CA
Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/12/2024, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
dott. Damiano Comito Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n.1281/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Aita, come da procura rilasciata su foglio separato, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via G. Fortunato n. 35 Belvedere Marittimo (CS).
Appellante
E
, C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avvocato Jurij Di Massa, C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in via del Sugheraio n. 47 Follonica (GR).
Appellati
Sulle conclusioni delle parti
Per l'appellante:
< l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in riforma totale della Sentenza n. 85/2022 – Tribunale di Paola, Sezione Civile – GI: Dr. Maurizio GG – RAGC: 100560/2013, così decidere:
1. Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata, il cui fumus boni iuiris è oggettivamente rilevabile dalle deduzioni esposte in premessa, ed il periculum in mora è dato sia dal fatto che se il sig. , in adempimento Parte_1 della Sentenza di primo grado, dovesse effettivamente demolire/rimuovere le tettoie in legno ciò comporterebbe un danno non più risarcibile poiché esso appellante sarebbe costretto in caso di accoglimento del gravame accollarsi nuovi ed irripetibili costi per altre tettoie.
2. Nel merito accogliere l'atto di appello, ed in riforma totale della Sentenza n. 85/2022 del 2 febbraio 2022 – Trib. civile di Paola, GI: Dr. M. GG (RAGC: 100560/2013), rigettare in toto la domanda attorea di primo grado, dichiarando legittima l'apposizione delle tettoie impiantate al sig. , rigettando altresì la richiesta di Parte_1 risarcimento del danno avanzata dai sig.ri e . Controparte_1 CP_2
3. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di Giudizio>>.
Per gli appellati: <<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, in via preliminare di rito dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello proposto da Pt_1
[...] in ulteriore via preliminare respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti, con vittoria di competenze e spese di giudizio>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa e la vicenda processuale sono così esposti nella sentenza impugnata:
< e Controparte_1 Controparte_2 convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di Paola-Sezione distaccata di Scalea,
, assumendo che: i medesimi sono proprietari di un appartamento Parte_1 ubicato al primo piano di un edificio, realizzato in via Contrada Lago di Buonvicino in virtù della concessione edilizia n. 11 del 06/07/2000 e successive varianti ed identificato con la particella 1037 sub 6 del foglio 11, composto da tre livelli, sito in via Contrada Lago di Buonvicino, alienato loro mediante atto di compravendita, con rogito del Notaio Dott. da Diamante, in data 19/04/2007; Persona_1
l'appartamento di proprietà dei predetti viene utilizzato dagli stessi come abitazione- vacanza e quindi utilizzato per brevi periodi durante l'anno; è Parte_1 proprietario dell'unità immobiliare posta al piano terra, sottostante all'appartamento degli attori;
il convenuto, con D.I.A. del 10/04/2007, prot. n. 1641 comunicava al Comune di Buonvicino l'inizio attività per la realizzazione di tettoie con struttura in legno e sovrastante manto di copertura in tegole canadesi;
i lavori sono consistiti essenzialmente nella realizzazione di due tettoie, le quali risultano ubicate una sul lato nord dell'edificio, della superficie di mq 55,00 circa, installata in aderenza alla facciata condominiale e poggiante su pilastrini in legno lungo tutto il perimetro -interno ed esterno- ed ancorata sulla corte esclusiva del piano terra;
l'altra risulta invece ubicata sul lato ovest dell'edificio, della superficie di mq 22,00 circa, ancorata strutturalmente sulla facciata condominiale lungo il perimetro interno e poggiante su pilastrini in legno lungo il perimetro esterno, questi ultimi a loro volta ancorati sul lastrico del piano seminterrato costituente il piano di calpestio del piano terra;
in data 29/05/2010 gli attori chiedevano spiegazioni al convenuto circa gli interventi descritti;
in particolare i medesimi non solo contestavano di non aver mai prestato il consenso alla realizzazione delle opere suddette, effettuate unilateralmente in dispregio alle normali regole di convivenza tra condomini, ma anche e soprattutto lamentavano di non essere neppure stati preventivamente informati dal convenuto circa la sua intenzione di realizzarle;
