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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/01/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6211/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6211/2022 promossa da: nato a [...] il [...], ivi residente in Largo Cesare Cantù, 4, rappresentato Parte_1 e difeso dagli Avv. Massimo Di Stasio, Vito Carone e Luigi Seghi come da mandato allegato all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi due in Firenze, Via delle Cinque
Giornate, 55
ATTORE contro in persona del suo legale rappresentante e Controparte_1 socio accomandatario con sede legale in Firenze, Viale dei Cadorna, 67, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Nannelli come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Antognoli, 44 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Si insiste nella richiesta di ammissione di idonea consulenza tecnica d'Ufficio che, sulla base ed in ragione di tutta la documentazione versata in causa, acclari se i “bilanci” o
“rendiconti” - relativi agli anni di esercizio 2017, 2018, 2019 e 2020, approvati dall'assemblea societaria in data 25 marzo 2022, sono stati formati e redatti nel rispetto dei principi contabili e dei canoni indicati nell' art. 2423 e seguenti c.c.. Si richiama a sostegno di tal richiesta le allegazioni, tutte, rilasciate negli atti versati, evidenziando quanto in ultimo rappresentato nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., ovvero che la delibera impugnata approva dei “bilanci” che non sono dei bilanci, in quanto non redatti e rilasciati secondo i canoni previsti dal legislatore per le società in accomandita semplice, ovvero in rispondenza ai principi di cui agli artt. 2423 e ss., c.c. (Cass. Civ. nn. 25864/2014
e 1240/1996).
Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria eccezione: accertare e dichiarare l'invalidità – con conseguente nullità e/o annullamento – per le violazioni specificatamente indicate in premessa dell'atto di citazione, della deliberazione dell'assemblea dei soci di “
[...]
del 25 marzo 2022, nelle parti impugnate sempre di cui in premessa Controparte_1 dell'atto introduttivo al giudizio e di cui ai punti nn. 1), 2), 3), 4) e 5) del relativo verbale;
per l'effetto, condannare parte convenuta alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre ai costi assolti nei confronti del C.T.U., come liquidati in decreto.
pagina 1 di 5 Per parte convenuta: “Piaccia al Tribunale di Firenze: 1) respingere siccome inammissibili e/o infondate le domande avversarie;
2) vittoria di spese e di onorari”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 chiedendo accertare e dichiarare l'invalidità, con conseguente nullità e/o annullamento, della deliberazione dell'assemblea dei soci di del 25.3.2022, nelle Controparte_1 parti impugnate di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 4 e 5, del relativo verbale.
A fondamento della domanda ha allegato: di essere socio accomandante della società convenuta, con partecipazione proporzionale ai conferimenti pari al 33,33% del capitale sociale;
di aver richiesto, con
PEC del 12.5.2021, alla società convenuta la corresponsione degli utili maturati relativi ai periodi di imposta dal 2015 al 2020, per complessivi Euro 129.004,00; che la società aveva dapprima risposto di non aver provveduto ad alcuna distribuzione degli utili relativi ai suddetti periodi di imposta, poi giustificando la circostanza in virtù di un necessitato accantonamento per far fronte all'esito eventualmente negativo di un giudizio civile pendente presso il Tribunale di Pistoia (RG n. 3223/2016), nel quale la società era stata convenuta per essere condannata a corrispondere a parte attrice,
[...]
