giugno 1996 ai nn.6806/4672 così Persona_3 come modificata con atto in data 15 aprile 1999 rep.173499/23025 Notaio Persona_3 di Oggiono e trascritta a Lecco in data 28 aprile 1999 ai nn.4942-4943/3488-3489.
[...]
La parte cessionaria dichiara di pienamente conoscere e accettare tali convenzioni, ivi comprese, nel caso di successiva vendita o trasferimento le norme di cui all'art. 13 della predetta convenzione nonché l'art. 20 L. 17 febbraio 1992 n. 179 e in particolare con la presente la dichiara per se e per i suoi aventi causa che: Parte_1
• Ben conosce ed accetta convenzione stipulata in data 31 maggio 1996 rep.160026/16496 Notaio di Oggiono e trascritta a Lecco in data 21 Persona_3 giugno 1996 ai nn.6806/4672 tra la Controparte_1
e il Comune di Bulciago e successiva modifica del 15 aprile 1999 rep.173499/23025
[...]
Notaio di Oggiono e trascritta a Lecco in data 28 aprile 1999 ai nn.4942- Persona_3
4943/3488-3489 impegnandosi a rispettarla;
• Possiede i requisiti di cui all'art. 12) di tale convenzione;
• Di accettare e rispettare, nel caso di successiva vendita o trasferimento le norme di cui all'art. 13) della suddetta convenzione nonché le disposizioni di cui all'art. 20 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179;
• Dichiara infine che in caso di trasferimento dovrà trasmettere al comune di Bulciago copia autentica della nota di trascrizione che dovrà comprendere le clausole di cui all'art. 18 della sopra citata convenzione in data 31 maggio 1996. Pertanto le parti dichiarano di essere in regola con le autorizzazioni e le norme introdotte dalle convenzioni stipulate tra il Comune di Bulciago e la Controparte_1
nonché dichiarano che il cessionario è in possesso dei
[...] Controparte_1 requisiti soggettivi per ottenere la cessione della proprietà superficiaria dell'immobile. La si obbliga ad accettare e rispettare il Regolamento di Condominio che Parte_1 dichiara di avere ricevuto e di conoscere unitamente alla Tabella Millesimale che riporta la quota di comproprietà assegnata a ciascuna unità immobiliare. La prende atto che: Parte_1
• --- tra le unità immobiliari cedute e le confinanti unità immobiliari rimane in comune il muro divisorio;
• --- alle unità immobiliari poste al piano terra e di cui ai mappali 2991 /6 – 7 – 12 – 13
– 19 – 20 – 27 – 28 – 29 – 30 è annessa la porzione di terreno antistante l'unità immobiliare stessa concessa in uso esclusivo, perpetuo e trasmissibile, fatta avvertenza che lo stesso è stato concesso alla assegnata in diritto di superficie. Aree queste che dovranno essere CP_1 adibite a giardino con assoluto divieto di costruzioni.
Enti Comuni
--- tutte le unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio hanno in comune tra loro il cortile contraddistinto alla partita A del N.C.E.U. con il mappale 2991/1, come bene comune non censibile --- tutte le unità immobiliari facenti parte del “FABBRICATO A” e di cui ai mappali 2991/ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 hanno in comune tra loro i vani scale e le scale, il corsello box, il locale immondezzaio e il corridoio cantine contraddistinti alla partita A del N.C.E.U. con il mappale 2991/2 come bene comune non censibile;
--- tutte le unità immobiliari facenti parte del “FABBRICATO B” e di cui ai mappali 2991/ 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 - 26 hanno in comune tra loro il vano scala e le scale, il corsello box e il corridoio cantine contraddistinti alla partita A del N.C.E.U. con il mappale 2991/3 come bene comune non censibile;
--- tutte le unità immobiliari facenti parte del “FABBRICATO C” e di cui ai mappali 2991/ 27 – 28 – 29 – 30 hanno in comune tra loro il corsello box contraddistinto alla partita A del N.C.E.U. con il mappale 2991/4 come bene comune non censibile;
--- tutte le unità immobiliari facenti parte dei “FABBRICATI B - C” e di cui ai mappali 2991/ 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 - 26 - 27 – 28 – 29 – 30 hanno in comune tra loro il corsello box contraddistinto alla partita A del N.C.E.U. con il mappale 2991/5 come bene comune non censibile. All'unità immobiliare trasferita sono attribuiti sia i corrispondenti millesimi di comproprietà sulle parti comuni dell'intero complesso edilizio sia i corrispondenti millesimi di comproprietà sulle parti comuni del singolo FABBRICATO “B”. Il locale immondezzaio posto al piano interrato del “fabbricato A” contraddistinto alla partita A del N.C.E.U. con il mapp. 2991/2 come bene comune non censibile al solo “FABBRICATO A” deve intendersi in uso comune all'intero complesso edilizio denominato “Condominio Primavera 98” le cui spese di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno pertanto sostenute dai condomini dei “Fabbricati A - B – C” in proporzione delle singole quote di comproprietà millesimali.