l'opera in questione, oltre ad aver danneggiato la facciata, priva i proprietari della veduta, essendo posta immediatamente sotto le finestre del loro appartamento;
gli attori, dopo aver constatato ed evidenziato lo spostamento della sirena d'allarme appartenente al convenuto vicino ad una finestra della loro abitazione, avvenuta in conseguenza della realizzazione della tettoia, invitavano il predetto a ritrasferire detta sirena nella sua collocazione originaria e, comunque, ad una ragionevole distanza dalle finestre di loro proprietà, ciò al fine di evitare intollerabili immissioni acustiche;
il convenuto non dava alcun riscontro alle richieste formulate nei suoi confronti, reiterate con ulteriori raccomandate. Parte attrice, pertanto, domandava accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della realizzazione delle tettoie, così come edificate dal sig. Pt_1
, in dispregio delle distanze legali e delle garanzie apprestate dalla legge al
[...] proprietario del fondo finitimo;
condannare il sig. alla demolizione Parte_1
e/o allo spostamento delle suddette tettoie entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni normative;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti e patendi dagli attori, a causa della realizzazione delle predette opere e delle conseguenze negative da esse scaturenti, danni quantificati in € 46.500,00 (di cui € 24,000,00 per danno da deprezzamento ed € 22.500,00 per danno da limitato e/o condizionato godimento del bene), o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e/o emergente in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
in ogni caso con vittoria di spese di lite. Con comparsa di risposta tardivamente depositata, alla prima udienza di comparizione del 14.1.14, si costituiva in giudizio , il quale chiedeva rigettare la Parte_1 domanda attrice poiché infondata, oltre che temeraria nella richiesta di risarcimento del danno, e condannare, anche ex art. 96 c.p.c., parte attrice alle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avv. Massimiliano Aita. Instaurato il contraddittorio, espletata CTU, assunta prova testimoniale, all'udienza del 10.11.21 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assumeva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.>>. Il Tribunale civile di Paola, all'esito del procedimento avente R.G. n. 100560/2013, con sentenza n. 85 del 2.2.2022, così statuiva:
<<1) dichiara l'illegittimità dei manufatti di cui è causa;
2) per l'effetto, condanna parte convenuta alla rimozione di dette opere;
3) condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno subito dalla medesima, della somma equitativamente determinata di € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
4) condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di giudizio, che liquida nel loro complessivo ammontare in € 469,13 per esborsi ed € 7.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e CPA nella misura e sulle voci attribuite per legge;
5) pone le spese di CTU a carico del convenuto>>. Avverso la suddetta sentenza propone ritualmente appello con due Parte_1 motivi. L'appellante, dopo aver evidenziato nell'esposizione in fatto di essere stato autorizzato dal precedente proprietario all'installazione dei manufatti, con il primo motivo, titolato
“erronea e falsa applicazione della normativa di cui agli artt. 905, 907 e 873 c.c. negli edifici in condominio”, lamenta che il Tribunale avrebbe fatto mal governo delle norme in materia di condominio sostenendo, a tal riguardo, la loro prevalenza rispetto alle norme che disciplinano le distanze Con il secondo motivo, titolato “Violazione e falsa applicazione di legge relativamente alla condanna al risarcimento del danno ex art. 1226 c.c., “in re ipsa”. Il tutto in combinato disposto anche con l'art. 2697 c.c. (principio dell'onere della prova) e l'art. 2729 c.c. (presunzioni semplici)”, lamenta che il danno non può essere ritenuto in re ipsa e che la domanda di risarcimento del danno non è meritevole di accoglimento, non avendo le parti, oggi appellati, fornito alcuna prova al riguardo. Con lo stesso atto di appello veniva formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