una ingente somma di denaro, di cui l'attore acquisiva conoscenza solo in quella occasione;
CP_2 che la società convenuta, nonostante il relativo atto costitutivo prevedesse la predisposizione del bilancio da parte del socio accomandatario e la sua presentazione ai soci accomandanti per l'approvazione, non vi aveva mai provveduto, né l'attore aveva mai ricevuto alcuna convocazione a tal fine;
che le somme accantonate dalla società avrebbero dovuto risultare dal conto corrente o su un conto di deposito a ciò dedicato, circostanza che non risultava;
di aver richiesto alla società l'invio di copia dei bilanci con il conto profitti e perdite degli esercizi contabili dal 2015 al 2020 ed i verbali di approvazione, riservandosi di verificarne la correttezza ex art. 2320 c.c.; che la società rispondeva che la , in data 28.11.2017, era stata oggetto di una modifica dei patti sociali ed era stata pattuita una CP_1 nuova compagine sociale, la ricognizione delle quote dei singoli soci e la stipula di un nuovo statuto, il quale prevedeva che il primo esercizio sociale si sarebbe chiuso al 31.12.2017 e che solo da detto anno l'amministratore avrebbe avuto l'obbligo di presentare il bilancio annuale, dovendo intendersi, con ciò, che i soci, evidentemente, avevano rinunciato a richiedere i rendiconti degli anni precedenti;
che, con tale risposta, il socio accomandatario aveva ammesso di non aver provveduto alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci relativi alle annualità richieste (2017-2020); che, infatti, la convenuta aveva inviato al socio unicamente dei meri prospetti, definiti impropriamente “bilanci” o
“rendiconti”, mai approvati né muniti della documentazione giustificativa e delle poste ivi indicate;
che non vi era stata da parte dei soci alcuna rinuncia a richiedere i rendiconti degli anni precedenti;
che, pertanto, il socio accomandatario era stata inadempiente alla richiesta del socio Controparte_1 accomandante;
di voler impugnare la validità e completezza della documentazione esibita dalla convenuta;
che, nel corso dell'assemblea tenutasi il 25.3.2022, l'attore aveva riproposto e fatto inserire a verbale le richieste come sopra già avanzate, non avendo avuto alcun riscontro da parte di , ma, CP_1 nonostante ciò, l'assemblea aveva approvato i “bilanci/rendiconti” indicati nell'ordine del giorno.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito: che, per il Controparte_1 periodo fino al 22.4.2016, la aveva due soci, socio accomandatario per CP_1 Persona_1
2/3 del capitale sociale, deceduto poi il 22.4.2016, e socio accomandante per 1/3 del Parte_1 capitale;
che, pertanto, era maturata la prescrizione del diritto dell'attore ad invocare la responsabilità di per fatti inerenti l'amministrazione della compresa la mancata Persona_1 CP_1 predisposizione e approvazione dei bilanci 2015/2016; che, comunque, le doglianze erano infondate perché l'unico socio rimasto in carica dopo la morte di era proprio Persona_1 Parte_1 che aveva il compito di provvedere non solo alla ricostituzione della pluralità dei soci, ma anche alla nomina di un nuovo socio accomandatario che a sua volta redigesse i rendiconti delle due annualità,
pagina 2 di 5 mente l'attuale socia accomandataria aveva assunto la carica solo il 28.11.2017, per cui poteva ritenersi responsabile solo a partire da tale data;
per il periodo dal 28.11.2017 in poi la aveva adottato il CP_1 regime di contabilità semplificata previsto dall'art. 18 del DPR 29.9.1973, n. 600, risultando, quindi, esonerata dalla tenuta del libro giornale, del libro degli inventari, dei registri IVA e altre scritture ausiliarie per la natura dell'azienda, dell'inventario e del bilancio, del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino;
che la suddetta opzione aveva effetti sulla tecnica di redazione del bilancio previsto dall'art. 2320 co. 3 c.c., che è sostituito dalla compilazione di un prospetto nel quale sono raggruppati per categorie omogenee costi e ricavi, in maniera conforme ai principi della tecnica contabile;
che, alla richiesta del sig. la società aveva tempestivamente risposto Pt_1 inviando le copie dei rendiconti richiesti;
che l'art. 2303 c.c., applicabile anche alle s.a.s., stabilisce che non può operarsi alcuna ripartizione di somme tra i soci se non per utili realmente conseguiti e, quindi, il diritto alla loro percezione sorge solo dopo che gli stessi siano stati accertati mediante l'approvazione del bilancio/rendiconto dell'esercizio di riferimento;
che la decisione di accantonare gli utili e di non distribuirli era del tutto legittima;
che non vi erano i presupposti né per l'annullamento né per la declaratoria di nullità della delibera impugnata.
Ha concluso per il rigetto delle domande.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Al fine di decidere la presente controversia è necessario operare una premessa in ordine alla diversità di ratio tra la normativa civile e la normativa fiscale in materia di tenuta della contabilità da parte delle società.
