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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/12/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 773/2020 RGAC vertente
TRA
, avvocato, nato a [...] il [...], C.F.: , difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
da sè stesso ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Carlo V n.156, presso lo studio dell'avv. Fabrizio SIillò.;
APPELLANTE
E
I sig.ri , nato a [...] il [...], residente in [...]
nr.19, C.F. , nata a [...] il [...] ed C.F._2 Controparte_2
ivi residente a[...], codice fiscale n. , C.F._3 Parte_2
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], cod. fisc.
e , nato a [...] il [...] e C.F._4 Controparte_3
residente in [...], C.F. tutti C.F._5
1 rappresentati e difesi, giusta procura allegata in foglio separato al presente atto, dall'Avv.
Massimiliano Rollo, del Foro di Palmi, C.F. C.F._6
APPELLATI
NONCHE'
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
(C.F. ) e , nato a [...] il [...] C.F._7 Controparte_5
e residente in [...]
APPELLATI non costituiti
All'esito dell'udienza del 28.10.2025 la causa era posta in decisione in data 7.11.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : < Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni Parte_1
istanza, eccezione e difesa, riformare l'ordinanza impugnata e, per l'effetto : 1) ritenere e dichiarare
che l'avv. ha diritto di ottenere da Parte_1 CP_1 CP_4 Controparte_5
, e in solido o disgiuntamente a
[...] Controparte_2 Parte_2 Controparte_3
titolo di risarcimento danni per dolo o colpa il pagamento della somma di €.32.467,22, o quell'altra
somma risultante, per le attività professionali giudiziali sopra specificate o a titolo di compensi,
nonché il liquidatore per l'intero importo a titolo di responsabilità per Controparte_3
l'inosservanza dei doveri di professionalità e diligenza e/o per dolo;
3) per l'effetto, ordinare ai suddetti
di pagare all'avv. la somma dianzi indicata, oltre gli interessi di mora su base Parte_1
giornaliera ad un tasso pari al tasso Euribor di riferimento maggiorato di otto punti ed oltre il
maggiore danno ai sensi dell'art.1224, 2° comma, c.c. a titolo di svalutazione monetaria o nei termini
della differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore
a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma
dell'art.1284 c.c. dalle singole prestazioni al soddisfo;
4) con vittoria di spese di entrambi i gradi del
2 giudizio. >>;
Per , , e : << In via CP_1 Controparte_2 Parte_2 Controparte_3
preliminare: - Accertare e dichiarare la carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c dell'atto di appello
proposto dall'Avv. , per tutti i motivi illustrati in narrativa e per l'effetto dichiarare Parte_1
l'inammissibilità di detto appello;
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto
dall'Avv. ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi illustrati in narrativa;
- Parte_1
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dall'Avv. ai sensi Parte_1
dell'art. 345 c.p.c. per tutti i motivi illustrati in narrativa;
Nel merito: - rigettare tutte domande di
cui all'Atto di Appello proposto dall'Avv. in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1
e comunque non provate, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare
integralmente l'impugnata Ordinanza emessa in data 11/05/2020 dal Tribunale Civile di BO
Valentia, G.I. Dott. Francesco Maria Antonio Buggè, a conclusione del procedimento n. 694/2016 di
R.G.; - In ogni caso condannare parte appellante alla refusione delle spese e compensi del doppio grado
di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che, a tal uopo, dichiara di
aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. >>
I FATTI
Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. l'Avv. conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale Civile di BO Valentia i sig.ri , CP_1 CP_4
, , e Controparte_5 Controparte_2 Parte_2 Controparte_3
richiedendo agli stessi, quali ex soci della cessata società DO della Scala S.r.L., il pagamento, in solido o in ragione delle rispettive quote sociali, della residua somma di €
28.759,07, detratto l'acconto già ricevuto di € 10.768,30, allo stesso asseritamente ancora dovuta per le prestazioni professionali dallo stesso professionista svolte su incarico e nell'interesse della cessata società DO della Scale S.r.L.;
In particolare, con il ricorso suddetto, parte appellante, sosteneva che la società
DO della Scala S.r.L. agli inizi del mese di giugno 1997 gli aveva conferito incarico per intraprendere un procedimento per decreto ingiuntivo nei confronti del sig. Pt_3
per il pagamento della somma di vecchie £ 33.564.520, nonché altro analogo incarico
[...]
per proporre ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del sig. per il Persona_1
3 pagamento della somma di vecchie £ 33.564.520;
Ed ancora, parte appellante deduceva come in ragione dei due sopra detti incarichi aveva seguito la società nei conseguenti procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo promossi dinanzi al Tribunale di BO Valentia dagli ingiunti nonché nelle relative procedure di recupero crediti ed in particolare:
nei confronti di Parte_3
1) ricorso per decreto ingiuntivo n° 38/1997 RG del 30/06/1997 con il quale veniva ingiunto a di pagare la somma di £ 33.564.520 nonché le spese del Parte_3
procedimento monitorio liquidate in £ 575.000 per diritti, £ 420.000 per onorari e £ 105.000
per spese;
2) procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n° 2296/1997 RG concluso con sentenza n° 28/2010 depositata il 23/02/2010 con condanna degli opponenti alle spese di lite liquidate in € 200,00 per spese, € 800,00 per diritti ed € 1.100,00 per onorari;
3) atto di precetto per il pagamento delle anzidette somme notificato il 29/10/2010;
4) giudizio di opposizione ad atto di precetto n° 2055/2010 RG con in via incidentale istanza di sospensione dell'esecuzione avente numero 2055-1/2010 conclusi con sentenza n°
601/2013 del 05/10/2013 con cui è stata dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento alla proposta opposizione e compensate le spese del giudizio;
nei confronti di : Persona_1
1) ricorso per decreto ingiuntivo n° 37/1997 RG del 30/06/1997 con il quale veniva ingiunto a di pagare la somma di £ 33.564.520 nonché le spese Persona_1
del procedimento monitorio liquidate in £ 475.000 per diritti, £ 420.000 per onorari e £ 105.000 per spese;
2) procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n° 2297/1997 RG concluso con sentenza n° 125/2003 depositata il 21/07/2003 con condanna dell'opponente alle spese di lite liquidate in € 1.300,00;
3) giudizio di appello avverso la sentenza n° 125/2003 iscritto al n° 1683/2003 RG
cancellato ex art. 309 c.p.c. il 12/06/2012;
4 4) atto di precetto per il pagamento delle anzidette somme e procedura espropriativa presso terzi iscritta al numero 4097/2004 RG conclusa con dichiarazione negativa del terzo Banca Carime S.p.A.;
5) procedimento di opposizione all'esecuzione iscritto al n° 3180/2005 RG concluso con sentenza n° 130/2008 depositata il 30/05/2008 con il quale è stata rigettata l'opposizione e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite per €
1.200,00;
6) procedimento di espropriazione immobiliare iscritta al numero 21/2006 RGEI del
Tribunale di Vivo Valentia con annesso atto di intervento dell'Avv. Pt_1
relativo alle spese liquidate nella sentenza n° 130/2008 concluso con ordinanza del
17/05/2011 depositata il 18/05/2011 con cui veniva determinata la somma dovuta dal debitore in complessivi € 36.863,07di cui € 29.340,07 quale somma dovuta alla creditrice DO della Scala S.r.L. ed € 7.523,00 per diritti ed onorari
“equitativamente liquidati all'avv. sulla base dell'attività espletata Pt_1
comprese spese documentate e spese di acconto custode (€ 530,00) e c.t.u. (€
450,00) per come già versati dal creditore procedente”.