e i quali, preliminarmente, chiedevano l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello, ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, nel contestare gli assunti di controparte, chiedevano il rigetto dell'appello in quanto infondato. La Corte, con ordinanza del 20.01.2023, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza, limitatamente alla parte in cui veniva disposta la condanna alla rimozione delle opere. All'udienza del 7.05.2024 svolta a trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dagli appellati. L'eccezione è infondata. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza del 16.11.2017 n. 27199, hanno affermato il principio secondo cui il novellato art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi, delle doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello – il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata – che l'atto di appello debba rivestire forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. In particolare, è stato chiarito trattasi di un'interpretazione ispirata all'obiettivo di favorire che si pervenga ad una decisione di merito, essendo le limitazioni all'accesso ad un giudice consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Nella concreta fattispecie, l'appellante confuta e contrasta le ragioni addotte dalla sentenza impugnata, con particolare riferimento alla violazione e falsa applicazione delle norme in materia di distanze, nonché alla errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Pertanto, tanto basta, ad avviso del Collegio, per ritenere soddisfatto il requisito di specificità dell'atto di appello, avendo l'appellante, con il proprio atto di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado, offrendo spunti per una decisione diversa. Prima di passare al merito dell'appello non è superfluo rammentare che Pt_1
nel realizzare due tettoie, le quali risultano ubicate una sul lato nord
[...] dell'edificio, della superficie di mq 55,00 circa, installata in aderenza alla facciata condominiale e poggiante su pilastrini in legno lungo tutto il perimetro -interno ed esterno- ed ancorata sulla corte esclusiva del piano terra;
l'altra risulta invece ubicata sul lato ovest dell'edificio, della superficie di mq 22,00 circa, ancorata strutturalmente sulla facciata condominiale, aveva violato le norme sulle distanze, pregiudicando in particolare il diritto di veduta degli appellati, essendo poste immediatamente sotto le finestre del loro appartamento. Seguiva la decisione del Tribunale che, anche sulla base della CTU espletata, accoglieva la domanda degli attuali appellati. Passando all'esame dei motivi di appello con il primo motivo, titolato “erronea e falsa applicazione della normativa di cui agli artt. 905, 907 e 873 c.c. negli edifici in condominio”, l'appellante, dopo aver evidenziato nell'esposizione in fatto di essere stato autorizzato dal precedente proprietario all'installazione dei manufatti, lamenta che il Tribunale avrebbe fatto mal governo delle norme in materia di condominio, sostenendo, a tal riguardo, la loro prevalenza rispetto alle norme che disciplinano le distanze. Il motivo non è fondato e deve essere disatteso risultando condivisibile il ragionamento del Tribunale per aver ritenuto violata la facoltà di inspicere e prospicere sul fondo del vicino sul presupposto che l'impedimento riguardava la diretta veduta sul giardino del convenuto per la parte coperta dai gazebo (tettoia) anche se vi era la possibilità di affacciarsi e guardare oltre la costruzione. Atteso che i gazebo (tettoie), per come descritti dal consulente tecnico d'ufficio nella consulenza espletata nel giudizio di primo grado, costituiti dai pilastri che poggiano sul pavimento, con un'altezza media di mt. 2.61, devono essere considerati una costruzione, e quindi per la sussistenza di una veduta è necessario che l'apertura abbia una normale e permanente destinazione alla vista e all'affaccio sul fondo altrui, la quale non deve subire limitazioni nemmeno in senso verticale (come nel caso di specie). Il CTU ha avuto modo anche di accertare che “la tettoia n. 1, con la sua copertura si trova ad una distanza di circa mt. 1,79 dalla finestra posta nel locale cucina del piano primo, misurata in linea retta. Mentre si trova a mt 2,46 misurata in diagonale dalla soglia della stessa finestra della cucina degli attori”. Per la tettoia n. 2 invece “la distanza che intercorre dalla sua copertura alla finestra del soggiorno è di mt. 1,10 circa in verticale e di mt. 1,30 circa misurata dalla soglia in obliquo” (cfr. consulenza pagine 10-11). Del resto, per consolidata giurisprudenza di legittimità “in ipotesi di nuova costruzione, l'art. 907 comma 1 c.c. va interpretato nel senso che la distanza di tre metri dalla soglia dalla quale si esercita la veduta opera non solo nella proiezione orizzontale, ma anche in quella verticale” (Cass. n. 11729/2012).