Secondo la normativa civilistica, la tenuta della contabilità e la rilevazione periodica della situazione patrimoniale, ancor prima che un obbligo posto a carico dell'imprenditore commerciale, rappresentano una regola di buona amministrazione posta a garanzia dell'impresa stessa, attraverso le quali i soci ed i terzi possono rilevare le operazioni e i principali eventi intervenuti nel patrimonio aziendale.
Gli obblighi contabili imposti dal diritto tributario sono, invece, principalmente finalizzati a consentire all'amministrazione finanziaria di esercitare le verifiche sulla corretta determinazione del reddito d'impresa e del valore della produzione e sono, pertanto, previsti in relazione alle modalità tipiche con cui si può realizzare l'evasione.
Proprio dalla diversità di funzioni delle due normative discende che le disposizioni del Codice Civile relative ai libri obbligatori e alle altre scritture contabili non sono abrogabili o modificabili dalle disposizioni tributarie (a voler, invece, ritenere che, in regime di contabilità semplificata, l'imprenditore sia obbligato alla tenuta delle scritture contabili solo in relazione a quelle previste dal D.P.R.. n. 600/73 si ammetterebbe un'abrogazione implicita degli artt. 2214 e ss. c.c.). Proprio per questo, l'esonero dei libri contabili previsti dal Codice Civile assume valenza solo sotto il profilo fiscale.
Il Codice Civile non prevede sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi contabili civilistici, ma si limita a stabilire una generica responsabilità solidale degli amministratori verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale (art. 2260 c.c.).
Nelle società di persone che svolgono attività commerciale la predisposizione e conservazione delle scritture contabili risponde alla duplice finalità di permettere agli amministratori di predisporre il rendiconto di cui all'art. 2262 c.c. (nel senso di documento diretto a fornire ai soci non amministratori informazioni sulla gestione ed a determinare gli utili spettanti agli stessi) e di consentire ai soci non amministratori di esercitare il diritto di controllo ex art. 2261 c.c.
pagina 3 di 5 Infatti, all'obbligo degli amministratori di tenere regolarmente le scritture contabili, di consentirne la consultazione e di predisporre il bilancio corrispondono ampi e penetranti diritti di informazione e di controllo in capo ai soci esclusi dall'amministrazione.
Ad esempio, nella società in accomandita semplice, qual è quella del caso di specie, l'amministrazione della società è imprescindibilmente ricollegata alla qualifica di socio accomandatario illimitatamente responsabile, cui si contrappone la figura del socio accomandante, responsabile, invece, limitatamente alla quota conferita ed escluso dai poteri amministrativi.
Per i soci accomandanti l'art. 2320 c.c. prevede che gli stessi possano compiere atti di ispezione e sorveglianza solo se lo statuto lo prevede e che, in ogni caso, “hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l'esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società”.
Se, pertanto, la predisposizione e la conservazione delle scritture contabili risulta prodromica all'esercizio di alcuni dei diritti fondamentali die soci non amministratori (primo fra tutti il diritto di ottenere il rendiconto), ne discende che l'omessa tenuta delle scritture, traducendosi in una violazione di un obbligo imposto ex lege agli amministratori, potrebbe comportare una responsabilità solidale degli stessi in primis verso la società, con conseguente obbligo di risarcire i danni arrecati.
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Sulla base di quanto sopra osservato, deve ritenersi fondata la domanda attorea di declaratoria di nullità della delibera del 25.3.2022, per violazione dei criteri di redazione del rendiconto.
Deve, in primo luogo, rilevarsi l'inidoneità della documentazione trasmessa all'attore e prodotta in giudizio al fine di fornire al socio accomandante una analitica e fedele rappresentazione della situazione patrimoniale della società.