L'Avv. rilevava, ancora di avere redatto, nell'interesse della società Pt_1
DO della Scala S.r.L. un contratto di cessione crediti tra essa società, nella persona del liquidatore , e;
Controparte_3 Controparte_6
Per tale ragione sosteneva di essere creditore nei confronti della società DO
della Scala S.r.L. per le cause contro delle seguenti somme: “a) € 690,71 di Parte_3
cui € 54,23 per spese, compensi, compresi rimborso spese generali 12,5, CPA 2% ed IVA 20%
a suo tempo vigenti per il ricorso per decreto ingiuntivo, per come liquidati;
b) € 2.972,32,
di cui € 200,00 per spese, per compensi comprensivi di rimborso spese generali 15%, CPA
4% ed IVA 22% per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per come liquidate con la sentenza;
c) € 748,46, di cui € 129,80 per spese, per compensi comprensivi dei dianzi indicati accessori, per l'atto di precetto;
di € 10.584,45, compresi gli accessori di legge, per il giudizio di opposizione all'esecuzione; e) € 2.462,25, compresi gli accessori di legge per il giudizio relativo alla domanda inibitoria”. Per le cause della Parte_4
5
[...] contro delle seguenti somme: “a) € € 690,71 di cui € 54,23 per spese, Persona_1
compensi, compresi rimborso spese generali 12,5, CPA 2% ed IVA 20% al tempo vigenti per il ricorso per decreto ingiuntivo per come liquidati;
b) € 2.972,32, di cui € 200,00 per spese,
per compensi comprensivi di rimborso spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22% per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per come liquidati con la sentenza;
c) €
1.836,52, compresi gli accessori rimborso spese generali 15% CPA 4% ed IVA 22% per il giudizio di appello;
d) € 747,35, di cui 101,83 per spese, compresi rimborso spese generali
12,5%, CPA 2% ed IVA 20% vigenti al tempo, per l'atto di precetto del 6.11.2004; e) € 1.547,63,
di cui € 127,09 per spese, compresi rimborso spese generali 12,5% CPA 2% ed IVA 20% al tempo vigenti, per il procedimento di espropriazione presso terzi;
f) € 1.750,94 compresi rimborso spese generali 15%, 4% CPA ed IVA 22% per come liquidate con sentenza;
g) €
496,02, di cui 37,87 per spese, compresi rimborso spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%
per l'atto di precetto del 31/05/2005; g) € 8.847,07 , di cui € 726,42 per spese, compresi rimborso spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%; € 1.998,34, calcolati in base al DM
55/2004, compresi 12,5%, CPA 2%, IVA 20% per il contratto di cessione crediti” per un totale dovuto di € 39.231,33 cui andava detratto l'importo di € 10.768,30 già corrisposto dalla
DO della Scala S.r.L. ed imputato dal ricorrente: “€ 5.194,56 per il procedimento contro e , € 1.547,63 per il pignoramento presso terzi contro Parte_5 Parte_6
€ 1.280,42 per i decreti ingiuntivi contro e Persona_1 Parte_3 [...]
€ 1.998,34 per il contratto di cessione crediti, calcolati in base al DM 8/4/2004 n. Per_1
127” per un residuo ancora dovuto di € 28.759,07;
Ed ancora, parte appellante deduceva come il contratto di cessione dei crediti con sarebbe stato fittiziamente stipulato ai soli fini contabili di equilibrio di Controparte_6
bilancio per consentire la liquidazione. Ragione per la quale sosteneva atteso che la società
fosse stata liquidata “in data 11/09/2012 con una perdita di esercizio di € 300,00, la società
DO della Scala S.r.L. in data 10/11/2011 attraverso il liquidatore giusta Controparte_3
istanza da questi presentata nella detta qualità al Giudice dell'Esecuzione Immobiliare del tribunale
di BO Valentia ha incassato la somma accreditata dal suindicato di € 36.863,07” Persona_1
obbligati al pagamento del credito ancora dovuto dalla DO della Scala S.r.L. nei
6 confronti di esso ricorrente sarebbero, in ragione di tale sopravvenienza, in via successoria gli ex soci, in solido con il liquidatore i quali avrebbero, mediante tali artifici, “voluto
consapevolmente escludere il pagamento del debito nei confronti del ricorrente”;
Il procedimento, iscritto al numero 694/2016 di R.G. veniva originariamente assegnato, per la trattazione, all'adito Tribunale in Composizione Collegiale il quale fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 28/12/2016;
Si costituivano in giudizio, i sig.ri , , e CP_1 Controparte_2 Parte_2
eccependo, in via preliminare: al punto 1) della comparsa il difetto di Controparte_3
legittimazione passiva dei sig.ri , , e CP_1 Controparte_2 Parte_2 CP_3
in relazione a tutte le domande proposte nei loro confronti dall'Avv.
[...] Parte_1
Nel merito i comparenti deducevano: al punto 2) della comparsa l'insussistenza
[...]
della pretesa di pagamento avanzata nei loro confronti dall'Avv. in ragione Pt_1
dell'avvenuto integrale pagamento da parte della stessa società di tutte le somme a suo tempo pattuite con il professionista per lo svolgimento degli incarichi allo stesso conferiti;
al punto 3) della comparsa la prescrizione della domanda di pagamento formulata dall'Avv.
in ragione dell'intervenuto decorso del termine presuntivo di prescrizione dettato Pt_1
dall'art. 2956 c.c.; al punto 4) della compara l'eccessività delle richieste di pagamento formulate nei loro confronti dall'Avv. da determinarsi, al più, ai sensi dell'art. 2233 Pt_1
c.c.; nonché, al punto 5) della comparsa, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in ragione della non sommarietà della causa qualificata, dal professionista ricorrente, come azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. e,
quindi, da provarsi secondo gli ordinari canoni di prova di cui all'art. 2297 c.c..
All'udienza del 07/06/2017 il Tribunale Collegiale di BO Valentia, rilevato che il giudizio introdotto dall'Avv. aveva ad oggetto una domanda di risarcimento danni, Pt_1
così come qualificata dall'odierno appellante, e ritenuto che tale domanda non rientri nell'ambito dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 che sancisce la competenza del tribunale in composizione collegiale rimetteva, per l'effetto, gli atti al Presidente del tribunale per le valutazioni di competenza.
Con successivo provvedimento presidenziale il predetto giudizio veniva assegnato
7 per la trattazione al G.I. Dott.ssa Emanuela Rizzi che fissava l'udienza del 22.01.2018 per la prosecuzione, dinanzi a sé, della causa;
A seguito di ulteriori rinvii, all'udienza del 03.03.2020 il G.I. Dott. Francesco Maria Antonio
Buggè, nelle more subentrato nel ruolo, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base delle deduzioni e dei documenti depositati in atti, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.
All'esito del giudizio iscritto sub R.G.A.C. n. 694/2016, il Tribunale di BO Valentia
emetteva ordinanza ex att. 702 bis e ss. c.p.c., depositata il 11/05/2020 , con la quale così
provvedeva : “il Tribunale di BO Valentia, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
DICHIARA la contumacia dei resistenti non costituiti;
RIGETTA la domanda proposta da parte
ricorrente; CONDANNA il sig. al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti Pt_1
costituiti che liquida in € 10.155,60, oltre i.v.a. e rimborso forfettario come per legge, con distrazione
a favore del legale antistatario”.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato l'Avv. Parte_1
interponeva appello avverso la suddetta ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. al fine di ottenerne la riforma dei seguenti motivi:
- Con il primo motivo d'appello eccepiva l'erroneità, illogicità ed insufficiente motivazione dell'ordinanza nelle parti in cui è stata ritenuta l'applicazione del principio della ragione più liquida e qualificata la domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c.
- Con il secondo motivo d'appellante eccepiva l'erroneità ed illegittimità
dell'ordinanza nelle parti in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda per l'estinzione della società ex art. 2495 c.c , nonché, quella, ai sensi dell'art. 2043
c.c., per non essere stata fornita la prova del fatto illecito e del nesso causale del danno conseguenza.
- Con il terzo motivo d'appello lamentava l'erroneità dell'ordinanza riguardo alla condanna delle spese del giudizio ed all'ammontare liquidato, nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di indicare i motivi, relativi al grado di
8 complessità, secondo le quali le stesse andavano liquidate per il valore medio delle tariffe.
Si costituivano con comparsa di costituzione e risposta i SI.ri , CP_1 CP_2
e eccependo in via preliminare:
[...] Parte_2 Controparte_3
- La nullità dell'atto di appello per inesistenza giuridica della notificazione contente il file spedito in formato “.doc” anziché nell'obbligatorio formato “.pdf”;
- La nullità dell'atto di appello per inesistenza giuridica della notificazione per la violazione del disposto di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 53/1994: mancata indicazione nell'oggetto del messaggio PEC della dizione “notifica ai sensi della
Legge n. 53/1994”;
- L'inammissibilità dell'appello per intervenuto ampliamento del petitum.
- L'inammissibilità dell'appello per assenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e per manifesta infondatezza ai sensi ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito chiedeva il rigetto integrale dell'avverso gravame.
Alla prima udienza di comparizione tenutasi in data 27.10.2020 le parti insistevano nelle rispettive posizioni;
la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2023.
A tale udienza svoltasi ai sensi dell'art. 127 e 127 ter c.p.c la Corte rinviava la causa all'udienza del 10.12.2024 per i medesimi incombenti.
