Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/06/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
NN. 2937/2013, 2125/2015 e 969/2016 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 2937/2013, 2125/2025 e 969/2016 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in calce dell'atto di Parte_1 citazione, dall'Avv. Michele CORATELLA, del Foro di Trani, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Laura ROBORTACCIO;
ATTRICE nella causa n. 2937/2013 R.G.A.C.
già in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta Controparte_1 Controparte_2 procura in calce dell'atto di citazione, dall'Avv. Michele CORATELLA, del Foro di Trani, e dall'Avv. Laura ROBORTACCIO, del Foro di Potenza, senza elezione di domicilio nel circondario;
ATTRICE nella causa n. 2125/2015 R.G.A.C.
in persona del l.r. p.t., e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rapp.ti e difesi, giusta procura in calce dell'atto di citazione, dall'Avv. Michele CORATELLA, del Foro di Trani, e dall'Avv. Laura ROBORTACCIO, di questo Foro, senza elezione di domicilio nel circondario;
ATTORI nella causa n. 969/2016 R.G.A.C.
E costituitasi in persona del procuratore Avv. , rapp.ta Controparte_3 Controparte_4
e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv.
Dario Mario TEPEDINO, del Foro di Lagonegro, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Fausta MATTEO;
CONVENUTA nella causa n. 2937/2013, cui sono riunite le nn. 2125/2025 e 969/2016
R.G.A.C.
1
(denominazione assunta dall' Parte_4 Parte_5 come deliberato dall'assemblea straordinaria in data 30 Ottobre 2015), in
[...] persona del legale rapp.te p.t., non in proprio bensì in qualità di mandataria di CP_3
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Angela DE
[...]
MARTINO, del Foro di Salerno, senza elezione di domicilio nel circondario;
CONVENUTA nella causa n. 2125/2015 R.G.A.C.
e, per essa, la denominazione assunta dalla società Controparte_3 Parte_4 giusta delibera dell'Assemblea Parte_5
Straordinaria del 30.10.2015), quale mandataria, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Angela DE MARTINO, del Foro di Salerno, senza elezione di domicilio nel circondario;
CONVENUTA nella causa n. 969/2015 R.G.A.C.
e , rapp.ti e difesi, giusta procura in calce Parte_2 Parte_3 dell'atto di citazione, dall'Avv. Michele CORATELLA, del Foro di Trani, senza elezione di domicilio nel circondario;
TERZI CHIAMATI nella causa n. 2937/2013 R.G.A.C.
e per essa, nella sua qualità di mandataria, giusta procura Controparte_5 speciale in data 25.5.2021, la in persona del suo procuratore speciale, Parte_6
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa Parte_7
d'intervento, dall'Avv. Cinzia Maria BERNINI ASTI, del Foro di Lecco, senza elezione di domicilio nel circondario;
INTERVENTORE nella causa n. 2937/2013, cui è riunita la n. 2125/2025 R.G.A.C. in persona del procuratore Dott.ssa , rappresentata Controparte_3 Controparte_4
e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dall'Avv. Angela DE MARTINO, del Foro di
Salerno, senza elezione di domicilio nel circondario;
INTERVENTORE nella causa n. 2125/2015 R.G.A.C. avente ad oggetto: contratto di conto corrente bancario
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Si decidono, con la presente sentenza, i tre giudizi riuniti nn. 2937/2013, 2125/2025 e
969/2016.
2. La traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, la Parte_1 CP_3
introducendo il giudizio n. 2937/2013 R.G.A.C.
[...]
Nel 2007, la accendeva, presso la un conto Parte_1 Controparte_3 corrente di corrispondenza, recante il numero 4531298: essa otteneva, altresì, la concessione di una linea di credito, di cui avvalersi «come scopertura sul conto».
Le condizioni contrattuali non erano state sottoscritte.
2 NN. 2937/2013, 2125/2015 e 969/2016 R.G.A.C.
L'addebito di costi non dovuti e la violazione delle norme del rapporto instaurato (giorni valuta, tassi usurari, jus variandi, anatocismo, c.m.s.) avevano prodotto un saldo a debito, al quarto trimestre del 2012, lesivo dei diritti della correntista: la quale, invece, mediante proprio perito, aveva calcolato di dover vantare un saldo a sé favorevole, per «almeno € 150.752,43», tale al 30 settembre 2012.
