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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente re. Francesca Caprioli ConIGliere Simona Bruzzese ConIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso in appello depositato il 12.07.2023 da
nato a [...] il [...], res. in Dalmine (BG), Via E_
Bastone n.137, rappresentato e difeso dagli Avv.ti TI Mattiozzi ed Elena
Balestra del Foro di Bergamo eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultima appellante nei confronti di
nata a [...] il [...], res. in Bergamo Via Delle Cave Controparte_1
n. 53, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Valoti del Foro di Bergamo presso il cui studio ha eletto domicilio appellata
con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1264/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo il 11.05.2023, pubblicata in data 09.06.2023 e notificata il 13.06.2023, pronunciata nella causa iscritta a ruolo al numero R.G. 4632/2020 in punto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE:
In via principale: “In parziale modifica della sentenza n. 1264/2023 Sent., 4632/2020 R.G. del Tribunale di Bergamo, emessa in data 11.05.2023 e pubblicata in data 09.06.2023, e delle relative condizioni di divorzio,
1) (Lett. B sentenza 1264/2023) “Affidare i figli , TI ed ad ER Per_2 entrambi i genitori, in via condivisa, con collocamento prevalente presso la casa coniugale, in Bergamo, via Delle Cave, n. 53/A”.
2) (Lett. C sentenza 1264/2023) “Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con sé
… tre giorni durante le vacanze pasquali …”. 3) (Lett. E sentenza 1264/2023 Sent.) “Il IG. verserà alla IG.ra E_
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la complessiva Controparte_1 somma di € 450,00= - € 150,00= per ogni figlio -; somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT con decorrenza da Giugno 2021, e da versare entro il girono 20 di ogni mese”. In ogni caso: “Respingere tutte le diverse domande avanzate dalla IG.ra CP_1
perché infondate in fatto ed in diritto”.
[...]
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari sia del primo che del secondo grado di giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA: “Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che dal mese di Gennaio 2022, la IG.ra Piazza NA provvede a pagare in contanti il canone di locazione, pari ad € 720,00= mensili, dell'abitazione affittata dal figlio , sita in Dalmine (BG), via Bastone, n. 137”? E_
Testimoni: IG.ra , residente in [...] Testimone_1 IG.ra , residente in [...] Persona_3 IG.ra Studio commercialista Gandini & associati, in Milano, via Persona_4
Cirene, n. 7 2) “Vero che alla morte di padre del IG. , Persona_5 E_ avvenuta in data 14.07.2007, la moglie ha rinunciato all'eredità, Testimone_1 lasciando che i beni immobili si devolvessero interamente all'unico figlio E_
per motivi fiscali, ossia per evitare un doppio passaggio dell'eredità”?
[...]
Testimoni: IG.ra , residente in [...] Testimone_1 IG.ra , residente in [...] Persona_3
2 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
IG.ra Studio commercialista Gandini & associati, in Milano, via Persona_4
Cirene, n. 7 3) “Vero che sin dalla morte del marito avvenuta in data 14.07.2007, Persona_5 la IG.ra sostiene integralmente i costi (tasse, spese condominiali ed Testimone_1 oneri vari) relativi agli immobili ereditati dal IG. di cui alla E_ denuncia di successione (doc. 38), ne riscuote, sempre in via esclusiva, i relativi canoni di locazione e ne ha incassato i proventi delle relative vendite. come da dichiarazione 18.06.2020 che mi si rammostra (doc. 18)”? Testimoni: IG.ra , residente in [...] Persona_3 IG.ra Studio commercialista Gandini & associati, in Milano, via Persona_4
Cirene, n. 7
- Inoltre, parte ricorrente chiede l'ammissione della PROVA per INTERROGATORIO FORMALE della IG.ra sulla Controparte_2 seguente circostanza: 4) “Vero che la IG.ra la IG.ra manda i figli , TI ed Controparte_1 ER
dal padre, , senza cambi di vestiti e/o o scarpe, cosicché, Per_2 E_ spesso, lo stesso o la madre sono costretti a comprare ai bambini Testimone_1 tali beni di prima necessità - come da scontrini che mi si rammostrano sub. docc. 19, 20, 24 e 33”? Testimoni: IG.ra , residente in [...] Testimone_1 IG.ra , residente in [...] Persona_3 IG.ra Studio commercialista Gandini & associati, in Milano, via Persona_4
Cirene, n. 7
- Infine, si chiede l'ammissione di prova contraria sui capitoli di prova avversari che dovessero essere ammessi, con i seguenti testimoni: IG.ra , residente in [...] Testimone_1 IG.ra , residente in [...] Persona_3 IG.ra Studio commercialista Gandini & associati, in Milano, via Persona_4
Cirene, n. 7 In ogni caso, si chiede l'ammissione di prova contraria sul seguente capitolo di prova, dedotto a controprova sui capp. 2) e 3) di parte resistente: 5) “Vero che la IG.ra , gestisce e beneficia dei canoni di Parte_2 locazione relativi agli immobili affittati ai IG.ri e di cui CP_3 Controparte_4 ai cap. 2) e 3) della “Memoria ex art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c.” 05.05.2022 di parte resistente ”? Controparte_1
Con i testimoni già indicati
- IG.ra , residente in [...]; Testimone_1 IG.ra , residente in [...]: IG.ra Persona_3 [...]
Studio commercialista Gandini & associati, in Milano, via Cirene, n.
7. Per_4
Infine, parte ricorrente ribadisce le opposizioni alle richieste istruttorie avanzate dalla IG.ra per i motivi indicati nella “Memoria ex art. 183, VI comma, n. CP_1
3) c.p.c.” del 24.05.2022 e nelle “Note scritte per udienza del 28.06.2022” del 3 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
23.06.2022, anche, in relazione all'istanza di esibizione contratto di lavoro con Real
Estate, per la relativa tardività (non essendo a prova contraria) e contrarietà ai documenti già prodotti (lettera 1.03.2022 - doc. 27
APPELLATA:
nel merito: disattesa ogni avversa eccezione ed istanza, anche istruttoria, e salva l'integrazione di cui al precedente punto II, respingersi l'appello avversario. Col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: semmai davvero indispensabile, ammettersi i mezzi istruttori di cui alla seconda e terza memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c.
PROCURATORE GENERALE:
Letti gli atti del proc. civ. n. 671/2023 S.F.; Letti in particolare: - Il ricorso in appello, datato 12/07/2023, proposto nell'interesse di avverso E_ la sentenza n. 1264/23 emessa dal Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 09/06/2023, con il quale si chiede in via principale, fra l'altro, disporsi che i tre figli minori – attualmente affidati con la sentenza impugnata in via super-esclusiva alla madre – vengano affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. - la comparsa di costituzione per l'appellata
, madre dei minori. Ritenuto di porre all'attenzione di Codesta Controparte_1
Corte la valutazione in ordine alla mancata adozione, da parte del Tribunale di primo grado – e atteso il carattere, fortemente limitativo della potestà genitoriale dell'appellante, che assume il provvedimento impugnato – di provvedimenti volti ad integrare il contraddittorio nei confronti dei minori, nominando agli stessi un curatore speciale, attesa l'evidenza di conflitto di interessi con e tra i rappresentanti (cfr. Cass. civile sez. VI, ordinanza n.12802 del 21/04/2022; Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 11554 del 11/05/2018). Rilevato che nelle sentenze sopra citate e in altra recente giurisprudenza della S.C. (cfr. ad es. Cass. 7734/22, non massimata) che “nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale riguardanti i genitori, sussiste in re ipsa un conflitto d'interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.” al quale sia data la facoltà di esaminare l'istanza e gli atti del procedimento, e formulare le conclusioni ritenute opportune nell'interesse esclusivo dei minori stessi. Chiede che Codesta Corte dichiari la nullità del procedimento ex art. 354 cpc, e rimetta gli atti al primo Giudice.
*****
4 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.07.2020 - premesso che in E_ data 8.06.2007 aveva contratto matrimonio civile in Bergamo con;
Controparte_1 che dalla loro unione erano nati i figli, (28.08.2008), TI (20.08.2011) ER ed ( 7.06.2013); che si erano separati consensualmente alle condizioni di cui Per_2 al verbale di udienza omologato in data 30.01.2019 - chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita, determinando il contributo al mantenimento dei tre figli a carico del medesimo padre nell'importo mensile di € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre alla suddivisione delle spese straordinarie a metà con la resistente.
2. Con memoria depositata in data 1.04.2020 si costituiva , aderendo Controparte_1 alla richiesta di scioglimento del matrimonio e chiedendo di dichiararsi la decadenza del dalla responsabilità genitoriale sui figli minori , TI e Pt_1 ER
, ovvero, in subordine, l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con Per_2 collocamento presso la stessa e con regolamentazione del diritto di visita del padre in conformità a quanto pattuito in sede di separazione. Inoltre, chiedeva la determinazione dell'assegno del padre per il concorso al mantenimento dei figli in misura non inferiore ad € 250,00 per ciascun figlio (così come pattuito in sede di separazione) - con idonea garanzia ex art. 8, comma 1, L. 890/1970 - e l'obbligo per entrambi i genitori di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie relative ai figli non coperte dall'assegno periodico.
3. All'udienza del 26.05.2021, innanzi al Presidente, parte resistente formalizzava la rinuncia alla domanda di decadenza del dalla responsabilità genitoriale. Pt_1
Con ordinanza del 26.05.2021, a scioglimento della riserva assunta, il Presidente d. disponeva CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, nominando, la dott.ssa Per_6
.
[...]
Con ordinanza del 20.12.2021, considerata l'elevata conflittualità̀ tra i coniugi, il Presidente disponeva, in via temporanea, l'affidamento c.d. super esclusivo dei figli alla madre, con limitazioni della responsabilità genitoriale del padre relativamente alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza dei minori, incrementando al contempo il diritto di visita del padre con un pernottamento dei figli infrasettimanale del martedì nei fine settimana di competenza della madre e riducendo il contributo a carico del al Pt_1 mantenimento dei figli nella somma mensile di € 200,00 per ciascun figlio, fermo il concorso, dei genitori in eguale misura al pagamento delle spese straordinarie per tali figli.
Con ordinanza in calce al verbale di udienza cartolare del 28.06.2022, il Giudice istruttore disponeva un'indagine tramite la Polizia Tributaria per verificare la
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situazione economica e patrimoniale di entrambe le parti, rinviando la causa per la decisione.
4. Con sentenza in data 11.05.2023 il Tribunale di Bergamo così provvedeva: A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra E_
e , in BERGAMO in data 08/06/2007 (iscritto nei
[...] Controparte_1
Registri dello Stato civile del Comune di BERGAMO, anno 2007, atto n. 64, parte I); B. DISPONE l'affido rafforzato (c.d. super-esclusivo) ex art. 337-quater, comma 3 c.c. dei tre figli minori , TI ed alla resistente ER Per_2 CP_1
, con collocamento dei figli presso l'abitazione di quest'ultima e limitazione
[...] della responsabilità genitoriale del padre quanto alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei minori;
C. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo il seguente calendario (salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti, purché rispondente alle eIGenze e alla volontà dei figli): -a week end alternati, dal venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola, sino alla domenica sera, alle 20:30; - infrasettimanalmente, il martedì pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alle 20:30 e, nelle sole settimane con weekend di competenza materna, il martedì pomeriggio, dall'uscita da scuola sino al mattino seguente quando il padre provvederà ad accompagnarli a scuola (ovvero, in caso di sospensione della frequenza scolastica, presso la casa della madre entro le ore 8.30) e il giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alle 20:30; -durante le vacanze estive, tre settimane, anche non consecutive, ma non più di due susseguenti, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
-durante le vacanze natalizie, 7 giorni ,alternando annualmente il periodo dal 24 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio (prendendo atto dell'accordo raggiunto dalle parti in udienza in ordine alle festività natalizie 2021/2022 da intendersi qui integralmente richiamato); -durante le vacanze pasquali, alternando annualmente tra i due genitori il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; D. CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale, sita in Bergamo, Via Delle Cave n. 53/A, alla resistente , che vi continuerà ad abitare con i figli Controparte_1 minori;
E. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza, a mezzo bonifico bancario entro il 20 di ogni mese, la somma complessiva di € 750(€ 250 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT da giugno 2024 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori;
F. PONE A CARICO di entrambi i genitori di provvedere in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative ai figli minori, secondo il seguente schema: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e 6 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. G. DISPONE che presti idonea garanzia reale ex art. 8 L. E_
898/1970 per l'adempimento dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento nella misura ut supra determinata a favore di fino alla concorrenza di € Controparte_1
100.000,00; H. CONDANNA il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in € 5.810,00 per compensi, oltre accessori di legge;
I. PONE definitivamente le spese della CTU, liquidata con separato decreto, a carico di entrambe le parti nella misura ciascuna del 50%; A. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74. Il Tribunale di Bergamo osservava:
- la domanda di divorzio era fondata e quindi andava accolta avendo i coniugi dichiarato che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e avendo accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non poteva ricostituirsi. Per cui sussistevano i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio.
- Quanto alla questione dell'affidamento dei tre figli minori , TI e ER
, il Tribunale riteneva di dover confermare integralmente il regime di Per_2 disposto con ordinanza presidenziale del 20.12.2021, all'esito delle operazioni peritali e del deposito della ctu della dott.ssa . Persona_6
Difatti la ctu concludeva ritenendo che non era pensabile individuare una modalità di affidamento condiviso perché i genitori non riuscivano a condividere niente per cui suggeriva un temporaneo affido super esclusivo alla madre. Le parti aderivano alle conclusioni della ctu, impegnandosi a seguire il percorso di sostegno alla genitorialità con la dott.ssa Per_7
Tuttavia, le parti nulla dimostravano sul percorso avviato con la professionista, essendosi concentrate su richieste di carattere economico;
invece, era provato che la
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coppia comunicava solamente tramite e-mail e che spesso non vi era collaborazione tra i due genitori nella gestione dei figli. Pertanto, tenuto conto del comportamento delle parti e dalla permanente conflittualità che emergeva dagli atti difensivi, si confermava, nell' interesse primario dei tre minori, la deroga alla regola generale di cui all'articolo 337 ter c.c. Ed invero ai fini della operatività dell'istituto dell'affidamento condiviso dei figli è necessario un accordo sugli obiettivi educativi, una buona collaborazione genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli. A tal proposito secondo il costante orientamento della Cassazione, il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli è precluso quando può alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, tali da pregiudicare il loro interesse.