A seguito della soppressione Terza Sezione Civile l'udienza suddetta veniva anticipata al 28.10.2025.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni;
la Corte con Ordinanza del 07.11.2025
tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di e CP_4 [...]
, non costituiti nel presente giudizio. CP_5
Esaminando in via preliminare le eccezioni preliminari di nullità ed inammissibilità
9 dell'appello principale avanzate dagli odierni appellati, ritiene questa Corte che le stesse debbano essere disattese.
Con la prima eccezione preliminare, gli appellati deducono la nullità dell'atto di appello per inesistenza giuridica della notificazione contenente file spedito in formato “doc”.
Ebbene, in merito a tale questione, occorre anzitutto segnalare come la Suprema Corte
con Ordinanza n. 4505/2019 ha stabilito il principio secondo cui : “giova rammentare che
l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la
nullità se la consegna telematica – nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf' – ha
comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello
scopo legale (Cass., SU, n. 7665/2016).”
In sostanza, il Supremo Collegio con l'ordinanza sopra richiamata ha precisato come la nullità di un atto di appello per inesistenza della notifica a causa del formato .Doc anziché
.pdf non è automatica, poiché la notifica telematica può essere considerata valida se ha comunque raggiunto il suo scopo di portare l'atto a conoscenza del destinatario.
Inoltre, sempre in tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione
(soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione ( Cassazione con ordinanza del 30 ottobre 2023, n. 30082.).
Sempre in merito a tale aspetto, occorre considerare, inoltre, come del tutto infondato risulta anche quanto sostenuto dagli appellati in merito alla mancata certificazione della firma da parte dell'appellante, la quale a loro parere può essere attestata solo dall'estensione
“.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta “busta crittografata”
contenente al suo interno il documento originale, ovvero l'evidenza informatica del mezzo adoperato e la chiave di verifica.
Ebbene, anche in merito a tale questione la Suprema Corte ha avuto modo di precisare,
come anche qualora l'atto di citazione fosse stato in realtà privo di qualsivoglia sottoscrizione ciò non verrebbe a comportare la nullità, difatti la stessa ha affermato il principio secondo cui “Questa Corte, infatti, ha già più volte affermato che la mancanza della
10 sottoscrizione del difensore, nella copia dell'atto introduttivo del giudizio notificata al convenuto, non
ne comporta la nullità, quando dalla copia dell'atto di citazione notificato, pur priva della firma del
difensore, sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da
procuratore abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello
scopo d'un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, e non già la sua riferibilità alla persona
che ne appare l'autore. “( Cass. Sez.3 , Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11739).
È da ritenersi, inoltre, infondata la seconda eccezione preliminare concernente la presunta inammissibilità dell'atto di citazione a causa dell'omessa indicazione nell'oggetto del messaggio pec della dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
Ebbene, in merito a tale aspetto occorre anzitutto richiamare quanto previsto dal legislatore all'art. 3 bis, comma 4, della Legge 53/1994 (legge sulla notificazione a mezzo
PEC) il quale impone come nell'oggetto del messaggio PEC debba essere specificata la dicitura “notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994”.
Su tale questione, occorre considerare come la Cassazione con orientamento oramai consolidato, ha chiarito che la violazione delle norme tecniche di notifica via PEC determina la nullità e non l'inesistenza, a meno che l'atto non sia del tutto mancante o effettuato a persone o luoghi senza alcun riferimento al destinatario.
In particolare, il Supremo Collegio ha precisato come “l'irritualità della notificazione di un
atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha
comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo
legale (Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466 – 02; fattispecie relativa alla mancata
indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del
1994”). Più in generale, però, deve dirsi che pure le notifiche a mezzo PEC opera il principio della
sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3, (Sez. U,
Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017, Rv.
645225 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 24568 del 05/10/2018, Rv. 651155 – 03).”
In virtù, dunque, del principio sopra richiamato, anche una eventuale nullità attinente alla notificazione in parola, verrebbe in ogni caso sanata – come più volte ribadito dagli
– dal raggiungimento dello scopo della notificazione stessa ex art. 156 comma 3 Parte_7
11 c.p.c.
Inoltre, con ordinanza 19814/2016 la Corte di Cassazione, Sezione VI civile, si è
pronunciata sulla validità di una notifica PEC il cui messaggio era privo, nel campo
«oggetto», della dizione «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
Al proposito, va rammentato anche che l'inserimento di tale dizione è previsto dall'art. 3-
bis, comma 4, della legge 53/1994, e che – per il successivo art. 11 – le notifiche disciplinate dalla legge medesima sono nulle, fra l'altro, «se non sono osservate le disposizioni di cui agli
articoli precedenti».
In conclusione, questa Corte ritiene dover rigettare quanto sopra dedotto dagli odierni appellati;
difatti, nel caso di specie seppur la notifica dell'atto di citazione in appello, posta in essere da parte appellante, presenti i suddetti vizi, la stessa risulta comunque sanata dal raggiungimento dello scopo ovvero dalla costituzione dei medesimi appellati che hanno puntualmente contestato l'atto d'impugnazione in ogni parte e nel merito.
Questa Corte ritiene del tutto infondata, anche la terza eccezione preliminare proposta dagli odierni appellati riguardante l'inammissibilità dell'appello per intervenuto ampliamento del petitum e ciò per aver parte appellante richiesto nella propria domanda risarcimento danni una somma notevolmente superiore a quella richiesta nell'originariamente richiesto nel precedente grado di giudizio.
Ebbene, in merito a tale questione occorre anzitutto precisare come l'inammissibilità
dell'appello per intervenuto ampliamento del petitum si verifica quando la parte, nel giudizio di secondo grado, formula una domanda nuova, modificando la richiesta originaria in modo radicale e sostanziale, così da alterare l'oggetto della controversia e i fatti su cui si
è svolto il contraddittorio di primo grado. Una mera specificazione o quantificazione diversa, se non introduce fatti costitutivi nuovi, può essere ammessa.
Su tale questione il Supremo Collegio ha più volte avuto modo di esprimersi in particolare con sentenza n. 834/2019 ha fissato il principio secondo cui : ” la diversa
quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta
prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto,
non dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art.345 cod.
12 proc. civ..”
Ed ancora, con Ordinanza del 18 novembre 2022, n. 34039, la Corte di Cassazione ha ribadito: “Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della causa petendi,
quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo
impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti
il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di
indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo
da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo
grado e sulla quale non si è svolto in tale fase il contraddittorio”.
In ultimo, gli odierni appellanti eccepiscono sempre in via preliminare l'inammissibilità
dell'appello per assenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Premesso che si tratta di un'eccezione estremamente generica, è indubbio come l'appello sia stato formulato e redatto nel pieno rispetto nel rispetto dell'art. 342 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può
essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato, non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-
giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I, 11.10.2006,
n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che
13 costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre,
non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità
dell'appello di essere. Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dei SI.ri CP_4
e che, sebbene regolarmente citati, non hanno inteso costituirsi. Controparte_5
Passando ad esaminare il merito dell'appello, ritiene questa Corte lo stesso in toto infondato per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato, dei risultati della fase istruttoria nonché
del percorso logico-giuridico tenuto dal giudice di primo grado.
Con il primo motivo d'appello parte appellante lamenta l'errata ed insufficiente motivazione dell'ordinanza laddove il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile il principio della ragione più liquida ex art. 276 c.p.c. e, di conseguenza, qualificato la domanda di responsabilità aquiliana atipica ex art.2043 c.c. ritenendo, pertanto, di doversi escludere l'azione di responsabilità ex art.2476 c.c. essendo di competenza della sezione specializzata delle imprese.
Tale motivo è del tutto infondato.
È bene evidenziare, come nel caso che ci occupa, non può che trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2043 c.c., in quanto parte appellante nei propri atti
14 introduttivi sia del precedente che dell'odierno grado di giudizio ha chiesto il risarcimento del danno agli ex soci per l'attività della società.
Difatti, nella fattispecie in esame, non può configurarsi alcuna azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., in quanto la stessa è di competenza della sezione specializzata imprese, così
come stabilito ai dell'art. 3, comma 2, lett. a del d.lvo 168/2003 “Istituzione di Sezioni
specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ” , a mente del quale:
“Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V,
capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22
luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite
all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e
coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli
concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario,
le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o
di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i
danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che
ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445,
terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503,
secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
Inoltre, occorre considerare come l'art. 2476 c.c. nonostante preveda una responsabilità di natura contrattuale, non esclude la possibilità per il singolo socio o per il terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori ad agire per il risarcimento del danno, così come accaduto nel caso in esame;
difatti, il comma 7 della norma in esame, prevede che: “Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto
al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati
da atti dolosi o colposi degli amministratori.”.