A tal proposito, deve richiamarsi, oltre a quanto sopra argomentato, le conclusioni cui è pervenuto il
CTU, da ritenersi logiche e ben argomentate dal punto di vista tecnico e, come tali, pienamente condivisibili: “Dall'esame della giurisprudenza si rileva come essa sia orientata nel ritenere necessario che il bilancio o rendiconto delle società di persone debba comprendere, oltre al “conto economico (che evidenzia i ricavi e i costi dell'anno) anche uno stato patrimoniale che evidenzi tutte le poste attive e passive che compongono il patrimonio della società al termine dell'esercizio. Esame dei rendiconti approvati nella assemblea del 25/03/2022 Il C.T.U. rileva che, in sostanza, i quattro rendiconti descritti nel capitolo 4 (la documentazione presentata dalle parti) allegati al verbale di assemblea del 25/3/2022 sono tutti composti dal solo conto economico. Le poche voci indicate negli stati patrimoniali presenti nei soli anni 2017 e 2018 appaiono essere la mera contropartita in partita doppia delle scritture in contabilità semplificata e non pareggiano il totale dell'Attivo con quello del Passivo e Patrimonio Netto. Non trattasi di situazioni patrimoniali complete non comprendendo, tutte le voci delle attività e passività relative all'azienda. Dall'esame della corrispondenza intervenuta tra le Per_ parti depositata nel fascicolo (tra cui, mail Dott del 24/03/2022 con la quale si trasmettono alla
Dottoressa i registri beni ammortizzabili dei quattro anni) e dagli atti di causa risulta che la Per_3 società possedeva dei beni riportati nel registro dei cespiti ammortizzabili (tra i quali, sicuramente, l'immobile che produceva gli affitti) e almeno di un conto corrente. Tali beni non sono indicati nei bilanci/prospetti. Si precisa che anche gli stati patrimoniali degli anni 2019 e 2020, non allegati al verbale di assemblea ma depositati nel fascicolo di sono anch'essi incompleti e anche se CP_1 fosse intervenuta la loro eventuale approvazione in assemblea le conclusioni del sottoscritto non sarebbero variate. Dato che le semplificazioni dell'art. 18 DPR 29.9.1973 n. 600 hanno valenza soltanto nell'ambito dei rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, i "bilanci" "rendiconti" relativi agli anni 2017-20 della composti Controparte_3 dai soli conti economici e o A) totalmente mancanti di uno stato patrimoniale o B) mancanti di uno
pagina 4 di 5 stato patrimoniale che possa definirsi tale, non consentono di apprezzare la consistenza patrimoniale della società al termine di ogni esercizio e non sono stati formati e redatti nel rispetto della disciplina contabile e societaria applicabile alle società in accomandita semplice”.
Ne discende una evidente violazione del disposto di cui all'art. 2320 co. 3 c.c., volto a garantire ai soci accomandatari il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.
Deve, quindi, ritenersi accertata la violazione dei criteri di redazione del rendiconto/bilancio prescritti per le società in accomandita semplice, che comporta la nullità dei punti dal n. 1 al n. 4 della deliberazione impugnata in questa sede.
Costituisce, infatti, ius receptum che la deliberazione di assemblea societaria, con la quale venga approvato il bilancio in maniera difforme dai summenzionati precetti normativi, sia da ritenersi nulla per contrasto con norma imperative (nella specie, art. 2379 c.c.), poste a tutela di interessi che trascendono il perimetro della compagine sociale e riguardano anche terzi, anch'essi destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale della società.
Al contrario, non risulta fondata la domanda attorea volta ad ottenere la dichiarazione di nullità/annullabilità del punto della delibera assembleare impugnata, nella parte relativa all'accantonamento degli utili maturati dalla società fino all'esito della causa pendente innanzi al Tribunale di Pistoia (RG 3227/2016). Infatti, deve ritenersi che l'invalidità della delibera di accantonamento degli utili ricorra solo nelle ipotesi in cui questa implichi, per la rilevanza degli importi e l'assenza di ogni motivazione in ordine alle ragioni della scelta, un intento vessatorio nei confronti del socio di minoranza, circostanza che non emerge nel caso di specie.
Infatti, tale determinazione appare ampiamente giustificata dalla volontà societaria di accantonare i denari necessari a far fronte all'eventuale soccombenza nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Pistoia, poi effettivamente intervenuta (v. sentenza) e, quindi, funzionale alla tutela dei diritti dei creditori.
Deve, quindi, pronunciarsi la nullità parziale della delibera impugnata con riferimento ai punti 1, 2, 3 e
4.
In ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate, viste le risultanze della stessa, devono porsi integralmente a carico esclusivo della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE parzialmente la domanda e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA la nullità parziale della delibera impugnata con riferimento ai punti 1, 2, 3 e 4.
RIGETTA, per il resto, la domanda. DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
PONE in via definitiva le spese della CTU, già liquidate, a carico esclusivo di parte convenuta.