Nel caso di specie, tuttavia nonostante l'adesione al percorso di supporto alla genitorialità, l'affido condiviso non era concretamente realizzabile, considerato l'atteggiamento di sfiducia che entrambi i genitori continuavano a nutrire nei riguardi dell'altro, nonché della totale assenza di comunicazione e collaborazione tra gli stessi.
- Quanto al collocamento dei minori e al calendario delle visite con il padre, si confermava quanto disposto all'esito dell'udienza presidenziale, fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti purché conforme alle eIGenze e alla volontà dei figli minori.
- In merito all'assegnazione della casa coniugale, sita in Bergamo, via Delle Cave n. 53/A e di proprietà di entrambi i coniugi, si confermava quanto già disposto all'esito della fase presidenziale, assegnandola alla CP_1
- In ordine alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico che garantisca un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, da determinarsi secondo i parametri di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. Ciò detto, relativamente alla situazione economica e patrimoniale delle parti, si osservava che , deduceva di essere privo di un'occupazione e di aver ormai Pt_1 cessato di percepire l'indennità di disoccupazione di cui invece beneficiava all'inizio del giudizio. Dalle dichiarazioni fiscali in atti e dalla relazione della Guardia di Finanza, risultava che lo stesso percepiva i seguenti redditi: per l'anno di imposta 2019 € 20.549 di redditi da lavoro e € 17.750 quali redditi da locazione di immobili;
per l'anno di imposta 2020 € 22.040 di redditi da lavoro e € 10.152 quali redditi da locazione di immobili;
per l'anno di imposta 2021 € 7.325 di redditi da lavoro e € 10.152 quali redditi da locazione di immobili. Inoltre, egli risultava proprietario dei seguenti beni immobili: pieno titolare del diritto di proprietà di due appartamenti siti a Rozzano (MI) e concessi in locazione a terzi;
titolare della nuda proprietà di un appartamento sito a Bergamo, Via Tiepolo n. 4, gravato da diritto di usufrutto in favore della madre , nonché Testimone_1
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comproprietario al 50% della casa ex coniugale sita in Bergamo, assegnata sin dalla separazione alla moglie. Tuttavia, anche se era proprietario dei suddetti beni aveva preso in locazione Pt_1 un immobile sito in Bergamo, pagando il canone mensile di €600; il medesimo, era, altresì, titolare di alcuni rapporti bancari, polizze e conto titoli, nonché delegato ad operare sui conti correnti intestati alla madre . Testimone_1
Dagli estratti conto bancari allegati dalla Guardia di Finanza, risultavano numerose movimentazioni e trasferimenti da parte della madre anche su un conto corrente estero intestato al , non rilevato nel corso degli accertamenti delegati. Pt_1
Pertanto, su ordine del GI, il ricorrente depositava i movimenti del conto corrente
“N26”, dove risultavano accrediti da parte della madre di importi consistenti (€ 11.320 in data 11/06/2021; € 9.100 in data 21/01/2022; € 10.000 in data 19/07/2022). Tali circostanze inducevano, dunque, a ritenere che aveva la piena Pt_1 disponibilità dei canoni di locazione degli immobili di sua proprietà, potendo peraltro contare, come ammesso dallo stesso, sull'aiuto economico della propria madre. Tutto ciò evidenziava infatti una notevole sproporzione tra le entrate dichiarate dal e le spese sostenute da quest'ultimo tale da non poter darsi seriamente Pt_1 credito alle risultanze delle sue dichiarazioni fiscali. Quanto alla situazione reddituale di era la seguente: per gli anni di imposta CP_1
2019 un reddito annuo di € 28.516; per gli anni di imposta 2020 un reddito annuo di € 29.391; per gli anni di imposta 2021 un reddito annuo di € 30.024, con redditi netti mensili che – decurtate le imposte e contributi previdenziali - sono pari a circa € 2.000 al mese. La medesima era comproprietaria con il ricorrente dell'immobile, sito in Bergamo Via Della Cave, in cui risiedeva con i figli. Per la determinazione dei contribuiti di mantenimento, secondo la giurisprudenza, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi appena richiamato. Pertanto alla luce di tale principio, tenuto conto della piena capacità lavorativa del ricorrente e che i tre figli vivevano stabilmente presso la madre e che e ER
TI avevano ridotto le frequentazioni con il papà, nonché dell'età e del conseguente incremento delle eIGenze di vita della prole, occorreva incrementare il contributo a carico del padre per il mantenimento indiretto dei tre figli nella misura equa e congrua di € 750 al mese (€ 250 per ciascun figlio) annualmente, confermando la partecipazione dei genitori al 50% delle spese straordinarie.
- Sulla domanda di prestazione di una garanzia reale formulata da si CP_1 osservava che secondo la pacifica interpretazione dell'istituto invocato, per l'accoglimento della domanda non è richiesto il pregresso inadempimento, ma solo la sussistenza di un nesso di strumentalità rispetto all'eIGenza prioritaria di offrire tutela alle ragioni del creditore delle prestazioni periodiche di mantenimento e dunque può essere disposto anche in presenza di un mero pericolo di inadempimento. 9 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
Nel caso di specie la necessità di conservare le ragioni del creditore era evidenziata con certezza dal reiterato inadempimento del ricorrente all'obbligo di pagamento dell'assegno mensile per il mantenimento della figlia minore, inadempimento provato dalla produzione in giudizio dell'atto di precetto notificato a e dai Pt_1 pignoramenti effettuati da per il recupero dei crediti. CP_1
Inoltre, il ricorrente non aveva neanche opposto fatti impeditivi, limitativi o modificativi del diritto fatto valere dalla CP_1
Pertanto, risultava provato, non solo il pericolo di inadempimento del debitore, ma anche l'inadempimento stesso. Riguardo alla quantificazione della somma oggetto della garanzia reale richiesta a carico del ricorrente si rilevava che l'importo del credito complessivo di in CP_1 relazione all'obbligo di mantenimento paterno poteva correttamente essere quantificato nella somma di circa € 100.000.
- Quanto alle spese di lite, tenuto conto di quanto deciso, la soccombenza prevalente era del , per cui si condannava il medesimo alla refusione in favore della Pt_1 resistente delle spese di lite. Infine, si riteneva che le spese della ctu, disposta nell'interesse dei figli e utile per entrambe le parti, dovevano essere definitivamente poste a carico delle medesime al 50%.
5. Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso depositato E_ il 12.07.2023 chiedendo, in parziale riforma dell'appellata sentenza, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei tre figli, , TI e , con ER Per_2 collocamento prevalente presso la casa coniugale, in Bergamo, via Delle Cave, n. 53/A, nonché di porre a carico di il versamento mensile della somma pari ad CP_1
€ 450 a titolo di mantenimento dei figli. In via istruttoria chiedeva l'ammissione della prova per testi. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. L'appellante deduceva, riguardo all'affidamento super- esclusivo dei figli alla madre, l'assenza dei relativi presupposti con violazione dei principi vigenti in tema di affidamento dei figli minori, senza un'adeguata motivazione, con la conseguente illegittimità del provvedimento impugnato. Infatti, non vi era alcuna valutazione sulla inidoneità e sulla incapacità genitoriale del
, presupposti indispensabili per un affidamento esclusivo. Pt_1
Invero, il perito nominato nel giudizio di Primo Grado, accertava la sussistenza della funzione genitoriale dell'appellante. Alla luce di tali incontestati rilievi, era evidente che non poteva sussistere alcuna valutazione prognostica negativa sull'idoneità all'esercizio della genitorialità del padre. Inoltre, l'affidamento super esclusivo era illegittimo anche, e soprattutto, perché il Tribunale adito non indicava in alcun modo quale “pericolo” potesse derivare ai figli dall'affidamento condiviso, non potendo attribuirsi alcun valore alla circostanza, riportata nella sentenza impugnata, secondo cui le parti non avevano dimostrato nulla in ordine al percorso avviato con la professionista” suggerito dal Perito.
10 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
Ebbene sin dal mese di gennaio 2022, le parti intraprendevano il percorso di coordinazione genitoriale con il professionista indicato dal perito, ossia la dott.ssa con cadenza dapprima ogni due settimane, e, poi, mensile con un Persona_8 andamento positivo. Quindi, non corrispondeva al vero quanto evidenziato nell'impugnata sentenza, con evidente conseguente erronea ricostruzione dei fatti. Né tanto meno poteva attribuirsi valore al disagio manifestato dai figli al CTU nominato nel giudizio di primo grado. Era, pertanto, evidente che l'affidamento esclusivo dei figli alla madre comportava per il depauperamento della sua funzione genitoriale e, soprattutto, la palese Pt_1 violazione del primario interesse dei bambini. La prole, dunque, doveva essere affidata ad entrambi i genitori, in via condivisa, con collocamento prevalente presso la madre. In ordine al calendario delle visite, l'appellante rilevava che nonostante le parti avessero chiesto concordemente che, durante le vacanze pasquali, egli potesse vedere e tenere con sé i figli per tre giorni, con alternanza tra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo – Pasquetta, nella sentenza, pur essendo prevista tale alternanza, non venivano indicati i tre giorni. Pertanto, tale capo della sentenza doveva essere integrato secondo la volontà concorde delle parti. Quanto alle circostanze addotte dal tribunale riguardo alla decisione di porre a carico dell'appellante il contributo mensile di € 750,00 per il mantenimento dei tre figli, erano infondate e, in ogni caso, assolutamente irrilevanti. Difatti nel corso del giudizio di primo grado, si dimostrava che i canoni di locazione erano effettivamente riscossi e gestiti dalla madre dell'odierno ricorrente. Pertanto, era evidente che non beneficiava direttamente delle rendite di tali Pt_1 immobili cosicché tali elementi non potevano essere considerati nella situazione patrimoniale dello stesso come dimostra la documentazione contabile acquista nel presente giudizio. Difatti era la madre di che gestiva il patrimonio immobiliare lasciato dal Pt_1 marito, intestato formalmente al figlio solo per evitare un doppio passaggio di eredità ed era la medesima che riscuoteva gli affitti degli immobili dati in locazione, incassando i proventi delle relative vendite. Ad ogni modo, anche ammettendo che i canoni di locazione erano nella disponibilità effettiva di , circostanza contestata e contrastante con la documentazione Pt_1 acquisita, gli stessi ammontavano ad importi lordi di € 4.440,00 ed € 5.732,00. Come evidenziato in primo grado, l'odierno appellante era disoccupato e non percepiva più la NASPI e negli ultimi anni percepiva i seguenti redditi: € 20.549,75,nell'anno 2019; € 22.040,85, nell'anno 2020 ed € 7.325,87, nell'anno 2021, vivendo in una casa in affitto dove pagava un canone mensile di € 700,00, oltre ad € 460.00 circa ogni due mesi per relative spese condominiali. Era intestatario del conto corrente n. 42430162 presso BPER Banca S.p.A., con un saldo attivo alla data del 29.08.2022, di € 38,00 e di € 2,86 al mese di aprile 2023 e di un conto deposito titoli n. 19141178, con saldo pari ad € 0,00. Inoltre, era intestatario 11 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
del conto corrente N26 aperto presso la (alimentato dalla madre), Controparte_5 con un saldo attivo al 31.12.2022 di € 4.556,00, ed era cointestatario con la madre del deposito n. 10247/0000050226710, con saldo attivo al Testimone_1
17.1.2022,di € 471,50; aveva la delega per operare sui seguenti rapporti, intestati alla madre : conto corrente n. 42428691, avente un saldo attivo al 29.08.2022 di € 23.265,0; conto deposito titoli n. 89640461, con saldo attivo al 29.08.2022 di € 1.650,00 e deposito titoli n. 19141174, con saldo attivo al 29.08.2022 di € 64.066,00. Ed ancora, secondo quanto previsto dall'art. 316 bis e dal successivo art. 433 c.c., la responsabilità degli ascendenti per i figli dei loro figli, per altro, limitata ai soli alimenti e non al mantenimento vero e proprio, sussiste solo ed esclusivamente per il caso in cui non vi possano provvedere entrambi i genitori perché i relativi mezzi economici non siano sufficienti al mantenimento dei figli per intero.