In conclusione, in virtù di quanto sopra esposto, risulta del tutto corretta l'applicazione
15 da parte del giudice di prime cure del principio della ragione più liquida, e ciò, anche alla luce, di quanto recentemente precisato dalla Suprema Corte “… il principio della “ragione
più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base
della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità
di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di
celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano
dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo
dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ.,
Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
In virtù delle ragioni e dei principi sopra richiamati questa Corte rigetta il motivo appena scrutinato.
Con il secondo motivo di appello parte appellante lamenta da parte del giudice di prime cure l'erronea valutazione laddove ha inteso rigettare la domanda dalla stessa avanzata per l'estinzione della società ex art. 2495 c.c., nonché, quella ai sensi dell'art. 2043 c.c. per non essere stata fornita prova del fatto illecito, del nesso causale, del danno evento e del danno conseguenza.
In particolare, con il motivo suddetto parte appellante lamenta come il giudice di prime cure non abbia tenuto in debita considerazione il fatto che sia nelle scritture contabili che nel bilancio finale non sono state riportate né l'incasso dell'importo somma di euro
36.863,07, costituente il ricavato del pignoramento immobiliare contro , Persona_1
il quale ha incamerato anche la somma di euro 7.523,000, liquidata a titolo di diritti e onorari al difensore, che con la sottrazione delle spese anticipate dalla società di euro
980,00 ammontano ad euro 6.543,00 oltre accessori, né l'annotazione del credito vantato nei confronti degli eredi di che supera il predetto importo ricavato da Parte_3
, il quale a seguito dei provvedimenti giudiziari, costituiva già un credito Persona_1
certo, liquido ed esigibile.
Ebbene in merito a tale questione occorre, anzitutto, richiamare quanto previsto dall'art. 2495 c.c. a mente del quale: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono
chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della
16 società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei
confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di
liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima
sede della società.”
In merito a tale aspetto la Suprema Corte con Ordinanza n. 22254/2025 ha ribadito il principio secondo cui : “Orbene, in relazione alle questioni che vengono in rilievo nel presente
giudizio, di società cancellata dal registro delle imprese, di successione dei soci e di legittimazione,
sia sostanziale che processuale, si sono recentemente espresse le Sezioni unite di questa Corte con
la sentenza n. 3625/2025 in cui il Supremo consesso, muovendo dall'esame della disposizione di
cui all'art. 2495, secondo comma, ora terzo comma cod. civ., dettato in materia di responsabilità
dei soci dopo la cancellazione della società, dà continuità all'interpretazione fornita dalle medesime
Sezioni unite nelle sentenze del 12/03/2013, nn. 6070, 6071 e 6072, ribadendo gli effetti sostanziali
e processuali dell'estinzione che in tali sentenze si affermava essere originati da tale disposizione.
9.1. Sul piano sostanziale, affermano le Sezioni unite che, «qualora all'estinzione della società, di
persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il
venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, “si determina un fenomeno
di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che
sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne
rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda
che, 'pendente societate', fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai
soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché
azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto
bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato
espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore
di una più rapida conclusione del procedimento estintivo»
Ebbene, in virtù del principio sopra richiamato gli ex soci rispondono limitatamente a quanto percepito nel bilancio finale di liquidazione.
17 Nella fattispecie in esame occorre segnalare come la società DO della Scala S.r.l. è
stata liquidata in data 11.09.2012 con una perdita di esercizio - come documentalmente dimostrato - di euro 300,00.
Da come questa Corte ha potuto rilevare, mediante un'attenta analisi della documentazione presente nel fascicolo del precedente ed odierno grado di giudizio, la società DO della Scala S.r.l al fine di far fronte al saldo dei compensi dell'Avv.
non disponendo di un ulteriore liquidità finanziaria cui attingere nonché Pt_1
considerata l'assoluta incertezza sulle effettive possibilità di recupero delle somme nei confronti del SI. e , in data 11.07.2008 la stessa cedeva Parte_3 Persona_1
i predetti crediti al SI. che li acquistava per somma di euro 7.430,00. Controparte_6
In seguito, in data 26/10/2011, a seguito dell'avvenuto pagamento da parte del debitore della somma oggetto di pignoramento, il liquidatore provvedeva a Persona_1
richiedere al Tribunale di BO Valentia l'autorizzazione all'incasso delle somme depositate che, successivamente al prelievo, venivano versate, a mezzo vaglia postale del
25/11/2011, in favore del sig. , quale cessionario dei crediti della Controparte_6
DO della Scala S.r.L. in forza del contratto sottoscritto in data 11/07/2008.
Ordunque, in ragione di quanto sopra detto e dimostrato risulta di tutta evidenza come la società oggi appellata non ha beneficiato di alcuna sopravvenienza attiva e che le suddette somme non avrebbero potuto essere inserite nel bilancio finale, competenza del cessionario sig. e non della società appellata e ciò in virtù del Controparte_6
summenzionato contratto di cessione.
In conclusione, occorre segnalare, come il giudice di prime di cure si è correttamente determinato laddove ha rigetto la suddetta domanda proposta da parte appellate, in quanto – oltre a quanto detto sopra - la stessa non ha fornito alcuna prova né di essere creditore della società né che - in base al bilancio finale di liquidazione - vi sia stata la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio in favore dei soci e che una quota di tale attivo sia stata da questi riscossa.
In merito a tale tema la Suprema Corte ha stabilito come in tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha
18 natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore,
affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente,
liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni,
astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti;
grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti. Diversamente, ove vi sia stata una ripartizione dell'attivo a favore dei soci e il creditore agisca facendo valere la loro responsabilità "limitata", l'attore è tenuto a provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal socio in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio, poiché è attraverso la vicenda successoria "ex lege" che il medesimo socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, divenendo la percezione della quota dell'attivo sociale elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato.( Cass. civ. n. 521/2020).
A tanto consegue il rigetto del motivo d'appello.
Con il terzo ed ultimo motivo di appello parte appellante lamenta l'erroneità
dell'ordinanza con riguardo alla condanna delle spese ed al loro ammontare.
Con tale motivo, in particolare l'Avv. sostiene come il giudice di prime cure Pt_1
abbia omesso di indicare i motivi, relativi al grado di complessità, secondo i quali le stesse andavano liquidate per il valore medio delle tariffe e ciò in ragione del fatto che le spese liquidate sarebbero, comunque, superiori a quelle previste dal D.M. 55/20104, che pur includendo tutte e quattro le fasi ( studio, introduttiva, istruttoria o di trattazione e decisionale) , risulterebbero essere complessivamente di euro 7.254,00 , quando, invece
19 non vi sono state la fase istruttoria e quella decisionale.
Quanto sopra affermato da parte appellante risulta del tutto infondata, e ciò, in quanto,
il giudice di prime cure ha ben indicato i motivi relativi al grado di complessità; difatti,
nel provvedimento oggi oggetto di gravame è dato leggersi: “ le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate in favore dei soli resistenti costituiti , come da dispositivo tenuto
conto del valore della lite, del tariffario medio e con l'aumento relativo alla difesa di più parti, con
distrazione a favore del legale che si è dichiarato antistatario”.
In virtù, dunque, di quanto detto sopra detto anche il suddetto motivo d'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
A dell'ulteriore importo a titolo Controparte_7
di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma
1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228
del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Avv. nei confronti dei SI.ri , Parte_1 CP_1
, , appellati costituiti nonché nei Controparte_2 Parte_2 Controparte_3
confronti di e odierni appellati rimasti contumaci, CP_4 Controparte_5
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. pubblicata il 11.05.2020, emessa dal Tribunale
di BO Valentia all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 694/2016, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia dei sig.ri e;
CP_4 Controparte_5
2) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza ex art 702 bis e ss. c.p.c. del Tribunale di BO
Valentia.
3) condanna dall'Avv. in favore degli appellati delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio che liquida in euro 9.991,00 oltre accessori come legge.
20 2) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dall'Avv.