Firenze, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6211/2022 promossa da: nato a [...] il [...], ivi residente in Largo Cesare Cantù, 4, rappresentato Parte_1 e difeso dagli Avv. Massimo Di Stasio, Vito Carone e Luigi Seghi come da mandato allegato all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi due in Firenze, Via delle Cinque
Giornate, 55
ATTORE contro in persona del suo legale rappresentante e Controparte_1 socio accomandatario con sede legale in Firenze, Viale dei Cadorna, 67, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Nannelli come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Antognoli, 44 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Si insiste nella richiesta di ammissione di idonea consulenza tecnica d'Ufficio che, sulla base ed in ragione di tutta la documentazione versata in causa, acclari se i “bilanci” o
“rendiconti” - relativi agli anni di esercizio 2017, 2018, 2019 e 2020, approvati dall'assemblea societaria in data 25 marzo 2022, sono stati formati e redatti nel rispetto dei principi contabili e dei canoni indicati nell' art. 2423 e seguenti c.c.. Si richiama a sostegno di tal richiesta le allegazioni, tutte, rilasciate negli atti versati, evidenziando quanto in ultimo rappresentato nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., ovvero che la delibera impugnata approva dei “bilanci” che non sono dei bilanci, in quanto non redatti e rilasciati secondo i canoni previsti dal legislatore per le società in accomandita semplice, ovvero in rispondenza ai principi di cui agli artt. 2423 e ss., c.c. (Cass. Civ. nn. 25864/2014
e 1240/1996).
Nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria eccezione: accertare e dichiarare l'invalidità – con conseguente nullità e/o annullamento – per le violazioni specificatamente indicate in premessa dell'atto di citazione, della deliberazione dell'assemblea dei soci di “
[...]
del 25 marzo 2022, nelle parti impugnate sempre di cui in premessa Controparte_1 dell'atto introduttivo al giudizio e di cui ai punti nn. 1), 2), 3), 4) e 5) del relativo verbale;
per l'effetto, condannare parte convenuta alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre ai costi assolti nei confronti del C.T.U., come liquidati in decreto.
pagina 1 di 5 Per parte convenuta: “Piaccia al Tribunale di Firenze: 1) respingere siccome inammissibili e/o infondate le domande avversarie;
2) vittoria di spese e di onorari”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1 chiedendo accertare e dichiarare l'invalidità, con conseguente nullità e/o annullamento, della deliberazione dell'assemblea dei soci di del 25.3.2022, nelle Controparte_1 parti impugnate di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 4 e 5, del relativo verbale.
A fondamento della domanda ha allegato: di essere socio accomandante della società convenuta, con partecipazione proporzionale ai conferimenti pari al 33,33% del capitale sociale;
di aver richiesto, con
PEC del 12.5.2021, alla società convenuta la corresponsione degli utili maturati relativi ai periodi di imposta dal 2015 al 2020, per complessivi Euro 129.004,00; che la società aveva dapprima risposto di non aver provveduto ad alcuna distribuzione degli utili relativi ai suddetti periodi di imposta, poi giustificando la circostanza in virtù di un necessitato accantonamento per far fronte all'esito eventualmente negativo di un giudizio civile pendente presso il Tribunale di Pistoia (RG n. 3223/2016), nel quale la società era stata convenuta per essere condannata a corrispondere a parte attrice,
[...]
