Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/05/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6510/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza del 26.05.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comuni- cazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 26.05.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 26.05.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizio- ne monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6510/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione
a verbale di contestazione c.d.s. ex artt. 22 e ss, L. 681\1981, vertente
tra
in persona del rappresentato e difeso Parte_1 Parte_2 dall'avv. Massimo Amato (Cod. Fisc. ) presso il cui C.F._1
studio è elettivamente domiciliato in Vairano AL (CE) alla via Giovanni
XXIII n. 11, in virtù di deliberazione della Giunta Comunale n° 98 del
25/09/2023 nonché procura alle liti in atti
Appellante/Ricorrente
e
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. Fabio Casertano (Cod. Fisc. presso il cui stu- C.F._3
dio è elettivamente domiciliata in Capua (CE) alla via F. Ventriglia n. 13, in virtù di procura alle liti in atti
Appellata/Resistente contumace
CONCLUSIONI
Per il Comune appellante: come da ricorso e note relative all'udienza del
26.05.2025 trattata con modalità cartolare.
Per l'appellata: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza del
26.05.2025 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'appellante ha premesso che la appellata, ha proposto opposi- CP_1
zione dinanzi al Giudice di Pace di Santa Maria C.V. onde ottenere l'annullamento del verbale n. 2972/2022 contestualmente notificatole in data
08.09.2022 per la violazione dell'art. 193 comma 2 C.d.S; più in particolare, con
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il predetto verbale di accertamento dell'infrazione all'appellata era stata conte- stata la violazione dell'art. 193 comma 2 C.d.S. in quanto, la stessa, quale tra- sgreditrice, lasciava la vettura BMW X3 targata CP559GY in sosta sul marcia- piede priva della copertura assicurativa obbligatoria.
Il Comune appellante ha, dunque, dedotto che l'appellata, ricorrente in primo grado, ha proposto opposizione eccependo la carenza di legittimazione a ricevere il verbale, l'errore nella individuazione dei destinatari del verbale di accertamen- to infrazione, nonché l'intrasmissibilità dell'infrazione agli eredi. Il giudizio di primo grado è stato, così, iscritto al RG.n. 7236/2022 del giudice di pace di San- ta Maria Capua Vetere e assegnato alla cognizione del dott. il quale - Per_1
costituitosi il con documenti e controdeduzioni della P.M. Parte_1
senza difesa legale tecnica- all'esito della udienza di discussione del 16.02.2023 con sentenza n°1099/2023 ha annullato il verbale di accertamento dell'infrazione, compensando le spese di lite, sul rilievo per cui “ (…) il giudice non può non rilevare delle evidenti anomalie nelle fasi di accertamento e conte- stazione della violazione verbalizzata. Infatti, la ricorrente nel verbale è indivi- duata quale trasgressore, con una formulazione generica e contraddittoria, in quanto è identificata quale conducente che lasciava il veicolo in sosta su strada su suolo pubblico privo della prescritta assicurazione obbligatoria, veicolo della
. Una tale formulazione, presupporrebbe che gli accertatori Parte_3
avessero visto la sostare il veicolo, sapendo che lo stesso veicolo fos- CP_1
se privo della prescritta assicurazione obbligatoria. Tutto ciò non risulta emer- gere dal verbale né da quanto dichiarato nel verbale di udienza dalla P.M. di
nel quale dichiara che la era indicata quale trasgressore Parte_1 CP_1
“(…) avendo materialmente le chiavi di accensione” Tale considerazione induce
a ritenere che gli agenti abbiano svolto un'attività di accertamento che si con- cludeva in una contestazione illegittima, in quanto il veicolo CP559GY risulta a tutt'oggi intestato alla sig.ra , defunta il 17.11.2016 il cui Parte_3 nucleo era composto anche da due figli, tra i quali la ricorrente”.
Orbene, col gravame proposto il appellante, ha chiesto, in via del tutto Pt_1 preliminare, la riforma della impugnata sentenza denunciando l'inammissibilità dell'opposizione per avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria amministra- tiva da parte dell'appellata oltreché la palese erroneità della statuizione per mo- tivazione contraddittoria su punto decisivo della controversia.