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1
l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
21
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 773/2020 RGAC vertente
TRA
, avvocato, nato a [...] il [...], C.F.: , difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
da sè stesso ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Carlo V n.156, presso lo studio dell'avv. Fabrizio SIillò.;
APPELLANTE
E
I sig.ri , nato a [...] il [...], residente in [...]
nr.19, C.F. , nata a [...] il [...] ed C.F._2 Controparte_2
ivi residente a[...], codice fiscale n. , C.F._3 Parte_2
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], cod. fisc.
e , nato a [...] il [...] e C.F._4 Controparte_3
residente in [...], C.F. tutti C.F._5
1 rappresentati e difesi, giusta procura allegata in foglio separato al presente atto, dall'Avv.
Massimiliano Rollo, del Foro di Palmi, C.F. C.F._6
APPELLATI
NONCHE'
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
(C.F. ) e , nato a [...] il [...] C.F._7 Controparte_5
e residente in [...]
APPELLATI non costituiti
All'esito dell'udienza del 28.10.2025 la causa era posta in decisione in data 7.11.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : < Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni Parte_1
istanza, eccezione e difesa, riformare l'ordinanza impugnata e, per l'effetto : 1) ritenere e dichiarare
che l'avv. ha diritto di ottenere da Parte_1 CP_1 CP_4 Controparte_5
, e in solido o disgiuntamente a
[...] Controparte_2 Parte_2 Controparte_3
titolo di risarcimento danni per dolo o colpa il pagamento della somma di €.32.467,22, o quell'altra
somma risultante, per le attività professionali giudiziali sopra specificate o a titolo di compensi,
nonché il liquidatore per l'intero importo a titolo di responsabilità per Controparte_3
l'inosservanza dei doveri di professionalità e diligenza e/o per dolo;
3) per l'effetto, ordinare ai suddetti
di pagare all'avv. la somma dianzi indicata, oltre gli interessi di mora su base Parte_1
giornaliera ad un tasso pari al tasso Euribor di riferimento maggiorato di otto punti ed oltre il
maggiore danno ai sensi dell'art.1224, 2° comma, c.c. a titolo di svalutazione monetaria o nei termini
della differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore
a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma
dell'art.1284 c.c. dalle singole prestazioni al soddisfo;
4) con vittoria di spese di entrambi i gradi del
2 giudizio. >>;
Per , , e : << In via CP_1 Controparte_2 Parte_2 Controparte_3
preliminare: - Accertare e dichiarare la carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c dell'atto di appello
proposto dall'Avv. , per tutti i motivi illustrati in narrativa e per l'effetto dichiarare Parte_1
l'inammissibilità di detto appello;
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto
dall'Avv. ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per tutti i motivi illustrati in narrativa;
- Parte_1
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dall'Avv. ai sensi Parte_1
dell'art. 345 c.p.c. per tutti i motivi illustrati in narrativa;
Nel merito: - rigettare tutte domande di
cui all'Atto di Appello proposto dall'Avv. in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1
e comunque non provate, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare
integralmente l'impugnata Ordinanza emessa in data 11/05/2020 dal Tribunale Civile di BO
Valentia, G.I. Dott. Francesco Maria Antonio Buggè, a conclusione del procedimento n. 694/2016 di
R.G.; - In ogni caso condannare parte appellante alla refusione delle spese e compensi del doppio grado
di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che, a tal uopo, dichiara di
aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. >>
I FATTI
Con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ. l'Avv. conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale Civile di BO Valentia i sig.ri , CP_1 CP_4
, , e Controparte_5 Controparte_2 Parte_2 Controparte_3
richiedendo agli stessi, quali ex soci della cessata società DO della Scala S.r.L., il pagamento, in solido o in ragione delle rispettive quote sociali, della residua somma di €
28.759,07, detratto l'acconto già ricevuto di € 10.768,30, allo stesso asseritamente ancora dovuta per le prestazioni professionali dallo stesso professionista svolte su incarico e nell'interesse della cessata società DO della Scale S.r.L.;
In particolare, con il ricorso suddetto, parte appellante, sosteneva che la società
DO della Scala S.r.L. agli inizi del mese di giugno 1997 gli aveva conferito incarico per intraprendere un procedimento per decreto ingiuntivo nei confronti del sig. Pt_3
per il pagamento della somma di vecchie £ 33.564.520, nonché altro analogo incarico
[...]
per proporre ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del sig. per il Persona_1
3 pagamento della somma di vecchie £ 33.564.520;
Ed ancora, parte appellante deduceva come in ragione dei due sopra detti incarichi aveva seguito la società nei conseguenti procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo promossi dinanzi al Tribunale di BO Valentia dagli ingiunti nonché nelle relative procedure di recupero crediti ed in particolare:
nei confronti di Parte_3
1) ricorso per decreto ingiuntivo n° 38/1997 RG del 30/06/1997 con il quale veniva ingiunto a di pagare la somma di £ 33.564.520 nonché le spese del Parte_3
procedimento monitorio liquidate in £ 575.000 per diritti, £ 420.000 per onorari e £ 105.000
per spese;
2) procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n° 2296/1997 RG concluso con sentenza n° 28/2010 depositata il 23/02/2010 con condanna degli opponenti alle spese di lite liquidate in € 200,00 per spese, € 800,00 per diritti ed € 1.100,00 per onorari;
3) atto di precetto per il pagamento delle anzidette somme notificato il 29/10/2010;
4) giudizio di opposizione ad atto di precetto n° 2055/2010 RG con in via incidentale istanza di sospensione dell'esecuzione avente numero 2055-1/2010 conclusi con sentenza n°
601/2013 del 05/10/2013 con cui è stata dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento alla proposta opposizione e compensate le spese del giudizio;
nei confronti di : Persona_1
1) ricorso per decreto ingiuntivo n° 37/1997 RG del 30/06/1997 con il quale veniva ingiunto a di pagare la somma di £ 33.564.520 nonché le spese Persona_1
del procedimento monitorio liquidate in £ 475.000 per diritti, £ 420.000 per onorari e £ 105.000 per spese;
2) procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n° 2297/1997 RG concluso con sentenza n° 125/2003 depositata il 21/07/2003 con condanna dell'opponente alle spese di lite liquidate in € 1.300,00;
3) giudizio di appello avverso la sentenza n° 125/2003 iscritto al n° 1683/2003 RG
cancellato ex art. 309 c.p.c. il 12/06/2012;
4 4) atto di precetto per il pagamento delle anzidette somme e procedura espropriativa presso terzi iscritta al numero 4097/2004 RG conclusa con dichiarazione negativa del terzo Banca Carime S.p.A.;
5) procedimento di opposizione all'esecuzione iscritto al n° 3180/2005 RG concluso con sentenza n° 130/2008 depositata il 30/05/2008 con il quale è stata rigettata l'opposizione e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite per €
1.200,00;
6) procedimento di espropriazione immobiliare iscritta al numero 21/2006 RGEI del
Tribunale di Vivo Valentia con annesso atto di intervento dell'Avv. Pt_1
relativo alle spese liquidate nella sentenza n° 130/2008 concluso con ordinanza del
17/05/2011 depositata il 18/05/2011 con cui veniva determinata la somma dovuta dal debitore in complessivi € 36.863,07di cui € 29.340,07 quale somma dovuta alla creditrice DO della Scala S.r.L. ed € 7.523,00 per diritti ed onorari
“equitativamente liquidati all'avv. sulla base dell'attività espletata Pt_1
comprese spese documentate e spese di acconto custode (€ 530,00) e c.t.u. (€
450,00) per come già versati dal creditore procedente”.