Ebbene, nel caso di specie, aveva sicuramente i mezzi economici per CP_1 mantenere i propri figli avendo la stessa un lavoro a tempo indeterminato e percependo i seguenti redditi: € 28.516,27 nell'anno 2019; € 29.391,92 nell'anno 2020 ed € 30.026,08 nell'anno 2021; ella viveva nella casa famigliare e, quindi, non aveva a spese mensili per il relativo affitto, ed aveva anche i seguenti investimenti: Speacial plan n. 21220665435 ed Aviva Cap Life Ubi Edition 2017 n. 21200744170, presso Intesa Sanpaolo Vita, con i seguenti valori attivi al 24.08.2022: € 17.333,63 ed
€ 8.298,84 ; con valore capitale di € 2.932,10 ; Controparte_6 [...]
con valore capitale di € 11.259,44 conto Depositi Amministrati Controparte_7 presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., con saldo pari ad € 11.242,12. Inoltre, l'odierna resistente aveva la delega ad operare sul conto corrente bancario BPER Banca n. 4644040 e sul conto deposito titoli n. 20023812, intestati al padre, IG. Per_9
, rapporti con un saldo attivo al marzo 2022, rispettivamente di € 38.242,32 e
[...] di € 59.278,88. Dunque, era evidente che prima della nonna paterna, al mantenimento dei figli minori
, TI e doveva provvedere la madre. ER Per_2
Inoltre, dal mese di marzo 2022, percepiva l'intero importo dell'assegno CP_1 unico per i tre figli pari ad € 610,00 mensili. Tale elemento non veniva considerato dal Tribunale, che sul punto, nulla aveva detto, omettendo così l'esame di un fatto fondamentale e decisivo per il giudizio. Anche per tale grave omissione, il provvedimento impugnato era totalmente illegittimo e profondamente iniquo, costituendo l'omessa valutazione dell'elemento dedotto una grave violazione dei principi relativi al processo civile. Alla luce di tutto ciò tale capo della sentenza, doveva essere riformato, in conformità alla domanda dell'odierno appellante, considerando la sola reale ed effettiva situazione patrimoniale di entrambe le parti, i principi vigenti in tema di responsabilità famigliare e l'intero assegno unico per i figli percepito da CP_1
Sulla condanna alle spese processuali, si ribadiva che con la Memoria CP_1 difensiva del 14.05.2021, aveva chiesto espressamente la declaratoria ex art. 330 c.c. di decadenza di dalla responsabilità genitoriale sui figli e successivamente, Pt_1 all'udienza presidenziale del 26.06.2021, l'odierna convenuta rinunciava a tale domanda. Per cui si chiedeva di riformare la sentenza anche sulle spese di lite. 12 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
6. Il 24.11.2023 si costituiva in giudizio chiedendo, salva Controparte_1
l'integrazione relativa al calendario delle visite, il rigetto dell'appello. In via istruttoria ammettersi i mezzi istruttori articolati in primo grado. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Quanto all'affido super esclusivo dei figli alla madre l'appellata rilevava che con tale decisione l'Organo Giudicante aveva integralmente recepito le conclusioni a cui era pervenuto il ctu. Invero, come rilevato dalla dott.ssa , le parti mostravano le loro Per_6 capacità genitoriali una volta prese singolarmente e la coppia genitoriale era ben lontana dall'aver raggiunto una posizione di possibile condivisione mostrando estrema fatica a trovare una collaborazione. Seppur dal mese di gennaio 2022 le parti avessero iniziato il percorso di coordinazione genitoriale, tuttavia, il comportamento di nei confronti della Pt_1 moglie non era in alcun modo mutato, al punto che non era ancora il momento di terminare la temporaneità dell'affido esclusivo suggerita dal ctu. Del resto, il tenore delle e-mail prodotte da nel precedente grado di giudizio, CP_1 in pendenza del percorso con la dott.ssa confermava sia l'atteggiamento del Per_7 marito e la sua pessima relazione con l'appellata, sia la mancata condivisione delle funzioni di educazione e cura della prole. Si ribadivano, tra l'altro, le continue disdette degli appuntamenti terapeutici dei figli (quelli con la logopedista dott.ssa e con la neuropsichiatra dott.ssa ER0 ER1
, fissati nei giorni di competenza paterna, adducendo di volta in volta impegni
[...] personali, via via sempre più vaghi ed improbabili. Tutto ciò, non faceva che rafforzare le conclusioni a cui giungeva la CTU nella propria perizia. Si ribadiva, infatti, che non solo cercava in tutti i modi di delegare ad altri la Pt_1 cura e l'accudimento dei bambini nei giorni di sua competenza, ma, costui costantemente approfittava di tutto il procedimento per tentare di occultare in ogni modo la propria situazione economica, dimenticando che ciò andava discapito proprio dei figli minori. Pertanto, su tale punto l'appello di doveva essere rigettato. Pt_1
Sull'integrazione al calendario delle visite non vi era alcuna opposizione della deducente e del resto la stessa, negli atti del precedente grado di giudizio aveva formulato identica richiesta del ricorrente. Sulla quantificazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, l'appellante insisteva nel millantare una condizione al limite dell'indigenza, affermando di non avere un impiego e di essere mantenuto in via pressoché integrale dalla madre, alla quale sarebbero devoluti gli introiti dei canoni di locazione degli immobili di sua proprietà. Quanto alla disoccupazione di , anche in questo grado di giudizio non Pt_1 corrispondeva al vero. Invero bastava guardare gli estratti conto prodotti dal Pt_1 relativi al suo conto estero N 26: - € 2.360 in data 7.12.2020 (estratto conto n. 12/2020);- € 375 in data 16.12.2020 (estratto conto n. 12/2020);- € 2.887 in data 5.1.2021 (estratto conto n. 01/2021);- € 1.220,07 in data 8.2.2021 (estratto conto n. 02/2021);- € 613 in data 8.3.2021 (estratto conto n. 03/2021). 13 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
L'odierno appellante veniva altresì smentito dalla documentazione prodotta da ovverosia la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del terzo pignorato Fabrica CP_1
Real Estate S.r.l., successivo datore di lavoro del ricorrente, che dava per l'appunto conto di somme maturate in favore di . Pt_1
Gli emolumenti che egli percepiva dalla suddetta società, si evincevano dagli accrediti, sempre sul noto conto estero N26, per importo di € 600 in data 10.2.2022 (estratto conto n. 02/2022), € 1.989 in data 23.3.2022 (estratto conto n. 03/2022), € 2.004 in data 6.5.2022 (estratto conto n. 05/2022). La circostanza che era tutt'altro che disoccupato, era confermata anche dai Pt_1 più recenti estratti conto del conto estero N26, ove si rilevavano alcuni accrediti per
“pagamento competenze cedolino settembre 22” e “pagamento competenze cedolino agosto 22” effettuati dalla società Lombardia Carni srl. Dall'analisi delle varie operazioni bancarie di , si evinceva come questi Pt_1 aveva nel tempo depauperato il suo conto corrente aperto presso BPER disponendo diversi rilevanti bonifici in denaro in favore del conto BPER della madre, per poi contestualmente far fuoriuscire dal conto BPER della madre gli stessi importi a beneficio del conto estero N26: per il solo periodo aprile 2021 – gennaio 2022, una somma di circa € 25.000, transitando dal conto BPER della madre e così far perdere le tracce dei suoi denari. Inoltre, dalle operazioni compiute sul suddetto conto corrente, si evincevano ingenti accrediti in denaro proveniente da bonifici esteri PRAMERICA, dell'importo complessivo di € 86.574,86 nonché il versamento di un “premio assicurativo ramo vita ingegno 0109995” dell'importo di € 60.000 in data 29.6.2021. Era altresì emerso come al e alla madre fosse cointestato il deposito a Pt_1 risparmio n. 10247/000050226710 presso Poste Italiane-Divisione Banco Posta dal quale, in data 3.6.2020, ovverosia immediatamente prima di introdurre il giudizio di divorzio, era stata prelevata la considerevole somma di € 175.000, della quale si era poi persa ogni traccia. Altresì, al risultava anche intestata una cassetta di sicurezza presso BPER Pt_1
Banca, con inizio del rapporto in data 22.2.2021 (ovverosia in epoca di poco successiva alla notificazione, da parte della deducente, dell'atto di precetto). Infine, dall'analisi delle operazioni degli estratti conto del conto estero N26 del
, si vedevano una serie di movimentazioni che evidenziano, in 22 mesi, una
Pt_1 media di spesa mensile pari ad € 348,02 per un totale di € 7.656,47. Tutto questo metteva in evidenza un notevole disponibilità economica e finanziaria in capo a rilevata anche dal Tribunale nonché la notevole sproporzione tra le
Pt_1 entrate dichiarate dallo stesso e le spese sostenute da quest'ultimo, tale da non potersi dare seriamente credito alle risultanze delle sue dichiarazioni fiscali”. Quanto al fatto che il era mantenuto dalla madre vi erano numerosi elementi
Pt_1 che inducevano a ritenere che tale circostanza non corrispondeva affatto al vero, bastava analizzare le dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio da per
Pt_1 verificare che i canoni di locazione degli immobili di Rozzano rientravano proprio nei suoi redditi.
14 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
L'appellante invece dichiarava falsamente di essere soltanto nudo proprietario dell'immobile di Rozzano nel contratto di locazione ed usufruttuaria la madre, per giustificare i passaggi di denaro in capo alla stessa. Infatti, la visura immobiliare prodotta da smentiva il fatto che l'usufruttuaria CP_1 di tale immobile era la madre ed invece si evinceva che il era pieno Pt_1 proprietario dell'immobile in questione. Tali comportamenti erano senz'altro indice di una scarsa capacità di di Pt_1 assumersi gli oneri derivanti dal ruolo di genitore evidenziando una specifica volontà dello stesso di nuocere in primis agli stessi figli minori. Quanto, infine, alla lamentela sul fatto che la sentenza impugnata non aveva considerato l'assegno unico INPS percepito dalla deducente, si rilevava come
, anziché fare ammenda dei suoi comportamenti gravemente carenti da un Pt_1 punto di vista genitoriale, cercava di spostare l'attenzione sul contributo che, fortunatamente, la deducente percepiva dall'INPS quale aiuto per il mantenimento dei tre figli minori. Sulle spese processuali si rilevava che nessun rilievo, peraltro, poteva attribuirsi alla circostanza che la deducente, nel corso del precedente grado di giudizio, aveva rinunciato alla “declaratoria ex art. 330 di decadenza del dalla responsabilità Pt_1 genitoriale. Invero, il principio di cui all'art. 91 c.p.c. impone che la condanna alle spese segua non già la soccombenza assoluta bensì quella sostanziale ed era proprio in applicazione di tale principio che il Tribunale, regolando le spese come da sentenza, considerava la soccombenza prevalente di . Pt_1
Quanto alle istanze istruttorie non vi era alcuna ragione perché dovevano essere assunti i mezzi istruttori in precedenza disattesi e riproposti da controparte. Il Tribunale difatti correttamente riteneva inammissibili le prove orali formulate dal ricorrente in quanto riferite a circostanze documentali o da provarsi documentalmente o irrilevanti ai fini della decisione, nonché comunque superflue alla luce degli accertamenti svolti mediante CTU e delle risultanze emerse.
7. In data 18.12.23 la causa veniva rinviata assegnandosi alle parti termini intermedi per memorie di replica.
8. In data 18.12.2023 il Procuratore Generale esprimeva il parere sopra riportato, chiedendo la rimessione degli atti al primo giudice per omessa nomina del curatore speciale.
9. In data 26.1.2024 l'appellante depositava memoria con cui, in via pregiudiziale, aderiva alle conclusioni del P.G., domanda non formulata con l'atto di appello;
introduceva poi una domanda nuova, chiedendo di “condannare la IG.ra CP_1
a restituire al IG. l'importo di € 9.697,10=, per spese
[...] E_ legali relative al giudizio di primo grado e relativa esecuzione, con interessi e rivalutazione monetaria dal 13.10.2023 al saldo”; richiamava infine le domande
15 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG formulate con l'atto di appello. Allegava inoltre copia della dichiarazione dei redditi, Mod 730/2023 e contabilità dei pagamenti delle spese legali.
10. In data 15.2.2024 l'appellata depositava memoria con cui illustrava, in diritto, i motivi per cui la richiesta del P.G. doveva essere disattesa, non trattandosi di un procedimento de potestate ex artt. 330 e sec. c.c. e non sussistendo, nel caso concreto, un conflitto di interessi tra minori e genitori tale per cui non potessero essere rappresentati in giudizio dai genitori medesimi.
11. L'udienza del 27.2.2024 si svolgeva con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc. Le parti depositavano note conclusive, insistendo nelle rispettive domande e la Corte tratteneva la causa in decisione.
12. Con ordinanza depositata il 5.3.2024 la Corte rimetteva la causa sul ruolo, disponendo nei seguenti termini:
“…La Corte ritiene che la mancata nomina del curatore speciale dei minori non sia causa di nullità della sentenza per le ragioni esposte dall'appellata nella memoria del 15.2.2024, che si condividono. La giurisprudenza della Suprema Corte citata dal P.G. fa riferimento a procedimenti de potestate, che si sono svolti, quindi, avanti al Tribunale per i Minorenni ex art. 330 e seg. c.c.. L'ordinanza della Suprema Corte del 21/04/2022 n.12802, viceversa, ha ad oggetto un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio ma l'oggetto di quella causa non è paragonabile al caso in esame in quanto, in quel caso, era stata disposta la sospensione dalle responsabilità genitoriali del padre, con diritto di vedere il figlio secondo le modalità stabilite dai Servizi Sociali. Dunque, le forti limitazioni dei diritti del padre facevano presumere un conflitto di interessi in re ipsa tra entrambi i genitori e il figlio minore, con conseguente necessità di nomina del curatore speciale. Viceversa, nel caso di specie, correttamente il Tribunale non ha ravvisato in concreto un conflitto di interessi tra genitori e figli, pur avendo evidenziato una aspra conflittualità tra i coniugi, sia sul piano economico che di gestione dei figli, tanto da rendersi necessaria una CTU. Solo dopo il deposito della relazione della consulente, che ha profilato la necessità di un affidamento super-esclusivo dei minori alla madre, peraltro solo in via temporanea, il Tribunale ha assunto la decisione sopra indicata. Motivi di opportunità avrebbero dovuto suggerire, all'esito della CTU, l'integrazione del contraddittorio anche con un curatore speciale che ben poteva essere nominato in quella fase, anche per dare maggiore voce ai minori, che neppure sono stati ascoltati. La Corte ritiene pertanto che il curatore e difensore dei minori possa essere nominato in questa fase, sia per consentire ai minori di esprimere la loro opinione al curatore medesimo sia per una valutazione, da parte di un soggetto terzo che rappresenti i minori in giudizio, delle domande contrapposte delle parti in tema di affido, valutando il superiore interesse dei figli minori. La Corte, pertanto, impregiudicato ogni ulteriore provvedimento, anche di carattere istruttorio, ritiene necessario rimettere sul ruolo la causa, disponendo la nomina dell'Avv.