, per quanto possa servire, rinuncia al diritto di ipoteca legale, con esonero Parte_2 per il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni inerente responsabilità. L'unità immobiliare con le relative pertinenze viene trasferita nello stato e consistenza di fatto e di diritto in cui attualmente versano, a corpo e non a misura, con ogni inerente diritto, ragione, pesi, servitù attive o passive ad esse inerenti. La dichiara che tale immobile viene acquisito e adibito come prima Parte_1 casa di abitazione in cui già ora ha la residenza, e non è titolare esclusivo o in comunione con altri soggetti di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune di Bulciago e neppure sul territorio nazionale. Provenienza L'appartamento con le relative pertinenze trasferito con il presente atto è stato assegnato in proprietà superficiaria dalla Primavera Società Cooperativa all'epoca con sede Controparte_1 in Lecco, iscritta dal Registro Impresa CCIAA Lecco n. 5572 e codice fiscale , al P.IVA_1
con atto stipulato il 16 aprile 1999 rep.173533/23046 Notaio Parte_2 Persona_3 di Oggiono trascritto a Lecco il 3 aprile 1999 nr.5040/3557.
[...]
Tale appartamento è stato edificato su terreno concesso in diritto di superfice, per la durata di 99 anni (novantanove) rinnovabili, dal Comune di Bulciago alla Primavera Società Cooperativa Edilizia A.R.L. ai sensi dell'art. 35 comma 7^ della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, con atto stipulato in data 31 maggio 1996 n. 160026/16496 Notaio Persona_3 di Oggiono, trascritto a Lecco in data 21 giugno 1996 ai nn.6806/4672 e successivo atto di modifica in data 15 aprile 1999 rep.173499/23025 Notaio di Oggiono Persona_3 trascritto a Lecco in data 28 aprile 1999 ai nn.4942-4943/3488-3489. Tale area, con destinazione residenziale nella variante all'allora Piano di Zona – Comprensorio E di via Papa Giovanni XXIII – sita in Comune Amministrativo Censuario di Bulciago in mappa e catasto giusta:
-- tipo di frazionamento n. 982 dell'anno 1996 approvato dall' di Como in data 26 CP_2 febbraio 1996 che in originale si trova allegato sotto la lettera “C” all'atto in data 2 marzo 1996 rep.36442/6026 Notaio di Milano trascritto a Lecco in data 21 marzo Persona_4
1996 ai nn.3078/2280;
-- tipo di frazionamento n. 1303 estratto n. 25912 dell'anno 1998 a firma geom. CP_3
approvato dall'U.T.E. di Cono in data 17 aprile 1998 e convalidato in data 8 marzo
[...]
1999 che in originale si trova allegato sotto la lettera “D” al sopra citato atto in data 15 aprile 1999 rep.173499/23025 Notaio di Oggiono così contraddistinta: Persona_3 catasto terreni mapp.3000 (ex 2653/b) prato 2^ ett.
0.02.50 mapp.2993 (ex 2649/a) prato 2^ ett.
0.21.20 mapp.2991 (ex 2640/a) prato 3^ ett.
0.21.80 mapp.2997 (ex 2651/b) prato 2^ ett.
0.00.20 mapp.2998 (ex 2651/c) prato 2^ ett.