L'Avv. rilevava, ancora di avere redatto, nell'interesse della società Pt_1
DO della Scala S.r.L. un contratto di cessione crediti tra essa società, nella persona del liquidatore , e;
Controparte_3 Controparte_6
Per tale ragione sosteneva di essere creditore nei confronti della società DO
della Scala S.r.L. per le cause contro delle seguenti somme: “a) € 690,71 di Parte_3
cui € 54,23 per spese, compensi, compresi rimborso spese generali 12,5, CPA 2% ed IVA 20%
a suo tempo vigenti per il ricorso per decreto ingiuntivo, per come liquidati;
b) € 2.972,32,
di cui € 200,00 per spese, per compensi comprensivi di rimborso spese generali 15%, CPA
4% ed IVA 22% per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per come liquidate con la sentenza;
c) € 748,46, di cui € 129,80 per spese, per compensi comprensivi dei dianzi indicati accessori, per l'atto di precetto;
di € 10.584,45, compresi gli accessori di legge, per il giudizio di opposizione all'esecuzione; e) € 2.462,25, compresi gli accessori di legge per il giudizio relativo alla domanda inibitoria”. Per le cause della Parte_4
5
[...] contro delle seguenti somme: “a) € € 690,71 di cui € 54,23 per spese, Persona_1
compensi, compresi rimborso spese generali 12,5, CPA 2% ed IVA 20% al tempo vigenti per il ricorso per decreto ingiuntivo per come liquidati;
b) € 2.972,32, di cui € 200,00 per spese,
per compensi comprensivi di rimborso spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22% per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per come liquidati con la sentenza;
c) €
1.836,52, compresi gli accessori rimborso spese generali 15% CPA 4% ed IVA 22% per il giudizio di appello;
d) € 747,35, di cui 101,83 per spese, compresi rimborso spese generali
12,5%, CPA 2% ed IVA 20% vigenti al tempo, per l'atto di precetto del 6.11.2004; e) € 1.547,63,
di cui € 127,09 per spese, compresi rimborso spese generali 12,5% CPA 2% ed IVA 20% al tempo vigenti, per il procedimento di espropriazione presso terzi;
f) € 1.750,94 compresi rimborso spese generali 15%, 4% CPA ed IVA 22% per come liquidate con sentenza;
g) €
496,02, di cui 37,87 per spese, compresi rimborso spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%
per l'atto di precetto del 31/05/2005; g) € 8.847,07 , di cui € 726,42 per spese, compresi rimborso spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%; € 1.998,34, calcolati in base al DM
55/2004, compresi 12,5%, CPA 2%, IVA 20% per il contratto di cessione crediti” per un totale dovuto di € 39.231,33 cui andava detratto l'importo di € 10.768,30 già corrisposto dalla
DO della Scala S.r.L. ed imputato dal ricorrente: “€ 5.194,56 per il procedimento contro e , € 1.547,63 per il pignoramento presso terzi contro Parte_5 Parte_6
€ 1.280,42 per i decreti ingiuntivi contro e Persona_1 Parte_3 [...]
€ 1.998,34 per il contratto di cessione crediti, calcolati in base al DM 8/4/2004 n. Per_1
127” per un residuo ancora dovuto di € 28.759,07;
Ed ancora, parte appellante deduceva come il contratto di cessione dei crediti con sarebbe stato fittiziamente stipulato ai soli fini contabili di equilibrio di Controparte_6
bilancio per consentire la liquidazione. Ragione per la quale sosteneva atteso che la società
fosse stata liquidata “in data 11/09/2012 con una perdita di esercizio di € 300,00, la società
DO della Scala S.r.L. in data 10/11/2011 attraverso il liquidatore giusta Controparte_3
istanza da questi presentata nella detta qualità al Giudice dell'Esecuzione Immobiliare del tribunale
di BO Valentia ha incassato la somma accreditata dal suindicato di € 36.863,07” Persona_1
obbligati al pagamento del credito ancora dovuto dalla DO della Scala S.r.L. nei
6 confronti di esso ricorrente sarebbero, in ragione di tale sopravvenienza, in via successoria gli ex soci, in solido con il liquidatore i quali avrebbero, mediante tali artifici, “voluto
consapevolmente escludere il pagamento del debito nei confronti del ricorrente”;
Il procedimento, iscritto al numero 694/2016 di R.G. veniva originariamente assegnato, per la trattazione, all'adito Tribunale in Composizione Collegiale il quale fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 28/12/2016;
Si costituivano in giudizio, i sig.ri , , e CP_1 Controparte_2 Parte_2
eccependo, in via preliminare: al punto 1) della comparsa il difetto di Controparte_3
legittimazione passiva dei sig.ri , , e CP_1 Controparte_2 Parte_2 CP_3
in relazione a tutte le domande proposte nei loro confronti dall'Avv.
[...] Parte_1
Nel merito i comparenti deducevano: al punto 2) della comparsa l'insussistenza
[...]
della pretesa di pagamento avanzata nei loro confronti dall'Avv. in ragione Pt_1
dell'avvenuto integrale pagamento da parte della stessa società di tutte le somme a suo tempo pattuite con il professionista per lo svolgimento degli incarichi allo stesso conferiti;
al punto 3) della comparsa la prescrizione della domanda di pagamento formulata dall'Avv.
in ragione dell'intervenuto decorso del termine presuntivo di prescrizione dettato Pt_1
dall'art. 2956 c.c.; al punto 4) della compara l'eccessività delle richieste di pagamento formulate nei loro confronti dall'Avv. da determinarsi, al più, ai sensi dell'art. 2233 Pt_1
c.c.; nonché, al punto 5) della comparsa, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in ragione della non sommarietà della causa qualificata, dal professionista ricorrente, come azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. e,
quindi, da provarsi secondo gli ordinari canoni di prova di cui all'art. 2297 c.c..
All'udienza del 07/06/2017 il Tribunale Collegiale di BO Valentia, rilevato che il giudizio introdotto dall'Avv. aveva ad oggetto una domanda di risarcimento danni, Pt_1
così come qualificata dall'odierno appellante, e ritenuto che tale domanda non rientri nell'ambito dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 che sancisce la competenza del tribunale in composizione collegiale rimetteva, per l'effetto, gli atti al Presidente del tribunale per le valutazioni di competenza.
Con successivo provvedimento presidenziale il predetto giudizio veniva assegnato
7 per la trattazione al G.I. Dott.ssa Emanuela Rizzi che fissava l'udienza del 22.01.2018 per la prosecuzione, dinanzi a sé, della causa;
A seguito di ulteriori rinvii, all'udienza del 03.03.2020 il G.I. Dott. Francesco Maria Antonio
Buggè, nelle more subentrato nel ruolo, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base delle deduzioni e dei documenti depositati in atti, tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.
All'esito del giudizio iscritto sub R.G.A.C. n. 694/2016, il Tribunale di BO Valentia
emetteva ordinanza ex att. 702 bis e ss. c.p.c., depositata il 11/05/2020 , con la quale così
provvedeva : “il Tribunale di BO Valentia, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
DICHIARA la contumacia dei resistenti non costituiti;
RIGETTA la domanda proposta da parte
ricorrente; CONDANNA il sig. al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti Pt_1
costituiti che liquida in € 10.155,60, oltre i.v.a. e rimborso forfettario come per legge, con distrazione
a favore del legale antistatario”.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato l'Avv. Parte_1
interponeva appello avverso la suddetta ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. al fine di ottenerne la riforma dei seguenti motivi:
- Con il primo motivo d'appello eccepiva l'erroneità, illogicità ed insufficiente motivazione dell'ordinanza nelle parti in cui è stata ritenuta l'applicazione del principio della ragione più liquida e qualificata la domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c.
- Con il secondo motivo d'appellante eccepiva l'erroneità ed illegittimità
dell'ordinanza nelle parti in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda per l'estinzione della società ex art. 2495 c.c , nonché, quella, ai sensi dell'art. 2043
c.c., per non essere stata fornita la prova del fatto illecito e del nesso causale del danno conseguenza.
- Con il terzo motivo d'appello lamentava l'erroneità dell'ordinanza riguardo alla condanna delle spese del giudizio ed all'ammontare liquidato, nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di indicare i motivi, relativi al grado di
8 complessità, secondo le quali le stesse andavano liquidate per il valore medio delle tariffe.
Si costituivano con comparsa di costituzione e risposta i SI.ri , CP_1 CP_2
e eccependo in via preliminare:
[...] Parte_2 Controparte_3
- La nullità dell'atto di appello per inesistenza giuridica della notificazione contente il file spedito in formato “.doc” anziché nell'obbligatorio formato “.pdf”;
- La nullità dell'atto di appello per inesistenza giuridica della notificazione per la violazione del disposto di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 53/1994: mancata indicazione nell'oggetto del messaggio PEC della dizione “notifica ai sensi della
Legge n. 53/1994”;
- L'inammissibilità dell'appello per intervenuto ampliamento del petitum.
- L'inammissibilità dell'appello per assenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e per manifesta infondatezza ai sensi ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito chiedeva il rigetto integrale dell'avverso gravame.
Alla prima udienza di comparizione tenutasi in data 27.10.2020 le parti insistevano nelle rispettive posizioni;
la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2023.
A tale udienza svoltasi ai sensi dell'art. 127 e 127 ter c.p.c la Corte rinviava la causa all'udienza del 10.12.2024 per i medesimi incombenti.
A seguito della soppressione Terza Sezione Civile l'udienza suddetta veniva anticipata al 28.10.2025.