[...] quale curatrice speciale dei minori, con termine alla stessa per deposito di CP_8
16 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
memoria, autorizzandola all'eventuale ascolto dei minori e rinviando la trattazione orale della causa ad altra udienza.
P. Q. M.
NOMINA curatrice speciale dei minori l'Avv. ASSEGNA termine CP_8 fino al 20.6.2024 per deposito di memoria da parte della curatrice;
RINVIA la causa all'udienza del 2.7.2024 ore 9.30…”.
13. In data 18.6.2024 la curatrice speciale dei minori depositava memoria, concludendo nei seguenti termini:
“- Riformare, in via parziale la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo ed impugnata dal IGnor , affidando mediante il regime dell'affido condiviso i Pt_1 minori ad entrambi i genitori.
- Ci si rimette alla decisione dell'Autorità Giudiziaria rispetto alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
- Incaricare il Servizio Sociale Territoriale di prendere in carico il nucleo familiare, offrendo agli stessi tutti i supporti ritenuti utili ed indispensabili, in particolare di supporto alla genitorialità e alla condivisione della stessa, con obbligo di informare l'Autorità Giudiziaria competente in caso di pregiudizio per i minori.
- Invitare il IGnor e la IGnora a continuare, nell'interesse dei Pt_1 CP_1 figli, il percorso con il coordinatore genitoriale.
14. Letta la memoria della curatrice, la causa veniva rinviata di ufficio con la seguente motivazione:
“…Rilevato che la causa 671/23 RG (promossa da
contro
E_ CP_1
è chiamata all'udienza del 2.7.2024 ore 9.30; richiamata l'ordinanza in
[...] data 27.2.2024; letta la memoria della curatrice depositata il 18.6.2024 e preso atto che non le è stato consentito, da parte della IGnora di incontrare CP_1 tempestivamente i minori, che ascolterà solo il prossimo 27 giugno, cosa che non consente di trattare e definire la causa il 2 luglio, giacché deve essere dato alla curatrice un congruo termine sia per riferire in merito sia per valutare se risentire o meno i minori dopo l'estate; ritenuto inoltre opportuno, valutato il contenuto della memoria della curatrice, richiedere al Servizio Sociale Territoriale di trasmettere una relazione sulle attuali condizioni di vita e psicofisiche dei minori e sulla natura e qualità delle relazioni con ciascun genitore, riferendo anche in merito alle modalità comunicative tra i genitori in relazione allo svolgimento dei loro compiti genitoriali;
ritenuto altresì opportuno dare a tutte le parti un termine intermedio per memorie conclusive e per eventualmente precisare le rispettive conclusioni prima della decisione definitiva;
P.Q.M.
MANDA alla Cancelleria di richiedere ai servizi psico-sociali competenti di trasmettere una relazione come sopra indicato entro il 15.10.2024 al seguente indirizzo: ASSEGNA alle parti termine fino al Email_1
30.10.2024 per il deposito di memorie conclusive, precisando le conclusioni, e termine fino al 10.11.24 per eventuali repliche 17 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
MANDA alla Cancelleria di trasmettere il fascicolo al P.G. perché esprima parere definitivo che vorrà depositare dieci giorni prima dell'udienza RINVIA la causa all'udienza del 19.11.2024 ore 11.30…”
15. In data 22.10.2024 la curatrice speciale depositava memoria conclusiva con la quale, in particolare, riferiva in merito al colloquio avuto con i minori TI e
, mentre si era rifiutata di incontrarla. Sia TI che Per_2 ER Per_2 avevano espresso un forte legame affettivo verso entrambi i genitori, mostrandosi a loro agio nel parlare di loro. Quindi la curatrice riportava che “..TI ed
, come emerso dal colloquio con la curatrice speciale, si sentono amati, Per_2 tutelati e curati da entrambi i genitori, mostrando fatica invece a relazionarsi con la sorella maggiore di cui faticano a comprendere gli sbalzi di umore e il fatto che abbia preso le distanze da loro. Seppur in alcuni tratti sono apparsi suggestionati e portatori di affermazioni altrui, nel complesso e per la maggior parte del colloquio si sono rapportati in modo educato, trasparente collaborativo e con simpatia. I genitori hanno dimostrato di saper collaborare cogliendo il suggerimento della scrivente di accompagnare insieme i bambini al colloquio e mostrandosi uniti nell'ascoltare il rimando di ciò che TI ed volevano loro sapessero. Si sono dimostrati Per_2 anche uniti davanti ai figli nel rigettare la richiesta di acquisto di un criceto formulata dalla curatrice speciale su divertente pressione di TI ed . Per_2
Sia la madre che il padre si mostravano profondamente preoccupati per le condotte della figlia maggiore e per le dimostrazioni di disagio della stessa. Si è apprezzato lo sforzo della IGnora che dopo la lettura della comparsa di Controparte_1 costituzione si è rapportata con la scrivente in maniera collaborativa, seppur apparsa in ansia per la situazione nel suo complesso….”
16. In data 29.10.2024 parte appellante depositava memoria conclusiva, in particolare insistendo nelle conclusioni già indicate e richiamando la memoria della curatrice dei minori.
17. In data 30.10.2024 parte appellata depositava memoria conclusiva, insistendo per il rigetto dell'appello. In merito al regime dell'affidamento, evidenziava come non fosse mutato l'atteggiamento di livore da parte del IGnor nei confronti della Pt_1 IGnora tale da rendere difficile l'assunzione assieme di decisioni CP_1 riguardanti i figli.
18. In data 6 e 8 novembre 2024 le parti depositavano memorie di replica, contestando le rispettive deduzioni e insistendo nelle domande.
19. Con provvedimento in data 15.11.2024 l'udienza del 19.11.2024 veniva rinviata di ufficio al giorno 17.12.2024, preso atto che non era pervenuta la relazione richiesta ai servizi psico-sociali, sollecitando la trasmissione della relazione.
18 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
20. Con comunicazione in data 12.12.2024 i servizi sociali, Controparte_9
chiedevano una proroga del termine per trasmettere la relazione al
[...]
28.2.2025 e pertanto la causa veniva rinviata al 4.3.2025.
21. In data 3.3.2025 è pervenuta la relazione sociale dei Servizi dell'ambito territoriale di Dalmine che riferiscono di aver svolto tre colloqui con il IGnor
, una visita domiciliare e un incontro di rete con gli operatori competenti per Pt_1 il luogo di residenza dei minori e della madre nonché con i servizi specialistici della ASST Bergamo ovest. Ripercorsa la storia personale e familiare del IGnor , gli operatori Pt_1 concludono ritenendo necessario un monitoraggio della situazione familiare, con interventi di sostegno. Preso atto che appare ancora attuale un conflitto tra i genitori, che si ripercuote nelle comunicazioni relative ai figli, si propone un lavoro psicologico congiunto tra i diversi operatori competenti per i luoghi di residenza dei genitori finalizzato in particolare a ripristinare una comunicazione efficace tra le parti. Il lavoro di mediazione intrapreso era stato infatti interrotto. Gli operatori suggeriscono altresì di avviare una breve osservazione educativa al domicilio di entrambi i genitori, al fine di osservare i rapporti genitori-figli, anche per valutare quali interventi siano necessari a sostegno del nucleo. Sono pervenute altresì le relazioni degli insegnanti delle scuole frequentate dai minori nonché la relazione dei servizi sociali del Comune di Bergamo, che concludono anch'essi evidenziando la necessità di sostegni al nucleo familiare.
22. All'udienza del 4.3.2024 i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive domande e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
23. La Corte ritiene che la causa sia matura per la decisione, pur se gli operatori sembrano profilare la necessità di ulteriori approfondimenti, in realtà non utili per assumere decisioni sul regime dell'affidamento, bensì per meglio mettere a fuoco gli interventi di sostegno più idonei a favore del nucleo familiare, attività che non necessita peraltro del controllo da parte della Autorità Giudiziaria ma che ben potrà essere predisposta dai servizi psico-sociali e specialistici, ai quali si dà mandato di porre in essere i più opportuni sostegni al nucleo familiare e a favore dei minori. Infatti, i genitori, pur in conflitto tra loro, sono apparsi collaboranti e pertanto sapranno cogliere i suggerimenti e i sostegni offerti dagli specialisti per meglio affrontare le difficoltà educative, destinate ad amplificarsi nel periodo della adolescenza dei figli. Pur prendendo atto che permangono “importanti difficoltà nella comunicazione tra i genitori dei minori, difficoltà che dipendono dal protrarsi di una elevata conflittualità che riguarda sia le questioni economiche che alcuni aspetti della gestione pratica e quotidiana della vita dei figli”, la Corte ritiene che la domanda di affidamento condiviso proposta dall'appellante debba essere accolta, per le ragioni espresse dalla curatrice. Non sono emersi elementi pregiudizievoli per i minori nei comportamenti paterni, pur se certamente pregiudizievoli per i figli è il livello di conflittualità tra i 19 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
genitori, di per sé non sufficiente per stabilire un affidamento esclusivo o super- esclusivo a un genitore a discapito dell'altro. Certamente la conflittualità può rendere molto difficoltosa o anche ostacolare l'assunzione di varie decisioni che riguardano i figli (peraltro tutti in età tale da poter IGnificativamente interloquire con i genitori) e per questo motivo appare opportuno incaricare i servizi psicosociali di coadiuvare i genitori nella comunicazione relativa ai figli, ponendo in essere i più adeguati sostegni e guidandoli per un corretto esercizio delle responsabilità genitoriali. Dovranno proseguire gli interventi di sostegno psicologico per i minori e, nel caso si determinasse una paralisi delle decisioni per mancato accordo tra i genitori, queste potranno essere assunte dai servizi sociali sentiti i minori ed entrambi i genitori. Le parti concordano nel richiedere una modifica del dispositivo della sentenza impugnata relativo alle ferie pasquali, chiedendo che i figli trascorrano tre giorni con il padre e tre con la madre. Premesso che le parti possono concordare e attuare qualsiasi modifica in relazione alle frequentazioni dei figli con ciascun genitore, senza necessità di adire l'Autorità Giudiziaria, va modificato sul punto il dispositivo nel senso richiesto concordemente dalle parti. In relazioni alle questioni di carattere economico, valutata comparativamente la complessiva situazione economico-patrimoniale delle parti nonché i tempi di permanenza dei minori presso il padre (abbastanza ridotti, dal momento che neppure viene rispettata la regolamentazione disposta dal tribunale) la Corte ritiene che il contributo mensile paterno per il mantenimento dei figli, pari a 250 euro ciascuno, sia adeguato e proporzionato alle capacità economiche e lavorative del padre, tenuto conto del maggior mantenimento diretto da parte della madre. Quanto all'assegno familiare, per legge è previsto al 50% a favore di ciascun genitore. Sulla base della documentazione fiscale prodotta dalle parti, si evidenzia che la IGnora è proprietaria al 50% di un immobile con pertinenza ed è titolare CP_1 all'11,11% di altre due unità immobiliari. Dal 730/2023 emerge un reddito complessivo pari a euro 36.724 e imponibile pari a euro 36.441; sottratte IRPEF netta, regionale e comunale risulta un reddito netto mensile pari a 2319,50 euro. Peraltro, la media mensile del reddito netto degli ultimi tre anni è pari a euro 2136,83. Il IGnor risulta proprietario al 100% di due immobili e di altri due al 50%. Pt_1
Due immobili di proprietà esclusiva risultano locati per un totale di euro 10.172,00. Dalla dichiarazione dei redditi 2023 emerge un reddito netto mensile, sottratti gli oneri, e comprese le locazioni pari a 1495 euro, cui vanno sottratte 600 euro di canone della casa ove abita. Come già accertato dalla Guardia di Finanza permane la notevole sproporzione tra le spese sostenute e le entrate dichiarate, con la conseguenza che le dichiarazioni dei redditi risultano inattendibili. Del resto, è stata accertata una movimentazione di denaro (sia in relazione a canoni di locazione che a conti cointestati con la madre) non compatibile né con il dichiarato stato di disoccupazione né con la documentazione fiscale. Non si ritiene sia nell'interesse dei minori procedere al loro ascolto, evidenziato che non è in discussione tra le parti né il loro collocamento né il regime di frequentazione 20 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
con il padre e considerato che i due figli minori sono stati ampiamente ascoltati dalla curatrice mentre la sorella maggiore è particolarmente sofferente e pertanto è sconIGliata ad oggi la sua convocazione. La Corte valutato il parziale accoglimento dell'appello e la necessità di un intervento da parte dei servizi sociali a favore di entrambi i genitori, ritiene che debbano essere compensate tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata il E_
09.06.2023, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale
e della curatrice speciale dei minori, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- AFFIDA i minori in via condivisa a entrambi i genitori;
- INCARICA i servizi psicosociali e specialistici competenti per i luoghi di residenza delle parti, in collaborazione tra loro, di porre in essere i più adeguati sostegni a favore del nucleo familiare e dei minori, in particolare sostenendo i genitori nella assunzione di decisioni condivise a favore dei figli, assumendo direttamente le decisioni in caso di contrasto, come sopra indicato;
- INCARICA i servizi specialistici di offrire ai minori adeguato sostegno psicologico per il tempo ritenuto necessario e se ritenuto opportuno nel loro interesse;
- DISPONE che nel periodo pasquale i minori trascorrano tre giorni consecutivi con il padre;
- COMPENSA tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali di Bergamo e Dalmine
Così deciso in Brescia, Camera di ConIGlio del 4.3.2025
La Presidente est. Maria Grazia Domanico
21
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA
composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente re. Francesca Caprioli ConIGliere Simona Bruzzese ConIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso in appello depositato il 12.07.2023 da
nato a [...] il [...], res. in Dalmine (BG), Via E_
Bastone n.137, rappresentato e difeso dagli Avv.ti TI Mattiozzi ed Elena
Balestra del Foro di Bergamo eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultima appellante nei confronti di
nata a [...] il [...], res. in Bergamo Via Delle Cave Controparte_1
n. 53, rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina Valoti del Foro di Bergamo presso il cui studio ha eletto domicilio appellata
con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1264/2023 emessa dal Tribunale di Bergamo il 11.05.2023, pubblicata in data 09.06.2023 e notificata il 13.06.2023, pronunciata nella causa iscritta a ruolo al numero R.G. 4632/2020 in punto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE:
In via principale: “In parziale modifica della sentenza n. 1264/2023 Sent., 4632/2020 R.G. del Tribunale di Bergamo, emessa in data 11.05.2023 e pubblicata in data 09.06.2023, e delle relative condizioni di divorzio,
1) (Lett. B sentenza 1264/2023) “Affidare i figli , TI ed ad ER Per_2 entrambi i genitori, in via condivisa, con collocamento prevalente presso la casa coniugale, in Bergamo, via Delle Cave, n. 53/A”.