La correntista, inoltre, aveva subito un danno morale ed esistenziale.
La parte chiedeva accertarsi il saldo corretto, condannarsi la banca alla restituzione delle maggiori somme addebitate sul conto, condannarsi la banca al risarcimento del danno morale ed esistenziale.
3. Resisteva la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda era generica.
Le condizioni del rapporto erano state accettate.
Erano state rispettate le norme in materia di commissione di massimo scoperto e di capitalizzazione degli interessi.
Gli estratti conto non erano mai stati contestati.
e si erano costituiti fidejussori per la società Parte_2 Parte_3
(si noti, osserva lo scrivente, che non viene considerata la poi Controparte_2 CP_1
altro fidejussore, come tale qualificata, peraltro, nella domanda monitoria, di cui alle
[...] due cause riunite alla prima).
Il saldo del rapporto era pari ad euro 228.277,82, a debito della correntista: la convenuta chiedeva, in via riconvenzionale, che la società ed i fidejussori fossero condannati a versarle tale somma (oltre agli interessi convenzionali), previa chiamata in causa dei medesimi fidejussori.
4. Si costituivano e . Parte_2 Parte_3
La fidejussione era nulla, perché essi non avevano apposto la firma su ogni pagina.
I garanti erano liberi, avendo violato la banca l'art. 1956 c.c.
A causa dei vizi del rapporto, la domanda riconvenzionale non poteva essere accolta, poiché la correntista era creditrice, e non debitrice.
5. Interveniva nel giudizio la e per essa, nella sua qualità Controparte_5 di mandataria, giusta procura speciale, la Parte_6
La aveva acquistato, mediante cessione in blocco, il Controparte_5 credito contro l'attrice.
6. Nel corso del giudizio, veniva acquisita una duplice relazione di c.t.u.
7. Quanto al giudizio n. 2125/2015 R.G.A.C., la poi Controparte_2 Controparte_1 si opponeva avverso il decreto ingiuntivo n. 408/2015, emesso dal Tribunale di Potenza, a favore della che aveva agito come Parte_5 mandataria della Controparte_3
Il decreto ingiungeva alla quale debitrice principale, ed ai fidejussori Parte_1
e di pagare la somma Controparte_2 Parte_3 Parte_2 di euro 288.277,82, oltre agli interessi convenzionali di mora, dal 22 Maggio 2013.
3 NN. 2937/2013, 2125/2015 e 969/2016 R.G.A.C.
8. Resisteva la (denominazione assunta da Parte_4 [...]
Parte_5
9. Si costituiva, in un secondo momento, la Controparte_3
10. Il giudizio n. 969/2016 R.G.A.C., infine, consisteva nell'opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo n. 408/2015, proposta dalla la debitrice Parte_1 principale, e dai fidejussori e Parte_3 Parte_2
Oltre alle questioni di merito, gli opponenti sollevavano quella dell'inefficacia del decreto ingiuntivo, perché notificato oltre il termine, di cui all'art. 644 c.p.c.: il provvedimento era stato emesso il 15 Maggio 2015, ma notificato solo il 25 Gennaio 2016.
11. Resisteva la mediante la procuratrice Controparte_3 Parte_4
(denominazione assunta dalla Parte_5
12. Le tre cause venivano riunite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La causa è stata istruita, oltre che mediante documenti, attraverso, come detto,
l'acquisizione di un duplice elaborato di c.t.u.
L'ausiliario svolgeva la propria opera in maniera completa e puntuale, senza incorrere in censure di natura giuridica, logica o tecnica, e rispondendo alle osservazioni formulate.
Nella prima relazione, il c.t.u. così illustrava il lavoro compiuto e le conclusioni, cui era giunto:
Alla luce dei quesiti posti dal Giudice, il CTU ha rideterminato il saldo con i seguenti criteri di calcolo:
- tasso di interesse: poiché nel contratto di conto corrente è provata la sussistenza di una pattuizione scritta del tasso ultralegale, ha applicato i tassi tempo per tempo risultanti
dagli estratti conto.