A tale udienza, svoltasi ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., le parti depositavano le rispettive note scritte, precisando le conclusioni;
la Corte con Ordinanza del 07.11.2025
tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di e CP_4 [...]
, non costituiti nel presente giudizio. CP_5
Esaminando in via preliminare le eccezioni preliminari di nullità ed inammissibilità
9 dell'appello principale avanzate dagli odierni appellati, ritiene questa Corte che le stesse debbano essere disattese.
Con la prima eccezione preliminare, gli appellati deducono la nullità dell'atto di appello per inesistenza giuridica della notificazione contenente file spedito in formato “doc”.
Ebbene, in merito a tale questione, occorre anzitutto segnalare come la Suprema Corte
con Ordinanza n. 4505/2019 ha stabilito il principio secondo cui : “giova rammentare che
l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la
nullità se la consegna telematica – nella specie, in “estensione.doc”, anziché “formato.pdf' – ha
comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello
scopo legale (Cass., SU, n. 7665/2016).”
In sostanza, il Supremo Collegio con l'ordinanza sopra richiamata ha precisato come la nullità di un atto di appello per inesistenza della notifica a causa del formato .Doc anziché
.pdf non è automatica, poiché la notifica telematica può essere considerata valida se ha comunque raggiunto il suo scopo di portare l'atto a conoscenza del destinatario.
Inoltre, sempre in tema di notificazioni a mezzo PEC, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione
(soggetto notificante, destinatario e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione ( Cassazione con ordinanza del 30 ottobre 2023, n. 30082.).
Sempre in merito a tale aspetto, occorre considerare, inoltre, come del tutto infondato risulta anche quanto sostenuto dagli appellati in merito alla mancata certificazione della firma da parte dell'appellante, la quale a loro parere può essere attestata solo dall'estensione
“.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta “busta crittografata”
contenente al suo interno il documento originale, ovvero l'evidenza informatica del mezzo adoperato e la chiave di verifica.
Ebbene, anche in merito a tale questione la Suprema Corte ha avuto modo di precisare,
come anche qualora l'atto di citazione fosse stato in realtà privo di qualsivoglia sottoscrizione ciò non verrebbe a comportare la nullità, difatti la stessa ha affermato il principio secondo cui “Questa Corte, infatti, ha già più volte affermato che la mancanza della
10 sottoscrizione del difensore, nella copia dell'atto introduttivo del giudizio notificata al convenuto, non
ne comporta la nullità, quando dalla copia dell'atto di citazione notificato, pur priva della firma del
difensore, sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da
procuratore abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello
scopo d'un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, e non già la sua riferibilità alla persona
che ne appare l'autore. “( Cass. Sez.3 , Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11739).
È da ritenersi, inoltre, infondata la seconda eccezione preliminare concernente la presunta inammissibilità dell'atto di citazione a causa dell'omessa indicazione nell'oggetto del messaggio pec della dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
Ebbene, in merito a tale aspetto occorre anzitutto richiamare quanto previsto dal legislatore all'art. 3 bis, comma 4, della Legge 53/1994 (legge sulla notificazione a mezzo
PEC) il quale impone come nell'oggetto del messaggio PEC debba essere specificata la dicitura “notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994”.
Su tale questione, occorre considerare come la Cassazione con orientamento oramai consolidato, ha chiarito che la violazione delle norme tecniche di notifica via PEC determina la nullità e non l'inesistenza, a meno che l'atto non sia del tutto mancante o effettuato a persone o luoghi senza alcun riferimento al destinatario.
In particolare, il Supremo Collegio ha precisato come “l'irritualità della notificazione di un
atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha
comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo
legale (Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466 – 02; fattispecie relativa alla mancata
indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del
1994”). Più in generale, però, deve dirsi che pure le notifiche a mezzo PEC opera il principio della
sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3, (Sez. U,
Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017, Rv.
645225 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 24568 del 05/10/2018, Rv. 651155 – 03).”
In virtù, dunque, del principio sopra richiamato, anche una eventuale nullità attinente alla notificazione in parola, verrebbe in ogni caso sanata – come più volte ribadito dagli
– dal raggiungimento dello scopo della notificazione stessa ex art. 156 comma 3 Parte_7
11 c.p.c.
Inoltre, con ordinanza 19814/2016 la Corte di Cassazione, Sezione VI civile, si è
pronunciata sulla validità di una notifica PEC il cui messaggio era privo, nel campo
«oggetto», della dizione «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
Al proposito, va rammentato anche che l'inserimento di tale dizione è previsto dall'art. 3-
bis, comma 4, della legge 53/1994, e che – per il successivo art. 11 – le notifiche disciplinate dalla legge medesima sono nulle, fra l'altro, «se non sono osservate le disposizioni di cui agli
articoli precedenti».
In conclusione, questa Corte ritiene dover rigettare quanto sopra dedotto dagli odierni appellati;
difatti, nel caso di specie seppur la notifica dell'atto di citazione in appello, posta in essere da parte appellante, presenti i suddetti vizi, la stessa risulta comunque sanata dal raggiungimento dello scopo ovvero dalla costituzione dei medesimi appellati che hanno puntualmente contestato l'atto d'impugnazione in ogni parte e nel merito.
Questa Corte ritiene del tutto infondata, anche la terza eccezione preliminare proposta dagli odierni appellati riguardante l'inammissibilità dell'appello per intervenuto ampliamento del petitum e ciò per aver parte appellante richiesto nella propria domanda risarcimento danni una somma notevolmente superiore a quella richiesta nell'originariamente richiesto nel precedente grado di giudizio.
Ebbene, in merito a tale questione occorre anzitutto precisare come l'inammissibilità
dell'appello per intervenuto ampliamento del petitum si verifica quando la parte, nel giudizio di secondo grado, formula una domanda nuova, modificando la richiesta originaria in modo radicale e sostanziale, così da alterare l'oggetto della controversia e i fatti su cui si
è svolto il contraddittorio di primo grado. Una mera specificazione o quantificazione diversa, se non introduce fatti costitutivi nuovi, può essere ammessa.
Su tale questione il Supremo Collegio ha più volte avuto modo di esprimersi in particolare con sentenza n. 834/2019 ha fissato il principio secondo cui : ” la diversa
quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta
prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto,
non dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art.345 cod.
12 proc. civ..”
Ed ancora, con Ordinanza del 18 novembre 2022, n. 34039, la Corte di Cassazione ha ribadito: “Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, per modificazione della causa petendi,
quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo
impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti
il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di
indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo
da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo
grado e sulla quale non si è svolto in tale fase il contraddittorio”.
In ultimo, gli odierni appellanti eccepiscono sempre in via preliminare l'inammissibilità
dell'appello per assenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Premesso che si tratta di un'eccezione estremamente generica, è indubbio come l'appello sia stato formulato e redatto nel pieno rispetto nel rispetto dell'art. 342 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può
essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato, non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-
giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I, 11.10.2006,
n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che
13 costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre,
non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità
dell'appello di essere. Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la contumacia dei SI.ri CP_4
e che, sebbene regolarmente citati, non hanno inteso costituirsi. Controparte_5
Passando ad esaminare il merito dell'appello, ritiene questa Corte lo stesso in toto infondato per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato, dei risultati della fase istruttoria nonché
del percorso logico-giuridico tenuto dal giudice di primo grado.
Con il primo motivo d'appello parte appellante lamenta l'errata ed insufficiente motivazione dell'ordinanza laddove il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile il principio della ragione più liquida ex art. 276 c.p.c. e, di conseguenza, qualificato la domanda di responsabilità aquiliana atipica ex art.2043 c.c. ritenendo, pertanto, di doversi escludere l'azione di responsabilità ex art.2476 c.c. essendo di competenza della sezione specializzata delle imprese.
Tale motivo è del tutto infondato.
È bene evidenziare, come nel caso che ci occupa, non può che trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2043 c.c., in quanto parte appellante nei propri atti
14 introduttivi sia del precedente che dell'odierno grado di giudizio ha chiesto il risarcimento del danno agli ex soci per l'attività della società.