2) (Lett. C sentenza 1264/2023) “Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli con sé
… tre giorni durante le vacanze pasquali …”. 3) (Lett. E sentenza 1264/2023 Sent.) “Il IG. verserà alla IG.ra E_
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la complessiva Controparte_1 somma di € 450,00= - € 150,00= per ogni figlio -; somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT con decorrenza da Giugno 2021, e da versare entro il girono 20 di ogni mese”. In ogni caso: “Respingere tutte le diverse domande avanzate dalla IG.ra CP_1
perché infondate in fatto ed in diritto”.
[...]
“Con vittoria di spese, diritti ed onorari sia del primo che del secondo grado di giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA: “Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che dal mese di Gennaio 2022, la IG.ra Piazza NA provvede a pagare in contanti il canone di locazione, pari ad € 720,00= mensili, dell'abitazione affittata dal figlio , sita in Dalmine (BG), via Bastone, n. 137”? E_
Testimoni: IG.ra , residente in [...] Testimone_1 IG.ra , residente in [...] Persona_3 IG.ra Studio commercialista Gandini & associati, in Milano, via Persona_4
Cirene, n. 7 2) “Vero che alla morte di padre del IG. , Persona_5 E_ avvenuta in data 14.07.2007, la moglie ha rinunciato all'eredità, Testimone_1 lasciando che i beni immobili si devolvessero interamente all'unico figlio E_
per motivi fiscali, ossia per evitare un doppio passaggio dell'eredità”?
[...]
Testimoni: IG.ra , residente in [...] Testimone_1 IG.ra , residente in [...] Persona_3
2 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
IG.ra Studio commercialista Gandini & associati, in Milano, via Persona_4
Cirene, n. 7 3) “Vero che sin dalla morte del marito avvenuta in data 14.07.2007, Persona_5 la IG.ra sostiene integralmente i costi (tasse, spese condominiali ed Testimone_1 oneri vari) relativi agli immobili ereditati dal IG. di cui alla E_ denuncia di successione (doc. 38), ne riscuote, sempre in via esclusiva, i relativi canoni di locazione e ne ha incassato i proventi delle relative vendite. come da dichiarazione 18.06.2020 che mi si rammostra (doc. 18)”? Testimoni: IG.ra , residente in [...] Persona_3 IG.ra Studio commercialista Gandini & associati, in Milano, via Persona_4
Cirene, n. 7
- Inoltre, parte ricorrente chiede l'ammissione della PROVA per INTERROGATORIO FORMALE della IG.ra sulla Controparte_2 seguente circostanza: 4) “Vero che la IG.ra la IG.ra manda i figli , TI ed Controparte_1 ER
dal padre, , senza cambi di vestiti e/o o scarpe, cosicché, Per_2 E_ spesso, lo stesso o la madre sono costretti a comprare ai bambini Testimone_1 tali beni di prima necessità - come da scontrini che mi si rammostrano sub. docc. 19, 20, 24 e 33”? Testimoni: IG.ra , residente in [...] Testimone_1 IG.ra , residente in [...] Persona_3 IG.ra Studio commercialista Gandini & associati, in Milano, via Persona_4
Cirene, n. 7
- Infine, si chiede l'ammissione di prova contraria sui capitoli di prova avversari che dovessero essere ammessi, con i seguenti testimoni: IG.ra , residente in [...] Testimone_1 IG.ra , residente in [...] Persona_3 IG.ra Studio commercialista Gandini & associati, in Milano, via Persona_4
Cirene, n. 7 In ogni caso, si chiede l'ammissione di prova contraria sul seguente capitolo di prova, dedotto a controprova sui capp. 2) e 3) di parte resistente: 5) “Vero che la IG.ra , gestisce e beneficia dei canoni di Parte_2 locazione relativi agli immobili affittati ai IG.ri e di cui CP_3 Controparte_4 ai cap. 2) e 3) della “Memoria ex art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c.” 05.05.2022 di parte resistente ”? Controparte_1
Con i testimoni già indicati
- IG.ra , residente in [...]; Testimone_1 IG.ra , residente in [...]: IG.ra Persona_3 [...]
Studio commercialista Gandini & associati, in Milano, via Cirene, n.
7. Per_4
Infine, parte ricorrente ribadisce le opposizioni alle richieste istruttorie avanzate dalla IG.ra per i motivi indicati nella “Memoria ex art. 183, VI comma, n. CP_1
3) c.p.c.” del 24.05.2022 e nelle “Note scritte per udienza del 28.06.2022” del 3 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
23.06.2022, anche, in relazione all'istanza di esibizione contratto di lavoro con Real
Estate, per la relativa tardività (non essendo a prova contraria) e contrarietà ai documenti già prodotti (lettera 1.03.2022 - doc. 27
APPELLATA:
nel merito: disattesa ogni avversa eccezione ed istanza, anche istruttoria, e salva l'integrazione di cui al precedente punto II, respingersi l'appello avversario. Col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: semmai davvero indispensabile, ammettersi i mezzi istruttori di cui alla seconda e terza memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c.
PROCURATORE GENERALE:
Letti gli atti del proc. civ. n. 671/2023 S.F.; Letti in particolare: - Il ricorso in appello, datato 12/07/2023, proposto nell'interesse di avverso E_ la sentenza n. 1264/23 emessa dal Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 09/06/2023, con il quale si chiede in via principale, fra l'altro, disporsi che i tre figli minori – attualmente affidati con la sentenza impugnata in via super-esclusiva alla madre – vengano affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. - la comparsa di costituzione per l'appellata
, madre dei minori. Ritenuto di porre all'attenzione di Codesta Controparte_1
Corte la valutazione in ordine alla mancata adozione, da parte del Tribunale di primo grado – e atteso il carattere, fortemente limitativo della potestà genitoriale dell'appellante, che assume il provvedimento impugnato – di provvedimenti volti ad integrare il contraddittorio nei confronti dei minori, nominando agli stessi un curatore speciale, attesa l'evidenza di conflitto di interessi con e tra i rappresentanti (cfr. Cass. civile sez. VI, ordinanza n.12802 del 21/04/2022; Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 11554 del 11/05/2018). Rilevato che nelle sentenze sopra citate e in altra recente giurisprudenza della S.C. (cfr. ad es. Cass. 7734/22, non massimata) che “nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale riguardanti i genitori, sussiste in re ipsa un conflitto d'interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.” al quale sia data la facoltà di esaminare l'istanza e gli atti del procedimento, e formulare le conclusioni ritenute opportune nell'interesse esclusivo dei minori stessi. Chiede che Codesta Corte dichiari la nullità del procedimento ex art. 354 cpc, e rimetta gli atti al primo Giudice.
*****
4 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.07.2020 - premesso che in E_ data 8.06.2007 aveva contratto matrimonio civile in Bergamo con;
Controparte_1 che dalla loro unione erano nati i figli, (28.08.2008), TI (20.08.2011) ER ed ( 7.06.2013); che si erano separati consensualmente alle condizioni di cui Per_2 al verbale di udienza omologato in data 30.01.2019 - chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita, determinando il contributo al mantenimento dei tre figli a carico del medesimo padre nell'importo mensile di € 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre alla suddivisione delle spese straordinarie a metà con la resistente.
2. Con memoria depositata in data 1.04.2020 si costituiva , aderendo Controparte_1 alla richiesta di scioglimento del matrimonio e chiedendo di dichiararsi la decadenza del dalla responsabilità genitoriale sui figli minori , TI e Pt_1 ER
, ovvero, in subordine, l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con Per_2 collocamento presso la stessa e con regolamentazione del diritto di visita del padre in conformità a quanto pattuito in sede di separazione. Inoltre, chiedeva la determinazione dell'assegno del padre per il concorso al mantenimento dei figli in misura non inferiore ad € 250,00 per ciascun figlio (così come pattuito in sede di separazione) - con idonea garanzia ex art. 8, comma 1, L. 890/1970 - e l'obbligo per entrambi i genitori di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie relative ai figli non coperte dall'assegno periodico.
3. All'udienza del 26.05.2021, innanzi al Presidente, parte resistente formalizzava la rinuncia alla domanda di decadenza del dalla responsabilità genitoriale. Pt_1
Con ordinanza del 26.05.2021, a scioglimento della riserva assunta, il Presidente d. disponeva CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare, nominando, la dott.ssa Per_6
.
[...]
Con ordinanza del 20.12.2021, considerata l'elevata conflittualità̀ tra i coniugi, il Presidente disponeva, in via temporanea, l'affidamento c.d. super esclusivo dei figli alla madre, con limitazioni della responsabilità genitoriale del padre relativamente alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza dei minori, incrementando al contempo il diritto di visita del padre con un pernottamento dei figli infrasettimanale del martedì nei fine settimana di competenza della madre e riducendo il contributo a carico del al Pt_1 mantenimento dei figli nella somma mensile di € 200,00 per ciascun figlio, fermo il concorso, dei genitori in eguale misura al pagamento delle spese straordinarie per tali figli.
Con ordinanza in calce al verbale di udienza cartolare del 28.06.2022, il Giudice istruttore disponeva un'indagine tramite la Polizia Tributaria per verificare la
5 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
situazione economica e patrimoniale di entrambe le parti, rinviando la causa per la decisione.
4. Con sentenza in data 11.05.2023 il Tribunale di Bergamo così provvedeva: A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra E_
e , in BERGAMO in data 08/06/2007 (iscritto nei
[...] Controparte_1
Registri dello Stato civile del Comune di BERGAMO, anno 2007, atto n. 64, parte I); B. DISPONE l'affido rafforzato (c.d. super-esclusivo) ex art. 337-quater, comma 3 c.c. dei tre figli minori , TI ed alla resistente ER Per_2 CP_1
, con collocamento dei figli presso l'abitazione di quest'ultima e limitazione
[...] della responsabilità genitoriale del padre quanto alle decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dei minori;
C. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori secondo il seguente calendario (salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti, purché rispondente alle eIGenze e alla volontà dei figli): -a week end alternati, dal venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola, sino alla domenica sera, alle 20:30; - infrasettimanalmente, il martedì pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alle 20:30 e, nelle sole settimane con weekend di competenza materna, il martedì pomeriggio, dall'uscita da scuola sino al mattino seguente quando il padre provvederà ad accompagnarli a scuola (ovvero, in caso di sospensione della frequenza scolastica, presso la casa della madre entro le ore 8.30) e il giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alle 20:30; -durante le vacanze estive, tre settimane, anche non consecutive, ma non più di due susseguenti, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
-durante le vacanze natalizie, 7 giorni ,alternando annualmente il periodo dal 24 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio (prendendo atto dell'accordo raggiunto dalle parti in udienza in ordine alle festività natalizie 2021/2022 da intendersi qui integralmente richiamato); -durante le vacanze pasquali, alternando annualmente tra i due genitori il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; D. CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale, sita in Bergamo, Via Delle Cave n. 53/A, alla resistente , che vi continuerà ad abitare con i figli Controparte_1 minori;
E. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza, a mezzo bonifico bancario entro il 20 di ogni mese, la somma complessiva di € 750(€ 250 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT da giugno 2024 a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori;
F. PONE A CARICO di entrambi i genitori di provvedere in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative ai figli minori, secondo il seguente schema: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e 6 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. G. DISPONE che presti idonea garanzia reale ex art. 8 L. E_
898/1970 per l'adempimento dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento nella misura ut supra determinata a favore di fino alla concorrenza di € Controparte_1
100.000,00; H. CONDANNA il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in € 5.810,00 per compensi, oltre accessori di legge;
I. PONE definitivamente le spese della CTU, liquidata con separato decreto, a carico di entrambe le parti nella misura ciascuna del 50%; A. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74. Il Tribunale di Bergamo osservava:
- la domanda di divorzio era fondata e quindi andava accolta avendo i coniugi dichiarato che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e avendo accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non poteva ricostituirsi. Per cui sussistevano i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio.
- Quanto alla questione dell'affidamento dei tre figli minori , TI e ER
, il Tribunale riteneva di dover confermare integralmente il regime di Per_2 disposto con ordinanza presidenziale del 20.12.2021, all'esito delle operazioni peritali e del deposito della ctu della dott.ssa . Persona_6
Difatti la ctu concludeva ritenendo che non era pensabile individuare una modalità di affidamento condiviso perché i genitori non riuscivano a condividere niente per cui suggeriva un temporaneo affido super esclusivo alla madre. Le parti aderivano alle conclusioni della ctu, impegnandosi a seguire il percorso di sostegno alla genitorialità con la dott.ssa Per_7
Tuttavia, le parti nulla dimostravano sul percorso avviato con la professionista, essendosi concentrate su richieste di carattere economico;
invece, era provato che la
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coppia comunicava solamente tramite e-mail e che spesso non vi era collaborazione tra i due genitori nella gestione dei figli. Pertanto, tenuto conto del comportamento delle parti e dalla permanente conflittualità che emergeva dagli atti difensivi, si confermava, nell' interesse primario dei tre minori, la deroga alla regola generale di cui all'articolo 337 ter c.c. Ed invero ai fini della operatività dell'istituto dell'affidamento condiviso dei figli è necessario un accordo sugli obiettivi educativi, una buona collaborazione genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli. A tal proposito secondo il costante orientamento della Cassazione, il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli è precluso quando può alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, tali da pregiudicare il loro interesse.