0.00.60 Confini in un unico corpo ed in contorno: mapp. 2638 – mapp. 2650 – mapp. 2654 – mapp. 2999 (ex 2653/a) – mapp. 2996 (ex 2651/a) – mapp. 2994 (ex 2649/b) – di nuovo mapp. 2996 (ex 2651/a) – mapp. 2995 (ex 2649/c) – mapp. 2992 (ex 2640/b) – mapp. 2641 – mapp. 2642
– mapp. 2639 in punta. Pratiche edilizie Il complesso edilizio in cui si trova inserito l'appartamento oggetto del trasferimento è stato edificato dalla Primavera Società Cooperativa Edilizia a.r.l. giusta concessione edilizia pratica edilizia n. 16/95 rilasciata dal Comune di Bulciago in data 1 luglio 1996 e successiva concessione edilizia in variante pratica edilizia n. 16/95 rilasciata dal Comune di Bulciago in data 15 aprile 1997 nonché denuncia di inizio attività presentata al Comune di Bulciago in data 21 novembre 1996 e dallo stesso protocollata in pari data al n. 5865 ed autorizzazione edilizia prot. N. 1099 rilasciata dal Comune di Bulciago in data 26 febbraio 1998. I lavori di costruzione furono iniziati in data 28.10.1996 e terminati in data 15.05.1998; la relativa abitabilità è stata richiesta, a sensi dell'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, in data 15 maggio 1998 dalla Cooperativa assegnante al Comune di Bulciago e dallo stesso protocollata in pari data al n. 2834, per cui deve intendersi intervenuta per decorso del termine utile per il formarsi del silenzio assenso ai sensi della citata legge. Dati catastali dell'intervento. --- il complesso edilizio a seguito del tipo di frazionamento n. 1303 estratto n. 25912 dell'anno 1998 a firma geom. approvato dall' i Controparte_3 CP_2
Como in data 17 aprile 1998 e convalidato in data 08 marzo 1999 sopra citato, è stato inserito in mappa giusta denuncia di cambiamento n. 1304/25915 presentata all' di Como in CP_2 data 17 marzo 1998 corredata del relativo tipo mappale ---- in seguito a tale inserimento in mappale l'area frazionata ai mappali 3000 – 2993 – 2991 – 2997 – 2998 è stata fusa ed è stato attribuito loro dall' di Como il nuovo numero identificativo: CP_2
LOTTO A – fg. 3 – mappale 2991 di Ett. 0.46.29 – S.R. --- le unità immobiliari derivanti da tale edificazione giusta denuncia di avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano presentata all' di Como in data 20 aprile 1998 e protocollata al n. G01199/98 sono state censite CP_2 alla partita 1000724 fg. 3 del Catasto Fabbricati con il mappale 2991 dal subalterno 6 al subalterno 67 entrambi compresi. Il dichiara che l'unità abitativa ceduta è pienamente conforme ai Parte_2 provvedimenti edilizi sopra richiamati nonché alle planimetrie catastali depositate presso il Catasto Edilizio Urbano e non esistono altre opere edilizie realizzate successivamente per le quali sia necessario un provvedimento autorizzativo, e comunque attesta che il complesso immobiliare in cui l'unità che viene qui trasferita è stato eretto in osservanza delle norme vigenti in materia di edilizia e di igiene. Per effetto di variazione identificativi di allineamento mappe del 05.10.2021 l'originario foglio 3 in cui ricadevano il mappale dell'appartamento di cui viene oggi ceduta la proprietà superficiaria, è divenuto foglio 2. In data 21.10.2024 è stato rilasciato l'Attestazione di Prestazione Energetica da cui emerge che tale immobile si trova in Classe Energetica E EP gl, nren 139.80 Kwh/m2 anno. Il dichiara che l'immobile è libero da qualsivoglia formalità pregiudizievole. Parte_2
Le parti dichiarano che i dati catastali sopra menzionati si riferiscono alle planimetrie depositate nel catasto del comune di Bulciago in data 20.04.1998 che si allegano al presente ricorso e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto degli immobili sopra indicati, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Ai sensi dell'art. 1 co. 497 della Legge 266/2005 le parti dichiarano che valore di vendita dell'immobile determinato dal Comune di Bulciago è pari a € 149.483,13. Le parti dichiarano di essere in regime patrimoniale di separazione dei beni.
e unitamente al loro difensore avv. Giuseppe Visconti, Parte_2 Parte_1 dichiarano di essere consapevoli che l'accordo di divorzio, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del Giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi , come in questo caso, il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio o di omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.. Le parti si obbligano a procedere alla trascrizione presso i competenti registri immobiliari e ad effettuare la relativa voltura catastale esonerando espressamente la cancelleria da ogni onere – anche fiscale – conseguente e relativo ed impegnandosi a comunicare alla cancelleria l'intervenuta esecuzione di tali adempimenti nei venti giorni successivi al loro espletamento.
e dichiarano altresì di essere a conoscenza del Protocollo Parte_2 Parte_1 attualmente in vigore presso il Tribunale di Lecco sui trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto e di averne compreso il contenuto anche a seguito dei chiarimenti chiesti e ottenuti dal loro difensore e di prestazione la loro adesione allo stesso nella sua interezza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile il 25/08/2007 in Bulciago e dalla loro unione sono nati due figli il 12.11.2007 e Per_1 Per_2 il 2.4.2013 entrambi minorenni.