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Si è costituita in giudizio l'appellata la quale ha denunciato ille- CP_1
gittimità e improponibilità dell'appello oltreché inammissibilità per violazione art. 339, 3 co, c.p.c in quanto sentenza del giudice di pace resa in controversia di valore non superiore ad € 1.100,00 di valore e, dunque, da considerarsi pronun- ciata secondo equità per disposizione normativa. Ha contestato, inoltre, la censu- ra mossa dal inerente all'inammissibilità dell'opposizione in primo gra- Pt_1 do in quanto sollevata dall'Ente locale per la prima volta in appello in chiara violazione dell'art. 345 c.p.c. Ha, dunque, concluso per la conferma integrale della sentenza n. 1099/2023 del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, con vittoria delle spese di lite.
Considerazioni preliminari
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame per la violazione degli artt. 341,342 c.p.c. per intempestività della notificazione dell'atto introduttivo proposto con ricorso notificato in data 03.10.2023, oltre il termine breve ex art. 325 c.p.c. dalla notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data 01.09.2023. Invero, sul punto, giova osservare che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del
D.Lgs. n. 150 del 2011- l'appello va proposto nella forma del ricorso, con le mo- dalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché l'atto di gravame va consi- derato tempestivo avuto riguardo al termine di deposito. Difatti, nel caso di spe- cie, il ricorso in appello depositato ed iscritto a ruolo il 29.09.2023 risulta tem- pestivamente proposto in relazione al termine breve di 30 gg (non ancora decor- so) dalla notificazione della sentenza di primo grado effettuata il 01.09.2023.
(Cfr ex multis Sez.
6 - Cassazione Civile n. 21153 del 22/07/2021).
Si osserva che il richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità prevale come costante essendosi affermato: “per un verso, che nelle controversie sogget- te al rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione, perché depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza, non trova deroga nell'ipotesi in cui
l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anziché con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c., non ven- ga depositato entro il termine per proporre impugnazione (Cass. 10 luglio 2015
n. 14401); per l'altro verso, che, in forza del D.Lgs. n. 150 del 2011, ai giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e a quelli di opposizione a verbali di
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accertamento di violazioni del C.d.S., introdotti dopo il 6 ottobre 2011, si appli- ca il rito del lavoro, e in particolare l'art. 434 c.p.c., sicché, in detti giudizi,
l'appello deve essere proposto in forma di ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti, e ai fini della tempestività del gravame vale la data di deposito dell'atto introduttivo” (Cass. 7 novembre 2016 n. 22564).
Del pari va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c.
L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012
(conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un
"progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di indivi- duare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, ri- spetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dis- senso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a de- nunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere. (cfr. Cassazione ordinanza n.
10916 del 05/05/2017), requisiti sussistenti nell'atto di appello.
In aggiunta, non può non richiamarsi la giurisprudenza di legittimità restituita dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv., con mo- dif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. vanno interpretati nel senso che l'impugna- zione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti con- testati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni ad- dotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della perma- nente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantie- ne la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Per completezza, avuto specifico riguardo la censura mossa dall'appellata circa l'inappellabilità della sentenza qui gravata, va osservato che la giurisprudenza di
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legittimità ha affermato in maniera solare che “La sentenza che definisce il giu- dizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è impugnabile con l'appello non sottoposto alle limitazioni di cui all'art.
339, comma 3, c.p.c., in quanto, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2, c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità” (Cfr. Corte di Cassazione, sezio- ne II, Ordinanza n. 28417 depositata il 5 novembre 2024).
Ne deriva che la sentenza pronunciata in prime cure è certamente appellabile e, dunque, l'appello risulta proposto correttamente come mezzo di gravame.
I motivi di appello
Ciò premesso, va detto che le considerazioni poste a fondamento delle censure mosse dall'appellante avverso la sentenza di primo grado possono ritenersi con- divisibili.
