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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 227-1/2025 R.G.
La Corte,
sciogliendo la riserva assunta nell'udienza del 25 marzo 2025;
ritenuto che non ricorrono gravi e fondati motivi, giustificativi (ex art. 283 c.p.c.)
della chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione dell'impugnata sentenza, in quanto, da un lato, il pur sommario esame dei profili di censura formulati dall'appellante non consente, allo stato, di ravvisare la configurabilità del necessario “fumus boni iuris” (sub specie di manifesta fondatezza della proposta impugnazione), e, dall'altro lato, appare carente anche l'altro necessario requisito dell'inibitoria, costituito dal “periculum in mora”, che -in difetto di specifiche e comprovate allegazioni di concreti pregiudizi negativi dell'esecuzione, e tenuto conto dell'assai limitata aggredibilità (ex lege) della pensione di cui è titolare la stessa appellante- non può essere integrato dal solo fatto della possibilità
dell'esecuzione forzata (fatto di per sè meramente conseguenziale alla natura provvisoriamente esecutiva -ex lege- dei provvedimenti decisori di primo grado contenenti capi di condanna);
Per questi motivi
rigetta l'istanza ex art. 283 c.p.c.;
rinvia alla già fissata udienza di prima comparizione del 27 maggio 2025 ore 10,30;
manda alla cancelleria per la rituale comunicazione del presente provvedimento alle parti.
Catania, 27 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Giovanni Dipietro
Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 227-1/2025 R.G.
La Corte,
sciogliendo la riserva assunta nell'udienza del 25 marzo 2025;
ritenuto che non ricorrono gravi e fondati motivi, giustificativi (ex art. 283 c.p.c.)
della chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione dell'impugnata sentenza, in quanto, da un lato, il pur sommario esame dei profili di censura formulati dall'appellante non consente, allo stato, di ravvisare la configurabilità del necessario “fumus boni iuris” (sub specie di manifesta fondatezza della proposta impugnazione), e, dall'altro lato, appare carente anche l'altro necessario requisito dell'inibitoria, costituito dal “periculum in mora”, che -in difetto di specifiche e comprovate allegazioni di concreti pregiudizi negativi dell'esecuzione, e tenuto conto dell'assai limitata aggredibilità (ex lege) della pensione di cui è titolare la stessa appellante- non può essere integrato dal solo fatto della possibilità
dell'esecuzione forzata (fatto di per sè meramente conseguenziale alla natura provvisoriamente esecutiva -ex lege- dei provvedimenti decisori di primo grado contenenti capi di condanna);
Per questi motivi
rigetta l'istanza ex art. 283 c.p.c.;
rinvia alla già fissata udienza di prima comparizione del 27 maggio 2025 ore 10,30;
manda alla cancelleria per la rituale comunicazione del presente provvedimento alle parti.
Catania, 27 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Giovanni Dipietro