Pertanto, al proprietario del fondo gravato da una servitù di veduta è vietato costruire a meno di tre metri dal lato inferiore dell'apertura dalla quale si esercita la veduta, distanza, questa, che va rispettata sia nella sua proiezione orizzontale, che in quella verticale (cfr. Cass. n.7269/2014 secondo cui “Il proprietario del piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture -nella specie, finestra e non balcone aggettante- la veduta appiombo, sicché può imporre al vicino di non costruire una veranda, seppur nei limiti del perimetro del sottostante balcone, a meno di tre metri”). Né, per altro verso, appare utile argomentare che le norme che disciplinano il condominio siano prevalenti rispetto alle norme che disciplinano le distanze in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, <In tema di condominio negli edifici, la realizzazione, in appoggio al muro perimetrale del fabbricato, di una tettoia insistente su di un resede in proprietà esclusiva di uno dei condomini deve rispettare la distanza di tre metri dalle vedute degli altri appartamenti, in applicazione dell'art. 907 c.c., non ponendosi alcuna questione di compatibilità tra la disciplina sulle distanze e quella sull'uso della cosa comune, ex art. 1102 c.c., giacché la tettoia insiste su un'area di proprietà esclusiva e non condominiale ed essendo i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite>>(Cass.n.17216/2020). Così come non può ritenersi, nella concreta fattispecie, che il diritto di mantenere la costruzione a distanza inferiore ai tre metri sia sorto in virtù di un vero e proprio contratto tra l'originario costruttore, proprietario dell'immobile successivamente ceduto agli attuali appellati, e l'appellante, dando così luogo alla costituzione di una servitù prediale, ai sensi dell'art. 1058 c.c., in quanto se è pur vero che era stata contrattualmente prevista la possibilità di realizzare i gazebo (cfr. art. 11 contratto preliminare versato in atti), è anche vero che la costituzione della servitù, originariamente prevista nel contratto preliminare, non è stata trasfusa nel contratto definitivo di compravendita (cfr. atto notarile versato in atti tra parte appellante e l'originario costruttore). Né può darsi rilevanza, ai fini della costituzione della servitù, all'autorizzazione versata in atti datata 11 dicembre 2006 in quanto trattasi di atto avente semplice natura ricognitiva.
Con il secondo motivo, titolato “Violazione e falsa applicazione di legge relativamente alla condanna al risarcimento del danno ex art. 1226 c.c., “in re ipsa”. Il tutto in combinato disposto anche con l'art. 2697 c.c. (principio dell'onere della prova) e l'art. 2729 c.c. (presunzioni semplici)”, l'appellante lamenta che il danno non può essere ritenuto in re ipsa e che la domanda di risarcimento del danno non è meritevole di accoglimento non avendo le parti oggi appellati fornito alcuna prova al riguardo. Anche tale motivo è infondato, risultando condivisibile il ragionamento del Tribunale in quanto in tema di violazione delle distanze tra proprietà è riconosciuto al proprietario-danneggiato sia una tutela in forma specifica che risarcitoria. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato “che la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di pe sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta” (cfr. Cass. n. 12630/2019). Ed ancora, “la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria, cosicché per il risarcimento di esso il giudice deve procedere ex art. 1226 c.c., adottando, eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa” (cfr. Cass. n. 2835/2024). In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate (valore della causa entro € 26.000,00), previsti dal D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase trattazione–istruttoria (sul punto cfr. Cass. n.29857/2023) e €956,00 per la fase decisionale e così per un totale di € 2.906,00, oltre rimb. forf. 15%, iva e c.a., come per legge, da porsi in favore di e . Controparte_1 Controparte_2
Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di corrispondere l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato il 2.09.2022, Parte_1 nei confronti di e , avverso la sentenza n. 85 del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale civile di Paola del 2.02.2022, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede: -rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento delle spese del presente grado liquidate in Parte_1 euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf 15%, iva e c.a., come per legge, in favore di e;
Controparte_1 Controparte_2
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro della Prima Sezione Civile tenutasi da remoto il 20.12.2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Damiano Comito dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
dott. Damiano Comito Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n.1281/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Aita, come da procura rilasciata su foglio separato, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via G. Fortunato n. 35 Belvedere Marittimo (CS).