Preliminarmente, avuto riguardo la censura mossa dall'appellante circa l'erroneità della statuizione di prime cure per aver disposto l'annullamento del verbale de quo sul rilievo delle evidenti anomalie emerse in di fase di accerta- mento e contestazione dell'infrazione va osservato quanto segue.
Nel caso di specie, come sostenuto dall'appellante è correttamente indicato l'art. 193 comma 2 C.d.S ed è, altresì, correttamente indicata la violazione perpetrata dall'appellata consistita nel lasciare il veicolo in sosta su suolo pubblico priva della prescritta assicurazione obbligatoria.
Nel giudizio di opposizione al verbale di una sanzione amministrativa è ammes- sa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della viola- zione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla pre- senza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riserva- ta al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto assistita da fede privilegiata l'indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicu- rezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione vi- siva del pubblico ufficiale accertatore).
Considerato, infine, che il verbale di accertamento ha natura giuridica di atto ri- cognitivo, consistente in una dichiarazione della pubblica amministrazione carat- terizzata da una particolare autoritarietà che si sostanzia nella certezza legale privilegiata, ossia nel fatto che il verbale fa piena prova dei fatti in esso attestati
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dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fino a sentenza dichiarativa di falso a seguito di apposita querela, non resta che ritenere insuperato l'accertamento dei verbalizzanti in ordine alla circostanza per cui la quale condu- CP_1 cente lasciasse il veicolo BMW X3 tg CP559GY su suolo pubblico privo della prescritta copertura assicurativa. L'efficacia di piena prova fino a querela di falso deve riconoscersi infatti alla provenienza dell'atto, alle dichiarazioni rese dalle parti ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avve- nuti in sua presenza o da lui compiuti.
Invero, la motivazione della sentenza di primo grado riguarda l'accoglimento del ricorso relativo all'annullamento del verbale di contestazione n. 2972/2022 alle norme del c.d.s., sebbene la Polizia Locale del Comune di San Prisco accertatri- ce avesse attestato nello stesso verbale contravvenzionale che la CP_1 quale conducente lasciasse il veicolo BMW X3 tg CP559GY su suolo pubblico privo della prescritta copertura assicurativa. Tale attestazione fatta a verbale dai pubblici ufficiali fa piena prova fino a querela di falso ed è stata ulteriormente confortata in giudizio con la documentazione prodotta dall'Ente locale appellan- te già in primo grado.
La circostanza per cui l'agente di polizia sott. , comparso in Controparte_2 primo grado nell'interesse del appellante, abbia dichiarato nel verbale Pt_1 dell'udienza 26.01.2023 tenutasi innanzi al giudice di pace di Santa Maria Capua
Vetere che la presente sui luoghi di causa, avesse materialmen- CP_1 te la disponibilità del veicolo per avere la stessa la disponibilità delle chiavi di accensione del veicolo in sosta su suolo pubblico privo di copertura assicurativa, non costituisce motivo sufficiente per annullare la contravvenzione, in mancanza di apposita querela di falso.
In conclusione, non essendo stata proposta querela di falso al contenuto attestato dagli agenti accertatori nel verbale de quo, l'appello è risultato fondato per cui la sentenza di primo grado va riformata disponendo il rigetto dell'opposizione spiegata in prime cure.
Ogni ulteriore doglianza risulta assorbita dalla presente statuizione di accogli- mento del gravame.
Le spese
Le spese di lite del primo grado vengono compensate in ragione del fatto che il appellante innanzi al giudice di pace non si è avvalso di difesa tecnica. Pt_1
Le spese di lite del presente giudizio di appello restano a carico della parte ap- pellata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di-
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sattesa, così provvede:
• in riforma della sentenza n. 1099/2023, rigetta l'opposizione proposta in primo grado con conferma del verbale di infrazione al c.d.s. n. 2972/2022 dell'08.09.2022;
• compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;
• condanna l'appellata al pagamento delle spese del giudizio di appello, in favore dell'Amministrazione, appellante che liquida in € 64,50 per spese e € 662,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Del
Prete
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