Il giorno 15.04.2015 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale giudiziale, conclusosi con Sentenza n. 487/2017 depositata il 04.09.2017
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27/03/2025, i coniugi hanno chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno contestualmente chiesto di porre in essere un trasferimento immobiliare immediato, come riconosciuto dalle Sezioni unite, della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21761/2021, avente ad oggetto i seguenti immobili: Un appartamento sito in Bulciago Via Giovanni XXXII, nel complesso edilizio denominato “Condominio Primavera 90” posto al primo piano composto da soggiorno, cucina disimpegno due camere bagno e WC, con annesso vano a uso autorimessa, i cui dati catastali sono correttamente indicati e identificati nelle suddette conclusioni e in favore di che diverrà proprietaria Parte_1
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile del matrimonio alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti sono comparse personalmente, assistite dal difensore, all'udienza del 20.05.2025 avanti al Presidente relatore, assistito dal cancelliere, producendo la documentazione prevista dal protocollo in essere presso il Tribunale di Lecco e rendendo in udienza le dichiarazioni relative all'accordo di trasferimento immobiliare, ovvero la scrittura redatta contestualmente al verbale di udienza, da intendersi parte integrante dello stesso.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile del è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile, il 25/08/2007, tra Pt_1
e trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di
[...] Parte_2
BULCIAGO reg. atti di matrimonio, numero 2, serie Ufficio 1, parte 1, anno 2007.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, ivi compreso l'accordo di trasferimento immobiliare allegato al verbale di udienza del 20.05.2025.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BULCIAGO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 27/06/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 482/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
24/09/1968 e residente in [...], con il patrocinio dell'avv. VISCONTI GIUSEPPE,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Domodossola Via Attilio Binda 67, con il patrocinio dell'avv. VISCONTI GIUSEPPE;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale pronunciarsi sullo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
• L'affidamento dei figli e condiviso, con collocamento prevalente presso la Per_1 Per_2 madre presso la quale già vivono in Bulciago, via Papa Giovanni XXIII, 25;
• potrà vedere e tenere con sé i figli minori e Parte_2 Per_2 Per_1 due pomeriggi infrasettimanali e a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, in orari e con modalità da stabilirsi d'intesa fra i coniugi;
durante le festività natalizie e pasquali, alternandosi con l'altro genitore di modo che i figli trascorrano un ugual periodo di tempo con ciascuno dei genitori;
per un periodo di 15 giorni anche non continuativi durante le vacanze estive, da comunicare alla madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
• dovrà corrispondere a € 250,00 al mese quale contributo Parte_2 Parte_1 per il mantenimento di ciascun figlio (in totale quindi € 500,00 al mese), con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT da pagarsi in via anticipata entro il 10 di ogni mese;
• Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli verranno sopportate dai genitori in misura del 50% ciascuno secondo i criteri e le modalità di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Lecco del 29.03.2018, che qui si intende integralmente riportato;
• Le parti convengono che , per effetto dello scioglimento del matrimonio, Parte_2 trasferisce alla che accetta, la proprietà superficiaria del suo appartamento, Parte_1 compresa autorimessa e pertinenze, sito in Bulciago, via Giovanni XXIII, 25, a tacitazione di ogni diritto che la possa vantare nei confronti del a titolo Parte_1 Parte_2 di suo mantenimento o di ogni pretesa derivante dalla loro unione matrimoniale;
Pertanto, Nato a Lecco il 25.06.1972 e residente in [...], Parte_2
Via Attilio Binda, 47 (C.F. ) C.F._2 trasferisce a Nata a Cartagena (Colombia) il 24.09.1968 e residente in Parte_1
Bulciago, via Papa Giovanni XXIII, 25 (C.F. ) che accetta C.F._1 anche a tacitazione di ogni diritto che questa possa vantare nei confronti del Parte_2
a titolo di suo mantenimento o di altra natura inerente la loro unione, l'intera quota pari al 100% del suo diritto della proprietà superficiaria dell'appartamento con le relative pertinenze, autorimessa e spazi comuni, sito in Bulciago, via Giovanni XXIII, 25, facente parte del complesso edilizio denominato “CONDOMINIO PRIMAVERA 90” avente le caratteristiche costruttive e tipologiche di cui alla Legge 457/78 e nello specifico in Comune Amministrativo e censuario di Bulciago “Fabbricato B” APPARTAMENTO N.16 posto al piano primo composto da soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, bagno, W.C. e balcone nonché vano ad uso cantina n.16 posta al piano interrato, il tutto censito al Catasto fabbricati fg.2 con: mapp.2991 sub.21 (duemilanovecentonovantuno subalterno ventuno) Via Giovanni XXIII n. 25 - P,1,S1 - Scala A - edifico B - zona censuaria U - cat. A/2 - cl.