Difatti, nella fattispecie in esame, non può configurarsi alcuna azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., in quanto la stessa è di competenza della sezione specializzata imprese, così
come stabilito ai dell'art. 3, comma 2, lett. a del d.lvo 168/2003 “Istituzione di Sezioni
specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ” , a mente del quale:
“Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V,
capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22
luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite
all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e
coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli
concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario,
le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o
di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i
danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che
ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445,
terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503,
secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
Inoltre, occorre considerare come l'art. 2476 c.c. nonostante preveda una responsabilità di natura contrattuale, non esclude la possibilità per il singolo socio o per il terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori ad agire per il risarcimento del danno, così come accaduto nel caso in esame;
difatti, il comma 7 della norma in esame, prevede che: “Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto
al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati
da atti dolosi o colposi degli amministratori.”.
In conclusione, in virtù di quanto sopra esposto, risulta del tutto corretta l'applicazione
15 da parte del giudice di prime cure del principio della ragione più liquida, e ciò, anche alla luce, di quanto recentemente precisato dalla Suprema Corte “… il principio della “ragione
più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base
della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità
di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di
celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano
dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo
dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ.,
Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
In virtù delle ragioni e dei principi sopra richiamati questa Corte rigetta il motivo appena scrutinato.
Con il secondo motivo di appello parte appellante lamenta da parte del giudice di prime cure l'erronea valutazione laddove ha inteso rigettare la domanda dalla stessa avanzata per l'estinzione della società ex art. 2495 c.c., nonché, quella ai sensi dell'art. 2043 c.c. per non essere stata fornita prova del fatto illecito, del nesso causale, del danno evento e del danno conseguenza.
In particolare, con il motivo suddetto parte appellante lamenta come il giudice di prime cure non abbia tenuto in debita considerazione il fatto che sia nelle scritture contabili che nel bilancio finale non sono state riportate né l'incasso dell'importo somma di euro
36.863,07, costituente il ricavato del pignoramento immobiliare contro , Persona_1
il quale ha incamerato anche la somma di euro 7.523,000, liquidata a titolo di diritti e onorari al difensore, che con la sottrazione delle spese anticipate dalla società di euro
980,00 ammontano ad euro 6.543,00 oltre accessori, né l'annotazione del credito vantato nei confronti degli eredi di che supera il predetto importo ricavato da Parte_3
, il quale a seguito dei provvedimenti giudiziari, costituiva già un credito Persona_1
certo, liquido ed esigibile.
Ebbene in merito a tale questione occorre, anzitutto, richiamare quanto previsto dall'art. 2495 c.c. a mente del quale: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono
chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della
16 società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei
confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di
liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima
sede della società.”
In merito a tale aspetto la Suprema Corte con Ordinanza n. 22254/2025 ha ribadito il principio secondo cui : “Orbene, in relazione alle questioni che vengono in rilievo nel presente
giudizio, di società cancellata dal registro delle imprese, di successione dei soci e di legittimazione,
sia sostanziale che processuale, si sono recentemente espresse le Sezioni unite di questa Corte con
la sentenza n. 3625/2025 in cui il Supremo consesso, muovendo dall'esame della disposizione di
cui all'art. 2495, secondo comma, ora terzo comma cod. civ., dettato in materia di responsabilità
dei soci dopo la cancellazione della società, dà continuità all'interpretazione fornita dalle medesime
Sezioni unite nelle sentenze del 12/03/2013, nn. 6070, 6071 e 6072, ribadendo gli effetti sostanziali
e processuali dell'estinzione che in tali sentenze si affermava essere originati da tale disposizione.
9.1. Sul piano sostanziale, affermano le Sezioni unite che, «qualora all'estinzione della società, di
persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il
venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, “si determina un fenomeno
di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che
sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne
rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda
che, 'pendente societate', fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai
soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché
azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto
bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato
espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore
di una più rapida conclusione del procedimento estintivo»
Ebbene, in virtù del principio sopra richiamato gli ex soci rispondono limitatamente a quanto percepito nel bilancio finale di liquidazione.
17 Nella fattispecie in esame occorre segnalare come la società DO della Scala S.r.l. è
stata liquidata in data 11.09.2012 con una perdita di esercizio - come documentalmente dimostrato - di euro 300,00.
Da come questa Corte ha potuto rilevare, mediante un'attenta analisi della documentazione presente nel fascicolo del precedente ed odierno grado di giudizio, la società DO della Scala S.r.l al fine di far fronte al saldo dei compensi dell'Avv.
non disponendo di un ulteriore liquidità finanziaria cui attingere nonché Pt_1
considerata l'assoluta incertezza sulle effettive possibilità di recupero delle somme nei confronti del SI. e , in data 11.07.2008 la stessa cedeva Parte_3 Persona_1
i predetti crediti al SI. che li acquistava per somma di euro 7.430,00. Controparte_6
In seguito, in data 26/10/2011, a seguito dell'avvenuto pagamento da parte del debitore della somma oggetto di pignoramento, il liquidatore provvedeva a Persona_1
richiedere al Tribunale di BO Valentia l'autorizzazione all'incasso delle somme depositate che, successivamente al prelievo, venivano versate, a mezzo vaglia postale del
25/11/2011, in favore del sig. , quale cessionario dei crediti della Controparte_6
DO della Scala S.r.L. in forza del contratto sottoscritto in data 11/07/2008.
Ordunque, in ragione di quanto sopra detto e dimostrato risulta di tutta evidenza come la società oggi appellata non ha beneficiato di alcuna sopravvenienza attiva e che le suddette somme non avrebbero potuto essere inserite nel bilancio finale, competenza del cessionario sig. e non della società appellata e ciò in virtù del Controparte_6
summenzionato contratto di cessione.
In conclusione, occorre segnalare, come il giudice di prime di cure si è correttamente determinato laddove ha rigetto la suddetta domanda proposta da parte appellate, in quanto – oltre a quanto detto sopra - la stessa non ha fornito alcuna prova né di essere creditore della società né che - in base al bilancio finale di liquidazione - vi sia stata la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio in favore dei soci e che una quota di tale attivo sia stata da questi riscossa.
In merito a tale tema la Suprema Corte ha stabilito come in tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha
18 natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore,
affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente,
liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni,
astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti;
grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti. Diversamente, ove vi sia stata una ripartizione dell'attivo a favore dei soci e il creditore agisca facendo valere la loro responsabilità "limitata", l'attore è tenuto a provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal socio in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio, poiché è attraverso la vicenda successoria "ex lege" che il medesimo socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, divenendo la percezione della quota dell'attivo sociale elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato.( Cass. civ. n. 521/2020).
A tanto consegue il rigetto del motivo d'appello.
Con il terzo ed ultimo motivo di appello parte appellante lamenta l'erroneità
dell'ordinanza con riguardo alla condanna delle spese ed al loro ammontare.
Con tale motivo, in particolare l'Avv. sostiene come il giudice di prime cure Pt_1
abbia omesso di indicare i motivi, relativi al grado di complessità, secondo i quali le stesse andavano liquidate per il valore medio delle tariffe e ciò in ragione del fatto che le spese liquidate sarebbero, comunque, superiori a quelle previste dal D.M. 55/20104, che pur includendo tutte e quattro le fasi ( studio, introduttiva, istruttoria o di trattazione e decisionale) , risulterebbero essere complessivamente di euro 7.254,00 , quando, invece
19 non vi sono state la fase istruttoria e quella decisionale.
Quanto sopra affermato da parte appellante risulta del tutto infondata, e ciò, in quanto,
il giudice di prime cure ha ben indicato i motivi relativi al grado di complessità; difatti,
nel provvedimento oggi oggetto di gravame è dato leggersi: “ le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate in favore dei soli resistenti costituiti , come da dispositivo tenuto
conto del valore della lite, del tariffario medio e con l'aumento relativo alla difesa di più parti, con
distrazione a favore del legale che si è dichiarato antistatario”.
In virtù, dunque, di quanto detto sopra detto anche il suddetto motivo d'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.
A dell'ulteriore importo a titolo Controparte_7
di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma
1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228
del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Avv. nei confronti dei SI.ri , Parte_1 CP_1
, , appellati costituiti nonché nei Controparte_2 Parte_2 Controparte_3
confronti di e odierni appellati rimasti contumaci, CP_4 Controparte_5
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. pubblicata il 11.05.2020, emessa dal Tribunale
di BO Valentia all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 694/2016, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la contumacia dei sig.ri e;
CP_4 Controparte_5
2) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza ex art 702 bis e ss. c.p.c. del Tribunale di BO
Valentia.
3) condanna dall'Avv. in favore degli appellati delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio che liquida in euro 9.991,00 oltre accessori come legge.
20 2) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dall'Avv.
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1
l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comm 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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