Nel caso di specie, tuttavia nonostante l'adesione al percorso di supporto alla genitorialità, l'affido condiviso non era concretamente realizzabile, considerato l'atteggiamento di sfiducia che entrambi i genitori continuavano a nutrire nei riguardi dell'altro, nonché della totale assenza di comunicazione e collaborazione tra gli stessi.
- Quanto al collocamento dei minori e al calendario delle visite con il padre, si confermava quanto disposto all'esito dell'udienza presidenziale, fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti purché conforme alle eIGenze e alla volontà dei figli minori.
- In merito all'assegnazione della casa coniugale, sita in Bergamo, via Delle Cave n. 53/A e di proprietà di entrambi i coniugi, si confermava quanto già disposto all'esito della fase presidenziale, assegnandola alla CP_1
- In ordine alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, a seguito sia della separazione personale che del divorzio, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico che garantisca un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, da determinarsi secondo i parametri di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. Ciò detto, relativamente alla situazione economica e patrimoniale delle parti, si osservava che , deduceva di essere privo di un'occupazione e di aver ormai Pt_1 cessato di percepire l'indennità di disoccupazione di cui invece beneficiava all'inizio del giudizio. Dalle dichiarazioni fiscali in atti e dalla relazione della Guardia di Finanza, risultava che lo stesso percepiva i seguenti redditi: per l'anno di imposta 2019 € 20.549 di redditi da lavoro e € 17.750 quali redditi da locazione di immobili;
per l'anno di imposta 2020 € 22.040 di redditi da lavoro e € 10.152 quali redditi da locazione di immobili;
per l'anno di imposta 2021 € 7.325 di redditi da lavoro e € 10.152 quali redditi da locazione di immobili. Inoltre, egli risultava proprietario dei seguenti beni immobili: pieno titolare del diritto di proprietà di due appartamenti siti a Rozzano (MI) e concessi in locazione a terzi;
titolare della nuda proprietà di un appartamento sito a Bergamo, Via Tiepolo n. 4, gravato da diritto di usufrutto in favore della madre , nonché Testimone_1
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comproprietario al 50% della casa ex coniugale sita in Bergamo, assegnata sin dalla separazione alla moglie. Tuttavia, anche se era proprietario dei suddetti beni aveva preso in locazione Pt_1 un immobile sito in Bergamo, pagando il canone mensile di €600; il medesimo, era, altresì, titolare di alcuni rapporti bancari, polizze e conto titoli, nonché delegato ad operare sui conti correnti intestati alla madre . Testimone_1
Dagli estratti conto bancari allegati dalla Guardia di Finanza, risultavano numerose movimentazioni e trasferimenti da parte della madre anche su un conto corrente estero intestato al , non rilevato nel corso degli accertamenti delegati. Pt_1
Pertanto, su ordine del GI, il ricorrente depositava i movimenti del conto corrente
“N26”, dove risultavano accrediti da parte della madre di importi consistenti (€ 11.320 in data 11/06/2021; € 9.100 in data 21/01/2022; € 10.000 in data 19/07/2022). Tali circostanze inducevano, dunque, a ritenere che aveva la piena Pt_1 disponibilità dei canoni di locazione degli immobili di sua proprietà, potendo peraltro contare, come ammesso dallo stesso, sull'aiuto economico della propria madre. Tutto ciò evidenziava infatti una notevole sproporzione tra le entrate dichiarate dal e le spese sostenute da quest'ultimo tale da non poter darsi seriamente Pt_1 credito alle risultanze delle sue dichiarazioni fiscali. Quanto alla situazione reddituale di era la seguente: per gli anni di imposta CP_1
2019 un reddito annuo di € 28.516; per gli anni di imposta 2020 un reddito annuo di € 29.391; per gli anni di imposta 2021 un reddito annuo di € 30.024, con redditi netti mensili che – decurtate le imposte e contributi previdenziali - sono pari a circa € 2.000 al mese. La medesima era comproprietaria con il ricorrente dell'immobile, sito in Bergamo Via Della Cave, in cui risiedeva con i figli. Per la determinazione dei contribuiti di mantenimento, secondo la giurisprudenza, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi appena richiamato. Pertanto alla luce di tale principio, tenuto conto della piena capacità lavorativa del ricorrente e che i tre figli vivevano stabilmente presso la madre e che e ER
TI avevano ridotto le frequentazioni con il papà, nonché dell'età e del conseguente incremento delle eIGenze di vita della prole, occorreva incrementare il contributo a carico del padre per il mantenimento indiretto dei tre figli nella misura equa e congrua di € 750 al mese (€ 250 per ciascun figlio) annualmente, confermando la partecipazione dei genitori al 50% delle spese straordinarie.
- Sulla domanda di prestazione di una garanzia reale formulata da si CP_1 osservava che secondo la pacifica interpretazione dell'istituto invocato, per l'accoglimento della domanda non è richiesto il pregresso inadempimento, ma solo la sussistenza di un nesso di strumentalità rispetto all'eIGenza prioritaria di offrire tutela alle ragioni del creditore delle prestazioni periodiche di mantenimento e dunque può essere disposto anche in presenza di un mero pericolo di inadempimento. 9 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
Nel caso di specie la necessità di conservare le ragioni del creditore era evidenziata con certezza dal reiterato inadempimento del ricorrente all'obbligo di pagamento dell'assegno mensile per il mantenimento della figlia minore, inadempimento provato dalla produzione in giudizio dell'atto di precetto notificato a e dai Pt_1 pignoramenti effettuati da per il recupero dei crediti. CP_1
Inoltre, il ricorrente non aveva neanche opposto fatti impeditivi, limitativi o modificativi del diritto fatto valere dalla CP_1
Pertanto, risultava provato, non solo il pericolo di inadempimento del debitore, ma anche l'inadempimento stesso. Riguardo alla quantificazione della somma oggetto della garanzia reale richiesta a carico del ricorrente si rilevava che l'importo del credito complessivo di in CP_1 relazione all'obbligo di mantenimento paterno poteva correttamente essere quantificato nella somma di circa € 100.000.
- Quanto alle spese di lite, tenuto conto di quanto deciso, la soccombenza prevalente era del , per cui si condannava il medesimo alla refusione in favore della Pt_1 resistente delle spese di lite. Infine, si riteneva che le spese della ctu, disposta nell'interesse dei figli e utile per entrambe le parti, dovevano essere definitivamente poste a carico delle medesime al 50%.
5. Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso depositato E_ il 12.07.2023 chiedendo, in parziale riforma dell'appellata sentenza, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei tre figli, , TI e , con ER Per_2 collocamento prevalente presso la casa coniugale, in Bergamo, via Delle Cave, n. 53/A, nonché di porre a carico di il versamento mensile della somma pari ad CP_1
€ 450 a titolo di mantenimento dei figli. In via istruttoria chiedeva l'ammissione della prova per testi. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. L'appellante deduceva, riguardo all'affidamento super- esclusivo dei figli alla madre, l'assenza dei relativi presupposti con violazione dei principi vigenti in tema di affidamento dei figli minori, senza un'adeguata motivazione, con la conseguente illegittimità del provvedimento impugnato. Infatti, non vi era alcuna valutazione sulla inidoneità e sulla incapacità genitoriale del
, presupposti indispensabili per un affidamento esclusivo. Pt_1
Invero, il perito nominato nel giudizio di Primo Grado, accertava la sussistenza della funzione genitoriale dell'appellante. Alla luce di tali incontestati rilievi, era evidente che non poteva sussistere alcuna valutazione prognostica negativa sull'idoneità all'esercizio della genitorialità del padre. Inoltre, l'affidamento super esclusivo era illegittimo anche, e soprattutto, perché il Tribunale adito non indicava in alcun modo quale “pericolo” potesse derivare ai figli dall'affidamento condiviso, non potendo attribuirsi alcun valore alla circostanza, riportata nella sentenza impugnata, secondo cui le parti non avevano dimostrato nulla in ordine al percorso avviato con la professionista” suggerito dal Perito.
10 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
Ebbene sin dal mese di gennaio 2022, le parti intraprendevano il percorso di coordinazione genitoriale con il professionista indicato dal perito, ossia la dott.ssa con cadenza dapprima ogni due settimane, e, poi, mensile con un Persona_8 andamento positivo. Quindi, non corrispondeva al vero quanto evidenziato nell'impugnata sentenza, con evidente conseguente erronea ricostruzione dei fatti. Né tanto meno poteva attribuirsi valore al disagio manifestato dai figli al CTU nominato nel giudizio di primo grado. Era, pertanto, evidente che l'affidamento esclusivo dei figli alla madre comportava per il depauperamento della sua funzione genitoriale e, soprattutto, la palese Pt_1 violazione del primario interesse dei bambini. La prole, dunque, doveva essere affidata ad entrambi i genitori, in via condivisa, con collocamento prevalente presso la madre. In ordine al calendario delle visite, l'appellante rilevava che nonostante le parti avessero chiesto concordemente che, durante le vacanze pasquali, egli potesse vedere e tenere con sé i figli per tre giorni, con alternanza tra il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo – Pasquetta, nella sentenza, pur essendo prevista tale alternanza, non venivano indicati i tre giorni. Pertanto, tale capo della sentenza doveva essere integrato secondo la volontà concorde delle parti. Quanto alle circostanze addotte dal tribunale riguardo alla decisione di porre a carico dell'appellante il contributo mensile di € 750,00 per il mantenimento dei tre figli, erano infondate e, in ogni caso, assolutamente irrilevanti. Difatti nel corso del giudizio di primo grado, si dimostrava che i canoni di locazione erano effettivamente riscossi e gestiti dalla madre dell'odierno ricorrente. Pertanto, era evidente che non beneficiava direttamente delle rendite di tali Pt_1 immobili cosicché tali elementi non potevano essere considerati nella situazione patrimoniale dello stesso come dimostra la documentazione contabile acquista nel presente giudizio. Difatti era la madre di che gestiva il patrimonio immobiliare lasciato dal Pt_1 marito, intestato formalmente al figlio solo per evitare un doppio passaggio di eredità ed era la medesima che riscuoteva gli affitti degli immobili dati in locazione, incassando i proventi delle relative vendite. Ad ogni modo, anche ammettendo che i canoni di locazione erano nella disponibilità effettiva di , circostanza contestata e contrastante con la documentazione Pt_1 acquisita, gli stessi ammontavano ad importi lordi di € 4.440,00 ed € 5.732,00. Come evidenziato in primo grado, l'odierno appellante era disoccupato e non percepiva più la NASPI e negli ultimi anni percepiva i seguenti redditi: € 20.549,75,nell'anno 2019; € 22.040,85, nell'anno 2020 ed € 7.325,87, nell'anno 2021, vivendo in una casa in affitto dove pagava un canone mensile di € 700,00, oltre ad € 460.00 circa ogni due mesi per relative spese condominiali. Era intestatario del conto corrente n. 42430162 presso BPER Banca S.p.A., con un saldo attivo alla data del 29.08.2022, di € 38,00 e di € 2,86 al mese di aprile 2023 e di un conto deposito titoli n. 19141178, con saldo pari ad € 0,00. Inoltre, era intestatario 11 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
del conto corrente N26 aperto presso la (alimentato dalla madre), Controparte_5 con un saldo attivo al 31.12.2022 di € 4.556,00, ed era cointestatario con la madre del deposito n. 10247/0000050226710, con saldo attivo al Testimone_1
17.1.2022,di € 471,50; aveva la delega per operare sui seguenti rapporti, intestati alla madre : conto corrente n. 42428691, avente un saldo attivo al 29.08.2022 di € 23.265,0; conto deposito titoli n. 89640461, con saldo attivo al 29.08.2022 di € 1.650,00 e deposito titoli n. 19141174, con saldo attivo al 29.08.2022 di € 64.066,00. Ed ancora, secondo quanto previsto dall'art. 316 bis e dal successivo art. 433 c.c., la responsabilità degli ascendenti per i figli dei loro figli, per altro, limitata ai soli alimenti e non al mantenimento vero e proprio, sussiste solo ed esclusivamente per il caso in cui non vi possano provvedere entrambi i genitori perché i relativi mezzi economici non siano sufficienti al mantenimento dei figli per intero.