2 - vani 6 - superficie catastale mq.95 - R.C.L. Euro 495,80 utilità comuni ai mapp.2991/1-2-3-5. N.C.E.U. unità immobiliari che a seguito di avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano presentate all'U.T.E. di Como in data 20 aprile 1998 e protocollata al n. G01199/98 si contraddistinguono come segue: Confini di contorno
--dell'appartamento: unità immobiliare di cui al mapp. 2991/22 (interno n. 17) – vano scala comune di cui al mapp. 2991/3 (bene comune non censibile) – prospetto su cortile comune di cui al mapp. 2991/1 (bene comune non censibile) sui restanti lati;
--del vano ad uso cantina: corridoio cantine in comune di cui al mapp. 2991/3 (bene comune non censibile) – unità immobiliare di cui al mapp. 2991/20 (interno n. 15) – terrapieno – unità immobiliare di cui al mapp. 2991/22 (interno n. 17); VANO AUTORIMESSA posto al piano interrato censito al Catasto Pt_3 Pt_4 fabbricati fg.2 con: mapp.2991 sub.52 (duemilanovecentonovantuno subalterno cinquantadue) Via Giovanni XXIII n. 25 - PS1 - edificio B - zona censuaria U - cat. C/6 - cl.
2 - mq.15 – superficie catastale mq.17 – R.C.L. Euro 59,65 – utilità comuni al mapp.2991/1. Confini di contorno: corsello di accesso ai box di cui al mapp. 2991/3 (bene comune non censibile) - unità immobiliare di cui al mapp. 2991/51 (interno n. 15) – unità immobiliare di cui al mapp. 2991/25 (interno 20) – unità immobiliare di cui al mapp. 2991/26 (interno n. 21)
– unità immobiliare di cui al mapp. 2991/53 (interno n. 17). Alle unità immobiliari sopra descritte competono le seguenti proporzionali quote di comproprietà:
-- negli enti e spazi comuni dell'intero complesso edilizio determinate in base alla Tabella Millesimale:
--- alloggio n. 16: 32,82/1000
--- cantina n. 16: 0,38/1000
--- autorimessa n. 16: 1,52/1000
--negli enti e spazi comuni del “FABBRICATO B” determinate in base alla Tabella Millesimale:
--- alloggio n. 16: 108,29/1000
--- cantina n. 16: 1,24/1000
--- autorimessa n. 16: 5,02/1000 L'appartamento ceduto è parte di complesso edilizio edificato su terreno concesso in diritto di superficie alla al Comune Controparte_1 di Bulciago con convenzione stipulata in data 31 maggio 1996 rep.160026/16496 Notaio
[...] di Oggiono e trascritta a Lecco in data 21 giugno 1996 ai nn.6806/4672 così Persona_3 come modificata con atto in data 15 aprile 1999 rep.173499/23025 Notaio Persona_3 di Oggiono e trascritta a Lecco in data 28 aprile 1999 ai nn.4942-4943/3488-3489.
[...]
La parte cessionaria dichiara di pienamente conoscere e accettare tali convenzioni, ivi comprese, nel caso di successiva vendita o trasferimento le norme di cui all'art. 13 della predetta convenzione nonché l'art. 20 L. 17 febbraio 1992 n. 179 e in particolare con la presente la dichiara per se e per i suoi aventi causa che: Parte_1
• Ben conosce ed accetta convenzione stipulata in data 31 maggio 1996 rep.160026/16496 Notaio di Oggiono e trascritta a Lecco in data 21 Persona_3 giugno 1996 ai nn.6806/4672 tra la Controparte_1
e il Comune di Bulciago e successiva modifica del 15 aprile 1999 rep.173499/23025
[...]