una ingente somma di denaro, di cui l'attore acquisiva conoscenza solo in quella occasione;
CP_2 che la società convenuta, nonostante il relativo atto costitutivo prevedesse la predisposizione del bilancio da parte del socio accomandatario e la sua presentazione ai soci accomandanti per l'approvazione, non vi aveva mai provveduto, né l'attore aveva mai ricevuto alcuna convocazione a tal fine;
che le somme accantonate dalla società avrebbero dovuto risultare dal conto corrente o su un conto di deposito a ciò dedicato, circostanza che non risultava;
di aver richiesto alla società l'invio di copia dei bilanci con il conto profitti e perdite degli esercizi contabili dal 2015 al 2020 ed i verbali di approvazione, riservandosi di verificarne la correttezza ex art. 2320 c.c.; che la società rispondeva che la , in data 28.11.2017, era stata oggetto di una modifica dei patti sociali ed era stata pattuita una CP_1 nuova compagine sociale, la ricognizione delle quote dei singoli soci e la stipula di un nuovo statuto, il quale prevedeva che il primo esercizio sociale si sarebbe chiuso al 31.12.2017 e che solo da detto anno l'amministratore avrebbe avuto l'obbligo di presentare il bilancio annuale, dovendo intendersi, con ciò, che i soci, evidentemente, avevano rinunciato a richiedere i rendiconti degli anni precedenti;
che, con tale risposta, il socio accomandatario aveva ammesso di non aver provveduto alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci relativi alle annualità richieste (2017-2020); che, infatti, la convenuta aveva inviato al socio unicamente dei meri prospetti, definiti impropriamente “bilanci” o
“rendiconti”, mai approvati né muniti della documentazione giustificativa e delle poste ivi indicate;
che non vi era stata da parte dei soci alcuna rinuncia a richiedere i rendiconti degli anni precedenti;
che, pertanto, il socio accomandatario era stata inadempiente alla richiesta del socio Controparte_1 accomandante;
di voler impugnare la validità e completezza della documentazione esibita dalla convenuta;
che, nel corso dell'assemblea tenutasi il 25.3.2022, l'attore aveva riproposto e fatto inserire a verbale le richieste come sopra già avanzate, non avendo avuto alcun riscontro da parte di , ma, CP_1 nonostante ciò, l'assemblea aveva approvato i “bilanci/rendiconti” indicati nell'ordine del giorno.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito: che, per il Controparte_1 periodo fino al 22.4.2016, la aveva due soci, socio accomandatario per CP_1 Persona_1
2/3 del capitale sociale, deceduto poi il 22.4.2016, e socio accomandante per 1/3 del Parte_1 capitale;
che, pertanto, era maturata la prescrizione del diritto dell'attore ad invocare la responsabilità di per fatti inerenti l'amministrazione della compresa la mancata Persona_1 CP_1 predisposizione e approvazione dei bilanci 2015/2016; che, comunque, le doglianze erano infondate perché l'unico socio rimasto in carica dopo la morte di era proprio Persona_1 Parte_1 che aveva il compito di provvedere non solo alla ricostituzione della pluralità dei soci, ma anche alla nomina di un nuovo socio accomandatario che a sua volta redigesse i rendiconti delle due annualità,
pagina 2 di 5 mente l'attuale socia accomandataria aveva assunto la carica solo il 28.11.2017, per cui poteva ritenersi responsabile solo a partire da tale data;
per il periodo dal 28.11.2017 in poi la aveva adottato il CP_1 regime di contabilità semplificata previsto dall'art. 18 del DPR 29.9.1973, n. 600, risultando, quindi, esonerata dalla tenuta del libro giornale, del libro degli inventari, dei registri IVA e altre scritture ausiliarie per la natura dell'azienda, dell'inventario e del bilancio, del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino;
che la suddetta opzione aveva effetti sulla tecnica di redazione del bilancio previsto dall'art. 2320 co. 3 c.c., che è sostituito dalla compilazione di un prospetto nel quale sono raggruppati per categorie omogenee costi e ricavi, in maniera conforme ai principi della tecnica contabile;
che, alla richiesta del sig. la società aveva tempestivamente risposto Pt_1 inviando le copie dei rendiconti richiesti;
che l'art. 2303 c.c., applicabile anche alle s.a.s., stabilisce che non può operarsi alcuna ripartizione di somme tra i soci se non per utili realmente conseguiti e, quindi, il diritto alla loro percezione sorge solo dopo che gli stessi siano stati accertati mediante l'approvazione del bilancio/rendiconto dell'esercizio di riferimento;
che la decisione di accantonare gli utili e di non distribuirli era del tutto legittima;
che non vi erano i presupposti né per l'annullamento né per la declaratoria di nullità della delibera impugnata.
Ha concluso per il rigetto delle domande.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Al fine di decidere la presente controversia è necessario operare una premessa in ordine alla diversità di ratio tra la normativa civile e la normativa fiscale in materia di tenuta della contabilità da parte delle società.
Secondo la normativa civilistica, la tenuta della contabilità e la rilevazione periodica della situazione patrimoniale, ancor prima che un obbligo posto a carico dell'imprenditore commerciale, rappresentano una regola di buona amministrazione posta a garanzia dell'impresa stessa, attraverso le quali i soci ed i terzi possono rilevare le operazioni e i principali eventi intervenuti nel patrimonio aziendale.