Ebbene, nel caso di specie, aveva sicuramente i mezzi economici per CP_1 mantenere i propri figli avendo la stessa un lavoro a tempo indeterminato e percependo i seguenti redditi: € 28.516,27 nell'anno 2019; € 29.391,92 nell'anno 2020 ed € 30.026,08 nell'anno 2021; ella viveva nella casa famigliare e, quindi, non aveva a spese mensili per il relativo affitto, ed aveva anche i seguenti investimenti: Speacial plan n. 21220665435 ed Aviva Cap Life Ubi Edition 2017 n. 21200744170, presso Intesa Sanpaolo Vita, con i seguenti valori attivi al 24.08.2022: € 17.333,63 ed
€ 8.298,84 ; con valore capitale di € 2.932,10 ; Controparte_6 [...]
con valore capitale di € 11.259,44 conto Depositi Amministrati Controparte_7 presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., con saldo pari ad € 11.242,12. Inoltre, l'odierna resistente aveva la delega ad operare sul conto corrente bancario BPER Banca n. 4644040 e sul conto deposito titoli n. 20023812, intestati al padre, IG. Per_9
, rapporti con un saldo attivo al marzo 2022, rispettivamente di € 38.242,32 e
[...] di € 59.278,88. Dunque, era evidente che prima della nonna paterna, al mantenimento dei figli minori
, TI e doveva provvedere la madre. ER Per_2
Inoltre, dal mese di marzo 2022, percepiva l'intero importo dell'assegno CP_1 unico per i tre figli pari ad € 610,00 mensili. Tale elemento non veniva considerato dal Tribunale, che sul punto, nulla aveva detto, omettendo così l'esame di un fatto fondamentale e decisivo per il giudizio. Anche per tale grave omissione, il provvedimento impugnato era totalmente illegittimo e profondamente iniquo, costituendo l'omessa valutazione dell'elemento dedotto una grave violazione dei principi relativi al processo civile. Alla luce di tutto ciò tale capo della sentenza, doveva essere riformato, in conformità alla domanda dell'odierno appellante, considerando la sola reale ed effettiva situazione patrimoniale di entrambe le parti, i principi vigenti in tema di responsabilità famigliare e l'intero assegno unico per i figli percepito da CP_1
Sulla condanna alle spese processuali, si ribadiva che con la Memoria CP_1 difensiva del 14.05.2021, aveva chiesto espressamente la declaratoria ex art. 330 c.c. di decadenza di dalla responsabilità genitoriale sui figli e successivamente, Pt_1 all'udienza presidenziale del 26.06.2021, l'odierna convenuta rinunciava a tale domanda. Per cui si chiedeva di riformare la sentenza anche sulle spese di lite. 12 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
6. Il 24.11.2023 si costituiva in giudizio chiedendo, salva Controparte_1
l'integrazione relativa al calendario delle visite, il rigetto dell'appello. In via istruttoria ammettersi i mezzi istruttori articolati in primo grado. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Quanto all'affido super esclusivo dei figli alla madre l'appellata rilevava che con tale decisione l'Organo Giudicante aveva integralmente recepito le conclusioni a cui era pervenuto il ctu. Invero, come rilevato dalla dott.ssa , le parti mostravano le loro Per_6 capacità genitoriali una volta prese singolarmente e la coppia genitoriale era ben lontana dall'aver raggiunto una posizione di possibile condivisione mostrando estrema fatica a trovare una collaborazione. Seppur dal mese di gennaio 2022 le parti avessero iniziato il percorso di coordinazione genitoriale, tuttavia, il comportamento di nei confronti della Pt_1 moglie non era in alcun modo mutato, al punto che non era ancora il momento di terminare la temporaneità dell'affido esclusivo suggerita dal ctu. Del resto, il tenore delle e-mail prodotte da nel precedente grado di giudizio, CP_1 in pendenza del percorso con la dott.ssa confermava sia l'atteggiamento del Per_7 marito e la sua pessima relazione con l'appellata, sia la mancata condivisione delle funzioni di educazione e cura della prole. Si ribadivano, tra l'altro, le continue disdette degli appuntamenti terapeutici dei figli (quelli con la logopedista dott.ssa e con la neuropsichiatra dott.ssa ER0 ER1
, fissati nei giorni di competenza paterna, adducendo di volta in volta impegni
[...] personali, via via sempre più vaghi ed improbabili. Tutto ciò, non faceva che rafforzare le conclusioni a cui giungeva la CTU nella propria perizia. Si ribadiva, infatti, che non solo cercava in tutti i modi di delegare ad altri la Pt_1 cura e l'accudimento dei bambini nei giorni di sua competenza, ma, costui costantemente approfittava di tutto il procedimento per tentare di occultare in ogni modo la propria situazione economica, dimenticando che ciò andava discapito proprio dei figli minori. Pertanto, su tale punto l'appello di doveva essere rigettato. Pt_1
Sull'integrazione al calendario delle visite non vi era alcuna opposizione della deducente e del resto la stessa, negli atti del precedente grado di giudizio aveva formulato identica richiesta del ricorrente. Sulla quantificazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, l'appellante insisteva nel millantare una condizione al limite dell'indigenza, affermando di non avere un impiego e di essere mantenuto in via pressoché integrale dalla madre, alla quale sarebbero devoluti gli introiti dei canoni di locazione degli immobili di sua proprietà. Quanto alla disoccupazione di , anche in questo grado di giudizio non Pt_1 corrispondeva al vero. Invero bastava guardare gli estratti conto prodotti dal Pt_1 relativi al suo conto estero N 26: - € 2.360 in data 7.12.2020 (estratto conto n. 12/2020);- € 375 in data 16.12.2020 (estratto conto n. 12/2020);- € 2.887 in data 5.1.2021 (estratto conto n. 01/2021);- € 1.220,07 in data 8.2.2021 (estratto conto n. 02/2021);- € 613 in data 8.3.2021 (estratto conto n. 03/2021). 13 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
L'odierno appellante veniva altresì smentito dalla documentazione prodotta da ovverosia la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del terzo pignorato Fabrica CP_1
Real Estate S.r.l., successivo datore di lavoro del ricorrente, che dava per l'appunto conto di somme maturate in favore di . Pt_1
Gli emolumenti che egli percepiva dalla suddetta società, si evincevano dagli accrediti, sempre sul noto conto estero N26, per importo di € 600 in data 10.2.2022 (estratto conto n. 02/2022), € 1.989 in data 23.3.2022 (estratto conto n. 03/2022), € 2.004 in data 6.5.2022 (estratto conto n. 05/2022). La circostanza che era tutt'altro che disoccupato, era confermata anche dai Pt_1 più recenti estratti conto del conto estero N26, ove si rilevavano alcuni accrediti per
“pagamento competenze cedolino settembre 22” e “pagamento competenze cedolino agosto 22” effettuati dalla società Lombardia Carni srl. Dall'analisi delle varie operazioni bancarie di , si evinceva come questi Pt_1 aveva nel tempo depauperato il suo conto corrente aperto presso BPER disponendo diversi rilevanti bonifici in denaro in favore del conto BPER della madre, per poi contestualmente far fuoriuscire dal conto BPER della madre gli stessi importi a beneficio del conto estero N26: per il solo periodo aprile 2021 – gennaio 2022, una somma di circa € 25.000, transitando dal conto BPER della madre e così far perdere le tracce dei suoi denari. Inoltre, dalle operazioni compiute sul suddetto conto corrente, si evincevano ingenti accrediti in denaro proveniente da bonifici esteri PRAMERICA, dell'importo complessivo di € 86.574,86 nonché il versamento di un “premio assicurativo ramo vita ingegno 0109995” dell'importo di € 60.000 in data 29.6.2021. Era altresì emerso come al e alla madre fosse cointestato il deposito a Pt_1 risparmio n. 10247/000050226710 presso Poste Italiane-Divisione Banco Posta dal quale, in data 3.6.2020, ovverosia immediatamente prima di introdurre il giudizio di divorzio, era stata prelevata la considerevole somma di € 175.000, della quale si era poi persa ogni traccia. Altresì, al risultava anche intestata una cassetta di sicurezza presso BPER Pt_1
Banca, con inizio del rapporto in data 22.2.2021 (ovverosia in epoca di poco successiva alla notificazione, da parte della deducente, dell'atto di precetto). Infine, dall'analisi delle operazioni degli estratti conto del conto estero N26 del
, si vedevano una serie di movimentazioni che evidenziano, in 22 mesi, una
Pt_1 media di spesa mensile pari ad € 348,02 per un totale di € 7.656,47. Tutto questo metteva in evidenza un notevole disponibilità economica e finanziaria in capo a rilevata anche dal Tribunale nonché la notevole sproporzione tra le
Pt_1 entrate dichiarate dallo stesso e le spese sostenute da quest'ultimo, tale da non potersi dare seriamente credito alle risultanze delle sue dichiarazioni fiscali”. Quanto al fatto che il era mantenuto dalla madre vi erano numerosi elementi
Pt_1 che inducevano a ritenere che tale circostanza non corrispondeva affatto al vero, bastava analizzare le dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio da per
Pt_1 verificare che i canoni di locazione degli immobili di Rozzano rientravano proprio nei suoi redditi.
14 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
L'appellante invece dichiarava falsamente di essere soltanto nudo proprietario dell'immobile di Rozzano nel contratto di locazione ed usufruttuaria la madre, per giustificare i passaggi di denaro in capo alla stessa. Infatti, la visura immobiliare prodotta da smentiva il fatto che l'usufruttuaria CP_1 di tale immobile era la madre ed invece si evinceva che il era pieno Pt_1 proprietario dell'immobile in questione. Tali comportamenti erano senz'altro indice di una scarsa capacità di di Pt_1 assumersi gli oneri derivanti dal ruolo di genitore evidenziando una specifica volontà dello stesso di nuocere in primis agli stessi figli minori. Quanto, infine, alla lamentela sul fatto che la sentenza impugnata non aveva considerato l'assegno unico INPS percepito dalla deducente, si rilevava come
, anziché fare ammenda dei suoi comportamenti gravemente carenti da un Pt_1 punto di vista genitoriale, cercava di spostare l'attenzione sul contributo che, fortunatamente, la deducente percepiva dall'INPS quale aiuto per il mantenimento dei tre figli minori. Sulle spese processuali si rilevava che nessun rilievo, peraltro, poteva attribuirsi alla circostanza che la deducente, nel corso del precedente grado di giudizio, aveva rinunciato alla “declaratoria ex art. 330 di decadenza del dalla responsabilità Pt_1 genitoriale. Invero, il principio di cui all'art. 91 c.p.c. impone che la condanna alle spese segua non già la soccombenza assoluta bensì quella sostanziale ed era proprio in applicazione di tale principio che il Tribunale, regolando le spese come da sentenza, considerava la soccombenza prevalente di . Pt_1
Quanto alle istanze istruttorie non vi era alcuna ragione perché dovevano essere assunti i mezzi istruttori in precedenza disattesi e riproposti da controparte. Il Tribunale difatti correttamente riteneva inammissibili le prove orali formulate dal ricorrente in quanto riferite a circostanze documentali o da provarsi documentalmente o irrilevanti ai fini della decisione, nonché comunque superflue alla luce degli accertamenti svolti mediante CTU e delle risultanze emerse.
7. In data 18.12.23 la causa veniva rinviata assegnandosi alle parti termini intermedi per memorie di replica.
8. In data 18.12.2023 il Procuratore Generale esprimeva il parere sopra riportato, chiedendo la rimessione degli atti al primo giudice per omessa nomina del curatore speciale.
9. In data 26.1.2024 l'appellante depositava memoria con cui, in via pregiudiziale, aderiva alle conclusioni del P.G., domanda non formulata con l'atto di appello;
introduceva poi una domanda nuova, chiedendo di “condannare la IG.ra CP_1
a restituire al IG. l'importo di € 9.697,10=, per spese
[...] E_ legali relative al giudizio di primo grado e relativa esecuzione, con interessi e rivalutazione monetaria dal 13.10.2023 al saldo”; richiamava infine le domande
15 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG formulate con l'atto di appello. Allegava inoltre copia della dichiarazione dei redditi, Mod 730/2023 e contabilità dei pagamenti delle spese legali.
10. In data 15.2.2024 l'appellata depositava memoria con cui illustrava, in diritto, i motivi per cui la richiesta del P.G. doveva essere disattesa, non trattandosi di un procedimento de potestate ex artt. 330 e sec. c.c. e non sussistendo, nel caso concreto, un conflitto di interessi tra minori e genitori tale per cui non potessero essere rappresentati in giudizio dai genitori medesimi.
11. L'udienza del 27.2.2024 si svolgeva con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc. Le parti depositavano note conclusive, insistendo nelle rispettive domande e la Corte tratteneva la causa in decisione.
12. Con ordinanza depositata il 5.3.2024 la Corte rimetteva la causa sul ruolo, disponendo nei seguenti termini:
“…La Corte ritiene che la mancata nomina del curatore speciale dei minori non sia causa di nullità della sentenza per le ragioni esposte dall'appellata nella memoria del 15.2.2024, che si condividono. La giurisprudenza della Suprema Corte citata dal P.G. fa riferimento a procedimenti de potestate, che si sono svolti, quindi, avanti al Tribunale per i Minorenni ex art. 330 e seg. c.c.. L'ordinanza della Suprema Corte del 21/04/2022 n.12802, viceversa, ha ad oggetto un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio ma l'oggetto di quella causa non è paragonabile al caso in esame in quanto, in quel caso, era stata disposta la sospensione dalle responsabilità genitoriali del padre, con diritto di vedere il figlio secondo le modalità stabilite dai Servizi Sociali. Dunque, le forti limitazioni dei diritti del padre facevano presumere un conflitto di interessi in re ipsa tra entrambi i genitori e il figlio minore, con conseguente necessità di nomina del curatore speciale. Viceversa, nel caso di specie, correttamente il Tribunale non ha ravvisato in concreto un conflitto di interessi tra genitori e figli, pur avendo evidenziato una aspra conflittualità tra i coniugi, sia sul piano economico che di gestione dei figli, tanto da rendersi necessaria una CTU. Solo dopo il deposito della relazione della consulente, che ha profilato la necessità di un affidamento super-esclusivo dei minori alla madre, peraltro solo in via temporanea, il Tribunale ha assunto la decisione sopra indicata. Motivi di opportunità avrebbero dovuto suggerire, all'esito della CTU, l'integrazione del contraddittorio anche con un curatore speciale che ben poteva essere nominato in quella fase, anche per dare maggiore voce ai minori, che neppure sono stati ascoltati. La Corte ritiene pertanto che il curatore e difensore dei minori possa essere nominato in questa fase, sia per consentire ai minori di esprimere la loro opinione al curatore medesimo sia per una valutazione, da parte di un soggetto terzo che rappresenti i minori in giudizio, delle domande contrapposte delle parti in tema di affido, valutando il superiore interesse dei figli minori. La Corte, pertanto, impregiudicato ogni ulteriore provvedimento, anche di carattere istruttorio, ritiene necessario rimettere sul ruolo la causa, disponendo la nomina dell'Avv.
[...] quale curatrice speciale dei minori, con termine alla stessa per deposito di CP_8
16 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
memoria, autorizzandola all'eventuale ascolto dei minori e rinviando la trattazione orale della causa ad altra udienza.
P. Q. M.
NOMINA curatrice speciale dei minori l'Avv. ASSEGNA termine CP_8 fino al 20.6.2024 per deposito di memoria da parte della curatrice;
RINVIA la causa all'udienza del 2.7.2024 ore 9.30…”.
13. In data 18.6.2024 la curatrice speciale dei minori depositava memoria, concludendo nei seguenti termini:
“- Riformare, in via parziale la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo ed impugnata dal IGnor , affidando mediante il regime dell'affido condiviso i Pt_1 minori ad entrambi i genitori.
- Ci si rimette alla decisione dell'Autorità Giudiziaria rispetto alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
- Incaricare il Servizio Sociale Territoriale di prendere in carico il nucleo familiare, offrendo agli stessi tutti i supporti ritenuti utili ed indispensabili, in particolare di supporto alla genitorialità e alla condivisione della stessa, con obbligo di informare l'Autorità Giudiziaria competente in caso di pregiudizio per i minori.
- Invitare il IGnor e la IGnora a continuare, nell'interesse dei Pt_1 CP_1 figli, il percorso con il coordinatore genitoriale.
14. Letta la memoria della curatrice, la causa veniva rinviata di ufficio con la seguente motivazione:
“…Rilevato che la causa 671/23 RG (promossa da
contro
E_ CP_1
è chiamata all'udienza del 2.7.2024 ore 9.30; richiamata l'ordinanza in
[...] data 27.2.2024; letta la memoria della curatrice depositata il 18.6.2024 e preso atto che non le è stato consentito, da parte della IGnora di incontrare CP_1 tempestivamente i minori, che ascolterà solo il prossimo 27 giugno, cosa che non consente di trattare e definire la causa il 2 luglio, giacché deve essere dato alla curatrice un congruo termine sia per riferire in merito sia per valutare se risentire o meno i minori dopo l'estate; ritenuto inoltre opportuno, valutato il contenuto della memoria della curatrice, richiedere al Servizio Sociale Territoriale di trasmettere una relazione sulle attuali condizioni di vita e psicofisiche dei minori e sulla natura e qualità delle relazioni con ciascun genitore, riferendo anche in merito alle modalità comunicative tra i genitori in relazione allo svolgimento dei loro compiti genitoriali;
ritenuto altresì opportuno dare a tutte le parti un termine intermedio per memorie conclusive e per eventualmente precisare le rispettive conclusioni prima della decisione definitiva;
P.Q.M.
MANDA alla Cancelleria di richiedere ai servizi psico-sociali competenti di trasmettere una relazione come sopra indicato entro il 15.10.2024 al seguente indirizzo: ASSEGNA alle parti termine fino al Email_1
30.10.2024 per il deposito di memorie conclusive, precisando le conclusioni, e termine fino al 10.11.24 per eventuali repliche 17 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
MANDA alla Cancelleria di trasmettere il fascicolo al P.G. perché esprima parere definitivo che vorrà depositare dieci giorni prima dell'udienza RINVIA la causa all'udienza del 19.11.2024 ore 11.30…”
15. In data 22.10.2024 la curatrice speciale depositava memoria conclusiva con la quale, in particolare, riferiva in merito al colloquio avuto con i minori TI e
, mentre si era rifiutata di incontrarla. Sia TI che Per_2 ER Per_2 avevano espresso un forte legame affettivo verso entrambi i genitori, mostrandosi a loro agio nel parlare di loro. Quindi la curatrice riportava che “..TI ed
, come emerso dal colloquio con la curatrice speciale, si sentono amati, Per_2 tutelati e curati da entrambi i genitori, mostrando fatica invece a relazionarsi con la sorella maggiore di cui faticano a comprendere gli sbalzi di umore e il fatto che abbia preso le distanze da loro. Seppur in alcuni tratti sono apparsi suggestionati e portatori di affermazioni altrui, nel complesso e per la maggior parte del colloquio si sono rapportati in modo educato, trasparente collaborativo e con simpatia. I genitori hanno dimostrato di saper collaborare cogliendo il suggerimento della scrivente di accompagnare insieme i bambini al colloquio e mostrandosi uniti nell'ascoltare il rimando di ciò che TI ed volevano loro sapessero. Si sono dimostrati Per_2 anche uniti davanti ai figli nel rigettare la richiesta di acquisto di un criceto formulata dalla curatrice speciale su divertente pressione di TI ed . Per_2
Sia la madre che il padre si mostravano profondamente preoccupati per le condotte della figlia maggiore e per le dimostrazioni di disagio della stessa. Si è apprezzato lo sforzo della IGnora che dopo la lettura della comparsa di Controparte_1 costituzione si è rapportata con la scrivente in maniera collaborativa, seppur apparsa in ansia per la situazione nel suo complesso….”
16. In data 29.10.2024 parte appellante depositava memoria conclusiva, in particolare insistendo nelle conclusioni già indicate e richiamando la memoria della curatrice dei minori.
17. In data 30.10.2024 parte appellata depositava memoria conclusiva, insistendo per il rigetto dell'appello. In merito al regime dell'affidamento, evidenziava come non fosse mutato l'atteggiamento di livore da parte del IGnor nei confronti della Pt_1 IGnora tale da rendere difficile l'assunzione assieme di decisioni CP_1 riguardanti i figli.
18. In data 6 e 8 novembre 2024 le parti depositavano memorie di replica, contestando le rispettive deduzioni e insistendo nelle domande.
19. Con provvedimento in data 15.11.2024 l'udienza del 19.11.2024 veniva rinviata di ufficio al giorno 17.12.2024, preso atto che non era pervenuta la relazione richiesta ai servizi psico-sociali, sollecitando la trasmissione della relazione.
18 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
20. Con comunicazione in data 12.12.2024 i servizi sociali, Controparte_9
chiedevano una proroga del termine per trasmettere la relazione al
[...]
28.2.2025 e pertanto la causa veniva rinviata al 4.3.2025.
21. In data 3.3.2025 è pervenuta la relazione sociale dei Servizi dell'ambito territoriale di Dalmine che riferiscono di aver svolto tre colloqui con il IGnor
, una visita domiciliare e un incontro di rete con gli operatori competenti per Pt_1 il luogo di residenza dei minori e della madre nonché con i servizi specialistici della ASST Bergamo ovest. Ripercorsa la storia personale e familiare del IGnor , gli operatori Pt_1 concludono ritenendo necessario un monitoraggio della situazione familiare, con interventi di sostegno. Preso atto che appare ancora attuale un conflitto tra i genitori, che si ripercuote nelle comunicazioni relative ai figli, si propone un lavoro psicologico congiunto tra i diversi operatori competenti per i luoghi di residenza dei genitori finalizzato in particolare a ripristinare una comunicazione efficace tra le parti. Il lavoro di mediazione intrapreso era stato infatti interrotto. Gli operatori suggeriscono altresì di avviare una breve osservazione educativa al domicilio di entrambi i genitori, al fine di osservare i rapporti genitori-figli, anche per valutare quali interventi siano necessari a sostegno del nucleo. Sono pervenute altresì le relazioni degli insegnanti delle scuole frequentate dai minori nonché la relazione dei servizi sociali del Comune di Bergamo, che concludono anch'essi evidenziando la necessità di sostegni al nucleo familiare.
22. All'udienza del 4.3.2024 i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive domande e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
23. La Corte ritiene che la causa sia matura per la decisione, pur se gli operatori sembrano profilare la necessità di ulteriori approfondimenti, in realtà non utili per assumere decisioni sul regime dell'affidamento, bensì per meglio mettere a fuoco gli interventi di sostegno più idonei a favore del nucleo familiare, attività che non necessita peraltro del controllo da parte della Autorità Giudiziaria ma che ben potrà essere predisposta dai servizi psico-sociali e specialistici, ai quali si dà mandato di porre in essere i più opportuni sostegni al nucleo familiare e a favore dei minori. Infatti, i genitori, pur in conflitto tra loro, sono apparsi collaboranti e pertanto sapranno cogliere i suggerimenti e i sostegni offerti dagli specialisti per meglio affrontare le difficoltà educative, destinate ad amplificarsi nel periodo della adolescenza dei figli. Pur prendendo atto che permangono “importanti difficoltà nella comunicazione tra i genitori dei minori, difficoltà che dipendono dal protrarsi di una elevata conflittualità che riguarda sia le questioni economiche che alcuni aspetti della gestione pratica e quotidiana della vita dei figli”, la Corte ritiene che la domanda di affidamento condiviso proposta dall'appellante debba essere accolta, per le ragioni espresse dalla curatrice. Non sono emersi elementi pregiudizievoli per i minori nei comportamenti paterni, pur se certamente pregiudizievoli per i figli è il livello di conflittualità tra i 19 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
genitori, di per sé non sufficiente per stabilire un affidamento esclusivo o super- esclusivo a un genitore a discapito dell'altro. Certamente la conflittualità può rendere molto difficoltosa o anche ostacolare l'assunzione di varie decisioni che riguardano i figli (peraltro tutti in età tale da poter IGnificativamente interloquire con i genitori) e per questo motivo appare opportuno incaricare i servizi psicosociali di coadiuvare i genitori nella comunicazione relativa ai figli, ponendo in essere i più adeguati sostegni e guidandoli per un corretto esercizio delle responsabilità genitoriali. Dovranno proseguire gli interventi di sostegno psicologico per i minori e, nel caso si determinasse una paralisi delle decisioni per mancato accordo tra i genitori, queste potranno essere assunte dai servizi sociali sentiti i minori ed entrambi i genitori. Le parti concordano nel richiedere una modifica del dispositivo della sentenza impugnata relativo alle ferie pasquali, chiedendo che i figli trascorrano tre giorni con il padre e tre con la madre. Premesso che le parti possono concordare e attuare qualsiasi modifica in relazione alle frequentazioni dei figli con ciascun genitore, senza necessità di adire l'Autorità Giudiziaria, va modificato sul punto il dispositivo nel senso richiesto concordemente dalle parti. In relazioni alle questioni di carattere economico, valutata comparativamente la complessiva situazione economico-patrimoniale delle parti nonché i tempi di permanenza dei minori presso il padre (abbastanza ridotti, dal momento che neppure viene rispettata la regolamentazione disposta dal tribunale) la Corte ritiene che il contributo mensile paterno per il mantenimento dei figli, pari a 250 euro ciascuno, sia adeguato e proporzionato alle capacità economiche e lavorative del padre, tenuto conto del maggior mantenimento diretto da parte della madre. Quanto all'assegno familiare, per legge è previsto al 50% a favore di ciascun genitore. Sulla base della documentazione fiscale prodotta dalle parti, si evidenzia che la IGnora è proprietaria al 50% di un immobile con pertinenza ed è titolare CP_1 all'11,11% di altre due unità immobiliari. Dal 730/2023 emerge un reddito complessivo pari a euro 36.724 e imponibile pari a euro 36.441; sottratte IRPEF netta, regionale e comunale risulta un reddito netto mensile pari a 2319,50 euro. Peraltro, la media mensile del reddito netto degli ultimi tre anni è pari a euro 2136,83. Il IGnor risulta proprietario al 100% di due immobili e di altri due al 50%. Pt_1
Due immobili di proprietà esclusiva risultano locati per un totale di euro 10.172,00. Dalla dichiarazione dei redditi 2023 emerge un reddito netto mensile, sottratti gli oneri, e comprese le locazioni pari a 1495 euro, cui vanno sottratte 600 euro di canone della casa ove abita. Come già accertato dalla Guardia di Finanza permane la notevole sproporzione tra le spese sostenute e le entrate dichiarate, con la conseguenza che le dichiarazioni dei redditi risultano inattendibili. Del resto, è stata accertata una movimentazione di denaro (sia in relazione a canoni di locazione che a conti cointestati con la madre) non compatibile né con il dichiarato stato di disoccupazione né con la documentazione fiscale. Non si ritiene sia nell'interesse dei minori procedere al loro ascolto, evidenziato che non è in discussione tra le parti né il loro collocamento né il regime di frequentazione 20 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile – Famiglia Proc.671/2023 RG
con il padre e considerato che i due figli minori sono stati ampiamente ascoltati dalla curatrice mentre la sorella maggiore è particolarmente sofferente e pertanto è sconIGliata ad oggi la sua convocazione. La Corte valutato il parziale accoglimento dell'appello e la necessità di un intervento da parte dei servizi sociali a favore di entrambi i genitori, ritiene che debbano essere compensate tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata il E_
09.06.2023, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale
e della curatrice speciale dei minori, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- AFFIDA i minori in via condivisa a entrambi i genitori;
- INCARICA i servizi psicosociali e specialistici competenti per i luoghi di residenza delle parti, in collaborazione tra loro, di porre in essere i più adeguati sostegni a favore del nucleo familiare e dei minori, in particolare sostenendo i genitori nella assunzione di decisioni condivise a favore dei figli, assumendo direttamente le decisioni in caso di contrasto, come sopra indicato;
- INCARICA i servizi specialistici di offrire ai minori adeguato sostegno psicologico per il tempo ritenuto necessario e se ritenuto opportuno nel loro interesse;
- DISPONE che nel periodo pasquale i minori trascorrano tre giorni consecutivi con il padre;
- COMPENSA tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali di Bergamo e Dalmine
Così deciso in Brescia, Camera di ConIGlio del 4.3.2025
La Presidente est. Maria Grazia Domanico
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