Notaio di Oggiono e trascritta a Lecco in data 28 aprile 1999 ai nn.4942- Persona_3
4943/3488-3489 impegnandosi a rispettarla;
• Possiede i requisiti di cui all'art. 12) di tale convenzione;
• Di accettare e rispettare, nel caso di successiva vendita o trasferimento le norme di cui all'art. 13) della suddetta convenzione nonché le disposizioni di cui all'art. 20 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179;
• Dichiara infine che in caso di trasferimento dovrà trasmettere al comune di Bulciago copia autentica della nota di trascrizione che dovrà comprendere le clausole di cui all'art. 18 della sopra citata convenzione in data 31 maggio 1996. Pertanto le parti dichiarano di essere in regola con le autorizzazioni e le norme introdotte dalle convenzioni stipulate tra il Comune di Bulciago e la Controparte_1
nonché dichiarano che il cessionario è in possesso dei
[...] Controparte_1 requisiti soggettivi per ottenere la cessione della proprietà superficiaria dell'immobile. La si obbliga ad accettare e rispettare il Regolamento di Condominio che Parte_1 dichiara di avere ricevuto e di conoscere unitamente alla Tabella Millesimale che riporta la quota di comproprietà assegnata a ciascuna unità immobiliare. La prende atto che: Parte_1
• --- tra le unità immobiliari cedute e le confinanti unità immobiliari rimane in comune il muro divisorio;
• --- alle unità immobiliari poste al piano terra e di cui ai mappali 2991 /6 – 7 – 12 – 13
– 19 – 20 – 27 – 28 – 29 – 30 è annessa la porzione di terreno antistante l'unità immobiliare stessa concessa in uso esclusivo, perpetuo e trasmissibile, fatta avvertenza che lo stesso è stato concesso alla assegnata in diritto di superficie. Aree queste che dovranno essere CP_1 adibite a giardino con assoluto divieto di costruzioni.
Enti Comuni
--- tutte le unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio hanno in comune tra loro il cortile contraddistinto alla partita A del N.C.E.U. con il mappale 2991/1, come bene comune non censibile --- tutte le unità immobiliari facenti parte del “FABBRICATO A” e di cui ai mappali 2991/ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 hanno in comune tra loro i vani scale e le scale, il corsello box, il locale immondezzaio e il corridoio cantine contraddistinti alla partita A del N.C.E.U. con il mappale 2991/2 come bene comune non censibile;
--- tutte le unità immobiliari facenti parte del “FABBRICATO B” e di cui ai mappali 2991/ 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 - 26 hanno in comune tra loro il vano scala e le scale, il corsello box e il corridoio cantine contraddistinti alla partita A del N.C.E.U. con il mappale 2991/3 come bene comune non censibile;
--- tutte le unità immobiliari facenti parte del “FABBRICATO C” e di cui ai mappali 2991/ 27 – 28 – 29 – 30 hanno in comune tra loro il corsello box contraddistinto alla partita A del N.C.E.U. con il mappale 2991/4 come bene comune non censibile;
--- tutte le unità immobiliari facenti parte dei “FABBRICATI B - C” e di cui ai mappali 2991/ 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 - 26 - 27 – 28 – 29 – 30 hanno in comune tra loro il corsello box contraddistinto alla partita A del N.C.E.U. con il mappale 2991/5 come bene comune non censibile. All'unità immobiliare trasferita sono attribuiti sia i corrispondenti millesimi di comproprietà sulle parti comuni dell'intero complesso edilizio sia i corrispondenti millesimi di comproprietà sulle parti comuni del singolo FABBRICATO “B”. Il locale immondezzaio posto al piano interrato del “fabbricato A” contraddistinto alla partita A del N.C.E.U. con il mapp. 2991/2 come bene comune non censibile al solo “FABBRICATO A” deve intendersi in uso comune all'intero complesso edilizio denominato “Condominio Primavera 98” le cui spese di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno pertanto sostenute dai condomini dei “Fabbricati A - B – C” in proporzione delle singole quote di comproprietà millesimali.
, per quanto possa servire, rinuncia al diritto di ipoteca legale, con esonero Parte_2 per il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni inerente responsabilità. L'unità immobiliare con le relative pertinenze viene trasferita nello stato e consistenza di fatto e di diritto in cui attualmente versano, a corpo e non a misura, con ogni inerente diritto, ragione, pesi, servitù attive o passive ad esse inerenti. La dichiara che tale immobile viene acquisito e adibito come prima Parte_1 casa di abitazione in cui già ora ha la residenza, e non è titolare esclusivo o in comunione con altri soggetti di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune di Bulciago e neppure sul territorio nazionale. Provenienza L'appartamento con le relative pertinenze trasferito con il presente atto è stato assegnato in proprietà superficiaria dalla Primavera Società Cooperativa all'epoca con sede Controparte_1 in Lecco, iscritta dal Registro Impresa CCIAA Lecco n. 5572 e codice fiscale , al P.IVA_1
con atto stipulato il 16 aprile 1999 rep.173533/23046 Notaio Parte_2 Persona_3 di Oggiono trascritto a Lecco il 3 aprile 1999 nr.5040/3557.
[...]