- anatocismo: il contratto è stato stipulato nel 2001 e, nonostante nel corpo del contratto le clausole relative alla capitalizzazione non recepiscano i dettami della delibera CICR del
9/2/2000, è allegata al contratto un'integrazione del 22/1/01 recante le modalità di addebito degli interessi passivi e attivi entrambi con cadenza trimestrale;
per tale motivo è stata
applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
- cms: poiché nel contratto risulta pattuita per iscritto, il Ctu l'ha computata alla fine del rapporto, con la cadenza pattuita, ma senza capitalizzazione.
Per quanto riguarda la disciplina del 2012 sulle cms, si fa presente che per quanto
riguarda i contratti già in essere alla data dell'1/7/2012 è previsto l'adeguamento entro
l'1/10/2012 con l'introduzione di clausole conformi all'art.117-bis del TUB e al DM 644/2012.
Poiché sono presenti in atti gli estratti conto fino al 30/9/2012, il CTU non ha potuto verificare
l'adeguamento alla normativa richiamata,
- valute: il contratto non reca indicazione sulle valute di accredito di versamenti in denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca creditrice e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento;
4 NN. 2937/2013, 2125/2015 e 969/2016 R.G.A.C.
dalla lettura degli estratti conto emergono due voci di accredito a titolo di versamenti:
la prima è "versamento" che non specifica lo strumento di pagamento, se denaro, assegni bancari o circolari;
la seconda è "versamento indiretto ... versamento" Parte_8 che parimenti alla prima, al di là di un'analisi sul significato della pratica della banca sui versamenti indiretti, non specifica lo strumento del pagamento.
Per quest'ambiguità il CTU ha provveduto a fornire al Giudice due ipotesi di calcolo: una senza alcuna rettifica delle valute di tali poste, l'altra con la rettifica delle valute ponendole uguali alle date di effettuazione dell'operazione sia per i versamenti che per i cosiddetti versamenti indiretti.
- spese: il CTU ha analizzato il contratto di conto corrente di corrispondenza del
22/1/2001 e i contratti di apertura di credito successivi individuando per ciascun contratto le relative spese indicate;
dal confronto emerge la corrispondenza fra le spese addebitate sul c/c
e quelle riportate nei vari contratti con due eccezioni:
- la "commissione di disponibilità immediata fondi" posta a debito a partire dal III trimestre 2009,
- la "commissione di utilizzo oltre disponibilità fondi" posta a debito a partire dal I
trimestre 2010, per le quali non è presente agli atti alcuna pattuizione e che pertanto sono state escluse.
Una precisazione va effettuata sugli interessi e le commissioni su effetti scontati: negli estratti conto sono presenti operazioni di accredito di effetti scontati e in pari valuta l'addebito
di interessi e commissioni di sconto per le quali non è possibile con la documentazione in atti accertare il rispetto delle pattuizioni relative appunto allo sconto.
- incompletezza degli estratti conto: in atti sono presenti gli estratti conto dall'1/1/2007 al 30/9/2012, e i movimenti con gli addebiti degli ultimi due trimestri (IV 2012 e I 2013) fino
al 22/5/2013; dunque il CTU ha ricalcolato il saldo del c/c dall'1/1/2007 fino al 30/9/2012 addebitando le poste elencate dall'1/10/2012 al 22/5/2013.
Il saldo del primo estratto conto disponibile al 31/12/2006 è negativo e pari a -
€.81.480,67.
Il CTU ha quindi rideterminato il saldo del c/c n.4531298 applicando i seguenti criteri:
tasso di interesse: tassi tempo per tempo risultanti dagli estratti conto;
anatocismo: capitalizzazione trimestrale, cms: computo alla fine del rapporto, con la cadenza pattuita, ma senza capitalizzazione;
spese: come da estratti conto ad eccezione delle commissioni di disponibilità immediata
fondi e commissioni di utilizzo oltre disponibilità fondi poste pari a zero, valute: il CTU ha fatto due ipotesi di calcolo: una senza alcuna rettifica delle valute delle poste con la dicitura "versamento" e "versamento indiretto", l'altra con la rettifica delle valute ponendole uguali alle date di effettuazione dell'operazione.
Il saldo del c/c n.4531298 al 30/9/2012 nelle due ipotesi di calcolo è pari a:
SI 1 (senza rettifica delle valute): saldo pari a -€.138.548,83
SI 2 (con rettifica delle valute): saldo pari a -€.132.061,95.
5 NN. 2937/2013, 2125/2015 e 969/2016 R.G.A.C.
Gli addebiti successivi al 30/9/2012 di cui non sono agli atti gli estratti conto sono pari
a -€.13.291,39 per cui il saldo al 22/5/2013 è pari a:
SI 1 (senza rettifica delle valute): saldo pari a -€.151.840,22
SI 2 (con rettifica delle valute): saldo pari a -€.145.353,34.
Il Giudice, in proposito di tali risultati, aggiungerà quanto segue, anche alla luce delle questioni sollevate rispetto agli esiti della c.t.u.:
- che la c.m.s. ben può costituire, ove mai ne debba, in un caso concreto, mancare una causa corrispondente a quella generalmente ascrittale, una mera maggiorazione della remunerazione del denaro e dei servizi;
- che l'ipotesi che prevede la rettifica delle valute è coerente con la premessa, formulata, in proposito, dal medesimo c.t.u.;
- che l'avvenuta violazione dei limiti dell'usura è stata esclusa dal c.t.u., mediante l'elaborato integrativo depositato;
- che gli addebiti eseguiti nel periodo successivo al 30 Settembre 2012, rimasto privo di esauriente ed adeguata documentazione dell'andamento del conto, non possono essere considerati in danno della parte debitrice, giacché ha agito, altresì, la banca: la quale, dunque, doveva offrire la prova del proprio credito;
- che la questione della violazione delle regole attinenti allo jus variandi veniva sollevata, nell'atto di citazione depositato dalla correntista, in maniera completamente generica.
In conclusione, al 22 Maggio 2013 il saldo dev'essere fissato nella somma di euro
132.061,95, a debito della correntista.
2. Non è possibile convenire con la creditrice circa la decadenza ex art. 1832 c.c. ed ex art. 119 T.U.B., che sarebbe maturata a causa della mancata contestazione degli estratti conto: la stessa decadenza colpisce, infatti, l'aspetto contabile del rapporto, ma non la possibilità di sollevare la questione delle nullità (Cass. civ., Sez. I, sent. 17.11.2016, n. 23421: «Ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale,
nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle
parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.»).
3. Il decreto ingiuntivo n. 408/2015, come hanno esattamente eccepito la Parte_1
(cfr. il § 10 dello svolgimento del processo), debitrice principale, ed i fidejussori
[...]
e veniva loro notificato tardivamente: ciò implica che il Parte_3 Parte_2 provvedimento debba essere revocato, e che debbano, di conseguenza, essere escluse le spese della fase monitoria, fermo che occorre, nel giudizio di opposizione, provvedere, comunque, all'esame, nel merito, della sussistenza della pretesa (Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. 6.10.2021, n.
27062).
6 NN. 2937/2013, 2125/2015 e 969/2016 R.G.A.C.
4. La violazione dell'art. 1956 c.c., invocata al fine che si accertasse la liberazione dei fidejussori, è stata eccepita in modo generico.
5. La nullità meramente formale delle fidejussioni non può essere pronunziata, in assenza di ragioni chiare e specifiche che lascino dubitare dell'avvenuta prestazione del consenso, da parte dei garanti.
6. L'avvenuta cessione dello specifico credito, di cui a questa causa, alla
[...]
stata specificamente contestata. Controparte_5
La parte intervenuta si è difesa altrettanto specificamente, come segue (la citazione è tratta, in particolare, dalla comparsa conclusionale):
Si rileva altresì che come indicato nell'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 11 del 29.1.2022 (doc. 1), sul sito internet
ivi indicato www.krukinvestimenti.it è dato rinvenire la seguente schermata:
“cessioni non in blocco Cessione UniCredit - Controparte_5
In data 17 Gennaio 2022, in qualità di cedente, da un lato, e Controparte_3 [...]
in qualità di cessionario, dall'altro, hanno sottoscritto due contratti di Controparte_5 cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130.
Mediante avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 11 del 29/01/2022, codice redazionale TX22AAB1049, la cessionaria ha dato notizia delle predette cessioni.
Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 7.1, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, vengono di seguito riportati i seguenti dati indicativi dei crediti oggetto di cessione, che resteranno pubblicati sulla presente pagina sino alla data di estinzione dei crediti ceduti: codice pratica e codice cliente NDG.
I debitori ceduti interessati a ricevere conferma dell'avvenuta cessione del proprio credito, potranno inviare apposita richiesta scritta all'indirizzo Piazza della Controparte_5
Trivulziana, n. 4/a, 20126, Milano.
ELENCO DEI RAPPORTI CEDUTI
U iti (clicca per aprire il file)” Controparte_6
Cliccando il suddetto file nell'elenco crediti ceduti si rinviene a pag. 23, al rigo 35 la posizione
NDG 42507637 che individua il credito per cui è causa, così come risulta in tutta la documentazione allegata alla comparsa di costituzione di (vedasi Controparte_3 raccomandata di in data 3.9.2013 e contratti di conto corrente e fideiussori). CP_3
Dinanzi a questa argomentata e compiuta difesa, nessuna puntuale replica hanno formulato le controparti: e si consideri, aggiuntivamente, che, successivamente all'intervento della cessionaria, la cedente (come, del resto, evidenziano proprio le medesime controparti) non ha svolto ulteriore attività processuale, a riprova del sopravvenuto disinteresse.
In ogni caso, non si sono verificati i presupposti dell'estromissione ex art. 111, co. 3,
c.p.c.
7 NN. 2937/2013, 2125/2015 e 969/2016 R.G.A.C.
7. La domanda di risarcimento, proposta dall'attrice, non può essere accolta, già solo perché essa è rimasta in debito.
8. Gli attori risultano vittoriosi, entro la differenza (pari ad euro 96.215,87) tra il saldo apparente del conto al 22 Maggio 2013, ossia euro 228.277,82, e quello ricalcolato dal c.t.u.: ma anche la domanda riconvenzionale viene accolta, nella medesima misura.
Le spese di lite, pertanto, possono compensarsi.
Le spese di c.t.u. rimarranno a carico di tutte le parti, in pari misura, nel rapporto fra le parti medesime.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nelle cause riunite iscritte ai nn. 2937/2013, 2125/2025 e
969/2016 R.G.A.C., promosse dalla in persona del l.r. p.t., dalla Parte_1 CP_1
in persona del l.r. p.t., da e da contro la
[...] Parte_2 Parte_3 costituitasi in persona della procuratrice , la Controparte_3 Controparte_4
(denominazione assunta dall' Parte_4 Parte_5 come deliberato dall'assemblea straordinaria in data 30 Ottobre 2015), in
[...] persona del legale rapp.te p.t., non in proprio bensì in qualità di mandataria di CP_3
e nelle quali interveniva la e per essa, nella sua
[...] Controparte_5 qualità di mandataria, giusta procura speciale in data 25.5.2021, la in Parte_6 persona del suo procuratore speciale, , e venivano chiamati Parte_7
e ogni diversa domanda, eccezione, Parte_2 Parte_3 richiesta disattesa, così decide:
1. accerta il saldo del conto corrente n. 4531298 (meglio individuato negli atti e documenti di causa), alla data del 22 Maggio 2013, in euro 132.061,95, a debito della correntista
Parte_1
2. condanna, in solido tra loro, la la Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e a pagare alla per la Parte_3 Controparte_5 quale ha agito, come mandataria e procuratrice, la la somma di Parte_6 euro 132.061,95, oltre agli interessi convenzionali di mora, dal 22 Maggio 2013 al soddisfo;
3. compensa le spese di lite tra le parti;
4. onera delle spese di c.t.u., nel rapporto fra le parti, tutte le parti medesime, in parti eguali.
Potenza, 11 Giugno 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
8 NN. 2937/2013, 2125/2015 e 969/2016 R.G.A.C.
9