Sentenza 14 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/11/2003, n. 17187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17187 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' A . 23DR REGISTRAZIONE E BOLLI 24-11-1981, N. 689 modiche al sistema ponale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 87 70. 17 1 87 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Oggetto SP ION PRJ A C LE Composta dagli l i gg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Presidente LOSAVIO R.G.N. 20021/00 MARZIALE Consigliere Cron. 34309 Dott. Giuseppe Dott. Giuseppe V.A. MAGNO Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud.30/04/03 SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: ME PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso l'avvocato ROBERTO ZAZZA, rappresentato e difeso dall'avvocato SANTO SURACE, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2003 avverso la sentenza n. 166/00 del Tribunale di PALMI, 1149 -1- depositata il 12/07/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo OL AS, nella qualità di legale rappresentate della Ditta F.LI OL di AS OL & C. s.a.s., proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Palmi - sezione distaccata di Cinquefrondi, ai sensi della 1. n. 689/81, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 548/98 del Ministero delle Politiche Agricole - Ispettorato Centrale Repressioni Frodi, avente ad oggetto il pagamento di £125.303.718 (per indebita percezione degli aiuti comunitari, avendo etichettato come olio di oliva vergine prodotto non corrispondente a detta definizione ai sensi dell'art. 4, punto uno, lettera a del Reg. CEE 3089/78). L'adito Tribunale, costituitosi il Ministero, con la decisione in esame, rigettava l'opposizione; ha affermato, in particolare, il Giudice di merito "che l'ordinanza impugnata è puntualmente motivata sia per quanto concerne i fatti che riguardo alle norme applicate. In proposito, l'art. 5, par. 2 del Reg. CEE 2677/85 stabilisce che l'impresa interessata è tenuta a versare allo stato membro un importo pari al doppio dell'aiuto al consumo richiesto nel corso di uno dei mesi successivi al prelievo dei campioni". Ricorre per cassazione, con due motivi, il OL;
resiste con controricorso il Ministero. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce l'erronea applicazione dell'art. 5, par. 2 del Reg. CEE 2677/85. Ciò in quanto il giudicante non ha considerato "che l'NT a seguito di un prelievo di campione di olio di oliva effettuato in data 8-6-1993 presso la ditta F.LI OL & c. s.a.s. con raccomandata del 23-12-1993 contestava la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 5, par. 2 del Reg. CEE 2677/85, come modificato dal Reg. CEE 1008/92; che la stessa NT, dopo le risultanze delle verifiche, con raccomandata del 17-10-1994, contestava al OL altra violazione e precisamente quella di cui all'art. 12, par. 6, Reg. CEE 2677/85 disponendo l'applicazione nei suoi confronti di una nuova sanzione amministrativa con ciò annullando implicitamente la precedente contestazione;
e che come se ciò non bastasse la predetta NT con verbale di contestazione n. 3572/93-94 notificato nel novembre 1994 procedeva ad una nuova contestazione indicando questa volta non più il Reg. CEE2677/85, ma la violazione della Legge 23-12-986". Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione "circa i punti decisivi della controversia prospettate dal ricorrente in tutti i propri atti difensivi", quali l'insufficiente motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, il non aver potuto il ricorrente individuare con esattezza le norme violate e l'erronea determinazione della sanzione in questione. Il ricorso è fondato. Fortemente censurabile è la decisione impugnata laddove, non consente di individuare, con particolare riferimento alla ricostruzione "in fatto” della vicenda in esame, sulla base di quali elementi il Tribunale di Cinquefrondi ha ritenuto responsabile l'odierno ricorrente. A fronte, infatti, di ben tre contestazioni mosse nei confronti del OL dall' NT (missiva in data 23-12-1993, verbale n. 3556/93-94 e verbale n. 3572/93-94), contenenti riferimenti normativi diversi, la sentenza in oggetto non specifica quale infrazione ha inteso esaminare e quale legge ha ritenuto violata, a parte una generica attestazione, con riferimento all'art. 5, par. 2 del Reg. CEE 2677/85, che “l'ordinanza impugnata è puntualmente motivata sia per quanto concerne i fatti (etichettatura di olio di oliva vergine corrente come olio vergine) che riguardo alle norme applicate"; tra l'altro, non ha considerato che la pluralità di contestazioni mosse al OL ha impedito a quest'ultimo un'adeguata difesa, non risultando chiaro ed univoco l'illecito ascritto all'odierno ricorrente e la relativa disposizione normativa violata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Palmi - sezione distaccata di Cinquefrondi, in persona di diverso magistrato. ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 In Roma, il 30-4-2003 modifiche al sistema ponale L'estensore Il Presidente glavião B LI ID