Tale appartamento è stato edificato su terreno concesso in diritto di superfice, per la durata di 99 anni (novantanove) rinnovabili, dal Comune di Bulciago alla Primavera Società Cooperativa Edilizia A.R.L. ai sensi dell'art. 35 comma 7^ della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, con atto stipulato in data 31 maggio 1996 n. 160026/16496 Notaio Persona_3 di Oggiono, trascritto a Lecco in data 21 giugno 1996 ai nn.6806/4672 e successivo atto di modifica in data 15 aprile 1999 rep.173499/23025 Notaio di Oggiono Persona_3 trascritto a Lecco in data 28 aprile 1999 ai nn.4942-4943/3488-3489. Tale area, con destinazione residenziale nella variante all'allora Piano di Zona – Comprensorio E di via Papa Giovanni XXIII – sita in Comune Amministrativo Censuario di Bulciago in mappa e catasto giusta:
-- tipo di frazionamento n. 982 dell'anno 1996 approvato dall' di Como in data 26 CP_2 febbraio 1996 che in originale si trova allegato sotto la lettera “C” all'atto in data 2 marzo 1996 rep.36442/6026 Notaio di Milano trascritto a Lecco in data 21 marzo Persona_4
1996 ai nn.3078/2280;
-- tipo di frazionamento n. 1303 estratto n. 25912 dell'anno 1998 a firma geom. CP_3
approvato dall'U.T.E. di Cono in data 17 aprile 1998 e convalidato in data 8 marzo
[...]
1999 che in originale si trova allegato sotto la lettera “D” al sopra citato atto in data 15 aprile 1999 rep.173499/23025 Notaio di Oggiono così contraddistinta: Persona_3 catasto terreni mapp.3000 (ex 2653/b) prato 2^ ett.
0.02.50 mapp.2993 (ex 2649/a) prato 2^ ett.
0.21.20 mapp.2991 (ex 2640/a) prato 3^ ett.
0.21.80 mapp.2997 (ex 2651/b) prato 2^ ett.
0.00.20 mapp.2998 (ex 2651/c) prato 2^ ett.
0.00.60 Confini in un unico corpo ed in contorno: mapp. 2638 – mapp. 2650 – mapp. 2654 – mapp. 2999 (ex 2653/a) – mapp. 2996 (ex 2651/a) – mapp. 2994 (ex 2649/b) – di nuovo mapp. 2996 (ex 2651/a) – mapp. 2995 (ex 2649/c) – mapp. 2992 (ex 2640/b) – mapp. 2641 – mapp. 2642
– mapp. 2639 in punta. Pratiche edilizie Il complesso edilizio in cui si trova inserito l'appartamento oggetto del trasferimento è stato edificato dalla Primavera Società Cooperativa Edilizia a.r.l. giusta concessione edilizia pratica edilizia n. 16/95 rilasciata dal Comune di Bulciago in data 1 luglio 1996 e successiva concessione edilizia in variante pratica edilizia n. 16/95 rilasciata dal Comune di Bulciago in data 15 aprile 1997 nonché denuncia di inizio attività presentata al Comune di Bulciago in data 21 novembre 1996 e dallo stesso protocollata in pari data al n. 5865 ed autorizzazione edilizia prot. N. 1099 rilasciata dal Comune di Bulciago in data 26 febbraio 1998. I lavori di costruzione furono iniziati in data 28.10.1996 e terminati in data 15.05.1998; la relativa abitabilità è stata richiesta, a sensi dell'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, in data 15 maggio 1998 dalla Cooperativa assegnante al Comune di Bulciago e dallo stesso protocollata in pari data al n. 2834, per cui deve intendersi intervenuta per decorso del termine utile per il formarsi del silenzio assenso ai sensi della citata legge. Dati catastali dell'intervento. --- il complesso edilizio a seguito del tipo di frazionamento n. 1303 estratto n. 25912 dell'anno 1998 a firma geom. approvato dall' i Controparte_3 CP_2
Como in data 17 aprile 1998 e convalidato in data 08 marzo 1999 sopra citato, è stato inserito in mappa giusta denuncia di cambiamento n. 1304/25915 presentata all' di Como in CP_2 data 17 marzo 1998 corredata del relativo tipo mappale ---- in seguito a tale inserimento in mappale l'area frazionata ai mappali 3000 – 2993 – 2991 – 2997 – 2998 è stata fusa ed è stato attribuito loro dall' di Como il nuovo numero identificativo: CP_2
LOTTO A – fg. 3 – mappale 2991 di Ett. 0.46.29 – S.R. --- le unità immobiliari derivanti da tale edificazione giusta denuncia di avvenuta dichiarazione di fabbricato urbano presentata all' di Como in data 20 aprile 1998 e protocollata al n. G01199/98 sono state censite CP_2 alla partita 1000724 fg. 3 del Catasto Fabbricati con il mappale 2991 dal subalterno 6 al subalterno 67 entrambi compresi. Il dichiara che l'unità abitativa ceduta è pienamente conforme ai Parte_2 provvedimenti edilizi sopra richiamati nonché alle planimetrie catastali depositate presso il Catasto Edilizio Urbano e non esistono altre opere edilizie realizzate successivamente per le quali sia necessario un provvedimento autorizzativo, e comunque attesta che il complesso immobiliare in cui l'unità che viene qui trasferita è stato eretto in osservanza delle norme vigenti in materia di edilizia e di igiene. Per effetto di variazione identificativi di allineamento mappe del 05.10.2021 l'originario foglio 3 in cui ricadevano il mappale dell'appartamento di cui viene oggi ceduta la proprietà superficiaria, è divenuto foglio 2. In data 21.10.2024 è stato rilasciato l'Attestazione di Prestazione Energetica da cui emerge che tale immobile si trova in Classe Energetica E EP gl, nren 139.80 Kwh/m2 anno. Il dichiara che l'immobile è libero da qualsivoglia formalità pregiudizievole. Parte_2