Gli obblighi contabili imposti dal diritto tributario sono, invece, principalmente finalizzati a consentire all'amministrazione finanziaria di esercitare le verifiche sulla corretta determinazione del reddito d'impresa e del valore della produzione e sono, pertanto, previsti in relazione alle modalità tipiche con cui si può realizzare l'evasione.
Proprio dalla diversità di funzioni delle due normative discende che le disposizioni del Codice Civile relative ai libri obbligatori e alle altre scritture contabili non sono abrogabili o modificabili dalle disposizioni tributarie (a voler, invece, ritenere che, in regime di contabilità semplificata, l'imprenditore sia obbligato alla tenuta delle scritture contabili solo in relazione a quelle previste dal D.P.R.. n. 600/73 si ammetterebbe un'abrogazione implicita degli artt. 2214 e ss. c.c.). Proprio per questo, l'esonero dei libri contabili previsti dal Codice Civile assume valenza solo sotto il profilo fiscale.
Il Codice Civile non prevede sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi contabili civilistici, ma si limita a stabilire una generica responsabilità solidale degli amministratori verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale (art. 2260 c.c.).
Nelle società di persone che svolgono attività commerciale la predisposizione e conservazione delle scritture contabili risponde alla duplice finalità di permettere agli amministratori di predisporre il rendiconto di cui all'art. 2262 c.c. (nel senso di documento diretto a fornire ai soci non amministratori informazioni sulla gestione ed a determinare gli utili spettanti agli stessi) e di consentire ai soci non amministratori di esercitare il diritto di controllo ex art. 2261 c.c.
pagina 3 di 5 Infatti, all'obbligo degli amministratori di tenere regolarmente le scritture contabili, di consentirne la consultazione e di predisporre il bilancio corrispondono ampi e penetranti diritti di informazione e di controllo in capo ai soci esclusi dall'amministrazione.
Ad esempio, nella società in accomandita semplice, qual è quella del caso di specie, l'amministrazione della società è imprescindibilmente ricollegata alla qualifica di socio accomandatario illimitatamente responsabile, cui si contrappone la figura del socio accomandante, responsabile, invece, limitatamente alla quota conferita ed escluso dai poteri amministrativi.
Per i soci accomandanti l'art. 2320 c.c. prevede che gli stessi possano compiere atti di ispezione e sorveglianza solo se lo statuto lo prevede e che, in ogni caso, “hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l'esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società”.
Se, pertanto, la predisposizione e la conservazione delle scritture contabili risulta prodromica all'esercizio di alcuni dei diritti fondamentali die soci non amministratori (primo fra tutti il diritto di ottenere il rendiconto), ne discende che l'omessa tenuta delle scritture, traducendosi in una violazione di un obbligo imposto ex lege agli amministratori, potrebbe comportare una responsabilità solidale degli stessi in primis verso la società, con conseguente obbligo di risarcire i danni arrecati.
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
Sulla base di quanto sopra osservato, deve ritenersi fondata la domanda attorea di declaratoria di nullità della delibera del 25.3.2022, per violazione dei criteri di redazione del rendiconto.
Deve, in primo luogo, rilevarsi l'inidoneità della documentazione trasmessa all'attore e prodotta in giudizio al fine di fornire al socio accomandante una analitica e fedele rappresentazione della situazione patrimoniale della società.