Appellante
E
, C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avvocato Jurij Di Massa, C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in via del Sugheraio n. 47 Follonica (GR).
Appellati
Sulle conclusioni delle parti
Per l'appellante:
< l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in riforma totale della Sentenza n. 85/2022 – Tribunale di Paola, Sezione Civile – GI: Dr. Maurizio GG – RAGC: 100560/2013, così decidere:
1. Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata, il cui fumus boni iuiris è oggettivamente rilevabile dalle deduzioni esposte in premessa, ed il periculum in mora è dato sia dal fatto che se il sig. , in adempimento Parte_1 della Sentenza di primo grado, dovesse effettivamente demolire/rimuovere le tettoie in legno ciò comporterebbe un danno non più risarcibile poiché esso appellante sarebbe costretto in caso di accoglimento del gravame accollarsi nuovi ed irripetibili costi per altre tettoie.
2. Nel merito accogliere l'atto di appello, ed in riforma totale della Sentenza n. 85/2022 del 2 febbraio 2022 – Trib. civile di Paola, GI: Dr. M. GG (RAGC: 100560/2013), rigettare in toto la domanda attorea di primo grado, dichiarando legittima l'apposizione delle tettoie impiantate al sig. , rigettando altresì la richiesta di Parte_1 risarcimento del danno avanzata dai sig.ri e . Controparte_1 CP_2
3. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di Giudizio>>.
Per gli appellati: <<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, in via preliminare di rito dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello proposto da Pt_1
[...] in ulteriore via preliminare respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti, con vittoria di competenze e spese di giudizio>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa e la vicenda processuale sono così esposti nella sentenza impugnata:
< e Controparte_1 Controparte_2 convenivano in giudizio, dinanzi il Tribunale di Paola-Sezione distaccata di Scalea,
, assumendo che: i medesimi sono proprietari di un appartamento Parte_1 ubicato al primo piano di un edificio, realizzato in via Contrada Lago di Buonvicino in virtù della concessione edilizia n. 11 del 06/07/2000 e successive varianti ed identificato con la particella 1037 sub 6 del foglio 11, composto da tre livelli, sito in via Contrada Lago di Buonvicino, alienato loro mediante atto di compravendita, con rogito del Notaio Dott. da Diamante, in data 19/04/2007; Persona_1
l'appartamento di proprietà dei predetti viene utilizzato dagli stessi come abitazione- vacanza e quindi utilizzato per brevi periodi durante l'anno; è Parte_1 proprietario dell'unità immobiliare posta al piano terra, sottostante all'appartamento degli attori;
il convenuto, con D.I.A. del 10/04/2007, prot. n. 1641 comunicava al Comune di Buonvicino l'inizio attività per la realizzazione di tettoie con struttura in legno e sovrastante manto di copertura in tegole canadesi;
i lavori sono consistiti essenzialmente nella realizzazione di due tettoie, le quali risultano ubicate una sul lato nord dell'edificio, della superficie di mq 55,00 circa, installata in aderenza alla facciata condominiale e poggiante su pilastrini in legno lungo tutto il perimetro -interno ed esterno- ed ancorata sulla corte esclusiva del piano terra;
l'altra risulta invece ubicata sul lato ovest dell'edificio, della superficie di mq 22,00 circa, ancorata strutturalmente sulla facciata condominiale lungo il perimetro interno e poggiante su pilastrini in legno lungo il perimetro esterno, questi ultimi a loro volta ancorati sul lastrico del piano seminterrato costituente il piano di calpestio del piano terra;
in data 29/05/2010 gli attori chiedevano spiegazioni al convenuto circa gli interventi descritti;
in particolare i medesimi non solo contestavano di non aver mai prestato il consenso alla realizzazione delle opere suddette, effettuate unilateralmente in dispregio alle normali regole di convivenza tra condomini, ma anche e soprattutto lamentavano di non essere neppure stati preventivamente informati dal convenuto circa la sua intenzione di realizzarle;
l'opera in questione, oltre ad aver danneggiato la facciata, priva i proprietari della veduta, essendo posta immediatamente sotto le finestre del loro appartamento;
gli attori, dopo aver constatato ed evidenziato lo spostamento della sirena d'allarme appartenente al convenuto vicino ad una finestra della loro abitazione, avvenuta in conseguenza della realizzazione della tettoia, invitavano il predetto a ritrasferire detta sirena nella sua collocazione originaria e, comunque, ad una ragionevole distanza dalle finestre di loro proprietà, ciò al fine di evitare intollerabili immissioni acustiche;
il convenuto non dava alcun riscontro alle richieste formulate nei suoi confronti, reiterate con ulteriori raccomandate. Parte attrice, pertanto, domandava accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della realizzazione delle tettoie, così come edificate dal sig. Pt_1
, in dispregio delle distanze legali e delle garanzie apprestate dalla legge al
[...] proprietario del fondo finitimo;
condannare il sig. alla demolizione Parte_1
e/o allo spostamento delle suddette tettoie entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni normative;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti e patendi dagli attori, a causa della realizzazione delle predette opere e delle conseguenze negative da esse scaturenti, danni quantificati in € 46.500,00 (di cui € 24,000,00 per danno da deprezzamento ed € 22.500,00 per danno da limitato e/o condizionato godimento del bene), o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e/o emergente in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
in ogni caso con vittoria di spese di lite. Con comparsa di risposta tardivamente depositata, alla prima udienza di comparizione del 14.1.14, si costituiva in giudizio , il quale chiedeva rigettare la Parte_1 domanda attrice poiché infondata, oltre che temeraria nella richiesta di risarcimento del danno, e condannare, anche ex art. 96 c.p.c., parte attrice alle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avv. Massimiliano Aita. Instaurato il contraddittorio, espletata CTU, assunta prova testimoniale, all'udienza del 10.11.21 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assumeva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.>>. Il Tribunale civile di Paola, all'esito del procedimento avente R.G. n. 100560/2013, con sentenza n. 85 del 2.2.2022, così statuiva:
<<1) dichiara l'illegittimità dei manufatti di cui è causa;
2) per l'effetto, condanna parte convenuta alla rimozione di dette opere;
3) condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno subito dalla medesima, della somma equitativamente determinata di € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
4) condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di giudizio, che liquida nel loro complessivo ammontare in € 469,13 per esborsi ed € 7.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e CPA nella misura e sulle voci attribuite per legge;
5) pone le spese di CTU a carico del convenuto>>. Avverso la suddetta sentenza propone ritualmente appello con due Parte_1 motivi. L'appellante, dopo aver evidenziato nell'esposizione in fatto di essere stato autorizzato dal precedente proprietario all'installazione dei manufatti, con il primo motivo, titolato
“erronea e falsa applicazione della normativa di cui agli artt. 905, 907 e 873 c.c. negli edifici in condominio”, lamenta che il Tribunale avrebbe fatto mal governo delle norme in materia di condominio sostenendo, a tal riguardo, la loro prevalenza rispetto alle norme che disciplinano le distanze Con il secondo motivo, titolato “Violazione e falsa applicazione di legge relativamente alla condanna al risarcimento del danno ex art. 1226 c.c., “in re ipsa”. Il tutto in combinato disposto anche con l'art. 2697 c.c. (principio dell'onere della prova) e l'art. 2729 c.c. (presunzioni semplici)”, lamenta che il danno non può essere ritenuto in re ipsa e che la domanda di risarcimento del danno non è meritevole di accoglimento, non avendo le parti, oggi appellati, fornito alcuna prova al riguardo. Con lo stesso atto di appello veniva formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
e i quali, preliminarmente, chiedevano l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello, ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, nel contestare gli assunti di controparte, chiedevano il rigetto dell'appello in quanto infondato. La Corte, con ordinanza del 20.01.2023, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza, limitatamente alla parte in cui veniva disposta la condanna alla rimozione delle opere. All'udienza del 7.05.2024 svolta a trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dagli appellati. L'eccezione è infondata. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza del 16.11.2017 n. 27199, hanno affermato il principio secondo cui il novellato art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi, delle doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello – il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata – che l'atto di appello debba rivestire forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. In particolare, è stato chiarito trattasi di un'interpretazione ispirata all'obiettivo di favorire che si pervenga ad una decisione di merito, essendo le limitazioni all'accesso ad un giudice consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Nella concreta fattispecie, l'appellante confuta e contrasta le ragioni addotte dalla sentenza impugnata, con particolare riferimento alla violazione e falsa applicazione delle norme in materia di distanze, nonché alla errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Pertanto, tanto basta, ad avviso del Collegio, per ritenere soddisfatto il requisito di specificità dell'atto di appello, avendo l'appellante, con il proprio atto di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado, offrendo spunti per una decisione diversa. Prima di passare al merito dell'appello non è superfluo rammentare che Pt_1
nel realizzare due tettoie, le quali risultano ubicate una sul lato nord
[...] dell'edificio, della superficie di mq 55,00 circa, installata in aderenza alla facciata condominiale e poggiante su pilastrini in legno lungo tutto il perimetro -interno ed esterno- ed ancorata sulla corte esclusiva del piano terra;
l'altra risulta invece ubicata sul lato ovest dell'edificio, della superficie di mq 22,00 circa, ancorata strutturalmente sulla facciata condominiale, aveva violato le norme sulle distanze, pregiudicando in particolare il diritto di veduta degli appellati, essendo poste immediatamente sotto le finestre del loro appartamento. Seguiva la decisione del Tribunale che, anche sulla base della CTU espletata, accoglieva la domanda degli attuali appellati. Passando all'esame dei motivi di appello con il primo motivo, titolato “erronea e falsa applicazione della normativa di cui agli artt. 905, 907 e 873 c.c. negli edifici in condominio”, l'appellante, dopo aver evidenziato nell'esposizione in fatto di essere stato autorizzato dal precedente proprietario all'installazione dei manufatti, lamenta che il Tribunale avrebbe fatto mal governo delle norme in materia di condominio, sostenendo, a tal riguardo, la loro prevalenza rispetto alle norme che disciplinano le distanze. Il motivo non è fondato e deve essere disatteso risultando condivisibile il ragionamento del Tribunale per aver ritenuto violata la facoltà di inspicere e prospicere sul fondo del vicino sul presupposto che l'impedimento riguardava la diretta veduta sul giardino del convenuto per la parte coperta dai gazebo (tettoia) anche se vi era la possibilità di affacciarsi e guardare oltre la costruzione. Atteso che i gazebo (tettoie), per come descritti dal consulente tecnico d'ufficio nella consulenza espletata nel giudizio di primo grado, costituiti dai pilastri che poggiano sul pavimento, con un'altezza media di mt. 2.61, devono essere considerati una costruzione, e quindi per la sussistenza di una veduta è necessario che l'apertura abbia una normale e permanente destinazione alla vista e all'affaccio sul fondo altrui, la quale non deve subire limitazioni nemmeno in senso verticale (come nel caso di specie). Il CTU ha avuto modo anche di accertare che “la tettoia n. 1, con la sua copertura si trova ad una distanza di circa mt. 1,79 dalla finestra posta nel locale cucina del piano primo, misurata in linea retta. Mentre si trova a mt 2,46 misurata in diagonale dalla soglia della stessa finestra della cucina degli attori”. Per la tettoia n. 2 invece “la distanza che intercorre dalla sua copertura alla finestra del soggiorno è di mt. 1,10 circa in verticale e di mt. 1,30 circa misurata dalla soglia in obliquo” (cfr. consulenza pagine 10-11). Del resto, per consolidata giurisprudenza di legittimità “in ipotesi di nuova costruzione, l'art. 907 comma 1 c.c. va interpretato nel senso che la distanza di tre metri dalla soglia dalla quale si esercita la veduta opera non solo nella proiezione orizzontale, ma anche in quella verticale” (Cass. n. 11729/2012).