Le parti dichiarano che i dati catastali sopra menzionati si riferiscono alle planimetrie depositate nel catasto del comune di Bulciago in data 20.04.1998 che si allegano al presente ricorso e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto degli immobili sopra indicati, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Ai sensi dell'art. 1 co. 497 della Legge 266/2005 le parti dichiarano che valore di vendita dell'immobile determinato dal Comune di Bulciago è pari a € 149.483,13. Le parti dichiarano di essere in regime patrimoniale di separazione dei beni.
e unitamente al loro difensore avv. Giuseppe Visconti, Parte_2 Parte_1 dichiarano di essere consapevoli che l'accordo di divorzio, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del Giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi , come in questo caso, il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio o di omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.. Le parti si obbligano a procedere alla trascrizione presso i competenti registri immobiliari e ad effettuare la relativa voltura catastale esonerando espressamente la cancelleria da ogni onere – anche fiscale – conseguente e relativo ed impegnandosi a comunicare alla cancelleria l'intervenuta esecuzione di tali adempimenti nei venti giorni successivi al loro espletamento.
e dichiarano altresì di essere a conoscenza del Protocollo Parte_2 Parte_1 attualmente in vigore presso il Tribunale di Lecco sui trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto e di averne compreso il contenuto anche a seguito dei chiarimenti chiesti e ottenuti dal loro difensore e di prestazione la loro adesione allo stesso nella sua interezza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile il 25/08/2007 in Bulciago e dalla loro unione sono nati due figli il 12.11.2007 e Per_1 Per_2 il 2.4.2013 entrambi minorenni.
Il giorno 15.04.2015 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale giudiziale, conclusosi con Sentenza n. 487/2017 depositata il 04.09.2017
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27/03/2025, i coniugi hanno chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno contestualmente chiesto di porre in essere un trasferimento immobiliare immediato, come riconosciuto dalle Sezioni unite, della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21761/2021, avente ad oggetto i seguenti immobili: Un appartamento sito in Bulciago Via Giovanni XXXII, nel complesso edilizio denominato “Condominio Primavera 90” posto al primo piano composto da soggiorno, cucina disimpegno due camere bagno e WC, con annesso vano a uso autorimessa, i cui dati catastali sono correttamente indicati e identificati nelle suddette conclusioni e in favore di che diverrà proprietaria Parte_1
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile del matrimonio alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti sono comparse personalmente, assistite dal difensore, all'udienza del 20.05.2025 avanti al Presidente relatore, assistito dal cancelliere, producendo la documentazione prevista dal protocollo in essere presso il Tribunale di Lecco e rendendo in udienza le dichiarazioni relative all'accordo di trasferimento immobiliare, ovvero la scrittura redatta contestualmente al verbale di udienza, da intendersi parte integrante dello stesso.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile del è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita. Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile, il 25/08/2007, tra Pt_1
e trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di
[...] Parte_2
BULCIAGO reg. atti di matrimonio, numero 2, serie Ufficio 1, parte 1, anno 2007.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, ivi compreso l'accordo di trasferimento immobiliare allegato al verbale di udienza del 20.05.2025.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BULCIAGO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 27/06/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada