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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13564/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di EN
Sezione Protezione Internazionale
Il collegio così composto:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott. ssa Barbara Fabbrini Giudice rel. est.
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 13564/2021 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Giusti Martina e Parte_1 C.F._1 presso il di lei indirizzo telematico domiciliato
RICORRENTE contro
Controparte_1
Dublino, in persona del Ministro
[...]
p.t., che si difende ex art. 6 D.L. 13/2017 modificativo del d.lgs. n.25/con
RESISTENTE
All'esito della camera di consiglio del 5.2.2025, su relazione della dott.ssa Barbara Fabbrini ha emesso il seguente
DECRETO
La controversia ha ad oggetto il ricorso proposto in data 03.12.2021 da ai sensi Parte_1 dell'art.27 regolamento UE n.604/2013 e art.3, comma 3 bis e ss., d.lgs. 25/2008 (come modificato dall'art. 6 d.l. n.13/2017) nei confronti del provvedimento n., emesso dalla Unità Dublino 517191- del il 02.11.2021 e notificato in data 04.11.2021, con CodiceFiscale_2 Controparte_2 il quale decidendo sulla istanza di protezione internazionale presentata in Italia il 26.07.2021, è stato disposto il trasferimento in NC , ove il richiedente risulta aver proposto in precedenza domanda di protezione internazionale in data 11.12.2020 ai sensi dell'art. 18.1 (b) del Regolamento Dublino.
1. I fatti e le ragioni allegate dalle parti e lo svolgimento del processo
Con il ricorso in esame ha tempestivamente impugnato il provvedimento con il quale Parte_1 il presso il quale è Controparte_3 incardinata l' (autorità italiana competente ai sensi dell'art. 35 del Regolamento CP_4
UE n. 604/2013) ha disposto il suo trasferimento in NC, ai sensi dell'art. 18.1, lettera b) del predetto Regolamento.
1 Egli in particolare premetteva di essere di nazionalità pakistana, di aver presentato richiesta di protezione internazionale in Italia il 26.07.2021 allorquando è stato compilato il modello C/3 presso la Questura di Lucca. deduceva altresì in diritto:
a) la violazione dell'art. 4 e dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino III), non avendo ricevuto dall'autorità amministrativa nel corso della procedura avviata a seguito del fotosegnalamento e della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, le informazioni previste dall'art. 4 del Regolamento UE 604/2013, rubricato 'Diritto all'informazione e non avendo sostenuto colloquio personale;
b) la violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta di Nizza e applicazione dell'art. 17, par. 1, Reg. (UE)604/2013, assumendo di essere stato costretto a lasciare il suo Paese di origine in seguito ai ripetuti attacchi terroristici compiuti a danno della popolazione sciita della sua città.
c) Violazione art. 17 Reg. U.E. 604/13 per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 8 a 11 e 16 ;
In conclusione, chiedeva l'annullamento del provvedimento n. 517191- A/065JQPK/LU0004145 , emesso dal , Unità Dublino e la declaratoria di Controparte_2 competenza dell'autorità amministrativa italiana. L'Unità Dublino si è costituita in questa sede affermando che:
✓ la Questura competente - dopo aver ricevuto la richiesta di protezione internazionale del ricorrente - attivava la procedura Dublino - Regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. Dublino III) in base al riscontro EURODAC che accertava una precedente richiesta in NC (all. 1);
✓ quanto alla violazione degli obblighi informativi sia in fase di formalizzazione della richiesta di protezione sia in fase di verbalizzazione del colloquio personale ex art. 5 Reg. 604/2013, che tale doglianza è del tutto priva di fondamento, richiamando sul punto i recenti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione;
✓ per ciò che concerne la violazione del principio di non respingimento e la mancata applicazione della clausola discrezionale, che l'operatività della norma è limitata ai casi di ricongiungimento familiare per particolari ragioni umanitarie e caritatevoli;
✓ per ciò che concerne la violazione del principio del non respingimento il provvedimento impugnato si sostanzia in una riammissione vincolata in altro paese europeo dove è già stata presentata la domanda del richiedente, altrimenti consentendo il cd. Asylum shopping;
✓ per quanto concerne le asserite carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza del sistema austriaco queste sono totalmente destituite di fondamento ed anzi rappresentano un modello a cui si ispirano i diversi Paesi membri;
Il processo è stato rinviato in pendenza del giudizio per rinvio pregiudiziale rivolto alla CGUE dal Tribunale di Firenze in data 22.12.2021, Causa C-297/21, rinvio deciso con sentenza della CGUE emessa in data 30.11.2023.
All'esito, in ossequio a tale decisione, il Tribunale ha disposto la comparizione non personale delle parti per l'udienza del 21.01.2025 invitando parte ricorrente a prendere posizione sulle conseguenze nel processo della pronuncia della CGUE.
Nella memoria autorizzata depositata il 17.01.2025 la difesa del ricorrente ha dedotto:
2 a) che il richiedente nei due anni di permanenza in Italia ha intrapreso un percorso di integrazione dal punto di vista lavorativo (cfr. estratto IN, CUD, contratti e buste paga 2024), percorso che potrebbe essere pregiudicato da un trasferimento del ricorrente;
b) che in caso di rientro nel suo Paese di origine sarebbe esposto ad una situazione di violenza generalizzata;
c) che in NC il richiedente non ha alcun contatto né legame e, in caso di trasferimento, emergerebbe una sicura violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo All'esito dell'istruttoria la causa era rimessa per la decisione al Collegio.
2. Ragioni della decisione.
Si rileva preliminarmente la sussistenza della competenza del giudice adito ai sensi dell'articolo 4 comma 3 legge 46/17 A fronte della dimora del ricorrente in struttura di accoglienza sita, nel distretto di competenza della Sezione Specializzata Immigrazione del Tribunale di Firenze.
Nella definizione della presente controversia, il Tribunale seguirà il principio della ragione più liquida e prevalente, idonea a definire la lite, osservandosi come, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti nonché dalle informazioni reperite sulla scorta dei poteri istruttori officiosi, nel merito il ricorso debba trovare accoglimento in ragione del rilievo assorbente della sussistenza di inderogabili ragioni di applicazione della clausola di sovranità prevista dall'art. 17, comma 1 del
Regolamento (UE) N. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (c.d.
Dublino III).
Con riferimento quindi alle questioni connesse all'applicazione della clausola facoltativa di sovranità, occorre osservare che l'art. 10 Cost. e l'art. 8 CEDU giustificano la protezione nazionale per fornire l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana e tutela alla vita privata e familiare.
Il regolamento di Dublino disciplina il trasferimento dei migranti richiedenti asilo con esclusivo riferimento alla protezione internazionale comune a tutti gli stati aderenti per la loro adesione alla UE+ e la subordinazione alla direttiva 2011/95/UE, come esplicitato dagli artt. 1 e 2 lett. b), e non certo la protezione umanitaria eventualmente prevista dagli ordinamenti interni o dagli
(altri) obblighi internazionali assunti dai singoli stati sottoscrittori.
La comparazione relativa all'esistenza di legami familiari o di vita privata, non riguarda solo il paese d'origine, ma anche e soprattutto il paese che dovrebbe provvedere al trasferimento del cittadino straniero che vi soggiorni ai sensi del Reg. Dublino, considerando che una domanda implicita di protezione complementare è sempre già contenuta nella domanda di protezione internazionale, come è evidente dal disposto dell'art. 19, comma 1.2 D.Lgs n. 286/19981, ma non è stata valutata per effetto della procedura Dublino, la quale, tuttavia, non può evidentemente eludere o vanificare la Costituzione o i trattati internazionali sottoscritti dall'Italia.
Poiché la procedura Dublino incide sulla libertà personale, considerato che dispone il trasferimento forzato di una persona da un paese ad un altro, non è quindi ipotizzabile che il trasferimento, pur all'interno dei Paesi UE+ sottoscrittori dell'accordo di Dublino, avvenga senza garanzie effettive ed entro i limiti imposti dalla Costituzione e dai trattati internazionali;
limiti che non intaccano minimamente la fiducia che gli Stati sottoscrittori nutrono nell'identica reciproca azione degli altri, dal momento che niente nel Reg. Dublino chiede di deflettere sui principi costituzionali di ciascuno Stato aderente né di derogare ad altri principi internazionali.
Nel procedimento di opposizione al provvedimento Dublino il giudice della Repubblica
Italiana, Stato membro nel quale è manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, è strettamente vincolato all'oggetto della controversia relativa proprio alla conferma o alla caducazione della decisione dell'Autorità amministrativa nazionale che individua lo Stato competente all'esame della domanda;
non può quindi riconoscere direttamente la protezione speciale ex artt. 10 Cost. ed. 8 CEDU.
Può, tuttavia, già in tale sede necessariamente delibarla in via incidentale, in base a detti medesimi parametri limitativi, costituiti dagli obblighi costituzionali e internazionali ineludibili da parte di ogni autorità pubblica, amministrativa o giurisdizionale, tenuta a svolgere la propria azione o esercitare il proprio controllo secondo regole giuridiche, com'è proprio dello Stato di diritto.
Compiendo questa operazione, in effetti, il giudice non fa altro che utilizzare criteri diversi ma consentiti dal regolamento di Dublino, in tal senso dovendosi leggere l'inciso del 1° comma art. 17 reg.: «anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento».
E qualora il giudice individui concreti elementi costitutivi della protezione complementare garantita a tali supremi livelli costituzionali e internazionali dallo Stato comunità nel cui nome giudica, ben potrà ed anzi dovrà annullare il provvedimento, perché la competenza ad esaminare la domanda è determinata dall'individuazione dei presupposti della protezione speciale garantita in Italia ma elusa dalla procedura Dublino, utilizzando direttamente il criterio di competenza previsto dalla clausola di sovranità di cui all'art. 17 Reg., quale clausola di raccordo e chiusura del sistema che permette, per l'appunto, l'ingresso agli altri principi - altrettanto vincolanti - la cui deroga non risulta consentita. In altri termini, non può prescindersi, né risulta averlo fatto mai la Corte di giustizia UE2, dall'esistenza di forme di protezione nazionale che si affiancano alla protezione internazionale di origine UE e che gli Stati membri sono ugualmente tenuti a riconoscere in ragione degli obblighi in capo ad essi esistenti in forza del diritto internazionale e - come è il caso dell'ordinamento italiano - costituzionale.
Che tale raccordo sia non solo astrattamente realizzabile ma positivamente affermato dalla giurisprudenza eurounitaria è peraltro pacifico, atteso che “Risulta chiaramente dal disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III che detta disposizione possiede natura facoltativa ove lascia alla discrezionalità di ogni Stato membro la decisione di procedere all'esame di una domanda di protezione internazionale che è presentata allo stesso, anche se tale esame non incombe ad esso in forza dei criteri di determinazione dello Stato membro competente definiti da detto regolamento. L'esercizio di tale facoltà, peraltro, non è soggetto a condizioni particolari (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, C-528/11, EU:C:2013:342, punto 36). Detta facoltà Per_1
è intesa a consentire a ciascuno Stato membro di decidere in piena sovranità, in base a considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico, di accettare l'esame di una domanda di protezione
4 internazionale, anche se esso non è competente in applicazione dei suddetti criteri” (sentenza del 4 ottobre 2018, C-56/17, EU:C:2018:803, punto 53). Per_2
Proprio sul punto della determinazione della competenza la CGUE ha ricordato “con riguardo alla «clausola di sovranità» che si trovava nell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino II,
i cui termini coincidono essenzialmente con quelli della «clausola discrezionale» prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III e la cui interpretazione è, pertanto, ad essa trasponibile, che il potere discrezionale che essa riconosce agli Stati membri fa parte integrante del sistema di determinazione dello Stato membro competente elaborato dal legislatore dell'Unione”
(sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C-578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 53).
Può quindi ribadirsi, come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito3, che l'art. 17 rappresenta un autonomo criterio di determinazione della competenza, rimesso alla discrezionalità dei singoli stati.
Prospettiva ampliata, nell'ottica di un sindacato giurisdizionale sul mancato uso della clausola Cont discrezionale, nella ricordata pronuncia resa nella causa C-661/17, e a., U:C:2019:53, CP_5 dove la CGUE, dopo aver rilevato che tale disposizione non prevede espressamente un ricorso rispetto alla decisione di non fare uso della clausola ed evidenziato che l'obiettivo di assicurare la celere determinazione dello Stato membro competente impone di non moltiplicare i mezzi di impugnazione, ha fatto espresso richiamo al principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale principio generale del diritto dell'Unione. Sulla base di tali premesse, la Corte è quindi giunta alla conclusione che l'articolo 27, par. 1, non va interpretato nel senso che esso impone un ricorso specifico rispetto alla decisione di non fare uso della clausola, «fermo restando che detta decisione potrà essere contestata in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento»4 in attuazione del principio generale della tutela giurisdizionale effettiva sancito all'articolo 47 della Carta UE, situazione quest'ultima che costituisce l'habitat virtuale dell'ipotesi critica finora dibattuta e la concreta fattispecie processuale da esaminare.
Tale soluzione aderisce peraltro in modo coerente allo stesso sistema Dublino, in base al cui art. 27, c.1, Reg. “Il richiedente o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale”, intestando all'evidenza all'autorità giurisdizionale la decisione definitiva in fatto e in diritto sul trasferimento.
Alla luce del riferimento al principio della tutela giurisdizionale effettiva si deve infatti ritenere che, con la pronuncia da ultimo richiamata, la Corte abbia chiarito che il diritto dell'Unione imponga l'esistenza di un sindacato giurisdizionale nei confronti della mancata applicazione della clausola almeno nell'ambito del ricorso avverso la decisione di trasferimento.
Sulla portata di un tale sindacato, la sentenza Corte Giust., 16 febbraio 2023 (sentenza LG) ha stabilito che sarebbe spettato al giudice – davanti al quale la richiedente aveva impugnato la decisione con cui l'amministrazione si era rifiutata di trattare la sua domanda di protezione e ne aveva disposto il trasferimento verso lo Stato membro competente – «esaminare se, nel procedimento principale, le autorità nazionali competenti abbiano violato il diritto nazionale» non applicando correttamente l'articolo 17, par. 1, precisando che l'applicazione della clausola discrezionale, meramente facoltativa in forza del diritto UE, può invece essere oggetto di un obbligo promanante dal diritto nazionale.
Inoltre, ha riconosciuto che al giudice, adito nell'ambito di una procedura di trasferimento, non può considerarsi precluso un sindacato di merito circa l'erronea applicazione e interpretazione del diritto nazionale da parte delle autorità nazionali che hanno disposto il trasferimento del richiedente;
al contrario, il suddetto sindacato può imporsi al fine di consentire di assicurare tutela effettiva a un principio sancito dall'ordinamento nazionale. D'altra parte, la Corte di Giustizia ha ribadito in più occasioni che non è individuabile alcuna norma di diritto dell'Unione tale da imporre agli Stati membri «un modello costituzionale preciso che disciplini le relazioni e l'interazione tra i diversi poteri statali, in particolare per quanto riguarda la definizione e la delimitazione delle competenze di questi ultimi». Il rapporto tra organi giurisdizionali e amministrativi e, in particolare, il potere dei primi di sindacare le scelte dei secondi, è certamente annoverabile tra gli elementi caratterizzanti il modello costituzionale dello Stato membro la cui definizione deve, quindi, ricondursi a una competenza esclusiva di quest'ultimo5. Detta giurisprudenza chiarisce ampiamente che l'obbligo dell'Unione di rispettare l'identità nazionale degli
Stati membri non esclude che «nella scelta del proprio rispettivo modello costituzionale gli Stati membri sono tenuti a osservare» determinati principi di diritto dell'Unione. Si tratta di un limite all'esercizio della competenza degli Stati affermato nell'ambito della giurisprudenza relativa alla crisi dello stato di diritto, con specifico riferimento al principio dell'indipendenza dei giudici. A partire dalla sentenza Associação Sindical dos Juízes Portugueses la Corte, richiamando l'articolo 19 TUE, quale disposizione che «concretizza il valore dello Stato di diritto»6 che, ai sensi dell'articolo 2 TUE, rientra tra i valori fondanti l'Unione e condivisi dagli Stati membri, ha annoverato l'indipendenza dei giudici tra i requisiti della tutela giurisdizionale effettiva. Elaborando un'interpretazione particolarmente estensiva dell'articolo 19 TUE, la Corte ha affermato che tali requisiti devono essere soddisfatti da tutti gli organi giurisdizionali dello Stato membro operanti «nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione» e ciò a prescindere dalla circostanza che la fattispecie oggetto del caso di specie configuri un'ipotesi di specifica attuazione del diritto UE. Ed è in questo quadro che si inserisce la risposta formulata dalla Corte alla “macro-questione” attinente alla possibilità di interpretare l'articolo 17 del regolamento Dublino III sulla clausola di discrezionalità, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento e con gli articoli 4, 19 e 47 della Carta, nel senso che il giudice adito nell'ambito di una procedura Dublino possa o sia tenuto a dichiarare competente lo Stato membro trasferente, qualora il suddetto giudice non condivida la valutazione operata dalle autorità dello Stato membro competente circa l'esistenza di un rischio connesso al respingimento del richiedente, questione decisa dalla sentenza Corte Giust. UE, 30 novembre 20237.
Con tale decisione la Corte, ha stabilito che «l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19
e 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non impone al giudice dello Stato membro richiedente di dichiarare tale Stato membro competente qualora non condivida la valutazione dello
Stato membro richiesto quanto al rischio di refoulement dell'interessato. In assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro richiesto in occasione del trasferimento o in conseguenza di esso, il giudice dello Stato membro richiedente non può neppure obbligare quest'ultimo Stato membro a esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale sul fondamento dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III per il motivo che esiste, secondo tale giudice, un rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto»; rendendo possibile individuare due diverse statuizioni, delineanti due ipotesi differenti quanto alle condizioni in presenza delle quali il potere di disporre l'applicazione della clausola da parte del giudice adito nell'ambito della procedura Dublino può dirsi o meno esistente e riguardo al contenuto ed all'esistenza o meno di tale potere.
Mentre la seconda statuizione è chiara nell'affermare un divieto per il giudice di disporre l'applicazione della clausola, l'espressione «non impone», presente nella prima statuizione, implica non solo l'assenza di un obbligo derivante dal diritto UE, ma anche l'assenza di un divieto e, dunque, l'esistenza di una facoltà, esistente in capo al giudice, circa l'applicazione della clausola, lettura giustificata, oltre che da quanto espressamente specificato nella precedente giurisprudenza8, dallo stesso tenore letterale della prima statuizione e dall'evidente contrasto tra essa e la statuizione che ne segue in cui, invece, la Corte ha chiaramente ed esplicitamente sancito un divieto per il giudice nazionale.
Evidenziando, con il richiamato palese (ma apparente) “contrasto” fra statuizioni e la piena compatibilità con la propria precedente giurisprudenza, che il diritto dell'Unione «non impone al giudice» dello Stato membro trasferente di applicare la clausola qualora non condivida la valutazione operata dalle autorità dello Stato membro competente, ha in definitiva svolto delle implicite – ma molto rilevanti – in merito alla clausola. La Corte può dirsi avere non solo ha confermato l'assenza della sopra richiamata preclusione, derivante dal diritto UE, circa il riconoscimento anche in capo al giudice della prerogativa di applicare la clausola, ma ha anche implicitamente chiarito l'esperibilità di un sindacato pieno circa la valutazione operata dalla amministrazione.
La non condivisione della valutazione svolta dalle autorità amministrative dello Stato membro competente costituisce, dunque, la condizione necessaria in presenza della quale il diritto dell'Unione riconosce al giudice la facoltà di dare applicazione alla clausola, dove tuttavia l'accertamento dell'esistenza di tale condizione presuppone, evidentemente, che il sindacato non si limiti a un controllo di mera legalità, ma si estenda a una valutazione, sia pure delibatoria, circa i presupposti della protezione. Il riconoscimento della prerogativa degli organi giurisdizionali di disporre l'applicazione della clausola, attraverso un sindacato pieno, è riconducibile alla definizione dei rapporti tra i poteri dello stato in cui si articola l'ordinamento giuridico nazionale. Si tratta dei già ricordati aspetti relativi da una parte alla riferibilità dell'assetto istituzionale all'identità nazionale degli Stati membri;
dall'altra ai limiti alle legislazioni degli stati membri imposti dall'articolo 19
TUE, quale disposizione che «concretizza il valore dello Stato di diritto», rientrante ai sensi dell'articolo 2 TUE tra i valori fondanti l'Unione e condivisi dagli Stati membri, che annovera l'indipendenza dei giudici tra i requisiti della tutela giurisdizionale effettiva, che diversamente tale non sarebbe.
In definitiva, in Italia si prevede una forma di protezione nazionale speciale
(complementare/umanitaria) derivante da obblighi costituzionali e internazionali, che si affianca alla protezione internazionale di origine UE, non considerata ma non per questo esclusa dal reg. di
Dublino ed è quindi ovvio che, ove la si riconosca, debba trovare applicazione l'unico elemento di raccordo e chiusura del sistema, costituito dalla clausola di sovranità, in grado di salvaguardare l'applicazione del diritto interno senza in alcun modo insidiare o compromettere la base fiduciaria posta a fondamento del sistema Dublino.
Se ciò è conteso in giudizio, il potere dello Stato cui spetta l'espressione ed esercizio della sovranità il virtù della Costituzione e degli obblighi internazionali contratti è la giurisdizione, non essendovene alcun altro che possa iusdicere, esprimendo in via definitiva la volontà dello Stato nel diritto obiettivo che afferma.
Ovviamente l'eventuale annullamento della decisione amministrativa non potrà mai comportare che debba essere svolta una nuova domanda, proprio perché già formulata, sia pur implicitamente, fin dall'inizio, secondo quanto previsto dal già rammentato art. 19, comma 1.2 D.Lgs
n. 286/1998.
Tutto ciò premesso facendo corretta applicazione di tali principi il Collegio ritiene applicabile al caso di specie la clausola complementare, atteso che
1) dalla documentazione agli atti emerge che il richiedente ha intrapreso un avanzato percorso di integrazione lavorativa e attualmente svolge la mansione dell'inserviente in cucina con un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno (cfr contratto di lavoro, buste paga)
2) le buste paga prodotte riportano un reddito mensile superiore alle 800 euro;
3) è prodotto estratto contributivo IN , da cui risulta una sostanziale continuità di regolare attività lavorativa anche sotto il profilo contributivo fino all'attualità.
Nella delibazione incidentale delle situazioni relative sia alla realtà di rimpatrio che a quella di trasferimento con quella in cui risulta ormai inserito, può ritenersi che potrebbe essere ravvisata
“un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa9 che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione
EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria nazionale. In tale ipotesi, il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
In esito all'esame delibatorio condotto emerge che la situazione del ricorrente sembrerebbe infine idonea ad apparire, in esito ad approfondito esame nelle sedi previste, meritevole di scrutinio in relazione ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale da parte dell'Italia, al cui esame dà accesso la clausola di sovranità espressa dall'art. 17, comma 1, del Regolamento UE
604/2013.
Tanto premesso il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento impugnato e accertamento della competenza dello Stato italiano.
Sulle spese di lite.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.
Le spese del giudizio non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17.1 del Regolamento UE 604/2013 annulla il provvedimento impugnato e per l'effetto afferma la competenza dello Stato italiano a decidere la domanda di protezione internazionale e complementare per il ricorrente;
2) nulla sulle spese;
3) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Si comunichi
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 5.02.2025 su relazione della dott.ssa Barbara
Fabbrini
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Fabbrini
Il Presidente dott. Roberto Monteverde
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Art. 19 D.Lgs n. 286/1998
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3 2 In particolare, Corte Giust. (Grande sezione), 24 aprile 2018, causa C-353/16, MP (Subsidiary protection of a person previously a victim of torture), ECLI:EU:C: ; Corte Giust. (Grande sezione), 14 maggio 2019, cause riunite C- C.F._3 391/16, C-77/17 e C-78/17, M (Révocation du statut de réfugié), U:C:2019:403; Corte Giust. (Grande Sezione), CP_5 22 novembre 2022, causa C-69/21, (Éloignement ), Controparte_6 Controparte_7 ECLI:EU:C . P.IVA_1 3 Tribunale di Roma, ordinanza n.7899/2018 del 5 giugno 2018. 4 Causa C-661/17, MA e a., U:C:2019:53, punti 74-79: “Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento CP_5 Dublino III, chi richiede protezione internazionale ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento,
o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.
Pertanto, tale articolo non prevede espressamente un ricorso avverso la decisione di non far uso della facoltà prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento. Inoltre, l'obiettivo di celerità nel trattamento delle domande di protezione internazionale e, segnatamente, della determinazione dello Stato membro competente, sotteso alla procedura attuata dal regolamento Dublino III e ricordato al considerando 5 del regolamento medesimo, invita a non moltiplicare i mezzi di impugnazione. Certamente, il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, oggi sancito all'articolo 47 della Carta (sentenza del 10 luglio 2014, NI e NI de España/Commissione, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 40 e giurisprudenza ivi citata) e a termini del quale ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste dallo stesso articolo. Tuttavia, il fatto che uno Stato membro rifiuti di far uso della clausola discrezionale prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III si risolve necessariamente, per questo Stato membro, nell'adozione di una decisione di trasferimento. Il rifiuto dello Stato membro di far uso di questa clausola potrà, eventualmente, essere contestato in sede di ricorso avverso una decisione di trasferimento. Conseguentemente, l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III va interpretato nel senso che non impone di prevedere un ricorso avverso la decisione di non far uso della facoltà prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo, fermo restando che detta decisione potrà essere contestata in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento”.
5 5 Corte Giust. (Grande sezione), 22 febbraio 2022, causa C-430/21, RS (Effet des arrêts d'une cour constitutionnelle),
U:C:2022:99, punto 43; Corte Giust. (Grande sezione), 21 dicembre 2021, cause riunite C-357/19, C-379/19, C- CP_5 547/19, C-811/19 e C-840/19, Euro Box Promotion e a., ECLI:EU:C: , punto 229. C.F._4 6 Corte Giust. (Grande sezione), 27 febbraio 2018, C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses,
U:C:2018:117, punto 32. CP_5 6 7 Corte Giust., 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21, C-328/21,
[...]
(Brochure commune - Refoulement indirect), ECLI:EU:C: . CP_2 P.IVA_2 8 Sentenza LG, v. nota 5.
7 9 Vedi Cass.Sent n.4455/2018 cit.
8
TRIBUNALE ORDINARIO di EN
Sezione Protezione Internazionale
Il collegio così composto:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott. ssa Barbara Fabbrini Giudice rel. est.
Dott. Massimiliano Sturiale Giudice
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 13564/2021 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Giusti Martina e Parte_1 C.F._1 presso il di lei indirizzo telematico domiciliato
RICORRENTE contro
Controparte_1
Dublino, in persona del Ministro
[...]
p.t., che si difende ex art. 6 D.L. 13/2017 modificativo del d.lgs. n.25/con
RESISTENTE
All'esito della camera di consiglio del 5.2.2025, su relazione della dott.ssa Barbara Fabbrini ha emesso il seguente
DECRETO
La controversia ha ad oggetto il ricorso proposto in data 03.12.2021 da ai sensi Parte_1 dell'art.27 regolamento UE n.604/2013 e art.3, comma 3 bis e ss., d.lgs. 25/2008 (come modificato dall'art. 6 d.l. n.13/2017) nei confronti del provvedimento n., emesso dalla Unità Dublino 517191- del il 02.11.2021 e notificato in data 04.11.2021, con CodiceFiscale_2 Controparte_2 il quale decidendo sulla istanza di protezione internazionale presentata in Italia il 26.07.2021, è stato disposto il trasferimento in NC , ove il richiedente risulta aver proposto in precedenza domanda di protezione internazionale in data 11.12.2020 ai sensi dell'art. 18.1 (b) del Regolamento Dublino.
1. I fatti e le ragioni allegate dalle parti e lo svolgimento del processo
Con il ricorso in esame ha tempestivamente impugnato il provvedimento con il quale Parte_1 il presso il quale è Controparte_3 incardinata l' (autorità italiana competente ai sensi dell'art. 35 del Regolamento CP_4
UE n. 604/2013) ha disposto il suo trasferimento in NC, ai sensi dell'art. 18.1, lettera b) del predetto Regolamento.
1 Egli in particolare premetteva di essere di nazionalità pakistana, di aver presentato richiesta di protezione internazionale in Italia il 26.07.2021 allorquando è stato compilato il modello C/3 presso la Questura di Lucca. deduceva altresì in diritto:
a) la violazione dell'art. 4 e dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino III), non avendo ricevuto dall'autorità amministrativa nel corso della procedura avviata a seguito del fotosegnalamento e della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, le informazioni previste dall'art. 4 del Regolamento UE 604/2013, rubricato 'Diritto all'informazione e non avendo sostenuto colloquio personale;
b) la violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta di Nizza e applicazione dell'art. 17, par. 1, Reg. (UE)604/2013, assumendo di essere stato costretto a lasciare il suo Paese di origine in seguito ai ripetuti attacchi terroristici compiuti a danno della popolazione sciita della sua città.
c) Violazione art. 17 Reg. U.E. 604/13 per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli articoli da 8 a 11 e 16 ;
In conclusione, chiedeva l'annullamento del provvedimento n. 517191- A/065JQPK/LU0004145 , emesso dal , Unità Dublino e la declaratoria di Controparte_2 competenza dell'autorità amministrativa italiana. L'Unità Dublino si è costituita in questa sede affermando che:
✓ la Questura competente - dopo aver ricevuto la richiesta di protezione internazionale del ricorrente - attivava la procedura Dublino - Regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. Dublino III) in base al riscontro EURODAC che accertava una precedente richiesta in NC (all. 1);
✓ quanto alla violazione degli obblighi informativi sia in fase di formalizzazione della richiesta di protezione sia in fase di verbalizzazione del colloquio personale ex art. 5 Reg. 604/2013, che tale doglianza è del tutto priva di fondamento, richiamando sul punto i recenti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione;
✓ per ciò che concerne la violazione del principio di non respingimento e la mancata applicazione della clausola discrezionale, che l'operatività della norma è limitata ai casi di ricongiungimento familiare per particolari ragioni umanitarie e caritatevoli;
✓ per ciò che concerne la violazione del principio del non respingimento il provvedimento impugnato si sostanzia in una riammissione vincolata in altro paese europeo dove è già stata presentata la domanda del richiedente, altrimenti consentendo il cd. Asylum shopping;
✓ per quanto concerne le asserite carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza del sistema austriaco queste sono totalmente destituite di fondamento ed anzi rappresentano un modello a cui si ispirano i diversi Paesi membri;
Il processo è stato rinviato in pendenza del giudizio per rinvio pregiudiziale rivolto alla CGUE dal Tribunale di Firenze in data 22.12.2021, Causa C-297/21, rinvio deciso con sentenza della CGUE emessa in data 30.11.2023.
All'esito, in ossequio a tale decisione, il Tribunale ha disposto la comparizione non personale delle parti per l'udienza del 21.01.2025 invitando parte ricorrente a prendere posizione sulle conseguenze nel processo della pronuncia della CGUE.
Nella memoria autorizzata depositata il 17.01.2025 la difesa del ricorrente ha dedotto:
2 a) che il richiedente nei due anni di permanenza in Italia ha intrapreso un percorso di integrazione dal punto di vista lavorativo (cfr. estratto IN, CUD, contratti e buste paga 2024), percorso che potrebbe essere pregiudicato da un trasferimento del ricorrente;
b) che in caso di rientro nel suo Paese di origine sarebbe esposto ad una situazione di violenza generalizzata;
c) che in NC il richiedente non ha alcun contatto né legame e, in caso di trasferimento, emergerebbe una sicura violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo All'esito dell'istruttoria la causa era rimessa per la decisione al Collegio.
2. Ragioni della decisione.
Si rileva preliminarmente la sussistenza della competenza del giudice adito ai sensi dell'articolo 4 comma 3 legge 46/17 A fronte della dimora del ricorrente in struttura di accoglienza sita, nel distretto di competenza della Sezione Specializzata Immigrazione del Tribunale di Firenze.
Nella definizione della presente controversia, il Tribunale seguirà il principio della ragione più liquida e prevalente, idonea a definire la lite, osservandosi come, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti nonché dalle informazioni reperite sulla scorta dei poteri istruttori officiosi, nel merito il ricorso debba trovare accoglimento in ragione del rilievo assorbente della sussistenza di inderogabili ragioni di applicazione della clausola di sovranità prevista dall'art. 17, comma 1 del
Regolamento (UE) N. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (c.d.
Dublino III).
Con riferimento quindi alle questioni connesse all'applicazione della clausola facoltativa di sovranità, occorre osservare che l'art. 10 Cost. e l'art. 8 CEDU giustificano la protezione nazionale per fornire l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana e tutela alla vita privata e familiare.
Il regolamento di Dublino disciplina il trasferimento dei migranti richiedenti asilo con esclusivo riferimento alla protezione internazionale comune a tutti gli stati aderenti per la loro adesione alla UE+ e la subordinazione alla direttiva 2011/95/UE, come esplicitato dagli artt. 1 e 2 lett. b), e non certo la protezione umanitaria eventualmente prevista dagli ordinamenti interni o dagli
(altri) obblighi internazionali assunti dai singoli stati sottoscrittori.
La comparazione relativa all'esistenza di legami familiari o di vita privata, non riguarda solo il paese d'origine, ma anche e soprattutto il paese che dovrebbe provvedere al trasferimento del cittadino straniero che vi soggiorni ai sensi del Reg. Dublino, considerando che una domanda implicita di protezione complementare è sempre già contenuta nella domanda di protezione internazionale, come è evidente dal disposto dell'art. 19, comma 1.2 D.Lgs n. 286/19981, ma non è stata valutata per effetto della procedura Dublino, la quale, tuttavia, non può evidentemente eludere o vanificare la Costituzione o i trattati internazionali sottoscritti dall'Italia.
Poiché la procedura Dublino incide sulla libertà personale, considerato che dispone il trasferimento forzato di una persona da un paese ad un altro, non è quindi ipotizzabile che il trasferimento, pur all'interno dei Paesi UE+ sottoscrittori dell'accordo di Dublino, avvenga senza garanzie effettive ed entro i limiti imposti dalla Costituzione e dai trattati internazionali;
limiti che non intaccano minimamente la fiducia che gli Stati sottoscrittori nutrono nell'identica reciproca azione degli altri, dal momento che niente nel Reg. Dublino chiede di deflettere sui principi costituzionali di ciascuno Stato aderente né di derogare ad altri principi internazionali.
Nel procedimento di opposizione al provvedimento Dublino il giudice della Repubblica
Italiana, Stato membro nel quale è manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, è strettamente vincolato all'oggetto della controversia relativa proprio alla conferma o alla caducazione della decisione dell'Autorità amministrativa nazionale che individua lo Stato competente all'esame della domanda;
non può quindi riconoscere direttamente la protezione speciale ex artt. 10 Cost. ed. 8 CEDU.
Può, tuttavia, già in tale sede necessariamente delibarla in via incidentale, in base a detti medesimi parametri limitativi, costituiti dagli obblighi costituzionali e internazionali ineludibili da parte di ogni autorità pubblica, amministrativa o giurisdizionale, tenuta a svolgere la propria azione o esercitare il proprio controllo secondo regole giuridiche, com'è proprio dello Stato di diritto.
Compiendo questa operazione, in effetti, il giudice non fa altro che utilizzare criteri diversi ma consentiti dal regolamento di Dublino, in tal senso dovendosi leggere l'inciso del 1° comma art. 17 reg.: «anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento».
E qualora il giudice individui concreti elementi costitutivi della protezione complementare garantita a tali supremi livelli costituzionali e internazionali dallo Stato comunità nel cui nome giudica, ben potrà ed anzi dovrà annullare il provvedimento, perché la competenza ad esaminare la domanda è determinata dall'individuazione dei presupposti della protezione speciale garantita in Italia ma elusa dalla procedura Dublino, utilizzando direttamente il criterio di competenza previsto dalla clausola di sovranità di cui all'art. 17 Reg., quale clausola di raccordo e chiusura del sistema che permette, per l'appunto, l'ingresso agli altri principi - altrettanto vincolanti - la cui deroga non risulta consentita. In altri termini, non può prescindersi, né risulta averlo fatto mai la Corte di giustizia UE2, dall'esistenza di forme di protezione nazionale che si affiancano alla protezione internazionale di origine UE e che gli Stati membri sono ugualmente tenuti a riconoscere in ragione degli obblighi in capo ad essi esistenti in forza del diritto internazionale e - come è il caso dell'ordinamento italiano - costituzionale.
Che tale raccordo sia non solo astrattamente realizzabile ma positivamente affermato dalla giurisprudenza eurounitaria è peraltro pacifico, atteso che “Risulta chiaramente dal disposto dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III che detta disposizione possiede natura facoltativa ove lascia alla discrezionalità di ogni Stato membro la decisione di procedere all'esame di una domanda di protezione internazionale che è presentata allo stesso, anche se tale esame non incombe ad esso in forza dei criteri di determinazione dello Stato membro competente definiti da detto regolamento. L'esercizio di tale facoltà, peraltro, non è soggetto a condizioni particolari (v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 2013, C-528/11, EU:C:2013:342, punto 36). Detta facoltà Per_1
è intesa a consentire a ciascuno Stato membro di decidere in piena sovranità, in base a considerazioni di tipo politico, umanitario o pragmatico, di accettare l'esame di una domanda di protezione
4 internazionale, anche se esso non è competente in applicazione dei suddetti criteri” (sentenza del 4 ottobre 2018, C-56/17, EU:C:2018:803, punto 53). Per_2
Proprio sul punto della determinazione della competenza la CGUE ha ricordato “con riguardo alla «clausola di sovranità» che si trovava nell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino II,
i cui termini coincidono essenzialmente con quelli della «clausola discrezionale» prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III e la cui interpretazione è, pertanto, ad essa trasponibile, che il potere discrezionale che essa riconosce agli Stati membri fa parte integrante del sistema di determinazione dello Stato membro competente elaborato dal legislatore dell'Unione”
(sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C-578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 53).
Può quindi ribadirsi, come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito3, che l'art. 17 rappresenta un autonomo criterio di determinazione della competenza, rimesso alla discrezionalità dei singoli stati.
Prospettiva ampliata, nell'ottica di un sindacato giurisdizionale sul mancato uso della clausola Cont discrezionale, nella ricordata pronuncia resa nella causa C-661/17, e a., U:C:2019:53, CP_5 dove la CGUE, dopo aver rilevato che tale disposizione non prevede espressamente un ricorso rispetto alla decisione di non fare uso della clausola ed evidenziato che l'obiettivo di assicurare la celere determinazione dello Stato membro competente impone di non moltiplicare i mezzi di impugnazione, ha fatto espresso richiamo al principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale principio generale del diritto dell'Unione. Sulla base di tali premesse, la Corte è quindi giunta alla conclusione che l'articolo 27, par. 1, non va interpretato nel senso che esso impone un ricorso specifico rispetto alla decisione di non fare uso della clausola, «fermo restando che detta decisione potrà essere contestata in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento»4 in attuazione del principio generale della tutela giurisdizionale effettiva sancito all'articolo 47 della Carta UE, situazione quest'ultima che costituisce l'habitat virtuale dell'ipotesi critica finora dibattuta e la concreta fattispecie processuale da esaminare.
Tale soluzione aderisce peraltro in modo coerente allo stesso sistema Dublino, in base al cui art. 27, c.1, Reg. “Il richiedente o altra persona di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale”, intestando all'evidenza all'autorità giurisdizionale la decisione definitiva in fatto e in diritto sul trasferimento.
Alla luce del riferimento al principio della tutela giurisdizionale effettiva si deve infatti ritenere che, con la pronuncia da ultimo richiamata, la Corte abbia chiarito che il diritto dell'Unione imponga l'esistenza di un sindacato giurisdizionale nei confronti della mancata applicazione della clausola almeno nell'ambito del ricorso avverso la decisione di trasferimento.
Sulla portata di un tale sindacato, la sentenza Corte Giust., 16 febbraio 2023 (sentenza LG) ha stabilito che sarebbe spettato al giudice – davanti al quale la richiedente aveva impugnato la decisione con cui l'amministrazione si era rifiutata di trattare la sua domanda di protezione e ne aveva disposto il trasferimento verso lo Stato membro competente – «esaminare se, nel procedimento principale, le autorità nazionali competenti abbiano violato il diritto nazionale» non applicando correttamente l'articolo 17, par. 1, precisando che l'applicazione della clausola discrezionale, meramente facoltativa in forza del diritto UE, può invece essere oggetto di un obbligo promanante dal diritto nazionale.
Inoltre, ha riconosciuto che al giudice, adito nell'ambito di una procedura di trasferimento, non può considerarsi precluso un sindacato di merito circa l'erronea applicazione e interpretazione del diritto nazionale da parte delle autorità nazionali che hanno disposto il trasferimento del richiedente;
al contrario, il suddetto sindacato può imporsi al fine di consentire di assicurare tutela effettiva a un principio sancito dall'ordinamento nazionale. D'altra parte, la Corte di Giustizia ha ribadito in più occasioni che non è individuabile alcuna norma di diritto dell'Unione tale da imporre agli Stati membri «un modello costituzionale preciso che disciplini le relazioni e l'interazione tra i diversi poteri statali, in particolare per quanto riguarda la definizione e la delimitazione delle competenze di questi ultimi». Il rapporto tra organi giurisdizionali e amministrativi e, in particolare, il potere dei primi di sindacare le scelte dei secondi, è certamente annoverabile tra gli elementi caratterizzanti il modello costituzionale dello Stato membro la cui definizione deve, quindi, ricondursi a una competenza esclusiva di quest'ultimo5. Detta giurisprudenza chiarisce ampiamente che l'obbligo dell'Unione di rispettare l'identità nazionale degli
Stati membri non esclude che «nella scelta del proprio rispettivo modello costituzionale gli Stati membri sono tenuti a osservare» determinati principi di diritto dell'Unione. Si tratta di un limite all'esercizio della competenza degli Stati affermato nell'ambito della giurisprudenza relativa alla crisi dello stato di diritto, con specifico riferimento al principio dell'indipendenza dei giudici. A partire dalla sentenza Associação Sindical dos Juízes Portugueses la Corte, richiamando l'articolo 19 TUE, quale disposizione che «concretizza il valore dello Stato di diritto»6 che, ai sensi dell'articolo 2 TUE, rientra tra i valori fondanti l'Unione e condivisi dagli Stati membri, ha annoverato l'indipendenza dei giudici tra i requisiti della tutela giurisdizionale effettiva. Elaborando un'interpretazione particolarmente estensiva dell'articolo 19 TUE, la Corte ha affermato che tali requisiti devono essere soddisfatti da tutti gli organi giurisdizionali dello Stato membro operanti «nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione» e ciò a prescindere dalla circostanza che la fattispecie oggetto del caso di specie configuri un'ipotesi di specifica attuazione del diritto UE. Ed è in questo quadro che si inserisce la risposta formulata dalla Corte alla “macro-questione” attinente alla possibilità di interpretare l'articolo 17 del regolamento Dublino III sulla clausola di discrezionalità, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento e con gli articoli 4, 19 e 47 della Carta, nel senso che il giudice adito nell'ambito di una procedura Dublino possa o sia tenuto a dichiarare competente lo Stato membro trasferente, qualora il suddetto giudice non condivida la valutazione operata dalle autorità dello Stato membro competente circa l'esistenza di un rischio connesso al respingimento del richiedente, questione decisa dalla sentenza Corte Giust. UE, 30 novembre 20237.
Con tale decisione la Corte, ha stabilito che «l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, in combinato disposto con l'articolo 27 di tale regolamento nonché con gli articoli 4, 19
e 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non impone al giudice dello Stato membro richiedente di dichiarare tale Stato membro competente qualora non condivida la valutazione dello
Stato membro richiesto quanto al rischio di refoulement dell'interessato. In assenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nello Stato membro richiesto in occasione del trasferimento o in conseguenza di esso, il giudice dello Stato membro richiedente non può neppure obbligare quest'ultimo Stato membro a esaminare esso stesso una domanda di protezione internazionale sul fondamento dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III per il motivo che esiste, secondo tale giudice, un rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto»; rendendo possibile individuare due diverse statuizioni, delineanti due ipotesi differenti quanto alle condizioni in presenza delle quali il potere di disporre l'applicazione della clausola da parte del giudice adito nell'ambito della procedura Dublino può dirsi o meno esistente e riguardo al contenuto ed all'esistenza o meno di tale potere.
Mentre la seconda statuizione è chiara nell'affermare un divieto per il giudice di disporre l'applicazione della clausola, l'espressione «non impone», presente nella prima statuizione, implica non solo l'assenza di un obbligo derivante dal diritto UE, ma anche l'assenza di un divieto e, dunque, l'esistenza di una facoltà, esistente in capo al giudice, circa l'applicazione della clausola, lettura giustificata, oltre che da quanto espressamente specificato nella precedente giurisprudenza8, dallo stesso tenore letterale della prima statuizione e dall'evidente contrasto tra essa e la statuizione che ne segue in cui, invece, la Corte ha chiaramente ed esplicitamente sancito un divieto per il giudice nazionale.
Evidenziando, con il richiamato palese (ma apparente) “contrasto” fra statuizioni e la piena compatibilità con la propria precedente giurisprudenza, che il diritto dell'Unione «non impone al giudice» dello Stato membro trasferente di applicare la clausola qualora non condivida la valutazione operata dalle autorità dello Stato membro competente, ha in definitiva svolto delle implicite – ma molto rilevanti – in merito alla clausola. La Corte può dirsi avere non solo ha confermato l'assenza della sopra richiamata preclusione, derivante dal diritto UE, circa il riconoscimento anche in capo al giudice della prerogativa di applicare la clausola, ma ha anche implicitamente chiarito l'esperibilità di un sindacato pieno circa la valutazione operata dalla amministrazione.
La non condivisione della valutazione svolta dalle autorità amministrative dello Stato membro competente costituisce, dunque, la condizione necessaria in presenza della quale il diritto dell'Unione riconosce al giudice la facoltà di dare applicazione alla clausola, dove tuttavia l'accertamento dell'esistenza di tale condizione presuppone, evidentemente, che il sindacato non si limiti a un controllo di mera legalità, ma si estenda a una valutazione, sia pure delibatoria, circa i presupposti della protezione. Il riconoscimento della prerogativa degli organi giurisdizionali di disporre l'applicazione della clausola, attraverso un sindacato pieno, è riconducibile alla definizione dei rapporti tra i poteri dello stato in cui si articola l'ordinamento giuridico nazionale. Si tratta dei già ricordati aspetti relativi da una parte alla riferibilità dell'assetto istituzionale all'identità nazionale degli Stati membri;
dall'altra ai limiti alle legislazioni degli stati membri imposti dall'articolo 19
TUE, quale disposizione che «concretizza il valore dello Stato di diritto», rientrante ai sensi dell'articolo 2 TUE tra i valori fondanti l'Unione e condivisi dagli Stati membri, che annovera l'indipendenza dei giudici tra i requisiti della tutela giurisdizionale effettiva, che diversamente tale non sarebbe.
In definitiva, in Italia si prevede una forma di protezione nazionale speciale
(complementare/umanitaria) derivante da obblighi costituzionali e internazionali, che si affianca alla protezione internazionale di origine UE, non considerata ma non per questo esclusa dal reg. di
Dublino ed è quindi ovvio che, ove la si riconosca, debba trovare applicazione l'unico elemento di raccordo e chiusura del sistema, costituito dalla clausola di sovranità, in grado di salvaguardare l'applicazione del diritto interno senza in alcun modo insidiare o compromettere la base fiduciaria posta a fondamento del sistema Dublino.
Se ciò è conteso in giudizio, il potere dello Stato cui spetta l'espressione ed esercizio della sovranità il virtù della Costituzione e degli obblighi internazionali contratti è la giurisdizione, non essendovene alcun altro che possa iusdicere, esprimendo in via definitiva la volontà dello Stato nel diritto obiettivo che afferma.
Ovviamente l'eventuale annullamento della decisione amministrativa non potrà mai comportare che debba essere svolta una nuova domanda, proprio perché già formulata, sia pur implicitamente, fin dall'inizio, secondo quanto previsto dal già rammentato art. 19, comma 1.2 D.Lgs
n. 286/1998.
Tutto ciò premesso facendo corretta applicazione di tali principi il Collegio ritiene applicabile al caso di specie la clausola complementare, atteso che
1) dalla documentazione agli atti emerge che il richiedente ha intrapreso un avanzato percorso di integrazione lavorativa e attualmente svolge la mansione dell'inserviente in cucina con un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno (cfr contratto di lavoro, buste paga)
2) le buste paga prodotte riportano un reddito mensile superiore alle 800 euro;
3) è prodotto estratto contributivo IN , da cui risulta una sostanziale continuità di regolare attività lavorativa anche sotto il profilo contributivo fino all'attualità.
Nella delibazione incidentale delle situazioni relative sia alla realtà di rimpatrio che a quella di trasferimento con quella in cui risulta ormai inserito, può ritenersi che potrebbe essere ravvisata
“un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa9 che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione
EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria nazionale. In tale ipotesi, il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
In esito all'esame delibatorio condotto emerge che la situazione del ricorrente sembrerebbe infine idonea ad apparire, in esito ad approfondito esame nelle sedi previste, meritevole di scrutinio in relazione ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale da parte dell'Italia, al cui esame dà accesso la clausola di sovranità espressa dall'art. 17, comma 1, del Regolamento UE
604/2013.
Tanto premesso il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento impugnato e accertamento della competenza dello Stato italiano.
Sulle spese di lite.
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.
Le spese del giudizio non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17.1 del Regolamento UE 604/2013 annulla il provvedimento impugnato e per l'effetto afferma la competenza dello Stato italiano a decidere la domanda di protezione internazionale e complementare per il ricorrente;
2) nulla sulle spese;
3) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.
Si comunichi
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 5.02.2025 su relazione della dott.ssa Barbara
Fabbrini
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Fabbrini
Il Presidente dott. Roberto Monteverde
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Art. 19 D.Lgs n. 286/1998
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3 2 In particolare, Corte Giust. (Grande sezione), 24 aprile 2018, causa C-353/16, MP (Subsidiary protection of a person previously a victim of torture), ECLI:EU:C: ; Corte Giust. (Grande sezione), 14 maggio 2019, cause riunite C- C.F._3 391/16, C-77/17 e C-78/17, M (Révocation du statut de réfugié), U:C:2019:403; Corte Giust. (Grande Sezione), CP_5 22 novembre 2022, causa C-69/21, (Éloignement ), Controparte_6 Controparte_7 ECLI:EU:C . P.IVA_1 3 Tribunale di Roma, ordinanza n.7899/2018 del 5 giugno 2018. 4 Causa C-661/17, MA e a., U:C:2019:53, punti 74-79: “Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento CP_5 Dublino III, chi richiede protezione internazionale ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento,
o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.
Pertanto, tale articolo non prevede espressamente un ricorso avverso la decisione di non far uso della facoltà prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento. Inoltre, l'obiettivo di celerità nel trattamento delle domande di protezione internazionale e, segnatamente, della determinazione dello Stato membro competente, sotteso alla procedura attuata dal regolamento Dublino III e ricordato al considerando 5 del regolamento medesimo, invita a non moltiplicare i mezzi di impugnazione. Certamente, il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, oggi sancito all'articolo 47 della Carta (sentenza del 10 luglio 2014, NI e NI de España/Commissione, C-295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 40 e giurisprudenza ivi citata) e a termini del quale ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste dallo stesso articolo. Tuttavia, il fatto che uno Stato membro rifiuti di far uso della clausola discrezionale prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III si risolve necessariamente, per questo Stato membro, nell'adozione di una decisione di trasferimento. Il rifiuto dello Stato membro di far uso di questa clausola potrà, eventualmente, essere contestato in sede di ricorso avverso una decisione di trasferimento. Conseguentemente, l'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III va interpretato nel senso che non impone di prevedere un ricorso avverso la decisione di non far uso della facoltà prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo, fermo restando che detta decisione potrà essere contestata in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento”.
5 5 Corte Giust. (Grande sezione), 22 febbraio 2022, causa C-430/21, RS (Effet des arrêts d'une cour constitutionnelle),
U:C:2022:99, punto 43; Corte Giust. (Grande sezione), 21 dicembre 2021, cause riunite C-357/19, C-379/19, C- CP_5 547/19, C-811/19 e C-840/19, Euro Box Promotion e a., ECLI:EU:C: , punto 229. C.F._4 6 Corte Giust. (Grande sezione), 27 febbraio 2018, C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses,
U:C:2018:117, punto 32. CP_5 6 7 Corte Giust., 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21, C-328/21,
[...]
(Brochure commune - Refoulement indirect), ECLI:EU:C: . CP_2 P.IVA_2 8 Sentenza LG, v. nota 5.
7 9 Vedi Cass.Sent n.4455/2018 cit.
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