Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
n. 29538/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29538/2021 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Cosenz 30 presso Parte_1
l'avv. Mario Manzo, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla Controparte_1
Piazza Municipio/Palazzo San Giacomo presso l'avv. Davide Diani, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni da cosa in custodia (sede stradale)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
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si è costituito il chiedendo di rigettare la domanda perché Controparte_1 inammissibile, improponibile, generica ed infondata, o comunque applicare il concorso di colpa della danneggiata, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria sono state escusse le testi e ed è stata espletata consulenza Testimone_1 Tes_2 tecnica d'ufficio dal dr. ; ora la causa va decisa. Persona_1
Le due testimoni escusse si sono dichiarate entrambe amiche dell'attrice; ciascuna ha riferito di essere stata in compagnia dell'attrice al momento del sinistro, ma nessuna ha riferito della presenza dell'altra teste: già questo le rende entrambe inattendibili, perché la contraddizione può significare che menta una sola delle due, o anche che mentano entrambe;
e dunque, già per questo la domanda deve ritenersi non provata. In ogni caso, entrambe le testi hanno riferito che cadde perché un basolo della Parte_1 pavimentazione cedette, venne a mancare, sotto i suoi piedi – un basolo che all'apparenza “era sano”. Non è però stata prodotta una fotografia della strada in cui si sarebbe verificato l'evento: pertanto non è dato conoscere le dimensioni, la forma, la posizione del basolo che si sarebbe mosso sotto i piedi dell'attrice, ed è impossibile stabilire, in base alle generiche deposizioni delle testi escusse, se effettivamente tale basolo muovendosi possa avere determinato la caduta di;
così come è Parte_1 impossibile stabilire, posto che il basolo in questione non fosse collocato correttamente sulla sede stradale, se si trattasse di un'anomalia visibile oppure no, risultando meramente valutativa la dichiarazione che il basolo apparentemente “era sano”. La domanda non è quindi provata, e va rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 29538/2021 rgac tra:
, attrice;
convenuto; così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio;
3) Condanna l'attore a rimborsare all'ente convenuto le spese del giudizio, che liquida in € 4000 per compenso, oltre spese generali ed oneri riflessi. Così deciso in Portici in data 22/3/2025 Il giudice unico pagina 2 di 3
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