Pertanto, al proprietario del fondo gravato da una servitù di veduta è vietato costruire a meno di tre metri dal lato inferiore dell'apertura dalla quale si esercita la veduta, distanza, questa, che va rispettata sia nella sua proiezione orizzontale, che in quella verticale (cfr. Cass. n.7269/2014 secondo cui “Il proprietario del piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture -nella specie, finestra e non balcone aggettante- la veduta appiombo, sicché può imporre al vicino di non costruire una veranda, seppur nei limiti del perimetro del sottostante balcone, a meno di tre metri”). Né, per altro verso, appare utile argomentare che le norme che disciplinano il condominio siano prevalenti rispetto alle norme che disciplinano le distanze in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, <In tema di condominio negli edifici, la realizzazione, in appoggio al muro perimetrale del fabbricato, di una tettoia insistente su di un resede in proprietà esclusiva di uno dei condomini deve rispettare la distanza di tre metri dalle vedute degli altri appartamenti, in applicazione dell'art. 907 c.c., non ponendosi alcuna questione di compatibilità tra la disciplina sulle distanze e quella sull'uso della cosa comune, ex art. 1102 c.c., giacché la tettoia insiste su un'area di proprietà esclusiva e non condominiale ed essendo i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite>>(Cass.n.17216/2020). Così come non può ritenersi, nella concreta fattispecie, che il diritto di mantenere la costruzione a distanza inferiore ai tre metri sia sorto in virtù di un vero e proprio contratto tra l'originario costruttore, proprietario dell'immobile successivamente ceduto agli attuali appellati, e l'appellante, dando così luogo alla costituzione di una servitù prediale, ai sensi dell'art. 1058 c.c., in quanto se è pur vero che era stata contrattualmente prevista la possibilità di realizzare i gazebo (cfr. art. 11 contratto preliminare versato in atti), è anche vero che la costituzione della servitù, originariamente prevista nel contratto preliminare, non è stata trasfusa nel contratto definitivo di compravendita (cfr. atto notarile versato in atti tra parte appellante e l'originario costruttore). Né può darsi rilevanza, ai fini della costituzione della servitù, all'autorizzazione versata in atti datata 11 dicembre 2006 in quanto trattasi di atto avente semplice natura ricognitiva.
Con il secondo motivo, titolato “Violazione e falsa applicazione di legge relativamente alla condanna al risarcimento del danno ex art. 1226 c.c., “in re ipsa”. Il tutto in combinato disposto anche con l'art. 2697 c.c. (principio dell'onere della prova) e l'art. 2729 c.c. (presunzioni semplici)”, l'appellante lamenta che il danno non può essere ritenuto in re ipsa e che la domanda di risarcimento del danno non è meritevole di accoglimento non avendo le parti oggi appellati fornito alcuna prova al riguardo. Anche tale motivo è infondato, risultando condivisibile il ragionamento del Tribunale in quanto in tema di violazione delle distanze tra proprietà è riconosciuto al proprietario-danneggiato sia una tutela in forma specifica che risarcitoria. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato “che la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù di veduta, è di pe sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., adottando eventualmente, quale parametro di liquidazione equitativa, una percentuale del valore reddituale dell'immobile, la cui fruibilità sia stata temporaneamente ridotta” (cfr. Cass. n. 12630/2019). Ed ancora, “la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria, cosicché per il risarcimento di esso il giudice deve procedere ex art. 1226 c.c., adottando, eventualmente, un parametro di liquidazione equitativa” (cfr. Cass. n. 2835/2024). In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate (valore della causa entro € 26.000,00), previsti dal D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase trattazione–istruttoria (sul punto cfr. Cass. n.29857/2023) e €956,00 per la fase decisionale e così per un totale di € 2.906,00, oltre rimb. forf. 15%, iva e c.a., come per legge, da porsi in favore di e . Controparte_1 Controparte_2
Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di corrispondere l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato il 2.09.2022, Parte_1 nei confronti di e , avverso la sentenza n. 85 del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale civile di Paola del 2.02.2022, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede: -rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento delle spese del presente grado liquidate in Parte_1 euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf 15%, iva e c.a., come per legge, in favore di e;
Controparte_1 Controparte_2
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro della Prima Sezione Civile tenutasi da remoto il 20.12.2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
dott. Damiano Comito dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo