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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2028/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2028/2022 promossa da:
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2028 /2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DE PAMPHILIS FRANCESCO, elettivamente domiciliata in Penne alla via Ringa presso il difensore avv. DE PAMPHILIS Francesco
PARTE ATTRICE contro
a Socio Unico (P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GALANTI OCCULTI Monica, elettivamente domiciliata in Pescara C.so Manthonè n.7, presso il difensore avv. GALANTI OCCULTI Monica
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, con note depositate nel termine assegnato, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:
- l'attrice ha così concluso: “si insiste, pertanto, per l'accoglimento della domanda introduttiva accertando e dichiarando la responsabilità della Società nella causazione dell'incidente per CP_1
il quale è causa per tutto quanto dedotto in premessa, condannare pertanto la predetta Società
, in persona del lrpt, al risarcimento dei danni, tutti, subiti dall'attrice, nessuno escluso, CP_1
e così al pagamento in favore della Sig.ra della somma di € 13.172,00 Parte_1
per le lesioni subite in conseguenza del sinistro del quale è causa come sopra determinata , ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia con integrale rigetto delle conclusioni avverse, e condanna della controparte al pagamento delle competenze, spese di lite da liquidarsi al sottoscritto difensore antistatario. In via subordinata: dichiararsi una corresponsabilità nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c. con condanna alle spese di lite da liquidarsi al
pagina 1 di 7 sottoscritto difensore antistatario. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla convenuta”.
- La convenuta società a socio unico ha così concluso: “Voglia l'On.le Tribunale CP_1
adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda avanzata in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese e competenze di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 24.5.2022 l'attrice,
[...]
ha convenuto in giudizio la Società a socio unico, chiedendo al Parte_1 CP_1
Tribunale di accertare la responsabilità della convenuta in relazione all'infortunio da lei subito in data 20.7.2020 alle ore 15.00 circa.
Assumeva che, dopo aver posteggiato la propria autovettura all'interno dell'area adibita a parcheggio per i clienti del negozio “ , fatti pochi passi verso l'ingresso del Parte_2
negozio era improvvisamente caduta rovinosamente a terra, a causa della vegetazione inumidita presente sul manto stradale del parcheggio.
Successivamente era stata soccorsa da un altro cliente dell'esercizio commerciale, tale Guglielmo
Di Palma, che l'aveva accompagnata all'interno del supermercato , dove una Parte_2
dipendente del punto vendita le aveva prestato le cure del caso, medicandole le ferite e le escoriazioni riportate sul viso e al labbro superiore e inferiore.
Poiché a distanza di giorni il dolore persisteva, su suggerimento del proprio odontoiatra, si era recata in data 23.7.2020 presso il P.S. dell'Ospedale Civile di Pescara, ove era sottoposta ad accertamenti ed esami radiologici, all'esito dei quali le era stato diagnosticato un “trauma del gruppo dentale superiore con distacco splintaggio superiore e rottura parcellare di splintaggio inferiore che si consiglia di riparare. Consigliati anche trattamenti parodontali”.
Sempre su raccomandazione del proprio odontoiatra, aveva avviato un ciclo terapeutico suddiviso in più fasi temporali, al fine di ripristinare la salute e la piena funzionalità del parodonto.
Per quanto sopra premesso, ha formulato domanda risarcitoria nei Parte_1
confronti di , già asserendo che la causa della CP_1 Controparte_2
rovinosa caduta era da ricondurre al pessimo stato di manutenzione del parcheggio del negozio
, in quanto sulla pavimentazione erano presenti foglie inumidite, arbusti ed erba Parte_2
incolta, che ne avevano reso del tutto insidioso il percorso.
Nello specifico, la responsabilità dell'accaduto è stata addebitata all'ente societario, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, in via principale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. ed in via subordinata ex art. 2043 c.c., in quanto proprietario dell'area ove si è verificato pagina 2 di 7 il sinistro ed in quanto tale obbligato alla sua manutenzione, vigilanza e messa in sicurezza.
Tali danni sono stati così quantificati dall'attrice: € 11.660,00 per spese mediche inerenti a terapie, splintaggio, innesto, impianto completo, sei corone superiori e sei corone inferiori, come da preventivo dello studio Odontoiatrico Mengoni del 2.2.2021; € 602,00 per cure odontoiatriche come da fattura allegata;
€ 910,00 per 7 gg di ITT (AUSL Pescara), per un totale di € 13.172,00.
2. Con comparsa depositata il 19.7.2022 si è costituita contestando sia in punto di CP_1 fatto che di diritto la fondatezza della domanda, evidenziando in particolare quanto all'an l'insussistenza del fatto, considerata la perfetta visibilità dei luoghi in cui si è verificato l'infortunio, rimarcando che il sinistro aveva avuto luogo alle ore 15.00 circa, in pieno giorno ed all'aperto, in condizioni di piena visibilità ed illuminazione naturale.
Sottolineava che il 20.7.2020 (come da allegato bollettino meteo riferibile a tale data) non vi fossero state precipitazioni, tali da giustificare la presenza di fogliame umido a terra, idoneo a costituire insidia per gli avventori del negozio.
Pertanto le condizioni di tempo e luogo, presenti al momento dell'infortunio dell'attrice, erano tali da escludere a carico della proprietà del negozio profili di responsabilità per omessa custodia e vigilanza dell'area interessata dall'evento in parola o comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c..
3. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza istruttoria del
3.5.2023, sono state ammesse le prove per testi articolate dalle parti, assunte nelle udienze del
15.12.2023 e 17.1.2024.
4. All'esito della fase istruttoria, ritenuto opportuno emettere sentenza parziale sulla sussistenza della responsabilità per l'evento occorso, prima di disporre CTU finalizzata alla quantificazione dei danni sofferti dall'attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024, tenuta nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
La domanda spiegata dall'attrice è infondata e va rigettata in ragione di quanto di seguito esposto.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
Giova preliminarmente sottolineare in diritto, in relazione alla materia (qui controversa) della responsabilità per danni da insidia stradale, che:
• l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia prova del caso fortuito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013 e pagina 3 di 7 così da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 12988);
• ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa;
• si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr. Cass. civile sez. III, 08/02/2023 n.3739);
• ne segue che il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto, l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal “caso fortuito”, quale fatto o atto (del danneggiato o del terzo) che si pone in relazione causale con l'evento dannoso, caratterizzandosi come causa esclusiva dello stesso evento
(Cass. 08/07/2024, n. 18528);
• in particolare, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani). Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia dell'amministrazione e l'evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene pubblico (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 24/05/2024, n. 14566);
• in ogni caso, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/09/2023, n. 26682).
B. Sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio
Nell'atto di citazione l'attrice ha sostenuto di essere inciampata e caduta rovinosamente a terra il pagina 4 di 7 giorno 20 luglio 2020, alle ore 15.00 circa, subito dopo aver posteggiato la propria automobile all'interno del parcheggio del negozio con insegna ubicato in Pescara, via Parte_2
Mazzarino n. 8.
Riconducendo la causa della caduta al pessimo stato di manutenzione del parcheggio, pieno di arbusti, foglie inumidite ed erbacce, che avevano reso scivoloso quel tratto di strada da lei percorso, per recarsi dal parcheggio all'ingresso dell'esercizio commerciale, assumeva di aver riportato, a causa del violento impatto con il manto stradale, lesioni al viso ed alle arcate dentarie superiori e inferiori.
A sostegno delle proprie affermazioni, aveva allegato alla memoria depositata il 18.11.2022 n. 3 fotografie in bianco/nero.
Due ritraenti lo stato dei luoghi teatro del sinistro ed una un proprio primo piano, con parte del volto tumefatto.
Dalla visione delle fotografie offerte in produzione documentale da parte attrice, è possibile scorgere la presenza di fogliame e arbusti su un tratto di manto stradale imprecisato, in prossimità di un muro di cinta che, verosimilmente, delimita l'area di una proprietà (foto nn. 2 e 3 in ordine di visualizzazione), non facilmente geolocalizzabile data la ristrettezza del cono di ripresa dell'immagine, che non consente di individuare con precisione l'esatta ubicazione del luogo rispetto all'area di parcheggio ed alla porta di ingresso del punto vendita “ di via Parte_2
Mazzarino n.8.
Tuttavia, in disparte ogni considerazione concernente sia l'esatta ubicazione del tratto di strada ritratto dalle fotografie prodotte in giudizio, che l'inquadramento temporale dello stato dei luoghi per come rappresentati, rispetto alla data di avvenimento del sinistro, deve darsi conto, ai fini della presente decisione, di quanto emerso in sede di escussione testimoniale nel corso dello svolgimento della fase istruttoria della presente causa.
In particolare, il teste citato da parte attrice, , esaminato in data 17.1.2024, in Testimone_1 relazione ai capitoli di prova n.2 e 3, ha dichiarato: “Sono arrivato dopo che la signora era caduta.
L'ho vista in piedi, quasi all'uscita del parcheggio. Vedendo la foto n5 allegata da parte convenuta ricordo di aver visto la signora prima della macchina bianca che si vede nella foto. Io avevo lasciato la mia macchina e mi stavo dirigendo verso il negozio di Acqua&Sapone. Ho visto che la signora aveva delle ferite al volto e le ho chiesto cos'era successo. Lei mi ha risposto che era caduta, quindi l'ho accompagnata al negozio di per medicarsi. Sub 3: Mi Parte_2
sono concentrato sulla signora per prestarle aiuto e non ho fatto caso alla situazione del parcheggio.
pagina 5 di 7
Considerato che
il teste, intervenuto solo dopo il sinistro, non è stato in grado di riferire nulla sulla dinamica dello stesso, non può ritenersi decisiva, in punto di accertamento effettivo delle cause della caduta, neppure la deposizione dell'altro teste esaminato, su istanza di parte convenuta.
Il teste , dipendente di si è infatti limitato a riferire che il Testimone_2 Parte_2
cortile, ritratto nelle fotografie allegate da parte convenuta, è adibito a parcheggio dell'esercizio commerciale sopra indicato.
L'istruttoria svolta non può quindi ritenersi idonea a fornire la prova del dinamismo causale effettivo che avrebbe provocato la caduta dell'attrice, all'interno del parcheggio dell'esercizio commerciale, gestito dalla convenuta, dalla quale erano conseguiti i pregiudizi ed i danni fisici sofferti e lamentati per come allegati e documentati dalla parte.
Va comunque evidenziato che, anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere acquisita la prova circa il punto esatto in cui si è verificato l'evento traumatico, come rappresentato da parte attrice nell'atto di citazione, in corrispondenza di fogliame umido, arbusti ed erba incolta, questo Giudice ritiene comunque non integrati gli estremi degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c. o 2043 c.c..
Nello specifico, non possono ignorarsi gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia offerti dalla Suprema Corte di Cassazione i quali, per come sopra riportato, fondano la legittimazione in capo al danneggiato alla proposizione di una istanza risarcitoria per il riconoscimento del cosiddetto “danno da insidia”, soltanto in presenza di circostanze di tempo, luogo e strutturali afferenti alla cosa dalla quale origina il pregiudizio, che abbiano effettivamente reso l'utilizzo del bene di per sé ordinariamente non pericoloso con la dovuta diligenza, invece potenzialmente idoneo alla produzione di eventi pregiudizievoli ed imprevedibili a cagione della sopravvenienza di fattori estranei che rendano appunto l'uso dello stesso non adeguatamente sicuro in contesti di normalità.
Dalla visione delle fotografie allegate dall'attrice è infatti possibile affermare che, nel caso di specie, può ragionevolmente escludersi la ricorrenza di quelle condizioni fattuali che integrano la sussistenza della cosiddetta “insidia stradale”.
Al riguardo, è opportuno rammentare che essa è definita nei suoi elementi costitutivi sotto un duplice profilo, ovvero oggettivo e soggettivo, rispettivamente individuabili nella materiale alterazione della cosa rispetto al suo stato originario, non facilmente riconoscibile e nella riconducibilità della cosa ad un custode che sulla stessa abbia un potere effettivo fattuale e giuridico di intervento, per evitare la produzione di situazioni pregiudizievoli a carico di soggetti terzi che possano incorrere in situazioni di pericolo che promanino dalla res.
pagina 6 di 7 Considerate le condizioni di perfetta visibilità dei luoghi, trattandosi di sinistro avvenuto alle ore
15.00 del 20.7.2020, si può quindi affermare che le condizioni del manto stradale, riprodotte nelle fotografie agli atti, consentivano ad una persona di media diligenza, tenuta a adottare tutte le cautele richieste dal caso, di evitare ogni situazione di pericolo connessa alla presenza di rami e fogliame sulla pavimentazione.
Risulta pertanto eliso il nesso di derivazione causale tra lo stato in cui versava il manto stradale e le conseguenze pregiudizievoli subite dall'attrice.
C. Sulla regolamentazione delle spese.
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia come indicato da parte attrice, con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1
nella causa iscritta al R.G. N. 2028/2022 contro a Socio Unico, ogni contraria istanza, CP_1
deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
- respinge la domanda formulata dall' attrice per le causali in motivazione;
- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida complessivamente in €
5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Pescara, 15 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Stefano Bortone, magistrato ordinario in tirocinio pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2028/2022 promossa da:
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2028 /2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DE PAMPHILIS FRANCESCO, elettivamente domiciliata in Penne alla via Ringa presso il difensore avv. DE PAMPHILIS Francesco
PARTE ATTRICE contro
a Socio Unico (P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GALANTI OCCULTI Monica, elettivamente domiciliata in Pescara C.so Manthonè n.7, presso il difensore avv. GALANTI OCCULTI Monica
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.11.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, con note depositate nel termine assegnato, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:
- l'attrice ha così concluso: “si insiste, pertanto, per l'accoglimento della domanda introduttiva accertando e dichiarando la responsabilità della Società nella causazione dell'incidente per CP_1
il quale è causa per tutto quanto dedotto in premessa, condannare pertanto la predetta Società
, in persona del lrpt, al risarcimento dei danni, tutti, subiti dall'attrice, nessuno escluso, CP_1
e così al pagamento in favore della Sig.ra della somma di € 13.172,00 Parte_1
per le lesioni subite in conseguenza del sinistro del quale è causa come sopra determinata , ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia con integrale rigetto delle conclusioni avverse, e condanna della controparte al pagamento delle competenze, spese di lite da liquidarsi al sottoscritto difensore antistatario. In via subordinata: dichiararsi una corresponsabilità nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c. con condanna alle spese di lite da liquidarsi al
pagina 1 di 7 sottoscritto difensore antistatario. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla convenuta”.
- La convenuta società a socio unico ha così concluso: “Voglia l'On.le Tribunale CP_1
adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda avanzata in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese e competenze di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 24.5.2022 l'attrice,
[...]
ha convenuto in giudizio la Società a socio unico, chiedendo al Parte_1 CP_1
Tribunale di accertare la responsabilità della convenuta in relazione all'infortunio da lei subito in data 20.7.2020 alle ore 15.00 circa.
Assumeva che, dopo aver posteggiato la propria autovettura all'interno dell'area adibita a parcheggio per i clienti del negozio “ , fatti pochi passi verso l'ingresso del Parte_2
negozio era improvvisamente caduta rovinosamente a terra, a causa della vegetazione inumidita presente sul manto stradale del parcheggio.
Successivamente era stata soccorsa da un altro cliente dell'esercizio commerciale, tale Guglielmo
Di Palma, che l'aveva accompagnata all'interno del supermercato , dove una Parte_2
dipendente del punto vendita le aveva prestato le cure del caso, medicandole le ferite e le escoriazioni riportate sul viso e al labbro superiore e inferiore.
Poiché a distanza di giorni il dolore persisteva, su suggerimento del proprio odontoiatra, si era recata in data 23.7.2020 presso il P.S. dell'Ospedale Civile di Pescara, ove era sottoposta ad accertamenti ed esami radiologici, all'esito dei quali le era stato diagnosticato un “trauma del gruppo dentale superiore con distacco splintaggio superiore e rottura parcellare di splintaggio inferiore che si consiglia di riparare. Consigliati anche trattamenti parodontali”.
Sempre su raccomandazione del proprio odontoiatra, aveva avviato un ciclo terapeutico suddiviso in più fasi temporali, al fine di ripristinare la salute e la piena funzionalità del parodonto.
Per quanto sopra premesso, ha formulato domanda risarcitoria nei Parte_1
confronti di , già asserendo che la causa della CP_1 Controparte_2
rovinosa caduta era da ricondurre al pessimo stato di manutenzione del parcheggio del negozio
, in quanto sulla pavimentazione erano presenti foglie inumidite, arbusti ed erba Parte_2
incolta, che ne avevano reso del tutto insidioso il percorso.
Nello specifico, la responsabilità dell'accaduto è stata addebitata all'ente societario, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore, in via principale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. ed in via subordinata ex art. 2043 c.c., in quanto proprietario dell'area ove si è verificato pagina 2 di 7 il sinistro ed in quanto tale obbligato alla sua manutenzione, vigilanza e messa in sicurezza.
Tali danni sono stati così quantificati dall'attrice: € 11.660,00 per spese mediche inerenti a terapie, splintaggio, innesto, impianto completo, sei corone superiori e sei corone inferiori, come da preventivo dello studio Odontoiatrico Mengoni del 2.2.2021; € 602,00 per cure odontoiatriche come da fattura allegata;
€ 910,00 per 7 gg di ITT (AUSL Pescara), per un totale di € 13.172,00.
2. Con comparsa depositata il 19.7.2022 si è costituita contestando sia in punto di CP_1 fatto che di diritto la fondatezza della domanda, evidenziando in particolare quanto all'an l'insussistenza del fatto, considerata la perfetta visibilità dei luoghi in cui si è verificato l'infortunio, rimarcando che il sinistro aveva avuto luogo alle ore 15.00 circa, in pieno giorno ed all'aperto, in condizioni di piena visibilità ed illuminazione naturale.
Sottolineava che il 20.7.2020 (come da allegato bollettino meteo riferibile a tale data) non vi fossero state precipitazioni, tali da giustificare la presenza di fogliame umido a terra, idoneo a costituire insidia per gli avventori del negozio.
Pertanto le condizioni di tempo e luogo, presenti al momento dell'infortunio dell'attrice, erano tali da escludere a carico della proprietà del negozio profili di responsabilità per omessa custodia e vigilanza dell'area interessata dall'evento in parola o comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c..
3. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza istruttoria del
3.5.2023, sono state ammesse le prove per testi articolate dalle parti, assunte nelle udienze del
15.12.2023 e 17.1.2024.
4. All'esito della fase istruttoria, ritenuto opportuno emettere sentenza parziale sulla sussistenza della responsabilità per l'evento occorso, prima di disporre CTU finalizzata alla quantificazione dei danni sofferti dall'attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.2024, tenuta nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
La domanda spiegata dall'attrice è infondata e va rigettata in ragione di quanto di seguito esposto.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
Giova preliminarmente sottolineare in diritto, in relazione alla materia (qui controversa) della responsabilità per danni da insidia stradale, che:
• l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia prova del caso fortuito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013 e pagina 3 di 7 così da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 12988);
• ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa;
• si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr. Cass. civile sez. III, 08/02/2023 n.3739);
• ne segue che il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto, l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal “caso fortuito”, quale fatto o atto (del danneggiato o del terzo) che si pone in relazione causale con l'evento dannoso, caratterizzandosi come causa esclusiva dello stesso evento
(Cass. 08/07/2024, n. 18528);
• in particolare, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani). Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia dell'amministrazione e l'evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene pubblico (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 24/05/2024, n. 14566);
• in ogni caso, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/09/2023, n. 26682).
B. Sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio
Nell'atto di citazione l'attrice ha sostenuto di essere inciampata e caduta rovinosamente a terra il pagina 4 di 7 giorno 20 luglio 2020, alle ore 15.00 circa, subito dopo aver posteggiato la propria automobile all'interno del parcheggio del negozio con insegna ubicato in Pescara, via Parte_2
Mazzarino n. 8.
Riconducendo la causa della caduta al pessimo stato di manutenzione del parcheggio, pieno di arbusti, foglie inumidite ed erbacce, che avevano reso scivoloso quel tratto di strada da lei percorso, per recarsi dal parcheggio all'ingresso dell'esercizio commerciale, assumeva di aver riportato, a causa del violento impatto con il manto stradale, lesioni al viso ed alle arcate dentarie superiori e inferiori.
A sostegno delle proprie affermazioni, aveva allegato alla memoria depositata il 18.11.2022 n. 3 fotografie in bianco/nero.
Due ritraenti lo stato dei luoghi teatro del sinistro ed una un proprio primo piano, con parte del volto tumefatto.
Dalla visione delle fotografie offerte in produzione documentale da parte attrice, è possibile scorgere la presenza di fogliame e arbusti su un tratto di manto stradale imprecisato, in prossimità di un muro di cinta che, verosimilmente, delimita l'area di una proprietà (foto nn. 2 e 3 in ordine di visualizzazione), non facilmente geolocalizzabile data la ristrettezza del cono di ripresa dell'immagine, che non consente di individuare con precisione l'esatta ubicazione del luogo rispetto all'area di parcheggio ed alla porta di ingresso del punto vendita “ di via Parte_2
Mazzarino n.8.
Tuttavia, in disparte ogni considerazione concernente sia l'esatta ubicazione del tratto di strada ritratto dalle fotografie prodotte in giudizio, che l'inquadramento temporale dello stato dei luoghi per come rappresentati, rispetto alla data di avvenimento del sinistro, deve darsi conto, ai fini della presente decisione, di quanto emerso in sede di escussione testimoniale nel corso dello svolgimento della fase istruttoria della presente causa.
In particolare, il teste citato da parte attrice, , esaminato in data 17.1.2024, in Testimone_1 relazione ai capitoli di prova n.2 e 3, ha dichiarato: “Sono arrivato dopo che la signora era caduta.
L'ho vista in piedi, quasi all'uscita del parcheggio. Vedendo la foto n5 allegata da parte convenuta ricordo di aver visto la signora prima della macchina bianca che si vede nella foto. Io avevo lasciato la mia macchina e mi stavo dirigendo verso il negozio di Acqua&Sapone. Ho visto che la signora aveva delle ferite al volto e le ho chiesto cos'era successo. Lei mi ha risposto che era caduta, quindi l'ho accompagnata al negozio di per medicarsi. Sub 3: Mi Parte_2
sono concentrato sulla signora per prestarle aiuto e non ho fatto caso alla situazione del parcheggio.
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Considerato che
il teste, intervenuto solo dopo il sinistro, non è stato in grado di riferire nulla sulla dinamica dello stesso, non può ritenersi decisiva, in punto di accertamento effettivo delle cause della caduta, neppure la deposizione dell'altro teste esaminato, su istanza di parte convenuta.
Il teste , dipendente di si è infatti limitato a riferire che il Testimone_2 Parte_2
cortile, ritratto nelle fotografie allegate da parte convenuta, è adibito a parcheggio dell'esercizio commerciale sopra indicato.
L'istruttoria svolta non può quindi ritenersi idonea a fornire la prova del dinamismo causale effettivo che avrebbe provocato la caduta dell'attrice, all'interno del parcheggio dell'esercizio commerciale, gestito dalla convenuta, dalla quale erano conseguiti i pregiudizi ed i danni fisici sofferti e lamentati per come allegati e documentati dalla parte.
Va comunque evidenziato che, anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere acquisita la prova circa il punto esatto in cui si è verificato l'evento traumatico, come rappresentato da parte attrice nell'atto di citazione, in corrispondenza di fogliame umido, arbusti ed erba incolta, questo Giudice ritiene comunque non integrati gli estremi degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c. o 2043 c.c..
Nello specifico, non possono ignorarsi gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia offerti dalla Suprema Corte di Cassazione i quali, per come sopra riportato, fondano la legittimazione in capo al danneggiato alla proposizione di una istanza risarcitoria per il riconoscimento del cosiddetto “danno da insidia”, soltanto in presenza di circostanze di tempo, luogo e strutturali afferenti alla cosa dalla quale origina il pregiudizio, che abbiano effettivamente reso l'utilizzo del bene di per sé ordinariamente non pericoloso con la dovuta diligenza, invece potenzialmente idoneo alla produzione di eventi pregiudizievoli ed imprevedibili a cagione della sopravvenienza di fattori estranei che rendano appunto l'uso dello stesso non adeguatamente sicuro in contesti di normalità.
Dalla visione delle fotografie allegate dall'attrice è infatti possibile affermare che, nel caso di specie, può ragionevolmente escludersi la ricorrenza di quelle condizioni fattuali che integrano la sussistenza della cosiddetta “insidia stradale”.
Al riguardo, è opportuno rammentare che essa è definita nei suoi elementi costitutivi sotto un duplice profilo, ovvero oggettivo e soggettivo, rispettivamente individuabili nella materiale alterazione della cosa rispetto al suo stato originario, non facilmente riconoscibile e nella riconducibilità della cosa ad un custode che sulla stessa abbia un potere effettivo fattuale e giuridico di intervento, per evitare la produzione di situazioni pregiudizievoli a carico di soggetti terzi che possano incorrere in situazioni di pericolo che promanino dalla res.
pagina 6 di 7 Considerate le condizioni di perfetta visibilità dei luoghi, trattandosi di sinistro avvenuto alle ore
15.00 del 20.7.2020, si può quindi affermare che le condizioni del manto stradale, riprodotte nelle fotografie agli atti, consentivano ad una persona di media diligenza, tenuta a adottare tutte le cautele richieste dal caso, di evitare ogni situazione di pericolo connessa alla presenza di rami e fogliame sulla pavimentazione.
Risulta pertanto eliso il nesso di derivazione causale tra lo stato in cui versava il manto stradale e le conseguenze pregiudizievoli subite dall'attrice.
C. Sulla regolamentazione delle spese.
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia come indicato da parte attrice, con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1
nella causa iscritta al R.G. N. 2028/2022 contro a Socio Unico, ogni contraria istanza, CP_1
deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
- respinge la domanda formulata dall' attrice per le causali in motivazione;
- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida complessivamente in €
5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Pescara, 15 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Stefano Bortone, magistrato ordinario in tirocinio pagina 7 di 7