A tal proposito, deve richiamarsi, oltre a quanto sopra argomentato, le conclusioni cui è pervenuto il
CTU, da ritenersi logiche e ben argomentate dal punto di vista tecnico e, come tali, pienamente condivisibili: “Dall'esame della giurisprudenza si rileva come essa sia orientata nel ritenere necessario che il bilancio o rendiconto delle società di persone debba comprendere, oltre al “conto economico (che evidenzia i ricavi e i costi dell'anno) anche uno stato patrimoniale che evidenzi tutte le poste attive e passive che compongono il patrimonio della società al termine dell'esercizio. Esame dei rendiconti approvati nella assemblea del 25/03/2022 Il C.T.U. rileva che, in sostanza, i quattro rendiconti descritti nel capitolo 4 (la documentazione presentata dalle parti) allegati al verbale di assemblea del 25/3/2022 sono tutti composti dal solo conto economico. Le poche voci indicate negli stati patrimoniali presenti nei soli anni 2017 e 2018 appaiono essere la mera contropartita in partita doppia delle scritture in contabilità semplificata e non pareggiano il totale dell'Attivo con quello del Passivo e Patrimonio Netto. Non trattasi di situazioni patrimoniali complete non comprendendo, tutte le voci delle attività e passività relative all'azienda. Dall'esame della corrispondenza intervenuta tra le Per_ parti depositata nel fascicolo (tra cui, mail Dott del 24/03/2022 con la quale si trasmettono alla
Dottoressa i registri beni ammortizzabili dei quattro anni) e dagli atti di causa risulta che la Per_3 società possedeva dei beni riportati nel registro dei cespiti ammortizzabili (tra i quali, sicuramente, l'immobile che produceva gli affitti) e almeno di un conto corrente. Tali beni non sono indicati nei bilanci/prospetti. Si precisa che anche gli stati patrimoniali degli anni 2019 e 2020, non allegati al verbale di assemblea ma depositati nel fascicolo di sono anch'essi incompleti e anche se CP_1 fosse intervenuta la loro eventuale approvazione in assemblea le conclusioni del sottoscritto non sarebbero variate. Dato che le semplificazioni dell'art. 18 DPR 29.9.1973 n. 600 hanno valenza soltanto nell'ambito dei rapporti tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, i "bilanci" "rendiconti" relativi agli anni 2017-20 della composti Controparte_3 dai soli conti economici e o A) totalmente mancanti di uno stato patrimoniale o B) mancanti di uno
pagina 4 di 5 stato patrimoniale che possa definirsi tale, non consentono di apprezzare la consistenza patrimoniale della società al termine di ogni esercizio e non sono stati formati e redatti nel rispetto della disciplina contabile e societaria applicabile alle società in accomandita semplice”.
Ne discende una evidente violazione del disposto di cui all'art. 2320 co. 3 c.c., volto a garantire ai soci accomandatari il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.
Deve, quindi, ritenersi accertata la violazione dei criteri di redazione del rendiconto/bilancio prescritti per le società in accomandita semplice, che comporta la nullità dei punti dal n. 1 al n. 4 della deliberazione impugnata in questa sede.
Costituisce, infatti, ius receptum che la deliberazione di assemblea societaria, con la quale venga approvato il bilancio in maniera difforme dai summenzionati precetti normativi, sia da ritenersi nulla per contrasto con norma imperative (nella specie, art. 2379 c.c.), poste a tutela di interessi che trascendono il perimetro della compagine sociale e riguardano anche terzi, anch'essi destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale della società.
Al contrario, non risulta fondata la domanda attorea volta ad ottenere la dichiarazione di nullità/annullabilità del punto della delibera assembleare impugnata, nella parte relativa all'accantonamento degli utili maturati dalla società fino all'esito della causa pendente innanzi al Tribunale di Pistoia (RG 3227/2016). Infatti, deve ritenersi che l'invalidità della delibera di accantonamento degli utili ricorra solo nelle ipotesi in cui questa implichi, per la rilevanza degli importi e l'assenza di ogni motivazione in ordine alle ragioni della scelta, un intento vessatorio nei confronti del socio di minoranza, circostanza che non emerge nel caso di specie.
Infatti, tale determinazione appare ampiamente giustificata dalla volontà societaria di accantonare i denari necessari a far fronte all'eventuale soccombenza nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Pistoia, poi effettivamente intervenuta (v. sentenza) e, quindi, funzionale alla tutela dei diritti dei creditori.
Deve, quindi, pronunciarsi la nullità parziale della delibera impugnata con riferimento ai punti 1, 2, 3 e
4.
In ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande attoree, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate, viste le risultanze della stessa, devono porsi integralmente a carico esclusivo della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE parzialmente la domanda e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA la nullità parziale della delibera impugnata con riferimento ai punti 1, 2, 3 e 4.
RIGETTA, per il resto, la domanda. DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
PONE in via definitiva le spese della CTU, già liquidate, a carico esclusivo di parte convenuta.
Firenze, 27 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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